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Decisione

14.2022.127

Rigetto definitivo dell’opposizione. Alimenti. Eccezione di pagamento. Spese postali o bancari per il versamento degli alimenti

8 febbraio 2023Italiano12 min

C. Statuendo con decisione del 7 ottobre 2022, il Giudice di pace ha parzialmente

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.127

Lugano

8 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa 6/2022 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura

di pace del Circolo di Breno promossa con istanza 3 aprile 2022 da

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 18 ottobre 2022 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 7 ottobre 2022 dal Giudice di pace;

ritenuto

in

fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 dicembre 2021 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1

per l’incasso di fr. 1'525.– oltre agli interessi del 5% dal 17 dicembre

2021, indicando quale causa del credito gli “Alimenti arretrati Giugno CHF 553.00 / Dicembre CHF

553.00 + CHF 410.00 / Spese mancanti CHF 9.00”.

Fatti

B. Avendo l’escusso interposto opposizione al precetto esecutivo, il 3

aprile 2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura

di pace del Circolo di Breno limitatamente a fr. 362.–

oltre agl’interessi del 5% dal 17 febbraio 2021. Nel termine impartitogli, RE 1

si è opposto all’istanza chieden-do di accertare che l’unico suo scoperto è

quello di fr. 90.– discusso all’udienza dell’8 giugno 2022 davanti al

Pretore aggiun­to del distretto di Bellinzona. Con replica spontanea del 10

luglio 2022, l’istante ha postulato il versamento di fr. 348.– e delle

spese esecutive. In duplica (spontanea dell’11 agosto 2022) l’escusso ha

ribadito che l’unico scoperto era quello di fr. 90.–, nel frattempo da lui

saldato. CO 1 ha ancora riaffermato la propria posizione in una triplica

spontanea del 20 agosto 2022.

C. Statuendo con decisione del 7 ottobre 2022, il Giudice di pace ha parzialmente

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposi­zione limitatamente a fr. 357.–

oltre agl’interessi del 5% dal 17 dicembre 2021, ponendo a carico del convenuto le spese processuali di fr. 40.–

e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18 ottobre 2022 per ottenerne lo

stralcio (recte: l’annullamento) e l’accertamento che il verbale del­l’udienza dell’8

giugno 2022 (inc. CM.2022.38) vale come “decisione definitiva” in

merito alla procedura esecutiva inoltrata da CO 1.

E. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è

stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in

diritto: 1. La sentenza impugnata –

emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima

istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato

il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e

fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza

riguardo al valore litigioso,

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Poiché la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 10 ottobre 2022, il termine d’impugnazione è scaduto

giovedì 20 ottobre, sicché il reclamo, presentato due giorni prima (data del

timbro postale), è tempestivo

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 con-sid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’ac­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Siccome prodotto per la prima volta solo con

il reclamo, il doc. C (polizza di versamento di fr. 500.–) è inammissibile,

per tacere del fatto ch’esso è pure senza rilievo per la causa in esame (sotto

consid. 5.2.2), oltre a non dimostrare il pagamento di fr. 500.– in

assenza del timbro postale.

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,

consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che la decisione 22 gennaio

2020.

della Pretura del distretto di Bellinzona acclusa all’istanza costituisce

un valido titolo di rigetto definitivo per i contributi alimentari dovuti al

figlio delle parti a concorrenza di fr. 7'200.–

annui (tredici volte fr. 553.–). Ha dato atto che il conve­nuto aveva

provato di aver pagato fr. 1'168.– il 24 dicembre 2021, ma non la

differenza di fr. 357.– rispetto alla somma di fr. 1'525.– posta in

esecuzione. Il primo giudice ha infatti accertato che l’altro pagamento di fr. 90.–

allegato dal convenuto non riguardava alimenti arretrati o scoperti, bensì

spese bancarie non oggetto della causa sottoposto al suo esame. Motivo per cui

egli ha concesso il rigetto dell’opposizione

limitatamente alla differenza di fr. 357.–, ol­tre agl’interessi di mora del 5% dal 17 dicembre 2021.

4.

Nel

reclamo RE 1 ribadisce di aver pagato, il 24 dicembre

2021, l’arretrato di fr. 553.– allora in essere (come discusso all’udienza

del 22 settembre 2021) e pure le spese postali di versamento di fr. 90.–,

che all’udienza dell’8 giugno 2022 relativa ai diritti di visita e all’esecuzione

promossa dall’istante risultava il suo unico scoperto.

5.

A

ragione il reclamante non contesta esplicitamente che la sentenza emessa il 22

gennaio 2020 dal Pretore aggiunto del distretto di Bellinzona costituisce in linea

di massima un titolo di rigetto definitivo per tredici mensilità di fr. 553.–

all’anno (dispositivo n. 1). Ciò vale però solo fino al settembre del 2021,

mentre per i mesi successivi il contributo mensile è stato ridotto a fr. 410.–

mensili, da versare sempre tredici volte all’anno, secondo l’accordo raggiunto

dalle parti e omologato dal Pretore aggiunto all’udienza del 22 settembre 2021

(doc. A annesso alle osservazioni all’istanza).

Ribadisce solo di aver pagato tutto quanto da lui dovuto a tale titolo.

5.1

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e

dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della

CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid.

5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto

provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del

credito semplicemente verosimile. La presunzione che il

debito esiste risultante dal titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da

addurre con documenti come nell’azione in annullamento o sospensione dell’esecuzione

a norma dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14

novembre 2017 consid. 2).

5.2

Nel

caso specifico, non è contestato – e del resto risulta dagli atti (doc. B annesso alle osservazioni all’istanza) –

che il 24 dicembre 2021, quattro giorni dopo la presentazione dell’istanza, l’escusso

ha versato all’escutente fr. 1'168.–, che secondo le sue stesse allegazioni andavano a saldare l’arretrato di fr. 553.–

accertato in occasione dell’udienza del 22 settembre 2021 (verbale a

pag. 2, doc. A), il contributo per dicembre 2021 (per fr. 410.–) e il tredicesimo

contributo di mantenimento (limitatamente a fr. 205.–). Nella replica

spontanea, l’istante ha ritenuto “corretti” i versamenti di fr. 553.– e fr. 410.–, ma insufficiente

quello di fr. 205.–, inferiore di fr. 348.– alla tredicesima

mensilità di fr. 553.– stabilita nel titolo di rigetto. Da parte sua il

Giudice di pace ha considerato che il pagamento di fr. 1'168.– lasciava

scoperta la differenza di fr. 357.– rispetto alla somma di fr. 1'525.–

posta in esecuzione.

5.2.1

Il

reclamante non si confronta con questi argomenti, ma si limita a ripetere di

avere pagato l’arretrato di fr. 553.– accertato nel verbale del 22

settembre 2021. Il problema è che l’accordo raggiunto in quell’udienza in

merito alla sussistenza di una mensilità di ritardo di fr. 553.– poteva

riferirsi solo a un contributo esigibile a quel tem­po – ovvero alla mensilità

di giugno 2021 – ma non agli altri futuri contributi posti in esecuzione, vale

a dire quelli di dicembre 2021 (fr. 553.– + fr. 410.–, v. il precetto

esecutivo annesso al­l’istanza). Occorre dunque constatare che il reclamante ha

dimostrato il pagamento solo di parte della tredicesima mensilità del 2021, per

fr. 205.–, sicché il credito risulta tuttora scoperto per la differenza di

fr. 348.– (fr. 553.– ./. fr. 205.–), come sostenuto dall’i­stante

in sede di replica spontanea. Il reclamante non contesta le “spese mancanti” di fr. 9.–,

che verosimilmente sono spese bancari o postali connesse al versamento degli

alimenti. Visto che nelle decisioni del 22 gennaio 2020 e

del 22 settembre 2021 il Pretore aggiunto non ha autorizzato espressamente il

padre a dedurre questo genere di spese dal contributo alimentare stabilito, si

può ritenere che i fr. 9.– ne siano parte integrante e che il titolo di rigetto valga anche per la loro corresponsione. Non essendo manifesta l’assenza di un titolo di rigetto, la Camera

non deve approfondire la questione d’ufficio (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).

5.2.2

Il

reclamante sostiene invero che alla successiva udienza dell’8 giugno 2022

sarebbe stato “detto e

confermato” che lo scoperto era di soli fr. 90.–,

ch’egli ha poi pagato il 5 luglio 2022. In realtà, dal verbale di quell’udienza

si evince che per quanto attiene agli alimenti, le parti hanno solo concordato

che il padre avrebbe in futuro versato gli alimenti in contanti nelle mani

della madre per evitare l’addebito di spese e costi postali e bancari e le

avrebbe corrisposto, sempre a contanti, lo scoperto delle spese postali e

bancari, pari a fr. 90.–, con la prossima mensilità di fr. 410.–

(verbale, doc. D accluso alle osservazioni all’istanza, a pag. 2). Non è stato

verbalizzato che quello di fr. 90.– sarebbe l’unico scoperto. Dato che l’istante

lo contesta, sarebbe spettato al reclamante dimostrarlo con

documenti assolutamente chiari e univoci (sopra consid. 5.1), ciò che non il

caso del verbale dell’8 giugno 2022. L’eccezione va pertanto respinta. Al reclamante

resta la possibilità di far accertare al giudice del merito che il debito in

questione è stato pagato o che l’istanza vi ha rinunciato.

5.2.3

RE

1.

sottolinea di aver versato, pur con ritardo, l’intera somma dei contributi

alimentari per il figlio quand’anche sia rimasto senza lavoro a metà del 2020 e

percepisse una rendita solo dell’80% e senza tredicesima. Di queste circostanze

il giudice del rigetto non può però tenere conto. È vincolato alle decisioni

del 22 gennaio 2020 e del 22 settembre 2021 finché non siano state modificate.

Nella seconda decisione si è del resto probabilmente pre­so in considerazione

il peggioramento della situazione reddituale del padre, riducendo il contributo

da fr. 553.– a fr. 410.– (74%). Ne segue che anche su questo punto il

reclamo risulta infondato, ciò che ne segna il definitivo esito.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la

controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorsa in spese in questa sede.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'525.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio, già

anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Breno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).