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Decisione

14.2022.160

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione giudiziaria. Compensazione. Rappresentanza professionale in giudizio. Diritto a ripetibili

23 maggio 2023Italiano20 min

Camera con un reclamo del 12 dicembre 2022 per ottenere il mantenimento dell’opposizione e l’addossamento all’e­scu­tente

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.160

Lugano

23 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa

con istanza 1° aprile 2022 da

CO 1,

(rappresentato dall’RA 1, )

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 12 dicembre 2022 presentato dall’RE 1 contro

la decisione emessa il 1° dicembre 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con decisione del 16 dicembre 2021, rubricata __________ (in

seguito: la decisione di condanna), il Pretore aggiunto del Distretto di

Lugano, sezione 1, ha condannato l’RE 1 a pagare a CO 1 salari arretrati di fr. 6'085.–

oltre agl’inte­­ressi del 5% dal 1° settembre 2017 e spese ripetibili di fr. 950.–.

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 marzo 2022 dalla sede di Lugano

dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escus­so l’RE 1 per l’incasso di fr. 6'085.–

oltre agl’in­-teressi del 5% dal 1° settembre 2017, indicando quale

causa del credito i “Crediti salariali

secondo la decisione n. __________ della Pretura di Lugano sezione 1 del 16

dicembre 2021”, e fr. 950.– oltre agl’interessi del 5% dal 14

marzo 2022, per “Ripetibili secondo la

decisione n __________ della Pretura di Lugano”.

C. Avendo

l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1° aprile

2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza

con osservazioni scritte del 13 aprile 2022. Mediante replica del 27 aprile,

duplica del 6 maggio, triplica del 20 maggio, quadruplica del 30 maggio,

quintuplica del 10 giugno e sestuplica del 18 giugno 2022, tutte spontanee, le

parti si sono riconfermate nelle rispettive e antitetiche posizioni.

D. Statuendo con decisione del 1° dicembre 2022, il Pretore ha parzialmente

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla

convenuta limitatamente a fr. 6'085.– oltre agl’in­­teressi del 5% dal 1°

settembre 2017 e fr. 950.– oltre agl’interessi del 5% dal 16 (anziché dal

14) marzo 2022, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 400.– e

un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante.

E. Contro

la sentenza appena citata l’RE 1 è insor­ta a questa

Camera con un reclamo del 12 dicembre 2022 per ottenere il mantenimento dell’opposizione e l’addossamento all’e­scu­tente

delle spese processuali e ripetibili di prima sede, protestate le spese processuali

e ripetibili di seconda sede. Nelle sue osservazioni del 10 gennaio 2023, CO 1

ha concluso per la reiezione del reclamo. Mediante replica spontanea del 19

gennaio 2023, la reclamante ha confermato le proprie conclusioni. Il 10 maggio

2023, CO 1 ha risposto alle domande formulate dal presidente della Camera in

merito alla sua richiesta di assegnazione di ripetibili.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie la

notifica è avvenuta all’RE 1 il 2 dicembre 2022 (come si evince sia dal

tracciamento della raccomandata sia dalle allegazioni della reclaman­te),

sicché il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 12 dicembre 2022. Presentato

proprio il 12 dicembre 2022 (data del timbro postale sulla busta d’invio), il

reclamo è dunque tempestivo, checché ne dica CO 1, misconoscendo che il momento

determinante per verificare l’osservanza di un termine non è quello in cui il

tribunale riceve l’atto scritto spedito per posta, bensì quello in cui esso

è consegnato all’indirizzo del tribunale alla posta svizzera o a una

rappresentanza diplomatica o consolare svizzera, come risulta dall’art.

143.

cpv. 1 CPC.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,

consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha dapprima statuito che la decisione di

condanna prodotta da CO 1 costituisce un valido titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione sia per i salari arretrati, sia per le spese ripetibili e gl’interessi

di mora. Il primo giudice ha poi respinto l’eccezione di compensazione

sollevata dalla convenuta con un credito di fr. 7'353.–, a detta sua

cedutole da PI 1 l’11 aprile 2022, rilevando che l’escutente aveva contestato l’esistenza

del credito compensante, il quale non risultava accertato in un titolo di

rigetto esecutivo (recte: definitivo). Comunque sia, ha precisato il

Pretore, l’escussa non era riuscita a documentarne l’importo e non spettava al

giudice del rigetto incrociare i dati indicati nei documenti agli atti per

verificare la fondatezza del credito, per tacere del fatto che non era

possibile neppure determinare se il credito fosse esigibile oppure no. Il primo

giudice ha pertanto accolto l’istanza tranne che per la

data di decorrenza degl’interessi di mora relativi alla pretesa per ripetibili

(16 anziché 14 marzo 2022).

4.

Nel

reclamo, l’RE 1 lamenta un accertamento manifestamente errato dei fatti da

parte del Pretore, nel senso che questi, dopo aver enumerato la compensazione

quale possibile eccezione dell’escusso in una procedura di rigetto dell’opposi­­zione,

per finire non l’ha presa seriamente in considerazione. Afferma di aver

chiaramente documentato l’importo del credito compensante, rinviando a una

tabella e a un bollettino di consegna agli atti da cui si evince che PI 1 ha

consegnato a CO 1 denaro e altri oggetti del valore complessivo di fr. 7'353.–.

Sostiene che si può giungere allo stesso risultato anche esaminando varie

cedole di scarico della merce dalla cassa registratrice, documenti che il primo

giudice ha però ignorato sen­za valida ragione. Peraltro – aggiunge – il

bollettino è del 2018 ed è incontestabilmente firmato dall’escutente ben dodici

volte, di modo che, avendo egli lasciato il servizio dell’escussa già nel 2017,

tali molteplici firme non possono significare altro ch’egli ha inteso

riconoscersi debitore degl’importi ivi indicati. Da ultimo, la reclamante osserva

che la validità della cessione del credito non è mai stata contestata. In

definitiva essa ritiene che non c’è alcuna valida ragione per non permettere la

compensazione, sicché chie­de che l’opposizione da essa interposta venga

mantenuta.

5.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. L’enumerazione

dei mezzi di difesa non è esaustiva (DTF 140 III 190 consid. 5.2.1). Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (DTF 143 III 568 consid. 4.3.1; 138 III 586 consid. 6.1.2;

sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2). Quale

estinzione del debito la legge non prevede solo il pagamento, ma pure ogni

altra causa del diritto civile, in particolare la compensazione (cfr. DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con

rinvio a DTF 124 III 501 consid. 3/b). Una tale eccezione può tuttavia essere ammessa solo se il credito compensante

risulta esso stesso da un titolo esecutivo (giusta l’art. 80 LEF) o se è stato

riconosciuto senza riserva dall’escutente (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con

rinvio a DTF 115 III 97 consid. 4; sentenze della CEF 14.2021.191

del 30 maggio 2022 consid. 5.1 e 5.3 e 14.2021.45 del 1° settembre 2021 consid.

6.1) in un documento che vale perlomeno titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione

(sentenze del Tribunale federale 5A_703/2019 del 27 aprile 2020 consid 4.1 e 5P.458/2004 del 28 febbraio 2005, consid. 3.3; Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a

ed. 2021, n. 10 ad art. 81 LEF).

5.1

L’RE

1.

sostiene di aver sufficientemente documentato l’importo del credito

compensante, ma anche se così fosse, ciò non basta ancora a ostare al rigetto

dell’opposizione. La presunzione che il debito posto in esecuzione esiste

risultante dal titolo di rigetto definitivo può infatti essere rovesciata

soltanto con la prova

rigorosa del contrario (sentenza del Tribunale federale 5A_ 529/2016 del 14

novembre 2017 consid. 2), ovvero, qualora l’escus­­so ne eccepisca l’estinzione per compensazione, con

la produzione di un titolo di rigetto definitivo (giusta l’art.

80.

LEF) che accerta il credito compensante o di un titolo di rigetto

provvisorio (giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF) – in particolare di un riconoscimento

scritto del credito compensante – non

contestato dall’escusso (sopra con­sid. 5).

5.2

Orbene,

in concreto la reclamante non ha prodotto alcun documento giustificativo del

credito posto in compensazione parificabile a un titolo di rigetto definitivo o

provvisorio. Al riguardo il bollettino di consegne (doc. 5) firmato ben dodici

volte (in realtà dieci) da CO 1 non costituisce un titolo di rigetto

provvisorio secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF, ossia un atto pubblico o una scrittura

privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua

volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) al­l’escutente, senza riserve né

condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed

esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi; da ultimo, decisione

della CEF 14.2022.39 del 28 settembre 2022, consid. 5). Il bollettino non

indica infatti la volontà di CO 1 di pagare o riconoscere le somme menzionate a

favore di __________ – che avrebbe poi ceduto il suo credito all’RE 1 l’11

aprile 2022 (doc. 2) – ma recita solo: “Condizioni

dei beni dati in consegna presso __________ negozio di giocattoli e

abbigliamento per bambini, __________, __________. Le merci da noi consegnate

rimangono di nostra proprietà fino al pagamento integrale del prezzo di

acquisto. Consegne in difetto o erroneo, nonché eventuali difetti, possono

essere contestati solo entro otto giorni dalla consegna”. Il Pretore ha dunque correttamente appurato che l’escussa

non ave­-va sufficientemente documentato il credito posto in compensazio­ne,

sicché il reclamo, fondato unicamente su questo argomento, va respinto.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

6.1

Nelle osservazioni al reclamo, la rappresentante

dell’istante, l’RA 1, ha chiesto l’assegnazione di “ripetibili” senz’alcuna

motivazione. Se fosse intesa all’ottenimento di un’indennità d’inconvenienza,

la richiesta andrebbe respinta (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Occorre

quindi esaminare se essa possa essere considerata come una domanda d’indennizzo

delle spese di rappresentanza professionale in giudizio nel senso dell’art. 95

cpv. 3 lett. b CPC.

6.2

È

controverso chi sia un “rappresentante professionale” (in giudizio) secondo l’art.

95.

cpv. 3 lett. b CPC.

La

dottrina numericamente maggioritaria vi include tutte le persone menzionate all’art.

68.

cpv. 2 CPC (in modo esplicito: Schmid/ Jent-Sørensen in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 3a

ed. 2021, n. 19 ad art. 95 CPC; Stoudmann

in: Petit Commentaire CPC, 2020, n. 1 ad art. 95 CPC;

Tappy in: Commentaire romand,

Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 26 ad art. 95 CPC; Ur­wyler e Grütter in: Brunner/Gasser/Schwander

[a cura di], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2a ed. 2016, n. 24

ad art. 95 CPC; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 12 ad art. 95

CPC; Kuster in: Baker & McKenzie

[a cura di], Handkommentar ZPO, 2010, n. 11 ad art. 95 CPC); implicitamente: Rüegg

e Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO,

3a ed. 2017, n. 18 ad art. 95 CPC; Trezzini in: Trezzini

et al. [a cura di], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile

svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 1 ad art. 95 CPC).

Alcuni

commentatori escludono dai rappresentanti

professionali indicati all’art. 68 cpv. 2 CPC, quelli

della lettera c, cioè i rappresentanti professionali giusta l’art. 27 LEF (Sutter-Somm/Seiler in: Handkommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung, 2021, n. 15 ad art. 95 CPC; Suter/Von Holzen

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori],

Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed.

2013, n. 35-36 ad art. 95 CPC).

Infine,

un autore v’include apparentemente solo le persone men-zionate all’art. 68 cpv.

2.

lett. a CPC, cioè gli avvocati (Mohs

in: Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [a cura di], ZPO Kommentar, 2a ed.

2015, n. 7 ad art. 95 CPC).

6.3

La

prima opinione risulta essere quella più convincente. A suo favore depone

anzitutto la lettera stessa della legge. L’espressione “rappresentanza professionale in giudizio” si ritrova infatti identica sia all’art. 68 cpv. 2 CPC,

sia all’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC (nella versione tedesca: “berufsmässigen

Vertretung”; nella versione francese: prima, “représenter

[…] à titre professionnel”,

poi “représentant professionnel”) sia ancora, per

quanto concerne specificatamente l’art. 68 cpv. 2 lett. c CPC, all’art. 27 cpv.

1.

LEF (nella versione francese: “représentation

professionnelle”; la versione tedesca è invece leggermente diversa: “gewerbsmässige Vertretung”). Anche se il

legislatore sembra avere avuto in mente principalmen­te gli avvocati (v. FF

2006, 6664 ad 5.8.1), l’uso dei termini “rappresentanza professionale in

giudizio”, più ampia di quella di avvocato legittimato ad esercitare la

rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero giusta la LCCA, esprime la

volontà di non limitare l’art. 95 cpv. 3 lett. b ai soli rappresentanti menzionati

all’art. 68 cpv. 2 lett. a CPC, ciò che esclude la terza interpretazione (di Mohs).

Quanto

alla seconda opinione, fondata sull’art. 27 cpv. 3

vLEF, risulta superata dalla modifica di tale norma, entrata in

vigore il 1° gennaio 2018, con cui il (vecchio) terzo capoverso ha

sostituito il secondo ed è stato riformulato nel senso di limitare il divieto

di accollo al debitore delle spese di rappresentanza a quelle dinnanzi agli

uffici d’esecuzione e agli uffici dei fallimenti, ad esclusione del­le spese di

rappresentanza in giudizio (v. cpv. 1).

6.4

In

virtù dell’art. 27 cpv. 1 nLEF, “chiunque ha l’esercizio dei diritti civili è

autorizzato a rappresentare altre persone nel procedimento esecutivo. Ciò vale

anche per la rappresentanza professionale. I Cantoni possono, per motivi gravi,

vietare a una persona di esercitare la rappresentanza professionale”. Secondo

il messaggio alla citata novella “non è ammissibile limitare la facoltà di rappresentanza, per esempio

agli assicuratori di protezione giuridica o agli uffici d’incasso, perché in

tal modo si escluderebbero senza motivo vari altri rappresentanti

professionali. Mantenendo invariato il riferimento attuale all’articolo 27 LEF

risultano pertanto ammessi a esercitare la professione di rappresentante tutte le persone (fisiche e giuridiche) aventi l’esercizio

dei diritti civili” (FF 2014 7510-7511). Ne segue che, oggi, il “rappresentante professionale” (in giudizio)

secondo l’art. 68 cpv. 2 lett. c CPC è qualunque persona (fisica

e giuridica) avente la capacità di agire (Bohnet

in: Commentaire

romand, Co­-de de procédure civile, 2a

ed. 2019, n. 19a ad art. 68 CPC; May

Canellas in: Petit Commentaire CPC, 2020, n. 18 ad art. 68 CPC; Sutter-Somm/ Seiler, op.

cit., n. 12 ad art. 68), ossia non solo uffici d’incasso, assicuratori di protezione giuridica (FF 2014 7509),

fiduciari o amministratori d’immobili, ma anche semplici privati (Tenchio in: Basler

Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 12 ad art. 68 CPC). La

“professionalità” ai sensi dell’art. 68 CPC è data, solo se il rappresentante,

in astratto, sarebbe disposto a intervenire in un numero indefinito di casi e,

in concreto, è disposto a intervenire per un motivo diverso da una particolare

vicinanza nei confronti del rappresentato (derivante ad esempio da parentela o

amicizia) (DTF 140 III 557 consid. 2.3; decisione del Tribunale federale 6B_1167/2020

del 3 dicembre 2020, consid. 4.2).

6.5

Siccome l’RA 1 ha nei

propri statuti quale mezzo di attuazione del suo scopo anche l’azione diretta

svolta nell’ambito dei procedimenti esecutivi (art. 3 e art. 2.1/f del

Regolamento prestazioni) da sezioni a carattere professionale (art. 10), va

considerata una rappresentante professionale giusta gli art. 68 cpv. 2 lett. c

e 95 cpv. 3 lett. b CPC (sopra consid. 6.3), dotata della necessaria

“professionalità” giusta l’art. 68 CPC (sopra consid. 6.4). CO 1, risultato

vincente in questa sede, ha dunque diritto alla rifusione di spese ripetibili

per il patrocinio dell’RA 1.

6.6

Circa la determinazione

delle ripetibili, occorre riferirsi alle tariffe emanate dal Cantone in virtù

dell’art. 96 CPC. In Ticino, gli art. 11 a 14 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 178.310)

disciplinano la determinazione delle spese ripetibili da rifondere alla parte

patrocinata da

un avvocato iscritto in un registro cantonale degli avvocati. Non esistono

altre tariffe per gli altri rappresentanti professionali in giudizio. Tuttavia, secondo l’art. 15

RTar, il patrocinatore non

iscritto (o meglio, per lui, il patrocinato) ha diritto a un’indennità “purché esso sia legittimato a rappresentare una parte,

se la qualità delle prestazioni e le circostanze lo giustifichino e avuto

riguardo dello svolgimento diligente del patrocinio”. Tale nor­ma si

applica in particolare ai rappresentanti professionalmente qualificati

abilitati ad agire in giudizio dinnanzi al giudice della locazione e al giudice

del lavoro giusta l’art. 68 cpv. 2 lett. d CPC (sentenza della CEF 14.2014.227

del 12 febbraio 2015 consid. 7), così come, dal 1° gennaio 2018, nelle

procedure sommarie della LEF (secondo l’art. 251 CPC), come tutti gli altri

rappresentanti professionali. L’art. 15 RTar pare ispirato all’art. 9 del Regolamen­to

sulle spese ripetibili accordate alla parte vincente e sull’inden­nità per il

patrocinio d’ufficio nelle procedure davanti al Tribunale federale (RS

173.110.2010.3), secondo cui il Tribunale federale può, in applicazione

analogica di tale regolamento, accordare un’ adeguata indennità per la loro

rappresentanza nella procedura a fiduciari o altre persone non ammesse al

patrocinio quali avvocati, sempreché la qualità del lavoro prestato e le altre

circostanze lo giustifichino, in particolare, secondo la regola generale dell’art.

68.

cpv. 2 LTF, che le spese di rappresentanza fossero oggettivamen­te

necessarie, cioè perlomeno adeguate alle circostanze (Bovey in: Aubry Girardin et al. (a cura di), Commentaire de

la LTF, 3a ed. 2022, n. 14 ad art. 68 LTF).

Tra i criteri di fissazione

dell’indennità non deve però rientrare quel­lo della necessità del patrocinio (art.

95.

cpv. 3 lett. b CPC e, a contrario, lett. a; Tappy, op. cit., n. 29 ad art.

95), invero rilevante solo nel quadro della concessione del gratuito patrocinio

(art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Del fattore della difficoltà si tiene conto nella

commisurazione dell’indennità (Tappy,

op. cit., n. 30 ad art. 95; sull’intera questione v. la sentenza della CEF 14.2019.21 del 18 giugno 2019, consid. 6 e i rinvii).

6.7

Solo

spese effettive di rappresentanza devono essere rifuse (Tap­py, op. cit., n. 27 ad art. 95; nello stesso senso per

la sede federale: sentenza del Tribunale federale 1C_464/2019 del 5 dicembre

2019.

consid. 9; Bovey, op. cit.,

n. 13 ad art. 68). Non è per contro di rilievo se le spese sono assunte da un

terzo, ad esempio da un’assicurazione di protezione giuridica (cfr. DTF

117.

Ia 296 consid. 3; 122 V 280 consid. 3/e/aa; Tappy,

op. cit., n. 27 ad art. 95; Bovey,

op. cit., n. 13 ad art. 68), dallo Stato nell’ambito del gratuito patrocinio o

da un’associazione di categoria o da un sindacato che rappresenta i suoi soci

gratuitamente in giudizio (DTF 135 V 477 consid. 3). La parte soccombente non

deve poter approfittare della copertura delle spese della parte vincente, ch’essa

del resto ottiene generalmente con il pagamento di premi o di contributi.

6.8

Nella

sua risposta del 10 maggio 2023, CO 1 ha precisato di non essere in grado di

produrre una fattura del servizio prestato dall’RA

1, poiché secondo statuto e regolamento gli associati han­no diritto ad

accedere all’assistenza giuridica con il pagamento della sola quota sociale, in

virtù del principio di solidarietà tra gl’i­­scritti. A suo giudizio i costi

che tale servizio comporta per l’RA 1 (salari, carta, pc, spazi ecc.) vanno

rifusi, motivo per cui ha chiesto un’indennità quantificata in applicazione

analogica degli art. 11 segg. RTar, rinviando alla sentenza 16.2020.10 consid.

6/c emes­sa il 21 dicembre 2020 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello

(CCR).

6.8.1

Gli

art. 11 segg. RTar riguardano esplicitamente (v. art. 11 cpv. 5 RTar) la rifusione

delle spese di patrocinio svolto da avvocati. Tengono conto della struttura dei

costi di uno studio legale, che è notoriamente diversa da quella di un

sindacato, la cui infrastruttura serve alle sue attività principali di difesa

degl’interessi degli associati e solo marginalmente alla loro assistenza

giuridica. Per determinare i costi di rappresentanza professionale prestata da

rappresentanti sindacali non ci si può quindi riferire alla remunerazione

oraria minima di fr. 180.– stabilita dal Tribunale federale (DTF 141 I 124 consid. 3.2; sentenza della CEF 14.2022.148 del 24 aprile 2023 consid. 5.2) né

a quella ordinaria di fr. 280.–

prevista dall’art. 12 RTar. Gli art. 11 segg. possono pertanto servire

tutt’al più di orientamento, nel senso che fissano il limite superiore del­l’indennità

ripetibile che può essere assegnata alla parte assistita da un rappresentante

professionale che non è un avvocato indipendente, limite che tendenzialmente si

situa vicino al minimo del­la tariffa.

6.8.2

Nel

caso in esame, tenuto conto della relativa semplicità della causa, del valore litigioso contenuto e dell’impegno

lavorativo limitato alla redazione di un memoriale

di poco più di due pagine si giustifica l’assegnazione

a CO 1 di un’indennità di fr. 100.– (comunque supeiore al minimo tariffale di fr. 60.–

risultante dall’art. 11 cpv. 1 e 2 RTar).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'035.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. L’RE 1 rifonderà a CO

1 fr. 100.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).