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Decisione

14.2022.158

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Attestato di carenza beni dopo pignoramento. Prescrizione del credito posto in esecuzione. Ripetibili

26 aprile 2023Italiano6 min

questa Camera con un reclamo del 7 dicembre 2022 per ottenerne la riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza con

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.158

Lugano

26 aprile 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 19 settembre

2022 dalla

RE 1,

contro

CO 1,

giudicando sul reclamo del 7 dicembre 2022 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 28 novembre 2022 dalla Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________

emesso il 5 novembre 2020 dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio

d’esecuzione, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 4'136.70, indicando

quale causa del credito lo “Scoperto

in conto RE 1 Uni­tà di fatturazione /

Account N. RE 1 N. __________ Attestato di carenza di beni, esecuzione N. __________,

05.03.1997”;

che

avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 19

settembre 2022 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di

pace del Circolo di Bellinzona;

che

Fatti

il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 26 settembre

2022 lamentando difficoltà finanziarie e di salute;

che

statuendo con decisione del 28 novembre 2022 la Giudice di

pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali

di fr. 300.–;

che

contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 7 dicembre 2022 per ottenerne la riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza con

addebito all’escusso della tassa di giustizia di prima sede, protestate tasse,

spese e ripetibili di seconda sede;

che

nel termine impartitogli CO 1 non ha presentato osservazioni al reclamo;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che,

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che,

notificata in concreto alla RE 1 il 29 novembre 2022, il termine d’impugnazione

della decisione è scaduto venerdì 9 dicembre 2022, sicché, presentato due

giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è tempestivo;

che

in virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto

provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su

un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura

privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente

eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2);

che

nella decisione impugnata, la Giudice di pace ha respinto

l’i­­stanza giudicando prescritto il credito posto in esecuzione;

che

nel reclamo, in sostanza, la RE 1 lamenta un’er­­rata applicazione del diritto,

nel senso che la Giudice di pace non avrebbe dovuto rilevare d’ufficio l’intervenuta

prescrizione del credito posto in esecuzione, CO 1 non avendo infatti detto

Considerandi

alcunché in proposito, e chiede pertanto di riformare la decisione nel senso

dell’accoglimento dell’istanza;

che

secondo l’art. 142 CO il giudice non può supplire, ossia non può

rilevare d’ufficio l’intervenuta prescrizione di un credito;

che,

per soprammercato, giusta il chiaro tenore dell’art. 82 cpv. 2 LEF incombe all’escusso

sollevare e rendere verosimile le eccezioni che infirmano il riconoscimento di

debito, segnatamente la prescrizione;

che

la Giudice di pace ha pertanto violato il diritto federale accertando d’ufficio

l’avvenuta prescrizione del credito posto in esecuzione nonostante il convenuto

non l’avesse eccepita (cfr. senten­za della CEF 14.2018.151 del 28 febbraio

2018.

consid. 6.1);

che

giusta l’art. 149 cpv. 2 LEF l’attestato di carenza beni dopo pignoramento, su

cui si fonda l’istanza, costituisce pacificamente un riconoscimento di debito

nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF, e dunque un valido titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione nei confronti di CO 1 per fr. 4'136.70;

che

il reclamo merita pertanto accoglimento e la decisione impugnata va riformata

nel senso del rigetto provvisorio dell’opposi­­zione interposta dall’escusso;

che

in entrambe le sedi le tasse

di giustizia, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

la reclamante ha chiesto l’assegnazione di ripetibili solo in seconda sede;

ch’essa

non ha però ricorso per il tramite di un rappresentante professionale in

giudizio, bensì di dipendenti del proprio servizio giuridico, e non ha pertanto

diritto a ripetibili nel senso dell’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC, seppure uno dei

due firmatari abbia il titolo di avvocato (sentenza della CEF 14.2021.19 del 9

dicembre 2021 consid. 6; Stoudmann

in:

Commentaire romand, Code de procé­dure

civile, 2a ed. 2018, n. 24 ad art. 95 CPC; Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.

2017, n. 18 ad art. 95 CPC con un rinvio alla sentenza del Tribunale federale

1C_198/2007 del 21 di­cembre 2007 consid. 6 relativa all’art.

68.

cpv. 2 LTF);

che in assenza di motivazione, la reclamante non

ha diritto neppure a un’indennità d’inconvenienza giusta l’art. 95 cpv. 3 lett.

c CPC;

che

circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'136.70,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF;

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto

esecutivo n. __________ è rigettata in via provvisoria.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 300.– sono poste a carico di CO 1.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).