14.2022.150
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia
30 novembre 2022Italiano5 min
questa Camera con un reclamo del 24 novembre 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.150
Lugano
30 novembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2022.766 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord promossa con istanza 10 ottobre 2022 dalla
CO 1
(rappresentata dalla RA 1, __________)
contro
RE 1
(patrocinato dagli __________ PA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 24 novembre 2022 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 22 novembre 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, il 10
ottobre 2022 CO 1 ha chiesto alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il fallimento di RE
1 per il mancato pagamento di fr. 795.20 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 21 novembre 2022 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 22 novembre 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE
1 dallo stesso giorno alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 24 novembre 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione già
prima della pronuncia del fallimento. L’indomani il presidente della Camera ha
concesso all’impugnazione effetto sospensivo (omettendo per svista la parola
“sospensivo”). Il reclamo non è stato intimato alla controparte per
osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione
del suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto ad RE 1 il 23 novembre 2022, il termine
d’impugnazione è scaduto sabato 3 dicembre, per cui la scadenza è stata
riportata a lunedì 5 dicembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31
LEF). Presentato già il 24 novembre 2022 (data del timbro postale), il reclamo
è dunque senz’altro tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte
Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore
dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito
posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto del registro delle
esecuzioni del 23 novembre 2022 (doc. L), da cui risulta che l’esecuzione
interposta dall’istante è stata pagata all’UE e la Camera ha accertato d’ufficio
(art. 255 lett. a CPC) che la somma (di fr. 801.20)
oggetto dell’ordine di pagamento del 25 ottobre 2022 (doc. J) è giunta
sul conto dell’UE già il giorno successivo, ovvero ben prima della pronuncia
del fallimento, del 22 novembre 2022. Di conseguenza il presupposto di cui all’art.
172.
n. 3 LEF risultando adempiuto, sicché il fallimento va annullato senza
necessità di verificare la solvibilità del reclamante nel senso dell’art. 174
cpv. 2 LEF.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico del
reclamante, il cui pagamento tardivo – successivo alla scadenza del termine di
pagamento di 20 giorni indicata sulla comminatoria di fallimento notificata
all’escusso già il 31 marzo 2022 – ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo. La
tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 22 novembre 2022
dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord nei confronti di RE 1 è
annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE
1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa
sede, pari a fr. 100.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di
giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–
;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).