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Decisione

14.2022.149

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro. Disdetta. Eccezione d’inadempimento della prestazione lavorativa

26 aprile 2023Italiano12 min

19 ottobre 2021, stante la garanzia data dall’AU di versare i salari arretrati (da

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.149

Lugano

26 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 15 giugno 2022

da

arch. CO 1, IT-

contro

RE 1

(c/o PI 2, )

giudicando sul reclamo del 22 novembre 2022 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 9 novembre 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con “accordo per

prestazioni professionali” sottoscritto il 2 giugno 2021, la RE 1, rappresentata dal suo amministratore

uni­co (in seguito: AU) PI 1, ha assunto l’arch. CO 1 in qualità di

tecnico “LEPICOSC” della società (abilitato a essere iscritto nell’Albo delle

imprese secondo la legge sull’eser­cizio

della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel

settore principale della costruzione [LEPICOSC, RL 705.500), con un grado d’occupazione

del 50%, per un compenso mensile di fr. 3'000.–, al netto degli oneri

sociali, versato 13 volte all’anno. Le parti hanno stabilito nel 1° luglio 2021

il termine iniziale di validità del

contratto, di durata indeterminata, e in due me­si il termine di

preavviso per la sua disdetta. Il 5 luglio 2021, CO 1 è stato iscritto nel

registro di commercio come direttore della società con firma collettiva a due

con l’AU.

Fatti

B. Con

email del 24 settembre 2021, CO 1 si è lamentato con la RE 1 del mancato

pagamento del salario e con lettera del 29 settembre 2021 ha disdetto il

contratto “ai sensi del­l’art.

337A del Codice delle Obbligazioni”, dichiarando di

ritenersi esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti della RE 1 e

libero d’intraprendere nuove attività professionali a decorrere dal 1° ottobre

seguente, salvo poi revocare la disdetta con effetto immediato per lettera del

19 ottobre 2021, stante la garanzia data dall’AU di versare i salari arretrati (da

luglio a settembre.)

C. Con

email del 2 ottobre e 25 novembre 2021, CO 1 si è nuovamente lamentato con la RE

1 del mancato pagamento del salario. Il 20 dicembre 2021, egli ha nuovamente

disdetto il contratto, sempre “ai

sensi dell’art. 337A del Codice delle Obbligazioni”, dichiarando di ritenersi esonerato da qualsiasi responsabilità nei

confronti della RE 1 e libero d’intrapren­dere

nuove attività professionali a decorrere dal 20 dicembre 2021. Nello

stesso atto di disdetta, CO 1 ha scritto che PI 2, “in qualità di delegato del sig. PI 1, Amministratore”), con la sua firma attestava la ricezione della disdetta e s’impegnava,

a titolo personale, a pagare entro il 31 dicembre 2021 gli oneri sociali di

tutto il personale dipendente e i compensi

da lui maturati, pari a fr. 16'250.–, e a svincolarlo da ogni

obbligo sociale quale direttore tecnico. Sullo scritto figurano la fir­ma di PI

2 e il timbro della RE 1.

D. Mediante

email

del 21 gennaio 2022, CO 1 ha di nuo­vo sollecitato il pagamento di

quanto dovuto entro il 24 gennaio, preannunciando che in caso di omissione

avrebbe proceduto in via esecutiva. Con email del 25 gennaio 2022, PI 2, a nome

della RE 1, ha contestato il conteggio degli stipendi presentato dal dipendente

e gli ha ricordato che la società aveva eseguito diversi preventivi, ma che, “per colpa di nessuno”, neanche uno di essi si era poi concretato in un contratto di appalto.

Gli ha inoltre rinfacciato di non aver mai eseguito neanche un’ora di lavoro

come tecnico dal 2 giugno al 20 dicembre 2021.

E. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 febbraio 2022 dal­la sede di

Lugano dell’Ufficio d’esecuzione l’arch. CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso

di fr. 16'250.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2022, indicando

quale causa del credito: “mancato pagamento

stipendi luglio-agosto-settembre-no­vembre-dicembre 2021 fr. 3'000.00x5

tredicesima 5/12 = fr. 1'250.00”.

F. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto

esecu­tivo, con istanza del 15 giugno 2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto

provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine

impartito, la convenuta si è opposta all’istan­za con osservazioni scritte del

12 luglio 2022, cui l’istante ha replicato spontaneamente il 27 luglio seguente,

concludendo implicitamente all’accoglimento dell’istanza.

G. Statuendo con decisione del 9 novembre 2022, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–.

H. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un’“opposizione” del 22 novembre 2022, dicendosi

in disaccordo con la decisione. Visto l’esito dell’odierno

giudizio, CO 1 non è stato invitato a presentare osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla RE 1, presso il suo amministratore unico __________,

il 14 novembre 2022, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 24 novembre.

Presentato due giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque

tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­-certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esi­­stenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79.

o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio

2022.

consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il

pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il

litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid.

4.1

e 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha dapprima appurato che l’“accordo per

prestazioni professionali” è un contratto di lavoro costituente un valido

riconoscimento di debito per le mensilità dovute a CO 1 da giugno (recte:

luglio) a dicembre 2021, pari a complessivi fr. 16'250.– al netto degli

oneri sociali, quote parte della tredicesima comprese e dedotto il salario di fr. 3'250.–

per luglio 2021 versato nell’ottobre 2021. Il primo giudice ha poi giudicato

inconferenti le critiche mosse dalla RE 1 all’o­perato del lavoratore. A fronte

delle molte sollecitazioni di pagamento del lavoratore, avvenute ancora nel

2021, ha infatti ritenuto significativo che la datrice di lavoro avesse

aspettato il 25 gennaio 2022 per muovere le sue critiche. Ha inoltre rilevato

che se la qualità del lavoro fosse sempre stato un problema, era singolare che

al momento della seconda disdetta, agendo a nome della società nell’attività

della quale risultava fattivamente coinvolto, PI 2 si fosse impegnato, a titolo

personale, a pagare al lavoratore gli arretrati di salario. In conclusione, il

primo giudice ha pertanto rigettato l’opposizione interposta dall’escussa.

4.

Nel

reclamo la RE 1 fa valere che nel suo scritto del 29 settembre 2021 CO 1 si è

detto completamente svincolato dal suo obbligo lavorativo e, a partire dal 1°

ottobre seguen­te, libero di intraprendere nuove attività. Ne deduce “la non disponibilità da parte sua”. Ribadisce d’altronde che, fintanto che è stato tenuto al lavoro, l’istante

non ha mai prestato un’ora di servizio.

5.

In

ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere

dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo restando

che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147

III 178 consid. 4.2.1).

5.1

Il

contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima

riconoscimento di debito nell’esecuzione volta alla riscossione del salario

pattuito, dedotti gli oneri sociali, sempre che il datore di lavoro non

sostenga in modo convincente che il lavoratore non ha fornito la sua

prestazione lavorativa nel periodo per cui

chiede il salario (sentenze del Tribunale federale 5A_513/2010 del 19 ottobre 2010 consid. 3.2 con rinvii e della CEF 14.2018.98 del 21 dicembre 2018, consid. 6.1), ovvero contesti la quantità o la

qualità delle prestazioni lavorative fornite in modo sufficientemen­te circostanziato, non palesemente

insostenibile e tempestivo, secondo

la cosiddetta “Basler Praxis”, ora seguita dal Tribunale federale in modo

generale per l’eccezione d’inadempimento ai sensi dell’art.

82.

CO (DTF 145 III 25 consid. 4.3.2) e dalla scrivente Camera anche per l’eccezione di esecuzione difettosa

(sentenza della CEF 14.2022.113 del 28 marzo 2023 consid. 5.1.1 e 5.1.2, e i

rinvii; cfr. pure Staehelin in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed.

2021, n. 126 ad art. 82 LEF).

5.2

Nella fattispecie, la reclamante non contesta –

ed è comunque pa­cifico – che il contratto di lavoro (doc. A)

costituisce un valido riconoscimento di debito per le sei mensilità di fr. 3'250.–

ciascuna, al netto degli oneri sociali (a carico della società secondo il

contratto di lavoro), di cui fr. 3'000.– quale salario e fr. 250.– (fr. 3'000.–

÷ 12) quale quota parte della

tredicesima, dovute dall’inizio della sua

validità, il 1° luglio 2021 fino al termine del mese in cui CO 1, con

scritto del 20 dicembre 2021 (doc. D), ha nuovamen­te disdetto il contratto.

5.2.1

Contrariamente

a quanto allega la reclamante, nel suo scritto del 29 settembre 2021 (doc. C) CO

1.

non si è detto completamente svincolato dal suo obbligo lavorativo, ma solo “esonerato da qualsiasi responsabilità” legata alla società, in particolare per quanto attiene alla sua

funzione di direttore e di responsabile del versamento degli oneri sociali

obbligatori per il personale, mentre la sua dichiarazione di ritenersi libero d’intraprendere

nuo­ve attività professionali a partire dal

1° ottobre seguente non esclu­de di per sé che si tenesse ancora a

disposizione per la metà tem­po convenuta a patto di venire pagato. Ad ogni

modo, l’allegazione è nuova e pertanto irricevibile (sopra consid. 1.2) ed è

superata dalla revoca della disdetta del 19 ottobre 2021 (doc. E), che la

reclamante non contesta essere avvenuta in modo consensuale dietro la garanzia

dell’AU di versare i salari arretrati.

5.2.2

Quanto

all’allegazione secondo cui CO 1 non avrebbe mai prestato neanche un’ora di servizio,

la reclamante non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza

impugna­ta, in cui il Pretore ha giustamente rilevato che, a fronte delle molte

sollecitazioni di pagamento del lavoratore (sopra ad B-D) avvenute già nel

2021, la datrice di lavoro ha aspettato il 25 gennaio 2022 per muovere la sua doglianza

del tutto generica (doc. 1), mentre il suo rappresentante PI 2 nulla aveva

obiettato quando ha firmato per ricevuta la disdetta del 20 dicembre 2021 (doc.

D), impegnandosi addirittura a titolo personale a pagare al lavoratore gli

arretrati di salario. Insufficientemente motivata, la censura è irricevibile (cfr. art.

321.

cpv. 1 CPC). Ad ogni modo, stanti le circostanze evidenziate dal primo

giudice, la pretesa inattività totale dell’escutente appare palesemente

insostenibile, insufficientemente

circostanziata e tardiva, anche perché PI 2, firmatario

dello scritto del 25 gennaio 2022, non aveva obiettato nulla nemmeno quando ha

firmato per ricevuta la prima disdetta del 29 settembre (doc. C) e la società

ha versato lo stipendio di luglio 2021 il 14 ottobre 2021 (doc. B) senza

riserve.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, CO 1 non essendo stato invitato a presentare osservazioni.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 16'250.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia:

1.

Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3.

Notificazione a:

– ;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).

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