14.2022.152
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Transazione extragiudiziaria. Asserita compensazione del credito posto in esecuzione. Reciprocità delle pretese da compensare
26 aprile 2023Italiano12 min
i mezzi liberatori che l’escusso può far valere giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF, c’è
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.152
Lugano
26 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 3 febbraio
2022 da
CO 1,
(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 28 novembre 2022 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 15 novembre 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Mediante transazione del 5 gennaio 2021, CO 1 da una parte e dall’altra
le società PI 2, PI 1 e RE 1, a quel tempo rappresentate da PI 3, hanno
dichiarato di accettare le decisioni del Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 4, emesse il 24 settembre 2020 nelle procedure __________, __________, __________,
__________ e __________ e di ritirare eventuali impugnative interposte contro le
stesse. Le tre società si sono inoltre impegnate, solidalmente, a pagare fr. 200'000.–
a CO 1, di cui fr. 20'000.– entro il 15 gennaio 2021 e i rimanenti fr. 180'000.–
in tre rate di ugual importo entro il 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre
2021 e pattuito che in caso di ritardo in uno dei pagamenti, l’intero saldo
scoperto sarebbe diventato automaticamente e immediatamente esigibile e il
creditore avrebbe potuto pretendere sullo stesso interessi di mora del 7%.
B. Con
scritto del 27 gennaio 2021, CO 1 ha ingiunto alla RE 1 di versargli al più
presto la prima rata pattuita nella transazione, ossia fr. 20'000.–. Il
primo scritto essendo rimasto senza esito, con un secondo del 19 febbraio 2021 egli
ha ingiunto alla società di pagargli immediatamente l’intero importo pattuito
nella transazione, ossia fr. 200'000.–. In nome e per conto delle tre
società, PI 3, ha poi pagato fr. 20'000.– a CO 1.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 dicembre 2021 dalla sede di Lugano
dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 180'000.–
oltre agli interessi del 7% dal 1° luglio 2021 (indicando quale causa del
credito “Debitore solidale con
PI 1 e PI 2 Accordo 5 gennaio 2021: punti 2/3, scoperto”) e di fr. 30'000.– oltre agli interessi del 7% dal 1° luglio 2021
(per “Contratto di locazione
05.01.2021, canoni scoperti luglio-dicembre 2021”).
D. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 3
febbraio 2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è
opposta all’istanza con osservazioni scritte del 19 aprile 2022. Con replica e
duplica spontanee del 25 aprile e del 9 maggio 2022, le parti si sono
riconfermate nelle rispettive e antitetiche posizioni.
E. Statuendo con decisione del 15 novembre 2022, il Pretore ha
parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dalla convenuta limitatamente a fr. 180'000.– oltre agl’interessi
del 7% dal 1° luglio 2021, ponendo a suo carico in ragione di 6⁄7
le spese processuali di fr. 350.– e un’indennità di fr. 3'500.–
a favore dell’istante, cui ha accollato il restante 1⁄7.
F. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 28 novembre 2022, chiedendo in
via preliminare la concessione dell’effetto sospensivo e in via principale l’annullamento
della decisione impugnata, protestate in entrambi i casi spese,
tasse e ripetibili. Visto l’esito dell’odierno giu-dizio, il reclamo non è
stato notificato a CO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 16 novembre 2022, il
termine d’impugnazione è scaduto sabato 26 novembre, per cui la scadenza è
stata riportata a lunedì 28 novembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.
31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo
è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio
2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il
pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il
litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid.
4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha dapprima statuito che la transazione del 5
gennaio 2021 allegata da CO 1 costituisce un valido riconoscimento di debito
secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF per il pagamento di fr. 200'000.–, mentre ha negato
tale qualità al contratto di locazione posto dall’istante a fondamento della
pretesa di fr. 30'000.–, ritenendone l’entrata in vigore subordinata a una
condizione che non si realizzata. Ha poi giudicato inverosimile l’eccezione di
compensazione sollevata dalla RE 1 con un suo credito per fornitura e
costruzione della facciata di uno stabile a S__________, osservando che le
email scambiatesi tra l’escutente e __________ sono precedenti alla
transazione, che i lavori di risanamento della facciata riguardano la PI 4 e la
PI 5, non l’escutente e l’escusso e infine che non si comprende né l’origine
dei doc. 4 e 5 prodotti dalla convenuta, né la loro pertinenza con la
fattispecie. Il primo giudice ha quindi parzialmente accolto l’istanza e
rigettato l’opposizione limitatamente a fr. 180'000.– oltre agl’interessi
del 7% dal 1° luglio 2021.
4. Nel
reclamo, la RE 1 ribadisce di aver compensato il credito posto in esecuzione
eseguendo lavori sullo stabile a S__________. Ritiene pacifico, sulla scorta
dello scambio di e-mail tra PI 3 e CO 1, che l’ammontare e le modalità di
pagamento del credito vantato dall’escutente, da una parte, e la costruzione
della facciata dall’altra fossero strettamente collegate tra di essi, nella
misura in cui CO 1 ha chiesto a PI 3 di fare una proposta per poter “avanzare nella facciata” e per “’per rimettere
le cose a posto e chiudere il contenzioso in corso per __________” e, ricevuta da PI 3 la proposta di accordo che prevedeva l’estinzione
del credito (e di una provvigione) di CO 1 mediante deduzione dei costi del
risanamento della facciata eseguito dalla stessa
reclamante, ha risposto di procedere nel senso indicato. Essa contesta
d’altronde che le persone coinvolte nella transazione e nel risanamento della
facciata non siano le stesse. A suo dire sono CO 1 e PI 3. Il coinvolgimento del
primo nell’esecuzione dei lavori è pacifico, visto ch’egli è socio al 95% e
amministratore di fatto della PI 5, la proprieta-ria dello stabile. Ed è pure
evidente che PI 3 ha funto a un tempo da rappresentante della RE 1 e da
mediatore per la PI 4, visto ch’egli ha usato lo stesso indirizzo email sia per
definire la transazione, sia per definire i lavori da eseguire; lo stretto
legame tra la RE 1 e la PI 4, ch’è una partecipata della prima, risulta poi dal
fatto che nella conferma d’ordine dei lavori la seconda si è qualificata come “’Succursale Italia’”.
Infine, la reclamante considera irrilevante che le email scambiate da CO 1 e PI
3 precedano la transazione del 5 gennaio 2021, perché in realtà le parti hanno
iniziato le trattative già nell’autunno 2020, per poi concluderle il 24 maggio
2021, con la firma di una conferma d’ordine dei lavori, che ha di fatto estinto
il credito per compensazione. La RE 1 postula quindi l’annullamento della
decisione impugnata.
4.1 A
norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse
non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere
sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle
allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 143 consid. 4.1.2),
di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1).
4.2 Fra
Fatti
i mezzi liberatori che l’escusso può far valere giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF, c’è
anche la compensazione (art. 120 segg. CO) di un suo credito nei confronti dell’escutente
con il credito posto in esecuzione. In tal caso, gl’incombe di rendere
verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche l’esistenza,
l’importo e l’esigibilità del credito compensante (sentenze del Tribunale
federale 5A_66/2020 del 22 aprile 2020, consid. 3.3.1 e 5A_139/2018 del 25
giugno 2019, consid. 2.6.1, come pure della CEF 14.2022.63 del 23 settembre
2022 consid.
6.1.2).
4.2.1 Quando
due persone sono reciprocamente obbligate al pagamento di una somma di denaro,
o comunque all’esecuzione di una prestazione della stessa specie, ciascuna di
esse può compensare (unilateralmente o contro la volontà dell’altra) il debito
e il credito che ha verso l’altra, estinguendoli entrambi, purché essi siano
esigibili (art. 120 cpv. 1 CO). La reciprocità degli obblighi va intesa nel
senso che le due persone devono essere le stesse (tra tanti: Jeandin/Hulliger in:
Commentaire romand, Code des obligations I/1, 3a ed. 2021, n. 2 ad
art. 120 CO; Müller in: Basler
Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2019, n. 5 ad art. 120 CO).
Poiché
è dotata di personalità giuridica, una società anonima e un suo azionista sono due
persone distinte, anche se la società ha un unico azionista, sicché un debito
verso l’azionista non è compensabile con un credito verso la società (DTF 85 II
113 consid. 2), a meno che venga provato (o nella procedura di rigetto reso
verosimile) che l’interposizione della società è manifestamente abusiva (cosiddetto
Durchgriff: art. 2 cpv. 2 CC; DTF 145 III 363 consid. 4.3.2; Jeandin/Hulliger, op. cit., n.
3 ad art. 120; Müller,
Considerandi
op. cit., n.
6.
ad art. 120). Non c’è motivo di non estendere tale conclusione
anche ad altri tipi di società di capitali, purché dotate di personalità
giuridica, come notoriamente le società a responsabilità limitata (Srl) di
diritto italiano.
4.2.2
Nel
caso in esame, la reclamante non contesta che, come accertato dal Pretore in
base agli atti (doc. 8-11), la mandante dei lavori di risanamento è la PI 5 e
la mandataria la RE 1 Srl. La compensazione del suo debito verso CO 1
non è quindi possibile con le pretese della sua partecipata italiana nei
confronti della PI 5, la cui personalità giuridica è distinta da quella del suo
socio di maggioranza e amministratore di fatto (CO 1). Una
compensazione sarebbe stata ipotizzabile solo se la reclamante avesse reso
verosimile che l’interposizione della società mandante, quale schermo dietro il
quale si nasconderebbe CO 1, sia manifestamente abusiva, ma essa non l’ha
neppure allegato né ha reso verosimile di essersi fatta cedere la pretesa della
sua partecipata. Ciò basta per respingere il reclamo.
Se
stesse la tesi della reclamante, non si spiegherebbe del resto perché PI 3,
dopo la sospensione dei lavori, avrebbe firmato la transazione del 5 gennaio 2021 anche per conto della RE 1 senza riserve.
4.3
Con
l’emanazione del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo diventa
senza oggetto.
5.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non
si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato
alla controparte per osservazioni.
6.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 180'000.–,
supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini
dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– avv. PA
1, __________, __________, __________;
– avv. PA
2, __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).