14.2022.149
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro. Disdetta. Eccezione d’inadempimento della prestazione lavorativa
26 aprile 2023Italiano12 min
19 ottobre 2021, stante la garanzia data dall’AU di versare i salari arretrati (da
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.149
Lugano
26 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 15 giugno 2022
da
arch. CO 1, IT-
contro
RE 1
(c/o PI 2, )
giudicando sul reclamo del 22 novembre 2022 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 9 novembre 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con “accordo per
prestazioni professionali” sottoscritto il 2 giugno 2021, la RE 1, rappresentata dal suo amministratore
unico (in seguito: AU) PI 1, ha assunto l’arch. CO 1 in qualità di
tecnico “LEPICOSC” della società (abilitato a essere iscritto nell’Albo delle
imprese secondo la legge sull’esercizio
della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel
settore principale della costruzione [LEPICOSC, RL 705.500), con un grado d’occupazione
del 50%, per un compenso mensile di fr. 3'000.–, al netto degli oneri
sociali, versato 13 volte all’anno. Le parti hanno stabilito nel 1° luglio 2021
il termine iniziale di validità del
contratto, di durata indeterminata, e in due mesi il termine di
preavviso per la sua disdetta. Il 5 luglio 2021, CO 1 è stato iscritto nel
registro di commercio come direttore della società con firma collettiva a due
con l’AU.
Fatti
B. Con
email del 24 settembre 2021, CO 1 si è lamentato con la RE 1 del mancato
pagamento del salario e con lettera del 29 settembre 2021 ha disdetto il
contratto “ai sensi dell’art.
337A del Codice delle Obbligazioni”, dichiarando di
ritenersi esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti della RE 1 e
libero d’intraprendere nuove attività professionali a decorrere dal 1° ottobre
seguente, salvo poi revocare la disdetta con effetto immediato per lettera del
19 ottobre 2021, stante la garanzia data dall’AU di versare i salari arretrati (da
luglio a settembre.)
C. Con
email del 2 ottobre e 25 novembre 2021, CO 1 si è nuovamente lamentato con la RE
1 del mancato pagamento del salario. Il 20 dicembre 2021, egli ha nuovamente
disdetto il contratto, sempre “ai
sensi dell’art. 337A del Codice delle Obbligazioni”, dichiarando di ritenersi esonerato da qualsiasi responsabilità nei
confronti della RE 1 e libero d’intraprendere
nuove attività professionali a decorrere dal 20 dicembre 2021. Nello
stesso atto di disdetta, CO 1 ha scritto che PI 2, “in qualità di delegato del sig. PI 1, Amministratore”), con la sua firma attestava la ricezione della disdetta e s’impegnava,
a titolo personale, a pagare entro il 31 dicembre 2021 gli oneri sociali di
tutto il personale dipendente e i compensi
da lui maturati, pari a fr. 16'250.–, e a svincolarlo da ogni
obbligo sociale quale direttore tecnico. Sullo scritto figurano la firma di PI
2 e il timbro della RE 1.
D. Mediante
del 21 gennaio 2022, CO 1 ha di nuovo sollecitato il pagamento di
quanto dovuto entro il 24 gennaio, preannunciando che in caso di omissione
avrebbe proceduto in via esecutiva. Con email del 25 gennaio 2022, PI 2, a nome
della RE 1, ha contestato il conteggio degli stipendi presentato dal dipendente
e gli ha ricordato che la società aveva eseguito diversi preventivi, ma che, “per colpa di nessuno”, neanche uno di essi si era poi concretato in un contratto di appalto.
Gli ha inoltre rinfacciato di non aver mai eseguito neanche un’ora di lavoro
come tecnico dal 2 giugno al 20 dicembre 2021.
E. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 febbraio 2022 dalla sede di
Lugano dell’Ufficio d’esecuzione l’arch. CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso
di fr. 16'250.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2022, indicando
quale causa del credito: “mancato pagamento
stipendi luglio-agosto-settembre-novembre-dicembre 2021 fr. 3'000.00x5
tredicesima 5/12 = fr. 1'250.00”.
F. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto
esecutivo, con istanza del 15 giugno 2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine
impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del
12 luglio 2022, cui l’istante ha replicato spontaneamente il 27 luglio seguente,
concludendo implicitamente all’accoglimento dell’istanza.
G. Statuendo con decisione del 9 novembre 2022, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–.
H. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un’“opposizione” del 22 novembre 2022, dicendosi
in disaccordo con la decisione. Visto l’esito dell’odierno
giudizio, CO 1 non è stato invitato a presentare osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla RE 1, presso il suo amministratore unico __________,
il 14 novembre 2022, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 24 novembre.
Presentato due giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque
tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’ac-certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79.
o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio
2022.
consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il
pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il
litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid.
4.1
e 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha dapprima appurato che l’“accordo per
prestazioni professionali” è un contratto di lavoro costituente un valido
riconoscimento di debito per le mensilità dovute a CO 1 da giugno (recte:
luglio) a dicembre 2021, pari a complessivi fr. 16'250.– al netto degli
oneri sociali, quote parte della tredicesima comprese e dedotto il salario di fr. 3'250.–
per luglio 2021 versato nell’ottobre 2021. Il primo giudice ha poi giudicato
inconferenti le critiche mosse dalla RE 1 all’operato del lavoratore. A fronte
delle molte sollecitazioni di pagamento del lavoratore, avvenute ancora nel
2021, ha infatti ritenuto significativo che la datrice di lavoro avesse
aspettato il 25 gennaio 2022 per muovere le sue critiche. Ha inoltre rilevato
che se la qualità del lavoro fosse sempre stato un problema, era singolare che
al momento della seconda disdetta, agendo a nome della società nell’attività
della quale risultava fattivamente coinvolto, PI 2 si fosse impegnato, a titolo
personale, a pagare al lavoratore gli arretrati di salario. In conclusione, il
primo giudice ha pertanto rigettato l’opposizione interposta dall’escussa.
4.
Nel
reclamo la RE 1 fa valere che nel suo scritto del 29 settembre 2021 CO 1 si è
detto completamente svincolato dal suo obbligo lavorativo e, a partire dal 1°
ottobre seguente, libero di intraprendere nuove attività. Ne deduce “la non disponibilità da parte sua”. Ribadisce d’altronde che, fintanto che è stato tenuto al lavoro, l’istante
non ha mai prestato un’ora di servizio.
5.
In
ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere
dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido
titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo restando
che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147
III 178 consid. 4.2.1).
5.1
Il
contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima
riconoscimento di debito nell’esecuzione volta alla riscossione del salario
pattuito, dedotti gli oneri sociali, sempre che il datore di lavoro non
sostenga in modo convincente che il lavoratore non ha fornito la sua
prestazione lavorativa nel periodo per cui
chiede il salario (sentenze del Tribunale federale 5A_513/2010 del 19 ottobre 2010 consid. 3.2 con rinvii e della CEF 14.2018.98 del 21 dicembre 2018, consid. 6.1), ovvero contesti la quantità o la
qualità delle prestazioni lavorative fornite in modo sufficientemente circostanziato, non palesemente
insostenibile e tempestivo, secondo
la cosiddetta “Basler Praxis”, ora seguita dal Tribunale federale in modo
generale per l’eccezione d’inadempimento ai sensi dell’art.
82.
CO (DTF 145 III 25 consid. 4.3.2) e dalla scrivente Camera anche per l’eccezione di esecuzione difettosa
(sentenza della CEF 14.2022.113 del 28 marzo 2023 consid. 5.1.1 e 5.1.2, e i
rinvii; cfr. pure Staehelin in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed.
2021, n. 126 ad art. 82 LEF).
5.2
Nella fattispecie, la reclamante non contesta –
ed è comunque pacifico – che il contratto di lavoro (doc. A)
costituisce un valido riconoscimento di debito per le sei mensilità di fr. 3'250.–
ciascuna, al netto degli oneri sociali (a carico della società secondo il
contratto di lavoro), di cui fr. 3'000.– quale salario e fr. 250.– (fr. 3'000.–
÷ 12) quale quota parte della
tredicesima, dovute dall’inizio della sua
validità, il 1° luglio 2021 fino al termine del mese in cui CO 1, con
scritto del 20 dicembre 2021 (doc. D), ha nuovamente disdetto il contratto.
5.2.1
Contrariamente
a quanto allega la reclamante, nel suo scritto del 29 settembre 2021 (doc. C) CO
1.
non si è detto completamente svincolato dal suo obbligo lavorativo, ma solo “esonerato da qualsiasi responsabilità” legata alla società, in particolare per quanto attiene alla sua
funzione di direttore e di responsabile del versamento degli oneri sociali
obbligatori per il personale, mentre la sua dichiarazione di ritenersi libero d’intraprendere
nuove attività professionali a partire dal
1° ottobre seguente non esclude di per sé che si tenesse ancora a
disposizione per la metà tempo convenuta a patto di venire pagato. Ad ogni
modo, l’allegazione è nuova e pertanto irricevibile (sopra consid. 1.2) ed è
superata dalla revoca della disdetta del 19 ottobre 2021 (doc. E), che la
reclamante non contesta essere avvenuta in modo consensuale dietro la garanzia
dell’AU di versare i salari arretrati.
5.2.2
Quanto
all’allegazione secondo cui CO 1 non avrebbe mai prestato neanche un’ora di servizio,
la reclamante non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza
impugnata, in cui il Pretore ha giustamente rilevato che, a fronte delle molte
sollecitazioni di pagamento del lavoratore (sopra ad B-D) avvenute già nel
2021, la datrice di lavoro ha aspettato il 25 gennaio 2022 per muovere la sua doglianza
del tutto generica (doc. 1), mentre il suo rappresentante PI 2 nulla aveva
obiettato quando ha firmato per ricevuta la disdetta del 20 dicembre 2021 (doc.
D), impegnandosi addirittura a titolo personale a pagare al lavoratore gli
arretrati di salario. Insufficientemente motivata, la censura è irricevibile (cfr. art.
321.
cpv. 1 CPC). Ad ogni modo, stanti le circostanze evidenziate dal primo
giudice, la pretesa inattività totale dell’escutente appare palesemente
insostenibile, insufficientemente
circostanziata e tardiva, anche perché PI 2, firmatario
dello scritto del 25 gennaio 2022, non aveva obiettato nulla nemmeno quando ha
firmato per ricevuta la prima disdetta del 29 settembre (doc. C) e la società
ha versato lo stipendio di luglio 2021 il 14 ottobre 2021 (doc. B) senza
riserve.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, CO 1 non essendo stato invitato a presentare osservazioni.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 16'250.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3.
Notificazione a:
– ;
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).