14.2022.147
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
12 dicembre 2022Italiano7 min
d’esecuzione, il 20 settembre 2022 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di
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Incarto n.
14.2022.147
Lugano
12 dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2022.1097 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza 20 settembre 2022 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 21 novembre 2022 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa l’8 novembre 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
della sede di Bellinzona dell’Ufficio
d’esecuzione, il 20 settembre 2022 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di
decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'215.65.
B. Nel
termine impartito dal Pretore, il convenuto non ha presentato osservazioni scritte
al reclamo e le parti non hanno chiesto di essere citate a un’udienza.
C. Statuendo
con decisione dell’8 novembre 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE
1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 110.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 21 novembre 2022 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato
il credito posto in esecuzione. Il reclamo non è stato intimato alla
controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa
in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto ad RE 1 il settimo giorno di giacenza
postale (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC), ovvero il 16 novembre 2022, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 26 novembre, per
cui la scadenza è stata riportata a lunedì 28 novembre (art. 142 cpv. 3
CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già il 21 novembre 2022 (data
del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espres-samente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal
numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove
istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre
semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler
Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 18 novembre
2022.
dall’Ufficio d’esecuzione relativa al versamento di fr. 1'335.65 a
saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui
all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile
per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il
pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia
del fallimento – il reclamante ha provato di aver pagato anche l’esecuzione n.
__________. La Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che nei
suoi confronti vi sono tuttora solo due esecuzioni, una (n. __________) per poco
più di fr. 1'000.– sospesa da opposizione dal 18 febbraio 2019 e l’altra
(n. __________) anch’essa di poco più di fr. 1'000.– iniziata recentemente
(il precetto esecutivo gli è stato notificato il 3 maggio 2022). Non risultano
d’altronde essere stati emessi atti di carenza di beni a suo carico.
Ciò
porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve.
Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze
troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si
può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile
della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua
situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità
sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174
cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico del
reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo. La
tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata l’8 novembre 2022 dalla Pretura del Distretto di
Bellinzona nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 110.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE
1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa
sede, pari a fr. 110.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di
giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
–
;
– Ufficio
d’esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del Registro
fondiario del Distretto di Bellinzona,
Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).