14.2022.136
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di mutuo costituito di due pagine senza correlazione tra il testo dell’obbligo di rimborso sulla prima e la firma dell’escusso sulla seconda
28 marzo 2023Italiano10 min
Camera con un reclamo del 31 ottobre 2022 per ottenerne la riforma nel senso dell'accoglimento dell'istanza,
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.136
Lugano
28 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Camera di esecuzione e fallimenti
del
Tribunale d'appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.__________ (rigetto provvisorio dell'opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 27 ottobre
2021 dalla
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
contro
CO 1
(patrocinato dall’avv. PA 2, )
giudicando sul reclamo del 31 ottobre 2022 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 10 ottobre 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 9 aprile 2021 dalla sede di Lugano dell'Ufficio d'esecuzione, la RE 1
ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 167.50 oltre agli interessi del 5%
dal 31 gennaio 2021 (indicando quale causa del credito: “Zinsen auf Darlehen (Vertrag vom 9. Januar
2019)”) e fr. 67'000.– oltre agli interessi del 5% dal
3 aprile 2021 (per “Rückzahlung
Darlehen 09.01.2019 (Kündigung vom 3. März 2021)”).
Fatti
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 ottobre
2021 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all'istanza
con osservazioni scritte del 23 novembre 2021. Con replica e duplica spontanee,
rispettivamente, del 20 dicembre 2021 e del 7 gennaio 2022, le parti si sono
riconfermate nelle rispettive, antitetiche posizioni.
C. Statuendo con decisione del 10 ottobre 2022, il Pretore ha respinto
l'istanza, ponendo a carico dell'istante le spese processuali di fr. 250.–
e un'indennità di fr. 2'000.– a favore del convenuto.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 31 ottobre 2022 per ottenerne la riforma nel senso dell'accoglimento dell'istanza,
protestate tasse, spese e ripetibili
di ogni sede. Visto il prevedibile esito dell’odierna
decisione, il reclamo non è stato notificato a CO 1 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto
dell'opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile
(art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319
lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale
d'appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla al patrocinatore della RE 1 il 20 ottobre 2022, il termine
d'impugnazione è scaduto domenica 30 ottobre, per cui la scadenza è stata
riportata a lunedì 31 ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell'art. 31
LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è
dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
motivate (art. 321 cpv. 1
CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un
riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata
(cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni
tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto
è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare
l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo
esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1),
così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale
processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale
5A_552/ 2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza
probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non
renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima
mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La
decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143
III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha rilevato, in primo luogo, che tutto il corpo
del testo del contratto di mutuo (Loan
Agreement), prodotto in copia dall’istante quale
titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, figura sul primo foglio,
mentre sul secondo foglio si trovano solo la data e la firma di escutente ed
escusso, in secondo luogo che i due fogli non sono numerati e perciò non
permettono di determinare una connessione certa tra di essi, e in terzo luogo
che l’istante non ha prodotto il documento fisico originale, secondo le sue
stesse allegazioni inesistente, con le due firme manoscritte. In base a questi
tre elementi, il Pretore ha concluso che il Loan Agreement non permette di stabilire in
modo sufficientemente certo la correlazione
tra il corpo del testo e la firma di CO 1, sicché esso non rappresenta
un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 LEF. Ha di
conseguenza respinto l’istanza.
4.
Nell’impugnativa, la reclamante rimprovera il
Pretore per aver esaminato il solo Loan Agreement, tralasciando
lo scambio d’e-mail tra le parti, con cui hanno deciso di trasmettersi
reciprocamente il contratto in forma esclusivamente elettronica, previa
sottoscrizio-ne manoscritta. Se ne evince inoltre che CO 1 aveva confermato di
aver letto e accettato il contratto e precisato che avrebbe provveduto a
trasmetterlo, sottoscritto, il giorno successivo, cosa in seguito
effettivamente avvenuta “tramite
foglio scansionato/fotocopiato”. La reclamante sostiene che non avrebbe avuto del resto alcuna
ragione di versare i fr. 67’000.– se non avesse ricevuto il contratto
sottoscritto.
Ritiene
perciò che il primo giudice abbia accertato i fatti in modo manifestamente
errato, negando l’esistenza di un riconoscimento di debito risultante
dall’insieme dei documenti agli atti, oppure, in altri termini, misconoscendo
che la “volontà delle parti” emerge non solo dal contratto di mutuo, ma anche da tutta la
documentazione ancillare, in tutta evidenza
importante. In conclusione, la reclamante chiede la riforma della
decisione impugnata, nel senso del rigetto dell’opposizione.
5.
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Se non
è certificata da una firma digitale riconosciuta, un’e-mail può fungere da
titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione solo se è stampata su un foglio
di carta firmato a mano dall’escusso (sentenza della CEF 14.2018.96 del 18
luglio 2017 consid. 5).
5.1
Nella
fattispecie, la reclamante ribadisce che il Loan
Agreement costituisce un riconoscimento di debito se considerato
insieme allo scambio di e-mail agli atti, dal quale risulta chiara la volontà
delle parti di concludere un contratto di mutuo, ciò che sarebbe sfuggito al
Pretore.
5.1.1
Non
si disconosce che il riconoscimento può essere dedotto anche da un insieme di
documenti, non necessariamente tutti firmati dall’escusso, ma solo a condizione
che il documento in cui l’escusso si riconosce debitore dell’escutente sia
firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che
menzionano l’importo del debito o che permettano di quantificarlo (DTF 139 III
302.
consid. 2.3.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 15 e 26 ad
art. 82 LEF) oppure che consentano d’interpretare il senso della dichiarazione
dell’escusso, in base al principio
dell’affidamento, ad
esclusione di elementi estrinseci all’atto, che esulano dalla cognizione del
giudice del rigetto (sentenza del Tribunale federale 5A_867/2018 del 4
marzo 2019 consid. 4.1.3).
5.1.2
Nel
caso in esame, il Loan Agreement
non rinvia allo scambio di allegati, il quale non può quindi essere preso in
conto per determinare se il contratto costituisce un titolo di rigetto dell’opposizione.
Le e-mail (doc. I) non sono d’altronde firmate e non possono di conseguenza
assurgere in sé a titolo di rigetto.
La
reclamante pare poi non rendersi conto che la questione della volontà delle
parti – e pertanto della validità del contratto – non è il tema della procedura
sommaria di rigetto dell’opposizione, in cui il compito del giudice si deve
limitare a verificare l’esistenza di un titolo di rigetto dell’opposizione, in
particolare di un riconoscimento del debito posto in esecuzione firmato a mano
dall’escusso o dal suo rappresentante (art. 82 cpv. 1 LEF e sopra consid. 2). Anche
il versamento dei fr. 67'000.– rimane senza rilievo nella presente procedura in
mancanza di un incontrovertibile impegno di rimborso scritto e firmato
dall’escusso. La censura risulta quindi infondata.
5.2
Per
il resto, la reclamante non si esprime sulla motivazione del Pretore, laddove
questi ha reputato che il contratto prodotto dall’escutente non
permette di determinare una connessione certa tra il riconoscimento di debito
contenuto tutto nel primo foglio e le firme apposte solo sul secondo, poiché i
fogli non sono numerati né la loro unità
risulta da altri elementi (rilegatura, contenuto, ecc.).
Insufficientemente motivato, il reclamo è al riguardo irricevibile.
5.3
Che
le parti abbiano, secondo la reclamante, convenuto di trasmettersi reciprocamente il contratto in forma
esclusivamente elettronica, previa sottoscrizione manoscritta, non muta
l’esito del giudizio odierno. Con tale modalità, la RE 1 si è privata
dalla possibilità di ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione della
controparte in un eventuale procedura sommaria (giusta gli art. 82 e 84 LEF),
ferma restando per lei la facoltà di far rigettare l’opposizione in via
definitiva in una causa creditoria ordinaria (art. 79 LEF e sopra consid. 2).
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di
fr. 67'167.50, raggiunge la soglia di
fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà a RE 1
fr. 1’000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).