14.2022.143
Rigetto definitivo dell’opposizione. Carenza di motivazione del reclamo. Proibizione del formalismo eccessivo
12 aprile 2023Italiano8 min
2022 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ne ha chiesto il rigetto definitivo
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.143
Lugano
12 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo della Melezza promossa con istanza 5 agosto
2022 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 14 novembre 2022 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 25 ottobre 2022 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 gennaio 2022 dalla
sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 492.40 oltre agli
interessi del 5% dal 18 gennaio 2022 (indicando quale causa del credito i “contributi personali 01.01.2019 - 31.12.2019 decisione: 05.10.2021”) e fr. 107.– (per “Tasse diffida e/o interessi di mora”).
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 5 agosto
2022 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Giudicatura di pace del Circolo della Melezza. Entro il termine di 15
giorni prorogato il 3 settembre 2022 dal Giudice di pace con decisione
notificata il successivo 12 settembre, RE 1 non ha presentato osservazioni all’istanza.
C. Statuendo con decisione del 25 ottobre 2022, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal
convenuto, per fr. 492.40 oltre agl’interessi del 5% dal 18 gennaio 2022, la
tassa di diffida di fr. 107.– e la tassa di emissione del precetto
esecutivo di fr. 53.30, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 80.–
e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14 novembre 2022, chiedendo
alla Cassa istante di ritirare i precetti esecutivi e le esecuzioni avviate nei
suoi confronti. Ha postulato inoltre l’annullamento della decisione impugnata con
riguardo agl’interessi, alla tassa di diffida e alle spese esecutive, come pure
con riguardo alle spese processuali e all’indennità, e ha chiesto di
dispensarlo dal pagamento delle spese giudiziarie di seconda sede. Visto l’esito
del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 2 novembre 2022, il termine d’impugnazione è
scaduto sabato 12 novembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 14
novembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello
stesso giorno, il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 con-sid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la
Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi
per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.
8.2
con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di
carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le
argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la
motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa
consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_621/2021
del 30 agosto 2022 consid. 3.1, i cui principi valgono anche per i reclami: 5D_190/2014
del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel
merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il
processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla
critica.
1.3.1
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha dapprima rilevato che RE 1 non aveva
presentato osservazioni entro il termine prorogato di 15 giorni, quindi,
considerati i mezzi di prova prodotti (conteggi emanati dalla Cassa istante e passati
in giudicato), ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dall’escusso.
1.3.2
Nel
reclamo, RE 1 spiega che in passato, quando aveva un lavoro, ha sempre pagato i
contributi alle assicurazioni sociali, ciò che intende continuare a fare, non
appena possibile. Chiede pertanto alla istante di ritirare i precetti esecutivi
e le esecuzioni avviate nei suoi confronti. Asserisce poi di aver chiesto e
ottenuto una proroga del termine per presentare le sue osservazioni all’istanza
di rigetto, ma che la decisione di proroga gli è stata notificata solo il 12
settembre 2022, ossia l’ultimo giorno del termine prorogato. Postula che la
Camera “ponder[i] nel limite del possibile l’eccessivo
formalismo” e annulli la decisione impugnata.
1.3.3
Contrariamente
a quanto allega il reclamante, il termine prorogato assegnato a RE 1 per
presentare le osservazioni all’istanza non è scaduto il 12 settembre 2022. Ha infatti
cominciato a decorrere solo dal giorno successivo a quello della notifica della
decisione di proroga (art. 142 cpv. 1 CPC), ossia dal 13 settembre 2022. Il
reclamante ha quindi avuto tempo fino al 27 settembre 2022 compreso (15 giorni)
per prendere posizione, tant’è che il Giudice di pace ha atteso fino al 25
ottobre 2022 per emanare la decisione impugnata. Non avendo fatto uso del suo
diritto, il reclamante può ora lamentarsi solo con sé stesso.
1.3.4
Per
il resto, il reclamante non si confronta con la motivazione del primo giudice,
a onor del vero estremamente succinta, sicché il suo reclamo è irricevibile
(art. 321 cpv. 1 e sopra consid. 1.3). La richiesta del reclamante alla Cassa
istante di ritirare i precetti esecutivi e le esecuzioni avviate nei suoi
confronti non è poi di competenza della CEF, che non ne è la destinataria.
1.3.5
La
richiesta – ricorrente – di “ponderare nel
limite del possibile l’eccessivo formalismo” non è specificata ed è
pertanto irricevibile. Ad ogni modo il divieto del formalismo eccessivo s’impone
alla Camera già senza richiesta particolare quale corollario (negativo) del
principio di buona fede processuale (art. 52 CPC). Nondimeno la motivazione del
ricorso è un presupposto legale di ricevibilità (art. 321 cpv. 1 CPC) che dev’essere
esaminato d’ufficio (cfr. art. 60 CPC). Pertanto, esigere una motivazione
– pur minimale – non può costituire una violazione del diritto di essere
sentito o della proibizione del formalismo
eccessivo (DTF 134 II 247 consid. 2.4.2; sentenza del Tribunale federale
5A_488/2015 del 21 agosto 2015 consid. 3.2.2).
E
così ne va anche della decisione del Giudice di pace di statuire sull’istanza
senz’attendere le osservazioni di RE 1 – che come visto egli avrebbe avuto
tempo di presentare – in conformità dell’avvertenza contenuta nelle ordinanze
10.
agosto e 3 settembre 2022, conforme all’art. 147 cpv. 3 CPC, secondo cui “in caso di silenzio il Giudice [avrebbe proceduto] in
base all’istanza e agli atti” (act. B e F).
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), senza riguardo alla
situazione finanziaria del reclamante, la cui attenzione è già stata richiamata
più volte sull’eccezionalità della dispensa dalle spese processuali (sentenza
della CEF 14.2022.57 del 28 settembre 2022 consid. 3).
Non
si pone invece problema di ripetibili, la Cassa istante, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni non essendo incorsa in spese in questa sede.
3.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 599.40,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio
sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo della Melezza.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).