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Decisione

14.2022.16

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo tardivamente presentato dall’ex amministratore unico senza procura

2 marzo 2022Italiano5 min

1 per l’incasso di fr. 50.–, indicando quale causa del credito la “Tassa di diffida 20-10-20 N. __________ Dip.

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.16

Lugano

2 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2022.4 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Sessa promossa con istanza 29 dicembre 2021

dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

contro

RE 1

(rappresentata dall’ex amministratore unico RA

1,

)

giudicando sul reclamo del 5 febbraio 2022 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 25 gennaio 2022 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 ottobre 2021

dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso la RE

Fatti

1 per l’incasso di fr. 50.–, indicando quale causa del credito la “Tassa di diffida 20-10-20 N. __________ Dip.

Finanze ed Economia Uff. di tassazione”;

che

avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 29

dicembre 2021 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo

alla Giudicatura di pace del Circolo di Sessa, cui la convenuta si è opposta

con osservazioni scritte del 13 gennaio 2022;

che statuendo con decisione del 25 gennaio 2022, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 50.– e un’indennità

di fr. 15.– a favore dell’istante;

che

contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 5 febbraio 2022 per ottenere che “lo

Stato si adoperi, attraverso l’iter corretto, affinché la situazione venga

definitivamente sanata”;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che

Considerandi

la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 26 gennaio 2022 (tracciamento

dell’invio n. 98.__________);

che

il termine d’impugnazione è pertanto scaduto sabato 5 febbraio, per cui la

scadenza è stata riportata a lunedì 7 febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC per il

rinvio dell’art. 31 LEF);

che

presentato l’8 febbraio 2022 (data dell’adesivo postale sulla busta d’invio),

il reclamo è dunque tardivo e dunque irricevibile;

che

del resto, come già osservato nell’invito per anticipo dell’11 febbraio 2022, il

firmatario del reclamo, RA 1, non è più amministratore della reclamante dal 21

gennaio 2022 (si firma del resto come “ex amministratore”), sicché non è

legittimato a rappresentarla, dal momento ch’egli d’altronde non ha prodotto

alcuna procura a giustificazione del proprio potere di rappresentan­za;

che

il reclamo è di conseguenza inammissibile anche per questo secondo motivo;

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC) e va posta a carico di RA 1, siccome egli non ha

giustificato il proprio potere di rappresentan­za;

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede,

per tacere del dubbio che enti di diritto pubblico agenti nell’esercizio delle

proprie attribuzioni ufficiali abbiano diritto a un’indennità d’inconvenienza (sentenza

della CEF 14.2019.193 del 2 gennaio 2020 consid. 4 e i rinvii);

che circa i rimedi esperibili sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 50.–, non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio,

già anticipate, sono poste a carico di RA 1.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Sessa.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).