14.2022.156
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della notifica della decisione di fallimento al convenuto ma dopo la sua pronuncia. Solvibilità. Bilancio e conto economico allestiti dallo stesso reclamante
18 gennaio 2023Italiano9 min
con decisione dello stesso giorno il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
Source ti.ch
CO 1
Incarto n.
14.2022.156
Lugano
18 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2022.4325 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 13 settembre 2022 da
CO 1 IT-
(patrocinato dall’avv. PA 2, )
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 5 dicembre 2022 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 23 novembre 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il 13
settembre 2022 CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 14'929.20
oltre a interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione rinviata al 23 novembre 2022 l’istante ha confermato l’istanza,
mentre la convenuta vi si è opposta, allegando che era la sua intenzione far
fronte al debito con pagamenti rateali e saldarlo interamente entro quattro
mesi, o prima a dipendenza delle sue condizioni economiche, con un primo
versamento immediato di fr. 1'500.–.
L’istante non ha accettato la proposta.
C. Statuendo
con decisione dello stesso giorno il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 dicembre 2022
per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,
l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in
esecuzione. Il 9 dicembre 2022, il presidente della Camera ha respinto la
domanda di effetto sospensivo. Stante il prevedibile esito del giudizio
odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, la
quale aveva comunque perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione
del suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1, secondo le sue stesse
allegazioni, il 24 novembre 2022 per il tramite dell’Ufficio dei fallimenti, il
termine d’impugnazione è scaduto domenica 4 dicembre, per cui la scadenza è
stata riportata a lunedì 5 dicembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio
dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale),
il reclamo è dunque tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da
impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro
crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo
delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento
pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di
non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La
solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali
giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di
credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus
Simoni in: Basler
Kommentar, SchKG
II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una dichiarazione rilasciata il 25
novembre 2022 dalla rappresentante dell’istante (__________) attestante che “nella
mattinata di giovedì 24 novembre 2022” l’amministratore
unico della RE 1, __________, le ha versato fr. 11'077.50, di cui fr. 8'577.50
a saldo delle pretese salariali del socio e fr. 2’500.–, a saldo di spese ripetibili per cui il presupposto di cui
all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
La
norma appena citata prevede però che, se l’estinzione del credito è intervenuta
dopo la pronuncia impugnata (“nel frattempo”), il fallimento può essere
annullato solo se il reclamante rende verosimile la propria solvibilità.
2.3.1
La
reclamante sostiene al riguardo che questo secondo presupposto non si applica
nella fattispecie perché il pagamento è avve-nuto, nella mattinata del 24
novembre 2022, prima della notifica della decisione impugnata, consegnata al
suo amministratore unico solo nel pomeriggio dello stesso 24 novembre alle ore
13:40 (secondo la dichiarazione dell’Ufficio dei fallimenti, doc. B accluso al
reclamo).
2.3.2
Ora, il momento determinante per l’applicazione dell’art. 174
cpv. 2 LEF non è quello della notifica della decisione di fallimento, bensì al
momento che il giudice ha indicato nella sua decisione (art. 175 cpv. 1 LEF;
sentenza della CEF 14.2014.176 del 10 ottobre 2014 consid. 1.3; Giroud/Theus Simoni, op. cit., n.
19.
ad art. 174), anche se la decisione è stata pronunciata anteriormente (DTF
60.
III 4; sentenza della CEF 14.2011.49 del 5 aprile 2011, consid. 1, con
rinvii). Nella fattispecie la reclamante ha pagato alla rappresentante
dell’istante la somma posta in esecuzione “nella
mattinata di giovedì 24 novembre 2022” (dichiarazione dell’__________,
doc. D), senza che sia dato di sapere se il pagamento è anteriore o posteriore
al momento in cui, alle ore 10:00, il fallimento è stato pronunciato (doc. A,
dispositivo n. 1). La reclamante non ha pertanto recato la prova che le
incombeva giusta l’art. 174 cpv. 2 LEF (e 320 CPC). Ne discende che occorre
esaminare se essa ha reso verosimile la propria solvibilità.
2.4
A
questo proposito la reclamante, in via subordinata, ritiene adempiuto anche
questo secondo presupposto sulla scorta del proprio bilancio e conto economico
aggiornati relativi al 2022 (doc. E), evidenziando come ne risulti un capitale
proprio di oltre fr. 245'000.– e un utile di quasi fr.
90'000.–.
2.4.1
Già si è ricordato che la solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così
via, mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti (sopra consid. 2.1). Orbene, nel caso in esame la
reclamante si è limitata a produrre una documentazione apparentemente allestita
da essa stessa, senza attestazione di conformità con pezzi giustificativi e di
completezza da parte di persone terze e neppure del proprio organo di
revisione. Non si tratta pertanto di riscontri oggettivi. I documenti in
questione non hanno un valore indiziario superiore a
semplici allegazioni di parte, insufficienti a rendere verosimili i fatti
esposti.
2.4.2
L’affidabilità
della documentazione contabile prodotta dalla reclamante è del resto dubbia. In
sede di esame della domanda di effetto sospensivo, la Camera ha infatti accertato,
d’ufficio (art. 255 lett. a CPC), che nei confronti della reclamante erano
pendenti ben 36 esecuzioni per oltre fr. 1'500'000.– complessivi e 11 atte-stati
di carenza di beni per fr. 28'770.– in totale emessi recentemente, che non
risultano figurare – o perlomeno non completamente – nei passivi del bilancio
accluso al reclamo. A meno d’ipotizzare circostanze suscettibili di assumere
contorni penali, pare inverosimile che la reclamante abbia conseguito un utile
di quasi fr. 90'000.– mentre nello stesso tempo venivano
rilasciati diversi attestati di carenza di beni, i quali, del resto, certificano
ufficialmente l’insolvibilità della reclamante. Il secondo presupposto
dell’art. 174 cpv. 2 LEF non risulta quindi dato, sicché il reclamo va
respinto.
3.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
4.
La
tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a
carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2.
La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico
della RE 1.
3.
Notificazione a:
–
;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).