14.2022.16
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo tardivamente presentato dall’ex amministratore unico senza procura
2 marzo 2022Italiano5 min
1 per l’incasso di fr. 50.–, indicando quale causa del credito la “Tassa di diffida 20-10-20 N. __________ Dip.
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Incarto n.
14.2022.16
Lugano
2 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2022.4 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Sessa promossa con istanza 29 dicembre 2021
dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
(rappresentata dall’ex amministratore unico RA
1,
)
giudicando sul reclamo del 5 febbraio 2022 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 25 gennaio 2022 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 ottobre 2021
dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso la RE
Fatti
1 per l’incasso di fr. 50.–, indicando quale causa del credito la “Tassa di diffida 20-10-20 N. __________ Dip.
Finanze ed Economia Uff. di tassazione”;
che
avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 29
dicembre 2021 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Giudicatura di pace del Circolo di Sessa, cui la convenuta si è opposta
con osservazioni scritte del 13 gennaio 2022;
che statuendo con decisione del 25 gennaio 2022, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 50.– e un’indennità
di fr. 15.– a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 5 febbraio 2022 per ottenere che “lo
Stato si adoperi, attraverso l’iter corretto, affinché la situazione venga
definitivamente sanata”;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
Considerandi
la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 26 gennaio 2022 (tracciamento
dell’invio n. 98.__________);
che
il termine d’impugnazione è pertanto scaduto sabato 5 febbraio, per cui la
scadenza è stata riportata a lunedì 7 febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC per il
rinvio dell’art. 31 LEF);
che
presentato l’8 febbraio 2022 (data dell’adesivo postale sulla busta d’invio),
il reclamo è dunque tardivo e dunque irricevibile;
che
del resto, come già osservato nell’invito per anticipo dell’11 febbraio 2022, il
firmatario del reclamo, RA 1, non è più amministratore della reclamante dal 21
gennaio 2022 (si firma del resto come “ex amministratore”), sicché non è
legittimato a rappresentarla, dal momento ch’egli d’altronde non ha prodotto
alcuna procura a giustificazione del proprio potere di rappresentanza;
che
il reclamo è di conseguenza inammissibile anche per questo secondo motivo;
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC) e va posta a carico di RA 1, siccome egli non ha
giustificato il proprio potere di rappresentanza;
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede,
per tacere del dubbio che enti di diritto pubblico agenti nell’esercizio delle
proprie attribuzioni ufficiali abbiano diritto a un’indennità d’inconvenienza (sentenza
della CEF 14.2019.193 del 2 gennaio 2020 consid. 4 e i rinvii);
che circa i rimedi esperibili sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 50.–, non
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio,
già anticipate, sono poste a carico di RA 1.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Sessa.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).