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Decisione

14.2022.128

Rigetto definitivo dell’opposizione. Nullità della decisione invocata quale titolo di rigetto in mancanza di prova della notifica della petizione alla convenuta

19 aprile 2023Italiano12 min

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 ottobre 2022 per ottenerne la

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.128

Lugano

19 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2022.1841 (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa

con istanza 8 aprile 2022 da

CO 1 (SO)

(patrocinato dall’ PA 1, )

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 20 ottobre 2022 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 6 ottobre 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 marzo 2022 dalla

sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escus­so sua sorella RE 1 per

l’incasso di fr. 32'646.20 oltre agli interessi del 5% dal 6 marzo 2020

(indicando quale causa del credito: “credito riconosciuto con sentenza della Pretura di Lugano del 4

ottobre 2021 (inc. n. OR.2020.83)”) e fr. 7'000.–

oltre agli interessi del 5% dal 5 ottobre 2021 (per “spese e ripetibili assegnate con sentenza della

Pretura di Lugano del 04.10.2021”).

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’8 aprile

2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto

definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine

impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del

27 aprile e 20 maggio 2022.

C. Statuendo con decisione del 6 ottobre 2022, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo

a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 800.–

a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 ottobre 2022 per ottenerne la

sospensione e la cancellazione del precetto esecutivo “fino a quando io avrò finalmente la possibilità di

visionare tutti gli incarti, far valere le mie pretese, e decidere solo in quel

momento se concludere la successione, accettare o rifiutare l’eredità”.

E. Con

osservazioni del 16 marzo 2023, CO 1 ha postulato la reiezione del reclamo,

protestate spese processuali e ripetibili.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 10 ottobre 2022, il termine d’impugnazione è

scaduto giovedì 20 ottobre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a me­no che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione del­la decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,

consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la sentenza citata nel

precetto esecutivo costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

interposta dalla convenuta e che le richieste da lei formulate negli scritti

del 27 aprile e del 20 maggio 2022, che non specificano a quale procedura si

riferiscono (quella pendente di rigetto o quella conclusa davanti alla Sezione

4), non sono eccezioni ricevibili giusta l’art. 81 LEF in una procedura di

rigetto dell’opposizione. Onde l’accoglimento dell’istanza.

4.

Nel

reclamo RE 1 si duole di non aver mai ricevuto dall’e­scutente, suo fratello,

dal curatore __________, dalla banca __________ né dall’Autorità regionale di

protezione n. 4 gli “incarti” relativi alla successione del padre, l’inventario

dei beni e i conteggi del curatore, sicché ritiene la liquidazione della

successione non ancora conclusa. Lamenta anche in modo generico che la Pretura

di Lugano, in almeno tre casi, ha trasmesso la "corrispondenza" a

lei destinata all’indirizzo sbagliato, ovvero al suo recapito postale, anziché

a quello dell’avv. __________ (al quale ella allega essere stato notificato il precetto esecutivo). Asserisce che "le dichiarazioni" del­la Pretura

secondo cui è stato tentato di notificare "la sentenza" per

mezzo della Polizia cantonale sarebbero false e non sarebbero state confermate

dalle polizie cantonale e comunale, che negano di aver ricevuto tale incarico. La

reclamante si duole pertanto di non aver potuto inoltrare osservazioni entro i

termini di legge e contesta che "la

sentenza" sia passata in giudicato, perché a suo

dire è stata inviata all’indirizzo sbagliato.

4.1

Le

allegazioni della reclamante sono tutto fuorché chiare. Ella non precisa

infatti quali siano i (almeno) tre scritti recapitati a un indirizzo a suo dire

errato né quale sezione della Pretura di Lugano li abbia mandati (gli scritti

del 27 aprile e del 20 maggio 2022 sono indirizzati alle due sezioni). Pare

tuttavia di capire che la doglianza si riferisca agli atti della procedura di

divisione ereditaria davanti alla Sezione 4, in cui RE 1 è rimasta preclusa, e

in particolare alla sentenza del 4 ottobre 2021 (doc. B e consid. 3/b).

4.2

Dalla

risposta 6 maggio 2022 del Pretore della Sezione 4 prodotta dalla reclamante

con lo scritto del 20 maggio 2022 (doc. 2) si evince che tutti gli atti della

procedura di divisione ereditaria, compresa la sentenza del 4 ottobre 2021,

sono stati notificati al domicilio della convenuta, che non li ha ritirati.

4.2.1

Ora,

in ogni stadio di causa il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a

prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid.

3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle

carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1). Il

giudice deve in particolare verificare, d’uf­ficio, che la decisione invocata

quale titolo di rigetto non sia nulla (DTF 133 II 367 consid. 3.1; 129 I 363 consid.

2; Staehelin in: Basler Kommentar,

SchKG I, 3a ed. 2021, n. 14 ad art. 80 LEF; Abbet

in: Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022,

n. 10 e 131 ad art. 80 LEF). Qualora sia fondata su fatti anteriori alla

decisione di merito, la nullità è quindi un’obiezione

e non un’eccezione ai sensi dell’art. 81 LEF (cfr. Staehelin, op. cit., n. 2 ad art. 81; sentenza della CEF 14.2022.99 del 3 febbraio 2023

consid. 4.1).

4.2.2

L’eccezione

di nullità è ammessa molto raramente in materia civile (DTF 145 III

438.

consid. 4; 130 III 128 consid. 2 con rinvii). Secondo la

giurisprudenza le decisioni errate sono nulle quando so­no affette da un vizio

particolarmente grave, manifestamente o almeno agevolmente riconoscibile, sempre

che poi l’ammissione della nullità non minacci seriamente la sicurezza del

diritto (DTF

129.

I 363 consid. 2). Quali motivi di nullità entrano in considerazione

soprattutto l’incompetenza funzionale o

materiale dell’auto­rità giudicante, così come errori di procedura manifesti

che ledono in modo particolarmente grave i diritti fondamentali delle parti, segnatamente quando la circostanza ha per

conseguenza che chi invoca la nullità non ha potuto partecipare alla procedura (DTF

137.

I 275 consid. 3.1, con numerosi riferimenti, sentenze della CEF 14.2020.91

del 9 gennaio 2021 consid. 6.4.1 e 14.2014. 194 del 22 ottobre 2014, consid.

6.2).

4.2.3

Nella

fattispecie, nello scritto del 6 maggio 2022 la Pretore della Sezione 4 ha

comunicato alla reclamante che la petizione inoltrata da CO 1 nella causa di

divisione della successione del padre era validamente intimata al suo domicilio

in via __________ e che seppure non fosse stata ritirata era da reputare

notificata il settimo ed ultimo giorno di giacenza postale. Secondo l’art. 138

cpv. 3 lett. a CPC, la presunzione citata dalla Pretore è subordinata al fatto

che “il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione”. Orbene, né il

magistrato né l’escutente, nelle osservazioni al reclamo, citano indizi da cui

si dovesse dedurre che tale condizione fosse adempiuta. D’altronde, la

presunzione non vale di regola per la notifica degli atti introduttivi d’istanza

(DTF 138 III 228 consid. 3.1; 142 III 605 consid. 2.5). La petizione non può

quindi reputarsi notificata giusta l’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC.

4.2.4

Ad abundantiam, la

Pretore ha rilevato nello stesso scritto di aver tentato, senza successo, di

notificare la petizione per il tramite della Polizia cantonale, motivo per cui,

con ordinanza del 24 novembre 2020, intimata all’escussa per raccomandata e per

Posta A, la Pretura ha dato atto di aver intrapreso tutto quanto esigibile per

la notificazione dell’atto, da ritenersi di conseguenza validamente notificato

al domicilio di RE 1. Ha precisato che il recapito presso l’avv. __________ le

era stato comunicato solo con lo scritto 21 marzo 2022, dopo la conclusione

della causa.

Dallo

scritto in questione si evince che neppure la polizia è riuscita a consegnare

la petizione alla convenuta. Non è poi dimostrato che l’ordinanza della Pretura

sia pervenuta nelle mani della destinataria. Poiché negli atti non figura il

rapporto della polizia, non è possibile valutare se sia stato intrapreso tutto

quanto esigibile per la notificazione dell’atto. Nelle osservazioni al reclamo CO

1.

richiama invero (anche) i documenti dell’incarto della causa di divisione

(OR.2020.83), ma non può essere dato seguito alla richiesta stante il divieto

dei nova sancito dall’art. 326 cpv. 1 CPC. I documenti necessari a dimostrare

la validità del titolo di rigetto dell’opposizione sarebbero dovuti essere

prodotti in prima sede. Del resto, anche se fosse stato provato che la notificazione

era impossibile o avrebbe comportato difficoltà straordinarie, la petizione

avrebbe potuto essere considerata validamente notificata unicamente dopo la sua

pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale o nel Foglio ufficiale svizzero di

commercio (art. 141 cpv. 1 lett. b CPC).

5.

Nelle

osservazioni al reclamo CO 1 sottolinea che la Pretura ha correttamente

accertato il domicilio della convenuta, che non poteva pertanto ritenersi

“irreperibile”. Sennonché la notifica di un atto giudiziario non può reputarsi

avvenuta solo perché è stato spedito all’indirizzo corretto del domicilio del

destinatario. È inoltre necessario che quest’ultimo, un suo impiegato o una per-sona

di almeno 16 anni che vive nella stessa economia domestica lo prenda in

consegna (art. 138 cpv. 2 CPC), fatta eccezione delle ipotesi di notificazione

presunta dell’art. 138 cpv. 3 lett. a (v. sopra consid. 4.2.3) e lett. b

(rifiuto di presa in consegna attestato dal latore), che non risultano date

nella fattispecie.

6.

Che,

infine, RE 1 non abbia impugnato la decisione di divisione della successione né

“chiesto (tempestivamente) la

restituzione di un qualsiasi termine” non viene in

soccorso di CO 1. Qualora l’escusso

non abbia potuto partecipare alla procedura di merito, il giudice del rigetto

deve d’ufficio tenere conto della nullità della decisione invocata quale titolo

di rigetto definitivo e respingere l’istanza (consid. 4.2.2). RE 1 ha del resto

interposto tempestivamente opposizione al precetto esecutivo, che secondo gli

atti risulta essere il primo atto dal quale ella potesse desumere l’esistenza

della causa di divisione e della sentenza del 4 ottobre 2021, citate nella

rubrica relativa al titolo di credito (doc. C), e ne ha chiesto l’annullamento

il 27 aprile 2022 (act. V), entro il termine d’appello di 30 giorni, tenuto

conto delle ferie pasquali.

7.

Nella

misura in cui non è dimostrato che RE 1 abbia potuto partecipare alla procedura

di divisione della successione del padre, la

sentenza del 4 ottobre 2021 risulta affetta da un vizio particolarmente

grave e agevolmente riconoscibile, che ne determina la nullità, la cui ammissione

non pare minacciare seriamente la sicurezza del diritto, CO 1 non indicando

motivi che impedirebbero un rifacimento della procedura di divisione ereditaria.

Laddove non tiene conto di quella nullità, la decisione impugnata, è errata. Essa va pertanto riformata nel senso

della reiezione del­l’istanza.

8.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità,

siccome RE 1 non ha formulato alcuna richiesta al riguardo (cfr. art. 95

cpv. 3 lett. c CPC).

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 39'646.20,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le

spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico dell’istante.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).