14.2022.142
Opposizione al sequestro. Motivazione del reclamo. Appartenenza dei beni sequestrati. Principio della trasparenza (Durchgriff) e casi di simulazione. Valore litigioso per la determinazione delle spese giudiziarie
3 agosto 2023Italiano30 min
relazione bancaria presso i medesimi istituti bancari (PI 7, succursale di __________
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.142
Lugano
3 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella causa __________ (opposizione al
sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con
istanza 22 novembre 2021 dalla
RE 1, IT – __________
(patrocinata dagli avv. PA 1 ePA 3, __________)
contro
CO 1, IT – __________
(patrocinata dagli avv. PA 4 e
PA 2, __________)
giudicando sul reclamo del 10 novembre 2022 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 27 ottobre 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nel 2011 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario
di Milano ha avviato un procedimento penale nei confronti di varie persone, tra
le quali l’ex Presidente della Regione LombardiaPI 1, l’intermediario PI 2, l’ex
Assessore lombardo della SanitàPI 3, così come diversi responsabili della RE 1
(in seguito: la RE 1 o la RE 1), tra cui il direttore centralePI 4, il
direttore amministrativo PI 5 e il consulente PI 6 (gli ultimi due sono poi
stati processati separatamente). Sono stati perseguiti per aver attuato un meccanismo
corruttivo, a far data dal 1997, finalizzato a ottenere dai preposti organi della
Regione Lombardia a favore della RE 1 ingenti somme di denaro, di cui decine di
milioni di euro sono state sottratte alle casse della RE 1 per corrompere i
funzionari della Regione Lombardia e remunerare gl’intermediari, in
particolare PI 2 e PI 3. A tale fine erano stati costituiti all’estero,
attraverso fittizie operazioni commerciali, fondi extra-bilancio per circa € 73
milioni, di cui almeno € 61 milioni per scopi corruttivi, facendo capo a una
miriade di società di comodo estere e italiane riferibili a PI 2 e PI 3 e a
operazioni bancarie destinate a occultare la provenienza delittuosa dei fondi,
impedirne la tracciabilità e consentirne il reimpiego.
B. Con
sentenza del 22 dicembre 2016, il Tribunale ordinario di Milano ha tra l’altro condannato
PI 2, PI 1, PI 3 e PI 4 a pene di reclusione, e soltanto quest’ultimo al
risarcimento dei danni da lui causati alla RE 1, da liquidarsi però in separata
sede.
Con
sentenza del 22 maggio 2018, la Corte d’Appello di Milano ha riformato la
decisione di prima sede, riducendo in particolare la pena inflitta a PI 2, da
cumulare però con la pena inflitta con una sentenza precedente.
C. Dando
seguito alle rogatorie delle autorità italiane, il Ministero pubblico del
Canton Ticino ha avviato un procedimento penale ancillare nei confronti di PI 2
e, nel corso degli anni, ha disposto il sequestro di vari beni.
D. Nel
mese di marzo 2021 la RE 1 ha avviato presso il Tribunale ordinario di Pavia
una causa civile nei confronti, tra altri, di PI 2 e PI 3, allo scopo di ottenere
dagli stessi segnatamente il risarcimento del danno provocato con le loro
condotte delittuose, poi sanzionate nelle
varie decisioni penali; ha così chiesto, nei confronti di entrambi e in
solido, la condanna al pagamento di “non meno di” € 73'838'107.– e, nei confronti
del solo PI 3, la condanna al pagamento di “non meno di” € 2'400'000.–.
E. Con
istanza 5 novembre 2021 diretta contro PI 2, la RE 1 ha chiesto alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro di “tutti gli averi patrimoniali esistenti e i
crediti pari al saldo attivo in favore delle relazioni bancarie e della
relazione di carta di credito menzionate qui di seguito:
a. relazione
bancaria n. __________ intestata a PI 2 pressoPI 7, succursale di __________ […] e presso PI 7 […], __________
(in precedenza pressoPI 8, __________: ex conto n. __________
[…])
di cui PI 2 è anche avente diritto economico;
b. relazione
bancaria n. __________ (__________) intestata a PI 2 presso PI 7, succursale di
__________ […] e presso PI
7 […], __________ (in precedenza presso PI 8, __________: ex
conto n. __________
[…]) di cui PI 2 è anche avente
diritto economico;
c. relazione
bancaria n. __________ intestata a CO 1 (moglie di PI 2) presso PI 7,
succursale di __________ […]
e presso PI 7 […], __________ (in precedenza presso PI 8, __________: ex
conto n. __________
[…]) di cui CO 1 è anche avente diritto
economico, mentre PI 2 dispone di una procura generale sulla relazione
bancaria;
d. relazione
bancaria n. __________ intestata alla società PI 9 presso PI 7, succursale di __________
[…] e presso PI 7 […],
__________ (in precedenza presso PI 8, __________: ex conto n. __________
[…]) di cui PI 2 è avente diritto economico;
e. relazione
bancaria n. __________ intestata alla società PI 10 presso PI 7, succursale di __________
[…] e presso PI 7 […],
__________ (in precedenza presso PI 8, __________: ex conto n. __________
[…]) di cui PI 2 è avente diritto economico;
f. relazione
bancaria n. __________ (IBAN n. __________) intestata a CO 1 (moglie di PI 2)
presso PI 11 […], __________
(ex conto n. __________
[…]);
g. relazione
bancaria n. __________ intestata a PI 2 presso PI 11 […], __________ (ex conto n. __________
[…]);
h. carta di
credito __________ n. __________ (__________) intestata a PI 2 presso PI 12 […], __________ […];
Fatti
i. ogni altra
relazione bancaria presso i medesimi istituti bancari (PI 7, succursale di __________
[…]; PI 7 […], __________;
PI 11 […], __________; PI 12 […], __________), di cui PI 2 figura
e/o sia stato identificato come titolare, contitolare, beneficiario economico
(formulario A) e/o come detentore del controllo (formulario K) e/o come
contraente, titolare, beneficiario, cobeneficiario di polizze di assicurazione
sulla vita (formulario I / Insurance wrapper)
il
tutto fino a concorrenza di fr. 2'635'847.50. Quale titolo del credito la RE
1 ha indicato il “credito per
restituzione, per risarcimento da atto illecito e per indebito arricchimento” e quale causa di sequestro il domicilio del debitore all’estero e il
sufficiente legame tra il credito e la Svizzera (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF).
F. Avendo
il Pretore accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro come
richiesto con decreto del 5 novembre 2021, eseguito tre giorni dopo sia dalla
sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (verbale n. __________), sia dal
Betreibungsamt Zürich 1 (verbale n. __________), con istanza del 22 novembre
2021 CO 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice
limitatamente ai conti a lei intestati, ossia le posizioni c) e f) del decreto
di sequestro. Nelle sue osservazioni del 3 gennaio 2022, la RE 1 ha concluso
per la reiezione dell’opposizione. Con replica e duplica spontanee del 14 e 28 gennaio 2022, le parti si sono riconfermate
nelle rispettive, antitetiche posizioni.
G. Statuendo
con decisione del 27 ottobre 2022 (__________), il Pretore ha accolto l’opposizione
di CO 1, annullando il sequestro delle relazioni bancarie n. __________ e __________,
a lei intestate, rispettivamente, presso la PI 7, succursale di __________, e
presso la PI 11; ha posto a carico della sequestrante le spese processuali di fr. 500.–
e le spese ripetibili di fr. 3'500.–.
H. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del
10 novembre 2022 per ottenerne, previa concessione dell’effetto sospensivo, in
via principale la riforma nel senso della reiezione dell’opposizione e dell’addebito
ad CO 1 delle spese processuali e ripetibili di prima sede, in via subordinata
l’annullamento e il rinvio della causa al Pretore, affinché si pronunci come
chiesto in via principale, e in via ancor più subordinata l’annullamento e il
rinvio della causa al Pretore, affinché si pronunci in conformità con quanto
deciderà la Camera; in tutti e tre i casi, la reclamante ha protestato le spese
processuali e “congrue
ripetibili” di seconda sede.
I. Con
ordinanza del 16 novembre 2022, il Presidente della Camera ha respinto la
domanda di concessione dell’effetto sospensivo relativa al dispositivo n. 4 della sentenza impugnata (condanna al pagamento
delle spese giudiziarie).
L. Il
12 dicembre 2022, CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo. Con replica e
duplica spontanee del 22 dicembre 2022 e 3 gennaio 2023, le parti si sono
riconfermate nelle rispettive, inconciliabili posizioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
6.
CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.
a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto ai patrocinatori della RE 1 il 4 novembre 2022, il termine
d’impugnazione è scaduto lunedì 14 novembre. Presentato il 10 novembre 2022
(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la
Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi
per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.
8.2
con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di
carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le
argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la
motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa
consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_
621/2021 del 30 agosto 2022 consid. 3.1, i cui principi valgono anche per i
reclami: sentenza 5D_190/ 2014 del 12 maggio 2015 consid. 2).
1.3
Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
1.3.1
La
giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice
di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice
verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono
realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto
(art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile
2013, consid. 9.3).
1.3.2
La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),
limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a) fino all’inizio delle deliberazioni (DTF 142 III 418 consid. 2.2.5; sentenza della CEF 14.2022.141 del 23
giugno 2023 consid. 1.2.2). I fatti e mezzi di prova nuovi sono ammissibili
soltanto se vengono addotti non appena sono noti e – qualora siano sorti prima
del giudizio impugnato (pseudonova) – se dinanzi alla giurisdizione
inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza
ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per
analogia: DTF 145 III 342
consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti
(art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento
dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se
sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138
III 234 consid. 4.1.2). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire
sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di
prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di
prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha
tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza
del Tribunale federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii;
Jeandin in:
Commentaire romand, Code de
procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con
rimandi).
2.
In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il
sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo
credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al
debitore (n. 3).
2.1
I
fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –
che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio
di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,
senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano
svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid.
1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal
sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene
al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario,
cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione
provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza
contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).
2.2
Il
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o
dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso
giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in
contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il
giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base
ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati
ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori
(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF
14.2011.113
dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).
La sua disamina è sommaria sia in fatto che in diritto, ciò che gli lascia un certo potere d’apprezzamento (cfr. sentenza
della CEF 14.2022.56 del 16 novembre 2022 consid. 4.4.1 in materia di
rigetto dell’opposizione).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha dapprima preso atto che CO 1 contestava
unicamente l’esistenza in Svizzera di beni del marito PI 2, e concluso che non
era dunque necessario riesaminare gli altri due presupposti del sequestro
–credito e causa di sequestro. Ciò posto, il primo giudice ha constatato che
nell’ambito del procedimento penale a Milano le autorità avevano quantificato
in € 82'000.– la somma distratta dal
marito e ricevuta dalla moglie, e che, per concorde ammissione delle parti, il
saldo sui due conti bancari sequestrati, a lei intestati, ammonta pure a € 82'000.–.
Nel
merito il Pretore ha rilevato che il 15 novembre 2021 PI 2 aveva girato € 70'000.–
da un suo conto presso la PI 8, implicato nel sistema distrattivo dei fondi
della Fondazione e perciò poi sequestrato, direttamente sul
conto della moglie oggetto del sequestro in esame presso la stessa banca. Ha
pure constatato che, in occasione di un interrogatorio effettuato nei
procedimenti penali italiani, PI 13, fiduciario implicato nel sistema d’interposizione
messo in atto da PI 2, aveva indicato “il conto corrente intestato alla moglie CO 1”
tra gli altri conti riconducibili al marito presso la PI 8.
Il Pretore ha tuttavia osservato che PI 2 aveva distratto complessivamente più
di € 30 milioni e che, per schermare
i suoi maneggi, era solito usare un complesso
sistema d’interposizione di società, delle quali era l’avente diritto
economico, sempre e immediatamente, ovvero senza ricorrere a un “uomo di
paglia”. Il trasferimento degli € 70'000.– appariva quindi diverso dal modus
operandi di PI 2, non solo, appunto, per le modalità, ma anche per l’importo
in questione, di molto inferiore rispetto a quello degli altri trasferimenti
fittizi. Ha d’altronde stabilito che la deposizione del fiduciario, da sola,
non era atta a rendere verosimile che i conti sequestrati fossero stati intestati
alla moglie solo fittiziamente: con “riconducibile al marito”, il fiduciario
avrebbe infatti potuto intendere conti alimentati dal marito oppure “di pertinenza di persone a lui vicine”.
In
conclusione, il primo giudice ha dunque statuito che non era verosimile la tesi
della RE 1, secondo cui l’apertura dei conti intestati alla moglie fosse
servita al marito a schermare il denaro da lui distratto; al contrario, era
verosimile che la moglie fosse l’effettivo avente diritto economico dei conti
e che il versamento degli € 70'000.– avesse avuto finalità estranee alla
fattispecie penale. Ha pertanto accolto l’opposizione e annullato il sequestro dei
conti intestati alla moglie.
4.
Nel
reclamo (ad n. 75), la RE 1 afferma dapprima che le argomentazioni del Pretore sono molto lacunose, nel senso
ch’egli non spiega perché la sua tesi sarebbe errata, ciò che determina
una violazione del suo diritto di essere sentita.
Ebbene,
ancorché in modo non proprio lineare, in realtà il Pretore ha spiegato
perché ha dato torto alla reclamante, statuendo, in estrema sintesi, che il
trasferimento degli € 70'000.– alla moglie non rientrava nel modus operandi di PI
2.
e giudicando che la deposizione di PI 13, nella sua genericità, non fosse decisiva.
La sequestrante disponeva dunque di tutti gli elementi per valutare con
cognizione di causa se deferire il litigio all’autorità superiore, ciò che ha
del resto fatto con un corposo reclamo, e tale autorità – a sua volta – è in
grado di esercitare adeguatamente il suo controllo giurisdizionale (DTF 134 I
88.
consid. 4.1 con richiami; sentenza della CEF 14.2014.118 del 3 novembre
2014, consid. 5). Siccome la reclamante ha
concluso in via principale per la reiezione dell’opposizione al sequestro e la
causa è matura per il giudizio, nulla osta quindi a che la Camera esamini senza
indugio il merito delle censure della reclamante (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC),
anche sui punti sui quali il Pretore non si è espresso in modo sufficientemente
preciso.
5.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, il
sequestro (come il pignoramento) può colpire soltanto beni di proprietà del
debitore o crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105
III 112 consid. 3a), essendo al riguardo determinante in linea di principio la
realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104 consid. 1 e 106 III 89
consid. 2, con rinvii): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto
considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto
civile appartengono a una persona fisica o giuridica diversa dal debitore
sequestrato. Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell’identità
economica fra il debi-tore escusso e il terzo (DTF 105 III 112 consid. 3/a, 102
III 173 consid. II/3). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è chiesto il
sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un terzo, il
creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni appartengono in
realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione della LEF dell’8 maggio
1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel
in: Basler Kommentar, SchKG III, 2a ed. 2010, n. 53-55 ad art. 271 e
n. 31-33 ad art. 272 LEF), oppure ch’essi sono stati trasferiti al terzo con un
atto manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285
segg. LEF) tendente a danneggiare i creditori o a favorirne alcuni a scapito di
altri (fra altre: sentenze della CEF 14.2019.3-6 dell’1 luglio 2019, consid. 6,
e 14.2010.40 del 18 giugno 2010, RtiD 2011 I 774 n. 59c, consid. 3.2).
5.1
Secondo il principio della trasparenza (Durchgriff), occorre far astrazione della dualità giuridica tra debitore
sequestrato e società cui i beni da sequestrare sono intestati, quando è
invocata dall’uno o dall’altro soggetto allo scopo di sottrarsi abusivamente
all’esecuzione forzata, e permettere, eccezionalmente, il pignoramento o il
sequestro dei beni dell’una nell’esecuzione diretta contro l’altra conformemente
alla realtà economica. Due sono le condizioni poste dalla giurisprudenza al
riguardo: in primo luogo è necessaria l’identità delle persone coinvolte o
perlomeno l’identità dei loro interessi economici; e in secondo luogo la
dualità giuridica dev’essere invocata in modo manifestamente abusivo per
trarne un vantaggio ingiustificato a danno dei creditori (art. 2 cpv. 2 CC) (DTF 144 III 541 segg.; sentenze della CEF
14.2020.95
dell’11 ottobre 2021 consid. 7.1.1 e 14.2019.3-6 del 1° luglio
2019, consid. 6.1).
Il
principio della trasparenza si applica non
solo nell’esecuzione diretta contro la persona (solitamente giuridica)
controllata (caso di trasparenza detta diretta), ma anche, più frequentemente,
nell’esecuzione contro la persona dominante (trasparenza rovesciata) (DTF 144
III 548 consid. 8.3.4). Sono altresì abusivi trasferimenti di beni di una persona fisica a un’altra, specie a un parente (v. anche la
presunzione dell’art. 288 cpv. 2 LEF), volto a impedirne il sequestro o il
pignoramento. Anche in tali casi può essere fatta astrazione della
situazione giuridica solo alla doppia condizione
dell’identità degl’interessi economici e dello scopo abusivo del
trasferimento (cfr. sentenza della CEF 14.2017.190 del 7
settembre 2018 consid. 6.1 e 6.2).
5.2
Dai casi di applicazione del principio della trasparenza
bisogna distinguere quello in cui i beni del terzo possono ugualmente essere
realizzati per soddisfare il creditore perché sono intestati solo formalmente a
nome del terzo – un uomo di paglia, un prestanome o una “testa di legno” – che
ne è solo il proprietario apparente, mentre in realtà appartengono al debitore
(caso della simulazione), ciò che incombe al creditore di rendere verosimile
(DTF 144 III 548-9 consid. 8.3.5; sentenza della CEF 14.2019.3-6 dell’11 luglio
2019.
consid. 6.1/d), giacché in caso di simulazione ogni
creditore, a prescindere dal momento in cui è sorta la sua pretesa, può
esigerne il sequestro, al pari degli altri diritti patrimoniali del debitore
(sentenza della CEF 14.2017.176 del 27 marzo 2018, RtiD 2018 II 848 n. 54c,
consid. 6.2/d).
5.3
In assenza di manovre abusive nel senso dell’art. 2 cpv. 2 CC vanno
invece rispettati i rapporti giuridici di proprietà esistenti, così che il
creditore non è abilitato a sequestrare direttamente i beni appartenenti a
persone fisiche, giuridiche o enti giuridicamente indipendenti dal debitore, bensì solo le pretese del
debitore nei confronti di quelle persone, senza diritto preferenziale rispetto
agli altri loro creditori (citata 14.2017.190, consid. 6.1).
6.
Nella
fattispecie, la RE 1 ribadisce che PI 2 ha sfruttato e sfrutta ancora la moglie
quale “paravento” per celare la reale appartenenza economica – a lui – degli
averi sui conti bancari sequestrati, a lei intestati (n. 74, 77, 78, 80, 83, 84
e 85).
Rileva che il pagamento di € 70'000.–, dal
conto del marito a quello della moglie, è avvenuto il 15 novembre 2011, ossia
durante il periodo (1997-2012), in cui sono state tenute le condotte delittuose
(n. 82), e lamenta che il primo giudice non
ha spiegato perché tale pagamento non ha affinità con la fattispecie oggetto
della procedura di sequestro (n. 83).
6.1
Orbene,
così argomentando la RE 1 non si confronta però direttamente con la motivazione
del primo giudice. Non spiega infatti perché il Pretore avrebbe ecceduto il
proprio potere d’apprezzamento (sopra consid. 2.2) nel ritenere che il
bonifico di € 70'000.– sul conto della moglie del debitore aveva verosimilmente
avuto finalità estranee alla fattispecie penale, siccome l’operazione risulta
diversa per modus operandi e importo da quelle messe in atto da PI 2 per schermare destinazione e
appartenenza dei fondi distratti dalla RE 1, le quali poggiavano sull’articolato
sistema d’interposizioni societarie, di cui egli stesso risultava sempre il beneficiario economico, descritto dalla
medesima sequestrante.
La
reclamante non indica neppure con precisione gl’indizi per cui si dovrebbe
ritenere verosimile che PI 2 ha aperto i conti oggetto di sequestro a nome
della moglie per depositarvi (in minima parte) il provento di reato e servirsi
di lei quale prestanome.
Non
spettava d’altronde al Pretore spiegare l’affinità del trasferimento degli € 70'000.–
con la fattispecie oggetto della procedura di sequestro, bensì alla
sequestrante addurre indizi atti a rendere verosimile l’applicabilità del
principio di trasparenza (identità
degl’interessi economici del debitore e del terzo e scopo abusivo del trasferimento) o di simulazione (sopra consid. 5.1 e 5.2), ciò che non è riuscita a fare (sotto consid. 6.4). Incombe infatti al sequestrante e a nessun altro allegare i fatti
costitutivi dei presupposti per la concessione del sequestro e produrre i mezzi
di prova (documentali) che permettono di renderli verosimili (DTF 148 III 383 consid.
2.3.5). La reclamante non esplicita in particolare il motivo per cui il fatto che gli € 70'000.– siano stati versati durante il periodo
(1997-2012) in cui sono state tenute le condotte delittuose giustificherebbe,
da sé solo, di far astrazione dell’intestazione alla moglie del conto di
destinazione. Con riguardo all’argomentazione fin qui esaminata, il reclamo è
pertanto irricevibile per carenza di motivazione.
6.2
La
reclamante rimprovera inoltre al Pretore di non aver tenuto conto del
versamento degli € 82'000.–, comprovante il coinvolgimento della resistente nei
fatti oggetto dei procedimenti penali, “quantomeno con i flussi di denaro drenati
illecitamente” dalla reclamante (n. 83). Egli avrebbe
accertato i fatti in modo manifestamente errato omettendo di considerare l’implicazione
dei due conti sequestrati nel flusso di denaro a danno della RE 1.
In
realtà, il Pretore ha accertato sia che i fondi sottratti illecitamente da PI
2.
alla RE 1 e giunti alla moglie sono stati quantificati in € 82'000.– dagl’inquirenti
italiani (pag. 9, 2° §), sia che costui ha fatto capo a un conto “implicato nel meccanismo distrattivo a danno della RE 1” per accreditare gli € 70'000.– sul conto
della moglie (pagg. 8 e 9, 1° §). L’origine delittuosa dei
fondi trasferiti (in minima parte) sui conti sequestrati non è quindi in
discussione, sicché poco importa che la controparte non si sia confrontata con
le decisioni penali come rilevato dalla reclamante in sede di replica (n. 14 e
19). Ancora una volta la RE 1 non spiega però quale attinenza tale circostanza
abbia con la giurisprudenza relativa ai principi di trasparenza o di
simulazione, né perché dalla sola provenienza criminale dei fondi si potrebbe
dedurre, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, che CO 1 avrebbe
verosimilmente funto da prestanome per il marito. Anche al riguardo il reclamo
si rivela inammissibile per insufficiente motivazione.
6.3
Secondo
la reclamante, dato il suo ruolo centrale nelle condotte delittuose, PI 13 ha aveva
una visione d’insieme precisa sul complesso sistema d’interposizione di
società. Egli sapeva dunque chi fosse il reale proprietario degli averi sui
conti intestati alla resistente (n. 81), sicché la sua dichiarazione circa la
“riconducibilità” al marito del “conto
corrente intestato alla moglie CO 1” è determinante
(n. 80).
Anche
su questo punto la RE 1 non si misura con la motivazione della sentenza
impugnata, in cui il Pretore ha ritenuto che nell’indicare il conto corrente
intestato alla moglie come “riconducibile” a PI 2 (doc. 7 a pag. 9 nella causa
di opposizione al sequestro), PI 13 potrebbe anche aver inteso indicare che il
conto era stato alimentato da PI 2, come effettivamente è stato il caso (sopra
consid. 6.2). PI 13 non ha detto che PI 2 era il reale proprietario degli averi
depositati. Se non addirittura irricevibile, la censura è da respingere.
6.4
Per la reclamante il Pretore ha applicato
erroneamente il principio della trasparenza (Durchgriff) e la
nozione giuridica d’“intestazione fittizia” sviluppate dalla giurisprudenza (n.
86).
6.4.1
La
ricevibilità di questo motivo d’impugnazione è dubbia, poiché la RE 1 non
indica precisamente sulla base di quali fatti i presupposti giurisprudenziali
di simulazione o di trasparenza dovrebbero ritenersi adempiuti, ricordato un’altra
volta che incombe al sequestrante e non al giudice o alla controparte rendere
verosimile che i beni sequestrati, a prescindere dalla loro apparente intestazione
a un terzo, in realtà appartengono al debitore, rispettivamente che il trasferimento giuridicamente valido del
bene al terzo è invocata in modo manifestamente abusivo per trarne un vantaggio
ingiustificato a danno dei creditori (sopra consid. 5.2 e 5.1).
6.4.2
Orbene, la reclamante si limita a citare diverse
sentenze di questa Camera (ad n. 72), senza peraltro distinguere tra
trasparenza e simulazione, per concludere senza riferimento diretto ai
presupposti giurisprudenziali che “in applicazione del principio della trasparenza (Durchgriff), in
subordine in virtù di un’intestazione fittizia, tali saldi attivi appartengono,
in realtà, totalmente al solo PI 2” (n. 77). La
reclamante incentra l’intera impugnativa sul fatto che i fondi trasferiti sui conti
sequestrati sono di origine criminale e sul fatto che la titolare dei conti è
moglie del debitore (n. 74, 79, 82 e 84).
6.4.2.1
Sennonché
tali circostanze non rendono verosimile che il debitore potesse e possa
disporre a suo piacimento dei conti della moglie né che quest’ultima fosse a
conoscenza dell’origine dei fondi e si sia prestata a ledere abusivamente i
diritti dei creditori del marito. La reclamante asserisce che PI 2 “ha il controllo”
sulla moglie (n. 74), ma senza citare indizi oggettivi e concreti a sostegno
della sua affermazione. La “contaminazione” dei conti della moglie con i flussi
di denaro distratti a scapito della reclamante (n. 84) rinvia a una nozione
penale assente dalla nozione di trasparenza in materia di sequestro (cfr. citata
14.2017.190
consid. 11.3). È d’altronde tardivo, poiché fatto valere, in
diritto, solo con la replica spontanea (n. 23), l’argomento secondo cui le
autorità italiane hanno chiesto a quelle svizzere, con commissione rogatoria
del 25 ottobre 2019 (doc. AL dell’incarto di sequestro, pag. 4, e il relativo
allegato n. 2, pag. 3), di dare esecuzione alla confisca anche dei due conti
oggetto del sequestro in esame (n. 60 della parte in fatto del reclamo). Ad
ogni modo, la confisca penale può vertere anche su beni appartenenti a persone
diverse dalla persona condannata e la reclamante non cita i considerandi della
decisione penale da cui si evincerebbero indizi di coinvolgimento abusivo della
moglie nei trasferimenti delle somme sequestrate né del carattere fittizio dell’intestazione
dei conti in questione. Rimangono comunque salvi i diritti della RE 1 sui
conti sequestrati anche penalmente ove la decisione di confisca verrà
riconosciuta ed eseguita in Svizzera.
Che
poi il trasferimento degli € 70'000.– sia stato effettuato durante il periodo
(1997-2012) in cui si è sviluppata l’attività criminale (n. 82) non implica, da
sé solo, che la moglie ne dovesse essere a conoscenza, anche perché non risulta
dalle allegazioni della reclamante che la moglie abbia saputo dell’imputazione
di PI 2 nel processo penale italiano prima del trasferimento in questione,
avvenuto il 15 novembre 2011 (doc. D nella causa di opposizione al sequestro),
mentre dell’accredito sul conto presso la PI 11 non si sa nulla. La stessa RE 1
ammette del resto che CO 1 non ha avuto
alcun ruolo nell’attività distrattiva operata ai suoi danni (n. 79).
Che
infine l’“intervento” di lei avesse lo scopo di celare il reale proprietario
economico degli averi ricevuti è appunto l’allegazione che la reclamante
avrebbe dovuto rendere verosimile con indizi oggettivi (sopra consid. 2.1), ma
essa non cita alcun documento in merito a un’eventuale connivenza della moglie
(v. in proposito la citata CEF 14.2010.40, consid. 3.2). Nessuno dei due
presupposti del principio di trasparenza appaiono quindi verosimili. In assenza d’indizi di manovre abusive nel senso dell’art. 2 cpv. 2 CC
il Pretore ha giustamente tenuto conto dei rapporti giuridici di proprietà
apparenti (v. sopra consid. 5.3).
6.4.2.2
Neppure
a sostegno del carattere ch’essa pretende fittizio o simulato dei conti
sequestrati la reclamante ha fornito indizi oggettivi. Il Pretore ha accertato
che i conti erano stati aperti, il 30 settembre e il 5 ottobre 2010 (doc. G e L
nella causa di sequestro), prima del trasferimento degli € 70'000.– (pag. 8 in
fondo) e che CO 1 ne era l’intestataria e l’avente diritto economico (pag. 10
in alto). La reclamante non lo contesta (ad n. 76) né ha reso verosimile il carattere fittizio o simulato delle relazioni
bancarie, come ad esempio l’esistenza di atti con cui il marito avrebbe
disposto dei conti come se ne fosse il titolare. Perlomeno nell’esito, la
sentenza impugnata resiste alla critica.
6.5
Non è infine dato di capire perché la mancata
indicazione degli € 82'000.– sull’estratto conto relativo al pagamento degli
€ 70'000.– comproverebbe che l’avere appartiene a PI 2 (n. 82). La
differenza con gli € 82'000.– accertati in sede penale (doc. U nella causa
di sequestro), di € 12'000.–, è verosimilmente stata accreditata sul conto di CO
1.
presso la PI 11 (come risulta dall’allegato n. 2 al doc. AL). Nella ridotta misura in cui è ricevibile, il reclamo va pertanto
respinto.
7.
La tassa
del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1
OTLEF (RS 281.35) come le ripetibili, determinate in virtù
dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310)
per il rinvio dell’art. 96 CPC,
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).
7.1
Per
svista, l’anticipo richiesto dalla reclamante è stato calcolato in base all’indicazione del valore litigioso
figurante sulla copertina dell’incarto pretorile, di fr. 2'635'847.50,
pari ai saldi dei conti sequestrati di € 1'976'215.67 e fr. 66'680.73 (v.
istanza di sequestro n. 4 e doc. F-N). In prima come in seconda sede,
tuttavia, l’opposizione di CO 1 si riferiva solo ai due conti a lei intestati, il cui saldo è di € 82'000.–
per concorde ammissione delle parti (sentenza impugnata, pag. 9, 3° §).
7.2
La tassa del presente
giudizio e le ripetibili vanno pertanto calcolate in base
a tale valore litigioso (DTF 139 III
195.
consid. 4.3.3; sentenze del
Tribunale federale 5A_314/2019
del 20 gennaio 2020 consid. 3.7 e della CEF 14.2021.142/145 del 4 aprile 2022, consid. 11.3), equivalente a fr. 83'384.– al tasso di cambio di €/fr. 0.9834 del
10.
novembre 2022 (data della
presentazione del reclamo, momento in cui il reclamante valuta il rischio
processuale) secondo il notorio sito fxtop.com (v. sentenza
della CEF 14.2021. 158 del 19 aprile 2022 consid. 6.3.3. e i rinvii).
8.
Circa i rimedi esperibili
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 83'384.– (sopra consid. 6), raggiunge
la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 700.– relative al presente giudizio
sono poste carico della reclamante. Fatta salva un’eventuale compensazione, la parte eccedente dell’anticipo, di fr. 3'800.–,
le è restituita. La RE 1 rifonderà ad CO 1 fr. 3'000.– per ripetibili.
3.
Notificazione a:
– avv. PA 1 e PA 3, Studio
legale __________, __________, __________;
– avv. PA
2.
e PA 4, __________, __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).