14.2022.161
Fallimento senza preventiva esecuzione
1 marzo 2023Italiano9 min
suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 89'902.95
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.161
Lugano
1 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2022.5385 (fallimento senza preventiva esecuzione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 8 novembre
2022 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 12 dicembre 2022 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 7 dicembre 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con istanza dell’8
novembre 2022, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza
preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i
suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 89'902.95
oltre a spese e interessi.
B. All’udienza
di discussione del 7 dicembre 2022 è comparsa soltanto l’istante, che ha
confermato la propria domanda.
C. Statuendo
con decisione dello stesso giorno il Pretore ha dichia-rato il fallimento della
RE 1 dal 9 dicembre 2022 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 dicembre
2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento del fallimento. Il 23 dicembre 2022 il presidente
della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il
reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la
stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo
credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli
art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al
valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174
cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto
alla RE 1 il 9 dicembre 2022, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì
19.
dicembre 2022 durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio
2022: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato prorogato
per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per
il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 4 gennaio
2023.
Presentato già il 12 dicembre 2022 (data del timbro postale), il reclamo
è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono
essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve
speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento
le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se
questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.
1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova
autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità
(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento
senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza
della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla
controversia riguardante i veri nova).
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. I motivi d’annullamento
valgono anche per i fallimenti senza preventiva esecuzione (art. 194 cpv. 1
LEF), ma nelle prime due ipotesi l’estinzione o il deposito dell’importo dovuto
deve riguardare tutti i crediti fatti valere nell’istanza e non solo quello/i
posto/i in esecuzione (sentenze della CEF 14.2020.123 del 22 settembre 2020, consid.
2.3, e 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n. 51c,
consid. 3.3/a).
2.1
Nel
caso specifico, la RE 1 ha prodotto con il ricorso un rapporto
rilasciato il 12 dicembre 2022 dalla propria banca
(__________, doc. D), che attesta il versamento, il 12 dicembre 2022,
di fr. 150'000.–
sul conto della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione. La Camera ha
accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che la somma è stata accreditata
su quel conto il 16 dicembre 2022 e ha permesso di estinguere integralmente tutte
le esecuzioni promosse dall’istante. Con l’istanza, la Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG aveva invero fatto valere anche alcune pretese non
ancora poste in esecuzione (per i mesi da settembre a novembre 2022, v. doc. C). Non risulta nell’incarto la prova del pagamento di tali premi, ma
dal fatto che l’istante non ha ritenuto necessario presentare osservazioni al
reclamo nel termine impartitole, si può dedurre che i contributi in questione
sono stati saldati o che l’istante via abbia rinunciato (così: sentenza della
CEF 14.2022.98 del 28 settembre 2022 consid. 2.1), specie perché nei confronti
della reclamante non sono più pendenti esecuzioni. Il primo presupposto dell’art.
174.
cpv. 2 LEF può di conseguenza ritenersi adempiuto.
2.2
Essendo
il pagamento successivo alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre
verificare il requisito della (verosimile) solvibilità della reclamante –
condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione
impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).
2.2.1
Un
fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla
conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle
allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto
sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la
solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal
proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare
allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può
essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità
sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/ 2011
dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da
impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro
crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo
delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento
pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di
non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La
solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali
giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e
così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti
(Giroud/Theus Simoni in:
Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174
LEF).
2.2.2
Nel
caso in esame, la Camera ha appurato in sede di concessione dell’effetto
sospensivo che nei confronti della reclamante sono pendenti solo quattro
esecuzioni sospese da opposizione per poco più di fr. 16'000.–
complessivi, che nel frattempo sono state estinte. Non risultano più attestati
di carenza di beni a suo carico. Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza
economica non sia minacciata a breve.
Ricordato
che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo
severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può
affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile
che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua
situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità
sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174
cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, i cui pagamenti tardivi hanno reso necessario l’avvio della
procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte
non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni
al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 7 dicembre 2022 dalla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
– ;
–
;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).