14.2022.126
Rigetto definitivo dell’opposizione. Foro. Cambiamento di domicilio del debitore. Mancata comunicazione del nuovo indirizzo al creditore. Rinvio al primo giudice per nuova decisione previa istruttoria
1 marzo 2023Italiano11 min
C. Statuendo con decisione del 6 ottobre 2022, il Pretore ha dichiarato l’istanza
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.126
Lugano
1 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 settembre 2022 dalla
RE 1
(patrocinata dagli avv.
PA 1 e PAT2 1 )
contro
CO 1 (ZH)
giudicando sul reclamo presentato il 17
ottobre 2022 dalla RE 1 contro la decisione emessa il 6
ottobre 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 aprile 2022 dalla
sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Cooperativa __________ RE 1 (in
seguito: “la Cooperativa”) ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 478'109.46
oltre agli interessi del 5% dal 21 maggio 2021 e fr. 298'689.34 oltre agli
interessi del 5% dal 22 aprile 2021 (indicando quale causa di entrambi i
crediti la “pretesa di
risarcimento danni, secondo la decisione della CARP del 21.12.2021”), fr. 19'287.77 oltre agli interessi del 5% dal 22 dicembre 2021
(per “pretesa di indennizzo ex
art. 433 CPP (1° grado), decisione CARP del 21.12.2021”) e fr. 3'236.49 ol-tre agli interessi del 5% dal 22 dicembre 2021
(per “pretesa di indennizzo ex art. 433 CPP (appello), decisione
CARP del 21.12.2021”).
Fatti
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con una prima istanza del 27
maggio 2022 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5. La procedura è poi stata sospesa – ed in
seguito stralciata dai ruoli – a seguito del fallimento decretato l’8 giugno
2022 dal Pretore nei confronti del convenuto e dell’apertura della liquidazione
in procedura sommaria. Appreso del successivo annullamento della decisione di
fallimento, il 7 settembre 2022 la Cooperativa ha riproposto un’istanza di
rigetto definitivo dell’opposizione nella medesima esecuzione.
C. Statuendo con decisione del 6 ottobre 2022, il Pretore ha dichiarato l’istanza
irricevibile senza interpellare il convenuto e ha rinunciato a prelevare spese
processuali e ad assegnare indennità.
D. Contro
la sentenza appena citata la Cooperativa è insorta a
questa Camera con un reclamo del 17 ottobre 2022 per ottenerne l’annullamento e, in via principale, il rigetto
definitivo dell’opposizione o, in via subordinata, il rinvio degli atti al
primo giudice per nuovo giudizio, protestate
spese e ripetibili di seconda sede. La controparte non ha ritirato l’invito a
presentare osservazioni al reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore della Cooperativa il 7 ottobre 2022, il
termine d’impugnazione è scaduto lunedì 17 ottobre. Presentato quello stesso
giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute
nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha dichiarato irricevibile l’istanza per
incompetenza territoriale dopo aver rilevato che il debitore era partito dal
Comune di M__________ il 28 febbraio 2021 – ossia ancor prima che venisse
emesso il precetto esecutivo in oggetto – sicché in ossequio dell’art. 46 LEF
egli non poteva essere escusso nel Distretto di Lugano, non risultandovi più
domiciliato. Non essendo poi l’esecuzione ancora giunta allo stadio della
notificazione del pignoramento o della comminatoria di fallimento, il primo
giudice ha inoltre escluso l’applicazione alla fattispecie dell’art. 53 LEF, secondo
cui in tali circostanze la competenza territoriale persiste al domicilio
precedente.
3.
Nel
reclamo la Cooperativa contesta anzitutto l’accertamento effettuato dal Pretore
in merito alla partenza del convenuto dal Comune di M__________, asserendo di
averne contattato direttamente l’Ufficio controllo, venendo a scoprire che CO 1
risulta aver lasciato il domicilio m__________ solamente dal 31 maggio 2022. Allega
al proposito lo scambio di corrispondenza email intercorso tra il proprio
patrocinatore e il Comune, la cui produzione è a parer suo ammissibile, in
deroga all’art. 326 cpv. 1 CPC, dal momento che la decisione impugnata ne ha
dato motivo. Per la reclamante, che si dice del tutto ignara del cambiamento di
domicilio del convenuto, il foro dell’esecuzione (art. 46 LEF) era quello di L__________
fino al 31 maggio 2022, sicché la notifica del precetto esecutivo avvenuta il
12.
aprile 2022 all’indirizzo di M__________ era corretta. Citando una decisione
del Tribunale federale (DTF 115 III 28, consid. 2), l’istante rimprovera al
primo giudice di aver misconosciuto la portata degli art. 84 e 53 LEF, giacché
secondo l’Alta Corte qualora l’escusso non abbia comunicato il cambiamento del
proprio domicilio al creditore e quest’ultimo non ne sia stato informato in
altro modo, la domanda di rigetto dell’opposizione può essere inoltrata al
precedente domicilio. Ciò che è avvenuto nella fattispecie.
4.
A norma dell’art. 84 cpv. 1 LEF, il giudice del luogo d’esecuzione
pronuncia sulla domanda di rigetto dell’opposizione. Per “luogo d’esecuzione” (Betreibungsort, for de la poursuite) s’intende il foro esecutivo, ossia il luogo della sede dell’ufficio d’esecuzione
che ha emesso il precetto esecutivo (DTF 112 III 11 consid. 1; 76 I 49 consid. 3; Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 18 ad art. 84 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,
1999, n. 22 ad art. 84 LEF). Il foro dell’azione di rigetto, quindi, non si confonde necessariamente con il domicilio dell’escusso.
Rimane quello di esecuzione anche se il precetto esecutivo è stato emesso a un
foro speciale (art. 48-52 LEF; Gilliéron,
op. cit., n. 26 ad art. 84) oppure, per
errore, da un ufficio territorialmente incompetente ove l’escusso non se ne sia doluto tempestivamente con un
ricorso (v. le sentenze
citate sopra). Se però il debitore, in seguito, ha trasferito il proprio
domicilio, la domanda di rigetto dell’opposizione va presentata avanti il
giudice del suo nuovo domicilio (art. 53 LEF), sempreché l’escusso abbia
comunicato il cambiamento di domicilio al creditore o questi l’abbia appreso
altrimenti. Il giudice del luogo d’esecuzione iniziale rimane nondimeno
competente ove il debitore non faccia
valere al suo cospetto di aver cambiato domicilio dopo che l’esecuzione
è stata promossa (DTF 136 III 372 consid. 2.1; 115 III 30, consid. 2, che
rinvia alla 112 III 11 consid. 2; sentenza della CEF 14.2018.55 del 18
settembre 2018 consid. 2; Schmid in: Basler Kommentar,
SchKG I, 3a ed. 2021, n. 8 ad art. 53 LEF).
4.1
Nel
caso concreto, l’escutente ha avviato la procedura di rigetto il 7 settembre
2022, dopo che l’escusso aveva interposto opposizione al precetto esecutivo
notificatogli il 12 aprile 2022 presso il domicilio noto all’istante in via __________
a M__________ e dopo che la procedura di fallimento nei suoi confronti –
avviata nel giugno 2022 – si era conclusa con l’annullamento del medesimo. Pare quindi inverosimile che CO 1 fosse
effettivamente partito da M__________ il 28 febbraio 2021 come rilevato dal
Pretore in base a una verifica nella banca dati relativa al movimento della
popolazione (MovPop), e ad ogni modo egli non risulta aver contestato la
competenza territoriale dell’ufficio esecuzione che gli ha notificato il
precetto esecutivo con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) né
fatto valere un cambiamento di domicilio (art. 53 LEF
a contrario). Tant’è ch’egli è intervenuto nella
procedura di fallimento con una domanda di restituzione in intero, ottenendone
la revoca. Siccome non si evince dagli atti ch’egli abbia mai contestato il suo
domicilio m__________, né che ne abbia comunicato un altro alla reclamante, e
neppure che quest’ultima sia venuta a
conoscenza del domicilio d’I__________ in altro modo prima d’inoltrare
l’istanza di rigetto, essa era legittimata a promuoverla al foro del precedente
domicilio.
4.2
Per
abbondanza si rileva che, indipendentemente poi dalla
ricevibilità del documento prodotto per la prima volta col reclamo (ossia l’email
dell’ufficio controllo abitanti di M__________ contenente le in-formazioni
relative al nuovo domicilio dell’escusso), dalla banca dati MovPop cui si è riferito il primo giudice si
evince che CO 1 pare sì aver lasciato il Comune il 28 febbraio 2021 per una
destinazione sconosciuta, ma si è poi annunciato partente una seconda volta per
I__________ (ZH) dal 31 maggio 2022. Le informazioni del MovPop non appaiono
pertanto del tutto affidabili e ad ogni modo, come già rilevato, l’escusso non risulta aver mai
comunicato all’escutente il
(o i suoi) nuovo(i) indirizzo(i) né contestato il foro esecutivo.
5.
Ne
discende che la decisione impugnata risulta giuridicamente errata laddove il
Pretore nega la propria competenza territoriale al momento della presentazione
dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione il 7 settembre 2022. Siccome
la causa non può ritenersi matura per il giudizio (nel senso dell’art. 327 cpv.
3.
lett. b CPC), dal momento che l’istruttoria non è ancora iniziata, per
garantire il diritto di essere sentito del debitore la sentenza va annullata e
l’incarto rinviato al Pretore per nuova decisione (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC)
dopo che avrà dato la possibilità ad CO 1 di trasmettere per scritto le proprie
osservazioni o di presentarsi a un’udienza (art. 84 cpv. 2 LEF e 253 CPC).
Siccome
il giudizio odierno di rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito,
sulla quale il Pretore statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può essergli rinviata senza
prima tentare d’interpellare
nuovamente la controparte (sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; RtiD 2017 I 715 n. 34c, consid. 5.2),
la quale non si può presumere che dovesse aspettarsi di essere invitata a determinarsi
sul reclamo (giusta l’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC), dato che non è stata
interpellata in prima sede.
6.
Non
essendo la necessità di rinviare la causa al primo giudice addebitabile a una
delle parti, per motivi di equità si prescinde dal riscuotere la tassa di
giustizia relativa al presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC). Poiché non è
stato interpellato in prima sede e non è stato raggiunto in seconda (sopra
consid. 5), CO 1 non può essere considerato soccombente, sicché non può essere
tenuto a rifondere ripetibili alla reclamante (art. 107 cpv. 1 lett. f
CPC; sentenza della CEF 14.2022.71 del 12 ottobre 2022 consid.
6). Visto il silenzio
qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC, neppure il Cantone può essere costretto
ad assegnargliene (sentenza della CEF 14.2017.197 del 15 dicembre 2017 consid. 6.1).
Quanto alle spese giudiziarie di prima istanza, il Pretore le
fisserà con la nuova decisione.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 799'323.06,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e di conseguenza la
decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al Pretore per nuovo
giudizio nel senso del considerando 5.
2. Non si riscuotono spese processuali. Fatta salva
un’eventuale compensazione, l’anticipo di fr.1'500.– versato dalla
Cooperativa RE 1 le è restituito. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).