14.2022.155
Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento del credito dell’istante. Solvibilità
1 marzo 2023Italiano12 min
ottobre 2022, CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare
Source ti.ch
CO 1
Incarto n.
14.2022.155
Lugano
1 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2022.1226 (fallimento senza
preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
istanza 31 ottobre 2022 da
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 2 dicembre 2022 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 23 novembre 2022 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con istanza del 31
ottobre 2022, CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare
il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la
convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per
crediti di complessivi fr. 13'600.– oltre a spese e interessi.
B. All’udienza
di discussione del 23 novembre 2022 è comparso il solo istante, che ha
confermato la propria domanda.
C. Statuendo
con decisione 23 novembre 2022 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della
RE 1 dal giorno successivo alle ore 09.00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 dicembre 2022
per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,
l’annullamento del fallimento. Il 5 dicembre 2022 il presidente della Camera
ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è
stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni
interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli
art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al
valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).
Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 24 novembre 2022, il
termine d’impugnazione è scaduto domenica 4 dicembre, per cui la scadenza è
stata riportata a lunedì 5 dicembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.
31.
LEF). Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è
dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono
essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve
speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento
le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se
questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.
1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova
autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità
(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento
senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza
della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla controversia
riguardante i veri nova).
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda
di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. I motivi d’annullamento
valgono anche per i fallimenti senza preventiva esecuzione (art. 194 cpv. 1
LEF), ma nelle prime due ipotesi l’estinzione o il deposito dell’importo dovuto
deve riguardare tutti i crediti fatti valere nell’istanza e non solo quello/i
posto/i in esecuzione (sentenze della CEF 14.2020.123 del 22 settembre 2020, consid.
2.3, e 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n. 51c,
consid. 3.3/a).
3.
Nel
caso specifico, la RE 1 ha prodotto una dichiarazione dell’istante
del 25 novembre 2022 (doc. C accluso al reclamo), secondo cui egli ha
confermato il pagamento del suo credito motivo per cui ha dichiarato di
ritirare l’istanza. I presupposti dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 e 3 LEF risultano
di conseguenza adempiuti.
4.
Essendo
il pagamento (del 25 novembre) successivo alla dichiarazione del fallimento
(del giorno prima), occorre inoltre verificare il requisito della (verosimile)
solvibilità della reclamante – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento
della decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).
4.1
Un
fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla
conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle
allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto
sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la
solvibilità del fallito sia più proba-bile della sua insolvibilità. A tal
proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare
allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può
essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità suffi-ciente
appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_ 328/2011 dell’11 agosto
2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono
insufficienti (Giroud/Theus Simoni
in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art.
174.
LEF).
4.2
Nel caso in esame, la reclamante ha dimostrato di
aver pagato anche il suo secondo credito più importante, di circa fr. 40'000.–,
verso la K__________ (es. n. __________) nel
settembre del 2022 (v. doc. H), ancora prima della pronuncia del fallimento. Che l’esecuzione appaia ancora sull’estratto delle
esecuzioni (doc. G) si spiega semplicemente per il fatto che le parti
non hanno comunicato all’Ufficio d’esecuzione l’avvenuto pagamento. La
reclamante si duole d’altronde ingiustificatamente che il primo giudice non ne abbia
tenuto conto, mentre spettava semmai a essa stessa presentarsi all’udienza per
segnalare tale circostanza.
4.3
Al
30.
novembre 2022, le esecuzioni pendenti nei suoi confronti risultavano quindi
23.
per circa fr. 140'000.– complessivi (doc. G).
4.3.1
Per
le esecuzioni n. __________ e __________ pervenute allo stadio della domanda di
realizzazione, rispettivamente di fr. 3'229.40 e fr. 1'534.45, la
reclamante fa valere di aver ottenuto dall’Ufficio di esecuzione una dilazione
(art. 123 LEF) di dodici rate di fr. 310.– (doc. I) e fr. 155.–
mensili (doc. L); non menziona l’esecuzione n.__________,
anch’essa sospesa da una dilazione (di fr. 555.– mensili) dal 19
ottobre 2022. Per il resto, essa si dice "fermamente"
intenzionata a far fronte ai propri impegni e a riprova di ciò e della sua
buona fede evidenzia di aver ritirato l’opposizione all’esecuzione n. __________
e di aver chiesto una rateazione dei suoi debiti verso la Fondazione Istituto collettore LPP, la Confederazione Svizzera,
la Suva, e la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/ IPG (doc. N-Q). Fa
quindi valere che "in larga
misura" i pagamenti sono già avvenuti, a
concorrenza di fr. 44'444.65, e a prova della sua capacità finanziaria
produce un estratto di un suo conto presso la PI 1 con un saldo di fr. 21'031.86
al 2 dicembre 2022 (doc. R), una lista delle fatture emesse negli ultimi dieci
mesi, am-montanti a fr. 571'182.46, per lavori che allega essere coperti
da prestazioni assicurative, di cui a suo dire quasi fr. 40'000.– sono da
incassare a breve (doc. S), oltre a non meglio specificate “note
scoperte di privati, di, all’incirca pari entità”.
4.3.2
Ora,
i pagamenti eseguiti dalla reclamante sono inferiori all’allegato importo di fr. 44'444.65,
perché aveva pagato solo la prima rata delle esecuzioni sospese da opposizione.
Anzi, da una verifica effettuata d’ufficio da questa Camera (art. 255 lett. a
CPC), si evince ch’essa, in risposta alla richiesta di chiarimenti formulata il
23.
gennaio 2023 dal presidente della Camera, ha pagato in ritardo, il 31
gennaio 2023, fr. 940.– a saldo delle rate di dicembre e gennaio (con scadenza
al 19 del mese di riferimento) delle due esecuzioni da essa citate e nulla per quanto attiene alla terza
esecuzione (n. __________). D’altronde, la situazione esecutiva
della società non è migliorata come ipotizzato nel reclamo, bensì è peggiorata,
siccome nei suoi confronti sono state promosse ulteriori tre esecuzioni per
oltre fr. 17'000.– complessivi e l’8
febbraio 2023 la Fondazione istituto collettore LPP le ha fatto notificare una comminatoria di
fallimento (n. __________) per più di fr. 40'000.–.
4.3.3
Per quanto riguarda le esecuzioni promosse dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (n. __________ giunta alla domanda
di realizzazione, n. __________ allo stadio del pignoramento, n. __________ sfociata
nell’avviso di pignoramento, n.__________ e __________ notificate una
con e l’altra senza opposizione) e quelle non già citate della Confederazione Svizzera (n. __________, __________
e __________ per le quali è già
stato eseguito il pignoramento, n. __________ allo stadio dell’avviso di
pignoramento e n. __________ appena notificata) e della Suva (n. __________
[premi definitivi del 2021] e __________ [premi provvisori del secondo semestre
del 2022] ambedue in fase di pignoramento), la reclamante ha prodotto solo
delle richieste di dilazione tutte formulate il 1° dicembre 2022 dopo il
fallimento (doc. N-Q), che nel caso della Fondazione istituto collettore LPP
non è stata all’evidenza accettata, dal momento ch’essa ha fatto emettere la comminatoria di fallimento. La
reclamante ha dimostrato il raggiungimento di un accordo solo con la
SUVA, per una fattura datata (per il premio del 2019, doc. AA) non ancora posta
in esecuzione, di cui ha pagato la prima rata, di fr. 381.05, in ritardo (doc.
BB).
4.3.4
Fatta
astrazione del recente (e tardivo) pagamento delle tre rate già menzionate (per
fr. 1'321.05 complessivi), la disponibilità sul conto della PI 1 non è
manifestamente stata usata per ridurre l’esposizione debitoria, che almeno per
quanto concerne i debiti posti in esecuzione è aumentata. Non vi sono neppure
indicazioni dell’incasso, dato nel reclamo per imminente, delle fatture
menzionate dalla reclamante. Ad ogni modo, la lista da essa prodotta (doc. S) e
le precisazioni sull’importo ancora da incassare sono semplici allegazioni di
parte non rese verosimili con riscontri
oggettivi e concreti, sicché non se ne può tenere conto.
4.4
In
definitiva, a parte i quasi fr. 40'000.–
pagati alla K__________ prima del fallimento e i fr. 13'600.–
corrisposti all’istante dopo, la reclamante non ha reso verosimile di aver
versato, o di essere in grado di versare somme significative a fronte di 23 esecuzioni
pendenti che ammontavano a novembre 2022 a circa fr. 140'000.– complessivi,
cui si sono poi aggiunte altre tre esecuzioni per oltre fr. 17'000.– complessivi. La prima esecuzione ancora pendente
risale alla fine del 2021 e nel frattempo ne sono state promosse altre 26, di
cui solo tre sono state estinte
(oltre a quelle già citate anche l’esecuzione n. __________, giunta alla comminatoria di fallimento l’11 marzo 2022
ed estinta con fr. 2'644.90 il 24 maggio 2022), diverse sono di un ammontare
modesto (n. __________ __________ e __________ di fr. 84.40, 84.40 e
114.40, tutte allo stadio dell’avviso di pignoramento) e, come già segnalato, una ha recentemente dato luogo
all’emissione di una (terza)
comminatoria di fallimento.
Ciò
porta a ritenere che la mancanza di liquidità sufficiente non è passeggera e
che l’incapacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua
capacità di estinguere i suoi debiti in tempi utili, per cui la prognosi in
merito alla sua sopravvivenza economica va ritenuta sfavorevole e la sua solvibilità insufficientemente
verosimile. Difettando uno dei requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il reclamo
va respinto e il fallimento, sospeso il 5 dicembre 2022, nuovamente
pronunciato.
5.
La
tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a
carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è nuovamente pronunciato il
fallimento della RE 1 dal giorno martedì 7 marzo 2023 alle ore 09.00.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.– è posta a carico della
reclamante.
3. Notificazione a:
– avv.
;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,
Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).