14.2022.134
Opposizione al sequestro. Rivendicazione di un rimorchio. Licenza di circolazione. Verosimiglianza
3 aprile 2023Italiano19 min
disposizione della parte istante l’intero fondo part. n. __________ RFD C__________ e, di conseguenza,
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.134
Lugano
3 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa __________ (opposizione al
sequestro) della Pretura del Distretto di Lugangiudicando
sul reclamo del 27 ottobre 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione
emessa il 13 ottobre 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito della realizzazione immobiliare a carico di PI 1, ora
residente a C__________, il 24 giugno 2021 l’CO 2, la CO 3 e la CO 4 si sono
aggiudicate ai pubblici incanti la
comproprietà in parti uguali (1⁄3)
della particella n. __________ RFD di C__________, già di proprietà del
debitore. Il trapasso di proprietà è stato iscritto a
registro fondiario il 12 luglio 2021.
Fatti
B. Con
scritto del 2 agosto 2021 le nuove proprietarie del fondo hanno invitato PI 1
a liberare i locali entro il 16 agosto 2021. Non avendo quest’ultimo dato
seguito alla richiesta di sgombero nemmeno dopo il sollecito del 28 ottobre
2021, le società comproprietarie si sono quindi rivolte al Pretore del
Distretto di Lugano (sezione 4) il quale,
con decisione del 21 gennaio 2022, ha fatto ordine ad PI 1 “di mettere a libera
disposizione della parte istante l’intero fondo part. n. __________ RFD C__________ e, di conseguenza,
di liberare tutte le superfici da lui occupate nel predetto immobile, entro 15
giorni dalla notificazione della (presente) decisione”.
C. Il
28 aprile 2022 il perito comunale PINT2 1 ha allestito una “perizia di constatazione”, che inventaria gli oggetti lasciati da PI 1 sul fondo in questione.
D. Con
istanza del 3 maggio 2022 diretta contro PI 1, le tre società CO 2, CO 3 e CO 4
hanno chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
sequestro “di tutti i beni di
spettanza del signor PI 1 che si trovano nella particella n. __________ di C__________,
sezione T__________ (A__________, T__________)”, il
tutto fino a concorrenza di fr. 27'632.– oltre agli interessi del 5% dal 3
maggio 2022. Quale titolo del credito gl’istanti
hanno indicato un “atto illecito ex art. 41
CO” e quali cause di sequestro il domicilio del debitore all’estero
(art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF) e l’esistenza
(verosimile) di un attestato di carenza di beni (art. 271
cpv. 1 n. 5 LEF).
E. Avendo
il Pretore, con decreto del giorno successivo (__________), accolto integralmente l’istanza e ordinato
il sequestro di tutti i beni indicati nell’inventario allestito dal perito PINT2
1, l’11 maggio la PINT3 1 e la RE 1 hanno
presentato al medesimo giudice un’unica “istanza di dissequestro” di una vettura VW
Touareg (a favore della PINT3 1) e di due rimorchi Humbaur __________0 e Humbaur
__________5 (a favore della RE 1). Considerandola
come un’opposizione al sequestro, il Pretore ha disgiunto le due
procedure. Nelle loro osservazioni del 25 maggio 2022, le sequestranti hanno
concluso per la reiezione dell’opposizione. Con replica e duplica spontanee, rispettivamente del
7 e 9 giugno 2022, le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive e
antitetiche posizioni. Il 21 giugno e il 22 agosto 2022 la patrocinatrice della
PINT3 1 e della RE 1 ha presentato due richieste di complemento probatorio con
cui ha indicato che la PINT3 1 rivendicava, oltre alla vettura VW Touareg, pure
il rimorchio Humbaur __________5. Le sequestranti hanno preso posizione sulle
medesime il 6 luglio e il 26 agosto 2022.
F. Statuendo
con decisione del 13 ottobre 2022 il Pretore ha respinto l’opposizione della RE
1 (come pure della PINT3 1, oggetto della procedura di reclamo separata 14.2022.133)
e confermato il sequestro, ponendo a carico della parte opponente le spese
processuali di fr. 50.– e ripetibili di fr. 300.– a favore della
parte sequestrante.
G. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 ottobre 2022 per ottenerne
l’annullamento e l’accoglimento dell’opposizione al sequestro. L’indomani il giudice delegato della Camera ha dichiarato senza oggetto la
domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Stante il
prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
La sentenza impugnata – emanata in materia
di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e
inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il
rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello senza riguardo al valore
litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla patrocinatrice della RE 1 il 17 ottobre 2022, il termine
d’impugnazione è scaduto giovedì 27 ottobre. Presentato quello stesso giorno
(data del timbro postale), il reclamo è tempestivo.
1.2
Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
1.2.1
La
giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice
di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice
verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono
realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto
(art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile
2013, consid. 9.3).
1.2.2
La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),
limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo
grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000,
consid. 1.5/e), e ciò di regola fino alla chiusura dello
scambio (generalmente unico) degli allegati (sentenze del Tribunale federale
5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5
luglio 1999, consid. 3; cfr. DTF 142 III 418 consid. 2.2.5). I fatti e
mezzi di prova antecedenti il primo giudizio (pseudonova) sono ammissibili
soltanto se vengono addotti non appena sono noti e se dinanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza
ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per
analogia: DTF 145 III 342
consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti
(art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3).
L’accertamento
dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se
sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138
III 234 consid. 4.1.2). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire
sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di
prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di
prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha
tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza
del Tribunale federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii;
Jeandin in:
Commentaire romand, Code de
procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con
rimandi).
1.2.3
Nel
caso concreto, col reclamo la RE 1 produce per la prima
volta uno stralcio della lettera del 20 settembre 2022 trasmessa per
raccomandata dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano all’avv. PA 2 (doc. E), con
la quale, a detta dell’opponente, l’UE avrebbe accettato “molte richieste di dissequestro” (reclamo, pag. 5 ad 12). Ora, la
società non spiega perché non avrebbe potuto produrre tale documento
già davanti al Pretore, facendo prova della diligenza ragionevolmente esigibile
nelle circostanze concrete (v. sopra consid. 1.2.2). Esso è quindi irricevibile, per tacere del fatto che, stante l’esito del
giudizio odierno, non è ad ogni modo di rilievo (v. sotto consid. 4.3.2
e 4.3.3?).
2.
In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il
sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo
credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al
debitore (n. 3).
2.1
I
fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –
che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio
di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,
senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano
svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid.
1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal
sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene
al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario,
cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione
provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza
contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).
2.2
Il
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o
dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso
giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in
contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il
giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base
ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati
ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori
(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF
14.2011.113
dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).
Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro
gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione
(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di
vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).
3.
Nella
sentenza impugnata, il Pretore ha considerato che la tesi della RE 1 secondo
cui uno o entrambi i rimorchi sono di sua proprietà non è più verosimile di
quella addotta dalle sequestranti, per cui gli stessi appartengono ad PI 1 in
base alla presunzione del possesso e dell’intestazione della targa del
rimorchio Humbaur __________5 al momento del sequestro e alla perizia allestita
da PINT2 1. A suo dire, oltre al fatto che l’ultimo a essere stato in possesso
dei veicoli è stato il debitore sequestrato, permane del tutto verosimile che
al momento del sequestro il rimorchio Humbaur __________5 era targato a nome di
PI 1, mentre l’altro rimorchio risultava già “stargato”. Per il primo
giudice le argomentazioni presentate dalle opponenti risultano “lacunose e
contraddittorie”,
giacché nella replica la RE 1 e la PINT3 1 hanno ammesso
di non sapere che i veicoli si trovassero sul fondo, manifestando così di non
averne né il possesso né la contezza del luogo di situazione.
4.
Nel
reclamo la RE 1 allega di aver comprovato, con la documentazione presentata
davanti al Pretore – ossia la licenza di circolazione emessa il 6 maggio 2013 dalla
competente autorità di Camorino e la dichiarazione del 4 maggio 2022 di PI 1 – di
essere stata al momento del sequestro la legittima proprietaria del rimorchio Humbaur
__________0, il quale è sempre stato in suo esclusivo possesso. Rileva che l’ultima
licenza di circolazione del veicolo è stata emessa a suo nome e che nel giugno
2021.
ha deciso di non più immatricolarlo, depositando le targhe e assumendosi
le spese per il mancato collaudo. Per la reclamante i documenti prodotti
comprovano perfettamente la situazione giuridica – e quindi raggiungono il
grado di verosimiglianza necessario per ottenere il dissequestro del rimorchio
– mentre agli atti non risulta alcun indizio che permetta di dedurre che il
rimorchio fosse di proprietà di PI 1, il quale, a dire della reclamante, mai
avrebbe avuto a che fare con questo bene. Non capisce poi come possa essere
ritenuta abusiva una proprietà dimostrata in base alla licenza di circolazione,
rilasciata ben prima del pubblico incanto e del sequestro, quindi in un periodo
in cui la pretesa della creditrice non esisteva né poteva essere prevista.
4.1
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale, il
sequestro (a modo del pignoramento) può colpire soltanto beni di proprietà del
debitore o crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105
III 112 consid. 3/a), essendo al riguardo determinante in linea di principio la
realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104 consid. 1 e 106 III 89
consid. 2, con rinvii): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto
considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto
civile appartengono a una persona fisica o giuridica diversa dal debitore
sequestrato. Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell’identità economica fra il debitore escusso e il
terzo (DTF 105 III 112 consid. 3/a, 102 III 173 consid. II/3). Pertanto, nella
misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un
terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere
verosimile che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato (art.
272.
cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio
concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119;
Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a
ed. 2021, n. 53-55 ad art. 271 e n. 31-33 ad art. 272
LEF), oppure che essi sono stati trasferiti al terzo con un atto manifestamente
abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg. LEF) tendente
a danneggiare i creditori o a favorirne alcuni a scapito di altri (sentenza
della CEF 14.2005.67 del 18 ottobre 2005, consid. 3.3; RtiD 2006 I 770 n. 83c,
consid. 3.4).
4.2
Nella fattispecie, davanti al primo giudice la RE 1 non ha contestato
che il rimorchio Humbaur __________0 da essa rivendicato fosse in possesso di PI
1.
al momento dell’esecuzione del sequestro. Solo col reclamo la società sostiene
di aver sempre avuto la proprietà e il possesso esclusivo del mezzo (pag. 3 ad
8). Oltre che irricevibile, la sua tesi è in contraddizione con i fatti risultanti
dall’incarto. Il rimorchio in questione risultava infatti tra i veicoli
posteggiati sul fondo oggetto della decisione 21 gennaio 2022 con cui era stato
ordinato al debitore di liberare tutte le superfici da lui occupate
illecitamente, come si evince dalla “perizia di constatazione” del 28 aprile 2022
(doc. O, inc. __________) acclusa all’istanza di sequestro. Il Pretore poteva
quindi legittimamente considerare che le sequestranti avevano reso verosimile
la qualità di proprietario di PI 1 del rimorchio in base alla presunzione dell’art.
930.
cpv. 1 CC, che spettava di conseguenza alla RE 1 ribaltare, sempre a
livello di verosimiglianza.
4.3
In prima sede la RE 1 ha sostenuto di essere la proprietaria del
rimorchio Humbaur __________0 producendo il libretto di circolazione rilasciato
il 6 maggio 2013 (doc. A), il “contratto
di locazione a tempo determinato” (dal 10 maggio 2020
al 31 dicembre 2022) del medesimo – unitamente al modello Humbaur __________5
poi rivendicato dalla PINT3 1 – stipulato con PI 1 il 10 maggio 2020 (doc. D) e
la lettera del 12 giugno 2021 trasmessale dalla Sezione della circolazione concernente
la decisione di ritiro delle targhe per mancato collaudo (doc. B, ultimo foglio).
Come visto, col reclamo l’opponente si duole in particolare che il Pretore non
ha dato alcuna valenza giuridica alla licenza di circolazione, in ultimo luogo a
essa intestata il 17 giugno 2021. La reclamante non menziona invece più il
contratto di locazione, sostenendo addirittura che PI 1 non avrebbe mai avuto a
che fare con il veicolo.
4.3.1
In
realtà il Pretore non ha ignorato i documenti prodotti dalla RE 1, né quindi la
licenza di circolazione relativa al rimorchio Humbaur __________0, ma ha
ritenuto “lacunose e
contraddittorie” le
argomentazioni dell’opponente (così come quelle della PINT3 1 nella procedura
separata) fondate su quei documenti, specie perché essa ha dichiarato nella
replica del 7 giugno 2022 di non sapere che il mezzo – cui peraltro erano già
state ritirate le targhe dall’autorità preposta – era posteggiato sul noto
fondo, facendo in tal modo intendere di non averne né il possesso né la contezza
di dove esso si trovasse. Il primo
giudice ha quindi considerato determinante, dal profilo della verosimiglianza,
che l’ultimo possessore del rimorchio – per lo più sprovvisto di targhe e di valida
licenza di circolazione – sia stato PI 1.
4.3.2
Per
quanto ne dica la reclamante, la licenza di circolazione non attesta che
la persona a nome della quale la stessa è intestata ne è di riflesso anche la
proprietaria (Brehm, La
responsabilité civile automobile, 2a ed. 2010, n. 60 e 70, cfr. anche
sentenze della CEF 14.2016.190 del 7 febbraio 2017 consid. 6.3 e 14.2015.7 del
29.
aprile 2015 consid. 7.3). Per “detentore”
s’intende “in particolare chi effettivamente e durevolmente ha il potere di
disporre del veicolo e lo adopera o lo fa adoperare a proprie spese o nel
proprio interesse” (art. 78 cpv. 1 dell’Ordinanza sull’ammissione alla
circolazione di persone e veicoli [OAC, RS 741.51]). Il detentore non è quindi
necessariamente il proprietario del veicolo e neppure la persona formalmente
iscritta nella licenza di circolazione (DTF 129 III 103 consid. 2.1 con
rinvii).
Alla
luce di tali considerazioni, il solo fatto che la licenza di circolazione e la
decisione di revoca della medesima fossero intestate alla RE 1 non rende verosimile
che il rimorchio sia anche di sua proprietà, a maggior ragione ove si consideri
che il mezzo sequestrato, un anno dopo il provvedimento adottato nel giugno
2021.
dalla Sezione della circolazione (doc. B ultimo foglio), si trovava (ancora)
sul fondo occupato da PI 1. Che quest’ultimo non abbia mai avuto a che fare
col rimorchio non appare pertanto credibile. Anzi, il fatto che il mezzo fosse
in suo possesso permette, data la presunzione dell’art. 930 cpv. 1 CC, di
considerarlo quale proprietario a tutti gli effetti, giacché la reclamante non
allega né rende verosimile che il possesso sia stato irregolare o derivato.
4.3.3
In
definitiva, non si può ritenere che il Pretore abbia ecceduto il proprio potere
di apprezzamento nel giudicare che, a un esame sommario, la tesi delle
sequestranti appare più verosimile di quella dell’opponente, ciò che conduce a
dover respingere il reclamo.
5.
Ricordato
l’ammontare della pretesa (di fr. 27'632.– oltre agli interessi) vantata
dalle sequestranti nei confronti di PI 1, la RE 1 rimprovera al Pretore di aver
abusivamente sequestrato tutti i beni menzionati nella perizia di constatazione
del 28 aprile 2022 a garanzia di un credito oggettivamente inferiore al
valore dei medesimi. Prova ne è, a suo dire, che molte richieste di
dissequestro sono state nel frattempo accettate senza esitazione da parte dell’UE,
e ciò ancor prima dell’emanazione della decisione qui impugnata. Orbene, la
critica non riguarda il decreto di sequestro in sé, bensì la sua esecuzione,
che secondo la reclamante non è stata limitata, giusta l’art. 97 cpv. 2 LEF,
agli oggetti il cui valore bastava a coprire il credito vantato dalle
sequestranti. Essa sfugge con ogni evidenza alla cognizione della Camera quale
autorità giurisdizionale superiore. La censura andava semmai mossa all’Ufficio
d’esecuzione, che è competente per l’applicazione dell’art. 97 cpv. 2 LEF, con
un ricorso all’autorità di vigilanza (giusta l’art. 17 LEF) contro l’esecuzione
del sequestro (sopra consid. 2.2). In questa sede la doglianza è irricevibile.
6.
La
reclamante contesta infine il valore litigioso di fr. 3'500.– attribuito
dal Pretore al rimorchio Humbaur __________0, sostenendo che l’Ufficio d’esecuzione
ne ha stabilito uno inferiore, senza tuttavia indicare quale esso sia. Si
limita a richiamare l’incarto n. __________ dell’Ufficio, disattendendo che i
principi di celerità e di concentrazione vietano di principio i richiami d’incarti
(art. 254 cpv. 1 CPC; sentenza della CEF
14.2001.10/11 del 3 maggio 2001,
consid. 1.5/c). Il principio dispositivo che informa la procedura di
opposizione al sequestro (art. 55 cpv. 1 e, a contrario, 255 CPC) imponeva
inoltre alla reclamante di quantificare perlomeno il valore litigioso da essa
ritenuto corretto. Ad ogni modo la RE 1 non deduce alcuna conseguenza concreta
dalla sua critica, che si rivela pertanto non solo insufficientemente motivata,
bensì pure senza oggetto, e di conseguenza
irricevibile (v. sopra consid. 1.2.2).
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non
si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato intimato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
8.
Circa i rimedi esperibili
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'500.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo
è respinto.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3.
Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se
la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per violazione di diritti costituzionali
(art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di
ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).