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Decisione

14.2022.129

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di compravendita. Interpretazione circa gl’interessi di mora sul saldo del prezzo di vendita. Contestazione delle ripetibili di prima sede

31 marzo 2023Italiano20 min

genericamente la verosimiglianza delle eccezioni ammesse dal Pretore (ai n. 60, 61, 63 e 66) senza confrontarsi

Source ti.ch

CO 1

Incarto n.

14.2022.129

Lugano

31 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Giamboni

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2021.2728 (rigetto

provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,

promossa con istanza 21 maggio 2021 dalla

RE 1

contro

CO 1

(patrocinato dall’avv. PA 1 )

giudicando sul reclamo del 20 ottobre 2022 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 7 ottobre 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con contratto di compravendita del 9 luglio 2004 PI 1 ha venduto a suo

figlio CO 1 le unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ e n. __________

del fondo n. __________ RFD di __________. Il prezzo è stato fissato in fr. 900'000.–

per la prima unità e in fr. 1'100'000.– per la seconda. Il contratto prevedeva che i saldi di rispettivamente fr. 150'000.–

e fr. 100'000.– “sono

dovuti, senza interessi, dal compratore al venditore entro cinque anni dall’iscrizione

a registro della mutazione di proprietà”.

B. Il

15 luglio 2004 PI 1 ha ceduto a sua moglie PI 2 il credito residuo di fr. 250'000.–

complessivi vantato nei confronti del figlio CO 1.

C. In

base all’autorizzazione rilasciatagli il 13 ottobre 2016 dalla Pretura del

distretto di Lugano, sezione 3, il successivo 20 ottobre CO 1 ha depositato fr. 250'000.–

sul conto della Pretura a saldo del prezzo di compravendita delle due PPP. Il

28 gennaio 2021 la Pretura ha liberato il deposito in favore di PI 2, dedotti fr. 250.–

per spese giudiziarie.

D. Il

12 febbraio 2021 PI 2 ha ceduto alla RE 1 un credito di fr. 91'095.95 corrispondenti

agli interessi di mora del 5% su fr. 250'000.– per il periodo dal 9 luglio

2009 al 20 ottobre 2016.

E. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 aprile 2021 dalla sede di Lugano

dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 91'095.90

oltre agli interessi del 5% dal 2 aprile 2021, indicando quale causa del

credito il “Contratto di

compravendita fogli PPP __________ e __________ + quote di comproprietà D e di

complessivi 2/5 del foglio PPP 24500 del fondo base __________ RFD __________ /

interessi di mora del 5% su CHF 250'000.– dal 9.07.2009 al 20.10.2016 (data del

deposito giudiziale)/atto di cessione PI 2 del 12.02.2021 / raccomandata a

debitore del 23.03.2021”.

F. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 21 maggio

2021 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’i­­stanza

con osservazioni scritte del 5 luglio 2021. Con replica del 2 agosto 2021 la RE

1 ha ribadito il suo punto di vista ridimensionando la sua domanda di rigetto a

fr. 79'095.90 (anziché fr. 91'095.90), cui CO 1 ha ribattuto con una

duplica spontanea del 10 agosto 2021, con la quale ha nuovamente concluso per

la reiezione della pretesa dell’istante.

G. Statuendo con decisione del 7 ottobre 2022, il Pretore ha respinto l’istanza,

ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 400.– e un’indennità

di fr. 7'500.– a favore del convenuto.

H. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 20 ottobre 2022 per ottenerne in via principale l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza

e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice con “l’istru­­zione vincolante” di rigettare l’opposizione, protestate spese e ri-petibili. Stante il

prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla RE 1 il 10 ottobre 2022, il termine d’impugnazione è

scaduto giovedì 20 ottobre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esi­­stenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio

2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il

pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il

litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid.

4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che dall’atto di compravendita

immobiliare non risulta che CO 1 abbia mai riconosciuto di dovere interessi

moratori sul saldo del prezzo di vendita di fr. 250'000.–, tantomeno di doverne

pagare nella misura di fr. 91'095.90. Per il primo giudice il contratto

nemmeno si riferisce o rinvia chiaramente e direttamente a documenti che

menzionano l’importo del debito o che permettono di quantificarlo già al

momento della sottoscrizione. Il rogito indica solamen­te che il saldo del

prezzo è da pagare in denaro “senza

interessi”, senza null’altro specificare, se non che

il saldo era dovuto entro cinque anni dall’iscrizione a registro della

mutazione della proprietà, momento che non risulta dagli atti. Il Pretore ha

quindi respinto l’istanza per mancanza di un titolo di rigetto e d’identità tra

il credito riconosciuto nel contratto (fr. 250'000.– senza interessi) e il

credito per interessi di mora posto in esecuzione.

Per

abbondanza, il Pretore ha ritenuto verosimili le eccezioni sollevate dal

convenuto in virtù dell’art. 82 cpv. 2 LEF. Premesso che, a ridosso della

compravendita, il venditore è risultato essere coinvolto in una vicenda penale,

il primo giudice ha considerato che il lungo tempo trascorso tra la conclusione

del rogito e la formulazione delle pretese di pagamento avanzate dalla moglie

per la prima volta solo a metà 2016

lascia effettivamente pensare che le parti coinvolte attendessero chiarimenti sul

fronte penale e quindi che non fossero dovuti interessi moratori. Ha altresì

considerato verosimile l’eccezione di mora del venditore ai sensi dell’art. 96

CO visti i blocchi a registro fondiario avvenuti a seguito del sequestro

operato dal Ministero pubblico sulle due proprietà compravendute.

4. Nel

reclamo la RE 1 sostiene in buona sostanza che il rogito, unitamente alle due

cessioni di credito, costituisce in sé un valido titolo di rigetto per gli

interessi di mora maturati dal 9 luglio 2009 (scadenza del termine di pagamento

di cinque anni stabilito nel rogito del 9 luglio 2004) al 20 ottobre 2016 (data

di pagamento dei fr. 250'000.–). Ritiene inoltre dato il presupposto dell’identità

tra il credito posto in esecuzione e quello riconosciuto nel contratto di

compravendita immobiliare e reputa le eccezioni fatte valere dall’escusso in

virtù dell’art. 82 cpv. 2 LEF né valide né verosimili.

5. Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si

evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai

documenti prodotti dall’escutente (Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua

eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza

5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di elementi estrinseci all’atto (che esulano

dalla cognizione del giu­dice del rigetto), fermo restando che in caso

di dubbio l’istanza di rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al giudice

ordinario pronunciarsi nell’azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al

termine di una procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3;

sentenza della CEF 14.2020.1 del 12 giugno 2020 consid. 6.3 e i rinvii).

5.1 Nella

fattispecie la reclamante sostiene che il rigetto dell’opposi­zione va concesso

per gl’interessi di mora anche se gli stessi non risultano espressamente dal riconoscimento

di debito: basta il riconoscimento del credito “di base” di fr. 250'000.–.

Il diritto agli interessi di mora è infatti un diritto accessorio del credito

di base, trasmesso ex lege al cessionario in caso di cessione del credito principale (art. 170 CO),

e tale diritto sussiste a prescindere dal destino del debito principale nel

senso che se questo viene estinto rimane in essere il credito volto al

pagamento d’interessi di mora fondato sull’art. 104 CO. Secondo essa gl’interessi

moratori han­no quindi in concreto iniziato a decorrere alla data in cui

secondo il rogito sarebbe dovuto avvenire il pagamento di fr. 250'000.–,

ossia il 9 luglio 2009, e trattandosi di un caso in cui il giorno del­l’a­dempimento

è stato stabilito il debitore è costituito in mora per il solo decorso di detto

giorno (art. 102 cpv. 2 CO).

5.2 Per

motivi di praticabilità è ammesso che il titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, anche se non prevede

esplicitamente la cor­responsione d’interessi in caso di mora del

debitore, giustifica, perlomeno per i crediti di diritto privato, l’estensione

del rigetto del­l’opposizione agl’interessi di mora relativi al credito

riconosciuto, calcolati per difetto al saggio del 5% dell’art. 104 cpv. 2 CO,

purché l’escutente produca l’interpellazione (art. 102 cpv. 1 CO) o dimostri

che un termine fisso di adempimento è stato convenuto giusta l’art. 102 cpv. 2

CO (Staehelin, op. cit., n. 32-33

ad art. 82; Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La

mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 62-63 ad art. 82 LEF).

La regolamentazione degli art. 102 e segg. CO è tuttavia di natura

dispositiva (Thévenoz

in:

Commentaire romand, Code des obligations I/1, 3a ed. 2021, n. 8 ad

art. 102 CO; Widmer-Lüchinger/ Wiegand

in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2019, n. 14 ad

art. 102 CO) sicché le parti possono in particolare escludere il pagamento d’interessi

moratori (Thévenoz, op. cit., n. 13 ad art. 104).

5.2.1 Nella fattispecie, il Pretore ha rilevato in particolare che il

contratto prevede il pagamento del saldo del prezzo “senza interessi” (doc. C, ad

n. 5/b e 10/b). Da parte sua la reclamante (da n. 52-55) ritiene “evidente” che l’espressione

“senza interessi”, come ha già esposto in prima sede (replica, n. 24), significa che tra

la data della firma del rogito il 9 luglio 2004 e quella dell’esigibilità e

scadenza del pagamento, cinque anni dopo, non sarebbero stati prelevati

interessi. Tale pattuizione, secondo lei, non si estende però agli interessi di

mora che hanno cominciato a decorrere successivamente dal 9 luglio 2009 sul

saldo di fr. 250'000.–, fino al 20 ottobre 2016, data del tardivo adempimento.

Considera che il Pretore ha applicato il diritto in modo errato e accertato i

fatti in maniera manifestamente erronea siccome nulla nel documento lascia

pensare che gl’interessi di mora secondo il Codice delle obbligazioni non

fossero dovuti. Essa sostiene altresì una violazione dell’art. 82 cpv. 2 LEF

nella misura in cui l’escusso non ha minimamente né comprovato né reso

verosimile tale eccezione.

5.2.2 Orbene, se la rinuncia agl’interessi (“senza interessi”) può essere

interpretata come proposto dalla reclamante, ossia limitatamente al periodo di

pagamento di cinque anni pattuito dalle parti, non si può escludere che, come implicitamente ritenuto dal Pretore, la ri­nuncia

si estenda anche al periodo successivo. In effetti, se la scadenza del termine

di cinque anni è, come sostiene la reclamante, una scadenza fissa (“Verfalltag”) nel

senso dell’art. 102 cpv. 2 CO, prima del suo raggiungimento il credito non

maturava, per legge, interessi di mora, sicché la precisazione “senza interessi”

voluta dalle parti potrebbe riguardare un periodo diverso, ossia quello

successivo. Poiché ammette due interpretazioni, il titolo di rigetto invocato

dall’istante – il rogito – non risulta incontrovertibile, chiaro e univoco per

quanto attiene al credito per interessi posto in esecuzione, sicché la

reiezione dell’istanza merita conferma, ricorda­to che spetta all’istante dimostrare

l’esistenza di un titolo incontrovertibile (art. 82 cpv. 1 LEF) e non all’escusso

rendere verosimile la rinuncia agl’interessi, non trattandosi di un’eccezione

ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF, siccome la rinuncia (come interpretata dal

Pretore) figura nel rogito prodotto quale titolo di rigetto e non in un atto

successivo. Il dubbio relativo all’interpretazione della clausola “senza

interessi” andrà semmai sciolto in una causa di riconoscimento di debito (art.

79 LEF; sopra consid. 5).

5.2.3 Stante quanto precede non occorre pronunciarsi sulla censura della

reclamante relativa alla data d’iscrizione a registro fondiario della mutazione

della proprietà che secondo lei permetterebbe di determinare l’inizio del

decorso degl’interessi di mora.

6. Per

abbondanza, va rilevato che la decisione impugnata resiste alla critica anche

per quanto concerne l’accoglimento delle eccezioni

sollevate dal convenuto in virtù dell’art. 82 cpv. 2 LEF.

6.1 La

reclamante non ha infatti contestato che il saldo del prezzo di compravendita è

stato chiesto, con gl’interessi, per la prima volta solo a metà del 2016,

ovvero quasi sette anni dopo la scadenza di pagamento pattuita dalle parti.

Ora, un fatto non contestato è da considerarsi appurato (art. 150 cpv. 1 CPC a

contrario). È d’al­tronde appurato che i fondi compravenduti sono stati

sequestrati penalmente poco dopo la compravendita (il 21 settembre 2004, doc.

31) nel procedimento penale diretto contro il venditore (PI 1), determinando limitazioni per il compratore (ma pu­re

un rischio di perdita dei fondi in caso di confisca), e questa Camera ha avuto

modo di ritenere verosimile l’incertezza in cui CO 1 si trovava in merito alla

validità della cessione del credito di fr. 250'000.– alla moglie (doc. B),

e di conseguenza al­l’identità del legittimo creditore (sentenza 14.2017.75 del

7 novembre 2017 [doc. 10], consid. 6.3). In queste circostanze, ritene­re

verosimile, alla stregua del Pretore, che tutte le parti coinvolte attendessero

(perlomeno fino a metà del 2016) l’esito della procedura penale per risolvere

la questione della compravendita immobiliare si fonda su riscontri oggettivi e concreti (contrariamente a

quanto affermato nel reclamo al n. 57) e non è insostenibile, ricordato che l’esame

del giudice del rigetto è sommario sia in fatto che in diritto (DTF 145 III 219

consid. 6.1.3) e gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenza

del Tribunale federale 5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1), che in

concreto il Pretore non risulta aver ecceduto.

Pare

inoltre verosimile che in ragione dell’incertezza sull’identità del legittimo

creditore, apparentemente non imputabile a CO 1, egli non possa essere

considerato moroso – la mora del creditore escludendo quella del debitore –

finché non avesse dato seguito alle richieste di deposito della somma dovuta (We­ber, Berner Kommentar VI/1/4, 2a

ed. 2005, n. 28 ad art. 96 CO; nello stesso senso: DTF 82 II 466 consid. 2; Girsberger/Her­mann in: Basler

Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2019, n. 17 ad art. 168 CO), formulate nella fattispecie solo il 16 giugno e il 18 agosto 2016

(doc. 9 pag. 5; duplica, ad 15), ossia poco prima dell’inoltro della richiesta

di deposito giudiziale del 2 settembre 2016 (doc. 7).

6.2 Checché

ne dica la reclamante (al n. 61), una rinuncia a un credito per atti

concludenti è un’eccezione che può ostare al rigetto del­l’opposizione a norma

dell’art. 82 cpv. 2 LEF purché gli atti o – in concreto – omissioni presunte

concludenti siano stati resi verosimili. Vero è che la questione della rinuncia

agl’interessi o della mora del venditore verrà semmai decisa definitivamente

solo in un’azione di merito, ma incombe al giudice del rigetto, in base al­l’art.

82 cpv. 2 LEF, statuire, in via sommaria, su tutte le eccezioni sollevate dall’escusso,

onde determinare rapidamente

Fatti

i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario di

accertamento o di disconoscimento del debito (sopra consid. 2). Contestare

genericamente la verosimiglianza delle eccezioni ammesse dal Pretore (ai n. 60, 61, 63 e 66) senza confrontarsi

direttamente con gl’indizi menzionati nella decisione impugnata è

insufficiente se non finanche inammissibile processualmente (violazione del

dovere di motivazione, sopra consid. 1.2). Che poi il

trapasso di proprietà è avvenuto prima del sequestro penale (n. 65) non esclude

una possibile modifica dell’equilibrio delle prestazioni stabilite nel

contratto di compravendita suscettibile d’indurre

le parti a procrastinare (per­lomeno fino al 2016) la liquidazione del

rapporto contrattuale.

Contrariamente

a quanto sostiene la reclamante (ad n. 67-68), il fatto che i fr. 250'000.–

siano stati depositati solo il 20 ottobre 2016 (e non già il 9 luglio 2009)

senza gl’interessi di mora maturati fino al

20 ottobre 2016 non rende irrilevante l’eccezione dell’escus­­so fondata sugli

art. 96 e 168 CO giacché essa non allega (né ren­de verosimile) che il

pagamento della somma sia stato chiesto prima di giugno del 2016 e pare

verosimile che nessun interesse di mora fosse dovuto fino a quel momento in

ragione della mora del creditore (sopra consid. 6.1). Infine, il fatto che PI 1

abbia sempre affermato che il titolare del credito era la moglie in adempimento

dell’atto pubblico di scioglimento del regime dei beni (n. 69-71) non è in sé

decisivo per escludere l’incertezza in merito all’identità del legittimo

creditore, dovuta al possibile rischio di nullità della

cessione alla luce dei sequestri penali del 21 settembre 2004 (doc. 31), della

sentenza penale di primo grado del 14 dicembre 2012 (doc. 32), che decretava la

confisca di praticamente tutti i beni ceduti da PI 1 alla moglie, e della

decisione 18 agosto 2014 della Corte

di appello e revisione penale (CARP) (doc. 5 e 10, consid. 6.3) (v. duplica, ad

13). Gli eventi successivi al deposito giudiziario –

liberazione il 27 gennaio 2021 della somma depositata in favore di PI 2 (n. 72

e doc. L), ritiro delle azioni revocatorie pendenti relative alla cessio­ne del

credito alla moglie e decisione 30 maggio 2019 della CARP di proscioglimento di

PI 1 da tutti i capi d’imputa­zione relativi al fallimento della __________ e

dissequestro dei fr. 250'000.– (n. 73 e doc. M) – non eliminano l’incertezza

esistita dal 2004 fino almeno al deposito giudiziario, per tacere del fatto che

la CARP non si è determinata sulla questione della titolarità del credito di fr. 250'000.–

(doc. M, consid. 2) e che la condanna di PI 1 per parte dei reati imputatigli è

stata confermata dal Tribunale federale nella “nota” decisione 6B_949/2014 del

6 marzo 2017 (v. in part. il consid. 17; duplica, ad n. 8).

7. La

reclamante, nell’ipotesi in cui il reclamo fosse respinto, contesta infine (n.

Considerandi

79-83) l’ammontare delle ripetibili di fr. 7'500.– assegnate dal primo

giudice al convenuto e ne chiede la riduzione a fr. 4'093.–. In

particolare rileva che il valore litigioso pertinente è di fr. 79'095.90 e

non quello di fr. 91'095.90 considerato dal Pretore, mentre la complessità

della causa nonché lo sforzo di patrocinio relativamente contenuto giustificava

a suo dire al massimo un’indennità collocata nella fascia media della tariffa

(e non quella alta), considerato altresì che si tratta di una procedura speciale

civili e di esecuzione e fallimenti ai sensi dell’art. 11 cpv. 2 lett. b del Regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 178.310).

7.1

Il

valore litigioso “corretto” di fr. 79'095.90 è in realtà quello risultante dalla riduzione

delle pretese operata dalla reclamante solo in

sede di replica. Quando l’escusso ha redatto le osservazioni al­l’istanza,

il valore litigioso determinante era ancora di fr. 91'095.90 come

considerato dal Pretore. Per una causa sommaria prescritta dalla LEF il cui

valore litigioso sia compreso tra fr. 50'000.– e fr. 100'000.–, l’art.

11.

cpv. 1 e 2 lett. b RTar prevede ripetibili varianti dall’1.6 al 10.5% del

valore medesimo. Entro questi limiti, le

ripetibili sono determinate secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà,

l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello

svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Tenuto

conto del valore litigioso di fr. 91'095.–, l’indennità ripetibili di fr. 7'500.–

stabilita dal Pretore si situa nella fascia medio-alta del regolamento.

7.2

Ciò posto la reclamante

si limita a dire che le ripetibili non sono giustificate rispetto alla

complessità della causa senza spiegare il motivo per cui essa non sarebbe più

complessa della media. D’al­tronde è certo che la causa non era d’immediata

soluzione visto ch’essa stessa ha redatto un corposo ricorso (ventuno pagine

suddivise in ottantadue paragrafi) nei confronti della decisione impugnata. Non

corrisponde inoltre al vero che la convenuta ha profuso in prima sede uno “sforzo di patrocinio relativamente contenu­to”: essa ha redatto sostanziose osservazioni (dieci pagine), allegando

ben ventotto documenti, e, entro il termine che il Pretore avrebbe dovuto

impartirgli per parità di trattamento (sentenza del­la CEF 14.2019.174 del 30

settembre 2019 consid. 1.3/d), una duplica di dieci pagine in risposta alla

replica anch’essa di dieci pagine.

Ricordato che, quando

si pone una questione d’apprezzamento come quella riguardante la fissazione

delle ripetibili, l’autorità giudiziaria superiore deve dar prova di un certo

ritegno nel sostituire la propria valutazione a quella del primo giudice

(sentenza della CEF 14.2017.29 del 2 giugno 2017 consid. 6.3 e i rinvii), nel

determinare l’indennità ripetibili in fr. 7'500.– entro i limiti della

tariffa il primo giudice non ha ecceduto i limiti del proprio potere d’ap­prezzamento.

Il reclamo va dunque respinto anche su quest’ultimo punto.

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non

si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato

alla controparte per osservazioni, sicché non è incorsa in spese in questa

sede.

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 79'095.90,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 600.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di compravendita. Interpretazione circa gl’interessi di mora sul saldo del prezzo di vendita. Contestazione delle ripetibili di prima sede | Lexipedia