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Decisione

14.2022.15

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Capacità processuale. Legittimazione delle persone fisiche che sottoscrivono l’istanza per procura di due rappresentanti legali della società anonima istante

31 agosto 2022Italiano7 min

con osservazioni scritte del 21 dicembre 2021, eccependo in particolare l’incapacità

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.15

Lugano

31 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 14 dicembre

2021 dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 3 febbraio 2022 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 31 gennaio 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con precetto esecutivo n. __________

emesso il 27 settembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha

escusso RE 1 per l’incasso di fr. 104'327.70, indican­do quale causa del

credito: “Ripresa dell’ACB

numero __________ per un importo di 104'327.70 del 05.10.2016. Ripresa dell’ACB

numero __________ per un importo di 104'186.15 dell’11.07.2016. Saldo contratto

di credito del 18.12.2013 no. __________”.

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14 dicembre

2021 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza

con osservazioni scritte del 21 dicembre 2021, eccependo in particolare l’incapacità

processuale di uno dei due firmatari dell’istanza.

C. Statuendo con decisione del 31 gennaio 2022, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo

a suo carico le spese processuali di fr. 300.– senz’assegnare indennità.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3 febbraio 2022 per ottenerne l’an­­nullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Invitata a

presentare osservazioni al reclamo, la CO 1 è rimasta silente.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 1° febbraio 2022, il termine d’impugnazione è

scaduto venerdì 11 febbraio. Presentato il 3 febbraio 2022 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella decisione impugnata, il Pretore ha

accolto l’istanza sulla scorta dell’attestato di carenza di beni prodotto

dall’istante, senza tuttavia determinarsi sull’eccezione di

carente capacità processuale sollevata dal convenuto.

3.

Nel

suo reclamo, RE 1 ribadisce in primo luogo che l’i­­stanza di rigetto non

rispetta la forma prevista dall’art. 130 CPC – secondo cui gli atti di causa

devono essere firmati – poiché a suo dire la medesima è sottoscritta da un solo

rappresentante della società con firma collettiva a due.

4.

Il

giudice esamina d’ufficio se sono dati i presupposti processuali (art. 60 CPC),

tra cui rientra la capacità processuale (art. 59 cpv. 2 lett. c CPC), ovvero la

capacità della parte di agire in giudizio personalmente o per mezzo di un

proprio rappresentante legale (art. 67 cpv. 2 CPC), nel caso della persona

giuridica tramite i suoi organi esecutivi e le persone che possono validamente

rappresentarla negli atti giuridici con terzi in virtù delle regole del diritto

civile (DTF 141 III 81 seg. consid. 1.3). Quando si applica la massima

attitatoria, il giudice non deve ricercare egli stesso i fatti che fondano i

presupposti processuali (DTF 144 III 555 consid. 4.1.3), se non emergono dagli

atti (DTF 141 III 294 consid. 6.2), ma incombe all’attore o all’istante,

perlomeno se il presupposto è contestato o dubbio, addurre e comprovare gli

elementi che permettono di concluderne al rispetto (Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.

2018, n. 4 ad art. 60 CPC). In particolare, ogni persona abilitata a

rappresentare la società in giudizio deve legittimarsi producendo o un estratto

dal registro di commercio, oppure l’autorizzazione rilasciatale per agire e

transare nella causa concreta con cui ha adito il tribunale (art. 68 cpv. 3 CPC

per analogia; citata DTF 141 III 82 consid. 1.3; sentenza della CEF 14.2022.8

del 2 agosto 2022 consid. 4).

4.1

Nella

fattispecie, l’istanza di rigetto dell’opposizione è firmata per procura (“p.p.”) da due persone non identificate

per conto di “__________” e “__________”, i quali risultano iscritti

nel registro di commercio come rappresentanti della società escutente con

potere di firma collettiva a due (doc. D, pag. 5 e 10). La CO 1 non si è

determinata sull’eccezione di carente potere di rappresentanza dei firmatari (o

perlomeno di uno di essi) dell’i­­stanza, né in prima né in seconda sede, e in

particolare non ha precisato né dimostrato chi ha realmente sottoscritto l’istanza

né quale legittimazione aveva. Essa non ha quindi permesso di verificare, come le incombeva a fronte della

contestazione del con­venuto, che chi ha sottoscritto l’istanza fosse autorizzato

a rappresentarla. Mancando un presupposto

processuale, il reclamo va ac­colto e la decisione impugnata annullata e

riformata nel senso di dichiarare l’istanza irricevibile.

4.2

L’esito

dell’odierna decisione non impedisce alla CO 1 di ripresentare, anche nella

medesima esecuzione, una nuova istanza di rigetto che adempia i requisiti di

ricevibilità, non avendo le decisioni di non entrata in materia per

motivi processuali (cfr. art. 60 CPC) autorità di cosa giudicata materiale

(già citata 14.2014.88/89 consid. 6.1).

5.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece di

attribuire un’indennità d’in­­convenienza a RE 1, non avendo egli formulato

alcuna richiesta al riguardo né davanti al primo giudice né in sede di reclamo

(v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

6.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 104'327.70,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia:

1.

Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

“1. L’istanza è irricevibile.

2.

Le

spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico dell’istante. Non si

assegnano indennità.”

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).