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Decisione

14.2022.139

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Istanza basata unicamente sul precetto esecutivo. Irricevibilità del reclamo per carenza di motivazione

12 aprile 2023Italiano7 min

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 novembre 2022 lamentando che

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.139

Lugano

12 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 26 ottobre

2022 da

arch. RE 1

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 7 novembre 2022 presentato dall’arch. RE 1

contro la decisione emessa il 2 novembre 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 settembre 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, l’arch.

RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 20'000.– oltre agli

interessi del 4% dal 13 settembre 2022, indicando quale cau­sa del credito la “Fattura n.5/22 per prestazioni professionali

eseguite per vostro ordine

e conto negli anni 2019-2020-2021-2022 ordinate dal Signor __________”.

Fatti

B. Avendo

la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 26

ottobre 2022 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5.

C. Senza

preventivo contraddittorio, con decisione del 2 novembre

2022 il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese

processuali di fr. 60.–.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 novembre 2022 lamentando che

gli “sarebbe piaciuto

discuterne davanti al Pretore per poter fare valere le [sue] ragioni e

richiedere le [sue] spettanze”. Visto l’esito

del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto ad RE 1 il 3 novembre 2022, il termine d’impugnazione è

scaduto domenica 13 novembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 14

novembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 7

novembre 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la

Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi

per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.

8.2

con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di

carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le

argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la

motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa

consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_621/2021

del 30 agosto 2022 consid. 3.1, i cui principi valgono anche per i reclami: 5D_190/2014

del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel

merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il

processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla

critica.

1.3.1

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha affermato che l’istanza di rigetto

provvisorio dell’opposizione era d’acchito infondata, perché RE 1 aveva

prodotto solo il precetto esecutivo, mentre gli altri documenti comprovanti la

pretesa, dei quali egli si era detto in possesso, non potevano più essere

prodotti in ragione dei princìpi che regolano la procedura. Per abbondanza, il

primo giudice ha reso attento l’istante che una fattura, in base al quale egli

faceva valere la sua pretesa, non costituisce un valido titolo di riget­to

provvisorio dell’opposizione se non è firmata dall’escusso; gli ha poi

ricordato ch’egli avrebbe potuto chiedere nuovamente il rigetto dell’opposizione,

anche nell’ambito della stessa esecuzione, producendo tutti i documenti idonei

a giustificare la sua pretesa. In conclusione, il Pretore ha pertanto respinto

l’istanza.

1.3.2

Nel

reclamo, RE 1 espone di aver fatto spiccare il precetto esecutivo contro la CO

1.

per il pagamento di una fattura rimasta insoluta. Spiega poi le circostanze

che lo hanno portato a eseguire prestazioni a favore della società, riferisce

di un prestito che ha elargito e afferma che gli sarebbe piaciuto poter discutere

della questione con il Pretore, avendo peraltro vari testimoni da far sentire. Così facendo, tuttavia, il reclamante non si

con­fronta con la motivazione del primo giudice, sicché il reclamo è

irricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.3).

1.3.3

Per

abbondanza, va ribadito che, come già ricordato dal Pretore, un’istanza di

rigetto dell’opposizione può essere accolta solo se l’istante produce un valido

titolo di rigetto dell’opposizione, ossia un riconoscimento di debito nel senso

dell’art. 82 LEF, oltreché il precetto esecutivo (ex multis: decisione

della CEF 14.2022.84 del 16 dicembre 2022, consid. 3). Unicamente se è firmato

dall’escus­­so un riconoscimento di debito costituisce un titolo di rigetto

senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Non è il caso di una fattura non sottoscritta

dal debitore (tra altre: decisione della CEF 14.2022.83 del 18 novembre 2022,

consid 5.1). Un’udienza era pertanto inutile (cfr. art. 256 cpv. 1 CPC). Il

creditore che non dispone di un riconoscimen­to del suo credito firmato dal

debitore può sottoporre la questione al giudice ordinario, al fine di far

accertare la sua pretesa e ottenere (al

contempo) il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF; decisione

della CEF 14.2021.175 del 27 aprile 2022). In quella sede il creditore potrà in

particolare chiedere l’audizione di testimoni (art. 169 segg. CPC), ciò che di

regola non è possibile nella procedura sommaria di rigetto provvisorio dell’opposizione

(art. 254 cpv. 1 CPC; sentenza della CEF 14.2018.172 del 14 marzo 2019 consid.

6.2).

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, la CO 1 non essendo stata invitata a presentare

osservazioni.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 20'000.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).