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Decisione

14.2022.145

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contestazione della convenuta forse tardiva e in ogni caso considerata come non presentata perché non tradotta in italiano nel termine impartitole

16 dicembre 2022Italiano4 min

il 16 novembre 2022 la Pretura ha trasmesso lo scritto a questa Camera come “reclamo/ricorso/appello”;

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.145

Lugano

16 dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2022.2164 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 28 aprile 2022

dall’

CO 1

(rappresentata dall’RA 1, )

contro

RE 1

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che

con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 luglio 2021 dalla sede di

Lugano dell’Ufficio d’esecuzione l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di un

credito di fr. 21'064.10 oltre agli accessori;

che

statuendo con decisione del 28 ottobre 2022 il Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 5, ha accolto l’istanza presentata dal­l’CO 1 il 28 aprile 2022 e

rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escussa, ponendo a

suo carico le spese processuali di fr. 100.–;

che

con un atto redatto in lingua tedesca RE 1 si è rivolta al Pretore il 14

novembre 2022 per contestare il credito dell’istante (raccomandata n. __________);

che

Fatti

il 16 novembre 2022 la Pretura ha trasmesso lo scritto a questa Camera come “reclamo/ricorso/appello”;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che

visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 già il 31 ottobre 2022, il

termine d’impugnazione è scaduto giovedì 10 novembre.

che

presentato solo il 14 novembre, la contestazione di RE 1 risulta tardiva;

Considerandi

che

alla stessa è invero acclusa anche una busta di un invio indirizzato da RE 1

alla terza sezione della Pretura del Distretto di Lugano il 9 novembre 2022;

che,

comunque sia, la questione della tempestività della contestazione può essere

lasciata indecisa dal momento ch’ella non l’ha ripresentata in lingua italiana

entro il termine impartitole;

che

l’atto va quindi considerato come non presentato (art. 132 cpv. 1 CPC), a

prescindere dalla questione di sapere se esso avrebbe davvero potuto essere

considerato come un reclamo contro la decisione del 28 ottobre 2022;

che

la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61

cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) tenuto conto dell’esito del giudizio odierno (art. 21

LTG), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che,

circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 21'064.10, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini

dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’atto di RE 1 trasmesso il 16 novembre 2022 dal­la Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, si considera come non presentato.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 100.–, è posta a carico di

RE 1. Fatta salva un’eventuale compensazione,

la parte eccedente dell’anticipo da lei versato, di fr. 100.–, le è

restituita.

3. Notificazione a .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).