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Decisione

14.2022.132

Rigetto definitivo dell’opposizione. Proposta di accordo di riduzione e rateazione del credito (IVA). Esigibilità del credito ridotto

9 maggio 2023Italiano13 min

I 665 n. 36c, consid. 6.1, con rinvio a Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 4 ad art. 81 LEF).

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2022.132

Lugano

9 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2022.221 (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza

25 agosto 2022 dalla

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentata dall’Amministrazione federale

delle finanze, Berna)

contro

RE 1

(patrocinato dall’PA 1 )

giudicando sul reclamo del 26 ottobre 2022 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 19 ottobre 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha emesso nei

confronti di RE 1 diverse decisioni di tassazione dell’imposta sul valore

aggiunto (IVA) per gli anni 2003, 2004 e 2005 e nel fallimento del contribuente

aperto il 10 giugno 2006 è stato rilasciato in suo favore, il 28 maggio 2008,

un attestato di carenza di beni (ACB) relativo ai crediti fiscali appena

menzionati, ammontante complessivamente a fr. 264'351.90.

B. L’8

novembre 2011 l’Amministrazione federale delle finanze (AFF) ha emesso all’attenzione

di RE 1 una proposta di accordo sul pagamento dell’ACB del 28 maggio 2008 del

seguente tenore:

“1 Noi le riduciamo il suo debito a CHF 48'000.– e

rinunciamo all’in­­casso del credito residuo.

2. Noi le accordiamo pagamenti rateali mensili di

almeno CHF 400.–, scadenza da convenire.

3. Noi

le preghiamo di prendere posizione entro 20 giorni in quanto alla nostra

proposizione.

4. Restiamo

a disposizione per informazioni complementari”.

“Senza

versamento/risposta da parte sua, ci vedremo costretti a provvedere all’incasso

per la via legale”.

L’accordo

è stato firmato per accettazione da RE 1 il 25 novembre 2011.

C. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 31 gennaio 2022 dalla sede di Biasca

dell’Ufficio d’esecuzione, la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso

dell’intera som­ma di fr. 264'351.90, indicando quale causa del credito: “Decisioni dell’Amministrazione federale delle

contribuzioni n° 106194 del 13.05.2005 / n° 105161 del 25.08.2004 / n°104741

del 03.07.2003 / n° 103807 del 21.07.2005 / n°106194 / n° 106194 del 13.10.2005

/ n° 101021 del 02.02.2005 / n° 103785 del 20.05.2003 e n° 102733 del

17.05.2004 concernente 1 attestato di carenza di beni dell’UF di Biasca del

28.05.2008 nel fallimento n°2060012 per l’IVA”.

D. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 25 agosto

2022 la Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo limitatamente

a fr. 220'351.90 (anziché per fr. 264'351.90) alla Pretura del

Distretto di Riviera. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza

con osservazioni scritte del 15 settembre 2022.

E. Statuendo con decisione del 19 ottobre 2022, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a

suo carico le spese processuali di fr. 400.– e un’indennità di fr. 100.–

a favore dell’istante.

F. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 26 ottobre 2022 per ottenerne,

in via principale, l’annullamento e la reiezione dell’istanza, e in subordine

il “parziale annullamento” nel senso dell’accoglimento del­l’istanza limitatamente a fr. 47'600.–

(pari a fr. 48'000.– dedotta una rata di fr. 400.– pagata il 24

ottobre 2022), protestate spese e ripetibili. Il 28 ottobre 2022 il giudice

delegato della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata

con l’impu­gnazione. Con osservazioni del 5 aprile 2023 la Confederazione Svizzera

ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 20 ottobre 2022, il termine d’im­­pugnazione

è scaduto domenica 30 ottobre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì

31 ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il

26 ottobre 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,

consid. 4.1.1).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che i titoli su cui l’istante ha

fondato la sua richiesta, ossia le decisioni dell’AFC per gli anni 2003 a 2005

e l’ACB in seguito a fallimento, basato su tali decisioni, costituiscono un valido

titolo di rigetto definitivo dell’op­posizione. In effetti, egli ha precisato, l’ACB

è un titolo di rigetto provvisorio, ma se il creditore dispone anche di un

titolo giuridico che gli dà diritto al rigetto definitivo, come una sentenza

per la quale è stato emesso l’ACB, può ottenere il rigetto definitivo.

Ha

d’altronde respinto le eccezioni sollevate dall’escusso in virtù dell’art. 81

cpv. 1 LEF. In particolare costui invocava la prescrizione del credito e in

subordine sosteneva ch’esso si era ridotto a fr. 48'000.– (invece di fr. 220'351.90)

in base alla proposta di accordo dell’AFC dell’8 novembre 2011, da lui accettata

il 25 novembre 2011. Il Pretore ha però rilevato che tale scritto non era perfettamente

chiaro. In effetti la frase “senza

versamento/risposta da parte sua, ci vedremo costretti a provvedere all’incasso

per via legale” non permetteva di definire né se si

trattasse di condizioni cumulative (versamento e risposta) o alternative

(versamento o risposta) né quale importo il creditore avrebbe incassato per le

vie legali in caso di mancato pagamento e/o risposta, ovvero l’importo

originario del credito (come d’uso nelle transazioni di questo genere) oppure

il nuovo importo concordato. Ha rilevato che le parti ne avevano dato un’interpretazione

discordante. L’istante, poiché ha agito per l’intera somma scoperta originaria,

intendeva le condizioni come cumulative, mentre il convenuto le considerava

alternative in ragione della sua sola accettazione dell’accordo, sebbene non avesse

preteso di aver versato nemmeno una sola rata. Il Pretore ha quindi considerato

che il documento andrebbe interpretato, ma ciò non poteva certamente avvenire

in una procedura sommaria di rigetto, onde l’accoglimento dell’istanza.

4. Nel

reclamo RE 1 sostiene che il primo giudice avrebbe invece dovuto interpretare l’accordo

e che s’imponeva un esame, almeno prima facie, per stabilire la volontà delle

parti. In buona sostanza ritiene che l’accettazione da parte sua dell’accordo

era senz’altro sufficiente e che il versamento della prima rata non era

necessario siccome risultava chiaramente dall’accordo che le scadenze per il

versamento delle rate dovevano ancora essere convenute (“noi le accordiamo pagamenti rateali mensili

di almeno CHF 400.–, scadenza da convenire”). Egli considera

che il primo giudice, nell’ignorare gli indizi nell’incarto che propendevano per

la sua in-terpretazione, ha accertato i fatti in modo manifestamente errato e

applicato erroneamente il diritto. Evidenzia altresì che non è usuale che un

creditore attenda undici anni prima di agire per l’in­­casso della propria

pretesa, ciò che dimostrerebbe che era a conoscenza della sua accettazione negando

un interesse giuridico degno di protezione all’incasso. Egli chiede in via

principale l’an­­nullamento della decisione impugnata e in via subordinata l’annul­­lamento

parziale nel senso dell’accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 47'600.–,

visto il pagamento di una rata di fr. 400.– in data 24 ottobre 2022, ossia

successivamente all’emanazione della decisione impugnata.

5. Nelle osservazioni al

reclamo la Confederazione Svizzera allega che – contrariamente a quanto

affermato da RE 1 – non ha mai ricevuto indietro la proposta firmata per

accettazione e sostiene che un silenzio o un comportamento passivo non può

essere interpretato come un’accettazione concludente. A mente sua spettava ad RE

1, giusta l’art. 8 CC, comprovare di avere rispedito la proposta firmata. Non

ha quindi alcuna importanza sapere se il versamento o la risposta fossero condizioni

cumulative oppure no. La Confederazione Svizzera ha anche fatto valere di aver

indicato “solo per

spiegazione” che la scadenza delle rate e le

conseguenze di un ritardo nel pagamento delle rate sarebbero state concordate

in un accordo di pagamento, stipulato e firmato dal debitore dopo aver ricevuto

la proposta firmata da quest’ultimo. Essa

nega infine di aver ricevuto una rata di fr. 400.–.

6. Ora, la Confederazione Svizzera

non ha contestato in prima sede che RE 1 avesse firmato e inviato la proposta d’accor­­do.

Tale fatto, regolarmente allegato nella risposta all’istanza, va tenuto per accertato

senza bisogno di prova (art. 150 cpv. 1 CPC

a contrario) e non può più

essere contestato in seconda sede (cfr. art. 320 lett. b CPC; sentenze

della CEF 14.2020.175 del 2 aprile 2021 consid. 4.1 e 14.2019.167 del 10

febbraio 2020, consid. 1.2/c, con il rinvio), giacché non sussistono manifestamente

notevoli dubbi sulla sua realtà (giusta l’art. 153 cpv. 2 CPC), anche perché l’istante

ha atteso oltre dieci anni per procedere in via esecutiva.

D’altronde l’allegazione

secondo cui essa non avrebbe ricevuto la proposta firmata è nuova e pertanto

inammissibile (sopra consid. 1.2). Vale anche per l’allegazione del reclamante

e il documento (n. 4) relativi al versamento di una rata di fr. 400.–.

7. In virtù dell’art. 81

cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti

che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è

stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. L’enumerazione dei mezzi di

difesa non è esaustiva (DTF 140 III 190 consid. 5.2.1). Quale estinzione del

debito la legge non prevede solo il pagamento, ma pure ogni altra causa del

diritto civile, in particolare la remissione del debito (DTF 136 III 624

consid. 4.2.1 con rinvio a DTF 124 III 501 consid. 3/b). Il giudice deve verificare

se l’estinzione, la proroga o la prescrizio­ne sono valide dal punto di vista

del diritto civile (sentenza della CEF 14.2021.37 del 30 agosto 2021, RtiD 2022

Fatti

I 665 n. 36c, consid. 6.1, con rinvio a Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 4 ad art. 81 LEF).

7.1 Sono ammissibili solo le

eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente

chiari e univoci (DTF 140 III 374 consid. 3.1 e i rinvii; sentenza della CEF

14.2020.30 del 24 agosto 2020, RtiD 2021 I 751 n. 37c consid. 7.1, con rimandi).

A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF),

non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile. La

presunzione che il debito esiste risultante dal titolo di rigetto definitivo

(art. 81 cpv. 1 LEF) può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del

contrario, da addure con documenti come nell’azione in annullamento o sospensione

dell’ese­­cuzione a norma dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016

del 14 novembre 2017 consid. 2). Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su

questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento

gioca un ruolo importante (ad esempio se è invocato un abuso di diritto o una

violazione delle regole della buona fede: DTF 124 III 503 consid. 3/a), la

decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 136 III 624

consid. 4.2.3 con rinvio; Staehelin, op. cit., n. 17 ad art. 81).

7.2 Nel caso in esame, il

Pretore ha considerato che la proposta di accordo prodotta dall’escusso non era

sufficientemente chiara per ostare al rigetto definitivo dell’opposizione. Si è

però riferito solo all’avvertenza dell’istante secondo cui, “senza versamento/risposta da parte sua, ci

vedremo costretti a provvedere all’incasso per via legale”, omettendo di accertare, in modo manifestamente errato, che RE 1 ha

Considerandi

accettato l’accordo sottoscrivendolo (“Il/La sottoscritto/a accetta il presente accordo”), il 25 novembre 2011, entro il termine di venti giorni assegnatogli,

sicché il primo giudice avrebbe dovuto appurare che le parti hanno pattuito la

riduzione del debito a fr. 48'000.– nonché una sua rateazione in quote

mensili di “almeno” fr. 400.–, “scadenza

da convenire”. In tali circostan­ze, era senza

interesse determinare se l’inoltro di un’esecuzione, peraltro avvenuto oltre

dieci anni dopo, era subordinato a un “ver-samento” e a una “risposta” oppure solo a uno

dei due termini. Oltre al fatto che l’avvertenza non fa parte dell’accordo –

non figura nel riquadro “proposta” – è ovvio che per la sua natura l’accordo escludeva un’esecuzione –

per giunta per una somma superiore a quella di fr. 48'000.– pattuita –

prima della finalizzazione dell’ac­cordo, mediante definizione dell’importo (“almeno” di fr. 400.–)

e delle scadenze delle rate. Il credito, ridotto a fr. 48'000.–, non

risultava pertanto esigibile al momento della notifica del precetto esecutivo,

ciò che sarebbe spettato all’istante dimostrare (sentenza della CEF 14.2019.157

del 12 dicembre 2019 consid. 5), anche perché l’accordo non precisa che il

mancato versamento di una rata alla scadenza (non ancora) prevista avrebbe reso

esigibile l’intero credito ridotto (e ancora meno il credito originario).

La conclusione principale del

reclamo va di conseguenza accolta e la sentenza impugnata riformata nel senso

della reiezione integrale dell’istanza.

8.

In

entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1

OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv.

1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art.

106.

cpv. 1 CPC).

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 220'351.90,

raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così

riformati:

“1. L’istanza è respinta.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– sono poste a carico dell’istante

che rifonderà alla controparte fr. 3'000.– per ripetibili.”

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della Confederazione Svizzera,

che gli rifonderà fr. 1'000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).