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Decisione

14.2022.143

Rigetto definitivo dell’opposizione. Carenza di motivazione del reclamo. Proibizione del formalismo eccessivo

12 aprile 2023Italiano8 min

2022 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ne ha chiesto il rigetto definitivo

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.143

Lugano

12 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo della Melezza promossa con istanza 5 agosto

2022 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 14 novembre 2022 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 25 ottobre 2022 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 gennaio 2022 dalla

sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa cantona­le di compensazione

AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 492.40 oltre agli

interessi del 5% dal 18 gennaio 2022 (indicando quale causa del credito i “contributi personali 01.01.2019 - 31.12.2019 decisione: 05.10.2021”) e fr. 107.– (per “Tasse diffida e/o interessi di mora”).

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 5 agosto

2022 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ne ha chiesto il rigetto definitivo

alla Giudicatura di pace del Circolo della Melezza. Entro il termine di 15

giorni prorogato il 3 settembre 2022 dal Giudice di pace con decisione

notificata il successivo 12 settembre, RE 1 non ha presentato osservazioni all’istanza.

C. Statuendo con decisione del 25 ottobre 2022, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal

convenuto, per fr. 492.40 oltre agl’interessi del 5% dal 18 gennaio 2022, la

tassa di diffida di fr. 107.– e la tassa di emissione del precetto

esecutivo di fr. 53.30, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 80.–

e un’indennità di fr. 15.– a favore del­l’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14 novembre 2022, chiedendo

alla Cassa istante di ritirare i precetti esecutivi e le esecuzioni avviate nei

suoi confronti. Ha postulato inoltre l’annullamento della decisione impugnata con

riguardo agl’interessi, alla tassa di diffida e alle spese esecutive, come pure

con riguardo alle spese processuali e all’indennità, e ha chiesto di

dispensarlo dal pagamento delle spese giudiziarie di seconda sede. Visto l’esito

del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 2 novembre 2022, il termine d’impugnazione è

scaduto sabato 12 novembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 14

novembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello

stesso giorno, il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 con-sid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la

Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi

per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.

8.2

con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di

carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le

argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la

motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa

consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_621/2021

del 30 agosto 2022 consid. 3.1, i cui principi valgono anche per i reclami: 5D_190/2014

del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel

merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il

processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla

critica.

1.3.1

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha dapprima rilevato che RE 1 non aveva

presentato osservazioni entro il termine prorogato di 15 giorni, quindi,

considerati i mezzi di prova prodotti (conteggi emanati dalla Cassa istante e passati

in giudicato), ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione

interposta dall’escusso.

1.3.2

Nel

reclamo, RE 1 spiega che in passato, quando aveva un lavoro, ha sempre pagato i

contributi alle assicurazioni sociali, ciò che intende continuare a fare, non

appena possibile. Chiede pertanto alla istante di ritirare i precetti esecutivi

e le esecuzioni avviate nei suoi confronti. Asserisce poi di aver chiesto e

ottenuto una proroga del termine per presentare le sue osservazioni all’i­stanza

di rigetto, ma che la decisione di proroga gli è stata notificata solo il 12

settembre 2022, ossia l’ultimo giorno del termine prorogato. Postula che la

Camera “ponder[i] nel limite del possibile l’eccessivo

formalismo” e annulli la decisione impugnata.

1.3.3

Contrariamente

a quanto allega il reclamante, il termine prorogato assegnato a RE 1 per

presentare le osservazioni all’istanza non è scaduto il 12 settembre 2022. Ha infatti

cominciato a decorrere solo dal giorno successivo a quello della notifica della

decisione di proroga (art. 142 cpv. 1 CPC), ossia dal 13 settembre 2022. Il

reclamante ha quindi avuto tempo fino al 27 settembre 2022 compreso (15 giorni)

per prendere posizione, tant’è che il Giudice di pace ha atteso fino al 25

ottobre 2022 per emanare la decisione impugnata. Non avendo fatto uso del suo

diritto, il reclamante può ora lamentarsi solo con sé stesso.

1.3.4

Per

il resto, il reclamante non si confronta con la motivazione del primo giudice,

a onor del vero estremamente succinta, sicché il suo reclamo è irricevibile

(art. 321 cpv. 1 e sopra consid. 1.3). La richiesta del reclamante alla Cassa

istante di ritirare i precetti esecutivi e le esecuzioni avviate nei suoi

confronti non è poi di competenza della CEF, che non ne è la destinataria.

1.3.5

La

richiesta – ricorrente – di “ponderare nel

limite del possibile l’ec­cessivo formalismo” non è specificata ed è

pertanto irricevibile. Ad ogni modo il divieto del formalismo eccessivo s’impone

alla Camera già senza richiesta particolare quale corollario (negativo) del

principio di buona fede processuale (art. 52 CPC). Nondimeno la motivazione del

ricorso è un presupposto legale di ricevibilità (art. 321 cpv. 1 CPC) che dev’essere

esaminato d’ufficio (cfr. art. 60 CPC). Pertanto, esigere una motivazione

– pur minimale – non può costituire una violazione del diritto di essere

sentito o della proibizione del formalismo

eccessivo (DTF 134 II 247 consid. 2.4.2; sentenza del Tribunale federale

5A_488/2015 del 21 agosto 2015 consid. 3.2.2).

E

così ne va anche della decisione del Giudice di pace di statuire sull’istanza

senz’attendere le osservazioni di RE 1 – che come visto egli avrebbe avuto

tempo di presentare – in conformità dell’avvertenza contenuta nelle ordinanze

10.

agosto e 3 settembre 2022, conforme all’art. 147 cpv. 3 CPC, secondo cui “in caso di silenzio il Giudice [avrebbe proceduto] in

base all’istanza e agli atti” (act. B e F).

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), senza riguardo alla

situazione finanziaria del reclamante, la cui attenzione è già stata richiamata

più volte sull’ecce­zionalità della dispensa dalle spese processuali (sentenza

della CEF 14.2022.57 del 28 settembre 2022 consid. 3).

Non

si pone invece problema di ripetibili, la Cassa istante, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni non essendo incorsa in spese in questa sede.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 599.40,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio

sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo della Melezza.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).