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Decisione

14.2022.124

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Allegata mancanza di disponibilità finanziarie. Non ritorno a miglior fortuna

3 aprile 2023Italiano10 min

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 ottobre 2022, chiarendo che

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.124

Lugano

3

aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa 99/2019 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Nord promossa con istanza 18

settembre 2019 da

CO 1,

CO 2,

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 12 ottobre 2022 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 6 ottobre 2022 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. 28__________ emesso il 23 luglio 2019 dalla

sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 e CO 2 hanno escusso RE 1 per l’incasso

di fr. 2'567.10, indicando quale causa del credito la “ripresa dell’ACB numero 23__________ per un

importo di 2'567.10 del 26.01.2018. Affitto agosto 2016”.

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 18 settembre

2019 CO 1 e CO 2 ne han­no chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di

pace del Circolo di Lugano Nord. Nel termine impartito, la convenuta si è

opposta all’istanza con osservazioni scritte dell’8 settembre 2020.

C. Statuendo con decisione del 6 ottobre 2022, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 180.–.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 ottobre 2022, chiarendo che

non appena le sarà possibile uscire dalla sua difficile situazione finanziaria

e percepire un salario sarà la sua priorità saldare il debito nei confronti

degl’istanti.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

La sentenza impugnata

– emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione – è una decisione di prima

istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato

il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e

fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza

riguardo al valore litigioso.

1.1

Presentato

il 13 ottobre 2022 (data del timbro postale), il reclamo è tempestivo (giusta i

combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC).

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esi­stenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1). Il giudice

verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua

natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2

LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie,

in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163

consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di

diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136

III 587 consid. 2.3).

3.

Nella decisione

impugnata, considerati la decisione

di rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da RE 1 in una preceden­te esecuzione (n. 23__________)

per fr. 2'040.– oltre agl’interessi e spe­se, l’attestato di carenza di

beni emesso in quella esecuzione il 26 gennaio 2018 nonché le osservazioni “orali e scritte” di entrambe le parti, il Giudice di pace,

ha “respinto” (recte: rigettato) “in via definiti­va” l’opposizione interposta dall’escussa

alla nuova esecuzione “per l’importo di fr. 2'567.10 dovuto a pagamento delle

spese giudiziarie legale al procedimento giudiziario sopramenzionato”.

4.

Nel

reclamo RE 1 contesta il nuovo precetto esecutivo fat­to spiccare nei suoi

confronti sostenendo che il contenzioso con CO 1 avrebbe dovuto terminarsi nel

2018.

con l’emana­zione dell’attestato di carenza di beni (ACB) invocato come

titolo di rigetto della nuova opposizione. Secondo la reclamante, l’ACB non

impedisce invero l’avvio di una nuova esecuzione nei suoi confronti, ma solo se

nel frattempo le sue disponibilità finanziarie sono cambiate, mentre a suo dire

sono in realtà peggiorate, in seguito alla nascita del terzo figlio a fine

luglio e al rincaro dei premi della cassa malati, dell’energia, degli alimenti

e così via, sicché senz’alcuna attività lucrativa non le è possibile versare

“almeno” fr. 200.– mensili (come suggerito dal Giudice di pace in uno

scritto allegato alla decisione impugnata) né le spese processuali ed

esecutive.

4.1

Su

tale argomento, in parte già sostenuto nelle osservazioni al­l’i­stanza dell’8

settembre 2020, il Giudice di pace non ha speso una parola. Siccome la causa è

matura per il giudizio, non è però necessario rinviargliela perché si determini

sulle osservazioni del­l’e­scussa (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

4.2

Quali

mezzi di difesa l’escusso può allegare tutte le eccezioni e

obiezioni che infirmano il titolo di rigetto (art. 82 cpv. 2 LEF; DTF 145 III

23.

consid. 4.1.2; 142 III 723 consid. 4.1). L’allegata mancanza di

disponibilità finanziarie per far fronte al pagamento del debito posto in

esecuzione non costituisce invece un motivo che secondo la legge – e

segnatamente l’art. 82 cpv. 2 LEF – l’autorità giudiziaria possa prendere in

considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione,

siccome non ha alcun effetto sul titolo di rigetto. D’altronde l’ACB del 26

gennaio 2018 prodotto dagl’istanti (doc. M3) è stato rilasciato al

termine di una procedura di pignoramento e non di fallimento, di modo che non

consente alla reclamante di opporsi alla nuova esecuzione per non ritorno a

miglior fortuna (art. 265 cpv. 2 LEF

a contrario; sentenza della CEF 15.2019.16 del

25.

aprile 2019, pag. 2; Huber/Sogo

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 43a ad art. 149 LEF; Jeandin in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 265 LEF). Semmai, la

reclamante potrà far valere la propria indigenza davanti all’Ufficio d’esecuzione in sede di pignoramento (art. 93 LEF) o di realizzazione

dei beni pignorati (art. 123 LEF) (sentenza della CEF 14.2016.35 del 29

febbraio 2016 consid. 6).

5.

In

merito alla dichiarazione con cui RE 1 si è impegnata nel reclamo a saldare il

debito posto in esecuzione non appena percepirà un salario,

va ricordato che la procedura di rigetto del­l’opposizione è una procedura

sommaria improntata all’esigenza di celerità (cfr. art. 84 cpv. 2 LEF).

Ora, nel caso in esame la causa è già durata fin (molto) troppo, la decisione

impugnata essendo stata emessa più di tre anni dopo la presentazione dell’istanza.

La decisione definitiva sull’istanza non può più essere procrastinata.

6.

In ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a

prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid.

3.3.3) e per quale tipo di rigetto (provvisorio o

definitivo) (DTF 140 III 378 consid. 3.5; sentenza della CEF 14.2014.184 del 27

aprile 2015, RtiD 2015 II 896 n. 55c consid. 2.1), fermo

restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF

147.

III 178 consid. 4.2.1).

6.1

Nel

caso in rassegna il Giudice di pace ha rigettato l’opposizione in via

definitiva fondandosi sulla decisione di rigetto provvisorio emessa il 23

maggio 2017 dalla sua predecessore nell’esecuzio­­ne (n. 23__________) sfociata

poi nel noto ACB posto a fondamento della nuova esecuzione (n. 28__________). Gl’istanti

avevano però invocato quale titolo di rigetto l’ACB (doc. M3), sia

nel precetto esecutivo (doc. M2), sia nell’istanza (act. M1),

e non la decisione del 23 maggio 2017.

Disattendendo

il principio dispositivo, secondo cui spetta alle parti – e non al giudice –

dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano la loro domanda e produrre i

documenti atti a provarli (art. 55 cpv. 1 e 254 cpv. 1 CPC), il Giudice di pace

ha assunto d’ufficio l’incarto della causa precedente e chiesto altri documenti

alla parte istante (doc. O e O1-O13). Già dal profilo

processuale la decisione impugnata risulta giuridicamente errata.

6.2

Ad

ogni modo, una decisione di rigetto dell’opposizione emessa in una procedura

sommaria (art. 80 segg. LEF) non può mai costituire un titolo di rigetto dell’opposizione

definitivo, poiché non è una decisione esecutiva di merito – ossia che condanna

il convenuto a pagare una somma di denaro determinata – nel senso del­l’art. 80

LEF (sentenza della CEF 14.2019.107 del 25 ottobre 2019 consid. 5.2 e i rinvii),

dato che, come esposto sopra (consid. 2), il giudice del rigetto non accerta l’esistenza

del credito posto in esecuzione, bensì unicamente l’esistenza di un titolo

esecutivo. Era pertanto manifestamente escluso considerare la decisione emes­sa

il 23 maggio 2017 nell’esecuzione n. 23__________ come un titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione interposta nella nuova esecuzione.

7.

Un

attestato di carenza di beni dopo pignoramento, come quello prodotto dagl’istanti,

costituisce un titolo di rigetto provvisorio per il capitale e gl’interessi indicati

nell’atto (art. 149 cpv. 2 LEF) e un titolo di rigetto definitivo unicamente

per le spese esecutive stabilite dall’ufficio d’esecuzione sempre in quell’atto

(DTF 147 III 358 consid. 2; sentenza della CEF 14.2018.18 del 27 giugno 2018

consid. 5.1; 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015,

RtiD 2016 II 649 n. 37c consid. 5.2). La

decisione impugnata va pertanto riformata nel senso che l’opposizione è

rigettata in via provvisoria per fr. 2'232.– e in via definitiva per fr. 335.10.

Non è necessario dare l’occasione agl’istanti di esprimersi al riguardo, perché

loro stessi hanno chiesto nell’istanza il rigetto provvisorio dell’opposizione.

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC), da ritenersi quasi totale per la reclamante. Non si pone

invece problema d’indennità, la controparte, cui il reclamo non è stato

notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa procedura.

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'567.10,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia:

1.

Il reclamo è parzialmente accolto, nel

senso che il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

1.

L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto

esecutivo n. 28__________ è rigettata in via provvisoria per fr. 2'232.– e

in via definitiva per fr. 335.10.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del

Circolo di Lugano Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).