14.2022.129
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di compravendita. Interpretazione circa gl’interessi di mora sul saldo del prezzo di vendita. Contestazione delle ripetibili di prima sede
31 marzo 2023Italiano20 min
genericamente la verosimiglianza delle eccezioni ammesse dal Pretore (ai n. 60, 61, 63 e 66) senza confrontarsi
Source ti.ch
CO 1
Incarto n.
14.2022.129
Lugano
31 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Giamboni
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2021.2728 (rigetto
provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
promossa con istanza 21 maggio 2021 dalla
RE 1
contro
CO 1
(patrocinato dall’avv. PA 1 )
giudicando sul reclamo del 20 ottobre 2022 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 7 ottobre 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto di compravendita del 9 luglio 2004 PI 1 ha venduto a suo
figlio CO 1 le unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ e n. __________
del fondo n. __________ RFD di __________. Il prezzo è stato fissato in fr. 900'000.–
per la prima unità e in fr. 1'100'000.– per la seconda. Il contratto prevedeva che i saldi di rispettivamente fr. 150'000.–
e fr. 100'000.– “sono
dovuti, senza interessi, dal compratore al venditore entro cinque anni dall’iscrizione
a registro della mutazione di proprietà”.
B. Il
15 luglio 2004 PI 1 ha ceduto a sua moglie PI 2 il credito residuo di fr. 250'000.–
complessivi vantato nei confronti del figlio CO 1.
C. In
base all’autorizzazione rilasciatagli il 13 ottobre 2016 dalla Pretura del
distretto di Lugano, sezione 3, il successivo 20 ottobre CO 1 ha depositato fr. 250'000.–
sul conto della Pretura a saldo del prezzo di compravendita delle due PPP. Il
28 gennaio 2021 la Pretura ha liberato il deposito in favore di PI 2, dedotti fr. 250.–
per spese giudiziarie.
D. Il
12 febbraio 2021 PI 2 ha ceduto alla RE 1 un credito di fr. 91'095.95 corrispondenti
agli interessi di mora del 5% su fr. 250'000.– per il periodo dal 9 luglio
2009 al 20 ottobre 2016.
E. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 aprile 2021 dalla sede di Lugano
dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 91'095.90
oltre agli interessi del 5% dal 2 aprile 2021, indicando quale causa del
credito il “Contratto di
compravendita fogli PPP __________ e __________ + quote di comproprietà D e di
complessivi 2/5 del foglio PPP 24500 del fondo base __________ RFD __________ /
interessi di mora del 5% su CHF 250'000.– dal 9.07.2009 al 20.10.2016 (data del
deposito giudiziale)/atto di cessione PI 2 del 12.02.2021 / raccomandata a
debitore del 23.03.2021”.
F. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 21 maggio
2021 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
con osservazioni scritte del 5 luglio 2021. Con replica del 2 agosto 2021 la RE
1 ha ribadito il suo punto di vista ridimensionando la sua domanda di rigetto a
fr. 79'095.90 (anziché fr. 91'095.90), cui CO 1 ha ribattuto con una
duplica spontanea del 10 agosto 2021, con la quale ha nuovamente concluso per
la reiezione della pretesa dell’istante.
G. Statuendo con decisione del 7 ottobre 2022, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 400.– e un’indennità
di fr. 7'500.– a favore del convenuto.
H. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 20 ottobre 2022 per ottenerne in via principale l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza
e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice con “l’istruzione vincolante” di rigettare l’opposizione, protestate spese e ri-petibili. Stante il
prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla RE 1 il 10 ottobre 2022, il termine d’impugnazione è
scaduto giovedì 20 ottobre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio
2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il
pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il
litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid.
4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che dall’atto di compravendita
immobiliare non risulta che CO 1 abbia mai riconosciuto di dovere interessi
moratori sul saldo del prezzo di vendita di fr. 250'000.–, tantomeno di doverne
pagare nella misura di fr. 91'095.90. Per il primo giudice il contratto
nemmeno si riferisce o rinvia chiaramente e direttamente a documenti che
menzionano l’importo del debito o che permettono di quantificarlo già al
momento della sottoscrizione. Il rogito indica solamente che il saldo del
prezzo è da pagare in denaro “senza
interessi”, senza null’altro specificare, se non che
il saldo era dovuto entro cinque anni dall’iscrizione a registro della
mutazione della proprietà, momento che non risulta dagli atti. Il Pretore ha
quindi respinto l’istanza per mancanza di un titolo di rigetto e d’identità tra
il credito riconosciuto nel contratto (fr. 250'000.– senza interessi) e il
credito per interessi di mora posto in esecuzione.
Per
abbondanza, il Pretore ha ritenuto verosimili le eccezioni sollevate dal
convenuto in virtù dell’art. 82 cpv. 2 LEF. Premesso che, a ridosso della
compravendita, il venditore è risultato essere coinvolto in una vicenda penale,
il primo giudice ha considerato che il lungo tempo trascorso tra la conclusione
del rogito e la formulazione delle pretese di pagamento avanzate dalla moglie
per la prima volta solo a metà 2016
lascia effettivamente pensare che le parti coinvolte attendessero chiarimenti sul
fronte penale e quindi che non fossero dovuti interessi moratori. Ha altresì
considerato verosimile l’eccezione di mora del venditore ai sensi dell’art. 96
CO visti i blocchi a registro fondiario avvenuti a seguito del sequestro
operato dal Ministero pubblico sulle due proprietà compravendute.
4. Nel
reclamo la RE 1 sostiene in buona sostanza che il rogito, unitamente alle due
cessioni di credito, costituisce in sé un valido titolo di rigetto per gli
interessi di mora maturati dal 9 luglio 2009 (scadenza del termine di pagamento
di cinque anni stabilito nel rogito del 9 luglio 2004) al 20 ottobre 2016 (data
di pagamento dei fr. 250'000.–). Ritiene inoltre dato il presupposto dell’identità
tra il credito posto in esecuzione e quello riconosciuto nel contratto di
compravendita immobiliare e reputa le eccezioni fatte valere dall’escusso in
virtù dell’art. 82 cpv. 2 LEF né valide né verosimili.
5. Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai
documenti prodotti dall’escutente (Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua
eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza
5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di elementi estrinseci all’atto (che esulano
dalla cognizione del giudice del rigetto), fermo restando che in caso
di dubbio l’istanza di rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al giudice
ordinario pronunciarsi nell’azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al
termine di una procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3;
sentenza della CEF 14.2020.1 del 12 giugno 2020 consid. 6.3 e i rinvii).
5.1 Nella
fattispecie la reclamante sostiene che il rigetto dell’opposizione va concesso
per gl’interessi di mora anche se gli stessi non risultano espressamente dal riconoscimento
di debito: basta il riconoscimento del credito “di base” di fr. 250'000.–.
Il diritto agli interessi di mora è infatti un diritto accessorio del credito
di base, trasmesso ex lege al cessionario in caso di cessione del credito principale (art. 170 CO),
e tale diritto sussiste a prescindere dal destino del debito principale nel
senso che se questo viene estinto rimane in essere il credito volto al
pagamento d’interessi di mora fondato sull’art. 104 CO. Secondo essa gl’interessi
moratori hanno quindi in concreto iniziato a decorrere alla data in cui
secondo il rogito sarebbe dovuto avvenire il pagamento di fr. 250'000.–,
ossia il 9 luglio 2009, e trattandosi di un caso in cui il giorno dell’adempimento
è stato stabilito il debitore è costituito in mora per il solo decorso di detto
giorno (art. 102 cpv. 2 CO).
5.2 Per
motivi di praticabilità è ammesso che il titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, anche se non prevede
esplicitamente la corresponsione d’interessi in caso di mora del
debitore, giustifica, perlomeno per i crediti di diritto privato, l’estensione
del rigetto dell’opposizione agl’interessi di mora relativi al credito
riconosciuto, calcolati per difetto al saggio del 5% dell’art. 104 cpv. 2 CO,
purché l’escutente produca l’interpellazione (art. 102 cpv. 1 CO) o dimostri
che un termine fisso di adempimento è stato convenuto giusta l’art. 102 cpv. 2
CO (Staehelin, op. cit., n. 32-33
ad art. 82; Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La
mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 62-63 ad art. 82 LEF).
La regolamentazione degli art. 102 e segg. CO è tuttavia di natura
dispositiva (Thévenoz
in:
Commentaire romand, Code des obligations I/1, 3a ed. 2021, n. 8 ad
art. 102 CO; Widmer-Lüchinger/ Wiegand
in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2019, n. 14 ad
art. 102 CO) sicché le parti possono in particolare escludere il pagamento d’interessi
moratori (Thévenoz, op. cit., n. 13 ad art. 104).
5.2.1 Nella fattispecie, il Pretore ha rilevato in particolare che il
contratto prevede il pagamento del saldo del prezzo “senza interessi” (doc. C, ad
n. 5/b e 10/b). Da parte sua la reclamante (da n. 52-55) ritiene “evidente” che l’espressione
“senza interessi”, come ha già esposto in prima sede (replica, n. 24), significa che tra
la data della firma del rogito il 9 luglio 2004 e quella dell’esigibilità e
scadenza del pagamento, cinque anni dopo, non sarebbero stati prelevati
interessi. Tale pattuizione, secondo lei, non si estende però agli interessi di
mora che hanno cominciato a decorrere successivamente dal 9 luglio 2009 sul
saldo di fr. 250'000.–, fino al 20 ottobre 2016, data del tardivo adempimento.
Considera che il Pretore ha applicato il diritto in modo errato e accertato i
fatti in maniera manifestamente erronea siccome nulla nel documento lascia
pensare che gl’interessi di mora secondo il Codice delle obbligazioni non
fossero dovuti. Essa sostiene altresì una violazione dell’art. 82 cpv. 2 LEF
nella misura in cui l’escusso non ha minimamente né comprovato né reso
verosimile tale eccezione.
5.2.2 Orbene, se la rinuncia agl’interessi (“senza interessi”) può essere
interpretata come proposto dalla reclamante, ossia limitatamente al periodo di
pagamento di cinque anni pattuito dalle parti, non si può escludere che, come implicitamente ritenuto dal Pretore, la rinuncia
si estenda anche al periodo successivo. In effetti, se la scadenza del termine
di cinque anni è, come sostiene la reclamante, una scadenza fissa (“Verfalltag”) nel
senso dell’art. 102 cpv. 2 CO, prima del suo raggiungimento il credito non
maturava, per legge, interessi di mora, sicché la precisazione “senza interessi”
voluta dalle parti potrebbe riguardare un periodo diverso, ossia quello
successivo. Poiché ammette due interpretazioni, il titolo di rigetto invocato
dall’istante – il rogito – non risulta incontrovertibile, chiaro e univoco per
quanto attiene al credito per interessi posto in esecuzione, sicché la
reiezione dell’istanza merita conferma, ricordato che spetta all’istante dimostrare
l’esistenza di un titolo incontrovertibile (art. 82 cpv. 1 LEF) e non all’escusso
rendere verosimile la rinuncia agl’interessi, non trattandosi di un’eccezione
ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF, siccome la rinuncia (come interpretata dal
Pretore) figura nel rogito prodotto quale titolo di rigetto e non in un atto
successivo. Il dubbio relativo all’interpretazione della clausola “senza
interessi” andrà semmai sciolto in una causa di riconoscimento di debito (art.
79 LEF; sopra consid. 5).
5.2.3 Stante quanto precede non occorre pronunciarsi sulla censura della
reclamante relativa alla data d’iscrizione a registro fondiario della mutazione
della proprietà che secondo lei permetterebbe di determinare l’inizio del
decorso degl’interessi di mora.
6. Per
abbondanza, va rilevato che la decisione impugnata resiste alla critica anche
per quanto concerne l’accoglimento delle eccezioni
sollevate dal convenuto in virtù dell’art. 82 cpv. 2 LEF.
6.1 La
reclamante non ha infatti contestato che il saldo del prezzo di compravendita è
stato chiesto, con gl’interessi, per la prima volta solo a metà del 2016,
ovvero quasi sette anni dopo la scadenza di pagamento pattuita dalle parti.
Ora, un fatto non contestato è da considerarsi appurato (art. 150 cpv. 1 CPC a
contrario). È d’altronde appurato che i fondi compravenduti sono stati
sequestrati penalmente poco dopo la compravendita (il 21 settembre 2004, doc.
31) nel procedimento penale diretto contro il venditore (PI 1), determinando limitazioni per il compratore (ma pure
un rischio di perdita dei fondi in caso di confisca), e questa Camera ha avuto
modo di ritenere verosimile l’incertezza in cui CO 1 si trovava in merito alla
validità della cessione del credito di fr. 250'000.– alla moglie (doc. B),
e di conseguenza all’identità del legittimo creditore (sentenza 14.2017.75 del
7 novembre 2017 [doc. 10], consid. 6.3). In queste circostanze, ritenere
verosimile, alla stregua del Pretore, che tutte le parti coinvolte attendessero
(perlomeno fino a metà del 2016) l’esito della procedura penale per risolvere
la questione della compravendita immobiliare si fonda su riscontri oggettivi e concreti (contrariamente a
quanto affermato nel reclamo al n. 57) e non è insostenibile, ricordato che l’esame
del giudice del rigetto è sommario sia in fatto che in diritto (DTF 145 III 219
consid. 6.1.3) e gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenza
del Tribunale federale 5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1), che in
concreto il Pretore non risulta aver ecceduto.
Pare
inoltre verosimile che in ragione dell’incertezza sull’identità del legittimo
creditore, apparentemente non imputabile a CO 1, egli non possa essere
considerato moroso – la mora del creditore escludendo quella del debitore –
finché non avesse dato seguito alle richieste di deposito della somma dovuta (Weber, Berner Kommentar VI/1/4, 2a
ed. 2005, n. 28 ad art. 96 CO; nello stesso senso: DTF 82 II 466 consid. 2; Girsberger/Hermann in: Basler
Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2019, n. 17 ad art. 168 CO), formulate nella fattispecie solo il 16 giugno e il 18 agosto 2016
(doc. 9 pag. 5; duplica, ad 15), ossia poco prima dell’inoltro della richiesta
di deposito giudiziale del 2 settembre 2016 (doc. 7).
6.2 Checché
ne dica la reclamante (al n. 61), una rinuncia a un credito per atti
concludenti è un’eccezione che può ostare al rigetto dell’opposizione a norma
dell’art. 82 cpv. 2 LEF purché gli atti o – in concreto – omissioni presunte
concludenti siano stati resi verosimili. Vero è che la questione della rinuncia
agl’interessi o della mora del venditore verrà semmai decisa definitivamente
solo in un’azione di merito, ma incombe al giudice del rigetto, in base all’art.
82 cpv. 2 LEF, statuire, in via sommaria, su tutte le eccezioni sollevate dall’escusso,
onde determinare rapidamente
Fatti
i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario di
accertamento o di disconoscimento del debito (sopra consid. 2). Contestare
genericamente la verosimiglianza delle eccezioni ammesse dal Pretore (ai n. 60, 61, 63 e 66) senza confrontarsi
direttamente con gl’indizi menzionati nella decisione impugnata è
insufficiente se non finanche inammissibile processualmente (violazione del
dovere di motivazione, sopra consid. 1.2). Che poi il
trapasso di proprietà è avvenuto prima del sequestro penale (n. 65) non esclude
una possibile modifica dell’equilibrio delle prestazioni stabilite nel
contratto di compravendita suscettibile d’indurre
le parti a procrastinare (perlomeno fino al 2016) la liquidazione del
rapporto contrattuale.
Contrariamente
a quanto sostiene la reclamante (ad n. 67-68), il fatto che i fr. 250'000.–
siano stati depositati solo il 20 ottobre 2016 (e non già il 9 luglio 2009)
senza gl’interessi di mora maturati fino al
20 ottobre 2016 non rende irrilevante l’eccezione dell’escusso fondata sugli
art. 96 e 168 CO giacché essa non allega (né rende verosimile) che il
pagamento della somma sia stato chiesto prima di giugno del 2016 e pare
verosimile che nessun interesse di mora fosse dovuto fino a quel momento in
ragione della mora del creditore (sopra consid. 6.1). Infine, il fatto che PI 1
abbia sempre affermato che il titolare del credito era la moglie in adempimento
dell’atto pubblico di scioglimento del regime dei beni (n. 69-71) non è in sé
decisivo per escludere l’incertezza in merito all’identità del legittimo
creditore, dovuta al possibile rischio di nullità della
cessione alla luce dei sequestri penali del 21 settembre 2004 (doc. 31), della
sentenza penale di primo grado del 14 dicembre 2012 (doc. 32), che decretava la
confisca di praticamente tutti i beni ceduti da PI 1 alla moglie, e della
decisione 18 agosto 2014 della Corte
di appello e revisione penale (CARP) (doc. 5 e 10, consid. 6.3) (v. duplica, ad
13). Gli eventi successivi al deposito giudiziario –
liberazione il 27 gennaio 2021 della somma depositata in favore di PI 2 (n. 72
e doc. L), ritiro delle azioni revocatorie pendenti relative alla cessione del
credito alla moglie e decisione 30 maggio 2019 della CARP di proscioglimento di
PI 1 da tutti i capi d’imputazione relativi al fallimento della __________ e
dissequestro dei fr. 250'000.– (n. 73 e doc. M) – non eliminano l’incertezza
esistita dal 2004 fino almeno al deposito giudiziario, per tacere del fatto che
la CARP non si è determinata sulla questione della titolarità del credito di fr. 250'000.–
(doc. M, consid. 2) e che la condanna di PI 1 per parte dei reati imputatigli è
stata confermata dal Tribunale federale nella “nota” decisione 6B_949/2014 del
6 marzo 2017 (v. in part. il consid. 17; duplica, ad n. 8).
7. La
reclamante, nell’ipotesi in cui il reclamo fosse respinto, contesta infine (n.
Considerandi
79-83) l’ammontare delle ripetibili di fr. 7'500.– assegnate dal primo
giudice al convenuto e ne chiede la riduzione a fr. 4'093.–. In
particolare rileva che il valore litigioso pertinente è di fr. 79'095.90 e
non quello di fr. 91'095.90 considerato dal Pretore, mentre la complessità
della causa nonché lo sforzo di patrocinio relativamente contenuto giustificava
a suo dire al massimo un’indennità collocata nella fascia media della tariffa
(e non quella alta), considerato altresì che si tratta di una procedura speciale
civili e di esecuzione e fallimenti ai sensi dell’art. 11 cpv. 2 lett. b del Regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 178.310).
7.1
Il
valore litigioso “corretto” di fr. 79'095.90 è in realtà quello risultante dalla riduzione
delle pretese operata dalla reclamante solo in
sede di replica. Quando l’escusso ha redatto le osservazioni all’istanza,
il valore litigioso determinante era ancora di fr. 91'095.90 come
considerato dal Pretore. Per una causa sommaria prescritta dalla LEF il cui
valore litigioso sia compreso tra fr. 50'000.– e fr. 100'000.–, l’art.
11.
cpv. 1 e 2 lett. b RTar prevede ripetibili varianti dall’1.6 al 10.5% del
valore medesimo. Entro questi limiti, le
ripetibili sono determinate secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà,
l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello
svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Tenuto
conto del valore litigioso di fr. 91'095.–, l’indennità ripetibili di fr. 7'500.–
stabilita dal Pretore si situa nella fascia medio-alta del regolamento.
7.2
Ciò posto la reclamante
si limita a dire che le ripetibili non sono giustificate rispetto alla
complessità della causa senza spiegare il motivo per cui essa non sarebbe più
complessa della media. D’altronde è certo che la causa non era d’immediata
soluzione visto ch’essa stessa ha redatto un corposo ricorso (ventuno pagine
suddivise in ottantadue paragrafi) nei confronti della decisione impugnata. Non
corrisponde inoltre al vero che la convenuta ha profuso in prima sede uno “sforzo di patrocinio relativamente contenuto”: essa ha redatto sostanziose osservazioni (dieci pagine), allegando
ben ventotto documenti, e, entro il termine che il Pretore avrebbe dovuto
impartirgli per parità di trattamento (sentenza della CEF 14.2019.174 del 30
settembre 2019 consid. 1.3/d), una duplica di dieci pagine in risposta alla
replica anch’essa di dieci pagine.
Ricordato che, quando
si pone una questione d’apprezzamento come quella riguardante la fissazione
delle ripetibili, l’autorità giudiziaria superiore deve dar prova di un certo
ritegno nel sostituire la propria valutazione a quella del primo giudice
(sentenza della CEF 14.2017.29 del 2 giugno 2017 consid. 6.3 e i rinvii), nel
determinare l’indennità ripetibili in fr. 7'500.– entro i limiti della
tariffa il primo giudice non ha ecceduto i limiti del proprio potere d’apprezzamento.
Il reclamo va dunque respinto anche su quest’ultimo punto.
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non
si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato
alla controparte per osservazioni, sicché non è incorsa in spese in questa
sede.
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 79'095.90,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 600.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).