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Decisione

14.2022.142

Opposizione al sequestro. Motivazione del reclamo. Appartenenza dei beni sequestrati. Principio della trasparenza (Durchgriff) e casi di simulazione. Valore litigioso per la determinazione delle spese giudiziarie

3 agosto 2023Italiano30 min

relazione bancaria presso i medesimi istituti bancari (PI 7, succursale di __________

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.142

Lugano

3 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella causa __________ (opposizione al

sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con

istanza 22 novembre 2021 dalla

RE 1, IT – __________

(patrocinata dagli avv. PA 1 ePA 3, __________)

contro

CO 1, IT – __________

(patrocinata dagli avv. PA 4 e

PA 2, __________)

giudicando sul reclamo del 10 novembre 2022 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 27 ottobre 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nel 2011 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario

di Milano ha avviato un procedimento penale nei confronti di varie persone, tra

le quali l’ex Presidente della Regione LombardiaPI 1, l’intermediario PI 2, l’ex

Assessore lombardo della SanitàPI 3, così come diversi responsabili della RE 1

(in seguito: la RE 1 o la RE 1), tra cui il direttore centralePI 4, il

direttore amministrativo PI 5 e il consulente PI 6 (gli ultimi due sono poi

stati processati separatamente). Sono stati perseguiti per aver attuato un meccanismo

corruttivo, a far data dal 1997, finalizzato a ottenere dai preposti organi della

Regione Lombardia a favore della RE 1 ingenti somme di denaro, di cui decine di

milioni di euro sono state sottratte alle casse della RE 1 per corrompere i

funzionari della Regione Lombardia e remunerare gl’in­termediari, in

particolare PI 2 e PI 3. A tale fine erano stati costituiti all’estero,

attraverso fittizie operazioni commerciali, fondi extra-bilancio per circa € 73

milioni, di cui almeno € 61 milioni per scopi corruttivi, facendo capo a una

miriade di società di comodo estere e italiane riferibili a PI 2 e PI 3 e a

operazioni bancarie destinate a occultare la provenienza delittuosa dei fondi,

impedirne la tracciabilità e consentirne il reimpiego.

B. Con

sentenza del 22 dicembre 2016, il Tribunale ordinario di Milano ha tra l’altro condannato

PI 2, PI 1, PI 3 e PI 4 a pene di reclusione, e soltanto quest’ultimo al

risarcimento dei danni da lui causati alla RE 1, da liquidarsi però in separata

sede.

Con

sentenza del 22 maggio 2018, la Corte d’Appello di Milano ha riformato la

decisione di prima sede, riducendo in particolare la pena inflitta a PI 2, da

cumulare però con la pena inflitta con una sentenza precedente.

C. Dando

seguito alle rogatorie delle autorità italiane, il Ministero pubblico del

Canton Ticino ha avviato un procedimento penale ancillare nei confronti di PI 2

e, nel corso degli anni, ha disposto il sequestro di vari beni.

D. Nel

mese di marzo 2021 la RE 1 ha avviato presso il Tribunale ordinario di Pavia

una causa civile nei confronti, tra altri, di PI 2 e PI 3, allo scopo di ottenere

dagli stessi segnatamente il risarcimento del danno provocato con le loro

condotte delittuose, poi sanzionate nelle

varie decisioni penali; ha così chiesto, nei con­fronti di entrambi e in

solido, la condanna al pagamento di “non meno di” € 73'838'107.– e, nei confronti

del solo PI 3, la condanna al pagamento di “non meno di” € 2'400'000.–.

E. Con

istanza 5 novembre 2021 diretta contro PI 2, la RE 1 ha chiesto alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro di “tutti gli averi patrimoniali esistenti e i

crediti pari al saldo attivo in favore delle relazioni bancarie e della

relazione di carta di credito menzionate qui di seguito:

a. relazione

bancaria n. __________ intestata a PI 2 pressoPI 7, succursale di __________ […] e presso PI 7 […], __________

(in precedenza pressoPI 8, __________: ex conto n. __________

[…])

di cui PI 2 è anche avente diritto economico;

b. relazione

bancaria n. __________ (__________) intestata a PI 2 presso PI 7, succursale di

__________ […] e presso PI

7 […], __________ (in precedenza presso PI 8, __________: ex

conto n. __________

[…]) di cui PI 2 è anche avente

diritto economico;

c. relazione

bancaria n. __________ intestata a CO 1 (moglie di PI 2) presso PI 7,

succursale di __________ […]

e presso PI 7 […], __________ (in precedenza presso PI 8, __________: ex

conto n. __________

[…]) di cui CO 1 è anche avente diritto

economico, mentre PI 2 dispone di una procura generale sulla relazione

bancaria;

d. relazione

bancaria n. __________ intestata alla società PI 9 presso PI 7, succursale di __________

[…] e presso PI 7 […],

__________ (in precedenza presso PI 8, __________: ex conto n. __________

[…]) di cui PI 2 è aven­te diritto economico;

e. relazione

bancaria n. __________ intestata alla società PI 10 presso PI 7, succursale di __________

[…] e presso PI 7 […],

__________ (in precedenza presso PI 8, __________: ex conto n. __________

[…]) di cui PI 2 è aven­te diritto economico;

f. relazione

bancaria n. __________ (IBAN n. __________) intestata a CO 1 (moglie di PI 2)

presso PI 11 […], __________

(ex conto n. __________

[…]);

g. relazione

bancaria n. __________ intestata a PI 2 presso PI 11 […], __________ (ex conto n. __________

[…]);

h. carta di

credito __________ n. __________ (__________) intestata a PI 2 presso PI 12 […], __________ […];

Fatti

i. ogni altra

relazione bancaria presso i medesimi istituti bancari (PI 7, succursale di __________

[…]; PI 7 […], __________;

PI 11 […], __________; PI 12 […], __________), di cui PI 2 figura

e/o sia stato identificato come titolare, contitolare, beneficiario economico

(formulario A) e/o come detentore del controllo (formulario K) e/o come

contraente, titolare, beneficiario, cobeneficiario di poliz­ze di assicurazione

sulla vita (formulario I / Insurance wrapper)

il

tutto fino a concorrenza di fr. 2'635'847.50. Quale titolo del credito la RE

1 ha indicato il “credito per

restituzione, per risarcimento da atto illecito e per indebito arricchimento” e quale causa di sequestro il domicilio del debitore all’estero e il

sufficiente lega­me tra il credito e la Svizzera (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF).

F. Avendo

il Pretore accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro come

richiesto con decreto del 5 novembre 2021, esegui­to tre giorni dopo sia dalla

sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (verbale n. __________), sia dal

Betreibungsamt Zürich 1 (verbale n. __________), con istanza del 22 novembre

2021 CO 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice

limitatamente ai conti a lei intestati, ossia le posizioni c) e f) del decreto

di sequestro. Nelle sue osservazioni del 3 gennaio 2022, la RE 1 ha concluso

per la reiezione dell’opposizione. Con replica e duplica spontanee del 14 e 28 gennaio 2022, le parti si sono ri­confermate

nelle rispettive, antitetiche posizioni.

G. Statuendo

con decisione del 27 ottobre 2022 (__________), il Pretore ha accolto l’opposizione

di CO 1, annullando il sequestro delle relazioni bancarie n. __________ e __________,

a lei intestate, rispettivamente, presso la PI 7, succursale di __________, e

presso la PI 11; ha posto a carico della sequestrante le spese processuali di fr. 500.–

e le spese ripetibili di fr. 3'500.–.

H. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del

10 novembre 2022 per ottenerne, previa concessione dell’effetto sospensivo, in

via principale la riforma nel senso della reiezione dell’opposizione e dell’addebito

ad CO 1 delle spese processuali e ripetibili di prima sede, in via subordinata

l’annullamento e il rinvio della causa al Pretore, affinché si pronunci come

chiesto in via principale, e in via ancor più subordinata l’annullamento e il

rinvio della causa al Pretore, affinché si pronunci in conformità con quanto

deciderà la Camera; in tutti e tre i casi, la reclamante ha protestato le spese

processuali e “congrue

ripetibili” di seconda sede.

I. Con

ordinanza del 16 novembre 2022, il Presidente della Camera ha respinto la

domanda di concessione dell’effetto sospensivo relativa al dispositivo n. 4 della sentenza impugnata (condanna al pa­gamento

delle spese giudiziarie).

L. Il

12 dicembre 2022, CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo. Con replica e

duplica spontanee del 22 dicembre 2022 e 3 gennaio 2023, le parti si sono

riconfermate nelle rispettive, inconciliabili posizioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

6.

CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.

a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto ai patrocinatori della RE 1 il 4 novembre 2022, il termine

d’impugna­­zione è scaduto lunedì 14 novembre. Presentato il 10 novembre 2022

(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la

Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi

per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.

8.2

con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di

carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le

argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la

motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa

consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_

621/2021 del 30 agosto 2022 consid. 3.1, i cui principi valgono anche per i

reclami: sentenza 5D_190/ 2014 del 12 maggio 2015 consid. 2).

1.3

Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

1.3.1

La

giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice

di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice

verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono

realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto

(art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile

2013, consid. 9.3).

1.3.2

La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),

limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4), ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di pro­va nuovi

(art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a) fino all’inizio delle deliberazioni (DTF 142 III 418 consid. 2.2.5; sentenza della CEF 14.2022.141 del 23

giugno 2023 consid. 1.2.2). I fatti e mezzi di prova nuovi sono ammissibili

soltanto se vengono addotti non appena sono noti e – qualora siano sorti prima

del giudizio impugnato (pseudonova) – se dinanzi alla giurisdizione

inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza

ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per

analogia: DTF 145 III 342

consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti

(art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento

dei fatti e l’apprez­zamento delle prove possono essere censurati unicamente se

sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138

III 234 consid. 4.1.2). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire

sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di

prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di

prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha

tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza

del Tribunale federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii;

Jeandin in:

Commentaire romand, Code de

procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con

rimandi).

2.

In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il

sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo

credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al

debitore (n. 3).

2.1

I

fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –

che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio

di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,

senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano

svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid.

1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal

sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene

al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario,

cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione

provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza

contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

2.2

Il

decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o

dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso

giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro

– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in

contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il

giudice non agisce d’uffi­­cio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base

ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati

ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori

(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF

14.2011.113

dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).

La sua disamina è sommaria sia in fatto che in diritto, ciò che gli lascia un certo potere d’apprezzamento (cfr. sentenza

della CEF 14.2022.56 del 16 novembre 2022 consid. 4.4.1 in materia di

rigetto dell’op­­posizione).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha dapprima preso atto che CO 1 contestava

unicamente l’esistenza in Svizzera di beni del marito PI 2, e concluso che non

era dunque necessario riesaminare gli altri due presupposti del sequestro

–credito e causa di sequestro. Ciò posto, il primo giudice ha constatato che

nell’ambito del procedimento penale a Milano le autorità avevano quantificato

in € 82'000.– la somma distratta dal

marito e ricevuta dalla moglie, e che, per concorde ammissione delle parti, il

saldo sui due conti bancari sequestrati, a lei intestati, ammonta pure a € 82'000.–.

Nel

merito il Pretore ha rilevato che il 15 novembre 2021 PI 2 aveva girato € 70'000.–

da un suo conto presso la PI 8, implicato nel sistema distrattivo dei fondi

della Fondazione e perciò poi sequestrato, direttamente sul

conto della moglie oggetto del sequestro in esame presso la stessa banca. Ha

pure constatato che, in occasione di un interrogatorio effettuato nei

procedimenti penali italiani, PI 13, fiduciario implicato nel sistema d’interposi­zione

messo in atto da PI 2, aveva indicato “il conto corrente intestato alla moglie CO 1”

tra gli altri conti riconducibili al marito presso la PI 8.

Il Pretore ha tuttavia osservato che PI 2 ave­va distratto complessivamente più

di € 30 milioni e che, per schermare

i suoi maneggi, era solito usare un complesso

sistema d’in­terposizione di società, delle quali era l’avente diritto

economico, sempre e immediatamente, ovvero senza ricorrere a un “uomo di

paglia”. Il trasferimento degli € 70'000.– appariva quindi diverso dal modus

operandi di PI 2, non solo, appunto, per le modalità, ma anche per l’importo

in questione, di molto inferiore rispetto a quello degli altri trasferimenti

fittizi. Ha d’altronde stabilito che la deposizione del fiduciario, da sola,

non era atta a rendere verosimile che i conti sequestrati fossero stati intestati

alla moglie solo fittiziamente: con “riconducibile al marito”, il fiduciario

avrebbe infatti potuto intendere conti alimentati dal marito oppure “di pertinenza di persone a lui vicine”.

In

conclusione, il primo giudice ha dunque statuito che non era verosimile la tesi

della RE 1, secondo cui l’apertura dei conti intestati alla moglie fosse

servita al marito a schermare il denaro da lui distratto; al contrario, era

verosimile che la moglie fos­se l’effettivo avente diritto economico dei conti

e che il versamento degli € 70'000.– avesse avuto finalità estranee alla

fattispecie penale. Ha pertanto accolto l’opposizione e annullato il sequestro dei

conti intestati alla moglie.

4.

Nel

reclamo (ad n. 75), la RE 1 afferma dapprima che le argomentazioni del Pretore sono molto lacunose, nel senso

ch’egli non spie­ga perché la sua tesi sarebbe errata, ciò che determina

una violazione del suo diritto di essere sentita.

Ebbene,

ancorché in modo non proprio lineare, in realtà il Pretore ha spiegato

perché ha dato torto alla reclamante, statuendo, in estrema sintesi, che il

trasferimento degli € 70'000.– alla moglie non rientrava nel modus operandi di PI

2.

e giudicando che la deposizione di PI 13, nella sua genericità, non fosse decisiva.

La sequestrante disponeva dunque di tutti gli elementi per valutare con

cognizione di causa se deferire il litigio all’autorità superiore, ciò che ha

del resto fatto con un corposo reclamo, e tale autorità – a sua volta – è in

grado di esercitare adeguatamente il suo controllo giurisdizionale (DTF 134 I

88.

consid. 4.1 con richiami; sentenza della CEF 14.2014.118 del 3 novembre

2014, consid. 5). Siccome la reclamante ha

concluso in via principale per la reiezione dell’opposizione al sequestro e la

causa è matura per il giudizio, nulla osta quindi a che la Camera esamini senza

indugio il merito delle censure della reclamante (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC),

anche sui punti sui quali il Pretore non si è espresso in modo sufficientemente

preciso.

5.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, il

sequestro (come il pignoramento) può colpire soltanto beni di proprietà del

debitore o crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105

III 112 consid. 3a), essendo al riguardo determinante in linea di principio la

realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104 consid. 1 e 106 III 89

consid. 2, con rinvii): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto

considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto

civile appartengono a una persona fisica o giuridica diversa dal debitore

sequestrato. Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell’identità

economica fra il debi-tore escusso e il terzo (DTF 105 III 112 consid. 3/a, 102

III 173 consid. II/3). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è chiesto il

sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un terzo, il

creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni appartengono in

realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione della LEF dell’8 maggio

1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel

in: Basler Kommentar, SchKG III, 2a ed. 2010, n. 53-55 ad art. 271 e

n. 31-33 ad art. 272 LEF), oppure ch’essi sono stati trasferiti al terzo con un

atto manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285

segg. LEF) tendente a danneggiare i creditori o a favorirne alcuni a scapito di

altri (fra altre: sentenze della CEF 14.2019.3-6 dell’1 luglio 2019, consid. 6,

e 14.2010.40 del 18 giugno 2010, RtiD 2011 I 774 n. 59c, consid. 3.2).

5.1

Secondo il principio della trasparenza (Durchgriff), occorre far astra­zione della dualità giuridica tra debitore

sequestrato e società cui i beni da sequestrare sono intestati, quando è

invocata dall’uno o dall’altro soggetto allo scopo di sottrarsi abusivamente

all’esecu­­zione forzata, e permettere, eccezionalmente, il pignoramento o il

sequestro dei beni dell’una nell’esecuzione diretta contro l’altra conformemente

alla realtà economica. Due sono le condizioni poste dalla giurisprudenza al

riguardo: in primo luogo è necessaria l’identità delle persone coinvolte o

perlomeno l’identità dei loro interessi economici; e in secondo luogo la

dualità giuridica dev’es­­sere invocata in modo manifestamente abusivo per

trarne un vantaggio ingiustificato a danno dei creditori (art. 2 cpv. 2 CC) (DTF 144 III 541 segg.; sentenze della CEF

14.2020.95

dell’11 ottobre 2021 consid. 7.1.1 e 14.2019.3-6 del 1° luglio

2019, consid. 6.1).

Il

principio della trasparenza si applica non

solo nell’esecuzione diretta contro la persona (solitamente giuridica)

controllata (caso di trasparenza detta diretta), ma anche, più frequentemente,

nel­l’esecuzione contro la persona dominante (trasparenza rovescia­ta) (DTF 144

III 548 consid. 8.3.4). Sono altresì abusivi trasferimenti di beni di una persona fisica a un’altra, specie a un parente (v. anche la

presunzione dell’art. 288 cpv. 2 LEF), volto a impedirne il sequestro o il

pignoramento. Anche in tali casi può essere fatta astrazione della

situazione giuridica solo alla doppia condizione

dell’identità degl’interessi economici e dello scopo abusivo del

trasferimento (cfr. sentenza della CEF 14.2017.190 del 7

settembre 2018 consid. 6.1 e 6.2).

5.2

Dai casi di applicazione del principio della trasparenza

bisogna distinguere quello in cui i beni del terzo possono ugualmente essere

realizzati per soddisfare il creditore perché sono intestati solo formalmente a

nome del terzo – un uomo di paglia, un prestanome o una “testa di legno” – che

ne è solo il proprietario apparente, mentre in realtà appartengono al debitore

(caso della simulazio­ne), ciò che incombe al creditore di rendere verosimile

(DTF 144 III 548-9 consid. 8.3.5; sentenza della CEF 14.2019.3-6 dell’11 luglio

2019.

consid. 6.1/d), giacché in caso di simulazione ogni

creditore, a prescindere dal momento in cui è sorta la sua pretesa, può

esigerne il sequestro, al pari degli altri diritti patrimoniali del debitore

(sentenza della CEF 14.2017.176 del 27 marzo 2018, RtiD 2018 II 848 n. 54c,

consid. 6.2/d).

5.3

In assenza di manovre abusive nel senso dell’art. 2 cpv. 2 CC vanno

invece rispettati i rapporti giuridici di proprietà esistenti, così che il

creditore non è abilitato a sequestrare direttamente i beni appartenenti a

persone fisiche, giuridiche o enti giuridicamente indipendenti dal debitore, bensì solo le pretese del

debitore nei confronti di quelle persone, senza diritto preferenziale rispetto

agli altri loro creditori (citata 14.2017.190, consid. 6.1).

6.

Nella

fattispecie, la RE 1 ribadisce che PI 2 ha sfruttato e sfrutta ancora la moglie

quale “paravento” per celare la reale appartenenza economica – a lui – degli

averi sui conti bancari sequestrati, a lei intestati (n. 74, 77, 78, 80, 83, 84

e 85).

Rileva che il pagamento di € 70'000.–, dal

conto del marito a quello della moglie, è avvenuto il 15 novembre 2011, ossia

durante il periodo (1997-2012), in cui sono state tenute le condotte delittuose

(n. 82), e lamenta che il primo giudice non

ha spiegato perché tale pagamento non ha affinità con la fattispecie oggetto

della procedura di sequestro (n. 83).

6.1

Orbene,

così argomentando la RE 1 non si confronta però direttamente con la motivazione

del primo giudice. Non spiega infatti perché il Pretore avrebbe ecceduto il

proprio potere d’apprezza­mento (sopra consid. 2.2) nel ritenere che il

bonifico di € 70'000.– sul conto della moglie del debitore aveva verosimilmente

avuto finalità estranee alla fattispecie penale, siccome l’operazione risulta

diversa per modus operandi e importo da quelle messe in atto da PI 2 per schermare destinazione e

appartenenza dei fondi distratti dalla RE 1, le quali poggiavano sull’articolato

siste­ma d’interposizioni societarie, di cui egli stesso risultava sempre il beneficiario economico, descritto dalla

medesima sequestrante.

La

reclamante non indica neppure con precisione gl’indizi per cui si dovrebbe

ritenere verosimile che PI 2 ha aperto i conti ogget­to di sequestro a nome

della moglie per depositarvi (in minima parte) il provento di reato e servirsi

di lei quale prestanome.

Non

spettava d’altronde al Pretore spiegare l’affinità del trasferimento degli € 70'000.–

con la fattispecie oggetto della procedura di sequestro, bensì alla

sequestrante addurre indizi atti a rendere verosimile l’applicabilità del

principio di trasparenza (identità

de­gl’interessi economici del debitore e del terzo e scopo abusivo del trasferimento) o di simulazione (sopra consid. 5.1 e 5.2), ciò che non è riuscita a fare (sotto consid. 6.4). Incombe infatti al sequestrante e a nessun altro allegare i fatti

costitutivi dei presupposti per la concessione del sequestro e produrre i mezzi

di prova (documentali) che permettono di renderli verosimili (DTF 148 III 383 consid.

2.3.5). La reclamante non esplicita in particolare il motivo per cui il fatto che gli € 70'000.– siano stati versati durante il periodo

(1997-2012) in cui sono state tenute le condotte delittuose giustificherebbe,

da sé solo, di far astrazione dell’intestazione alla moglie del conto di

destinazione. Con riguardo all’argomentazione fin qui esaminata, il reclamo è

pertanto irricevibile per carenza di motivazione.

6.2

La

reclamante rimprovera inoltre al Pretore di non aver tenuto conto del

versamento degli € 82'000.–, comprovante il coinvolgimento della resistente nei

fatti oggetto dei procedimenti penali, “quantomeno con i flussi di denaro drenati

illecitamente” dalla reclamante (n. 83). Egli avrebbe

accertato i fatti in modo manifestamente errato omettendo di considerare l’implicazione

dei due con­ti sequestrati nel flusso di denaro a danno della RE 1.

In

realtà, il Pretore ha accertato sia che i fondi sottratti illecitamen­te da PI

2.

alla RE 1 e giunti alla moglie sono stati quantificati in € 82'000.– dagl’inquirenti

italiani (pag. 9, 2° §), sia che costui ha fatto capo a un conto “implicato nel meccanismo distrattivo a danno della RE 1” per accreditare gli € 70'000.– sul conto

della moglie (pagg. 8 e 9, 1° §). L’origine delittuosa dei

fondi trasferiti (in minima parte) sui conti sequestrati non è quindi in

discussione, sicché po­co importa che la controparte non si sia confrontata con

le decisioni penali come rilevato dalla reclamante in sede di replica (n. 14 e

19). Ancora una volta la RE 1 non spiega però quale attinen­za tale circostanza

abbia con la giurisprudenza relativa ai principi di trasparenza o di

simulazione, né perché dalla sola provenienza criminale dei fondi si potrebbe

dedurre, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, che CO 1 avrebbe

verosimilmente funto da prestanome per il marito. Anche al riguardo il reclamo

si rivela inammissibile per insufficiente motivazione.

6.3

Secondo

la reclamante, dato il suo ruolo centrale nelle condotte delittuose, PI 13 ha aveva

una visione d’insieme precisa sul complesso sistema d’interposizione di

società. Egli sapeva dunque chi fosse il reale proprietario degli averi sui

conti intestati alla resistente (n. 81), sicché la sua dichiarazione circa la

“riconducibilità” al marito del “conto

corrente intestato alla moglie CO 1” è determinante

(n. 80).

Anche

su questo punto la RE 1 non si misura con la motivazione della sentenza

impugnata, in cui il Pretore ha ritenuto che nell’in­dicare il conto corrente

intestato alla moglie come “riconducibile” a PI 2 (doc. 7 a pag. 9 nella causa

di opposizione al sequestro), PI 13 potrebbe anche aver inteso indicare che il

conto era stato alimentato da PI 2, come effettivamente è stato il caso (sopra

consid. 6.2). PI 13 non ha detto che PI 2 era il reale proprietario degli averi

depositati. Se non addirittura irricevibile, la censura è da respingere.

6.4

Per la reclamante il Pretore ha applicato

erroneamente il principio della trasparenza (Durchgriff) e la

nozione giuridica d’“intestazione fittizia” sviluppate dalla giurisprudenza (n.

86).

6.4.1

La

ricevibilità di questo motivo d’impugnazione è dubbia, poiché la RE 1 non

indica precisamente sulla base di quali fatti i presupposti giurisprudenziali

di simulazione o di trasparenza dovrebbero ritenersi adempiuti, ricordato un’altra

volta che incombe al sequestrante e non al giudice o alla controparte rendere

verosimile che i beni sequestrati, a prescindere dalla loro apparente intestazione

a un terzo, in realtà appartengono al debitore, rispettivamente che il trasferimento giuridicamente valido del

bene al terzo è invocata in modo manifestamente abusivo per trarne un vantaggio

ingiustificato a danno dei creditori (sopra consid. 5.2 e 5.1).

6.4.2

Orbene, la reclamante si limita a citare diverse

sentenze di questa Camera (ad n. 72), senza peraltro distinguere tra

trasparenza e simulazione, per concludere senza riferimento diretto ai

presupposti giurisprudenziali che “in applicazione del principio della trasparenza (Durchgriff), in

subordine in virtù di un’intestazione fittizia, tali saldi attivi appartengono,

in realtà, totalmente al solo PI 2” (n. 77). La

reclamante incentra l’intera impugnativa sul fatto che i fondi trasferiti sui conti

sequestrati sono di origine criminale e sul fatto che la titolare dei conti è

moglie del debitore (n. 74, 79, 82 e 84).

6.4.2.1

Sennonché

tali circostanze non rendono verosimile che il debitore potesse e possa

disporre a suo piacimento dei conti della moglie né che quest’ultima fosse a

conoscenza dell’origine dei fondi e si sia prestata a ledere abusivamente i

diritti dei creditori del marito. La reclamante asserisce che PI 2 “ha il controllo”

sulla moglie (n. 74), ma senza citare indizi oggettivi e concreti a sostegno

della sua affermazione. La “contaminazione” dei conti della moglie con i flussi

di denaro distratti a scapito della reclamante (n. 84) rinvia a una nozione

penale assente dalla nozione di trasparenza in materia di sequestro (cfr. citata

14.2017.190

consid. 11.3). È d’altron­de tardivo, poiché fatto valere, in

diritto, solo con la replica spontanea (n. 23), l’argomento secondo cui le

autorità italiane hanno chiesto a quelle svizzere, con commissione rogatoria

del 25 ottobre 2019 (doc. AL dell’incarto di sequestro, pag. 4, e il relativo

allegato n. 2, pag. 3), di dare esecuzione alla confisca anche dei due conti

oggetto del sequestro in esame (n. 60 della parte in fatto del reclamo). Ad

ogni modo, la confisca penale può vertere anche su beni appartenenti a persone

diverse dalla persona condannata e la reclamante non cita i considerandi della

decisione penale da cui si evincerebbero indizi di coinvolgimento abusivo della

moglie nei trasferimenti delle somme sequestrate né del carattere fittizio dell’intestazione

dei conti in questione. Rimangono comunque sal­vi i diritti della RE 1 sui

conti sequestrati anche penalmente ove la decisione di confisca verrà

riconosciuta ed eseguita in Svizzera.

Che

poi il trasferimento degli € 70'000.– sia stato effettuato durante il periodo

(1997-2012) in cui si è sviluppata l’attività criminale (n. 82) non implica, da

sé solo, che la moglie ne dovesse essere a conoscenza, anche perché non risulta

dalle allegazioni della reclamante che la moglie abbia saputo dell’imputazione

di PI 2 nel processo penale italiano prima del trasferimento in questione,

avvenuto il 15 novembre 2011 (doc. D nella causa di opposizione al sequestro),

mentre dell’accredito sul conto presso la PI 11 non si sa nulla. La stessa RE 1

ammette del resto che CO 1 non ha avuto

alcun ruolo nell’attività distrattiva operata ai suoi danni (n. 79).

Che

infine l’“intervento” di lei avesse lo scopo di celare il reale proprietario

economico degli averi ricevuti è appunto l’allegazione che la reclamante

avrebbe dovuto rendere verosimile con indizi oggettivi (sopra consid. 2.1), ma

essa non cita alcun documento in merito a un’eventuale connivenza della moglie

(v. in proposito la citata CEF 14.2010.40, consid. 3.2). Nessuno dei due

presupposti del principio di trasparenza appaiono quindi verosimili. In assenza d’indizi di manovre abusive nel senso dell’art. 2 cpv. 2 CC

il Pretore ha giustamente tenuto conto dei rapporti giuridici di proprietà

apparenti (v. sopra consid. 5.3).

6.4.2.2

Neppure

a sostegno del carattere ch’essa pretende fittizio o simulato dei conti

sequestrati la reclamante ha fornito indizi oggettivi. Il Pretore ha accertato

che i conti erano stati aperti, il 30 settembre e il 5 ottobre 2010 (doc. G e L

nella causa di sequestro), prima del trasferimento degli € 70'000.– (pag. 8 in

fondo) e che CO 1 ne era l’intestataria e l’avente diritto economico (pag. 10

in alto). La reclamante non lo contesta (ad n. 76) né ha reso verosimile il carattere fittizio o simulato delle relazioni

bancarie, come ad esem­pio l’esistenza di atti con cui il marito avrebbe

disposto dei conti come se ne fosse il titolare. Perlomeno nell’esito, la

sentenza impugnata resiste alla critica.

6.5

Non è infine dato di capire perché la mancata

indicazione degli € 82'000.– sull’estratto conto relativo al pagamento degli

€ 70'000.– comproverebbe che l’avere appartiene a PI 2 (n. 82). La

differenza con gli € 82'000.– accertati in sede penale (doc. U nella causa

di sequestro), di € 12'000.–, è verosimilmente stata accreditata sul conto di CO

1.

presso la PI 11 (come risulta dall’allegato n. 2 al doc. AL). Nella ridotta misura in cui è ricevibile, il reclamo va pertanto

respinto.

7.

La tassa

del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1

OTLEF (RS 281.35) come le ripetibili, determinate in virtù

dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310)

per il rinvio dell’art. 96 CPC,

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).

7.1

Per

svista, l’anticipo richiesto dalla reclamante è stato calcolato in base all’indicazione del valore litigioso

figurante sulla copertina del­l’incarto pretorile, di fr. 2'635'847.50,

pari ai saldi dei conti sequestrati di € 1'976'215.67 e fr. 66'680.73 (v.

istanza di sequestro n. 4 e doc. F-N). In prima come in seconda sede,

tuttavia, l’opposizio­­ne di CO 1 si riferiva solo ai due conti a lei intestati, il cui saldo è di € 82'000.–

per concorde ammissione delle parti (sentenza impugnata, pag. 9, 3° §).

7.2

La tassa del presente

giudizio e le ripetibili vanno pertanto calcolate in base

a tale valore litigioso (DTF 139 III

195.

consid. 4.3.3; sentenze del

Tribunale federale 5A_314/2019

del 20 gennaio 2020 consid. 3.7 e della CEF 14.2021.142/145 del 4 aprile 2022, consid. 11.3), equivalente a fr. 83'384.– al tasso di cambio di €/fr. 0.9834 del

10.

novembre 2022 (data della

presentazione del reclamo, momento in cui il reclamante valuta il rischio

processuale) secondo il notorio sito fxtop.com (v. sentenza

della CEF 14.2021. 158 del 19 aprile 2022 consid. 6.3.3. e i rinvii).

8.

Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 83'384.– (sopra consid. 6), raggiunge

la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia:

1.

Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 700.– relative al presente giudizio

sono poste carico della reclamante. Fatta salva un’even­tuale compensazione, la parte eccedente dell’anticipo, di fr. 3'800.–,

le è restituita. La RE 1 rifonderà ad CO 1 fr. 3'000.– per ripetibili.

3.

Notificazione a:

– avv. PA 1 e PA 3, Studio

legale __________, __________, __________;

– avv. PA

2.

e PA 4, __________, __________, __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).