14.2022.158
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Attestato di carenza beni dopo pignoramento. Prescrizione del credito posto in esecuzione. Ripetibili
26 aprile 2023Italiano6 min
questa Camera con un reclamo del 7 dicembre 2022 per ottenerne la riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza con
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Incarto n.
14.2022.158
Lugano
26 aprile 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 19 settembre
2022 dalla
RE 1,
contro
CO 1,
giudicando sul reclamo del 7 dicembre 2022 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 28 novembre 2022 dalla Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________
emesso il 5 novembre 2020 dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio
d’esecuzione, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 4'136.70, indicando
quale causa del credito lo “Scoperto
in conto RE 1 Unità di fatturazione /
Account N. RE 1 N. __________ Attestato di carenza di beni, esecuzione N. __________,
05.03.1997”;
che
avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 19
settembre 2022 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di
pace del Circolo di Bellinzona;
che
Fatti
il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 26 settembre
2022 lamentando difficoltà finanziarie e di salute;
che
statuendo con decisione del 28 novembre 2022 la Giudice di
pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali
di fr. 300.–;
che
contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 7 dicembre 2022 per ottenerne la riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza con
addebito all’escusso della tassa di giustizia di prima sede, protestate tasse,
spese e ripetibili di seconda sede;
che
nel termine impartitogli CO 1 non ha presentato osservazioni al reclamo;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che,
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che,
notificata in concreto alla RE 1 il 29 novembre 2022, il termine d’impugnazione
della decisione è scaduto venerdì 9 dicembre 2022, sicché, presentato due
giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è tempestivo;
che
in virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto
provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su
un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura
privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente
eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2);
che
nella decisione impugnata, la Giudice di pace ha respinto
l’istanza giudicando prescritto il credito posto in esecuzione;
che
nel reclamo, in sostanza, la RE 1 lamenta un’errata applicazione del diritto,
nel senso che la Giudice di pace non avrebbe dovuto rilevare d’ufficio l’intervenuta
prescrizione del credito posto in esecuzione, CO 1 non avendo infatti detto
Considerandi
alcunché in proposito, e chiede pertanto di riformare la decisione nel senso
dell’accoglimento dell’istanza;
che
secondo l’art. 142 CO il giudice non può supplire, ossia non può
rilevare d’ufficio l’intervenuta prescrizione di un credito;
che,
per soprammercato, giusta il chiaro tenore dell’art. 82 cpv. 2 LEF incombe all’escusso
sollevare e rendere verosimile le eccezioni che infirmano il riconoscimento di
debito, segnatamente la prescrizione;
che
la Giudice di pace ha pertanto violato il diritto federale accertando d’ufficio
l’avvenuta prescrizione del credito posto in esecuzione nonostante il convenuto
non l’avesse eccepita (cfr. sentenza della CEF 14.2018.151 del 28 febbraio
2018.
consid. 6.1);
che
giusta l’art. 149 cpv. 2 LEF l’attestato di carenza beni dopo pignoramento, su
cui si fonda l’istanza, costituisce pacificamente un riconoscimento di debito
nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF, e dunque un valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione nei confronti di CO 1 per fr. 4'136.70;
che
il reclamo merita pertanto accoglimento e la decisione impugnata va riformata
nel senso del rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’escusso;
che
in entrambe le sedi le tasse
di giustizia, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
la reclamante ha chiesto l’assegnazione di ripetibili solo in seconda sede;
ch’essa
non ha però ricorso per il tramite di un rappresentante professionale in
giudizio, bensì di dipendenti del proprio servizio giuridico, e non ha pertanto
diritto a ripetibili nel senso dell’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC, seppure uno dei
due firmatari abbia il titolo di avvocato (sentenza della CEF 14.2021.19 del 9
dicembre 2021 consid. 6; Stoudmann
in:
Commentaire romand, Code de procédure
civile, 2a ed. 2018, n. 24 ad art. 95 CPC; Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.
2017, n. 18 ad art. 95 CPC con un rinvio alla sentenza del Tribunale federale
1C_198/2007 del 21 dicembre 2007 consid. 6 relativa all’art.
68.
cpv. 2 LTF);
che in assenza di motivazione, la reclamante non
ha diritto neppure a un’indennità d’inconvenienza giusta l’art. 95 cpv. 3 lett.
c CPC;
che
circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'136.70,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF;
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto
esecutivo n. __________ è rigettata in via provvisoria.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 300.– sono poste a carico di CO 1.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).