14.2022.145
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contestazione della convenuta forse tardiva e in ogni caso considerata come non presentata perché non tradotta in italiano nel termine impartitole
16 dicembre 2022Italiano4 min
il 16 novembre 2022 la Pretura ha trasmesso lo scritto a questa Camera come “reclamo/ricorso/appello”;
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Incarto n.
14.2022.145
Lugano
16 dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2022.2164 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 28 aprile 2022
dall’
CO 1
(rappresentata dall’RA 1, )
contro
RE 1
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 luglio 2021 dalla sede di
Lugano dell’Ufficio d’esecuzione l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di un
credito di fr. 21'064.10 oltre agli accessori;
che
statuendo con decisione del 28 ottobre 2022 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, ha accolto l’istanza presentata dall’CO 1 il 28 aprile 2022 e
rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escussa, ponendo a
suo carico le spese processuali di fr. 100.–;
che
con un atto redatto in lingua tedesca RE 1 si è rivolta al Pretore il 14
novembre 2022 per contestare il credito dell’istante (raccomandata n. __________);
che
Fatti
il 16 novembre 2022 la Pretura ha trasmesso lo scritto a questa Camera come “reclamo/ricorso/appello”;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 già il 31 ottobre 2022, il
termine d’impugnazione è scaduto giovedì 10 novembre.
che
presentato solo il 14 novembre, la contestazione di RE 1 risulta tardiva;
Considerandi
che
alla stessa è invero acclusa anche una busta di un invio indirizzato da RE 1
alla terza sezione della Pretura del Distretto di Lugano il 9 novembre 2022;
che,
comunque sia, la questione della tempestività della contestazione può essere
lasciata indecisa dal momento ch’ella non l’ha ripresentata in lingua italiana
entro il termine impartitole;
che
l’atto va quindi considerato come non presentato (art. 132 cpv. 1 CPC), a
prescindere dalla questione di sapere se esso avrebbe davvero potuto essere
considerato come un reclamo contro la decisione del 28 ottobre 2022;
che
la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61
cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) tenuto conto dell’esito del giudizio odierno (art. 21
LTG), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che,
circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 21'064.10, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini
dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’atto di RE 1 trasmesso il 16 novembre 2022 dalla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, si considera come non presentato.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 100.–, è posta a carico di
RE 1. Fatta salva un’eventuale compensazione,
la parte eccedente dell’anticipo da lei versato, di fr. 100.–, le è
restituita.
3. Notificazione a .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).