14.2022.157
Fallimento. Mancata citazione delle parti a un’udienza. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia.
23 gennaio 2023Italiano6 min
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 dicembre 2022
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.157
Lugano
23 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2022.1206 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza 20 ottobre 2022 da
CO 1CO 1
(rappresentato dal RA 1, )
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 7 dicembre 2022 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 30 novembre 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, il 20
ottobre 2022 CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di
decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 9'966.70
oltre a interessi e spese.
B. Entro
il termine assegnato dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni
scritte e le parti non hanno chiesto la tenuto di un’udienza.
C. Statuendo
con decisione del 30 novembre 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento della
RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 dicembre 2022
per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,
l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in
esecuzione. Il 12 dicembre 2022 il presidente della Camera ha parzialmente
accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla
controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in
seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 al più presto il 1° dicembre
2022.
(giorno successivo all’intimazione), il termine d’impugnazione non è
scaduto prima di lunedì 12 dicembre. Presentato già il 7 dicembre 2022 (data
del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.
Presentata
la domanda di fallimento, le parti sono avvisate, almeno tre giorni prima, della trattazione giudiziale della medesima. Devono
essere citate anche se la domanda di fallimento appare inammissibile (sentenza
della CEF 14.2013.130 del 23 settembre 2013 consid. 2). Le parti possono
comparire personalmente in giudizio o farsi rappresentare (art. 168 LEF). La
pronuncia del fallimento deve, in caso di reclamo, essere annullata se il
convenuto non è stato regolarmente citato o non in tempo utile (Cometta
in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 168 LEF). La
prassi della Pretura del distretto di Bellinzona, secondo
cui al convenuto viene fissato un termine per presentare eventuali osservazioni
scritte e alle parti per chiedere di essere citate a un’u-dienza è contraria
all’art. 168 LEF, il quale obbliga chiaramente il giudice del fallimento a
citare le parti a un’udienza prima di statuire, pena l’annullamento della decisione di fallimento, perlomeno quando
il convenuto, come nella fattispecie, non è intervenuto nella lite. La Pretura
è del resto stata invitata recentemente a cambiare la sua prassi e dare seguito
all’obbligo di convocazione delle parti stabilito all’art. 168 LEF (sentenze della CEF 14.2022.52 del 22 luglio 2022
consid. 3.4 e 3.5, e 14.2022.106 del 28 novembre 2022 consid. 2).
2.1
Nel
caso in esame, la reclamante non ha invero contestato esplicitamente il modo
scelto dal Pretore per garantire il contraddittorio. Ciò nonostante, benché la
giurisdizione cantonale superiore debba di principio limitare il suo esame alle
censure motivate contenute nel reclamo (art. 321 cpv. 1 CPC), vanno ad ogni
modo pur fatte salve carenze manifeste (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i
rimandi). Ora, la violazione dell’art. 168 LEF è, ormai, appunto una carenza
manifesta, da rilevare dunque d’ufficio.
2.2
Il
reclamo va pertanto accolto, sicché la decisione impugnata andrebbe annullata e
la causa rinviata al primo giudice per
nuovo giudizio previa convocazione delle parti a un’udienza. Sennonché la
reclamante ha nel frattempo estinto l’esecuzione che ha portato al fallimento,
di modo che, in caso di annullamento del fallimento e di rinvio della causa il
Pretore potrebbe solo respingere l’istanza. Tanto vale in tale circostanza che la
Camera respinga essa stessa l’istanza in riforma della sentenza impugnata (art.
327.
cpv. 3 lett. b CPC; citata 14.2022.106 consid. 2.2 e i rinvii).
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si assegnano
ripetibili alla controparte, che non è stata chiamata a presentare osservazioni
al reclamo. La
tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 30 novembre 2022 dalla Pretura del Distretto di
Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 80.–, è versata a CO 1 quale rimborso della tassa
di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–
;
–
;
– Ufficio
d’esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,
Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).