14.2022.154
Contestazione dell’elenco oneri. Appello non motivato entro il termine di ricorso
24 febbraio 2023Italiano5 min
petizione nel senso che ha decretato lo stralcio dall’elenco oneri relativo all’unità
Source ti.ch
Incarto
n.
14.2022.154
Lugano
24 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa OR.2021.217 (contestazione dell’elenco
oneri) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione
28 dicembre 2021 dalla
AO 1 LU-
(patrocinata dallo PA 1, )
contro
AP 1
(già patrocinata dall’avv. )
giudicando sull’appello del 25 novembre 2022 presentato dalla AP 1
contro la decisione emessa il 27 ottobre 2022 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che nella causa promossa dalla AO 1 contro la AP 1, con sentenza del
Fatti
27 ottobre 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha accolto la
petizione nel senso che ha decretato lo stralcio dall’elenco oneri relativo all’unità
di proprietà per piani (PPP) n. __________ della particella n. __________ RFD
di __________ del credito di fr. 238'400.– iscritto alla posizione n. 5 in
favore della convenuta, ponendo a carico di quest’ultima le spese giudiziarie di fr. 3'000.– e ripetibili a
favore dell’attrice di fr. 5'000.–;
che
contro la sentenza appena citata la AP 1 è insorta a
questa Camera con un appello del 25 novembre 2022 chiedendo
una proroga di 30 giorni del termine di appello alfine d’istruire
un nuovo avvocato e, se non fosse possibile, l’annullamento della sentenza impugnata;
che
il 30 novembre 2022, il presidente della Camera ha respinto la domanda di
proroga del termine di ricorso;
che
con uno scritto datato 3 dicembre 2022 ma spedito solo il 7 febbraio 2023, l’appellante
ha comunicato di aver versato l’anticipo
delle spese richiesto entro (l’ultimo) termine assegnato e ha esposto
alcune considerazioni “ad
integrazione” dell’appello;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di contestazione dell’elenco oneri –
è una decisione di prima istanza finale contro cui è dato il rimedio dell’appello
(art. 309 lett. b CPC
a contrario) alla Camera di esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza
riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura ordinaria (art. 251 CPC
a contrario) la
decisione è impugnabile entro trenta giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1
CPC);
ch’essendo
la notifica avvenuta in concreto al patrocinatore della AP 1 il 28 ottobre 2022
(tracciamento della raccomandata n. __________), il termine d’impugnazione è
Considerandi
scaduto lunedì 28 novembre 2022;
che
presentato il 25 novembre 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque
tardivo;
che
l’“integrazione” spedita il 7 febbraio 2023 è invece ampiamente tardiva, sicché non se
ne può tenere conto ai fini del giudizio;
che
l’appello dev’essere “motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC) –
ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve
evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I
94.
consid. 8.2 con rinvii);
che
spetta all’appellante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza
impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo
giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_621/2021 del 30 agosto 2022 consid.
3.1;
che
solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito dell’appello, poiché
giudicare un appello non significa rifare il processo di primo grado, ma
verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che
nel caso in esame la AP 1, nell’appel-lo, si è limitata a chiedere l’annullamento
della sentenza impugnata in quanto priva “di
approfondimento della documentazione esaustiva che abbiamo allegato”;
che
l’appellante non si è confrontata con la motivazione del Pretore laddove ha
ricordato che l’onere della prova spettava alla convenuta e che per adempiere
all’onere di allegazione non basta di regola un rimando globale agli inserti
del processo;
che
l’appello si rivela pertanto irricevibile per carente motivazione;
che la tassa del
presente giudizio, stabilita in proporzione agli atti compiuti in virtù dell’art.
21.
della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG, RL 178.200), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC);
che
per contro non si pone problema di ripetibili, la controparte, cui l’appello
non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa
sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 238'400.–,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. L’appello è irricevibile
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,
già anticipate dall’appellante, sono poste a suo carico. Fatta salva un’eventuale
compensazione, la parte dell’anticipo eccedente la tassa, di fr. 2'700.–,
è restituita all’appellante.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).