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Decisione

14.2022.141

Opposizione al sequestro di conti bancari di una società panamense, di cui il debitore e la moglie sono aventi diritto economico. Garanzia di responsabilità per sequestro infondato. Valore litigioso e ripetibili

23 giugno 2023Italiano38 min

la __________ di Lugano, dall’PI 3 e dall’PI 4 € 14'587'009.– sul conto della PI

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.141

Lugano

26 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nelle cause SO.2021.3588 e SO.2021.3589

(opposizioni al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,

promosse con istanze 12 agosto 2021 da

CO 1 IT-__________

(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)

CO 2 IT-__________

(patrocinato dallo studio

legale PA 3, __________)

contro

RE 1

IT-

(patrocinata dagli __________ PA

1

__________)

giudicando sul reclamo del 10 novembre 2022 presentato dalla RE 1 (di seguito

) contro la decisione unica emessa il 27 ottobre 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nel 2011 la Procura della Repubblica presso il Tribunale

ordinario di Milano ha avviato un procedimento penale nei confronti di varie

persone, tra le quali l’ex Presidente della Regione Lombardia AA 1, l’intermediario

PI 6, l’ex assessore lombardo della Sanità PI 7, così come diversi responsabili della RE 1, tra cui il direttore centrale

PI 13, il direttore amministrativo __________ e il consulente PI 10 (gli

ultimi due sono poi stati processati separatamente). Sono stati perseguiti per

aver

attuato un mec­canismo corruttivo,

a far data dal 1997, finalizzato a ottenere dai preposti organi della Regione

Lombardia a favore della RE 1 ingenti somme di denaro, di cui decine di

milioni di euro sono state sottratte alle casse della RE 1 per corrompere i

funzionari della Regione Lombardia e remunerare gl’inter­mediari, in

particolare PI 6 e PI 7. A tale fine erano stati costituiti all’estero,

attraverso fittizie operazioni commerciali, fondi extra-bilancio per circa € 73

milioni, di cui almeno € 61 milioni per scopi corruttivi, facendo capo a una

miriade di società di comodo estere e italiane riferibili a PI 6 e PI 7 e a

operazioni bancarie destinate a occultare la provenienza delittuosa dei fondi,

impedirne la tracciabilità e consentirne il reimpiego.

B. Con

sentenza del 22 dicembre 2017

il Tribunale ordinario di Milano ha condannato PI 6, AA 1, PI 13 e PI 7 a pe­ne

di reclusione e al risarcimento dei danni causati alla RE 1. Ha anche

condannato CO 2 alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e a una

multa di € 2'000.– per aver commesso, in concorso con PI 8, atti di riciclaggio

di denaro, nel periodo dal dicembre del 2008 all’aprile del 2012, tramite l’utilizzo

del “sistema PI 1” (dal nome della società di diritto maltese PI 1), nella sua

veste di rappresentante legale delle società statunitensi PI 2 e PI 4 (“PI 4”) nonché dell’PI 3 (Hong Kong). Il

“sistema PI 1” è stato utilizzato per schermare

Fatti

i complessivi € 27'370'800.– distratti in danno alla RE 1 per remunerare PI

6. La PI 1 ha in particolare

trasferito alla PI 2 € 17'844'600.–, all’PI 3 € 3'183'000.– e all’PI

4 € 4'533'500.–. Successivamente queste somme sono state ulteriormente girate,

segnatamente:

a) dal conto della PI 2 presso

la __________ di Lugano, dall’PI 3 e dall’PI 4 € 14'587'009.– sul conto della PI

5 presso la __________ di Lugano (ora __________), di cui € 13'140'000.– girati

a favore della relazione bancaria intestata a PI 6 presso la __________ di Lugano;

b) dal

conto __________ della Ramsete LCC € 2'730'700.– su quello della PI 9, società

di diritto panamense riferibile a CO 2 e PI 10, aperto presso __________ di

Chiasso;

c) dall’Akai

Pacific Ltd € 749'000.– a favore della PI 9;

d) dal

conto __________ della PI 2 € 439'874.– a favore di CO 2;

e) dal

conto __________ della Ramsete LCC € 440'000.– a favore di CO 2 (per contanti);

f) dal

conto __________ della PI 2 e dalla PI 9 € 1'200'000.– a favore della società PI

12;

g) dall’PI

3 € 33'900.– a CO 2;

h) dalla

PI 14 € 84'000.– a CO 2.

Tenuto

conto che il saldo di € 489'850.– rimasto sul conto della PI 9 è di spettanza

di CO 2 e PI 10, il Tribunale ha stabilito che l’importo rimasto di fatto nella

disponibilità del primo ammonta a complessivi € 2'663'850.–.

C. Per quanto riguarda CO 2, il giudizio del Tribunale ordinario di Milano

è stato confermato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Milano il 19

settembre 2018 e in ultima istanza dalla Corte Suprema di Cassazione il 21

febbraio 2019.

D. Adita con commissione rogatoria presentata

il 25 ottobre 2019 dalla Corte d’Appello di Milano volta a dare esecuzione alla

confisca dei saldi attivi depositati sulle relazioni bancarie riconducibili a CO

2 decretata nel giudizio del Tribunale ordinario di Milano, con decisione incidentale

del 29 maggio 2020 la Procuratrice pubblica Raffaella Rigamonti ha ordinato il

sequestro penale di due relazioni riconducibili a CO 2 presso la __________

intestate alla società panamense PI 11 (limitatamente al sotto-conto n. __________1)

e alla PI 12 (n.

__________0), già sequestrati il 3 maggio 2012 dalla stessa procuratrice nel

procedimento aperto per sospetti di reato di riciclaggio di denaro sul suolo

svizzero, poi abbandonato per intervenuta prescrizione il 27 maggio 2020.

E. Nel mese di marzo 2021 la RE

1 ha avviato presso il Tribunale di Pavia una causa civile nei confronti di CO

2 allo scopo di ottenere da quest’ultimo, in solido con PI 6 e PI 7, il

risarcimento di € 26'585'800.– oltre agli accessori, corrisponden­te alla somma

riciclata imputata a CO 2 nel procedimento penale di Milano.

F. Con

istanza 20 luglio 2021 diretta contro CO 2, la RE 1 ha chiesto alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro presso l’istituto

bancario __________ di “tutti

gli averi patrimoniali esistenti e i crediti pari al saldo attivo in favore

delle relazioni bancarie menzionate qui di seguito:

1. sotto-conto n. __________1 intestato alla società PI

11 di cui CO 2 e CO 1 sono aventi diritto economico;

2. conto n. __________0 intestato società PI 12 di cui CO

2 è l’avente diritto economico;

3. conto n. __________0 intestato alla società PI 11 di

cui CO 2 e CO 1 sono aventi diritto economico;

4. e ogni altra relazione bancaria presso il

medesimo istituto bancario di cui CO 2 figura come titolare, contitolare,

beneficiario economico (formulario A) e/o avente diritto di controllo

(formulario K)”,

il

tutto fino a concorrenza di fr. 1'734'107.20. Quale

titolo del credito la RE 1 ha indicato il “credito

per restituzione, per risarcimento da atto illecito e per indebito arricchimento”

e quale causa di sequestro il domicilio dei debitori all’estero (art.

271 cpv. 1 n. 4 LEF).

G. Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza

e ordinato il sequestro come richiesto con decreto del 21 luglio 2021, eseguito

il giorno successivo dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (verbale n.

__________), con istanza del 12 agosto 2021 CO 2 e la moglie CO 1 hanno

presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice. Nelle sue

osservazioni del 27 settembre 2021, la RE 1 ha concluso per la reiezione dell’opposizione.

H. Statuendo

con decisione unica del 27 ottobre 2022 previa congiunzione delle cause, il Pretore

ha accolto l’opposizione di CO 1 (SO.2021.3588) e parzialmente accolto quella

di CO 2 (SO.2021.3589), confermando il sequestro salvo per quanto concerne la

metà del saldo delle relazioni n. __________0 e __________1 intestate all’PI 11

di pertinenza di CO 1. Egli ha pure accolto parzialmente la richiesta di CO 2 volta

all’attribuzione di una garanzia di fr. 250'000.–, limitatamente a fr. 51'000.–.

Il primo giudice ha posto a carico del­la sequestrante le spese processuali di fr. 1'000.–

della procedura avviata da CO 1 e ripetibili di fr. 6'000.– a favore di

lei, mentre nell’altra procedura ha posto le spese processuali di fr. 3'000.–

a carico della sequestrante per 1⁄4 e per i restanti 3⁄4 a carico di CO 2, al quale ha assegnato ripetibili ridotte di fr. 9'750.–.

I. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 10 novembre 2022 per otte-nerne

in via principale la riforma, nel senso della reiezione di ambedue le

opposizioni al sequestro e della richiesta di garanzia di CO 2, e della conferma

del sequestro. In via subordinata, la reclamante ha postulato il rinvio delle

due cause al primo giudice perché statuisca come richiesto in via principale, e

in via ancor più subordinata ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata

e il rinvio delle cause al Pretore per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi

della sentenza della Camera, protestate spese processuali e ripetibili in ogni

caso in prima e seconda sede.

L. Con

ordinanza del 16 novembre 2022, poi rettificata il 21 novembre 2022, il

presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata

con l’impugnazione per i dispositivi n. 7-9.

M. Il 15 dicembre 2022 CO 1 ha presentato osservazioni al reclamo, cui la RE

1 ha replicato spontaneamente il 22 dicembre. Il successivo 27 dicembre CO 1 ha

comunicato di rinunciare a duplicare. CO 2 è rimasto silente.

N. Il

17 marzo 2023 la RE 1 ha comunicato che il conto n. __________0 ha un saldo nullo

mentre il conto n. __________1 presenta un saldo di € 599'957.–, lasciando alla

Camera decidere se non dichiarare il ricorso privo d’oggetto per il primo conto.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

6.

CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.

a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto ai patrocinatori della RE 1 il 31 ottobre 2022, il termine

d’impugnazione è scaduto giovedì 10 novembre. Presentato quello stesso giorno

(data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

1.2.1

La

giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice

di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice

verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono

realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto

(art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile

2013, consid. 9.3).

1.2.2

La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),

limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4), ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di pro­va nuovi

(art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a)

fino all’inizio delle deliberazioni. Infatti, né l’art.

278.

cpv. 3 LEF né l’art. 317 cpv. 1 CPC menzionano un limite temporale all’adduzione

di nova (DTF 142 III 415 consid. 2.2.3 e 2.2.5 in merito alla seconda norma

citata, la cui applicabilità nella procedura di opposizione al sequestro è

stata ammessa nella DTF 145

III 342 consid. 6.6.4). A un nuovo esame risulta quindi

superato il limite della chiusura dello

scambio degli allegati finora posto dalla Camera (sentenza 14.1999.3 del 5

luglio 1999, consid. 3). I fatti e mezzi di prova nuovi sono ammissibili

soltanto se vengono addotti non appena sono noti e – qualora siano sorti prima

del giudizio impugnato (pseudonova) – se dinanzi alla giurisdizione

inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza

ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per

analogia: DTF 145 III 342

consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti

(art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3).

L’accertamento

dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se

sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138

III 234 consid. 4.1.2). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire

sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di

prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mez­zo di

prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare pro­ve pertinenti o ha

tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza

del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.

2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

1.2.3

Il

17.

marzo 2023, la reclamante ha prodotto gli estratti dei conti presso __________

oggetto dell’impugnazione (n. 1163410 [doc. L] e 1163411 [doc. M]), che la sede

di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione aveva ricevuto dalla banca il 6 marzo 2023

(doc. H) e ritrasmesso alla reclamante in stessa data (doc. I). Se ne evince

che il saldo del primo conto è nullo e lo era già il giorno del sequestro (il

22.

luglio 2021), mentre il secondo presenta un saldo di € 599'917.–, che

ammontava a € 599'957.83 il giorno del sequestro. Tali allegazioni e documenti

sono ricevibili, poiché non risulta dagli atti che potessero essere addotti già

davanti alla giurisdizione inferiore (se non dagli

opponenti), e la sequestrante li ha addotti non appena ne è venuta a conoscenza

tramite la comunicazione dell’Ufficio. Ne segue che il reclamo, ma pure le

opposizioni al sequestro, sono senza oggetto per quanto attiene al primo conto.

1.2.4

Nelle

osservazioni al reclamo, CO 1 chiede alla Camera di accertare l’irricevibilità

del ricorso, che sarebbe sprovvisto di motivazione adeguata, in quanto la

reclamante si limiterebbe a ripetere le tesi già fatte valere nell’istanza di

sequestro. In realtà, in diversi punti dell’impugnativa la reclamante critica

in modo circostanziato la motivazione del Pretore (uno per tutti: n. 85),

sicché il reclamo non può essere dichiarato integralmente inammissibile. La

ricevibilità delle censure va verificata ad una ad una.

2.

In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il

sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo

credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al

debitore (n. 3).

2.1

I

fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –

che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio

di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,

senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano

svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid.

1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal

sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene

al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario,

cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione

provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza

contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

2.2

Il

decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o

dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso

giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro

– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in

contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il

giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base

ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati

ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori

(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF

14.2011.113

dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).

La sua disamina è sommaria sia in fatto che in diritto, ciò che gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenza della CEF

14.2022.138

del 9 giugno 2023 consid. 2.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto verosimile il credito vantato dalla

sequestrante, così come la causa di sequestro fondata sulla dimora del debitore

all’estero e sul sufficiente legame del credito con la Svizzera. Egli ha invece

considerato inverosimile che il debitore sia titolare dell’intero saldo delle

relazioni bancarie sequestrate, intestate all’PI 11, il cui avente diritto

economico non è solo CO 2, ma anche sua moglie CO 1, onde l’accoglimento dell’opposizione

di que­st’ultima e il parziale accoglimento dell’opposizione di CO 2

limitatamente alla metà dei conti. In particolare il Pretore ha rilevato che le

due relazioni bancarie sono state aperte presso la __________ già nel gennaio

2008, mentre l’autorità penale italiana ha collocato temporalmente i fatti alla

base della condanna di CO 2 tra dicembre 2008 e aprile 2012. Ha inoltre

reputato trascurabile il fatto che a fronte di un saldo complessivo delle due

relazioni bancarie superiore a € 1,5 milioni, solo € 105'000.– riconducibili ai

fatti di rilevanza penale imputabili a CO 2 siano affluiti sui conti in

questione, senza contare che l’PI 11 non figura tra le società di cui CO 2 si

serviva per ricevere e smistare i proventi di reato. Del resto su queste due

relazioni sono stati trasferiti, in ottica di ottimizzazione fiscale, titoli

per complessivi € 1'120'000.– da una relazione

preesistente (il conto cifrato LUGA __________ n. __________) aperta dagli opponenti già nel lontano

maggio 1991 sempre presso la C__________ SA e di cui erano contitolari e aventi

diritto economico. Il Pretore ha concluso

che, in tali circostanze, voler leggere l’apertura del conto intestato

all’PI 11 come un’operazione finalizzata a occultare i fondi distratti ai danni

della RE 1 era una forzatura.

Il

primo giudice ha per contro respinto integralmente le opposizioni in merito alla relazione bancaria n. __________ presso la __________

intestata alla PI 12 – società direttamente

coinvolta nei flussi illeciti di denaro – poiché al momento della sua apertura

nell’aprile 2009 CO 2 aveva indicato solo sé stesso come beneficiario economico.

4.

Con

il reclamo la RE 1 sostiene invece in buona sostanza che i saldi dei due conti

dell’PI 11 presso la CA

Indosuez (Switzerland) SA (di cui uno

di essi risulta ora nullo) appartengono esclusivamente a CO 2.

5.

Per costante giurisprudenza del Tribunale

federale, il sequestro (come il pignoramento) può colpire soltanto beni di

proprietà del debitore o crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3

LEF; DTF 105 III 112 consid. 3a), essendo al riguardo determinante in linea di

principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104 consid. 1

e 106 III 89 consid. 2, con rinvii): sono quindi esclusi dal sequestro, in

quanto considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del

diritto civile appartengono a una persona fisica o giuridica diversa dal

debitore sequestrato. Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell’identità

economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III 112 consid. 3/a, 102

III 173 consid. II/3). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è chiesto il

sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un terzo, il

creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni appartengono in

realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione della LEF dell’8 maggio

1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel

in: Basler Kommentar, SchKG III, 2a ed. 2010, n. 53-55 ad art. 271 e

n. 31-33 ad art. 272 LEF), oppure ch’essi sono stati trasferiti al terzo con un

atto manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285

segg. LEF) tendente a danneggiare i creditori o a favorirne alcuni a scapito di

altri (fra altre: sentenze della CEF 14.2019.3-6 dell’1 luglio 2019, consid. 6,

e 14.2010.40 del 18 giugno 2010, RtiD 2011 I 774 n. 59c, consid. 3.2).

5.1

Secondo il principio della trasparenza (Durchgriff), occorre far astra­zione della dualità giuridica tra debitore

sequestrato e società cui i beni da sequestrare sono intestati, quando è

invocata dall’uno o dall’altro soggetto allo scopo di sottrarsi abusivamente

all’esecu­­zione forzata, e permettere, eccezionalmente, il pignoramento o il

sequestro dei beni dell’una nell’esecuzione diretta contro l’altra

conformemente alla realtà economica. Due sono le condizioni poste dalla

giurisprudenza al riguardo: in primo luogo è necessaria l’identità delle

persone coinvolte o perlomeno l’identità dei loro interessi economici; e in

secondo luogo la dualità giuridica dev’es­­sere invocata in modo manifestamente

abusivo per trarne un vantaggio ingiustificato a danno dei creditori (art. 2

cpv. 2 CC) (DTF 144 III 541 segg.; sentenze

della CEF 14.202.95 dell’11 ottobre 2021 consid. 7.1.1 e 14.2019.3-6 del 1°

luglio 2019, consid. 6.1).

Il

principio della trasparenza si applica non

solo nell’esecuzione diretta contro la persona (solitamente giuridica)

controllata (caso di trasparenza detta diretta), ma anche, più frequentemente,

nel­l’esecuzione contro la persona dominante (trasparenza rovescia­ta) (DTF 144

III 548 consid. 8.3.4).

5.2

Nel

caso in esame, con il reclamo (pagg. 30 e segg.) la RE 1 ribadisce che i saldi

attivi dei due conti bancari intestati all’PI 11 – società di comodo – appartengono

in realtà solamente a CO 2 (n. 82, 83). Essa evidenzia che il conto e il sotto-conto

sono stati aperti nel gennaio 2008 proprio quando gli atti distrattivi e di

riciclaggio, perpetrati nel periodo dal 1997 ad aprile 2012, erano già in atto.

Nello specifico CO 2 è stato condannato per atti di riciclaggio nel periodo dal

dicembre 2008 all’aprile 2012, ovvero pochi mesi dopo l’apertura dei conti, ciò

che configura già di per sé un indizio di un loro coinvolgimento nell’illecita

attività. La reclamante rileva inoltre che quanto dichiarato nel Profilo

Cliente (PC) in merito al trasferimento dal conto LUGA 2814 a favore del conto

e sotto-conto attuali non può ch’es­sere visto come “alibi” per occultare la

reale funzione dei conti, ossia quella di depositarvi averi provento di reato (n.

84.

a – d).

Rammenta anche che CO 2 ha ricevuto almeno € 450'000.– a contanti, che “potrebbero essere confluiti” su tali conti bancari (n. 84e) e fa valere che nel procedimento

penale a Lugano è stato accertato che il conto e il sotto-conto sono stati

alimentati, tra altre fonti, da fondi provenienti dalla relazione bancaria

presso la __________ di Lugano intestata alla PI 2, la quale è stata coinvolta

nell’attività distrattiva per la quale CO 2 è stato condannato in Italia. Egli stesso

ha peraltro ammesso sia nel suo memoriale del 21 agosto 2019 sia nell’opposizione

al sequestro 12 agosto 2021 che i conti sequestrati sono stati alimentati da

conti intestati alla PI 2 e alla PI 14 (n. 84f-h).

Alla

luce di questi elementi, la reclamante reputa irrilevante l’ali­mentazione

iniziale dei conti e il fatto che l’PI 11 non sia espressamente citata negli

atti giudiziari italiani. Contesta che la propria tesi sia una “forzatura” e che gli

unici proventi da reato confluiti sui conti siano i € 105'000.– addebitati al

conto della PI 2, siccome lo stesso CO 2 ha ammesso l’esi­stenza di bonifici

eseguiti da altre società implicate nell’attività criminale. Nell’omettere di

considerare tali circostanze e i trasferimenti di denaro effettuati a contanti

a favore di CO 2, secondo la reclamante il Pretore ha accertato i fatti in modo

manifestamente errato. Senza tale errore, egli avrebbe dovuto giungere alla

conclusione che pure questi attivi appartengono al debitore e confermarne il

sequestro (n. 85).

5.2.1

In

realtà, il Pretore ha correttamente accertato che i fondi confluiti sulla

relazione intestata all’PI 11 provenivano prevalentemente da una relazione

bancaria preesistente aperta a nome dei coniugi nel maggio 1991, ossia ben

prima degli atti di riciclaggio di denaro. È d’altronde evidente che i titoli trasferiti nel gennaio del 2008 (cfr. doc.

F, inc. 14.2021.3255) sui conti della panamense per il

valore complessivo di € 1'120'000.– (sentenza impugnata, pag. 19, 6° §; doc. AL, 19° foglio a tergo) non potevano essere l’oggetto degli atti

di riciclaggio imputati a CO 2, compiuti solo successivamente, dal dicembre

2008.

all’aprile 2012 (doc. Q, pag. XXV, capo 11). La

reclamante non allega, e men che meno rende verosimile, che i titoli siano poi

usciti dai conti e siano stati sostituiti da averi di origine criminale. Sotto

questo profilo gli accertamenti del Pretore non risultano manifestamente errati

né le sue deduzioni giuridiche possono reputarsi erronee.

5.2.2

Che

poi “quanto dichiarato” dai coniugi nel Profilo Cliente (PC) sia un “alibi” per occultare la

reale funzione dei conti è un’allegazione che spettava alla sequestrante

rendere verosimile con indizi oggettivi e concreti (sopra

consid. 2.1). Non basta al riguardo affermare che i € 450'000.–

ricevuti da CO 2 “potrebbero

essere confluiti” sui conti sequestrati. Incombe al

sequestrante e a nessun altro allegare i fatti costitutivi dei presupposti per

la concessione del sequestro e produrre i mezzi di prova (documentali) che

permettono di renderli verosimili (DTF 148 III 383 consid. 2.3.5).

5.2.3

A

mente della reclamante (n. 84f-h), nel procedimento penale a Lugano è stato

accertato che il conto e il sotto-conto sono stati alimentati, tra altre fonti,

da fondi provenienti dalla relazione bancaria presso la __________ intestata alla

PI 2, la quale è stata coinvolta nell’attività distrattiva per la quale CO 2 è

stato condannato in Italia. Egli stesso ha peraltro ammesso sia nel suo

memoriale del 21 agosto 2019 sia nell’opposizione al sequestro 12 agosto 2021 che

sui conti sequestrati sono confluiti fondi provenienti da conti intestati alla PI

2.

e alla PI 14.

5.2.3.1

Ora,

l’estratto dei decreti di dissequestro cui fa riferimento la reclamante – riportato

altresì dal Pretore nella decisione impugnata – ha il tenore seguente: “la relazione intestata ad PI 11 è stata

alimentata prevalentemente dalla relazione intesta­ta a LUGA, di spettanza

dello stesso CO 2, oltre a bonifici da parte __________, di __________ e di PI

2; come da stessa dichiarazione di CO 2, l’importo di circa euro 105'000.00 è

stato bonificato a seguito di operazioni inerenti i fatti oggetto dell’inchiesta,

mentre che gli importi bonificati da __________, __________ e dalla relazione

LUGA non avrebbero alcuna attinenza con i fatti oggetto d’inchiesta” (doc. AN pag. 3 e AO pag. 2). A ben vedere, poi, nel memoriale del 21

agosto 2019 (doc. AP, pag. 3) citato dalla reclamante, CO 2 ha solo ribadito

che “l’importo di circa euro

105'000.–, in provenien­za dal conto PI 2, è relativo ad operazioni inerenti i

fatti oggetto dell’inchiesta”, e nell’opposizione al sequestro ha unicamen­te ripetuto che i conti erano stati alimentati dalla PI 2.

5.2.3.2

Dalle

citazioni della reclamante non si evince che sulla relazione bancaria intestata

all’PI 11 siano confluiti da conti di società implicate in atti di riciclaggio più

degli € 105'000.– già accertati dal Pretore (pag. 20, 3° §) in base alle

ammissioni di CO 2 (doc. AN pag. 3 e AO pag. 2), di cui la reclamante peraltro

non chiede, nelle sue conclusioni, l’aggiunta alla somma per cui il primo

giudice ha confermato il sequestro. Le altre fonti – verosimilmente lecite – di

alimentazione dei conti non muteranno forse l’esistenza del loro legame con i

reati perpetrati in Italia, ma secondo gli atti tale nesso è limitato a € 105'000.–

e non può a sua volta cambiare la natura e la titolarità degli attivi

depositati in precedenza sui conti. La censura è quindi priva di fondamento.

5.2.3.3

Nel

memoriale del 21 agosto 2019 CO 2 ha effettivamente dichiarato di aver ricevuto

gli onorari per la sua attività a favore della PI 2, dal 2011, mediante

bonifici bancari effettuati sulla relazione bancaria dell’PI 11 dai conti della

stessa PI 2 e della PI 14 (doc. AP, pag. 3). Si tratta però a ben vedere

sostanzialmente della stessa dichiarazione già fatta davanti al Ministero pubblico ticinese nel 2013 e nel 2015 (so­pra

ad 5.2.3.1), da cui non risulta che

i circa € 105'000.– bonificati sui conti della panamense provengano

tutti dalla PI 2 e non anche dalla PI 14. Ad ogni modo, nei documenti citati

dalla reclamante l’importo proveniente dal conto della PI 14 non è

quantificato. Ricordato come spetti al sequestrante allegare e rendere

verosimili i presupposti del sequestro, e in particolare l’appartenenza al

debitore di tutti i beni sequestrati (sopra consid. 5.2.2), il Pretore non

poteva tenere conto di versamenti non quantificati, perlomeno a fronte degl’indizi

forniti dagli opponenti. Non risulta pertanto manifestamente errato l’accertamento

secondo cui i conti sono stati alimentati quasi esclusivamente da fondi

verosimilmente estranei alla vertenza penale.

5.3

La

reclamante (n. 84i) sostiene altresì che se una rubrica di una relazione

bancaria è coinvolta in una fattispecie penale, come verificatosi in concreto

con il bonifico di € 105'000.–, lo è pure l’intera relazione bancaria. L’allegazione

è immotivata e pertanto irricevibile (sopra consid. 1.2). È del resto anche

infondata. La questione in discussione non è quella degli effetti di una

malattia infettiva, bensì dei diritti della moglie del debitore, la cui

estraneità alla fattispecie penale non è contestata, sui conti sequestrati. La

reclamante persiste a tacere il punto cruciale dell’argomentazione pretorile,

ovvero che i fondi confluiti sulla relazione intestata all’PI 11 provengono

prevalentemente dal conto LUGA aperto a nome dei coniugi nel maggio 1991, ossia

ben prima degli atti di riciclaggio di denaro.

5.4

La

reclamante (n. 84j-k) afferma ancora che pure i giudici di Milano, in relazione

agli atti corruttivi, hanno accertato l’esistenza di “numerose società di comodo” e

hanno definito le relazioni bancarie individuate in Svizzera per via rogatoria

come “rapporti bancari

intestati a veicoli societari utilizzati per ricevere i pagamenti”. A suo parere ne segue che sia le sentenze di condanna del

procedimento penale a Milano sia il procedimento penale in Ticino danno atto

del coinvolgimento dell’PI 11 – al pari delle società PI 12 e PI 9 – al solo

scopo di occultare i fondi distratti.

La

reclamante omette di considerare che i giudici italiani, perlomeno nei passi

citati, non hanno menzionato l’PI 11. Ne paragona la situazione a quella della PI

12.

senza confrontarsi con la constatazione del Pretore secondo cui, al

contrario dell’PI 11, non solo la PI 12 è annoverata tra le società di cui CO 2,

stante la sentenza penale italiana, si serviva per ricevere e smistare i

proventi di reato (cfr. in particolare sopra ad B), ma ancora al momento

dell’apertura della relazione intestata alla PI 12 nell’aprile 2009 CO 2 aveva

indicato solo sé stesso come beneficiario economico. Lo stesso discorso vale

per la PI 9, con l’aggravante che la reclamante non fornisce spiegazioni sul

suo coinvolgimento nella vertenza penale. Sia come sia, la decisione italiana

non permette di dubitare del fatto che, secondo ogni verosimiglianza, i conti

sono stati alimentati principalmente da averi estranei alla vicenda penale.

5.5

La

reclamante (n. 84l) si avvale anche del fatto che il 29 maggio 2020 il

Ministero pubblico ticinese ha ordinato il sequestro di tutti gli attivi

presenti sul sotto-conto n. __________ dell’PI 11, non limitandolo a € 600'000.–

come invece stabilito nel­la decisione di dissequestro del 23 gennaio 2015.

Questo

solo elemento non è però sufficiente a ribaltare l’esito della decisione

impugnata. La reclamante non pretende che la Procuratrice pubblica Raffaella Rigamonti abbia indicato

in quella decisione (doc. C) motivi idonei a far dubitare del fatto che i conti in

discussione sono stati alimentati quasi esclusivamente con il trasferimento

degli averi depositati sul conto LUGA e i bonifici delle società __________ e __________

(v. sopra consid. 5.2.3.1) né

cita il passo della decisione in cui tale disamina sarebbe avvenuta. Non si può

pertanto ritenere che al riguardo gli accertamenti del Pretore siano

manifestamente errati.

5.6

La

RE 1 rammenta infine (n. 87) che le autorità italiane hanno accertato la

rimanenza nella disponibilità di CO 2 del residuo di € 2'663'850.– giunti a lui

personalmente o per tramite delle società PI 12 e PI 9, mentre quelle ticinesi hanno quantificato il suo guadagno in € 750'000.–/800'000.–.

A giudizio della reclamante è verosimile che almeno parte di questi fondi siano

stati convogliati sui conti in questione.

Ancora una volta si tratta di una semplice affermazione, non sostenuta

da indizi oggettivi e concreti, in particolare da estratti dei movimenti dei

conti. Non consente di rimettere in discussione la conclusione cui è giunto il

Pretore sulla base dei documenti agli atti, secondo cui da un canto CO 2 non

appare il solo avente diritto economico dei conti dell’PI 11, ma lo è anche la

moglie per metà, e dall’altro la sequestrante non ha reso verosimile che il

conto (e il sotto-conto) siano stati aperti da CO 2 con la funzione di depositarvi i proventi di

reato e servirsi così della moglie quale prestanome. In altri termini difettano

ambedue i presupposti ritenuti necessari

dalla giurisprudenza (sopra consid. 5.1) per far astrazione della dualità giuridica tra debitore sequestrato

e società cui i conti da sequestrare sono intestati, cioè sia la piena identità

degl’interessi economici di CO 2 e della panamense, sia un uso manifestamente

abusivo dello schermo giuridico della società per sottrare gli averi depositati

ai creditori di CO 2.

6.

La reclamante contesta pure l’accoglimento

parziale, per fr. 51'000.– (anziché fr. 75'000.–),

della richiesta di CO 2 di porre a carico della RE 1 una garanzia giusta l’art.

273.

LEF. A suo dire la garanzia non poteva essere accordata e in ogni caso per

più fr. 19'500.–.

6.1

Per

l’art. 273 cpv.1 LEF il creditore è responsabile nei confronti sia del debitore

che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il giudice può

obbligarlo a prestare garanzia. Il creditore può essere costretto d’ufficio a

prestare garanzia già con lo stesso decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 n. 5

LEF), ove il credito o la causa di sequestro siano dubbi. Lo può essere anche a

uno stadio ulteriore, a richiesta del debitore o del terzo che si pretende leso

dal provvedimento, in particolare quando la verosimiglianza del credito sia poi

scemata (v. DTF 113 III 94 consid. 6; DTF 112 III 112 consid. 2; sentenza del

Tribunale federale 5A_ 757/2010 del 20 aprile 2011 consid. 2.1). Al giudice del

sequestro è lasciato un ampio margine di apprezzamento, onde tenere conto delle

particolarità della fattispecie.

Tra

i criteri pertinenti per determinare l’eventuale danno consecutivo ad un

sequestro ingiustificato si annoverano, segnatamente, gli oneri processuali, la

durata presumibile e la complessità della procedura di opposizione e del

processo di convalida del sequestro (cfr. DTF 113 III 100 segg.), così

come gli interessi – pari in linea di massima a due anni – dei prestiti

contratti dal debitore (o dal terzo) quale palliativo per la privazione dei

propri averi (sentenza 5A_757/2010 citata sopra, consid. 2.2). Non vi rientrano

invece le spese di sequestro e dell’esecuzione a convalida del sequestro, in

quanto sono anticipate dal preteso creditore (art. 68 cpv. 1 LEF). Incombe al

richiedente l’onere di rendere verosimile il danno che ritiene di subire (cfr. DTF

126.

III 100, consid. 5/c). L’obbligo di risarcimento è ridotto se il debitore o

il terzo non adempiono il proprio dovere di diminuire il danno e decade del

tutto se essi commettono una colpa così grave da interrompere il nesso di

causalità (decisione del Tribunale federale 5A_165/2010 del 10 maggio 2010,

consid. 2.3.2).

6.2

Nel

caso in esame la reclamante fa carico al Pretore di non aver spiegato il motivo

per cui i presupposti del sequestro – così come ritenuti adempiuti nella

decisione impugnata – “non

siano certi”, e invoca in merito una violazione del

proprio diritto di essere sentito. D’altronde era CO 2, a mente sua, a dover

dimostrare la sussistenza di dubbi in merito ai presupposti del sequestro. Orbene,

già la corposità della decisione impugnata (di 25 pagine) indica che i

presupposti del credito e della causa di sequestro non fossero di meridiana evidenza per il Pretore. Tenuto conto dell’ampio

margine di apprezzamento riconosciuto al giudice del sequestro (sopra consid.

6.1), la decisione di concedere a CO 2 una garanzia per le spese processuali

non presta il fianco a critiche.

6.3

La reclamante critica anche l’importo della garanzia,

di fr. 51'000.–. Essa ritiene che la stessa dovesse essere

stabilita non in base al valore litigioso di fr. 1'734'107.20, pari al credito

da essa fatto valere nel procedimento di sequestro, ma in base al noto saldo

aggiornato del conto n. 1163410, di fr. 523'701.27 al 28 giugno 2013 (doc.

AL, SO.2021.3255). Le spese processuali calcolate in fun-zione di tale valore

litigioso per i tre gradi di giurisdizione ammontano secondo la reclamante a fr. 19'500.–

arrotondati.

6.3.1

A ben vedere, tuttavia, la reclamante non aveva

limitato la sua pre­tesa al saldo del conto n. 1163410 e il saldo del

sotto-conto non era allora noto. Poiché essa non aveva d’altra parte limitato il proprio credito, di fr. 1'734'107.20, il Pretore poteva validamente fondarsi su tale importo per calcolare

le spese processuali da garantire (DTF 139 III 195 consid. 4.3.3; sentenza della CEF

14.2021.142/ 145 del 30 marzo 2022 consid. 11.3).

6.3.2

La

situazione è però mutata con l’acquisizione degli estratti conto da parte dell’Ufficio

d’esecuzione. È ora noto che il valore litigioso dell’unico conto in attivo era

di € 599'957.83 al giorno del sequestro (sopra consid. 1.2.3). Motivi di parità

di trattamento giustificano l’applicazione della regolamentazione sui nova (sopra ad

consid. 1.2.2) anche alla procedura in materia di garanzie giusta l’art. 273

LEF. Del resto è ammesso che la garanzia possa essere adeguata in ogni tempo in

caso di cambiamento delle circostanze pertinenti per la sua definizione

(sentenza della CEF 14.2002.35 del 7 agosto 2002 consid. 1.3; Stoffel, op. cit., n. 18 e 29-30 ad art.

273).

Di

conseguenza, la garanzia impugnata va calcolata in base al valore litigioso di

€ 599'957.83, simile a quello cui si riferisce la sequestrante nel reclamo (€ 523'701.27,

n. 106 e doc. AL, terzultimo foglio). Il

calcolo della garanzia proposto dalla reclamante (al n. 108) risulta

condivisibile, tanto più che CO 2 non ha ritenuto necessario di contestarlo

presentando una risposta al reclamo. In riforma della sentenza impugnata, la

garanzia va dunque ridotta da fr. 51'000.– a fr. 19'500.–.

7.

La metà della tassa del presente

giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art.

11.

cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza totale della reclamante nei

confronti di CO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC) per quanto attiene al sotto-conto n. 1163411, mentre per quanto concerne il conto n. 1163410 le spese giudiziarie, secondo equità, vanno poste a

carico dell’opponente, la cui inutile opposizione a un sequestro che doveva

sapere infruttuoso ha dato motivo al

reclamo (art. 107 cpv. 1 lett. e-f CPC). Considerato che il saldo del

conto n. 1163410 ammontava al 4 settembre 2012 a € 550'180.45 e quello del sotto-conto a € 1'028'208.12

(doc. H e I inc. SO.2021. 3588; sentenza impugnata, pag. 20), il grado di

soccombenza della reclamante può essere stabilito in ⅔ (art. 106 cpv. 2

CPC).

7.1

CO

1.

ha quindi diritto a ripetibili parziali, calcolate in base al valore delle conclusioni rimaste litigiose in sede di reclamo (per analogia: Bovey in: Aubry Girardin et al. (a cura

di), Commentaire de la LTF, 3a ed. 2022, n. 17 ad art. 65 LTF; Geiser in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2a

ed. 2011, n. 11 ad art. 65 LTF) e non a quello dell’ultima conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata giusta l’art. 308 cpv. CPC, che

comunque sia pare doversi limitare alle

conclusioni che rimangono contestate in seconda sede e a quelle connesse alle

stesse (cfr. DTF 134 III 239 consid. 1.2; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.

2018, n. 63 ad art. 91 CPC). L’esigenza pratica d’immutabilità del valore

litigioso per quanto attiene alla determinazione della competenza del giudice

adito o del tipo di procedura non si giustifica infatti per la questione della

fissazione delle spese giudiziarie e degli anticipi, che dovrebbe dipendere

solo dal­l’interesse della lite per le parti.

7.2

Secondo

il Tribunale federale, il momento determinante per valutare il valore litigioso

è quello dell’inoltro dell’azione, non dovendosi considerare successive

modifiche della stima o del tasso di conversione in divisa svizzera (sentenza del Tribunale federale 4A_274/2011 del 3 novembre 2011,

consid. 1), fatte salve eventuali modifiche delle conclusioni (come per esempio

in caso di fallimento del convenuto). Ciò vale non solo per la determinazione

della competenza del tribunale adito, ma anche per la fissazione delle spese giudiziarie

e degli anticipi (DTF 140 III 65 segg., consid. 3.1, 3.2.2 e 3.2.3; Tappy, op. cit., n. 69 ad art. 91). L’esigenza

pratica d’immutabilità del valore litigioso si giustifica invero essenzialmente

per le questioni di competenza e di tipo di procedura. Tuttavia, il momento

dell’inoltro della causa o del ricorso risulta determinante anche per la

fissazione delle spese processuali, degli anticipi e delle ripetibili, poiché è

in quel momento che l’attore o il ricorrente valuta il rischio processuale e il

dispendio lavorativo da dedicare alla causa, che ambedue dipendono dal valore

litigioso. È particolarmente vero in seconda sede, perché solitamente l’one­­re

lavorativo del patrocinatore del ricorrente si concentra quasi esclusivamente

nella preparazione del ricorso.

7.3

Nel

caso concreto, al momento dell’inoltro del reclamo, il 10 novembre 2022, il

valore litigioso noto alla reclamante e alla Camera era ancora di fr. 1'734'107.20, pari al credito fatto valere dalla sequestrante

(sopra consid. 6.3.1). Per gli opponenti, aventi diritto dei conti sequestrati,

doveva invece essere evidente che il loro valore era solo di € 599'957.83, pari

al saldo del conto n. 1163411

(sopra consid. 1.2.3). Per calcolare le ripetibili da assegnare a CO 1 occorre

pertanto fondarsi sulla metà (sua) di quel valore al 10 novembre 2022 al tasso di cambio di €/fr. 0.9834 del 22 luglio 2021 secondo il notorio sito fxtop.com (v. sentenza della CEF 14.2021.158 del 19 aprile 2022 consid. 6.3.3. e

i rinvii), ovvero fr. 295'000.– arrotondati (€ 599'957.83/2 x 0.9834). In

base all’art. 11 cpv. 1 e 2 del Regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 178.310), per una causa sommaria prescritta dalla LEF con un valore litigioso,

come nel caso concreto, compreso tra fr. 100'000.–

e fr. 500'000.–, tenuto conto della relativa complessità della fattispecie

si giustifica di stabilire l’indennità piena in fr. 6'000.– con

riferimento alla fascia media della tariffa. Vista la sua parziale soccombenza,

a CO 1 vanno pertanto assegnate ripetibili ridotte di fr. 2'000.– (⅔ – ⅓ di fr. 6'000.–,

sentenza della CEF 14.2018.56

del 21 settembre 2018 consid. 6.3).

8.

Come

la moglie, per equità CO 2 deve sopportare le spese giudiziarie relative al

conto n. 1163410, mentre la reclamante risulta

soccombente sulla questione principale dell’opposizione al sequestro del conto

n. 1163411 e solo parzialmente

vincente su quella accessoria della garanzia, non soppressa ma ridotta da fr. 51'000.– a fr. 19'500.–. A un apprezzamento globale, anche ver­so CO 2 il grado di

soccombenza della reclamante può essere valutato complessivamente in ⅔. Egli non ha però diritto a ripetibili, poiché non ha presentato

osservazioni al reclamo e non è quindi incorso in spese in questa sede.

9.

Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso era di fr. 1'734'107.20 al momento – apparentemente

determinante (sopra consid. 7.2) – dell’inoltro del reclamo (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF) e ora non è comunque inferiore a fr. 589'998.53

(sopra consid. 7.3), sicché supera

ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile e non

senza oggetto, il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il

dispositivo n. 7.1 della decisione impugnata è così riformato:

7.1 È fatto obbligo alla RE 1 di prestare una garanzia di fr. 19'500.–

di primario istituto bancario con sede in Svizzera o altro titolo equivalente

in favore di CO 2 per eventuali danni a lui cagionati dal sequestro.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 4'500.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico per fr. 3'000.–

e a carico di CO 2 e CO 1 per fr. 750.– ciascuno. La reclamante rifonderà a

CO 1 fr. 2'000.– per ripetibili ridotte.

3. Notificazione

a:

– ;

;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).