Lexipedia

Decisione

14.2022.157

Fallimento. Mancata citazione delle parti a un’udienza. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia.

23 gennaio 2023Italiano6 min

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 dicembre 2022

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.157

Lugano

23 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2022.1206 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Bellinzona promossa con istanza 20 ottobre 2022 da

CO 1CO 1

(rappresentato dal RA 1, )

contro

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

giudicando sul reclamo del 7 dicembre 2022 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 30 novembre 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, il 20

ottobre 2022 CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di

decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 9'966.70

oltre a interessi e spese.

B. Entro

il termine assegnato dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni

scritte e le parti non hanno chiesto la tenuto di un’udienza.

C. Statuendo

con decisione del 30 novembre 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento della

RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 dicembre 2022

per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,

l’annulla­­mento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in

esecuzione. Il 12 dicembre 2022 il presidente della Camera ha parzialmente

accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla

controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in

seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 al più presto il 1° dicembre

2022.

(giorno successivo all’intimazione), il termine d’impugna­zione non è

scaduto prima di lunedì 12 dicembre. Presentato già il 7 dicembre 2022 (data

del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2.

Presentata

la domanda di fallimento, le parti sono avvisate, alme­no tre giorni prima, della trattazione giudiziale della medesima. Devono

essere citate anche se la domanda di fallimento appare inammissibile (sentenza

della CEF 14.2013.130 del 23 settembre 2013 consid. 2). Le parti possono

comparire personalmente in giudizio o farsi rappresentare (art. 168 LEF). La

pronuncia del fallimento deve, in caso di reclamo, essere annullata se il

convenuto non è stato regolarmente citato o non in tempo utile (Cometta

in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 168 LEF). La

prassi della Pretura del distretto di Bellinzona, secondo

cui al convenuto viene fissato un termine per presentare eventuali osservazioni

scritte e alle parti per chiedere di essere citate a un’u-dienza è contraria

all’art. 168 LEF, il quale obbliga chiaramente il giudice del fallimento a

citare le parti a un’udienza prima di statuire, pena l’annullamento della decisione di fallimento, perlomeno quando

il convenuto, come nella fattispecie, non è intervenuto nella lite. La Pretura

è del resto stata invitata recentemente a cambiare la sua prassi e dare seguito

all’obbligo di convocazione delle parti stabilito all’art. 168 LEF (sentenze della CEF 14.2022.52 del 22 luglio 2022

consid. 3.4 e 3.5, e 14.2022.106 del 28 novembre 2022 consid. 2).

2.1

Nel

caso in esame, la reclamante non ha invero contestato esplicitamente il modo

scelto dal Pretore per garantire il contraddittorio. Ciò nonostante, benché la

giurisdizione cantonale superiore debba di principio limitare il suo esame alle

censure motivate contenute nel reclamo (art. 321 cpv. 1 CPC), vanno ad ogni

modo pur fatte salve carenze manifeste (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i

rimandi). Ora, la violazione dell’art. 168 LEF è, ormai, appunto una carenza

manifesta, da rilevare dunque d’ufficio.

2.2

Il

reclamo va pertanto accolto, sicché la decisione impugnata andrebbe annullata e

la causa rinviata al primo giudice per

nuovo giudizio previa convocazione delle parti a un’udienza. Sennonché la

reclamante ha nel frattempo estinto l’esecuzione che ha portato al fallimento,

di modo che, in caso di annullamento del fallimento e di rinvio della causa il

Pretore potrebbe solo respingere l’istanza. Tanto vale in tale circostanza che la

Camera respinga essa stessa l’istanza in riforma della sentenza impugnata (art.

327.

cpv. 3 lett. b CPC; citata 14.2022.106 consid. 2.2 e i rinvii).

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si assegnano

ripetibili alla controparte, che non è stata chiamata a presentare osservazioni

al reclamo. La

tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 30 novembre 2022 dalla Pretura del Distretto di

Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1. La parte eccedente dell’an­ticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 80.–, è versata a CO 1 quale rimborso della tassa

di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

;

;

– Ufficio

d’esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,

Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).