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Decisione

14.2022.148

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Quantificazione delle spese ripetibili di prima sede dovute al convenuto, non assegnate dal primo giudice senza motivazione

24 aprile 2023Italiano9 min

Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.148

Lugano

24 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 23 maggio

2022 dall’

CO 1

contro

RE 1,

(patrocinato dall’avv. PA 1, )

giudicando sul reclamo del 21 novembre 2022 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 14 novembre 2022 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________35 emesso il 21 febbraio 2022

dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso

di fr. 2'350.–, indicando quale causa del credito “Automiete __________”.

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23 maggio

2022 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del

Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza

con osservazioni scritte del 12 luglio 2022, protestando tasse, spese e “congrue ripetibili”;

il 19 ottobre 2022, ha sollecitato dal giudice l’emanazione della decisione.

C. Statuendo con decisione del 14 novembre 2022, il Giudice di pace ha

respinto, ponendo a carico dell’CO 1 le spese processuali di fr. 100.–

senz’assegnare spese ripetibili.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 21 novembre 2022, postulandone in

via principale la riforma, nel senso dell’assegnazione di ripetibili di fr. 420.–,

e in via subordinata l’annullamento e il rinvio della causa al primo giudice

perché si determinasse sulla richiesta di spese ripetibili, protestate in

ambedue i casi le spese processuali e ripetibili di fr. 250.– di seconda

sede. Invitata a esprimersi, l’CO 1 è rimasta silente.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Secondo l’art. 110 CPC, la decisione in materia di spese è

impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo. In ogni caso la

via del reclamo è anche l’unica aperta contro le decisioni nelle pratiche a

tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione (cfr. art.

309.

lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC). In ambedue i casi il reclamo va inoltrato

alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48

lett. e n. 1 e 4a LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.2

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 15 novembre 2022, il termine d’impugnazione

è scaduto venerdì 25 novembre. Presentato il 21 novembre 2022 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.3

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata, stante l’assenza di un valido riconoscimento di debito a

favore dell’CO 1, il Giudice di pace ne ha respinto l’istanza, condannandola al

pagamento del­le spese processuali di fr. 100.– senza statuire sulla

richiesta di ripetibili formulata da RE 1.

3.

Nel

reclamo, RE 1 si duole che il Giudice di pace non gli ha assegnato le spese

ripetibili senz’alcuna motivazione, violando con ciò il diritto. Osserva che, giusta

l’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 178.310),

le ripetibili ammontano tra il 15 e il 25% del valore litigioso, nel caso

concreto di fr. 2'423.30, sicché gli andavano riconosciuti a tale titolo

tra fr. 72.70 e fr. 424.–. Afferma che la fattispecie non presenta

particolarità tali da giustificare una deroga, per difetto o per eccesso, dei

limiti legali e perciò ritiene ragionevole e proporzionato assegnargli un’indennità

ripetibili di fr. 420.–, pari a un’ora e mezza di lavoro del proprio

patrocinatore alla tariffa di fr. 280.–/ora giusta l’art. 12 RTar, tenuto

conto del dispendio di tempo del legale per essere informato sul caso,

analizzare gli atti processu­ali, redigere le osservazioni all’istanza e

sollecitare l’evasione del­la pratica. Ritiene poi congruo che le ripetibili di

seconda sede vengano fissate al massimo stabilito dall’art. 11 lett. a (recte:

cpv. 2 lett. a) RTar, ovvero fr. 250.–, che corrisponde a meno di un’ora

di attività giusta l’art. 12 RTar.

4.

Va

dato atto ad RE 1 che il Giudice di pace ha manifestamente leso il suo diritto

di essere sentito omettendo di motivare la sua decisione di non assegnargli

spese ripetibili. Siccome la causa è matura per il giudizio e che il reclamante,

in via principale, chiede esplicitamente la riforma della decisione impugnata, nulla

osta a statuire direttamente sul reclamo senza rinvio al primo giudice (art.

327.

cpv. 3 lett. b CPC).

5.

Giusta l’art. 11 cpv. 1 RTar, per le pratiche con un valore

determinato o determinabile fino a fr. 20'000.– le ripetibili sono

stabilite tra il 15% e il 25% di esso, fermo restando che secondo l’art. 11

cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure speciali civili e di esecuzione e

fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo cal-colato

secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate secondo

l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato

dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5

RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le

prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel

caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo

giustificano, l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti

(art. 13 cpv. 1 RTar).

5.1

Nel

caso specifico, il valore litigioso è di fr. 2'350.–, pari all’importo

del credito posto in esecuzione – e non di fr. 2'423.30 come allegato dal

reclamante, giacché il rigetto dell’opposizione non si estende alle spese

esecutive, in concreto di fr. 73.30, la cui assegnazione rientra nell’esclusiva

competenza dell’Ufficio di esecuzione (cfr. art. 68 LEF; DTF 147 III 362

consid. 3.4.1; sentenza della CEF 14.2022.55

del 31 agosto 2022 consid. 4.7) – sicché secondo l’art.

11.

cpv. 1 e cpv. 2 lett. b del suddetto Regolamento le spese ripetibili variano

tra un minimo di fr. 70.– (fr. 2'350.– x 15% x 20%) e un

massimo di fr. 410.– (fr. 2'350.– x 25% x 70%) arrotondati.

5.2

La

causa era d’altronde semplice e il dispendio di tempo da dedicarle esiguo, dal

momento che bastava evidenziare che l’istante non aveva prodotto alcun riconoscimento

di debito. Non si giustifica pertanto di assegnare, come richiede il

reclamante, l’indennità massima stabilita dal RTar. Tenuto conto della

semplicità della causa, che non richiedeva più di un’ora di lavoro (compreso

anche il sollecito al Giudice di pace, ancorché non è dato di capire quale

interesse concreto potesse avere per il convenuto, visto che l’e­­secuzione era

sospesa dalla sua opposizione), il valore medio del­la tariffa, di fr. 240.– (½

di fr. 410+70), appare una partecipazione adeguata all’onorario dell’avvocato

e alle spese sopportate nell’interesse della cliente (art. 10 cpv. 1 RTar),

comprese le spese e l’IVA (art. 11 cpv. 1 e 14 cpv. 1 RTar), non avendo quest’ultimo fatto valere esborsi

straordinari né presentato una nota di spese giusta l’art. 105 cpv. 2 CPC

(sentenza della CEF 14.2022.77 del 20 ottobre 2022 consid. 5.3). Equivale di

fatto a poco più di un’ora di lavoro alla tariffa oraria minima di fr. 180.–,

cui ci si deve orientare per i casi di scarsa complessità ed esiguo valore

litigioso (cfr. sentenza della CEF 14.2019.21 del 18 giugno 2019 consid.

7.2/b-c).

6.

La

tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

spese ripetibili seguono la soccombenza

parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC), da repu­tarsi quasi uguale (il reclamante ottenendo fr.

240.– su fr. 420.–).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso, di fr. 420.– (pari all’ammontare dell’inden­­nità

ripetibili rivendicata dal reclamante), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:

2. Le spese processuali

di complessivi fr. 100.– sono poste a carico del­l’CO 1, che rifonderà ad RE

1 fr. 240.– per ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico in ragione di ½ e per il

restante ½ a carico dell’CO 1, compensate le spese ripetibili.

3. Notificazione a:

– avv. PA

1, __________,

__________,

__________;

– CO 1, __________,

__________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).