14.2022.138
Opposizione al sequestro. Trasferimento di vantaggi economici indebiti su conti svizzeri di società estere di cui il debitore domiciliato all’estero pare essere il beneficiario economico
9 giugno 2023Italiano35 min
la sentenza appena citata la RE 1 e la RE 2 sono insorte congiuntamente a questa Camera con un reclamo del 7 novembre
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.138
Lugano
9 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nelle cause SO.__________ (opposizione al
sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con
istanza 18 gennaio 2021 dalla
RE 1,
RE 2,
(patrocinate dagli avv. PA 1 e
PA 3, )
contro
CO 1
(patrocinata dagli avv. PA 2 e
PA 4, )
giudicando sul reclamo del 7 novembre 2022 presentato dalla RE 1 e
dalla RE 2 contro la decisione emessa il 25 ottobre 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. La CO 1 è una società fornitrice di servizi per il settore
dell’energia e delle infrastrutture. PI 1 ne è stato per vari
anni un dirigente, come pure della __________, controllata dalla CO 1, in cui è
poi confluita. Per fatti avvenuti in quel periodo, egli è stato imputato,
insieme ad altre persone, di corruzione internazionale. In sintesi, gli è stato
rimproverato di aver accettato vantaggi per convincere varie società
controllate dalla CO 1 a concludere contratti, da lui firmati in nome delle stesse,
con la PI 9 a un prezzo superiore a quello figurante sulla versione degli
accordi approvata dagli amministratori delle società controllate (in seguito:
“vicenda PI 9”).
B. Nell’ambito
del procedimento penale, con rogatorie del 12 dicembre 2012 e dell’8 marzo e 16
maggio 2013, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (in
seguito: la Procura) ha richiesto varia documentazione al Ministero pubblico
della Confederazione (MPC), il quale, il 17 marzo 2015, ha dato seguito alla
richiesta. Il 4 giugno 2015, la Procura ha inoltre ricevuto dal Nucleo di
Polizia tributaria di Milano (in seguito: il Nucleo di Polizia) un rapporto
concernente vari pagamenti effettuati, tra il 2004 e almeno il 2009, da varie
società controllate dalla CO 1. Nel frattempo, il 27 marzo e il 17 maggio 2013 PI
1 ha rilasciato alla Procura dichiarazioni spontanee.
Il
9 ottobre 2015 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Milano (GIP) ha disposto il sequestro preventivo, fino a concorrenza di € 197'934'798.–
di tutti i beni di PI 1 e di altri due imputati.
Il
19 settembre 2018 il Tribunale di Milano ha condannato PI 1 mentre il 15
gennaio 2020 la seconda sezione penale della Corte di appello di Milano lo ha
invece assolto e ha revocato il sequestro disposto dal GIP. Il 12 giugno 2020
la Corte suprema di cassazione di Roma (in seguito: la Cassazione) ha
confermato l’assoluzione.
C. Nell’ambito
di un procedimento civile opponente la CO 1 a PI 1 riguardante la “vicenda PI 9”,
il 23 dicembre 2020 la sezione del lavoro della Corte di appello di Milano ha
disposto a favore della prima il sequestro conservativo di tutti i beni del
secondo fino a concorrenza di € 10'000'000.–.
D. Con
istanza 31 dicembre 2020 diretta contro PI 1, la CO 1 ha chiesto alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro “di tutti gli averi patrimoniali depositati
sulla relazione bancaria intestata alla società RE 1 presso PI 2, succursale di
L__________ […] (già conto
PI 3, L__________, n. __________]), così come ogni credito della citata
società e/o di PI 1 verso la Banca, nonché su ogni altra relazione bancaria
presso il suddetto Istituto, di cui il signor PI 1 figura come titolare o
contitolare” e “di tutti gli averi patrimoniali depositati sulla
relazione bancaria intestata alla società RE 2 presso PI 4, L__________ […] (già conto PI 5 n. __________), così
come ogni credito della citata società e/o di PI 1 verso la Banca, nonché su
ogni altra relazione bancaria presso il suddetto Istituto, di cui il signor PI
1 figura come titolare o contitolare”, il tutto fino a
concorrenza di fr. 10'841'250.–, pari a € 10'000'000.– al cambio del 30
dicembre 2020). Quale titolo del credito la CO 1 ha
indicato “atto illecito e violazione
contrattuale (contratto di lavoro)” e quale causa di sequestro il
domicilio del debitore all’estero unito al sufficiente legame tra il credito e
la Svizzera (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF).
E. Avendo il Pretore aggiunto della sezione 2, in
sostituzione del Pretore della sezione 5, accolto integralmente l’istanza
e ordinato il sequestro con decreto dello stesso 31 dicembre 2020,
immediatamente eseguito dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (verbale
n. __________), le società intestatarie dei conti sequestrati, la RE 1 e la RE 2, hanno presentato
opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice ciascuna con una
propria istanza del 15 e 18 gennaio 2021. Nelle sue osservazioni del 26
febbraio 2021, una per ciascun procedimento,
la CO 1 ha concluso per la reiezione dell’opposizione. Con replica e
duplica comuni del 5 maggio e del 18 giugno 2021, le parti si sono riconfermate
nelle rispettive posizioni.
F. Nel
frattempo, nell’ambito del procedimento civile riguardante la “vicenda PI 9”,
dopo che il 4 giugno 2019 la Cassazione ne aveva annullato una prima decisione
e le aveva rinviato la causa, l’11 febbraio 2021 la sezione del lavoro della
Corte di appello ha condannato PI 1 al pagamento alla CO 1, tra l’altro, di € 10'000'000.–
oltre agl’interessi e alla “rivalutazione
dal dovuto al saldo”, a titolo di risarcimento del
danno. In sintesi, la Corte ha infatti ritenuto che, violando i suoi obblighi
contrattuali con la società, egli le aveva provocato un danno per un simile
importo.
G. Congiunti
Fatti
i procedimenti, con decisione del 25 ottobre 2022 il Pretore ha respinto le
opposizioni e confermato il sequestro, ponendo a carico di ciascuna opponente
le spese processuali di fr. 500.– e le spese ripetibili di fr. 7'500.–
a favore della sequestrante.
H. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 e la RE 2 sono insorte congiuntamente a questa Camera con un reclamo del 7 novembre
2022, per ottenerne la riforma nel senso dell’accoglimento di ciascuna
opposizione al sequestro e del conseguente annullamento dello stesso, con
addebito alla sequestrante, per ciascuna reclamante, delle spese processuali di
fr. 500.– e delle spese ripetibili di fr. 7'500.–, protestate, in
seconda sede, le spese processuali e “congrue spese ripetibili”. Con osservazioni del
30 novembre 2022 la CO 1 ha postulato la reiezione del reclamo e protestato
spese e ripetibili. Mediante replica e duplica spontanee del 7 e 20 dicembre
2022, le parti si sono riconfermate nelle proprie conclusioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
6.
CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.
a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
1.1
Benché
il Pretore avesse congiunto i due procedimenti di prima sede ed emanato una
sentenza unica, ne ha mantenuto l’autonomia nel senso che ogni parte avrebbe
potuto impugnare la decisione (anche) singolarmente. In concreto, le opponenti
hanno impugnato la decisione con un unico reclamo. Per economia di procedura,
si giustifica quindi di congiungere anche i procedimenti di seconda sede e di
emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), anche qui mantenendone l’autonomia
nel senso che i reclamanti potranno impugnare la presente decisione (anche)
singolarmente.
1.2
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto ai patrocinatori della RE 1 e della RE 2 il 26 ottobre
2022, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 5 novembre, per cui la
scadenza è stata riportata a lunedì 7 novembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il
rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.3
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la
Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi
per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.
8.2
con rinvii). Le parti devono formulare
le loro censure contro la decisione impugnata in modo completo nel termine di
ricorso o di risposta; un eventuale secondo scambio di allegati o l’esercizio
del diritto di replica spontanea non possono servire a completare una critica
insufficiente o a formulare nuove censure (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4 i.f.).
Di conseguenza, la Camera terrà conto delle memorie di replica e di duplica
solo nella misura in cui esse fanno riferimento ad argomenti, contro (per le
reclamanti) e a favore (per la resistente) della decisione impugnata, già sviluppati
nel reclamo e nelle osservazioni.
1.4
Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
1.4.1
La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso
potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo
della semplice verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del
sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione
del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012
del 5 aprile 2013, consid. 9.3).
1.4.2
La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),
limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo
grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000,
consid. 1.5/e), e ciò di regola fino alla chiusura dello
scambio (generalmente unico) degli allegati (sentenze del Tribunale federale
5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5
luglio 1999, consid. 3; cfr. DTF 142 III 418 consid. 2.2.5). I fatti e
mezzi di prova antecedenti il primo giudizio (pseudonova) sono ammissibili
soltanto se vengono addotti non appena sono noti e se dinanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza
ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per
analogia: DTF 145 III 342
consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti
(art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento
dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se
sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138
III 234 consid. 4.1.2). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire
sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di
prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di
prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha
tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza
del Tribunale federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii;
Jeandin in: Com-mentaire
romand, Code de procédure
civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).
2.
In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il
sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo
credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al
debitore (n. 3).
2.1
I
fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –
che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio
di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,
senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano
svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid.
1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal
sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene
al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario,
cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione
provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza
contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).
2.2
Il
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o
dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso
giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in
contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il
giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base
ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati
ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori
(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF
14.2011.113
dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).
La sua disamina è sommaria sia in fatto che in diritto, ciò che gli lascia un certo potere d’apprezzamento (cfr. sentenza
della CEF 14.2022.56 del 16 novembre 2022 consid. 4.4.1 in materia di
rigetto dell’opposizione).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto verosimile il primo presupposto
del sequestro, ossia la probabile esistenza del credito di € 10'000'000.–
vantato dalla sequestrante sulla scorta della decisione del 23 dicembre 2020,
con cui la sezione del lavoro della Corte d’appello ha disposto il sequestro
conservativo dei beni di PI 1 e della decisione dell’11 febbraio 2021, con cui
la stessa autorità ha condannato PI 1 a pagare alla CO 1 un risarcimento del
danno di € 10'000'000.–.
Circa
il secondo presupposto – probabile esistenza di una causa di sequestro, in
concreto quello dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF – il primo giudice ha dapprima
osservato che PI 1 è incontestabilmente domiciliato in Spagna, e dunque all’estero.
In merito al legame sufficiente tra il credito e la Svizzera, ha rilevato che
in base alla decisione civile di merito della Corte d’appello PI 1 ha tratto
vantaggi economici dalla condotta imputatagli in sede penale e che la decisione della sezione penale, per quanto l’abbia
assolto, ha accertato ch’egli ha beneficiato di ritorni monetari rispetto ai
costi sostenuti dalla CO 1, sicché non può essere
ragionevolmente escluso che la sua condotta fosse motivata dall’aspettativa di un guadagno. Ha
d’altronde dedotto dal rapporto del Nucleo di Polizia che i vantaggi sono
verosimilmente confluiti sui conti bancari sequestrati, aperti presso banche
situate in Svizzera e intestati alle opponenti, le quali, come i conti, appaiono
riconducibili a PI 1 stesso stando alla decisione del GIP e di due documenti
della PI 5 (ora PI 4), ovvero il formulario di apertura del conto e un
formulario “A” relativo alla RE 1. Ha perciò concluso che esiste una serie d’“indizi convergenti”,
secondo cui “a fronte del
verosimile danno occasionato a CO 1 da PI 1 si siano generati per quest’ultimo
dei vantaggi economici”, poi trasferiti su conti in
Svizzera di cui in definitiva egli dispone.
Infine,
il Pretore ha constatato che la RE 2 non aveva contestato il terzo
presupposto
– la verosimile esistenza e appartenenza al debitore dei beni sequestrati – di
modo che non era necessario riesaminarlo per quanto attiene al conto (presso la
PI 4) intestato a questa società. In merito alla contestazione della RE 1 circa
l’altro conto (presso l’allora PI 3, ora PI 2), il primo giudice ha ritenuto
che PI 1 ne è l’avente diritto economico (ADE) riferendosi alla decisione del
GIP e al formulario “A” relativo a un conto intestato alla RE 1 presso la PI 5,
chiuso nel 2012, il cui saldo è poi confluito sul conto aperto alla PI 3. Più
in generale, risulta dal rapporto del Nucleo di Polizia che la RE 1 è
riconducibile al debitore. La tesi del sequestrante non è d’altronde inficiata
dalla circostanza, allegata dalle opponenti, secondo cui l’ADE attuale della
società sarebbe in realtà PI 6. Invero, se anche così fosse, le opponenti hanno
reso verosimile che si tratterebbe di un ulteriore schermatura del reale dominus della
società, attuata tramite un sistema di put options/call options pagabili mediante
compensazione. In conclusione, il Pretore ha pertanto respinto entrambe le
opposizioni al sequestro.
4.
Nel
reclamo, la RE 1 e la RE 2 non contestano la probabile esistenza di un credito
(in modo esplicito, v. replica pag. 2, ad 1-3), che è pertanto da ritenersi
assodata e non verrà qui riesaminata.
Le
reclamanti concentrano invece le loro critiche sulla probabile esistenza di una
causa di sequestro (reclamo, pagg. 3-8, n. 4-19), sia pure limitatamente al
sufficiente legame tra il credito e la Svizzera, e sull’appartenenza al
debitore del conto sequestrato intestato alla RE 1 (reclamo, pagg. 8-9, n.
20-23). Poiché la motivazione del Pretore relativa alla causa di sequestro si
fonda anche in parte sulla riconducibilità delle società e dei conti a PI 1,
per logica espositiva conviene invertire l’ordine di trattazione delle censure.
I. Sulla
legittimazione a ricorrere della RE 2
5.
Nel
reclamo la RE 2 non rimette in discussione di non aver
contestato, in prima sede, il terzo
presupposto per la concessione del
sequestro, ovvero la verosimile esistenza e appartenenza
al debitore del conto sequestrato ad essa formalmente intestato presso
la PI 4 e non vanta alcuna pretesa sul conto sequestrato presso la PI 3
(ora PI 2), sicché il suo reclamo è da ritenere inammissibile, dal momento che
non fa valere alcun interesse personale (cfr. sentenza della CEF
14.2020.159
del 18 gennaio 2021 consid. 4 e i rinvii). In seguito per
reclamante s’intenderà unicamente la RE 1.
II.
Sull’appartenenza
al debitore dei conti sequestrati (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF)
6.
La
reclamante rimprovera al Pretore di aver omesso, in modo manifestamente errato,
di accertare che l’ADE del conto presso la PI 3 è in realtà PI 6, come risulta
dalla comunicazione del MPC alla Procura, la quale si fonda (anche) sulla segnalazione
dell’PI 13 in merito alle operazioni volte all’acquisizione da parte di PI 1
dell’immobile situato in via __________ a M__________ (doc. V) e la relazione
dell’PI 13 di L__________, che ha partecipato a tali operazioni riversando alla
RE 1 € 2'000'000.– ricevuti da PI 8, da lui mutuati a PI 1, nonché due volte €
100'000.– ricevuti dalla RE 2 (doc. Z). Benché ammetta che da tali documenti
risulta effettivamente che PI 1 è in qualche modo entrato in contatto con la RE
1, appoggiandosi a essa per l’esecuzione delle operazioni indicate in tali documenti,
afferma che le attività in questione nulla hanno a che vedere con la CO 1.
Limitarsi a tali circostanze per dedurre che PI 1 è il dominus o l’ADE
della società oppure il proprietario di beni a essa riconducibili costituisce
secondo le re-clamanti un ulteriore accertamento manifestamente errato dei
fatti (reclamo, pagg. 8-9, n. 20-22).
6.1
A ben vedere la reclamante non si confronta direttamente con gli
argomenti addotti dal Pretore e i documenti citati – decisione del GIP (doc.
D), formulario “A” della PI 5 (doc. M), “conferma di pagamento” della banca
(doc. N) e rapporto del Nucleo di Polizia (doc. BBB, pag. 115) – ma si limita a
contrapporre le sue ragioni senza spiegare in che modo dovrebbero infirmare la
conclusione cui è giunto il primo giudice. La censura è quindi inammissibile (v.
sopra consid. 1.3).
6.2
Ad
ogni modo, pur volendo entrare nel merito della questione, la reclamante fa
valere un solo indizio a favore della sua tesi, la comunicazione del MPC (doc.
4), a fronte dei quattro esposti dal Pretore, per tacere del fatto che la
comunicazione del MPC, del 17 marzo 2015, indica PI 6 quale ADE della RE 1 al
31.
dicembre 2014, mentre il rapporto del Nucleo di Polizia e la decisione del
GIP sono del 4 giugno e del 9 ottobre 2015, ossia più recenti. Per il che la
conclusione cui è giunto il Pretore non presta il fianco alla critica, o
comunque non può essere tacciata di arbitrio (cfr. sopra consid. 1.4.2 e
2.2
i.f.).
D’altronde,
gli altri documenti (V e Z) citati dalla reclamante confermano che la RE 1 è
stata creata dall’PI 13 per conto di PI 1 in vista dell’acquisto del fondo di M__________
e che la PI 7 di __________, di cui PI 6 pare essere l’avente diritto
economico, è intervenuta solo “a
scopo fiduciario” (“di portage”) per “mantenere discreto [l’acquisto] all’indirizzo
della divorzianda moglie” (doc. V pag. 2; cfr. pure
doc. Z pag. 2), ovvero per creare un ulteriore schermo tra PI 1 e il fondo (osservazioni
al reclamo, pag. 13). Lo stesso PI 1 ha del resto dichiarato essere sue le disponibilità
di € 2'000'000.– accreditate da PI 8 sul conto della RE 1 (doc. FFF, pag.
4.
e osservazioni al reclamo, pag. 12 i.f) e né la società né PI 1 si sono
opposti al sequestro dei fondi già sequestrati a favore della CO 1 ottenuto da PI
8.
nei confronti di PI 1, notasi non della società (doc. HHH e osservazioni al
reclamo, pag. 12 ad B), a conferma ch’essi stessi ne ritengono PI 1 il
beneficiario economico. Poco importa per la questione dell’apparente titolarità
degli averi sequestrati che PI 8 fondi la propria pretesa su una sentenza
definitiva relativa ad accordi che non riguardano minimamente la CO 1 (replica
di seconda sede, pag. 6 i.f.) – allegazione peraltro nuova e irricevibile.
Quali fossero “i rapporti
specifici e gli accordi particolari tra le parti in questione” (replica, a pag. 3, 3° §) che rendessero giustificato il sequestro di PI
8, la reclamante non lo precisa (duplica, pag. 5, 2° §). A prescindere dalla
sua irricevibilità, la censura risulta quindi infondata.
6.3
La
RE 1 sostiene inoltre che le conclusioni del Pretore fondate sui contratti di put options e call options, con cui PI 1 si
è riservato il diritto (options) di comprare le azioni della RE 1 dalla PI 7 e quest’ultima,
rappresentata da PI 6, si è riservata di fare altrettanto con lui,
costituiscono un’errata applicazione del diritto. Gli rimprovera di aver
tralasciato il fatto che le options non sono state esercitate e non potranno (più) esserlo, perché il
termine per farlo è scaduto il 31 dicembre 2015, come risulta dai due
contratti. Non è dunque vero che “’PI
1, in ogni momento, può decidere di rendere anche formale la sua proprietà
sulle azioni, che non ha mai perso’”, ma, al
contrario, è vero che le azioni della RE 1 sono rimaste di proprietà della PI 7
(reclamo, pag. 9, n. 23).
6.3.1
Dopo
aver accertato che PI 1 è ADE della società titolare formale del conto
sequestrato presso la PI 3 in base agli elementi già citati, i quali resistono
alle critiche della reclamante (sopra consid. 5), il Pretore ha rafforzato la
sua conclusione, per abbondanza, fondandosi anche sui contratti di put options e call options. La RE 1 non
spiega precisamente perché un eventuale errore del Pretore nella motivazione
aggiuntiva rimetterebbe in questione quella esposta in modo principale. Anche
su questo punto l’ammissibilità del reclamo è dubbia.
6.3.2
Anche
se l’argomentazione aggiuntiva del Pretore potrebbe non essere decisiva, nella
misura in cui pare verosimile che PI 1 non possa più ora esercitare il suo
diritto di opzione, ad ogni modo la volontà delle parti alla complessa
operazione era verosimilmente quella di far acquisire a PI 1 l’immobile di M__________
nascondendone l’identità con l’interposizione di società schermo estere, tra
cui la RE 1, la quale alla fine dell’operazione sarebbe stata trasferita allo
stesso PI 1 (e-mail 25 luglio 2012 dell’PI 12 all’PI 13 [doc. DD] e
osservazioni al reclamo, pag. 14).
Anche
l’intervento della PI 7 appariva infatti meramente fiduciario (sopra consid. 6.2,
2° §). Del resto, se non fosse stata aperta l’inchiesta penale, PI 1 avrebbe
presumibilmente esercitato il suo diritto di opzione come previsto (cfr. doc.
V pag. 3 i.f., doc. Z pagg. 4-5 e doc. BBB pagg. 114-115). L’argomentazione
aggiuntiva del Pretore non compromette pertanto la motivazione principale. Di conseguenza, la sua conclusione circa l’adempimento
del presupposto dell’art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF va confermata sia in fatto
che in diritto.
III.
Sulla
verosimile esistenza di una causa di sequestro (art. 272 cpv. 1 n. 4 LEF)
7.
Secondo
l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF è data una causa di sequestro quando il debitore non
dimora in Svizzera e il credito ha un legame sufficiente con la Svizzera. In
linea di principio la nozione di “legame sufficiente con la Svizzera” non dev’essere
interpretata in modo restrittivo (DTF 135 III 608 consid. 4; 124 III 220
consid. 3; 123 III 496, consid. 3/a; sentenza del Tribunale federale
5A_60/ 2013 del 27 maggio 2015 consid. 4.2.1). Nell’applicazione
della norma occorre nondimeno tenere conto della volontà del legislatore di
rendere più restrittive le condizioni per ottenere un sequestro motivato dalla
sola circostanza che il debitore non dimora in Svizzera (cosiddetto “Ausländerarrest”),
volontà che si è espressa appunto anche con l’introduzione dell’esigenza di un
legame sufficiente con la Svizzera del credito del sequestro (Matteo Pedrotti, Le
séquestre international, tesi 2001, pagg. 190 seg.).
È comunemente ammessa la verosimiglianza di un legame sufficiente con
la Svizzera segnatamente quando il sequestrante vi ha il domicilio o la sede
(sentenza della CEF 14.2000.73 dell’11 ottobre 2000, consid. 2.2/d, con rif.; Stoffel in: Basler
Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 91 ad art.
271.
LEF) o se vi sussiste un punto di collegamento secondo il diritto
internazionale privato (sentenza della CEF 14.2000.126 del 26 febbraio 2001,
consid. 4.2/c; Stoffel, op. cit.,
n. 92 ad art. 271), ad esempio nei casi in cui si trova in Svizzera il foro
dell’azione di merito (DTF 124 III 220, consid. 3b/bb; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
IV, 2003, n. 75 ad art. 271 LEF) oppure quando il diritto applicabile al
credito è quello svizzero (sentenza della CEF 14.2011.225 del 16 febbraio 2012,
consid. 4.2 e 4.3 e i riferimenti). Non è necessario che
il legame con la Svizzera sia preponderante rispetto a quello con altri Stati
(DTF 148 III 390, consid. 2.3.1) e basta la sua semplice verosimiglianza (sentenza del Tribunale federale 5A_581/2012
del 9 aprile 2013, consid. 5.2.1. e 5.2.4, pubblicata in RSPC/SZZP 2013, 350,
SJ 2013 I 496, JdT 2014 II 170 e RSDIE 2013, 457; citata 14.2016.85-92, consid.
6.3/a).
Di
regola, la sola localizzazione in Svizzera del bene di cui è
chiesto il sequestro (DTF 148 III 380, consid. 2.3.1 e 2.3.5) oppure di conti (bancari) non costituisce invece un nesso sufficiente
(sentenza della CEF 14.2021.153 del 16 marzo 2022, consid. 4.2).
Tuttavia, se i beni vi sono stati trasferiti nell’unico intento di aggravare la
situazione del creditore, rendendogli difficile, se non impossibile, esercitare
la sua pretesa, la loro localizzazione in Svizzera può costituire un simile
nesso (DTF 148 III 380, consid. 2.3.1; sentenze del Tribunale federale
5A_60/2013 del 27 maggio 2013 consid.
4.2.2.2
e della CEF 14.2010.83 del 24 novembre 2010 consid. 13; Stoffel, op. cit., n. 94 ad art. 271; v.
pure Pedrotti, op. cit., pagg. 215
e 218).
7.1
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che i vantaggi
economici conseguiti da PI 1 a danno della CO 1 sono verosimilmente confluiti
sui conti bancari sequestrati, aperti in Svizzera a nome delle società
opponenti, le quali, come i conti, appaiono riconducibili allo stesso PI 1. Si
è fondato principalmente sul rapporto del Nucleo di Polizia del 4 giugno 2015,
che in base all’esito di diverse rogatorie
internazionali ha ricostruito l’iter di costituzione delle società
riconducibili a tale __________ utilizzate per la movimentazione delle
ingenti disponibilità finanziarie derivanti dal pagamento delle commissioni
versate da società industriali con base operativa nel territorio algerino, fra cui le società del gruppo CO 1, con il
fine di celarne l’effettiva provenienza. Nell’elenco di tali società sono
citate, oltre alla PI 9, la RE 1 e la RE 2, ambedue indicate come riconducibili
a PI 1 (doc. BBB pagg. 6-8). È stato accertato che sul conto (poi sequestrato) della RE 2 sono stati accreditati € 1'500'000.–
dal dr. __________, quasi € 500'000.– dalla PI 10 e poco meno di € 6'000'000.–
verosimilmente dalla società nigeriana PI 11 e su quello della RE 1 € 2'200'000.–
dalla PI 12 di L__________, poi girati alle società __________ e PImt 1, in
vista dell’acquisto da parte della seconda di un immobile situato a M__________
appartenente alla prima (doc. BBB, pagg. 114-115).
7.2
La
RE 1 censura la conclusione del Pretore, sostenendo, ancora una volta, ch’essa
si fonda su un accertamento manifestamente errato dei fatti (reclamo, pagg.
2-3, n. e pag. 7, n. 17). Più precisamente, afferma ch’egli ha omesso di
accertare che il credito si fonda su un contratto di lavoro di diritto
italiano, concluso tra la CO 1 e PI 1, ambedue con sede e domicilio in Italia,
e che il credito deriva da una violazione contrattuale
– a detta della sequestrante stessa – commessa stipulando contratti con
la PI 9, avente sede a H__________ __________ (reclamo, pag. 4, n. 7).
Così
argomentando, tuttavia, la reclamante non si confronta con la motivazione del
Pretore, che ha identificato la causa del sequestro nel trasferimento a scopo
elusivo dei vantaggi economici conseguiti da PI 1 a danno della CO 1 sui conti
sequestrati aperti in Svizzera. Si tratta di una delle cause di sequestro am-messe
dalla giurisprudenza (sopra consid. 7 i.f.), che non dipende dalla sede o dal
domicilio delle persone coinvolte. La censura è pertanto irrilevante oltre che
irricevibile.
7.3
La
reclamante fa inoltre notare che in sede penale PI 1, per finire, è stato
assolto e che, pur avendo accertato ch’egli ha beneficiato di ritorni monetari
rispetto ai costi sostenuti dalla CO 1, la Corte penale non ha specificato
alcunché al riguardo; inoltre, che la Corte abbia appurato la ragionevole
impossibilità di escludere che la condotta rimproveratagli fosse mossa dall’aspettativa
di un guadagno, proprio perché trattasi di semplice aspettative, non permette
di collegare l’eventuale guadagno da lui
conseguito a danno della CO 1 con i conti bancari sequestrati (reclamo,
pagg. 4-5, n. 9-10).
7.3.1
In
modo invero contraddittorio, la reclamante pare rimettere in discussione il
credito della sequestrante, mentre in precedenza aveva dichiarato di non
contestarlo (sopra consid. 4). Se non inammissibile, la censura pare poco
credibile, specie perché la stessa reclamante riconosce di non conoscere i
dettagli della causa civile opponente la CO 1 a PI 1 (reclamo, ad 5). Ad ogni
modo, in sede di opposizione al sequestro il Pretore si è fondato non solo
sugli accertamenti penali e sulla decisione cautelare della sezione del lavoro della Corte di appello, ma
anche sulla decisione nel merito dell’11 febbraio 2021 della stessa Corte, che
dopo l’assoluzione penale, confermata il
12.
giugno 2020 (sopra ad B), ha condannato PI 1 a pagare alla CO 1
€ 10'000'000.– a titolo di risarcimento del danno causatole (doc. S), decisione
in base alla quale ha ritenuto accresciuta la verosimiglianza dell’esistenza
del credito vantato dalla sequestrante (consid. 4.3), fondato sui vantaggi
economici personali conseguiti da PI 1, come risulta dalla motivazione della
decisione della Sezione del lavoro (doc. SS, pag. 9
i.f. e consid. 5.3). Nella misura in cui la reclamante adombra un
dubbio invocando un unico passo della sentenza della seconda Sezione penale
della Corte d’appello del 15 gennaio 2020 senza confrontarsi con tutti gli
elementi evidenziati dal Pretore, il reclamo è insufficientemente motivato e di
conseguenza irricevibile.
7.3.2
Per
quanto attiene al nesso tra i vantaggi conseguiti da PI 1 e i fondi depositati
sui conti sequestrati, il Pretore non si è fondato direttamente sulle decisioni
penali, bensì sul rapporto del Nucleo di Polizia del 4
giugno 2015 (sopra ad consid. 7.3). La questione va pertanto esaminata insieme
alle censure della reclamante relative alle risultanze di tale rapporto (sotto
consid. 7.6.3).
7.4
Le
reclamanti rilevano che dalla documentazione trasmessa dal MPC, in particolare
dai doc. V e Z, non risulta alcun elemento che consenta di collegare il credito
con il denaro transitato o confluito sui conti bancari sequestrati (reclamo,
pag. 5 ad 11). Sarà forse così, ma il Pretore non si è riferito direttamente ai
documenti citati nella sua motivazione, sicché il rilievo è privo di rilevanza.
7.5
Che
poi esista una netta differenza temporale fra le violazioni contrattuali alla
base del credito, che sarebbero avvenute tra il 2007 e il 2009, e il transito o
la confluenza del denaro sui conti sequestrati, verificatisi nel 2012 (reclamo,
pag. 5, n. 11, e pag. 7, n. 16) non è in sé un motivo atto a rendere arbitrario
l’accertamento del primo giudice, specie perché l’inchiesta penale è iniziata
nel 2012, proprio in concomitanza con l’operazione immobiliare, qualificata
dall’autorità penale italiana come un tentativo di reimpiego in Italia dei
capitali che la CO 1 aveva versato alla PI 9 (commissione rogatoria
internazionale della Procura della Repubblica di Milano al MPC, doc. I pag. 4 e
osservazioni, pag. 7, ad 10-12, 2° e 3° §).
7.6
Le
reclamanti asseriscono che i fondi depositati sui loro conti derivano da
attività che nulla hanno a che vedere con la vertenza tra PI 1 e la CO 1. In
effetti, la RE 2 ha ricevuto € 6'000'000.– dalla società nigeriana PI 11 ed € 1'500'000.–
da tale __________, pure lui nigeriano, in entrambi i casi per attività di
consulenza, oltre a € 500'000.– dalla PI 10 (reclamo, pag. 5, n. 12, e pag. 7,
n. 16). Da parte sua, la RE 1 ha ricevuto da PI 8 € 2'000'000.– in prestito. Le
reclamanti precisano che i vari pagamenti accreditati sui loro conti avevano
come scopo di “riunire” il denaro necessario perché PI 1 potesse acquisire un
immobile a M__________, e ch’egli ha utilizzato le società solo per discrezione
nei confronti della moglie, da cui stava divorziando (reclamo, pagg. 6-7, n.
13-16).
7.6.1
Già
si è detto che il reclamo della RE 2 è irricevibile. D’altronde, la RE 1 non
vanta alcun diritto sul conto della RE 2, di modo che non ha alcun interesse
personale a contestarne il sequestro. Le sue censure relative al conto della RE
2.
sono di conseguenza irricevibili.
7.6.2
A
proposito del pagamento di € 2'000'000.–, la resistente sostiene che l’ordinante
è stato in realtà PI 1, non PI 8, il quale è solo l’“uomo di paglia” del primo
e ha figurato soltanto fittiziamente come mutuante della somma. A comprova di
ciò, cita il fatto che né PI 1 né la reclamante si sono opposti al sequestro
dei conti oggetto né all’esecuzione a convalida del sequestro. Ne deduce quindi
che il prestito è solo strumentale (osservazioni al reclamo, pagg. 8-9, ad 13).
Lo stesso PI 1 ha del resto dichiarato essere sue le disponibilità di € 2'000'000.–
accreditate da PI 8, per il tramite della PI 12 di L__________, sul conto della
RE 1 (doc. FFF, pag. 4 e osservazioni al reclamo, pag. 12 i.f).
7.6.3
Il Pretore si è fondato sul rapporto del Nucleo di Polizia del 4 giugno
2015.
(doc. BBB) per stabilire che i vantaggi conseguiti da PI 1 ai danni della CO
1.
sono verosimilmente confluiti sui conti bancari sequestrati (sopra consid.
7.1). Si trattava di un indizio concreto di cui il primo giudice poteva tenere
conto, tanto più che la RE 1 non aveva contestato il documento né le deduzioni
tratte dalla sequestrante in prima sede con la duplica (a pagg. 8-9). In
seconda sede, la reclamante si è determinata sugli accertamenti del Nucleo di
Polizia solo in relazione con gli accrediti a favore della RE 2 (reclamo, ad n.
12), ma non direttamente per quanto attiene ai bonifici in favore della RE 1,
limitandosi a rilevare che i € 2'000'000.– giunti sul
conto della società erano un prestito di PI 8 a PI 1 (ad n. 13). Non ha però
contestato che il mutuo fosse strumentale e quanto alla dichiarazione di PI 1, secondo
cui erano sue le disponibilità accreditate da
PI 8 sul conto della RE 1 (doc. FFF, pag. 4), ha solo affermato che si
trattava di un breve passaggio completamente decontestualizzato di un verbale d’interrogatorio
allestito nell’ambito di un processo penale estenuante – sebbene in realtà PI 1
si fosse presentato spontaneamente per correggere le sue precedenti
dichiarazioni – al termine del quale egli è stato peraltro assolto (replica,
pag. 3).
Ora,
a un giudizio di mera verosimiglianza il comportamento processuale di PI 1, che
nel verbale di presentazione spontanea del 17 maggio 2013 (doc. FFF) ha
contraddetto “tutto quanto
agli atti” (replica, pag. 3), rendono le sue
allegazioni inaffidabili e minano la tesi per cui egli avrebbe utilizzato le
società per acquisire l’immobile di M__________ unicamente per discrezione nei
confronti della moglie, da cui stava divorziando. A fronte del ricorso a
numerose società schermi, alcune delle quali create ad hoc, in vista della nota
acquisizione, resiste alla critica la conclusione del Pretore, secondo la quale
l’operazione costituiva verosimilmente un trasfe-rimento a scopo elusivo dei
vantaggi economici conseguiti da PI 1 a danno della CO 1 sui conti sequestrati
aperti in Svizzera. L’assoluzione di PI 1 non è determinante in questa sede,
perché riguarda l’unica imputazione per corruzione internazionale.
7.7
La
reclamante censura invero la conclusione del Pretore, sostenendo ch’essa è
frutto anche di un’errata applicazione del diritto, siccome di tutte le
circostanze da lui stesso citate, suscettibili di rendere verosimile l’esistenza
di un legame sufficiente tra un credito e la Svizzera, neanche una è realizzata
nella fattispecie, in considerazione di quanto detto a proposito del fondamento
e della causa del credito. Peraltro, se anche si concludesse che sui conti
bancari sequestrati sono transitati o confluiti gli eventuali vantaggi ottenuti
da PI 1 a danno della CO 1, ciò ch’essa comunque contesta per i motivi già
esposti, ciò sarebbe comunque insufficiente a riconoscere l’esistenza di un
simile legame, in considerazione della finalità dei vari pagamenti alle due
società (reclamo pagg. 7-8, n. 18-19).
7.7.1
In
realtà, il Pretore ha chiaramente identificato la causa del sequestro nel
trasferimento dei vantaggi economici conseguiti da PI 1 nella vicenda PI 9 su
conti svizzeri di società estere di cui egli è il beneficiario economico. Vero
è che si tratta di una causa che non figura nell’elenco di cause citato dal
Pretore (al consid. 5.3), ma è comunque ammessa dalla giurisprudenza, purché il
trasferimento sia inteso ad aggravare la situazione del creditore,
rendendogli difficile, se non impossibile, esercitare la sua pretesa (sopra consid. 7, 3° §).
7.7.2
Nella
fattispecie, l’artificiosa e complessa operazione immobiliare era di natura tale
da celare l’esistenza e la localizzazione dei benefici economici conseguiti da PI
1, scoperte unicamente grazie alle procedure rogatorie penali (osservazioni al
reclamo, pag. 11). Che la stessa non abbia avuto altre finalità che quella di
garantire discrezione nei confronti della moglie (replica, pag. 6 ad 18-19)
poggia solo su quanto riferito da PI 1 alle fiduciarie svizzere incaricate d’imbastire
l’operazione (doc. V e Z). Orbene, già si è detto dell’inaffidabilità delle dichiarazioni del debitore (sopra consid.
7.6.3). Non è quindi arbitrario, neppure in diritto (sopra consid. 2.2),
ritenere, come il Pretore, che l’intera operazione avesse uno scopo elusivo non
solo verso la moglie, bensì verso tutti i creditori di PI 1, compresa la
sequestrante. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo della RE 1 va di
conseguenza respinto.
IV. Sulle
spese e ripetibili
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita in
applicazione degli art. 48 e 61 cpv.
1.
OTLEF (RS 281.35) come le ripetibili, determinate in virtù dell’art.
11.
cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il
rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
V. Sui rimedi giuridici
9.
Circa
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, pari ora al saldo dei conti sequestrati, secondo il verbale di
pignoramento del 4 maggio 2021 (doc. GGG) di fr. 6'068'727.–, raggiunge la
soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo della RE 1 è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 3'000.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalle reclamanti, sono poste, nella misura di fr. 1'500.–,
a carico della RE 1, che rifonderà alla CO 1 fr. 6'500.– per ripetibili.
3. Il
reclamo della RE 2 è irricevibile.
4. Le
spese processuali di complessivi fr. 3'000.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalle reclamanti, sono poste, nella misura di fr. 1'500.–,
a carico della RE 2, che rifonderà alla CO 1 fr. 6'500.– per ripetibili.
5. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).