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Decisione

14.2022.154

Contestazione dell’elenco oneri. Appello non motivato entro il termine di ricorso

24 febbraio 2023Italiano5 min

petizione nel senso che ha decretato lo stralcio dall’elenco oneri relativo all’uni­­tà

Source ti.ch

Incarto

n.

14.2022.154

Lugano

24 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa OR.2021.217 (contestazione dell’elenco

oneri) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione

28 dicembre 2021 dalla

AO 1 LU-

(patrocinata dallo PA 1, )

contro

AP 1

(già patrocinata dall’avv. )

giudicando sull’appello del 25 novembre 2022 presentato dalla AP 1

contro la decisione emessa il 27 ottobre 2022 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che nella causa promossa dalla AO 1 contro la AP 1, con sentenza del

Fatti

27 ottobre 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha accolto la

petizione nel senso che ha decretato lo stralcio dall’elenco oneri relativo all’uni­­tà

di proprietà per piani (PPP) n. __________ della particella n. __________ RFD

di __________ del credito di fr. 238'400.– iscritto alla posizione n. 5 in

favore della convenuta, ponendo a carico di quest’ultima le spese giudiziarie di fr. 3'000.– e ripetibili a

favore dell’attrice di fr. 5'000.–;

che

contro la sentenza appena citata la AP 1 è insorta a

questa Camera con un appello del 25 novembre 2022 chiedendo

una proroga di 30 giorni del termine di appello alfine d’istruire

un nuovo avvocato e, se non fosse possibile, l’an­nullamento della sentenza impugnata;

che

il 30 novembre 2022, il presidente della Camera ha respinto la domanda di

proroga del termine di ricorso;

che

con uno scritto datato 3 dicembre 2022 ma spedito solo il 7 febbraio 2023, l’appellante

ha comunicato di aver versato l’anticipo

delle spese richiesto entro (l’ultimo) termine assegnato e ha esposto

alcune considerazioni “ad

integrazione” dell’appello;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di contestazione dell’elenco oneri –

è una decisione di prima istanza finale contro cui è dato il rimedio dell’appello

(art. 309 lett. b CPC

a contrario) alla Camera di esecuzione e

fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­pello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza

riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura ordinaria (art. 251 CPC

a contrario) la

decisione è impugnabile entro trenta giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1

CPC);

ch’essendo

la notifica avvenuta in concreto al patrocinatore della AP 1 il 28 ottobre 2022

(tracciamento della raccomandata n. __________), il termine d’im­pugnazione è

Considerandi

scaduto lunedì 28 novembre 2022;

che

presentato il 25 novembre 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque

tardivo;

che

l’“integrazione” spedita il 7 febbraio 2023 è invece ampiamente tardiva, sicché non se

ne può tenere conto ai fini del giudizio;

che

l’appello dev’essere “motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC) –

ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve

evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I

94.

consid. 8.2 con rinvii);

che

spetta all’appellante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza

impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo

giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_621/2021 del 30 agosto 2022 consid.

3.1;

che

solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito dell’appello, poiché

giudicare un appello non significa rifare il processo di primo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;

che

nel caso in esame la AP 1, nell’appel­-lo, si è limitata a chiedere l’annullamento

della sentenza impugna­ta in quanto priva “di

approfondimento della documentazione esaustiva che abbiamo allegato”;

che

l’appellante non si è confrontata con la motivazione del Pretore laddove ha

ricordato che l’onere della prova spettava alla convenuta e che per adempiere

all’onere di allegazione non basta di regola un rimando globale agli inserti

del processo;

che

l’appello si rivela pertanto irricevibile per carente motivazione;

che la tassa del

presente giudizio, stabilita in proporzione agli atti compiuti in virtù dell’art.

21.

della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG, RL 178.200), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC);

che

per contro non si pone problema di ripetibili, la controparte, cui l’appello

non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa

sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 238'400.–,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. L’appello è irricevibile

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,

già anticipate dall’appellante, sono poste a suo carico. Fatta salva un’eventuale

compensazione, la parte dell’anticipo eccedente la tassa, di fr. 2'700.–,

è restituita all’appellante.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).