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Decisione

14.2022.133

Opposizione al sequestro. Rivendicazione di un automobile e di un rimorchio immatricolati provvisoriamente a nome del debitore al momento del sequestro

3 aprile 2023Italiano22 min

disposizione della parte istan­te l’intero fondo part. n. __________ RFD __________ e, di conseguenza,

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.133

Lugano

3 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa __________ (opposizione al

sequestro) della Pretura del Distretto di Lugagiudicando

sul reclamo del 27 ottobre 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione

emessa il 13 ottobre 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito della realizzazione immobiliare a carico di RE 1, ora

residente a C__________, il 24 giugno 2021 l’CO 2, la CO 3 e la CO 4 si sono

aggiudicate ai pubblici incanti la

comproprietà in parti uguali (1⁄3)

della particella n. __________ RFD di __________, già di proprietà del

debitore. Il trapasso di proprietà è stato iscritto a

registro fondiario il 12 luglio 2021.

Fatti

B. Con

scritto del 2 agosto 2021 le nuove proprietarie del fondo han­no invitato RE 1

a liberare i locali entro il 16 agosto 2021. Non avendo quest’ultimo dato

seguito alla richiesta di sgombero nemmeno dopo il sollecito del 28 ottobre

2021, le società comproprietarie si sono quindi rivolte al Pretore del

Distretto di Lugano (sezione 4) il quale,

con decisione del 21 gennaio 2022, ha fatto ordine ad RE 1 “di mettere a libera

disposizione della parte istan­te l’intero fondo part. n. __________ RFD __________ e, di conseguenza,

di liberare tutte le superfici da lui occupate nel predetto immobile, entro 15

giorni dalla notificazione della (presente) decisione”.

C. Il

28 aprile 2022 il perito comunale PINT1 1 ha allestito una “perizia di constatazione”, che inventaria gli oggetti lasciati da RE 1 sul fondo in questione.

D. Con

istanza del 3 maggio 2022 diretta contro PI 1, le tre società CO 2, CO 3 e CO 4

hanno chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il

sequestro “di tutti i beni di

spettanza del signor RE 1 che si trovano nella particella n. __________ di __________,

sezione __________ (A__________, il tutto fino a

concorrenza di fr. 27'632.– oltre agli interessi del 5% dal 3 maggio 2022. Quale titolo del credito gl’istanti hanno indicato un “atto illecito ex art. 41 CO” e quali cause

di sequestro il domicilio del debitore all’estero (art. 271 cpv.

1 n. 4 LEF) e l’esistenza (verosimile) di un attestato di

carenza di beni (art. 271 cpv. 1 n. 5 LEF).

E. Avendo

il Pretore, con decreto del giorno successivo (__________), accolto integralmente l’istanza e ordinato

il sequestro di tutti i beni indicati nell’inventario allestito dal perito PINT1

1, l’11 maggio la RE 1 e la PINT2 1 hanno presentato al medesimo giudice un’unica

“istanza di dissequestro” di una vettura VW Touareg (a favore della RE 1) e di due rimorchi Humbaur

__________0 e Humbaur __________5 (a favore della PINT2 1). Considerandola come un’opposizione al sequestro,

il Pretore ha disgiun­to le due procedure. Nelle loro osservazioni del

25 maggio 2022, le sequestranti ha concluso per la reiezione dell’opposizione. Con

replica e duplica spontanee,

rispettivamente del 7 e 9 giugno 2022, le parti si sono riconfermate

nelle loro rispettive e antitetiche posizioni. Il 21 giugno e il 22 agosto 2022

la RE 1 ha presentato due richieste di complemento probatorio con cui ha

indicato di rivendicare, oltre alla vettura VW Touareg, pure il rimorchio Humbaur

__________5. Le sequestranti hanno preso posizione sulle medesime il 6 luglio e

il 26 agosto 2022.

F. Statuendo

con decisione del 13 ottobre 2022 il Pretore ha respinto l’opposizione della RE

1 (come pure della PINT2 1, oggetto della procedura di reclamo separata

14.2022.134) e confermato il sequestro, ponendo a carico della parte opponente

le spese processuali di fr. 100.– e ripetibili di fr. 600.– a favore

della parte sequestrante.

G. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 ottobre 2022 per ottenerne l’an­­nullamento

e l’accoglimento dell’opposizione al sequestro. L’indo­mani il giudice delegato della Camera ha dichiarato senza oggetto la

domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Stante il

prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

6.

CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.

a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla patrocinatrice della RE 1 il 17 ottobre 2022, il

termine d’impugnazione è scaduto giovedì 27 ottobre. Presentato quello stesso

giorno (data del timbro postale), il reclamo è tempestivo.

1.2

Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

1.2.1

La

giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice

di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice

verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono

realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto

(art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile

2013, consid. 9.3).

1.2.2

La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),

limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4), ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di pro­va nuovi

(art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo

grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000,

consid. 1.5/e), e ciò di regola fino alla chiusura dello

scambio (generalmente unico) degli allegati (sentenze del Tribunale federale

5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5

luglio 1999, consid. 3; cfr. DTF 142 III 418 consid. 2.2.5). I fatti e

mezzi di prova antecedenti il primo giudizio (pseudonova) sono ammissibili

soltanto se vengono addotti non appena sono noti e se dinanzi alla

giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza

ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per

analogia: DTF 145 III 342

consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti

(art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3).

L’accertamento

dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se

sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138

III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire

sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di

prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di

prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha

tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza

del Tribunale federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii;

Jeandin in:

Commentaire romand, Code de

procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con

rimandi).

1.2.3

A

dimostrazione dell’autenticità del contratto d’acquisto del veicolo VW Touareg

accluso all’istanza, in questa sede la reclamante produce per la prima volta la

fattura n. __________ del 26 febbraio 2019 trasmessa alla __________ SA

relativa al contratto leasing no. __________ del 21 febbraio 2019 assunto dalla

società T__________ Sagl per l’acquisto di una Tesla Model __________ (doc. C),

pure annesso al gravame con i relativi allegati. Ora, la RE 1 non spiega perché

non avrebbe potuto ottenere e produrre questi documenti già davanti al Pretore,

facendo prova della diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze

concrete (v. sopra consid. 1.2.2). Essi sono quindi

irricevibili, per tacere del fatto che, stante l’esito del giudizio odierno,

non sono ad ogni modo di rilievo (v. sotto consid. 4.3.3 e 4.3.4). Per lo

stesso motivo è pure irricevibile la prima pagina della lettera del 20

settembre 2022 trasmessa per raccomandata dall’Ufficio d’esecu­-zione di Lugano

all’avv. PA 2 (doc. F accluso al recla­mo) con la quale, a detta della RE 1, l’UE

avrebbe accettato “molte

richieste di dissequestro” (reclamo, pag. 6 ad 13).

2.

In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il

sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo

credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al

debitore (n. 3).

2.1

I

fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –

che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio

di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,

senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano

svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid.

1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal

sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene

al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario,

cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione

provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza

contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

2.2

Il

decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o

dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso

giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro

– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in

contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il

giudice non agisce d’uffi­­cio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base

ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati

ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori

(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF

14.2011.113

dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).

Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro

gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’uf­­ficio d’esecuzione

(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di

vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).

3.

Nella

sentenza impugnata, il Pretore ha considerato che la tesi della RE 1 secondo

cui la vettura VW Touareg e il rimorchio Humbaur __________5 sono di sua

proprietà non è più verosimile di quella addotta dalle sequestranti, per cui i

due veicoli appartengono ad PI 1 in base alla presunzione del possesso e dell’intestazione

delle targhe al momento del sequestro e alla perizia allestita da PINT1 1. Per

il Pretore le argomentazioni presentate dalle opponenti risultano “lacunose e contraddittorie”, giacché nella replica la RE 1 e la PINT2 1 hanno ammesso di non sapere

che i veicoli si trovassero sul fondo, manifestando così di non averne né il

possesso né la contezza del luogo di situazione. Oltre a ciò, il fatto che il

rimorchio sia stato inizialmente rivendicato dalla PINT2 1 e in seguito dalla RE

1.

e che quest’ultima, malgrado gli oggetti fossero sta­ti posti sotto

sequestro, si sia fatta rilasciare dalla Sezione della circolazione nuove

targhe e licenze di circolazione dimostra l’as­soluta disinvoltura con cui le

due società e PI 1 hanno operato passaggi di possesso e di detenzione dei

veicoli, ciò che non consente loro di sovvertire la verosimiglianza sulla reale

appartenenza degli stessi.

4.

Nel

reclamo, la RE 1 allega di aver comprovato, con la documentazione presentata

davanti al Pretore – tra cui figurano le licenze di circolazione emesse dalla

competente sezione della circolazione – che al momento del sequestro era

proprietaria sia della vettura VW Touareg sia del rimorchio, da essa acquistati

rispettivamente nel 2013 e nel 2019. Per la reclamante tali documenti

comprovano perfettamente la situazione giuridica – e quindi il grado di

verosimiglianza necessario per ottenere il dissequestro dei veicoli – mentre

agli atti non risulta alcun indizio che permetta di dedurre che gli stessi

fossero di proprietà di PI 1. Il fatto che la vettura e il rimorchio si

trovassero in possesso del debitore al momento del sequestro non rende poi la

sua rivendicazione abusiva, dal momento che il trasferimento temporaneo – risalente

a un periodo in cui la pretesa della creditrice non esisteva né poteva essere

prevista – è attestato da un regolare contratto e dalla dichiarazione del

debitore.

4.1

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, il sequestro (a modo del pignoramento) può colpire soltanto beni di

proprietà del debitore o crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3

LEF; DTF 105 III 112 consid. 3/a), essendo al riguardo determinante in linea di

principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104 consid. 1

e 106 III 89 consid. 2, con rinvii): sono quindi esclusi dal sequestro, in

quanto considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del

diritto civile appartengono a una persona fisica o giuridica diversa dal

debitore sequestrato. Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell’identità economica fra il debitore escusso e il

terzo (DTF 105 III 112 consid. 3/a, 102 III 173 consid. II/3). Pertanto, nella

misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un

terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere

verosimile che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato (art.

272.

cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio

concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119;

Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a

ed. 2021, n. 53-55 ad art. 271 e n. 31-33 ad art. 272

LEF), oppure che essi sono stati trasferiti al terzo con un atto manifestamente

abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg. LEF) tendente

a danneggiare i creditori o a favorirne alcuni a scapito di altri (sentenza

della CEF 14.2005.67 del 18 ottobre 2005, consid. 3.3; RtiD 2006 I 770 n. 83c,

consid. 3.4).

4.2

Nella

fattispecie, non è contestato che i veicoli rivendicati dalla reclamante fossero

in possesso di PI 1 al momento dell’e­­secuzione

del sequestro – erano posteggiati sul fondo oggetto del­la decisione 21

gennaio 2022 con cui gli era stato ordinato di liberare tutte le superficie da

lui occupate illecitamente, come risulta dalla “perizia di constatazione”

del 28 aprile 2022 (doc. O, inc. SO.2022.2175) acclusa all’istanza di sequestro

e dalle relative fo­to (doc. 1 prodotto con la replica, inc. SO.2022.2433) –

con targhe provvisorie intestate a lui (doc. 2 e 5). Il Pretore poteva quindi

legittimamente considerare che le sequestranti avevano reso verosimile la

qualità di proprietario di PI 1 in base alla presunzione dell’art. 930 cpv. 1

CC, che spettava di conseguenza alla RE 1 ribaltare, sempre a livello di verosimiglianza.

4.3

Per

quanto concerne il veicolo VW Touareg, in prima sede la RE 1 ha sostenuto di

esserne la proprietaria producendo il libretto di circolazione rilasciato il 26

febbraio 2019 (doc. A), il contratto di acquisto del 20 febbraio 2019 sottoscritto

con la società T__________ Sagl (doc. B) e il “contratto di noleggio autovettura” stipulato con PI 1 sempre il 26 febbraio 2019 (doc. C). Con la seconda

richiesta di complemento probatorio del 22 agosto 2022, la RE 1 ha prodotto la

decisione 26 luglio 2022 di rilascio di una nuova licenza di circolazione a

nome suo (doc. G). Come visto, col reclamo l’opponente si duole in particolare che

il Pretore non abbia dato alcuna valenza giuridica alla licenza di circolazione

e al trasferimento di possesso temporaneo – a suo dire non abusivo – attestato

da regolare contratto.

4.3.1

In

realtà il Pretore non ha ignorato i contratti di compravendita e di locazione

né la nuova licenza di circolazione, ma ha ritenuto “lacunose e contraddittorie”

le argomentazioni dell’opponente fondate su quei documenti, specie perché essa

ha dichiarato nella replica di non sapere che il veicolo era posteggiato sul

noto fondo e perché si era, con disinvoltura, fatto

rilasciare la nuova licenza malgrado l’auto fosse sequestrata. Ha

considerato determinante, dal profilo della verosimiglianza, che l’ultimo

possessore dei veicoli sia stato PI 1, cui erano pure intestate le targhe.

4.3.2

Tuttavia,

poiché non ha menzionati di nutrire dubbi sulla validità dei contratti di

compravendita e di locazione, il Pretore non poteva attribuire al possesso del

veicolo al momento del sequestro la portata che gli ha conferito. Solo il

possessore originario è presunto essere proprietario della cosa, non quello

derivato, in particolare in base a un contratto di locazione o di noleggio. Il conduttore

non è presunto essere proprietario del bene locato. D’altronde il locatore non

è tenuto a sapere in ogni momento in che luogo si trova il bene mobile locato.

4.3.3

Sennonché,

nelle osservazioni all’opposizione (ad n. 3), le sequestranti hanno rilevato

che la situazione era cambiata dopo la conclusione dei contratti, siccome PI 1

si era fatto rilasciare, a proprio nome, nuove targhe provvisorie (TI __________),

ancora presenti sul veicolo al momento del sequestro (doc. 1), e che l’unica

spiegazione possibile per tale nuova immatricolazione si evinceva dallo scambio

di allegati (doc. 4) tra il suo patrocinatore e l’ammi­nistratore unico della RE

1, PI 2, da cui risulta che quest’ultimo ha venduto il veicolo al fratello PI 1,

che lo voleva portare in Italia, dove risiede. A mente delle sequestranti, il

fatto che PI 1, a detta del fratello, non

avesse pagato il prezzo non aveva impedito il trasferimento di

proprietà, subordinato solo alla conclusione della compravendita e al

trasferimento di possesso.

4.3.3.1

Orbene, nella replica spontanea, l’opponente ha sì

negato “categoricamente”

l’alienazione dei veicoli ad PI 1, ma senza pren­dere

posizione sullo scambio d’e-mail né dare una spiegazione alla nuova

immatricolazione provvisoria, limitandosi a rinviare genericamente ai bilanci

societari, pur senza produrli. Ne segue che i fatti allegati dalle sequestranti

vanno considerati verosimili (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario), di modo che la

proprietà della VW Touareg pare essere stata trasferita ad PI 1, bastando

effettivamente al riguardo un accordo di compravendita, anche ora­le, e il

consenso al trasferimento effettivo del possesso, visto che le parti non

sembrano aver pattuito e iscritto una riserva di proprietà (ad esempio: Paul-Henri

Steinauer, Les droits réels, vol.

II, 4a ed. 2012, n. 2008, 2012 e 2027).

L’affermazione

della reclamante, soltanto con la seconda richiesta di complemento probatorio,

del 22 agosto 2022 (act. VIII), secondo cui il veicolo (con il rimorchio)

sarebbe stato immatricolato a nome di PI 1 con targhe provvisorie di esportazione allo scopo di agevolarlo nello

sgombero del sedime di __________ è tardiva, sia per rapporto alle

osservazioni delle sequestranti del 6 luglio 2022 alla prima richiesta di

complemento probatorio (act. VII), sia soprattutto con riferimento alle

osservazioni del 25 mag-gio 2022 (act. III) e alla duplica del 9 giugno 2022

(act. V), ma anche poiché non è credibile, siccome PI 1 avrebbe dovuto liberare

il fondo già dopo l’asta di luglio 2021 e comunque sia entro i 15 giorni

impartitigli con la decisione del 21 gennaio 2021, senza parlare del fatto che

in precedenza la reclamante non aveva parlato delle targhe provvisorie e aveva

dichiarato di non sapere che il veicolo fosse posteggiato sul noto fondo.

4.3.3.2

Il

rilascio, il 26 luglio 2022, dopo l’esecuzione del sequestro, dalla Sezione

della circolazione, di nuove targhe e di una nuova licenza di circolazione a

nome della RE 1 (doc. G) non muta la situazione. La

licenza di circolazione non attesta infatti che la persona a nome della quale

la stessa è intestata ne è di riflesso anche la proprietaria (Brehm, La responsabilité civile

automobile, 2a ed. 2010, n. 60 e 70, cfr. anche sentenze della

CEF 14.2016.190 del 7 febbraio 2017 consid. 6.3 e 14.2015.7 del 29 aprile 2015

consid. 7.3). Per “detentore” s’intende

“in particolare chi effettivamente e durevolmente ha il potere di disporre del

veicolo e lo adopera o lo fa adoperare a proprie spese o nel proprio interesse”

(art. 78 cpv. 1 dell’Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e

veicoli [OAC, RS 741.51]). Il detentore non è quindi necessariamente il

proprietario del veicolo e neppure la persona formalmente iscritta nella

licenza di circolazione (DTF 129 III 103 consid. 2.1 con rinvii).

4.3.3.3

Come

rilevato dalle sequestranti (osservazioni all’istanza, ad 3), appare d’altronde

dubbio che PI 1 abbia davvero noleggiato per fr. 500.– mensili (doc. C) un

veicolo con km 190'150 al contatore

comprato pochi giorni prima per fr. 5'000.– (doc. B).

4.3.4

Tutto

sommato, a un esame sommario la tesi delle sequestranti appare più verosimile

di quella dell’opponente, ciò che conduce a dover confermare la decisione del

Pretore per la VW Touareg, ancorché per altri motivi.

4.4

In

merito al rimorchio Humbaur __________5, in prima sede l’oppo­nente

ha prodotto la fattura d’acquisto del 6 maggio 2013 trasmessa al suo indirizzo

dalla R__________ SA (doc. F), il contratto di locazione del medesimo a tempo

determinato (dal 10 maggio 2020 al 31 dicembre 2022) concluso tra la PINT2 1 e PI

1.

(doc. D) e la fattura relativa all’imposta e al rilascio della licenza di

circolazione emessa dalla Sezione della circolazione a nome della RE 1 (doc.

H).

4.4.1

Anche

in merito a tale rimorchio, nella replica l’opponente non ha contestato in modo

circostanziato che al momento del sequestro esso era immatricolato a nome di PI

1.

né che, come per la VW Touareg, l’unica spiegazione possibile era che il

rimorchio era stato venduto ad PI 1 in vista di esportazione in Italia. È poi

tardiva, e dunque irricevibile (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2), l’allegazione

addotta per la prima volta con il reclamo (ad n. 9), secondo cui la reclamante

avrebbe ceduto il mezzo ad PI 1 il 14 aprile 2022 in possesso temporaneo

affinché questi potesse utilizzarlo per traslocare i beni suoi dal fondo di __________. L’allegazione non è del resto credibile (v.

sopra consid. 4.3.3.1).

4.4.2

Inoltre,

il Pretore ha evidenziato a ragione che inizialmente il rimorchio è stato

rivendicato dalla PINT2 1 (dichiarazione 3 maggio 2022 firmata dal suo socio e

presidente della gerenza PI 2 [doc. E2], confermata dal fratello

Alex [doc. E1]). A fronte delle contraddizioni della tesi della RE 1,

non si può rimproverare al primo giudice di aver ritenuto più verosimile la

tesi delle sequestranti.

5.

Ricordato

l’ammontare della pretesa (di fr. 27'632.– oltre agli interessi) vantata

dalla sequestrante nei confronti di PI 1, la RE 1 rimprovera al Pretore di aver

abusivamente sequestrato tutti i beni menzionati nella perizia di constatazione

del 28 aprile 2022 a garanzia di un credito oggettivamente inferiore al

valore dei medesimi. Prova ne è, a suo dire, che molte richieste di

dissequestro sono state nel frattempo accettate senza esitazione da parte dell’UE,

e ciò ancor prima dell’emanazione della decisio­ne qui impugnata. Orbene, la

critica non riguarda il decreto di sequestro in sé, bensì la sua esecuzione,

che secondo la reclamante non è stata limitata, giusta l’art. 97 cpv. 2 LEF,

agli oggetti il cui valore bastava a coprire il credito vantato dalle

sequestranti. Essa sfugge con ogni evidenza alla cognizione della Camera quale

autorità giurisdizionale superiore. La censura andava semmai mos­sa all’Ufficio

d’esecuzione, che è competente per l’applicazione dell’art. 97 cpv. 2 LEF, con

un ricorso all’autorità di vigilanza (giusta l’art. 17 LEF) contro l’esecuzione

del sequestro (sopra consid. 2.2). In questa sede la doglianza è irricevibile.

6.

La

reclamante contesta infine il valore litigioso di fr. 10'000.– attribuito

dal Pretore ai due veicoli, sostenendo che l’Ufficio d’esecu­zione ne ha stabilito

uno inferiore senza tuttavia indicare quale esso sia. Si limita a richiamare l’incarto

n. __________ dell’Ufficio, disattendendo che i principi di celerità e di

concentrazione vietano di principio i richiami d’incarti (art. 254 cpv. 1 CPC; sentenza della CEF 14.2001.10/11 del 3

maggio 2001, consid. 1.5/c).

Il principio dispositivo che informa la procedura di opposizione al sequestro

(art. 55 cpv. 1 e, a contrario, 255 CPC) imponeva inoltre alla re-clamante di

quantificare perlomeno il valore litigioso da essa ritenuto corretto. Ad ogni

modo la RE 1 non deduce alcuna conseguenza concreta dalla sua critica, che si

rivela pertanto non solo insufficientemente motivata, bensì pure senza oggetto,

e di conseguenza irricevibile (v. sopra consid. 1.2.2).

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili,

la controparte, cui il reclamo non è stato intimato per osservazioni, non essendo

incorsa in spese in questa sede.

8.

Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'000.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per violazione di diritti

costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv.

2 LTF).