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Decisione

14.2022.123

Fallimento senza preventiva esecuzione. Esigenza di motivazione della decisione di fallimento

5 dicembre 2022Italiano10 min

agosto 2022, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla Pretura

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.123

Lugano

5 dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2022.981 (fallimento senza preventiva esecuzione) della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 25 agosto 2022 dalla

CO 1

contro

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1 )

giudicando sul reclamo del 10 ottobre 2022 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 6 ottobre 2022 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con istanza del 25

agosto 2022, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla Pretura

del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento senza preventiva

esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi

pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 246'997.10

oltre a spese e interessi.

B. All’udienza

di discussione del 6 ottobre 2022 è comparsa la sola istante, che ha confermato

la propria domanda.

C. Statuendo

con decisione 6 ottobre 2022 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della

RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 200.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 ottobre 2022

per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,

l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato tutti gli atti di

carenza di beni e le esecuzioni senza opposizione pendenti nei suoi confronti. Il

12 ottobre 2022 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda

di effetto sospensivo. Entro il termine assegnatole, l’istante ha confermato

che nel frattempo la RE 1 aveva provveduto a estinguere integralmente i crediti

fatti valere con l’istanza, chiedendo però che le spese e ripetibili siano

poste a carico della reclamante.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli

art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al

valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci

giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 7 ottobre 2022, il termine

d’impugnazione è scaduto lunedì 17 ottobre. Presentato già il 10 ottobre 2022

(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.

2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono

essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,

allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve

speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento

le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte

Nova” –, se

questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.

1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova

autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento

senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza

della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla

controversia riguardante i veri nova).

2.

La

reclamante si duole di una violazione del suo diritto di essere sentita perché

la decisione impugnata è priva della “benché minima motivazione”. A ragione.

2.1

Si

ricorda infatti che nelle cause di fallimento senza preventiva esecuzione, la

pronuncia del fallimento non dipende dalla presentazione di una comminatoria di

fallimento valida e dall’esame di eventuali motivi di reiezione o di

differimento (art. 172-173a LEF), bensì

da circostanze come la verosimiglianza del credito dell’istan­­te o la

(pretesa) sospensione dei pagamenti (nel caso previsto al­l’art. 190 cpv. 1 n.

2.

LEF) per le quali il giudice del fallimento dispone di un certo potere d’apprezzamento.

La motivazione della decisione di fallimento non può quindi ridursi a un

semplice rinvio alla norma di legge topica (sentenze della CEF 14.2020.179 del

13.

gennaio 2021 consid. 2.3, 14.2019.193 del 2 gennaio 2020 consid. 3.1 e

14.2018.144

del 9 maggio 2019 consid. 2.1) – peraltro del tutto generico nella

fattispecie (“richiamati gli

art. 171 e segg. LEF”) – ma deve indicare anche i

motivi per cui la norma in questione è applicabile nella concreta fattispecie,

in particolare, trattandosi di un caso previsto dall’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF,

perché si possa ritenere che il debitore ha sospeso i suoi pagamenti.

Insufficientemente motivata, nel senso che non permette alla Camera di esercitare

adeguatamente il suo controllo giurisdizionale (cfr. DTF 143 III 70

consid. 5.2), la decisione impugnata va di conseguenza annullata

(cfr. art. 238 lett. g CPC).

2.2

La

reclamante postula però non solo l’annullamento della senten­za impugnata, ma

anche la sua riforma nel senso della reiezione dell’istanza sostenendo di aver

ridotto l’importo totale delle esecuzioni dirette nei suoi confronti, dai fr. 754'344.34

secondo l’estratto accluso all’istanza, a fr. 621'646.54 (al 2 settembre

2022, doc. B annesso al reclamo) e di aver

successivamente effettuato “ulteriori pagamenti” (di fr. 12'450.–, 23'900.–

e fr 57'288.65, doc. C) che hanno ridotto ancora di più il proprio

indebitamento. Allega anche di aver trovato un finanziatore esterno disposto a

concedere una linea di credito per un massimo di un milione di franchi,

garantito dalle azioni della società medesima. Con scritto del 26 ottobre 2022,

la RE 1 ha d’altronde comunicato di aver pagato tutte le sue esecuzioni – tranne

una di fr. 120'000.–, per cui avrebbe però già trovato una transazione per

fr. 13'000.–, non ancora controfirmata dalla creditrice – grazie al

rimborso di un finanziamento di un milione di franchi, accordato da una società

da essa controllata, e con il saldo di fr. 300'000.– disporrebbe della

liquidità necessaria a far fronte ai futuri impegni aziendali usuali. Infine, il

10.

novembre 2022, la reclamante ha trasmesso alla Camera un estratto relativo

alle esecuzioni promosse nei suoi confronti da cui risulta che sono tutte state

pagate.

2.2.1

La

reclamante ritiene che i versamenti da essa fatti dopo la presentazione dell’istanza

dimostrino ch’essa non aveva sospeso i suoi pagamenti, sicché non si giustificava

decretarne il fallimento senza preventiva esecuzione a norma dell’art. 190 cpv.

1.

n. 2 LEF. Pare tuttavia misconoscere che per

ammettere una sospensione dei pagamenti secondo tale norma non occorre che il

debitore interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di

pagare verta su una parte essenziale delle sue attività commerciali o su una

determinata categoria di crediti, come i contributi di diritto pubblico (sentenze del Tribunale federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2

e della CEF 14.2021.35 del 15 aprile 2021 consid. 3.1). Ora la reclamante non

ha precisato quali debiti ha estinto con i versamenti in questione, in

particolare se essi riguardavano crediti di diritto pubblico e singolarmente

quelli fatti valere dall’i­­stante, pari a poco meno di fr. 250'000.– al

25.

agosto 2022 (v. doc. C accluso all’istanza), i quali concernevano anche

contributi scaduti da tempo, come quelli relativi all’intero 2021 (oggetto del­l’esecuzione

n. __________, poi estinta solo il 25 ottobre 2022). Su questo punto il reclamo

sarebbe pertanto verosimilmente dovuto essere respinto.

2.2.2

La

reclamante fa tuttavia anche valere di aver estinto tutte le esecuzioni dirette

nei suoi confronti dopo la pronuncia del fallimento e l’istante ha confermato

che tutti i crediti fatti valere con l’istanza

erano stati nel frattempo integralmente estinti.

2.2.2.1

In

linea di principio, fatti e documenti nuovi possono essere prodotti solo fino

alla scadenza del termine d’impugnazione (art. 174 cpv. 2 LEF e

326.

cpv. 2 CPC; DTF 136 III 295 consid. 3.2), fatta salva la facoltà dell’autorità

giudiziaria superiore di accertare i fatti d’ufficio (art. 255 lett. a CPC).

Nel caso specifico, possono però essere considerati anche le allegazioni di

fatto e i documenti addotti dalla reclamante dopo il 17 ottobre 2022 dal

momento che l’avrebbe dovuto fare il primo giudice se la decisione impugnata

fosse stata annullata e la causa rinviatagli per nuovo giudizio.

2.2.2.2

Ne

segue che nulla osta all’annullamento del fallimento, tutti i debiti della

fallita, compresi quelli verso l’istante, essendo stati estin­ti. Di

conseguenza il fallimento della RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, poiché secondo le sue stesse allegazioni ha ricominciato a pagare

parte dei suoi debiti solo dopo che la CO 1 era stata costretta a presentare l’istanza

di fallimento (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).

Non

si pone invece problema di ripetibili in prima sede, dal momento che la

reclamante non ha formulato alcuna domanda al riguardo nel reclamo, mentre l’istante

non ha impugnato la decisio­ne di fallimento, in cui non le è stata assegnata

alcuna indennità. Non si giustifica neppure riconoscergliene una in seconda

sede, perché la stessa non ha motivato la sua richiesta di porre ripetibili a

carico della reclamante in conformità all’esigenza posta all’art. 95 cpv. 3

lett. c CPC. Si è infatti limitata a rinviare alla giurisprudenza di questa

Camera per quanto concerne la tassa di giustizia e le spese dell’ufficio dei fallimenti.

È del resto dubbio che enti di diritto pubblico agenti nell’esercizio delle

proprie attribuzioni ufficiali abbiano diritto a un’indennità d’inconvenienza (sentenza della CEF 14.2019.133 del 2 gennaio 2020 consid. 4 e il rinvio alla decisione 14.2015.50 del

17.

luglio 2015 consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 6 ottobre 2022 dalla Pretura del Distretto di

Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La decisione impugnata è

riformata nel senso della reiezione dell’istanza.

3. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 200.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

4. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1.

III. Notificazione a:

– ;

;

– Ufficio

d’esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,

Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).