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Decisione

14.2022.152

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Transazione extragiudiziaria. Asserita compensazione del credito posto in esecuzione. Reciprocità delle pretese da compensare

26 aprile 2023Italiano12 min

i mezzi liberatori che l’escusso può far valere giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF, c’è

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.152

Lugano

26 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 3 febbraio

2022 da

CO 1,

(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)

contro

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 28 novembre 2022 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 15 novembre 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Mediante transazione del 5 gennaio 2021, CO 1 da una parte e dall’altra

le società PI 2, PI 1 e RE 1, a quel tempo rappresentate da PI 3, hanno

dichiarato di accettare le decisioni del Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 4, emesse il 24 settembre 2020 nelle procedure __________, __________, __________,

__________ e __________ e di ritirare eventuali impugnative interposte contro le

stesse. Le tre società si sono inoltre impegnate, solidalmente, a pagare fr. 200'000.–

a CO 1, di cui fr. 20'000.– entro il 15 gennaio 2021 e i rimanenti fr. 180'000.–

in tre rate di ugual importo entro il 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre

2021 e pattuito che in caso di ritardo in uno dei pagamenti, l’intero saldo

scoperto sarebbe diventato automaticamente e immediatamente esigibile e il

creditore avrebbe potuto pretendere sullo stesso interessi di mora del 7%.

B. Con

scritto del 27 gennaio 2021, CO 1 ha ingiunto alla RE 1 di versargli al più

presto la prima rata pattuita nella transazione, ossia fr. 20'000.–. Il

primo scritto essendo rimasto senza esito, con un secondo del 19 febbraio 2021 egli

ha ingiunto alla società di pagargli immediatamente l’intero importo pattuito

nella transazione, ossia fr. 200'000.–. In nome e per conto delle tre

società, PI 3, ha poi pagato fr. 20'000.– a CO 1.

C. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 dicembre 2021 dalla sede di Lugano

dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 180'000.–

oltre agli interessi del 7% dal 1° luglio 2021 (indicando quale causa del

credito “Debitore solidale con

PI 1 e PI 2 Accordo 5 gennaio 2021: punti 2/3, scoperto”) e di fr. 30'000.– oltre agli interessi del 7% dal 1° luglio 2021

(per “Contratto di locazione

05.01.2021, canoni scoperti luglio-dicembre 2021”).

D. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 3

febbraio 2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è

opposta all’istanza con osservazioni scritte del 19 aprile 2022. Con replica e

duplica spontanee del 25 aprile e del 9 maggio 2022, le parti si sono

riconfermate nelle rispettive e antitetiche posizioni.

E. Statuendo con decisione del 15 novembre 2022, il Pretore ha

parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposi­­zione

interposta dalla convenuta limitatamente a fr. 180'000.– oltre agl’interessi

del 7% dal 1° luglio 2021, ponendo a suo carico in ragione di 6⁄7

le spese processuali di fr. 350.– e un’indennità di fr. 3'500.–

a favore dell’istante, cui ha accollato il restante 1⁄7.

F. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 28 novembre 2022, chiedendo in

via preliminare la concessione dell’effetto sospensivo e in via principale l’annullamento

della decisione impugnata, protestate in entrambi i casi spese,

tasse e ripetibili. Visto l’esito dell’odierno giu-dizio, il reclamo non è

stato notificato a CO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 16 novembre 2022, il

termine d’impugnazione è scaduto sabato 26 novembre, per cui la scadenza è

stata riportata a lunedì 28 novembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.

31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo

è dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esi­­stenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio

2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il

pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il

litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid.

4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha dapprima statuito che la transazione del 5

gennaio 2021 allegata da CO 1 costituisce un valido riconoscimento di debito

secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF per il pagamento di fr. 200'000.–, mentre ha negato

tale qualità al contratto di locazione posto dall’istante a fondamento della

pretesa di fr. 30'000.–, ritenendone l’entrata in vigore subordinata a una

condizione che non si realizzata. Ha poi giudicato inverosimile l’eccezione di

compensazione sollevata dalla RE 1 con un suo credito per fornitura e

costruzione della facciata di uno stabile a S__________, osservando che le

email scambiatesi tra l’escuten­­te e __________ sono precedenti alla

transazione, che i lavori di risanamento della facciata riguardano la PI 4 e la

PI 5, non l’escutente e l’escusso e infine che non si comprende né l’origine

dei doc. 4 e 5 prodotti dalla convenuta, né la loro pertinenza con la

fattispecie. Il primo giudice ha quindi parzialmente accolto l’istanza e

rigettato l’opposizione limitatamente a fr. 180'000.– oltre agl’interessi

del 7% dal 1° luglio 2021.

4. Nel

reclamo, la RE 1 ribadisce di aver compensato il credito posto in esecuzione

eseguendo lavori sullo stabile a S__________. Ritiene pacifico, sulla scorta

dello scambio di e-mail tra PI 3 e CO 1, che l’ammontare e le modalità di

pagamento del credito vantato dall’escutente, da una parte, e la costruzione

della facciata dall’altra fossero strettamente collegate tra di essi, nella

misura in cui CO 1 ha chiesto a PI 3 di fare una proposta per poter “avanzare nella facciata” e per “’per rimettere

le cose a posto e chiudere il contenzioso in corso per __________” e, ricevuta da PI 3 la proposta di accordo che prevedeva l’estin­­zione

del credito (e di una provvigione) di CO 1 mediante deduzione dei costi del

risanamento della facciata eseguito dalla stessa

reclamante, ha risposto di procedere nel senso indicato. Es­sa contesta

d’altronde che le persone coinvolte nella transazione e nel risanamento della

facciata non siano le stesse. A suo dire sono CO 1 e PI 3. Il coinvolgimento del

primo nell’esecuzione dei lavori è pacifico, visto ch’egli è socio al 95% e

amministratore di fatto della PI 5, la proprieta-ria dello stabile. Ed è pure

evidente che PI 3 ha funto a un tempo da rappresentante della RE 1 e da

mediatore per la PI 4, visto ch’egli ha usato lo stesso indirizzo email sia per

definire la transazione, sia per definire i lavori da eseguire; lo stretto

legame tra la RE 1 e la PI 4, ch’è una partecipata della prima, risulta poi dal

fatto che nella conferma d’ordine dei lavori la seconda si è qualificata come “’Succursale Italia’”.

Infine, la reclamante considera irrilevante che le email scambiate da CO 1 e PI

3 precedano la transazione del 5 gennaio 2021, perché in realtà le parti hanno

iniziato le trattative già nell’autunno 2020, per poi concluderle il 24 maggio

2021, con la firma di una conferma d’ordine dei lavori, che ha di fatto estinto

il credito per compensazione. La RE 1 postula quindi l’annullamento della

decisione impugnata.

4.1 A

norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse

non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere

sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle

allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 143 consid. 4.1.2),

di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1).

4.2 Fra

Fatti

i mezzi liberatori che l’escusso può far valere giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF, c’è

anche la compensazione (art. 120 segg. CO) di un suo credito nei confronti dell’escutente

con il credito posto in esecuzione. In tal caso, gl’incombe di rendere

verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche l’esistenza,

l’importo e l’esigibilità del credito compensante (sentenze del Tribunale

federale 5A_66/2020 del 22 aprile 2020, consid. 3.3.1 e 5A_139/2018 del 25

giugno 2019, consid. 2.6.1, come pure della CEF 14.2022.63 del 23 settembre

2022 consid.

6.1.2).

4.2.1 Quando

due persone sono reciprocamente obbligate al pagamen­to di una somma di denaro,

o comunque all’esecuzione di una prestazione della stessa specie, ciascuna di

esse può compensare (unilateralmente o contro la volontà dell’altra) il debito

e il credito che ha verso l’altra, estinguendoli entrambi, purché essi siano

esigibili (art. 120 cpv. 1 CO). La reciprocità degli obblighi va intesa nel

senso che le due persone devono essere le stesse (tra tanti: Jeandin/Hulliger in:

Commentaire romand, Code des obligations I/1, 3a ed. 2021, n. 2 ad

art. 120 CO; Müller in: Basler

Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2019, n. 5 ad art. 120 CO).

Poiché

è dotata di personalità giuridica, una società anonima e un suo azionista sono due

persone distinte, anche se la società ha un unico azionista, sicché un debito

verso l’azionista non è compensabile con un credito verso la società (DTF 85 II

113 consid. 2), a meno che venga provato (o nella procedura di rigetto reso

verosimile) che l’interposizione della società è manifestamente abusiva (cosiddetto

Durchgriff: art. 2 cpv. 2 CC; DTF 145 III 363 consid. 4.3.2; Jeandin/Hulliger, op. cit., n.

3 ad art. 120; Müller,

Considerandi

op. cit., n.

6.

ad art. 120). Non c’è motivo di non estendere tale conclusione

anche ad altri tipi di società di capitali, purché dotate di personalità

giuridica, come notoriamente le società a responsabilità limitata (Srl) di

diritto italiano.

4.2.2

Nel

caso in esame, la reclamante non contesta che, come accertato dal Pretore in

base agli atti (doc. 8-11), la mandante dei lavori di risanamento è la PI 5 e

la mandataria la RE 1 Srl. La compensazione del suo debito verso CO 1

non è quindi possibile con le pretese della sua partecipata italiana nei

confronti della PI 5, la cui personalità giuridica è distinta da quella del suo

socio di maggioranza e amministratore di fatto (CO 1). Una

compensazione sarebbe stata ipotizzabile solo se la reclamante avesse reso

verosimile che l’interposizione della società mandante, quale schermo dietro il

quale si nasconderebbe CO 1, sia manifestamente abusiva, ma essa non l’ha

neppure allegato né ha reso verosimile di essersi fatta cedere la pretesa della

sua partecipata. Ciò basta per respingere il reclamo.

Se

stesse la tesi della reclamante, non si spiegherebbe del resto perché PI 3,

dopo la sospensione dei lavori, avrebbe firmato la transazione del 5 gennaio 2021 anche per conto della RE 1 senza riserve.

4.3

Con

l’emanazione del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo diventa

senza oggetto.

5.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non

si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato

alla controparte per osservazioni.

6.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 180'000.–,

supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini

dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– avv. PA

1, __________, __________, __________;

– avv. PA

2, __________, __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).