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Decisione

14.2022.155

Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento del credito dell’istante. Solvibilità

1 marzo 2023Italiano12 min

ottobre 2022, CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare

Source ti.ch

CO 1

Incarto n.

14.2022.155

Lugano

1 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2022.1226 (fallimento senza

preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promos­sa con

istanza 31 ottobre 2022 da

CO 1

contro

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

giudicando sul reclamo del 2 dicembre 2022 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 23 novembre 2022 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con istanza del 31

ottobre 2022, CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare

il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la

convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per

crediti di complessivi fr. 13'600.– oltre a spese e interessi.

B. All’udienza

di discussione del 23 novembre 2022 è comparso il solo istante, che ha

confermato la propria domanda.

C. Statuendo

con decisione 23 novembre 2022 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della

RE 1 dal giorno successivo alle ore 09.00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 dicembre 2022

per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,

l’annulla­­mento del fallimento. Il 5 dicembre 2022 il presidente della Came­ra

ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è

stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni

interesse alla causa in seguito all’e­­stinzione del suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli

art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al

valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).

Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 24 novembre 2022, il

termine d’impugnazione è scaduto domenica 4 dicembre, per cui la scadenza è

stata riportata a lunedì 5 dicembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.

31.

LEF). Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è

dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.

2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono

essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,

allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve

speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento

le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte

Nova” –, se

questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.

1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova

autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento

senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza

della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla controversia

riguardante i veri nova).

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda

di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. I motivi d’annullamento

valgono anche per i fallimenti senza preventiva esecuzione (art. 194 cpv. 1

LEF), ma nelle prime due ipotesi l’estinzione o il deposito dell’importo dovuto

deve riguardare tutti i crediti fatti valere nell’istanza e non solo quello/i

posto/i in esecuzione (sentenze della CEF 14.2020.123 del 22 settembre 2020, consid.

2.3, e 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n. 51c,

consid. 3.3/a).

3.

Nel

caso specifico, la RE 1 ha prodotto una dichiarazione dell’istante

del 25 novembre 2022 (doc. C accluso al reclamo), secondo cui egli ha

confermato il pagamento del suo credito motivo per cui ha dichiarato di

ritirare l’istanza. I presupposti dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 e 3 LEF risultano

di conseguenza adempiuti.

4.

Essendo

il pagamento (del 25 novembre) successivo alla dichiarazione del fallimento

(del giorno prima), occorre inoltre verificare il requisito della (verosimile)

solvibilità della reclamante – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento

della decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).

4.1

Un

fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giun­ge alla

conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle

allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto

sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la

solvibilità del fallito sia più proba-bile della sua insolvibilità. A tal

proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare

allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può

essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità suffi-ciente

appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_ 328/2011 dell’11 agosto

2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono

insufficienti (Giroud/Theus Simoni

in: Basler Kom­mentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art.

174.

LEF).

4.2

Nel caso in esame, la reclamante ha dimostrato di

aver pagato an­che il suo secondo credito più importante, di circa fr. 40'000.–,

ver­so la K__________ (es. n. __________) nel

settembre del 2022 (v. doc. H), ancora prima della pronuncia del fallimento. Che l’esecuzione appaia ancora sull’estratto delle

esecuzioni (doc. G) si spiega semplicemente per il fatto che le parti

non hanno comunicato all’Ufficio d’esecuzione l’avvenuto pagamento. La

reclamante si duole d’altronde ingiustificatamente che il primo giudice non ne abbia

tenuto conto, mentre spettava semmai a essa stessa presentarsi all’udienza per

segnalare tale circostanza.

4.3

Al

30.

novembre 2022, le esecuzioni pendenti nei suoi confronti risultavano quindi

23.

per circa fr. 140'000.– complessivi (doc. G).

4.3.1

Per

le esecuzioni n. __________ e __________ pervenute allo stadio della domanda di

realizzazione, rispettivamente di fr. 3'229.40 e fr. 1'534.45, la

reclamante fa valere di aver ottenuto dall’Ufficio di esecuzione una dilazione

(art. 123 LEF) di dodici rate di fr. 310.– (doc. I) e fr. 155.–

mensili (doc. L); non menziona l’esecuzione n.__________,

anch’essa sospesa da una dilazione (di fr. 555.– men­sili) dal 19

ottobre 2022. Per il resto, essa si dice "fermamente"

intenzionata a far fronte ai propri impegni e a riprova di ciò e della sua

buona fede evidenzia di aver ritirato l’opposizione all’esecu­zione n. __________

e di aver chiesto una rateazione dei suoi debiti verso la Fondazione Istituto collettore LPP, la Confederazione Sviz­zera,

la Suva, e la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/ IPG (doc. N-Q). Fa

quindi valere che "in larga

misura" i pagamenti sono già avvenuti, a

concorrenza di fr. 44'444.65, e a prova della sua capacità finanziaria

produce un estratto di un suo conto pres­so la PI 1 con un saldo di fr. 21'031.86

al 2 dicembre 2022 (doc. R), una lista delle fatture emesse negli ultimi dieci

mesi, am-montanti a fr. 571'182.46, per lavori che allega essere coperti

da prestazioni assicurative, di cui a suo dire quasi fr. 40'000.– sono da

incassare a breve (doc. S), oltre a non meglio specificate “note

scoperte di privati, di, all’incirca pari entità”.

4.3.2

Ora,

i pagamenti eseguiti dalla reclamante sono inferiori all’alle­gato importo di fr. 44'444.65,

perché aveva pagato solo la prima rata delle esecuzioni sospese da opposizione.

Anzi, da una verifica effettuata d’ufficio da questa Camera (art. 255 lett. a

CPC), si evince ch’essa, in risposta alla richiesta di chiarimenti formulata il

23.

gennaio 2023 dal presidente della Camera, ha pagato in ritar­do, il 31

gennaio 2023, fr. 940.– a saldo delle rate di dicembre e gennaio (con scadenza

al 19 del mese di riferimento) delle due esecuzioni da essa citate e nulla per quanto attiene alla terza

esecuzione (n. __________). D’altronde, la situazione esecutiva

della società non è migliorata come ipotizzato nel reclamo, bensì è peggiorata,

siccome nei suoi confronti sono state promosse ulteriori tre esecuzioni per

oltre fr. 17'000.– complessivi e l’8

febbraio 2023 la Fondazione istituto collettore LPP le ha fatto notificare una comminatoria di

fallimento (n. __________) per più di fr. 40'000.–.

4.3.3

Per quanto riguarda le esecuzioni promosse dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (n. __________ giunta alla domanda

di realizzazione, n. __________ allo stadio del pignoramento, n. __________ sfociata

nell’avviso di pignoramento, n.__________ e __________ notificate una

con e l’altra senza opposizione) e quelle non già citate della Confederazione Svizzera (n. __________, __________

e __________ per le quali è già

stato eseguito il pignoramento, n. __________ allo stadio dell’avviso di

pignoramento e n. __________ appena notificata) e della Suva (n. __________

[premi definitivi del 2021] e __________ [premi provvisori del secondo semestre

del 2022] ambedue in fa­se di pignoramento), la reclamante ha prodotto solo

delle richieste di dilazione tutte formulate il 1° dicembre 2022 dopo il

fallimento (doc. N-Q), che nel caso della Fondazione istituto collettore LPP

non è stata all’evidenza accettata, dal momento ch’essa ha fatto emettere la comminatoria di fallimento. La

reclamante ha dimostra­to il raggiungimento di un accordo solo con la

SUVA, per una fattura datata (per il premio del 2019, doc. AA) non ancora posta

in esecuzione, di cui ha pagato la prima rata, di fr. 381.05, in ritardo (doc.

BB).

4.3.4

Fatta

astrazione del recente (e tardivo) pagamento delle tre rate già menzionate (per

fr. 1'321.05 complessivi), la disponibilità sul conto della PI 1 non è

manifestamente stata usata per ridur­re l’esposizione debitoria, che almeno per

quanto concerne i debiti posti in esecuzione è aumentata. Non vi sono neppure

indicazioni dell’incasso, dato nel reclamo per imminente, delle fatture

menzionate dalla reclamante. Ad ogni modo, la lista da essa prodotta (doc. S) e

le precisazioni sull’importo ancora da incassare sono semplici allegazioni di

parte non rese verosimili con riscontri

oggettivi e concreti, sicché non se ne può tenere conto.

4.4

In

definitiva, a parte i quasi fr. 40'000.–

pagati alla K__________ prima del fallimento e i fr. 13'600.–

corrisposti all’istante dopo, la reclamante non ha reso verosimile di aver

versato, o di essere in grado di versare somme significative a fronte di 23 esecuzioni

pendenti che ammontavano a novembre 2022 a circa fr. 140'000.– complessivi,

cui si sono poi aggiunte altre tre esecuzioni per oltre fr. 17'000.– complessivi. La prima esecuzione ancora pendente

risale alla fine del 2021 e nel frattempo ne sono state promosse altre 26, di

cui solo tre sono state estinte

(oltre a quelle già citate anche l’esecuzione n. __________, giunta alla comminatoria di fallimento l’11 marzo 2022

ed estinta con fr. 2'644.90 il 24 maggio 2022), diverse sono di un ammontare

modesto (n. __________ __________ e __________ di fr. 84.40, 84.40 e

114.40, tutte allo stadio dell’avviso di pignoramento) e, come già segnalato, una ha recentemente dato luogo

all’emissione di una (terza)

comminatoria di fallimento.

Ciò

porta a ritenere che la mancanza di liquidità sufficiente non è passeggera e

che l’incapacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua

capacità di estinguere i suoi debiti in tempi utili, per cui la prognosi in

merito alla sua sopravvivenza economica va ritenuta sfavorevole e la sua solvibilità insufficientemente

verosimile. Difettando uno dei requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il reclamo

va respinto e il fallimento, sospeso il 5 dicembre 2022, nuovamente

pronunciato.

5.

La

tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a

carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è nuovamente pronunciato il

fallimento della RE 1 dal giorno martedì 7 marzo 2023 alle ore 09.00.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.– è posta a carico della

reclamante.

3. Notificazione a:

– avv.

;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,

Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).