14.2022.128
Rigetto definitivo dell’opposizione. Nullità della decisione invocata quale titolo di rigetto in mancanza di prova della notifica della petizione alla convenuta
19 aprile 2023Italiano12 min
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 ottobre 2022 per ottenerne la
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Incarto n.
14.2022.128
Lugano
19 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2022.1841 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 8 aprile 2022 da
CO 1 (SO)
(patrocinato dall’ PA 1, )
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 20 ottobre 2022 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 6 ottobre 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 marzo 2022 dalla
sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso sua sorella RE 1 per
l’incasso di fr. 32'646.20 oltre agli interessi del 5% dal 6 marzo 2020
(indicando quale causa del credito: “credito riconosciuto con sentenza della Pretura di Lugano del 4
ottobre 2021 (inc. n. OR.2020.83)”) e fr. 7'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 5 ottobre 2021 (per “spese e ripetibili assegnate con sentenza della
Pretura di Lugano del 04.10.2021”).
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’8 aprile
2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto
definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine
impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del
27 aprile e 20 maggio 2022.
C. Statuendo con decisione del 6 ottobre 2022, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo
a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 800.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 ottobre 2022 per ottenerne la
sospensione e la cancellazione del precetto esecutivo “fino a quando io avrò finalmente la possibilità di
visionare tutti gli incarti, far valere le mie pretese, e decidere solo in quel
momento se concludere la successione, accettare o rifiutare l’eredità”.
E. Con
osservazioni del 16 marzo 2023, CO 1 ha postulato la reiezione del reclamo,
protestate spese processuali e ripetibili.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 10 ottobre 2022, il termine d’impugnazione è
scaduto giovedì 20 ottobre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,
consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la sentenza citata nel
precetto esecutivo costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
interposta dalla convenuta e che le richieste da lei formulate negli scritti
del 27 aprile e del 20 maggio 2022, che non specificano a quale procedura si
riferiscono (quella pendente di rigetto o quella conclusa davanti alla Sezione
4), non sono eccezioni ricevibili giusta l’art. 81 LEF in una procedura di
rigetto dell’opposizione. Onde l’accoglimento dell’istanza.
4.
Nel
reclamo RE 1 si duole di non aver mai ricevuto dall’escutente, suo fratello,
dal curatore __________, dalla banca __________ né dall’Autorità regionale di
protezione n. 4 gli “incarti” relativi alla successione del padre, l’inventario
dei beni e i conteggi del curatore, sicché ritiene la liquidazione della
successione non ancora conclusa. Lamenta anche in modo generico che la Pretura
di Lugano, in almeno tre casi, ha trasmesso la "corrispondenza" a
lei destinata all’indirizzo sbagliato, ovvero al suo recapito postale, anziché
a quello dell’avv. __________ (al quale ella allega essere stato notificato il precetto esecutivo). Asserisce che "le dichiarazioni" della Pretura
secondo cui è stato tentato di notificare "la sentenza" per
mezzo della Polizia cantonale sarebbero false e non sarebbero state confermate
dalle polizie cantonale e comunale, che negano di aver ricevuto tale incarico. La
reclamante si duole pertanto di non aver potuto inoltrare osservazioni entro i
termini di legge e contesta che "la
sentenza" sia passata in giudicato, perché a suo
dire è stata inviata all’indirizzo sbagliato.
4.1
Le
allegazioni della reclamante sono tutto fuorché chiare. Ella non precisa
infatti quali siano i (almeno) tre scritti recapitati a un indirizzo a suo dire
errato né quale sezione della Pretura di Lugano li abbia mandati (gli scritti
del 27 aprile e del 20 maggio 2022 sono indirizzati alle due sezioni). Pare
tuttavia di capire che la doglianza si riferisca agli atti della procedura di
divisione ereditaria davanti alla Sezione 4, in cui RE 1 è rimasta preclusa, e
in particolare alla sentenza del 4 ottobre 2021 (doc. B e consid. 3/b).
4.2
Dalla
risposta 6 maggio 2022 del Pretore della Sezione 4 prodotta dalla reclamante
con lo scritto del 20 maggio 2022 (doc. 2) si evince che tutti gli atti della
procedura di divisione ereditaria, compresa la sentenza del 4 ottobre 2021,
sono stati notificati al domicilio della convenuta, che non li ha ritirati.
4.2.1
Ora,
in ogni stadio di causa il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a
prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid.
3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle
carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1). Il
giudice deve in particolare verificare, d’ufficio, che la decisione invocata
quale titolo di rigetto non sia nulla (DTF 133 II 367 consid. 3.1; 129 I 363 consid.
2; Staehelin in: Basler Kommentar,
SchKG I, 3a ed. 2021, n. 14 ad art. 80 LEF; Abbet
in: Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022,
n. 10 e 131 ad art. 80 LEF). Qualora sia fondata su fatti anteriori alla
decisione di merito, la nullità è quindi un’obiezione
e non un’eccezione ai sensi dell’art. 81 LEF (cfr. Staehelin, op. cit., n. 2 ad art. 81; sentenza della CEF 14.2022.99 del 3 febbraio 2023
consid. 4.1).
4.2.2
L’eccezione
di nullità è ammessa molto raramente in materia civile (DTF 145 III
438.
consid. 4; 130 III 128 consid. 2 con rinvii). Secondo la
giurisprudenza le decisioni errate sono nulle quando sono affette da un vizio
particolarmente grave, manifestamente o almeno agevolmente riconoscibile, sempre
che poi l’ammissione della nullità non minacci seriamente la sicurezza del
diritto (DTF
129.
I 363 consid. 2). Quali motivi di nullità entrano in considerazione
soprattutto l’incompetenza funzionale o
materiale dell’autorità giudicante, così come errori di procedura manifesti
che ledono in modo particolarmente grave i diritti fondamentali delle parti, segnatamente quando la circostanza ha per
conseguenza che chi invoca la nullità non ha potuto partecipare alla procedura (DTF
137.
I 275 consid. 3.1, con numerosi riferimenti, sentenze della CEF 14.2020.91
del 9 gennaio 2021 consid. 6.4.1 e 14.2014. 194 del 22 ottobre 2014, consid.
6.2).
4.2.3
Nella
fattispecie, nello scritto del 6 maggio 2022 la Pretore della Sezione 4 ha
comunicato alla reclamante che la petizione inoltrata da CO 1 nella causa di
divisione della successione del padre era validamente intimata al suo domicilio
in via __________ e che seppure non fosse stata ritirata era da reputare
notificata il settimo ed ultimo giorno di giacenza postale. Secondo l’art. 138
cpv. 3 lett. a CPC, la presunzione citata dalla Pretore è subordinata al fatto
che “il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione”. Orbene, né il
magistrato né l’escutente, nelle osservazioni al reclamo, citano indizi da cui
si dovesse dedurre che tale condizione fosse adempiuta. D’altronde, la
presunzione non vale di regola per la notifica degli atti introduttivi d’istanza
(DTF 138 III 228 consid. 3.1; 142 III 605 consid. 2.5). La petizione non può
quindi reputarsi notificata giusta l’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC.
4.2.4
Ad abundantiam, la
Pretore ha rilevato nello stesso scritto di aver tentato, senza successo, di
notificare la petizione per il tramite della Polizia cantonale, motivo per cui,
con ordinanza del 24 novembre 2020, intimata all’escussa per raccomandata e per
Posta A, la Pretura ha dato atto di aver intrapreso tutto quanto esigibile per
la notificazione dell’atto, da ritenersi di conseguenza validamente notificato
al domicilio di RE 1. Ha precisato che il recapito presso l’avv. __________ le
era stato comunicato solo con lo scritto 21 marzo 2022, dopo la conclusione
della causa.
Dallo
scritto in questione si evince che neppure la polizia è riuscita a consegnare
la petizione alla convenuta. Non è poi dimostrato che l’ordinanza della Pretura
sia pervenuta nelle mani della destinataria. Poiché negli atti non figura il
rapporto della polizia, non è possibile valutare se sia stato intrapreso tutto
quanto esigibile per la notificazione dell’atto. Nelle osservazioni al reclamo CO
1.
richiama invero (anche) i documenti dell’incarto della causa di divisione
(OR.2020.83), ma non può essere dato seguito alla richiesta stante il divieto
dei nova sancito dall’art. 326 cpv. 1 CPC. I documenti necessari a dimostrare
la validità del titolo di rigetto dell’opposizione sarebbero dovuti essere
prodotti in prima sede. Del resto, anche se fosse stato provato che la notificazione
era impossibile o avrebbe comportato difficoltà straordinarie, la petizione
avrebbe potuto essere considerata validamente notificata unicamente dopo la sua
pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale o nel Foglio ufficiale svizzero di
commercio (art. 141 cpv. 1 lett. b CPC).
5.
Nelle
osservazioni al reclamo CO 1 sottolinea che la Pretura ha correttamente
accertato il domicilio della convenuta, che non poteva pertanto ritenersi
“irreperibile”. Sennonché la notifica di un atto giudiziario non può reputarsi
avvenuta solo perché è stato spedito all’indirizzo corretto del domicilio del
destinatario. È inoltre necessario che quest’ultimo, un suo impiegato o una per-sona
di almeno 16 anni che vive nella stessa economia domestica lo prenda in
consegna (art. 138 cpv. 2 CPC), fatta eccezione delle ipotesi di notificazione
presunta dell’art. 138 cpv. 3 lett. a (v. sopra consid. 4.2.3) e lett. b
(rifiuto di presa in consegna attestato dal latore), che non risultano date
nella fattispecie.
6.
Che,
infine, RE 1 non abbia impugnato la decisione di divisione della successione né
“chiesto (tempestivamente) la
restituzione di un qualsiasi termine” non viene in
soccorso di CO 1. Qualora l’escusso
non abbia potuto partecipare alla procedura di merito, il giudice del rigetto
deve d’ufficio tenere conto della nullità della decisione invocata quale titolo
di rigetto definitivo e respingere l’istanza (consid. 4.2.2). RE 1 ha del resto
interposto tempestivamente opposizione al precetto esecutivo, che secondo gli
atti risulta essere il primo atto dal quale ella potesse desumere l’esistenza
della causa di divisione e della sentenza del 4 ottobre 2021, citate nella
rubrica relativa al titolo di credito (doc. C), e ne ha chiesto l’annullamento
il 27 aprile 2022 (act. V), entro il termine d’appello di 30 giorni, tenuto
conto delle ferie pasquali.
7.
Nella
misura in cui non è dimostrato che RE 1 abbia potuto partecipare alla procedura
di divisione della successione del padre, la
sentenza del 4 ottobre 2021 risulta affetta da un vizio particolarmente
grave e agevolmente riconoscibile, che ne determina la nullità, la cui ammissione
non pare minacciare seriamente la sicurezza del diritto, CO 1 non indicando
motivi che impedirebbero un rifacimento della procedura di divisione ereditaria.
Laddove non tiene conto di quella nullità, la decisione impugnata, è errata. Essa va pertanto riformata nel senso
della reiezione dell’istanza.
8.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità,
siccome RE 1 non ha formulato alcuna richiesta al riguardo (cfr. art. 95
cpv. 3 lett. c CPC).
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 39'646.20,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le
spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico dell’istante.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).