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Decisione

14.2022.150

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia

30 novembre 2022Italiano5 min

questa Camera con un reclamo del 24 novembre 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.150

Lugano

30 novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2022.766 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord promossa con istanza 10 ottobre 2022 dalla

CO 1

(rappresentata dalla RA 1, __________)

contro

RE 1

(patrocinato dagli __________ PA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 24 novembre 2022 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 22 novembre 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, il 10

ottobre 2022 CO 1 ha chiesto alla Pretura

della Giurisdizione di Men­drisio-Nord di decretare il fallimento di RE

1 per il mancato pagamento di fr. 795.20 oltre a interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 21 novembre 2022 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 22 novembre 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE

1 dallo stesso giorno alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 100.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 24 novembre 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione già

prima della pronuncia del fallimento. L’indomani il presidente della Camera ha

concesso all’impugnazione effetto sospensivo (omettendo per svista la parola

“sospensivo”). Il reclamo non è stato intimato alla controparte per

osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione

del suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto ad RE 1 il 23 novembre 2022, il termine

d’im­pugnazione è scaduto sabato 3 dicembre, per cui la scadenza è stata

riportata a lunedì 5 dicembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31

LEF). Presentato già il 24 novembre 2022 (data del timbro postale), il reclamo

è dunque senz’altro tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte

Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore

dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito

posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto del registro delle

esecuzioni del 23 novembre 2022 (doc. L), da cui risulta che l’esecuzione

interposta dall’istante è stata pagata all’UE e la Camera ha accertato d’ufficio

(art. 255 lett. a CPC) che la somma (di fr. 801.20)

oggetto dell’ordine di pagamento del 25 ottobre 2022 (doc. J) è giunta

sul conto dell’UE già il giorno successivo, ovvero ben prima della pronuncia

del fallimento, del 22 novembre 2022. Di conseguenza il presupposto di cui all’art.

172.

n. 3 LEF risultando adempiuto, sicché il fallimento va annullato senza

necessità di verificare la solvibilità del reclamante nel senso dell’art. 174

cpv. 2 LEF.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico del

reclamante, il cui pagamento tardivo – successivo alla scadenza del termine di

pagamento di 20 giorni indicata sulla comminatoria di fallimento notificata

all’escusso già il 31 marzo 2022 – ha reso necessario l’av­vio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo. La

tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 22 novembre 2022

dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord nei confronti di RE 1 è

annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE

1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa

sede, pari a fr. 100.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di

giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Mendrisio;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).