14.2022.146
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia
21 dicembre 2022Italiano8 min
5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'648.22
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.146
Lugano
21 dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.4311 (fallimento) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 9 settembre
2022 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 18 novembre 2022 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 9 novembre 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il 9
settembre 2022 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione
5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'648.22
oltre a interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 9 novembre 2022 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione dello stesso 9 novembre 2022 il Pretore ha dichiarato il
fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00 ponendo a carico
della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di
fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 novembre
2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito
posto in esecuzione. Il 21 novembre 2022 il presidente della Camera ha
parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni
dell’8 dicembre 2022, la CO 1 si è rimessa alla decisione della Camera, pur
rilevando che la sua esecuzione non è ancora stata saldata.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 10 novembre 2022, il
termine d’impugnazione è scaduto domenica 20 novembre, per cui la scadenza è
stata riportata a lunedì 21 novembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.
31.
LEF). Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è
dunque senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non ven-gono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal
numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove
istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato.
Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica
insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in:
Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174
LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto un estratto bancario (doc. E), da cui
si evince il versamento di fr. 1'697.40 all’Ufficio d’esecuzione, che
questa Camera ha verificato essere stati accreditati l’11
novembre 2022 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il
presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto. La somma, messa
in conto dall’Ufficio, verrà girata all’istante dopo la notifica del giudizio
odierno.
2.3
Per quel che riguarda invece il requisito della
solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della
decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in
esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – la reclamante
allega che già con la vendita di uno dei palazzi di sua proprietà, che sono
iscritti a bilancio per fr. 21'360'000.– a fronte di un indebitamento
ipotecario di fr. 20'096'265.55, potrebbe estinguere tutte le esecuzioni
dirette nei suoi confronti (43 per oltre fr. 560'000.– complessivi, di cui
17.
allo stadio del pignoramento per quasi fr. 240'000.– e 4 a quello della
comminatoria di fallimento per oltre fr. 35'000.–) e ad ogni modo è in
procinto d’incassare un credito di fr. 300'000.–, sufficienti a
pagare le esecuzioni non sospese da
opposizione. Aggiunge di aver già ottenuto un mutuo dello stesso
importo dal prossimo 25 novembre da una società solvibile, l’__________. Orbene,
la Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che la reclamante ha
effettivamente versato all’Ufficio d’esecuzione fr. 300'000.–, che sono
serviti a estinguere tutte le esecuzioni dirette nei suoi confronti non sospese
da opposizione. Sono tuttora pendenti 17 esecuzioni sospese da opposizioni per quasi
fr. 275'000.– complessivi (ha però versato direttamente ai rispettivi creditori il capitale delle
esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________, v. doc. G
accluso al reclamo), ma non sono stati rilasciati attestati di carenza di beni
nei suoi confronti.
Ciò
porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve.
Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze
troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si
può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più
probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla
sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità
sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174
cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
Non
si può però non rilevare che la reclamante dovrà intraprendere serie misure di
risanamento per far fronte in particolare alle esecuzioni sospese da opposizione, quasi tutte promosse per contributi
di diritto pubblico. In caso di un nuovo fallimento che dovesse impugnare, la
reclamante non potrebbe infatti contare sulla stessa indulgenza manifestata
dalla Camera nel giudizio odierno.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo. La
tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 9 novembre 2022 dalla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).