14.2022.131
Opposizione al sequestro. Reclamo irricevibile per carente motivazione
3 aprile 2023Italiano10 min
scritto del 2 agosto 2021 le nuove proprietarie del fondo hanno invitato RE 1 a
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.131
Lugano
3 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa __________ (opposizione al
sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con
istanza 16 maggio 2022 da
RE 1
(già patrocinato dall’avv.PATR1 1, Lugano)
contro
CO 2,
CO 3,
CO 4,
(patrocinate dall’avv. PA 2, )
giudicando sul reclamo del 24 ottobre 2022 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 13 ottobre 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito della realizzazione immobiliare a carico di RE 1, ora
residente a C__________, il 24 giugno 2021 l’CO 2, la CO 3 e la CO 4 si sono
aggiudicate ai pubblici incanti la
comproprietà in parti uguali (1⁄3)
della particella n. __________ RFD di C__________, già di proprietà del
debitore. Il trapasso di proprietà è stato iscritto a registro
fondiario il 12 luglio 2021.
Fatti
B. Con
scritto del 2 agosto 2021 le nuove proprietarie del fondo hanno invitato RE 1 a
liberare i locali entro il 16 agosto 2021. Non avendo quest’ultimo dato seguito
alla richiesta di sgombero nemmeno dopo il sollecito del 28 ottobre 2021, le
società comproprietarie si sono quindi rivolte al Pretore del Distretto di
Lugano (sezione 4) il quale, con decisione
del 21 gennaio 2022, ha fatto ordine ad RE 1 “di mettere a libera
disposizione della parte istante l’intero fondo part. n. __________ RFD C__________ e, di conseguenza,
di liberare tutte le superfici da lui occupate nel predetto immobile, entro 15
giorni dalla notificazione della (presente) decisione”.
C. Il
28 aprile 2022 il perito comunale PINT1 1 ha allestito una “perizia di constatazione”, che inventaria gli oggetti lasciati da RE 1 sul fondo in questione.
D. Con
istanza del 3 maggio 2022 diretta contro RE 1, le tre società CO 2, CO 3 e CO 4
hanno chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
sequestro “di tutti i beni di
spettanza del signor RE 1 che si trovano nella particella n. __________ di C__________,
sezione __________ (A__________, il tutto fino a
concorrenza di fr. 27'632.– oltre agli interessi del 5% dal 3 maggio 2022. Quale titolo del credito gl’istanti hanno indicato un “atto illecito ex art. 41 CO” e quali cause
di sequestro il domicilio del debitore all’estero (art. 271 cpv.
1 n. 4 LEF) e l’esistenza (verosimile) di un attestato di
carenza di beni (art. 271 cpv. 1 n. 5 LEF).
E. Avendo
il Pretore, con decreto del giorno successivo (__________), accolto integralmente l’istanza e ordinato
il sequestro di tutti i beni indicati nell’inventario allestito dal perito PINT1
1, con istanza del 16 maggio 2022 RE 1 ha presentato opposizione al decreto di
sequestro al medesimo giudice. Nelle loro osservazioni del 25 maggio 2022, le
sequestranti hanno concluso per la reiezione dell’opposizione. Mediante replica
e duplica inoltrate spontaneamente il 31 maggio e il 2 giugno 2022, le parti
hanno confermato le loro rispettive e contrastanti posizioni.
F. Statuendo
con decisione 13 ottobre 2022, il Pretore ha respinto l’opposizione e
confermato il sequestro, ponendo a carico dell’opponente le spese processuali
di fr. 150.– e ripetibili di fr. 1'200.– a favore della parte
sequestrante.
G. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 24 ottobre 2022 per ottenerne l’annullamento e, in
via principale, il rinvio della causa al primo giudice per nuova decisione o,
in via subordinata, l’accoglimento dell’opposizione al sequestro e la revoca
dello stesso, protestate spese e ripetibili. Stante il prevedibile esito dell’odierno
giudizio, il reclamo non è stato notificato alle controparti per osservazioni.
H. Con
scritto del 17 novembre 2022, l’avv. PATR1 1 ha comunicato a questa Camera di
aver disdetto il mandato nei confronti di RE 1, invitandola a trasmettere le
future comunicazioni direttamente a quest’ultimo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
6.
CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.
a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 14 ottobre 2022, il termine d’impugnazione
è scaduto lunedì 24 ottobre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),
limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
1.3
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la
Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi
per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.
8.2
con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di
carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le
argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la
motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa
consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_621/2021
del 30 agosto 2022 consid. 3.1, i cui principi valgono anche per i reclami:
sentenza 5D_190/ 2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è
possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non
significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza
impugnata resiste alla critica.
1.3.1
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto osservato che la data d’inizio
dell’occupazione abusiva del fondo da parte dell’opponente può senz’altro
essere considerata il 17 agosto 2021, giacché con lo scritto del 2 agosto 2021
le comproprietarie gli avevano assegnato un termine fino al 16 agosto per
sgomberare il sedime. Ha invece ritenuto “del tutto generica e non resa verosimile” l’allegazione di RE 1 secondo cui la maggior parte dei beni
sequestrati – di cui non ha però specificato la natura – non gli apparterrebbero,
per tacere del fatto che, se così davvero fosse, egli non disporrebbe di un
interesse degno di protezione a opporsi al sequestro degli stessi, non essendo
toccato nei suoi diritti. A mente del primo giudice, oltre a non aver reso
verosimile che l’accesso al fondo gli sia stato impedito, non risulta poi dagli
atti che l’opponente intendesse seriamente
e concretamente sgomberare gli spazi occupati, essendosi disinteressato
alla questione al punto da nemmeno partecipare alla procedura avviata dalle
nuove proprietarie davanti alla sezione 4 della Pretura di Lugano. Per il
Pretore RE 1 non ha infine nemmeno reso verosimile né che la pretesa della
controparte per occupazione abusiva del fondo fosse esorbitante né ch’essa avesse
avuto la possibilità di ridurre il danno. Onde la reiezione dell’istanza.
1.3.2
Nel
reclamo, RE 1 non accenna minimamente a confrontarsi con la (puntuale)
motivazione pretorile appena riassunta, ma si limita a riproporre tali e quali le argomentazioni già presentate in prima
sede (cfr. n. 2 a pagg. 3-4, n. 3 e 4 a pag. 4, n. 5 a pagg. 4-5 e n. 7 a
pag. 5 dell’opposizione al sequestro e n. 3, 4, 5 a pag. 4, n. 6 a pag. 4-5; n.
7.
a pag. 5 del reclamo) al fine di ottenere la revoca del sequestro decretato
nei suoi confronti. Insufficientemente motivate, le censure sono pertanto
irricevibili.
1.3.3
Irricevibile
è pure la nuova allegazione del reclamante secondo cui la lettera del 2 agosto
2021.
con la quale il patrocinatore delle sequestranti lo invitava a liberare i
locali entro il 16 agosto 2021 (doc. G) – citata dal Pretore per giustificare l’occupazione
abusiva a partire dal 17 agosto 2021 – non gli sarebbe mai pervenuta, in quanto
inviata al suo vecchio indirizzo. Egli non spiega infatti perché non avrebbe
potuto farla valere già in prima sede (cfr. DTF 145 III 342 consid. 6.6.4
e, tra altre, sentenza della CEF 14.2021. 153
del 16 marzo 2022, consid. 1.2.2). La censura è del resto ad ogni modo
inconsistente, da un canto perché la parte sequestrante ha provato l’avvenuta
notifica di tale lettera al destinatario (v.
tracciamento della raccomandata
n. __________, doc. G2 accluso all’istanza di sequestro), e dall’altro
poiché RE 1 era tenuto a sgomberare il sedime a favore dei nuovi proprietari
già subito dopo l’aggiudicazione del fondo,
avvenuta il 24 giugno 2021 (v. verbale d’aggiudicazione, doc. N accluso
all’istanza di sequestro). La proclamazione
dell’aggiudicazione determina infatti l’immediato trasferimento all’aggiudicatario
della proprietà dell’oggetto posto all’asta (art. 656 cpv. 2 CC; sentenza
della CEF 15.2021. 142 del 25 aprile 2022, RtiD 2022 II 755 n. 50c, consid. 2.3).
La sorte del reclamo è pertanto segnata.
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili,
la controparte, cui il reclamo non è stato intimato per osservazioni, non
essendo incorsa in spese in questa sede.
3.
Circa i rimedi esperibili
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 27'632.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia:
1.
Il reclamo è irricevibile.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per violazione di diritti
costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv.
2.
LTF).