14.2022.133
Opposizione al sequestro. Rivendicazione di un automobile e di un rimorchio immatricolati provvisoriamente a nome del debitore al momento del sequestro
3 aprile 2023Italiano22 min
disposizione della parte istante l’intero fondo part. n. __________ RFD __________ e, di conseguenza,
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.133
Lugano
3 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa __________ (opposizione al
sequestro) della Pretura del Distretto di Lugagiudicando
sul reclamo del 27 ottobre 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione
emessa il 13 ottobre 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito della realizzazione immobiliare a carico di RE 1, ora
residente a C__________, il 24 giugno 2021 l’CO 2, la CO 3 e la CO 4 si sono
aggiudicate ai pubblici incanti la
comproprietà in parti uguali (1⁄3)
della particella n. __________ RFD di __________, già di proprietà del
debitore. Il trapasso di proprietà è stato iscritto a
registro fondiario il 12 luglio 2021.
Fatti
B. Con
scritto del 2 agosto 2021 le nuove proprietarie del fondo hanno invitato RE 1
a liberare i locali entro il 16 agosto 2021. Non avendo quest’ultimo dato
seguito alla richiesta di sgombero nemmeno dopo il sollecito del 28 ottobre
2021, le società comproprietarie si sono quindi rivolte al Pretore del
Distretto di Lugano (sezione 4) il quale,
con decisione del 21 gennaio 2022, ha fatto ordine ad RE 1 “di mettere a libera
disposizione della parte istante l’intero fondo part. n. __________ RFD __________ e, di conseguenza,
di liberare tutte le superfici da lui occupate nel predetto immobile, entro 15
giorni dalla notificazione della (presente) decisione”.
C. Il
28 aprile 2022 il perito comunale PINT1 1 ha allestito una “perizia di constatazione”, che inventaria gli oggetti lasciati da RE 1 sul fondo in questione.
D. Con
istanza del 3 maggio 2022 diretta contro PI 1, le tre società CO 2, CO 3 e CO 4
hanno chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
sequestro “di tutti i beni di
spettanza del signor RE 1 che si trovano nella particella n. __________ di __________,
sezione __________ (A__________, il tutto fino a
concorrenza di fr. 27'632.– oltre agli interessi del 5% dal 3 maggio 2022. Quale titolo del credito gl’istanti hanno indicato un “atto illecito ex art. 41 CO” e quali cause
di sequestro il domicilio del debitore all’estero (art. 271 cpv.
1 n. 4 LEF) e l’esistenza (verosimile) di un attestato di
carenza di beni (art. 271 cpv. 1 n. 5 LEF).
E. Avendo
il Pretore, con decreto del giorno successivo (__________), accolto integralmente l’istanza e ordinato
il sequestro di tutti i beni indicati nell’inventario allestito dal perito PINT1
1, l’11 maggio la RE 1 e la PINT2 1 hanno presentato al medesimo giudice un’unica
“istanza di dissequestro” di una vettura VW Touareg (a favore della RE 1) e di due rimorchi Humbaur
__________0 e Humbaur __________5 (a favore della PINT2 1). Considerandola come un’opposizione al sequestro,
il Pretore ha disgiunto le due procedure. Nelle loro osservazioni del
25 maggio 2022, le sequestranti ha concluso per la reiezione dell’opposizione. Con
replica e duplica spontanee,
rispettivamente del 7 e 9 giugno 2022, le parti si sono riconfermate
nelle loro rispettive e antitetiche posizioni. Il 21 giugno e il 22 agosto 2022
la RE 1 ha presentato due richieste di complemento probatorio con cui ha
indicato di rivendicare, oltre alla vettura VW Touareg, pure il rimorchio Humbaur
__________5. Le sequestranti hanno preso posizione sulle medesime il 6 luglio e
il 26 agosto 2022.
F. Statuendo
con decisione del 13 ottobre 2022 il Pretore ha respinto l’opposizione della RE
1 (come pure della PINT2 1, oggetto della procedura di reclamo separata
14.2022.134) e confermato il sequestro, ponendo a carico della parte opponente
le spese processuali di fr. 100.– e ripetibili di fr. 600.– a favore
della parte sequestrante.
G. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 ottobre 2022 per ottenerne l’annullamento
e l’accoglimento dell’opposizione al sequestro. L’indomani il giudice delegato della Camera ha dichiarato senza oggetto la
domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Stante il
prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
6.
CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.
a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla patrocinatrice della RE 1 il 17 ottobre 2022, il
termine d’impugnazione è scaduto giovedì 27 ottobre. Presentato quello stesso
giorno (data del timbro postale), il reclamo è tempestivo.
1.2
Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
1.2.1
La
giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice
di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice
verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono
realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto
(art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile
2013, consid. 9.3).
1.2.2
La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),
limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo
grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000,
consid. 1.5/e), e ciò di regola fino alla chiusura dello
scambio (generalmente unico) degli allegati (sentenze del Tribunale federale
5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5
luglio 1999, consid. 3; cfr. DTF 142 III 418 consid. 2.2.5). I fatti e
mezzi di prova antecedenti il primo giudizio (pseudonova) sono ammissibili
soltanto se vengono addotti non appena sono noti e se dinanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza
ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per
analogia: DTF 145 III 342
consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti
(art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3).
L’accertamento
dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se
sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138
III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire
sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di
prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di
prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha
tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza
del Tribunale federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii;
Jeandin in:
Commentaire romand, Code de
procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con
rimandi).
1.2.3
A
dimostrazione dell’autenticità del contratto d’acquisto del veicolo VW Touareg
accluso all’istanza, in questa sede la reclamante produce per la prima volta la
fattura n. __________ del 26 febbraio 2019 trasmessa alla __________ SA
relativa al contratto leasing no. __________ del 21 febbraio 2019 assunto dalla
società T__________ Sagl per l’acquisto di una Tesla Model __________ (doc. C),
pure annesso al gravame con i relativi allegati. Ora, la RE 1 non spiega perché
non avrebbe potuto ottenere e produrre questi documenti già davanti al Pretore,
facendo prova della diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze
concrete (v. sopra consid. 1.2.2). Essi sono quindi
irricevibili, per tacere del fatto che, stante l’esito del giudizio odierno,
non sono ad ogni modo di rilievo (v. sotto consid. 4.3.3 e 4.3.4). Per lo
stesso motivo è pure irricevibile la prima pagina della lettera del 20
settembre 2022 trasmessa per raccomandata dall’Ufficio d’esecu-zione di Lugano
all’avv. PA 2 (doc. F accluso al reclamo) con la quale, a detta della RE 1, l’UE
avrebbe accettato “molte
richieste di dissequestro” (reclamo, pag. 6 ad 13).
2.
In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il
sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo
credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al
debitore (n. 3).
2.1
I
fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –
che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio
di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,
senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano
svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid.
1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal
sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene
al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario,
cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione
provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza
contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).
2.2
Il
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o
dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso
giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in
contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il
giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base
ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati
ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori
(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF
14.2011.113
dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).
Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro
gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione
(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di
vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).
3.
Nella
sentenza impugnata, il Pretore ha considerato che la tesi della RE 1 secondo
cui la vettura VW Touareg e il rimorchio Humbaur __________5 sono di sua
proprietà non è più verosimile di quella addotta dalle sequestranti, per cui i
due veicoli appartengono ad PI 1 in base alla presunzione del possesso e dell’intestazione
delle targhe al momento del sequestro e alla perizia allestita da PINT1 1. Per
il Pretore le argomentazioni presentate dalle opponenti risultano “lacunose e contraddittorie”, giacché nella replica la RE 1 e la PINT2 1 hanno ammesso di non sapere
che i veicoli si trovassero sul fondo, manifestando così di non averne né il
possesso né la contezza del luogo di situazione. Oltre a ciò, il fatto che il
rimorchio sia stato inizialmente rivendicato dalla PINT2 1 e in seguito dalla RE
1.
e che quest’ultima, malgrado gli oggetti fossero stati posti sotto
sequestro, si sia fatta rilasciare dalla Sezione della circolazione nuove
targhe e licenze di circolazione dimostra l’assoluta disinvoltura con cui le
due società e PI 1 hanno operato passaggi di possesso e di detenzione dei
veicoli, ciò che non consente loro di sovvertire la verosimiglianza sulla reale
appartenenza degli stessi.
4.
Nel
reclamo, la RE 1 allega di aver comprovato, con la documentazione presentata
davanti al Pretore – tra cui figurano le licenze di circolazione emesse dalla
competente sezione della circolazione – che al momento del sequestro era
proprietaria sia della vettura VW Touareg sia del rimorchio, da essa acquistati
rispettivamente nel 2013 e nel 2019. Per la reclamante tali documenti
comprovano perfettamente la situazione giuridica – e quindi il grado di
verosimiglianza necessario per ottenere il dissequestro dei veicoli – mentre
agli atti non risulta alcun indizio che permetta di dedurre che gli stessi
fossero di proprietà di PI 1. Il fatto che la vettura e il rimorchio si
trovassero in possesso del debitore al momento del sequestro non rende poi la
sua rivendicazione abusiva, dal momento che il trasferimento temporaneo – risalente
a un periodo in cui la pretesa della creditrice non esisteva né poteva essere
prevista – è attestato da un regolare contratto e dalla dichiarazione del
debitore.
4.1
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, il sequestro (a modo del pignoramento) può colpire soltanto beni di
proprietà del debitore o crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3
LEF; DTF 105 III 112 consid. 3/a), essendo al riguardo determinante in linea di
principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104 consid. 1
e 106 III 89 consid. 2, con rinvii): sono quindi esclusi dal sequestro, in
quanto considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del
diritto civile appartengono a una persona fisica o giuridica diversa dal
debitore sequestrato. Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell’identità economica fra il debitore escusso e il
terzo (DTF 105 III 112 consid. 3/a, 102 III 173 consid. II/3). Pertanto, nella
misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un
terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere
verosimile che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato (art.
272.
cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio
concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119;
Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a
ed. 2021, n. 53-55 ad art. 271 e n. 31-33 ad art. 272
LEF), oppure che essi sono stati trasferiti al terzo con un atto manifestamente
abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg. LEF) tendente
a danneggiare i creditori o a favorirne alcuni a scapito di altri (sentenza
della CEF 14.2005.67 del 18 ottobre 2005, consid. 3.3; RtiD 2006 I 770 n. 83c,
consid. 3.4).
4.2
Nella
fattispecie, non è contestato che i veicoli rivendicati dalla reclamante fossero
in possesso di PI 1 al momento dell’esecuzione
del sequestro – erano posteggiati sul fondo oggetto della decisione 21
gennaio 2022 con cui gli era stato ordinato di liberare tutte le superficie da
lui occupate illecitamente, come risulta dalla “perizia di constatazione”
del 28 aprile 2022 (doc. O, inc. SO.2022.2175) acclusa all’istanza di sequestro
e dalle relative foto (doc. 1 prodotto con la replica, inc. SO.2022.2433) –
con targhe provvisorie intestate a lui (doc. 2 e 5). Il Pretore poteva quindi
legittimamente considerare che le sequestranti avevano reso verosimile la
qualità di proprietario di PI 1 in base alla presunzione dell’art. 930 cpv. 1
CC, che spettava di conseguenza alla RE 1 ribaltare, sempre a livello di verosimiglianza.
4.3
Per
quanto concerne il veicolo VW Touareg, in prima sede la RE 1 ha sostenuto di
esserne la proprietaria producendo il libretto di circolazione rilasciato il 26
febbraio 2019 (doc. A), il contratto di acquisto del 20 febbraio 2019 sottoscritto
con la società T__________ Sagl (doc. B) e il “contratto di noleggio autovettura” stipulato con PI 1 sempre il 26 febbraio 2019 (doc. C). Con la seconda
richiesta di complemento probatorio del 22 agosto 2022, la RE 1 ha prodotto la
decisione 26 luglio 2022 di rilascio di una nuova licenza di circolazione a
nome suo (doc. G). Come visto, col reclamo l’opponente si duole in particolare che
il Pretore non abbia dato alcuna valenza giuridica alla licenza di circolazione
e al trasferimento di possesso temporaneo – a suo dire non abusivo – attestato
da regolare contratto.
4.3.1
In
realtà il Pretore non ha ignorato i contratti di compravendita e di locazione
né la nuova licenza di circolazione, ma ha ritenuto “lacunose e contraddittorie”
le argomentazioni dell’opponente fondate su quei documenti, specie perché essa
ha dichiarato nella replica di non sapere che il veicolo era posteggiato sul
noto fondo e perché si era, con disinvoltura, fatto
rilasciare la nuova licenza malgrado l’auto fosse sequestrata. Ha
considerato determinante, dal profilo della verosimiglianza, che l’ultimo
possessore dei veicoli sia stato PI 1, cui erano pure intestate le targhe.
4.3.2
Tuttavia,
poiché non ha menzionati di nutrire dubbi sulla validità dei contratti di
compravendita e di locazione, il Pretore non poteva attribuire al possesso del
veicolo al momento del sequestro la portata che gli ha conferito. Solo il
possessore originario è presunto essere proprietario della cosa, non quello
derivato, in particolare in base a un contratto di locazione o di noleggio. Il conduttore
non è presunto essere proprietario del bene locato. D’altronde il locatore non
è tenuto a sapere in ogni momento in che luogo si trova il bene mobile locato.
4.3.3
Sennonché,
nelle osservazioni all’opposizione (ad n. 3), le sequestranti hanno rilevato
che la situazione era cambiata dopo la conclusione dei contratti, siccome PI 1
si era fatto rilasciare, a proprio nome, nuove targhe provvisorie (TI __________),
ancora presenti sul veicolo al momento del sequestro (doc. 1), e che l’unica
spiegazione possibile per tale nuova immatricolazione si evinceva dallo scambio
di allegati (doc. 4) tra il suo patrocinatore e l’amministratore unico della RE
1, PI 2, da cui risulta che quest’ultimo ha venduto il veicolo al fratello PI 1,
che lo voleva portare in Italia, dove risiede. A mente delle sequestranti, il
fatto che PI 1, a detta del fratello, non
avesse pagato il prezzo non aveva impedito il trasferimento di
proprietà, subordinato solo alla conclusione della compravendita e al
trasferimento di possesso.
4.3.3.1
Orbene, nella replica spontanea, l’opponente ha sì
negato “categoricamente”
l’alienazione dei veicoli ad PI 1, ma senza prendere
posizione sullo scambio d’e-mail né dare una spiegazione alla nuova
immatricolazione provvisoria, limitandosi a rinviare genericamente ai bilanci
societari, pur senza produrli. Ne segue che i fatti allegati dalle sequestranti
vanno considerati verosimili (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario), di modo che la
proprietà della VW Touareg pare essere stata trasferita ad PI 1, bastando
effettivamente al riguardo un accordo di compravendita, anche orale, e il
consenso al trasferimento effettivo del possesso, visto che le parti non
sembrano aver pattuito e iscritto una riserva di proprietà (ad esempio: Paul-Henri
Steinauer, Les droits réels, vol.
II, 4a ed. 2012, n. 2008, 2012 e 2027).
L’affermazione
della reclamante, soltanto con la seconda richiesta di complemento probatorio,
del 22 agosto 2022 (act. VIII), secondo cui il veicolo (con il rimorchio)
sarebbe stato immatricolato a nome di PI 1 con targhe provvisorie di esportazione allo scopo di agevolarlo nello
sgombero del sedime di __________ è tardiva, sia per rapporto alle
osservazioni delle sequestranti del 6 luglio 2022 alla prima richiesta di
complemento probatorio (act. VII), sia soprattutto con riferimento alle
osservazioni del 25 mag-gio 2022 (act. III) e alla duplica del 9 giugno 2022
(act. V), ma anche poiché non è credibile, siccome PI 1 avrebbe dovuto liberare
il fondo già dopo l’asta di luglio 2021 e comunque sia entro i 15 giorni
impartitigli con la decisione del 21 gennaio 2021, senza parlare del fatto che
in precedenza la reclamante non aveva parlato delle targhe provvisorie e aveva
dichiarato di non sapere che il veicolo fosse posteggiato sul noto fondo.
4.3.3.2
Il
rilascio, il 26 luglio 2022, dopo l’esecuzione del sequestro, dalla Sezione
della circolazione, di nuove targhe e di una nuova licenza di circolazione a
nome della RE 1 (doc. G) non muta la situazione. La
licenza di circolazione non attesta infatti che la persona a nome della quale
la stessa è intestata ne è di riflesso anche la proprietaria (Brehm, La responsabilité civile
automobile, 2a ed. 2010, n. 60 e 70, cfr. anche sentenze della
CEF 14.2016.190 del 7 febbraio 2017 consid. 6.3 e 14.2015.7 del 29 aprile 2015
consid. 7.3). Per “detentore” s’intende
“in particolare chi effettivamente e durevolmente ha il potere di disporre del
veicolo e lo adopera o lo fa adoperare a proprie spese o nel proprio interesse”
(art. 78 cpv. 1 dell’Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e
veicoli [OAC, RS 741.51]). Il detentore non è quindi necessariamente il
proprietario del veicolo e neppure la persona formalmente iscritta nella
licenza di circolazione (DTF 129 III 103 consid. 2.1 con rinvii).
4.3.3.3
Come
rilevato dalle sequestranti (osservazioni all’istanza, ad 3), appare d’altronde
dubbio che PI 1 abbia davvero noleggiato per fr. 500.– mensili (doc. C) un
veicolo con km 190'150 al contatore
comprato pochi giorni prima per fr. 5'000.– (doc. B).
4.3.4
Tutto
sommato, a un esame sommario la tesi delle sequestranti appare più verosimile
di quella dell’opponente, ciò che conduce a dover confermare la decisione del
Pretore per la VW Touareg, ancorché per altri motivi.
4.4
In
merito al rimorchio Humbaur __________5, in prima sede l’opponente
ha prodotto la fattura d’acquisto del 6 maggio 2013 trasmessa al suo indirizzo
dalla R__________ SA (doc. F), il contratto di locazione del medesimo a tempo
determinato (dal 10 maggio 2020 al 31 dicembre 2022) concluso tra la PINT2 1 e PI
1.
(doc. D) e la fattura relativa all’imposta e al rilascio della licenza di
circolazione emessa dalla Sezione della circolazione a nome della RE 1 (doc.
H).
4.4.1
Anche
in merito a tale rimorchio, nella replica l’opponente non ha contestato in modo
circostanziato che al momento del sequestro esso era immatricolato a nome di PI
1.
né che, come per la VW Touareg, l’unica spiegazione possibile era che il
rimorchio era stato venduto ad PI 1 in vista di esportazione in Italia. È poi
tardiva, e dunque irricevibile (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2), l’allegazione
addotta per la prima volta con il reclamo (ad n. 9), secondo cui la reclamante
avrebbe ceduto il mezzo ad PI 1 il 14 aprile 2022 in possesso temporaneo
affinché questi potesse utilizzarlo per traslocare i beni suoi dal fondo di __________. L’allegazione non è del resto credibile (v.
sopra consid. 4.3.3.1).
4.4.2
Inoltre,
il Pretore ha evidenziato a ragione che inizialmente il rimorchio è stato
rivendicato dalla PINT2 1 (dichiarazione 3 maggio 2022 firmata dal suo socio e
presidente della gerenza PI 2 [doc. E2], confermata dal fratello
Alex [doc. E1]). A fronte delle contraddizioni della tesi della RE 1,
non si può rimproverare al primo giudice di aver ritenuto più verosimile la
tesi delle sequestranti.
5.
Ricordato
l’ammontare della pretesa (di fr. 27'632.– oltre agli interessi) vantata
dalla sequestrante nei confronti di PI 1, la RE 1 rimprovera al Pretore di aver
abusivamente sequestrato tutti i beni menzionati nella perizia di constatazione
del 28 aprile 2022 a garanzia di un credito oggettivamente inferiore al
valore dei medesimi. Prova ne è, a suo dire, che molte richieste di
dissequestro sono state nel frattempo accettate senza esitazione da parte dell’UE,
e ciò ancor prima dell’emanazione della decisione qui impugnata. Orbene, la
critica non riguarda il decreto di sequestro in sé, bensì la sua esecuzione,
che secondo la reclamante non è stata limitata, giusta l’art. 97 cpv. 2 LEF,
agli oggetti il cui valore bastava a coprire il credito vantato dalle
sequestranti. Essa sfugge con ogni evidenza alla cognizione della Camera quale
autorità giurisdizionale superiore. La censura andava semmai mossa all’Ufficio
d’esecuzione, che è competente per l’applicazione dell’art. 97 cpv. 2 LEF, con
un ricorso all’autorità di vigilanza (giusta l’art. 17 LEF) contro l’esecuzione
del sequestro (sopra consid. 2.2). In questa sede la doglianza è irricevibile.
6.
La
reclamante contesta infine il valore litigioso di fr. 10'000.– attribuito
dal Pretore ai due veicoli, sostenendo che l’Ufficio d’esecuzione ne ha stabilito
uno inferiore senza tuttavia indicare quale esso sia. Si limita a richiamare l’incarto
n. __________ dell’Ufficio, disattendendo che i principi di celerità e di
concentrazione vietano di principio i richiami d’incarti (art. 254 cpv. 1 CPC; sentenza della CEF 14.2001.10/11 del 3
maggio 2001, consid. 1.5/c).
Il principio dispositivo che informa la procedura di opposizione al sequestro
(art. 55 cpv. 1 e, a contrario, 255 CPC) imponeva inoltre alla re-clamante di
quantificare perlomeno il valore litigioso da essa ritenuto corretto. Ad ogni
modo la RE 1 non deduce alcuna conseguenza concreta dalla sua critica, che si
rivela pertanto non solo insufficientemente motivata, bensì pure senza oggetto,
e di conseguenza irricevibile (v. sopra consid. 1.2.2).
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili,
la controparte, cui il reclamo non è stato intimato per osservazioni, non essendo
incorsa in spese in questa sede.
8.
Circa i rimedi esperibili
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'000.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per violazione di diritti
costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv.
2 LTF).