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Decisione

14.2022.126

Rigetto definitivo dell’opposizione. Foro. Cambiamento di domicilio del debitore. Mancata comunicazione del nuovo indirizzo al creditore. Rinvio al primo giudice per nuova decisione previa istruttoria

1 marzo 2023Italiano11 min

C. Statuendo con decisione del 6 ottobre 2022, il Pretore ha dichiarato l’istanza

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.126

Lugano

1 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 settembre 2022 dalla

RE 1

(patrocinata dagli avv.

PA 1 e PAT2 1 )

contro

CO 1 (ZH)

giudicando sul reclamo presentato il 17

ottobre 2022 dalla RE 1 contro la decisione emessa il 6

ottobre 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 aprile 2022 dalla

sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Cooperativa __________ RE 1 (in

seguito: “la Cooperativa”) ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 478'109.46

oltre agli interessi del 5% dal 21 maggio 2021 e fr. 298'689.34 oltre agli

interessi del 5% dal 22 aprile 2021 (indicando quale causa di entrambi i

crediti la “pretesa di

risarcimento danni, secondo la decisio­ne della CARP del 21.12.2021”), fr. 19'287.77 oltre agli interessi del 5% dal 22 dicembre 2021

(per “pretesa di indennizzo ex

art. 433 CPP (1° grado), decisione CARP del 21.12.2021”) e fr. 3'236.49 ol-tre agli interessi del 5% dal 22 dicembre 2021

(per “pretesa di indennizzo ex art. 433 CPP (appello), decisione

CARP del 21.12.2021”).

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con una prima istanza del 27

maggio 2022 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5. La procedura è poi stata sospesa – ed in

seguito stralciata dai ruoli – a seguito del fallimento decretato l’8 giugno

2022 dal Pretore nei confronti del convenuto e dell’apertura della liquidazione

in procedura sommaria. Appreso del successivo annullamento della decisione di

fallimento, il 7 settembre 2022 la Cooperativa ha riproposto un’istanza di

rigetto definitivo dell’oppo­­sizione nella medesima esecuzione.

C. Statuendo con decisione del 6 ottobre 2022, il Pretore ha dichiarato l’istanza

irricevibile senza interpellare il convenuto e ha rinunciato a prelevare spese

processuali e ad assegnare indennità.

D. Contro

la sentenza appena citata la Cooperativa è insorta a

questa Camera con un reclamo del 17 ottobre 2022 per ottenerne l’annullamento e, in via principale, il rigetto

definitivo dell’opposi­­zione o, in via subordinata, il rinvio degli atti al

primo giudice per nuovo giudizio, protestate

spese e ripetibili di seconda sede. La controparte non ha ritirato l’invito a

presentare osservazioni al reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore della Cooperativa il 7 ottobre 2022, il

termine d’im­­pugnazione è scaduto lunedì 17 ottobre. Presentato quello stesso

giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute

nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’ac­­certamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha dichiarato irricevibile l’i­­stanza per

incompetenza territoriale dopo aver rilevato che il debitore era partito dal

Comune di M__________ il 28 febbraio 2021 – ossia ancor prima che venisse

emesso il precetto esecutivo in oggetto – sicché in ossequio dell’art. 46 LEF

egli non poteva essere escusso nel Distretto di Lugano, non risultandovi più

domiciliato. Non essendo poi l’esecuzione ancora giunta allo stadio della

notificazione del pignoramento o della comminatoria di fallimento, il primo

giudice ha inoltre escluso l’applicazione alla fattispecie del­l’art. 53 LEF, secondo

cui in tali circostanze la competenza territoriale persiste al domicilio

precedente.

3.

Nel

reclamo la Cooperativa contesta anzitutto l’accertamento effettuato dal Pretore

in merito alla partenza del convenuto dal Comune di M__________, asserendo di

averne contattato direttamente l’Ufficio controllo, venendo a scoprire che CO 1

risul­ta aver lasciato il domicilio m__________ solamente dal 31 maggio 2022. Allega

al proposito lo scambio di corrispondenza email intercorso tra il proprio

patrocinatore e il Comune, la cui produzione è a parer suo ammissibile, in

deroga all’art. 326 cpv. 1 CPC, dal momento che la decisione impugnata ne ha

dato motivo. Per la reclamante, che si dice del tutto ignara del cambiamento di

domicilio del convenuto, il foro dell’esecuzione (art. 46 LEF) era quello di L__________

fino al 31 maggio 2022, sicché la notifica del precetto esecutivo avvenuta il

12.

aprile 2022 all’indirizzo di M__________ era corretta. Citando una decisione

del Tribunale federale (DTF 115 III 28, consid. 2), l’istante rimprovera al

primo giudice di aver misconosciuto la portata degli art. 84 e 53 LEF, giacché

secondo l’Alta Corte qualora l’escusso non abbia comunicato il cambiamento del

proprio domicilio al creditore e quest’ultimo non ne sia stato informato in

altro modo, la domanda di rigetto dell’opposi­­zione può essere inoltrata al

precedente domicilio. Ciò che è avvenuto nella fattispecie.

4.

A norma dell’art. 84 cpv. 1 LEF, il giudice del luogo d’esecuzione

pronuncia sulla domanda di rigetto dell’opposizione. Per “luogo d’esecuzione” (Betreibungsort, for de la poursuite) s’intende il foro esecutivo, ossia il luogo della sede dell’ufficio d’esecuzione

che ha emesso il precetto esecutivo (DTF 112 III 11 consid. 1; 76 I 49 consid. 3; Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 18 ad art. 84 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,

1999, n. 22 ad art. 84 LEF). Il foro dell’azione di rigetto, quindi, non si confonde necessariamente con il domicilio dell’escusso.

Rimane quello di esecuzione anche se il precetto esecutivo è stato emesso a un

foro speciale (art. 48-52 LEF; Gilliéron,

op. cit., n. 26 ad art. 84) oppure, per

errore, da un ufficio territorialmente incompetente ove l’escusso non se ne sia doluto tempestivamente con un

ricorso (v. le sentenze

citate sopra). Se però il debitore, in seguito, ha trasferito il proprio

domicilio, la domanda di rigetto del­l’opposizione va presentata avanti il

giudice del suo nuovo domicilio (art. 53 LEF), sempreché l’escusso abbia

comunicato il cambiamento di domicilio al creditore o questi l’abbia appreso

altrimenti. Il giudice del luogo d’esecuzione iniziale rimane nondimeno

competente ove il debitore non faccia

valere al suo cospetto di aver cambiato domicilio dopo che l’esecuzione

è stata promossa (DTF 136 III 372 consid. 2.1; 115 III 30, consid. 2, che

rinvia alla 112 III 11 consid. 2; sentenza della CEF 14.2018.55 del 18

settembre 2018 consid. 2; Schmid in: Basler Kommentar,

SchKG I, 3a ed. 2021, n. 8 ad art. 53 LEF).

4.1

Nel

caso concreto, l’escutente ha avviato la procedura di rigetto il 7 settembre

2022, dopo che l’escusso aveva interposto opposizione al precetto esecutivo

notificatogli il 12 aprile 2022 presso il domicilio noto all’istante in via __________

a M__________ e dopo che la procedura di fallimento nei suoi confronti –

avviata nel giugno 2022 – si era conclusa con l’annullamento del medesimo. Pare quindi inverosimile che CO 1 fosse

effettivamen­te partito da M__________ il 28 febbraio 2021 come rilevato dal

Pretore in base a una verifica nella banca dati relativa al movimento della

popolazione (MovPop), e ad ogni modo egli non risulta aver contestato la

competenza territoriale dell’ufficio esecuzione che gli ha notificato il

precetto esecutivo con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) né

fatto valere un cambiamento di domicilio (art. 53 LEF

a contrario). Tant’è ch’egli è intervenuto nella

procedura di fallimento con una domanda di restituzione in intero, ottenendone

la revoca. Siccome non si evince dagli atti ch’egli abbia mai contestato il suo

domicilio m__________, né che ne abbia comunicato un altro alla reclamante, e

neppure che quest’ultima sia venuta a

conoscenza del domicilio d’I__________ in altro modo prima d’i­n­oltrare

l’istanza di rigetto, essa era legittimata a promuoverla al foro del precedente

domicilio.

4.2

Per

abbondanza si rileva che, indipendentemente poi dalla

ricevibilità del documento prodotto per la prima volta col reclamo (ossia l’email

dell’ufficio controllo abitanti di M__________ contenente le in-formazioni

relative al nuovo domicilio dell’escusso), dalla banca dati MovPop cui si è riferito il primo giudice si

evince che CO 1 pare sì aver lasciato il Comune il 28 febbraio 2021 per una

destinazione sconosciuta, ma si è poi annunciato partente una seconda volta per

I__________ (ZH) dal 31 maggio 2022. Le informazioni del MovPop non appaiono

pertanto del tutto affidabili e ad ogni modo, come già rilevato, l’escusso non risulta aver mai

comunicato all’escutente il

(o i suoi) nuovo(i) indirizzo(i) né contestato il foro esecutivo.

5.

Ne

discende che la decisione impugnata risulta giuridicamente errata laddove il

Pretore nega la propria competenza territoriale al momento della presentazione

dell’istanza di rigetto definitivo del­l’opposizione il 7 settembre 2022. Siccome

la causa non può ritenersi matura per il giudizio (nel senso dell’art. 327 cpv.

3.

lett. b CPC), dal momento che l’istruttoria non è ancora iniziata, per

garantire il diritto di essere sentito del debitore la sentenza va annullata e

l’incarto rinviato al Pretore per nuova decisione (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC)

dopo che avrà dato la possibilità ad CO 1 di trasmettere per scritto le proprie

osservazioni o di presentarsi a un’udienza (art. 84 cpv. 2 LEF e 253 CPC).

Siccome

il giudizio odierno di rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito,

sulla quale il Pretore statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può essergli rinviata senza

prima tentare d’in­­terpellare

nuovamente la controparte (sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; RtiD 2017 I 715 n. 34c, consid. 5.2),

la quale non si può presumere che dovesse aspettarsi di essere invitata a determinarsi

sul reclamo (giusta l’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC), dato che non è stata

interpellata in prima sede.

6.

Non

essendo la necessità di rinviare la causa al primo giudice addebitabile a una

delle parti, per motivi di equità si prescinde dal riscuotere la tassa di

giustizia relativa al presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC). Poiché non è

stato interpellato in prima sede e non è stato raggiunto in seconda (sopra

consid. 5), CO 1 non può essere considerato soccombente, sicché non può essere

tenuto a rifondere ripetibili alla reclamante (art. 107 cpv. 1 lett. f

CPC; sentenza della CEF 14.2022.71 del 12 ottobre 2022 consid.

6). Visto il silenzio

qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC, neppure il Cantone può essere costretto

ad assegnargliene (sentenza della CEF 14.2017.197 del 15 dicembre 2017 consid. 6.1).

Quanto alle spese giudiziarie di prima istanza, il Pretore le

fisserà con la nuova decisione.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 799'323.06,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza la

decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al Pretore per nuovo

giudizio nel senso del considerando 5.

2. Non si riscuotono spese processuali. Fatta salva

un’eventuale com­pensazione, l’anticipo di fr.1'500.– versato dalla

Cooperativa RE 1 le è restituito. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).