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Decisione

14.2022.136

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di mutuo costituito di due pagine senza correlazione tra il testo dell’obbligo di rimborso sulla prima e la firma dell’escusso sulla seconda

28 marzo 2023Italiano10 min

Camera con un reclamo del 31 ottobre 2022 per ottenerne la riforma nel senso dell'accoglimento dell'istanza,

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.136

Lugano

28 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La

Camera di esecuzione e fallimenti

del

Tribunale d'appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.__________ (rigetto provvisorio dell'opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 27 ottobre

2021 dalla

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

contro

CO 1

(patrocinato dall’avv. PA 2, )

giudicando sul reclamo del 31 ottobre 2022 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 10 ottobre 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________

emesso il 9 aprile 2021 dalla sede di Lugano dell'Ufficio d'esecuzione, la RE 1

ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 167.50 oltre agli interessi del 5%

dal 31 gennaio 2021 (indicando quale causa del credito: “Zinsen auf Darlehen (Vertrag vom 9. Januar

2019)”) e fr. 67'000.– oltre agli interessi del 5% dal

3 aprile 2021 (per “Rückzahlung

Darlehen 09.01.2019 (Kündigung vom 3. März 2021)”).

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 ottobre

2021 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all'istanza

con osservazioni scritte del 23 novembre 2021. Con replica e duplica spontanee,

rispettivamente, del 20 dicembre 2021 e del 7 gennaio 2022, le parti si sono

riconfermate nelle rispettive, antitetiche posizioni.

C. Statuendo con decisione del 10 ottobre 2022, il Pretore ha respinto

l'istanza, ponendo a carico dell'istante le spese processuali di fr. 250.–

e un'indennità di fr. 2'000.– a favore del convenuto.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 31 ottobre 2022 per ottenerne la riforma nel senso dell'accoglimento dell'istanza,

protestate tasse, spese e ripetibili

di ogni sede. Visto il prevedibile esito dell’odierna

decisione, il reclamo non è stato notificato a CO 1 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto

dell'opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile

(art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319

lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale

d'appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla al patrocinatore della RE 1 il 20 ottobre 2022, il termine

d'impugnazione è scaduto domenica 30 ottobre, per cui la scadenza è stata

riportata a lunedì 31 ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell'art. 31

LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è

dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

motivate (art. 321 cpv. 1

CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un

riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata

(cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni

tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto

è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare

l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo

esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1),

così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale

processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale

5A_552/ 2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza

probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non

renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima

mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La

decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143

III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha rilevato, in primo luogo, che tutto il corpo

del testo del contratto di mutuo (Loan

Agreement), prodotto in copia dall’istante quale

titolo di rigetto provvisorio del­l’opposizione, figura sul primo foglio,

mentre sul secondo foglio si trovano solo la data e la firma di escutente ed

escusso, in secondo luogo che i due fogli non sono numerati e perciò non

permettono di determinare una connessione certa tra di essi, e in terzo luogo

che l’istante non ha prodotto il documento fisico originale, secondo le sue

stesse allegazioni inesistente, con le due firme manoscritte. In base a questi

tre elementi, il Pretore ha concluso che il Loan Agreement non permette di stabilire in

modo sufficientemente certo la correlazione

tra il corpo del testo e la firma di CO 1, sicché esso non rappresenta

un valido riconoscimen­to di debito nel senso dell’art. 82 LEF. Ha di

conseguenza respinto l’istanza.

4.

Nell’impugnativa, la reclamante rimprovera il

Pretore per aver esa­minato il solo Loan Agreement, tralasciando

lo scambio d’e-mail tra le parti, con cui hanno deciso di trasmettersi

reciprocamente il contratto in forma esclusivamente elettronica, previa

sottoscrizio-ne manoscritta. Se ne evince inoltre che CO 1 aveva confermato di

aver letto e accettato il contratto e precisato che avrebbe provveduto a

trasmetterlo, sottoscritto, il giorno successivo, cosa in seguito

effettivamente avvenuta “tramite

foglio scansionato/fotocopiato”. La reclamante sostiene che non avrebbe avuto del resto alcuna

ragione di versare i fr. 67’000.– se non avesse ricevuto il contratto

sottoscritto.

Ritiene

perciò che il primo giudice abbia accertato i fatti in modo manifestamente

errato, negando l’esistenza di un riconoscimento di debito risultante

dall’insieme dei documenti agli atti, oppure, in altri termini, misconoscendo

che la “volontà delle parti” emerge non solo dal contratto di mutuo, ma anche da tutta la

documentazione ancillare, in tutta evidenza

importante. In conclusione, la reclaman­te chiede la riforma della

decisione impugnata, nel senso del rigetto dell’opposizione.

5.

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si

evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Se non

è certificata da una firma digitale riconosciuta, un’e-mail può fungere da

titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione solo se è stampata su un foglio

di carta firmato a mano dall’escusso (sentenza della CEF 14.2018.96 del 18

luglio 2017 consid. 5).

5.1

Nella

fattispecie, la reclamante ribadisce che il Loan

Agreement costituisce un riconoscimento di debito se considerato

insieme allo scambio di e-mail agli atti, dal quale risulta chiara la volontà

delle parti di concludere un contratto di mutuo, ciò che sarebbe sfuggito al

Pretore.

5.1.1

Non

si disconosce che il riconoscimento può essere dedotto anche da un insieme di

documenti, non necessariamente tutti firmati dall’escusso, ma solo a condizione

che il documento in cui l’escus­so si riconosce debitore dell’escutente sia

firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che

menzionano l’importo del debito o che permettano di quantificarlo (DTF 139 III

302.

consid. 2.3.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 15 e 26 ad

art. 82 LEF) oppure che consentano d’interpretare il senso della dichiarazione

dell’escusso, in base al principio

dell’affidamento, ad

esclusione di elementi estrinseci all’atto, che esulano dalla cognizione del

giudice del rigetto (sentenza del Tribunale federale 5A_867/2018 del 4

marzo 2019 consid. 4.1.3).

5.1.2

Nel

caso in esame, il Loan Agreement

non rinvia allo scambio di allegati, il quale non può quindi essere preso in

conto per determinare se il contratto costituisce un titolo di rigetto dell’opposizio­ne.

Le e-mail (doc. I) non sono d’altronde firmate e non possono di conseguenza

assurgere in sé a titolo di rigetto.

La

reclamante pare poi non rendersi conto che la questione della volontà delle

parti – e pertanto della validità del contratto – non è il tema della procedura

sommaria di rigetto dell’opposizione, in cui il compito del giudice si deve

limitare a verificare l’esistenza di un titolo di rigetto dell’opposizione, in

particolare di un riconoscimento del debito posto in esecuzione firmato a mano

dall’escusso o dal suo rappresentante (art. 82 cpv. 1 LEF e sopra consid. 2). Anche

il versamento dei fr. 67'000.– rimane senza rilievo nella presente procedura in

mancanza di un incontrovertibile impegno di rimbor­so scritto e firmato

dall’escusso. La censura risulta quindi infondata.

5.2

Per

il resto, la reclamante non si esprime sulla motivazione del Pretore, laddove

questi ha reputato che il contratto prodotto dal­l’escutente non

permette di determinare una connessione certa tra il riconoscimento di debito

contenuto tutto nel primo foglio e le firme apposte solo sul secondo, poiché i

fogli non sono numerati né la loro unità

risulta da altri elementi (rilegatura, contenuto, ecc.).

Insufficientemente motivato, il reclamo è al riguardo irricevibile.

5.3

Che

le parti abbiano, secondo la reclamante, convenuto di trasmettersi reciprocamente il contratto in forma

esclusivamente elet­tronica, previa sottoscrizione manoscritta, non muta

l’esito del giudizio odierno. Con tale modalità, la RE 1 si è privata

dalla possibilità di ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione della

controparte in un eventuale procedura sommaria (giusta gli art. 82 e 84 LEF),

ferma restando per lei la facoltà di far rigettare l’opposizione in via

definitiva in una causa creditoria ordinaria (art. 79 LEF e sopra consid. 2).

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di

fr. 67'167.50, raggiunge la soglia di

fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà a RE 1

fr. 1’000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).