14.2022.132
Rigetto definitivo dell’opposizione. Proposta di accordo di riduzione e rateazione del credito (IVA). Esigibilità del credito ridotto
9 maggio 2023Italiano13 min
I 665 n. 36c, consid. 6.1, con rinvio a Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 4 ad art. 81 LEF).
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2022.132
Lugano
9 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2022.221 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza
25 agosto 2022 dalla
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentata dall’Amministrazione federale
delle finanze, Berna)
contro
RE 1
(patrocinato dall’PA 1 )
giudicando sul reclamo del 26 ottobre 2022 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 19 ottobre 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha emesso nei
confronti di RE 1 diverse decisioni di tassazione dell’imposta sul valore
aggiunto (IVA) per gli anni 2003, 2004 e 2005 e nel fallimento del contribuente
aperto il 10 giugno 2006 è stato rilasciato in suo favore, il 28 maggio 2008,
un attestato di carenza di beni (ACB) relativo ai crediti fiscali appena
menzionati, ammontante complessivamente a fr. 264'351.90.
B. L’8
novembre 2011 l’Amministrazione federale delle finanze (AFF) ha emesso all’attenzione
di RE 1 una proposta di accordo sul pagamento dell’ACB del 28 maggio 2008 del
seguente tenore:
“1 Noi le riduciamo il suo debito a CHF 48'000.– e
rinunciamo all’incasso del credito residuo.
2. Noi le accordiamo pagamenti rateali mensili di
almeno CHF 400.–, scadenza da convenire.
3. Noi
le preghiamo di prendere posizione entro 20 giorni in quanto alla nostra
proposizione.
4. Restiamo
a disposizione per informazioni complementari”.
“Senza
versamento/risposta da parte sua, ci vedremo costretti a provvedere all’incasso
per la via legale”.
L’accordo
è stato firmato per accettazione da RE 1 il 25 novembre 2011.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 31 gennaio 2022 dalla sede di Biasca
dell’Ufficio d’esecuzione, la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso
dell’intera somma di fr. 264'351.90, indicando quale causa del credito: “Decisioni dell’Amministrazione federale delle
contribuzioni n° 106194 del 13.05.2005 / n° 105161 del 25.08.2004 / n°104741
del 03.07.2003 / n° 103807 del 21.07.2005 / n°106194 / n° 106194 del 13.10.2005
/ n° 101021 del 02.02.2005 / n° 103785 del 20.05.2003 e n° 102733 del
17.05.2004 concernente 1 attestato di carenza di beni dell’UF di Biasca del
28.05.2008 nel fallimento n°2060012 per l’IVA”.
D. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 25 agosto
2022 la Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo limitatamente
a fr. 220'351.90 (anziché per fr. 264'351.90) alla Pretura del
Distretto di Riviera. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
con osservazioni scritte del 15 settembre 2022.
E. Statuendo con decisione del 19 ottobre 2022, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a
suo carico le spese processuali di fr. 400.– e un’indennità di fr. 100.–
a favore dell’istante.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 26 ottobre 2022 per ottenerne,
in via principale, l’annullamento e la reiezione dell’istanza, e in subordine
il “parziale annullamento” nel senso dell’accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 47'600.–
(pari a fr. 48'000.– dedotta una rata di fr. 400.– pagata il 24
ottobre 2022), protestate spese e ripetibili. Il 28 ottobre 2022 il giudice
delegato della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata
con l’impugnazione. Con osservazioni del 5 aprile 2023 la Confederazione Svizzera
ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 20 ottobre 2022, il termine d’impugnazione
è scaduto domenica 30 ottobre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì
31 ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il
26 ottobre 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,
consid. 4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che i titoli su cui l’istante ha
fondato la sua richiesta, ossia le decisioni dell’AFC per gli anni 2003 a 2005
e l’ACB in seguito a fallimento, basato su tali decisioni, costituiscono un valido
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. In effetti, egli ha precisato, l’ACB
è un titolo di rigetto provvisorio, ma se il creditore dispone anche di un
titolo giuridico che gli dà diritto al rigetto definitivo, come una sentenza
per la quale è stato emesso l’ACB, può ottenere il rigetto definitivo.
Ha
d’altronde respinto le eccezioni sollevate dall’escusso in virtù dell’art. 81
cpv. 1 LEF. In particolare costui invocava la prescrizione del credito e in
subordine sosteneva ch’esso si era ridotto a fr. 48'000.– (invece di fr. 220'351.90)
in base alla proposta di accordo dell’AFC dell’8 novembre 2011, da lui accettata
il 25 novembre 2011. Il Pretore ha però rilevato che tale scritto non era perfettamente
chiaro. In effetti la frase “senza
versamento/risposta da parte sua, ci vedremo costretti a provvedere all’incasso
per via legale” non permetteva di definire né se si
trattasse di condizioni cumulative (versamento e risposta) o alternative
(versamento o risposta) né quale importo il creditore avrebbe incassato per le
vie legali in caso di mancato pagamento e/o risposta, ovvero l’importo
originario del credito (come d’uso nelle transazioni di questo genere) oppure
il nuovo importo concordato. Ha rilevato che le parti ne avevano dato un’interpretazione
discordante. L’istante, poiché ha agito per l’intera somma scoperta originaria,
intendeva le condizioni come cumulative, mentre il convenuto le considerava
alternative in ragione della sua sola accettazione dell’accordo, sebbene non avesse
preteso di aver versato nemmeno una sola rata. Il Pretore ha quindi considerato
che il documento andrebbe interpretato, ma ciò non poteva certamente avvenire
in una procedura sommaria di rigetto, onde l’accoglimento dell’istanza.
4. Nel
reclamo RE 1 sostiene che il primo giudice avrebbe invece dovuto interpretare l’accordo
e che s’imponeva un esame, almeno prima facie, per stabilire la volontà delle
parti. In buona sostanza ritiene che l’accettazione da parte sua dell’accordo
era senz’altro sufficiente e che il versamento della prima rata non era
necessario siccome risultava chiaramente dall’accordo che le scadenze per il
versamento delle rate dovevano ancora essere convenute (“noi le accordiamo pagamenti rateali mensili
di almeno CHF 400.–, scadenza da convenire”). Egli considera
che il primo giudice, nell’ignorare gli indizi nell’incarto che propendevano per
la sua in-terpretazione, ha accertato i fatti in modo manifestamente errato e
applicato erroneamente il diritto. Evidenzia altresì che non è usuale che un
creditore attenda undici anni prima di agire per l’incasso della propria
pretesa, ciò che dimostrerebbe che era a conoscenza della sua accettazione negando
un interesse giuridico degno di protezione all’incasso. Egli chiede in via
principale l’annullamento della decisione impugnata e in via subordinata l’annullamento
parziale nel senso dell’accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 47'600.–,
visto il pagamento di una rata di fr. 400.– in data 24 ottobre 2022, ossia
successivamente all’emanazione della decisione impugnata.
5. Nelle osservazioni al
reclamo la Confederazione Svizzera allega che – contrariamente a quanto
affermato da RE 1 – non ha mai ricevuto indietro la proposta firmata per
accettazione e sostiene che un silenzio o un comportamento passivo non può
essere interpretato come un’accettazione concludente. A mente sua spettava ad RE
1, giusta l’art. 8 CC, comprovare di avere rispedito la proposta firmata. Non
ha quindi alcuna importanza sapere se il versamento o la risposta fossero condizioni
cumulative oppure no. La Confederazione Svizzera ha anche fatto valere di aver
indicato “solo per
spiegazione” che la scadenza delle rate e le
conseguenze di un ritardo nel pagamento delle rate sarebbero state concordate
in un accordo di pagamento, stipulato e firmato dal debitore dopo aver ricevuto
la proposta firmata da quest’ultimo. Essa
nega infine di aver ricevuto una rata di fr. 400.–.
6. Ora, la Confederazione Svizzera
non ha contestato in prima sede che RE 1 avesse firmato e inviato la proposta d’accordo.
Tale fatto, regolarmente allegato nella risposta all’istanza, va tenuto per accertato
senza bisogno di prova (art. 150 cpv. 1 CPC
a contrario) e non può più
essere contestato in seconda sede (cfr. art. 320 lett. b CPC; sentenze
della CEF 14.2020.175 del 2 aprile 2021 consid. 4.1 e 14.2019.167 del 10
febbraio 2020, consid. 1.2/c, con il rinvio), giacché non sussistono manifestamente
notevoli dubbi sulla sua realtà (giusta l’art. 153 cpv. 2 CPC), anche perché l’istante
ha atteso oltre dieci anni per procedere in via esecutiva.
D’altronde l’allegazione
secondo cui essa non avrebbe ricevuto la proposta firmata è nuova e pertanto
inammissibile (sopra consid. 1.2). Vale anche per l’allegazione del reclamante
e il documento (n. 4) relativi al versamento di una rata di fr. 400.–.
7. In virtù dell’art. 81
cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti
che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è
stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. L’enumerazione dei mezzi di
difesa non è esaustiva (DTF 140 III 190 consid. 5.2.1). Quale estinzione del
debito la legge non prevede solo il pagamento, ma pure ogni altra causa del
diritto civile, in particolare la remissione del debito (DTF 136 III 624
consid. 4.2.1 con rinvio a DTF 124 III 501 consid. 3/b). Il giudice deve verificare
se l’estinzione, la proroga o la prescrizione sono valide dal punto di vista
del diritto civile (sentenza della CEF 14.2021.37 del 30 agosto 2021, RtiD 2022
Fatti
I 665 n. 36c, consid. 6.1, con rinvio a Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 4 ad art. 81 LEF).
7.1 Sono ammissibili solo le
eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente
chiari e univoci (DTF 140 III 374 consid. 3.1 e i rinvii; sentenza della CEF
14.2020.30 del 24 agosto 2020, RtiD 2021 I 751 n. 37c consid. 7.1, con rimandi).
A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF),
non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile. La
presunzione che il debito esiste risultante dal titolo di rigetto definitivo
(art. 81 cpv. 1 LEF) può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del
contrario, da addure con documenti come nell’azione in annullamento o sospensione
dell’esecuzione a norma dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016
del 14 novembre 2017 consid. 2). Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su
questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento
gioca un ruolo importante (ad esempio se è invocato un abuso di diritto o una
violazione delle regole della buona fede: DTF 124 III 503 consid. 3/a), la
decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 136 III 624
consid. 4.2.3 con rinvio; Staehelin, op. cit., n. 17 ad art. 81).
7.2 Nel caso in esame, il
Pretore ha considerato che la proposta di accordo prodotta dall’escusso non era
sufficientemente chiara per ostare al rigetto definitivo dell’opposizione. Si è
però riferito solo all’avvertenza dell’istante secondo cui, “senza versamento/risposta da parte sua, ci
vedremo costretti a provvedere all’incasso per via legale”, omettendo di accertare, in modo manifestamente errato, che RE 1 ha
Considerandi
accettato l’accordo sottoscrivendolo (“Il/La sottoscritto/a accetta il presente accordo”), il 25 novembre 2011, entro il termine di venti giorni assegnatogli,
sicché il primo giudice avrebbe dovuto appurare che le parti hanno pattuito la
riduzione del debito a fr. 48'000.– nonché una sua rateazione in quote
mensili di “almeno” fr. 400.–, “scadenza
da convenire”. In tali circostanze, era senza
interesse determinare se l’inoltro di un’esecuzione, peraltro avvenuto oltre
dieci anni dopo, era subordinato a un “ver-samento” e a una “risposta” oppure solo a uno
dei due termini. Oltre al fatto che l’avvertenza non fa parte dell’accordo –
non figura nel riquadro “proposta” – è ovvio che per la sua natura l’accordo escludeva un’esecuzione –
per giunta per una somma superiore a quella di fr. 48'000.– pattuita –
prima della finalizzazione dell’accordo, mediante definizione dell’importo (“almeno” di fr. 400.–)
e delle scadenze delle rate. Il credito, ridotto a fr. 48'000.–, non
risultava pertanto esigibile al momento della notifica del precetto esecutivo,
ciò che sarebbe spettato all’istante dimostrare (sentenza della CEF 14.2019.157
del 12 dicembre 2019 consid. 5), anche perché l’accordo non precisa che il
mancato versamento di una rata alla scadenza (non ancora) prevista avrebbe reso
esigibile l’intero credito ridotto (e ancora meno il credito originario).
La conclusione principale del
reclamo va di conseguenza accolta e la sentenza impugnata riformata nel senso
della reiezione integrale dell’istanza.
8.
In
entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1
OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv.
1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art.
106.
cpv. 1 CPC).
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 220'351.90,
raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così
riformati:
“1. L’istanza è respinta.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– sono poste a carico dell’istante
che rifonderà alla controparte fr. 3'000.– per ripetibili.”
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della Confederazione Svizzera,
che gli rifonderà fr. 1'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).