14.2022.139
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Istanza basata unicamente sul precetto esecutivo. Irricevibilità del reclamo per carenza di motivazione
12 aprile 2023Italiano7 min
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 novembre 2022 lamentando che
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Incarto n.
14.2022.139
Lugano
12 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 26 ottobre
2022 da
arch. RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 7 novembre 2022 presentato dall’arch. RE 1
contro la decisione emessa il 2 novembre 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 settembre 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, l’arch.
RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 20'000.– oltre agli
interessi del 4% dal 13 settembre 2022, indicando quale causa del credito la “Fattura n.5/22 per prestazioni professionali
eseguite per vostro ordine
e conto negli anni 2019-2020-2021-2022 ordinate dal Signor __________”.
Fatti
B. Avendo
la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 26
ottobre 2022 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5.
C. Senza
preventivo contraddittorio, con decisione del 2 novembre
2022 il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese
processuali di fr. 60.–.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 novembre 2022 lamentando che
gli “sarebbe piaciuto
discuterne davanti al Pretore per poter fare valere le [sue] ragioni e
richiedere le [sue] spettanze”. Visto l’esito
del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto ad RE 1 il 3 novembre 2022, il termine d’impugnazione è
scaduto domenica 13 novembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 14
novembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 7
novembre 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la
Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi
per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.
8.2
con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di
carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le
argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la
motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa
consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_621/2021
del 30 agosto 2022 consid. 3.1, i cui principi valgono anche per i reclami: 5D_190/2014
del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel
merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il
processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla
critica.
1.3.1
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha affermato che l’istanza di rigetto
provvisorio dell’opposizione era d’acchito infondata, perché RE 1 aveva
prodotto solo il precetto esecutivo, mentre gli altri documenti comprovanti la
pretesa, dei quali egli si era detto in possesso, non potevano più essere
prodotti in ragione dei princìpi che regolano la procedura. Per abbondanza, il
primo giudice ha reso attento l’istante che una fattura, in base al quale egli
faceva valere la sua pretesa, non costituisce un valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione se non è firmata dall’escusso; gli ha poi
ricordato ch’egli avrebbe potuto chiedere nuovamente il rigetto dell’opposizione,
anche nell’ambito della stessa esecuzione, producendo tutti i documenti idonei
a giustificare la sua pretesa. In conclusione, il Pretore ha pertanto respinto
l’istanza.
1.3.2
Nel
reclamo, RE 1 espone di aver fatto spiccare il precetto esecutivo contro la CO
1.
per il pagamento di una fattura rimasta insoluta. Spiega poi le circostanze
che lo hanno portato a eseguire prestazioni a favore della società, riferisce
di un prestito che ha elargito e afferma che gli sarebbe piaciuto poter discutere
della questione con il Pretore, avendo peraltro vari testimoni da far sentire. Così facendo, tuttavia, il reclamante non si
confronta con la motivazione del primo giudice, sicché il reclamo è
irricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.3).
1.3.3
Per
abbondanza, va ribadito che, come già ricordato dal Pretore, un’istanza di
rigetto dell’opposizione può essere accolta solo se l’istante produce un valido
titolo di rigetto dell’opposizione, ossia un riconoscimento di debito nel senso
dell’art. 82 LEF, oltreché il precetto esecutivo (ex multis: decisione
della CEF 14.2022.84 del 16 dicembre 2022, consid. 3). Unicamente se è firmato
dall’escusso un riconoscimento di debito costituisce un titolo di rigetto
senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Non è il caso di una fattura non sottoscritta
dal debitore (tra altre: decisione della CEF 14.2022.83 del 18 novembre 2022,
consid 5.1). Un’udienza era pertanto inutile (cfr. art. 256 cpv. 1 CPC). Il
creditore che non dispone di un riconoscimento del suo credito firmato dal
debitore può sottoporre la questione al giudice ordinario, al fine di far
accertare la sua pretesa e ottenere (al
contempo) il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF; decisione
della CEF 14.2021.175 del 27 aprile 2022). In quella sede il creditore potrà in
particolare chiedere l’audizione di testimoni (art. 169 segg. CPC), ciò che di
regola non è possibile nella procedura sommaria di rigetto provvisorio dell’opposizione
(art. 254 cpv. 1 CPC; sentenza della CEF 14.2018.172 del 14 marzo 2019 consid.
6.2).
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece
problema di ripetibili, la CO 1 non essendo stata invitata a presentare
osservazioni.
3.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 20'000.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).