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Decisione

14.2022.134

Opposizione al sequestro. Rivendicazione di un rimorchio. Licenza di circolazione. Verosimiglianza

3 aprile 2023Italiano19 min

disposizione della parte istan­te l’intero fondo part. n. __________ RFD C__________ e, di conseguenza,

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.134

Lugano

3 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa __________ (opposizione al

sequestro) della Pretura del Distretto di Lugangiudicando

sul reclamo del 27 ottobre 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione

emessa il 13 ottobre 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito della realizzazione immobiliare a carico di PI 1, ora

residente a C__________, il 24 giugno 2021 l’CO 2, la CO 3 e la CO 4 si sono

aggiudicate ai pubblici incanti la

comproprietà in parti uguali (1⁄3)

della particella n. __________ RFD di C__________, già di proprietà del

debitore. Il trapasso di proprietà è stato iscritto a

registro fondiario il 12 luglio 2021.

Fatti

B. Con

scritto del 2 agosto 2021 le nuove proprietarie del fondo han­no invitato PI 1

a liberare i locali entro il 16 agosto 2021. Non avendo quest’ultimo dato

seguito alla richiesta di sgombero nemmeno dopo il sollecito del 28 ottobre

2021, le società comproprietarie si sono quindi rivolte al Pretore del

Distretto di Lugano (sezione 4) il quale,

con decisione del 21 gennaio 2022, ha fatto ordine ad PI 1 “di mettere a libera

disposizione della parte istan­te l’intero fondo part. n. __________ RFD C__________ e, di conseguenza,

di liberare tutte le superfici da lui occupate nel predetto immobile, entro 15

giorni dalla notificazione della (presente) decisione”.

C. Il

28 aprile 2022 il perito comunale PINT2 1 ha allestito una “perizia di constatazione”, che inventaria gli oggetti lasciati da PI 1 sul fondo in questione.

D. Con

istanza del 3 maggio 2022 diretta contro PI 1, le tre società CO 2, CO 3 e CO 4

hanno chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il

sequestro “di tutti i beni di

spettanza del signor PI 1 che si trovano nella particella n. __________ di C__________,

sezione T__________ (A__________, T__________)”, il

tutto fino a concorrenza di fr. 27'632.– oltre agli interessi del 5% dal 3

maggio 2022. Quale titolo del credito gl’istanti

hanno indicato un “atto illecito ex art. 41

CO” e quali cause di sequestro il domicilio del debitore all’estero

(art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF) e l’esistenza

(verosimile) di un attestato di carenza di beni (art. 271

cpv. 1 n. 5 LEF).

E. Avendo

il Pretore, con decreto del giorno successivo (__________), accolto integralmente l’istanza e ordinato

il sequestro di tutti i beni indicati nell’inventario allestito dal perito PINT2

1, l’11 maggio la PINT3 1 e la RE 1 hanno

presentato al medesimo giudice un’unica “istanza di dissequestro” di una vettura VW

Touareg (a favore della PINT3 1) e di due rimorchi Humbaur __________0 e Humbaur

__________5 (a favore della RE 1). Considerandola

come un’opposizione al sequestro, il Pretore ha disgiunto le due

procedure. Nelle loro osservazioni del 25 maggio 2022, le sequestranti hanno

concluso per la reiezione dell’opposi­­zione. Con replica e duplica spontanee, rispettivamente del

7 e 9 giugno 2022, le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive e

antitetiche posizioni. Il 21 giugno e il 22 agosto 2022 la patrocinatrice della

PINT3 1 e della RE 1 ha presentato due richieste di complemento probatorio con

cui ha indicato che la PINT3 1 rivendicava, oltre alla vettura VW Touareg, pure

il rimorchio Humbaur __________5. Le sequestranti hanno preso posizione sulle

medesime il 6 luglio e il 26 agosto 2022.

F. Statuendo

con decisione del 13 ottobre 2022 il Pretore ha respinto l’opposizione della RE

1 (come pure della PINT3 1, oggetto della procedura di reclamo separata 14.2022.133)

e confermato il sequestro, ponendo a carico della parte opponente le spese

processuali di fr. 50.– e ripetibili di fr. 300.– a favore della

parte sequestrante.

G. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 ottobre 2022 per ottenerne

l’annullamento e l’accoglimento dell’opposizione al sequestro. L’in­­domani il giudice delegato della Camera ha dichiarato senza oggetto la

domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugna­­zione. Stante il

prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

La sentenza impugnata – emanata in materia

di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e

inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il

rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello senza riguardo al valore

litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla patrocinatrice della RE 1 il 17 ottobre 2022, il termine

d’impugnazione è scaduto giovedì 27 ottobre. Presentato quello stesso giorno

(data del timbro postale), il reclamo è tempestivo.

1.2

Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

1.2.1

La

giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice

di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice

verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono

realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto

(art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile

2013, consid. 9.3).

1.2.2

La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),

limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4), ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di pro­va nuovi

(art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo

grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000,

consid. 1.5/e), e ciò di regola fino alla chiusura dello

scambio (generalmente unico) degli allegati (sentenze del Tribunale federale

5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5

luglio 1999, consid. 3; cfr. DTF 142 III 418 consid. 2.2.5). I fatti e

mezzi di prova antecedenti il primo giudizio (pseudonova) sono ammissibili

soltanto se vengono addotti non appena sono noti e se dinanzi alla

giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza

ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per

analogia: DTF 145 III 342

consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti

(art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3).

L’accertamento

dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se

sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138

III 234 consid. 4.1.2). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire

sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di

prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di

prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha

tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza

del Tribunale federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii;

Jeandin in:

Commentaire romand, Code de

procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con

rimandi).

1.2.3

Nel

caso concreto, col reclamo la RE 1 produce per la prima

volta uno stralcio della lettera del 20 settembre 2022 trasmessa per

raccomandata dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano al­l’avv. PA 2 (doc. E), con

la quale, a detta dell’oppo­nente, l’UE avrebbe accettato “molte richieste di dissequestro” (reclamo, pag. 5 ad 12). Ora, la

società non spiega perché non avreb­be potuto produrre tale documento

già davanti al Pretore, facendo prova della diligenza ragionevolmente esigibile

nelle circostanze concrete (v. sopra consid. 1.2.2). Esso è quindi irricevibile, per tacere del fatto che, stante l’esito del

giudizio odierno, non è ad ogni modo di rilievo (v. sotto consid. 4.3.2

e 4.3.3?).

2.

In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il

sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo

credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al

debitore (n. 3).

2.1

I

fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –

che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio

di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,

senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano

svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid.

1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal

sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene

al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario,

cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione

provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza

contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

2.2

Il

decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o

dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso

giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro

– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in

contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il

giudice non agisce d’uffi­­cio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base

ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati

ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori

(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF

14.2011.113

dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).

Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro

gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’uf­­ficio d’esecuzione

(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di

vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).

3.

Nella

sentenza impugnata, il Pretore ha considerato che la tesi della RE 1 secondo

cui uno o entrambi i rimorchi sono di sua proprietà non è più verosimile di

quella addotta dalle sequestranti, per cui gli stessi appartengono ad PI 1 in

base alla presunzione del possesso e dell’intestazione della targa del

rimorchio Humbaur __________5 al momento del sequestro e alla perizia allestita

da PINT2 1. A suo dire, oltre al fatto che l’ultimo a essere stato in possesso

dei veicoli è stato il debitore sequestrato, permane del tutto verosimile che

al momento del sequestro il rimorchio Humbaur __________5 era targato a nome di

PI 1, mentre l’altro rimorchio risultava già “stargato”. Per il primo

giudice le argomentazioni presentate dalle opponenti risultano “lacunose e

contraddittorie”,

giacché nella replica la RE 1 e la PINT3 1 hanno ammesso

di non sapere che i veicoli si trovassero sul fondo, manifestando così di non

averne né il possesso né la contezza del luogo di situazione.

4.

Nel

reclamo la RE 1 allega di aver comprovato, con la documentazione presentata

davanti al Pretore – ossia la licenza di circolazione emessa il 6 maggio 2013 dalla

competente autorità di Camorino e la dichiarazione del 4 maggio 2022 di PI 1 – di

essere stata al momento del sequestro la legittima proprietaria del rimorchio Humbaur

__________0, il quale è sempre stato in suo esclusivo possesso. Rileva che l’ultima

licenza di circolazione del veicolo è stata emessa a suo nome e che nel giugno

2021.

ha deciso di non più immatricolarlo, depositando le targhe e assumendosi

le spese per il mancato collaudo. Per la reclamante i documenti prodotti

comprovano perfettamente la situazione giuridica – e quindi raggiungono il

grado di verosimiglianza necessario per ottenere il dissequestro del rimorchio

– mentre agli atti non risulta alcun indizio che permetta di dedurre che il

rimorchio fosse di proprietà di PI 1, il quale, a dire della reclamante, mai

avrebbe avuto a che fare con questo bene. Non capisce poi come possa essere

ritenuta abusiva una proprietà dimostrata in base alla licenza di circolazione,

rilasciata ben prima del pubblico incanto e del sequestro, quindi in un periodo

in cui la pretesa della creditrice non esisteva né poteva essere prevista.

4.1

Per

costante giurisprudenza del Tribunale federale, il

sequestro (a modo del pignoramento) può colpire soltanto beni di proprietà del

debitore o crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105

III 112 consid. 3/a), essendo al riguardo determinante in linea di principio la

realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104 consid. 1 e 106 III 89

consid. 2, con rinvii): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto

considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto

civile appartengono a una persona fisica o giuridica diversa dal debitore

sequestrato. Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell’identità economica fra il debitore escusso e il

terzo (DTF 105 III 112 consid. 3/a, 102 III 173 consid. II/3). Pertanto, nella

misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un

terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere

verosimile che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato (art.

272.

cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio

concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119;

Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a

ed. 2021, n. 53-55 ad art. 271 e n. 31-33 ad art. 272

LEF), oppure che essi sono stati trasferiti al terzo con un atto manifestamente

abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg. LEF) tendente

a danneggiare i creditori o a favorirne alcuni a scapito di altri (sentenza

della CEF 14.2005.67 del 18 ottobre 2005, consid. 3.3; RtiD 2006 I 770 n. 83c,

consid. 3.4).

4.2

Nella fattispecie, davanti al primo giudice la RE 1 non ha contestato

che il rimorchio Humbaur __________0 da essa rivendicato fosse in possesso di PI

1.

al momento dell’esecuzione del sequestro. Solo col reclamo la società sostiene

di aver sempre avuto la proprietà e il possesso esclusivo del mezzo (pag. 3 ad

8). Oltre che irricevibile, la sua tesi è in contraddizione con i fatti risultanti

dall’incarto. Il rimorchio in questione risultava infatti tra i veicoli

posteggiati sul fondo oggetto della decisione 21 gennaio 2022 con cui era stato

ordinato al debitore di liberare tutte le superfici da lui occupate

illecitamente, come si evince dalla “perizia di constatazione” del 28 aprile 2022

(doc. O, inc. __________) acclusa all’istanza di sequestro. Il Pretore poteva

quindi legittimamente considerare che le sequestranti avevano reso verosimile

la qualità di proprietario di PI 1 del rimorchio in base alla presunzione dell’art.

930.

cpv. 1 CC, che spettava di conseguenza alla RE 1 ribaltare, sempre a

livello di verosimiglianza.

4.3

In prima sede la RE 1 ha sostenuto di essere la proprietaria del

rimorchio Humbaur __________0 producendo il libretto di circolazione rilasciato

il 6 maggio 2013 (doc. A), il “contratto

di locazione a tempo determinato” (dal 10 maggio 2020

al 31 dicembre 2022) del medesimo – unitamente al modello Humbaur __________5

poi rivendicato dalla PINT3 1 – stipulato con PI 1 il 10 maggio 2020 (doc. D) e

la lettera del 12 giugno 2021 trasmessale dalla Sezione della circolazione concernente

la decisione di ritiro delle targhe per mancato collaudo (doc. B, ultimo foglio).

Come visto, col reclamo l’opponente si duole in particolare che il Pretore non

ha dato alcuna valenza giuridica alla licenza di circolazione, in ultimo luogo a

essa intestata il 17 giugno 2021. La reclamante non menziona invece più il

contratto di locazione, sostenendo addirittura che PI 1 non avrebbe mai avuto a

che fare con il veicolo.

4.3.1

In

realtà il Pretore non ha ignorato i documenti prodotti dalla RE 1, né quindi la

licenza di circolazione relativa al rimorchio Humbaur __________0, ma ha

ritenuto “lacunose e

contraddittorie” le

argomentazioni dell’opponente (così come quelle della PINT3 1 nella procedura

separata) fondate su quei documenti, specie perché essa ha dichiarato nella

replica del 7 giugno 2022 di non sapere che il mezzo – cui peraltro erano già

state ritirate le targhe dall’autorità preposta – era posteggiato sul noto

fondo, facendo in tal modo intendere di non averne né il possesso né la contezza

di dove esso si trovasse. Il primo

giudice ha quindi considerato determinante, dal profilo della verosimiglianza,

che l’ultimo possessore del rimorchio – per lo più sprovvisto di targhe e di valida

licenza di circolazione – sia stato PI 1.

4.3.2

Per

quanto ne dica la reclamante, la licenza di circolazione non attesta che

la persona a nome della quale la stessa è intestata ne è di riflesso anche la

proprietaria (Brehm, La

responsabilité civile automobile, 2a ed. 2010, n. 60 e 70, cfr. anche

sentenze della CEF 14.2016.190 del 7 febbraio 2017 consid. 6.3 e 14.2015.7 del

29.

aprile 2015 consid. 7.3). Per “detentore”

s’intende “in particolare chi effettivamente e durevolmente ha il potere di

disporre del veicolo e lo adopera o lo fa adoperare a proprie spese o nel

proprio interesse” (art. 78 cpv. 1 dell’Ordinanza sull’ammissione alla

circolazione di persone e veicoli [OAC, RS 741.51]). Il detentore non è quindi

necessariamente il proprietario del veicolo e neppure la persona formalmente

iscritta nella licenza di circolazione (DTF 129 III 103 consid. 2.1 con

rinvii).

Alla

luce di tali considerazioni, il solo fatto che la licenza di circolazione e la

decisione di revoca della medesima fossero intestate alla RE 1 non rende verosimile

che il rimorchio sia anche di sua proprietà, a maggior ragione ove si consideri

che il mezzo sequestrato, un anno dopo il provvedimento adottato nel giugno

2021.

dalla Sezione della circolazione (doc. B ultimo foglio), si trovava (ancora)

sul fondo occupato da PI 1. Che que­st’ultimo non abbia mai avuto a che fare

col rimorchio non appare pertanto credibile. Anzi, il fatto che il mezzo fosse

in suo possesso permette, data la presunzione dell’art. 930 cpv. 1 CC, di

considerarlo quale proprietario a tutti gli effetti, giacché la reclamante non

allega né rende verosimile che il possesso sia stato irregolare o derivato.

4.3.3

In

definitiva, non si può ritenere che il Pretore abbia ecceduto il proprio potere

di apprezzamento nel giudicare che, a un esame sommario, la tesi delle

sequestranti appare più verosimile di quel­la dell’opponente, ciò che conduce a

dover respingere il reclamo.

5.

Ricordato

l’ammontare della pretesa (di fr. 27'632.– oltre agli interessi) vantata

dalle sequestranti nei confronti di PI 1, la RE 1 rimprovera al Pretore di aver

abusivamente sequestrato tutti i beni menzionati nella perizia di constatazione

del 28 aprile 2022 a garanzia di un credito oggettivamente inferiore al

valore dei medesimi. Prova ne è, a suo dire, che molte richieste di

dissequestro sono state nel frattempo accettate senza esitazione da parte dell’UE,

e ciò ancor prima dell’emanazione della decisio­ne qui impugnata. Orbene, la

critica non riguarda il decreto di sequestro in sé, bensì la sua esecuzione,

che secondo la reclamante non è stata limitata, giusta l’art. 97 cpv. 2 LEF,

agli oggetti il cui valore bastava a coprire il credito vantato dalle

sequestranti. Essa sfugge con ogni evidenza alla cognizione della Camera quale

autorità giurisdizionale superiore. La censura andava semmai mos­sa all’Ufficio

d’esecuzione, che è competente per l’applicazione dell’art. 97 cpv. 2 LEF, con

un ricorso all’autorità di vigilanza (giusta l’art. 17 LEF) contro l’esecuzione

del sequestro (sopra consid. 2.2). In questa sede la doglianza è irricevibile.

6.

La

reclamante contesta infine il valore litigioso di fr. 3'500.– attribuito

dal Pretore al rimorchio Humbaur __________0, sostenendo che l’Ufficio d’esecuzione

ne ha stabilito uno inferiore, senza tuttavia indicare quale esso sia. Si

limita a richiamare l’incarto n. __________ dell’Ufficio, disattendendo che i

principi di celerità e di concentrazione vietano di principio i richiami d’incarti

(art. 254 cpv. 1 CPC; sentenza della CEF

14.2001.10/11 del 3 maggio 2001,

consid. 1.5/c). Il principio dispositivo che informa la procedura di

opposizione al sequestro (art. 55 cpv. 1 e, a contrario, 255 CPC) imponeva

inoltre alla reclamante di quantificare perlomeno il valore litigioso da essa

ritenuto corretto. Ad ogni modo la RE 1 non deduce alcuna conseguenza concreta

dalla sua critica, che si rivela pertanto non solo insufficientemente motivata,

bensì pure senza oggetto, e di conseguenza

irricevibile (v. sopra consid. 1.2.2).

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non

si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato intimato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

8.

Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'500.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia:

1.

Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo

è respinto.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3.

Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se

la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per violazione di diritti costituzionali

(art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di

ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).