14.2022.148
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Quantificazione delle spese ripetibili di prima sede dovute al convenuto, non assegnate dal primo giudice senza motivazione
24 aprile 2023Italiano9 min
Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
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Incarto n.
14.2022.148
Lugano
24 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 23 maggio
2022 dall’
CO 1
contro
RE 1,
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 21 novembre 2022 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 14 novembre 2022 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________35 emesso il 21 febbraio 2022
dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 2'350.–, indicando quale causa del credito “Automiete __________”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23 maggio
2022 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
con osservazioni scritte del 12 luglio 2022, protestando tasse, spese e “congrue ripetibili”;
il 19 ottobre 2022, ha sollecitato dal giudice l’emanazione della decisione.
C. Statuendo con decisione del 14 novembre 2022, il Giudice di pace ha
respinto, ponendo a carico dell’CO 1 le spese processuali di fr. 100.–
senz’assegnare spese ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 21 novembre 2022, postulandone in
via principale la riforma, nel senso dell’assegnazione di ripetibili di fr. 420.–,
e in via subordinata l’annullamento e il rinvio della causa al primo giudice
perché si determinasse sulla richiesta di spese ripetibili, protestate in
ambedue i casi le spese processuali e ripetibili di fr. 250.– di seconda
sede. Invitata a esprimersi, l’CO 1 è rimasta silente.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Secondo l’art. 110 CPC, la decisione in materia di spese è
impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo. In ogni caso la
via del reclamo è anche l’unica aperta contro le decisioni nelle pratiche a
tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione (cfr. art.
309.
lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC). In ambedue i casi il reclamo va inoltrato
alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48
lett. e n. 1 e 4a LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.2
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 15 novembre 2022, il termine d’impugnazione
è scaduto venerdì 25 novembre. Presentato il 21 novembre 2022 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.3
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata, stante l’assenza di un valido riconoscimento di debito a
favore dell’CO 1, il Giudice di pace ne ha respinto l’istanza, condannandola al
pagamento delle spese processuali di fr. 100.– senza statuire sulla
richiesta di ripetibili formulata da RE 1.
3.
Nel
reclamo, RE 1 si duole che il Giudice di pace non gli ha assegnato le spese
ripetibili senz’alcuna motivazione, violando con ciò il diritto. Osserva che, giusta
l’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 178.310),
le ripetibili ammontano tra il 15 e il 25% del valore litigioso, nel caso
concreto di fr. 2'423.30, sicché gli andavano riconosciuti a tale titolo
tra fr. 72.70 e fr. 424.–. Afferma che la fattispecie non presenta
particolarità tali da giustificare una deroga, per difetto o per eccesso, dei
limiti legali e perciò ritiene ragionevole e proporzionato assegnargli un’indennità
ripetibili di fr. 420.–, pari a un’ora e mezza di lavoro del proprio
patrocinatore alla tariffa di fr. 280.–/ora giusta l’art. 12 RTar, tenuto
conto del dispendio di tempo del legale per essere informato sul caso,
analizzare gli atti processuali, redigere le osservazioni all’istanza e
sollecitare l’evasione della pratica. Ritiene poi congruo che le ripetibili di
seconda sede vengano fissate al massimo stabilito dall’art. 11 lett. a (recte:
cpv. 2 lett. a) RTar, ovvero fr. 250.–, che corrisponde a meno di un’ora
di attività giusta l’art. 12 RTar.
4.
Va
dato atto ad RE 1 che il Giudice di pace ha manifestamente leso il suo diritto
di essere sentito omettendo di motivare la sua decisione di non assegnargli
spese ripetibili. Siccome la causa è matura per il giudizio e che il reclamante,
in via principale, chiede esplicitamente la riforma della decisione impugnata, nulla
osta a statuire direttamente sul reclamo senza rinvio al primo giudice (art.
327.
cpv. 3 lett. b CPC).
5.
Giusta l’art. 11 cpv. 1 RTar, per le pratiche con un valore
determinato o determinabile fino a fr. 20'000.– le ripetibili sono
stabilite tra il 15% e il 25% di esso, fermo restando che secondo l’art. 11
cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure speciali civili e di esecuzione e
fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo cal-colato
secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate secondo
l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato
dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5
RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le
prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel
caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo
giustificano, l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti
(art. 13 cpv. 1 RTar).
5.1
Nel
caso specifico, il valore litigioso è di fr. 2'350.–, pari all’importo
del credito posto in esecuzione – e non di fr. 2'423.30 come allegato dal
reclamante, giacché il rigetto dell’opposizione non si estende alle spese
esecutive, in concreto di fr. 73.30, la cui assegnazione rientra nell’esclusiva
competenza dell’Ufficio di esecuzione (cfr. art. 68 LEF; DTF 147 III 362
consid. 3.4.1; sentenza della CEF 14.2022.55
del 31 agosto 2022 consid. 4.7) – sicché secondo l’art.
11.
cpv. 1 e cpv. 2 lett. b del suddetto Regolamento le spese ripetibili variano
tra un minimo di fr. 70.– (fr. 2'350.– x 15% x 20%) e un
massimo di fr. 410.– (fr. 2'350.– x 25% x 70%) arrotondati.
5.2
La
causa era d’altronde semplice e il dispendio di tempo da dedicarle esiguo, dal
momento che bastava evidenziare che l’istante non aveva prodotto alcun riconoscimento
di debito. Non si giustifica pertanto di assegnare, come richiede il
reclamante, l’indennità massima stabilita dal RTar. Tenuto conto della
semplicità della causa, che non richiedeva più di un’ora di lavoro (compreso
anche il sollecito al Giudice di pace, ancorché non è dato di capire quale
interesse concreto potesse avere per il convenuto, visto che l’esecuzione era
sospesa dalla sua opposizione), il valore medio della tariffa, di fr. 240.– (½
di fr. 410+70), appare una partecipazione adeguata all’onorario dell’avvocato
e alle spese sopportate nell’interesse della cliente (art. 10 cpv. 1 RTar),
comprese le spese e l’IVA (art. 11 cpv. 1 e 14 cpv. 1 RTar), non avendo quest’ultimo fatto valere esborsi
straordinari né presentato una nota di spese giusta l’art. 105 cpv. 2 CPC
(sentenza della CEF 14.2022.77 del 20 ottobre 2022 consid. 5.3). Equivale di
fatto a poco più di un’ora di lavoro alla tariffa oraria minima di fr. 180.–,
cui ci si deve orientare per i casi di scarsa complessità ed esiguo valore
litigioso (cfr. sentenza della CEF 14.2019.21 del 18 giugno 2019 consid.
7.2/b-c).
6.
La
tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli
art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
spese ripetibili seguono la soccombenza
parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC), da reputarsi quasi uguale (il reclamante ottenendo fr.
240.– su fr. 420.–).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), il valore litigioso, di fr. 420.– (pari all’ammontare dell’indennità
ripetibili rivendicata dal reclamante), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:
2. Le spese processuali
di complessivi fr. 100.– sono poste a carico dell’CO 1, che rifonderà ad RE
1 fr. 240.– per ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico in ragione di ½ e per il
restante ½ a carico dell’CO 1, compensate le spese ripetibili.
3. Notificazione a:
– avv. PA
1, __________,
__________,
__________;
– CO 1, __________,
__________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).