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Decisione

14.2022.146

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia

21 dicembre 2022Italiano8 min

5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'648.22

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.146

Lugano

21 dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.4311 (fallimento) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 9 settembre

2022 dalla

CO 1

contro

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

giudicando sul reclamo del 18 novembre 2022 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 9 novembre 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Lugano del­l’Ufficio d’esecuzione, il 9

settembre 2022 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione

5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'648.22

oltre a interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 9 novembre 2022 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione dello stesso 9 novembre 2022 il Pretore ha dichiarato il

fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00 ponendo a carico

della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di

fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 novembre

2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito

posto in esecuzione. Il 21 novembre 2022 il presidente della Camera ha

parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni

dell’8 dicembre 2022, la CO 1 si è rimessa alla decisione della Camera, pur

rilevando che la sua esecuzione non è ancora stata saldata.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 10 novembre 2022, il

termine d’impu­gnazione è scaduto domenica 20 novembre, per cui la scadenza è

stata riportata a lunedì 21 novembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.

31.

LEF). Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è

dunque senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non ven-gono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove

istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugna­to.

Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica

insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito e così via, mentre sem­plici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in:

Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174

LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto un estratto bancario (doc. E), da cui

si evince il versamento di fr. 1'697.40 all’Ufficio d’esecuzione, che

questa Camera ha verificato essere stati accreditati l’11

novembre 2022 a saldo dell’esecuzione promossa dal­l’i­stante, per cui il

presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto. La somma, messa

in conto dall’Ufficio, verrà girata al­l’istante dopo la notifica del giudizio

odierno.

2.3

Per quel che riguarda invece il requisito della

solvibilità – condizio­ne indispensabile per ottenere l’annullamento della

decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in

esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – la reclamante

allega che già con la vendita di uno dei palazzi di sua proprietà, che sono

iscritti a bilancio per fr. 21'360'000.– a fronte di un indebitamento

ipotecario di fr. 20'096'265.55, potrebbe estinguere tutte le esecuzioni

dirette nei suoi confronti (43 per oltre fr. 560'000.– complessivi, di cui

17.

allo stadio del pignoramento per quasi fr. 240'000.– e 4 a quello della

comminatoria di fallimento per oltre fr. 35'000.–) e ad ogni modo è in

procinto d’incassare un credito di fr. 300'000.–, sufficienti a

pagare le esecuzioni non sospese da

opposizione. Aggiunge di aver già ottenuto un mutuo del­lo stesso

importo dal prossimo 25 novembre da una società solvibile, l’__________. Orbene,

la Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che la reclamante ha

effettivamente versato all’Ufficio d’esecuzione fr. 300'000.–, che sono

serviti a estinguere tutte le esecuzioni dirette nei suoi confronti non sospese

da opposizione. Sono tuttora pendenti 17 esecuzioni sospese da opposizioni per quasi

fr. 275'000.– complessivi (ha però versato direttamente ai rispettivi creditori il capitale delle

esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________, v. doc. G

accluso al reclamo), ma non sono stati rilasciati attestati di carenza di beni

nei suoi confronti.

Ciò

porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve.

Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze

troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si

può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più

probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla

sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità

sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174

cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

Non

si può però non rilevare che la reclamante dovrà intraprendere serie misure di

risanamento per far fronte in particolare alle esecuzioni sospese da opposizione, quasi tutte promosse per con­tributi

di diritto pubblico. In caso di un nuovo fallimento che dovesse impugnare, la

reclamante non potrebbe infatti contare sulla stessa indulgenza manifestata

dalla Camera nel giudizio odierno.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo. La

tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 9 novembre 2022 dalla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).