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Decisione

14.2022.162

Rigetto definitivo dell’opposizione. Convenzione di divorzio omologata dal giudice. Valore litigioso. Errore essenziale. Identità tra il credito indicato nel titolo esecutivo e quello posto in esecuzi

19 giugno 2023Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i termini stabiliti all’art. 329 CPC la transazione giudiziale può essere

impugnata mediante revisione se la parte che ricorre fa valere che la stessa è

inefficace (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC). Quale mezzo d’impugnazione

straordinario, la domanda di revisione non preclude l’efficacia e l’esecutività

della decisione impugnata, a meno che il giudice non differisca l’esecuzione

della decisione impugnata (art. 331 cpv. 1 e 2 CPC). La semplice contestazione

della transazione è dunque insufficiente a impedire il rigetto definitivo dell’opposizione

(sentenze della CEF 14.2014.107 del

1° ottobre 2014, RtiD 2015 II 900 n. 57c, consid. 5.3, e 14.2014.42 del 25

giugno 2014, consid. 5.2; Abbet, ibidem;

Stae­helin,

op. cit., n. 25 ad art. 80).

5.1.1 Nel reclamo, RE 1 afferma che il Pretore avrebbe dovuto respingere l’istanza,

perché il titolo non è vincolante, siccome il suo consenso alla convenzione di

divorzio è viziato. Egli l’ha infatti approvata pensando (per errore) che CO 1

avesse definitivamente troncato la relazione con __________ e quindi non avesse

altro sostegno economico, fatto che costituiva la “conditio sine qua non”

del suo consenso. Sennonché, in seguito egli ha scoperto che l’ex moglie, che l’ha

sempre sottaciuto, continua tut­t’ora a convivere con l’altro, perlomeno dal

2017, formando un’u­nione stabile, parificabile al matrimonio. A detta del

reclamante, questa convivenza da almeno cinque anni comporta la decadenza della

convenzione di divorzio, ciò che fonda a suo favore una pretesa di restituzione

di $ 125'000.–, pari al contributo di

mantenimento per un anno. Aggiunge di aver già avviato due cause in merito, la

prima per la revisione della decisione di divorzio e la seconda per la sua

modifica.

5.1.2 Nella

procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione, l’allegazio­ne dell’escusso

secondo cui la sua firma sul riconoscimento di debito è viziata da un errore

essenziale è un’eccezione che giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF gli spetta rendere

verosimile (sentenze del Tribunale federale 5A_446/2018 del 25 marzo

2019, consid. 4.2 e della CEF 14.2019.173 del 10 febbraio 2020, consid. 6.1 e i

rinvii). Per parallelismo delle forme, nella procedura di rigetto

definitivo incomberebbe all’escusso dimostrare con documenti l’esistenza del

vizio di volontà (art. 81 LEF e sotto consid. 6).

5.1.2.1 In

realtà l’art. 328 cpv. 1 lett. c CPC impone all’escusso di chiedere la

revisione della transazione giudiziaria civile di cui invoca l’inefficacia

entro i termini dell’art. 329 CPC. Finché la decisione o la transazione non è

stata annullata o modificata, o perlomeno finché non ne è stata differita l’esecuzione

in via cautelare (art. 331 cpv. 2 CPC), ciò che spetta all’escusso dimostrare (Abbet, op. cit., n. 97 ad art. 80), l’invocazione

di un vizio di volontà o la presentazione di una domanda di revisione non possono

da sé sole giustificare il rifiuto del rigetto definitivo dell’opposizione (Staehelin, op. cit., n. 14 e 25 ad art.

80; sopra consid. 5.1).

5.1.2.2 Nel

caso in esame, il reclamante non ha prodotto alcuna decisio­ne, neppure di

concessione dell’effetto sospensivo alla sua domanda di revisione della convenzione

di divorzio, di modo che l’eccezione di errore essenziale non osta al rigetto

definitivo del­l’opposizione.

Per

abbondanza, pare comunque che quello invocato dal reclamante non sia un errore

essenziale, idoneo all’annullamento della convenzione di divorzio (art. 23 e 24

cpv. 1 CO), bensì, semmai, un errore sui motivi della convenzione, non ritenuto

essenziale dal legislatore (art. 24 cpv. 2 CO).

5.2 RE

1 sostiene poi che il Pretore avrebbe dovuto respingere l’istanza, perché

difetta l’identità tra i crediti posti in esecuzione e il credito dedotto nel

titolo di rigetto. CO 1 ha infatti omesso d’indicare sia il tasso di cambio (“valuta”) con cui ha

proceduto, nei precetti esecutivi, alla conversione in franchi svizzeri dei

crediti espressi in dollari americani nella convenzione, sia la data in cui

esso era in vigore. Rileva di aver censurato tale omissione in tutti i suoi

allegati di prima sede, senza risposta della controparte, e osserva ad ogni

modo che la data non è deducibile dalla domanda di esecuzione, non agli atti, sicché

gli è ancora og­gi impossibile risalire alla data e dunque verificare se i

crediti posti in esecuzione sono corretti, ciò che costituisce una “sostanziale lesione del [suo] diritto di essere sentito”.

5.2.1 RE

1 confonde l’importo del credito con l’identità del credito, che dipende invece

dal suo motivo, ossia dalle circostanze che

consentono d’identificarlo con precisione (Lebensvorgang, “en­semble de rapports […] que [le poursuivi] connaît”). Quando verifica l’identità del credito, il giudice del rigetto deve

infatti appurare che vi sia corrispondenza di motivi, e non d’importi, tra il

credito indicato nel titolo esecutivo e quello indicato nel precetto esecutivo

(per limitarsi al rigetto definitivo: sentenze del Tribunale federale 5A_1023/2018

dell’8 luglio 2019 consid. 6.2.4.1 e 5A_606/2016 del 24 novembre 2016 consid.

Considerandi

2.

; Abbet, op. cit., n. 90 e 92 ad art. 80; Staehelin, op. cit., n. 37 ad art. 80; Vock in: Kren-Kostkiewicz/Vock

[a cura di], Kommentar SchKG, 2017, n. 17 ad art. 80 LEF). Il diritto esecutivo non obbliga invece il creditore a escutere il

debitore per l’intero importo stabilito nel titolo di rigetto né a giustificare

la sua (libera) scelta di procedere per una frazione di esso. Incombe semmai

all’escusso di rendere verosimile (art. 82 cpv. 2 LEF) o dimostrare con

documenti (art. 81 LEF), che il debito si sarebbe nel frattempo ridotto a un

importo inferiore a quello fatto valere con l’istanza (tra tante: sentenza

della CEF 14.2021.119 del 26 gennaio 2022, RtiD 2022 II 725 n. 41c, consid.

5.

).

5.2.2

In

concreto, il motivo dei crediti posti in esecuzione indicato sui precetti

esecutivi, ovvero la “Decisione di divorzio 12.05.2020 e relativa

convenzione (inc. __________) Pretura di Lugano” (doc.

B), è identico a quello menzionato nell’istanza (pag. 4 ad 4). Che gl’importi

indicati in franchi svizzeri sui precetti esecutivi non siano uguali a quelli

espressi in dollari americani nella convenzione di divorzio è senza rilievo per

la questione dell’identità dei crediti. Il cambio in valuta legale svizzera di

un credito stipulato in valuta estera è un’esigenza della pratica formalizzata

all’art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF, con cui il legislatore non ha inteso modificare il

rapporto di diritto che lega le parti: dovuta rimane sempre la valuta estera

sti-pulata contrattualmente. Il giudice del rigetto non deve pertanto

verificare d’ufficio il tasso e la data di conversione qualora non siano

contestati (sentenze della CEF 14.2021.207 dell’11 luglio 2022 consid. 6.1 e

14.2021.158

del 19 aprile 2022 consid. 6.2.3; contra: Abbet, op. cit., n.

93.

ad art. 80 e Staehelin, op.

cit., n. 52 ad art. 80, che misconoscono però il fatto che, a prescindere dalla

valuta, la cau­sa del credito è sempre la stessa).

5.2.3

Contrariamente

a quanto allega, il reclamante non ha censurato l’omissione della menzione del

tasso e della data di cambio in tutti i suoi allegati di prima sede. Nelle sue

osservazioni, egli si è infatti limitato a contestare l’identità del credito

posto in esecuzione, di fr. 5'700.– al mese, con quello scaturente dal

titolo, di $ 6'000.– (act. III, pag.

4.

i.f. ad 3.2), senza menzionare né criticare l’assenza d’indicazione

del tasso e della data di conversione. L’ha fatto solo con la duplica spontanea

(act. V, pag. 4 ad 4), ossia tardivamente, poiché quei fatti, che emergono

implicitamente dai precetti esecutivi e dall’istanza (bastava dividere l’importo

in franchi svizzeri con quello in dollari statunitensi), sono da ritenere

appurati in quanto non contestati (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario). In sede di

duplica spontanea, è ammessa l’allegazione di fatti nuovi solo alle condizioni dell’art.

229.

cpv. 1 CPC (cfr. DTF 146 III 243 consid. 3.1 e i rinvii; sentenza

della CEF 14.2022.81 del 18 novembre 2022 consid. 4 e i rimandi). Fatti non

contestati con le osservazioni all’istan­­za non dovrebbero più poter essere

rimessi in discussione con una duplica spontanea, ove la loro contestazione,

come nel caso in rassegna, era possibile già con le osservazioni all’istanza,

facendo prova della diligenza ragionevolmente esigibile tenuto con­to delle

circostanze. Già per questo motivo la censura risulta inammissibile. Il diritto

di essere sentito dell’istante non è pertanto stato leso, poiché il Pretore non

doveva pronunciarsi su una doglianza non formulata chiaramente nelle

osservazioni all’istanza.

5.2.4

Sia

come sia, secondo i dati forniti dalla

Banca centrale europea sul sito internet www.fxtop.com, ritenuti

notori dalla giurisprudenza (sentenza della CEF 14.2021.158 del 19 aprile 2022

consid. 6.3.3 e i rinvii), nella settimana lavorativa precedente l’emissione

dei precetti esecutivi, ossia dal 2 al 7 agosto 2022, il tasso di conversione

USD/CHF non è mai sceso sotto lo 0.9531, sicché nella migliore delle ipotesi

per il reclamante le rate di $ 6'000.– valevano al minimo fr. 5'718.60,

ovvero più di quanto posto in esecuzione (fr. 5'700.–). Anche nel merito,

la censura risulta infondata.

5.3

RE

1.

ribadisce che il Pretore avrebbe dovuto

respingere l’istanza per difetto d’identità tra i crediti posti in esecuzione e

il credito accertato nel titolo di rigetto anche perché, nei precetti ese-cutivi,

CO 1 ha omesso d’indicare sia “il

titolo alla base del credito posto in esecuzione […] sia il motivo alla base delle pretese di

credito fatte valere ai punti 2-10 (per entrambi i precetti esecutivi)”.

La

censura è temeraria. I crediti indicati al punto 1 di ambedue i precetti

esecutivi recano il riferimento alla citata decisione di divorzio e alle

mensilità poste in esecuzione (gennaio 2021 nel precetto n. __________ e

novembre 2021 nel precetto n. __________) e quelli menzionati ai punti 2-10 di

entrambi i precetti indicano lo specifico mese di riferimento (doc. B). La loro

identità con gli alimenti pattuiti nella

convenzione di divorzio è palese (sopra consid. 5.2.2).

6.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. L’enumerazione

dei mezzi di difesa non è esaustiva (DTF 140 III 190 consid. 5.2.1). Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (DTF 143 III 568 consid. 4.3.1; 138 III 586 consid. 6.1.2;

sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

Quale

estinzione del debito la legge non prevede solo il pagamento, ma pure ogni

altra causa del diritto civile, in particolare la compensazione (cfr. DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con

rinvio a DTF 124 III 501 consid. 3/b). Una tale eccezione può tuttavia essere ammessa solo se il credito compensante

risulta esso stesso da un titolo esecutivo (giusta l’art. 80 LEF) o se è stato

riconosciuto senza riserva dall’escutente (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con

rinvio a DTF 115 III 97 consid. 4; sentenze della CEF 14.2021.191

del 30 maggio 2022 consid. 5.1 e 5.3 e 14.2021.45 del 1° settembre 2021 consid.

6.

) in un documento che vale perlomeno titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione

(sentenze del Tribunale federale 5A_703/2019 del 27 aprile 2020 consid 4.1 e della CEF 14.2022.160 del 23 maggio 2023 consid.

5.

e i rinvii).

6.1

Nel

caso specifico, RE 1 fa valere che il Pretore ha erroneamente rifiutato di

ammettere l’integrale compensazione tra i (tutti) i crediti posti in esecuzione

e la propria pretesa di rimborso della metà della retta scolastica della loro

figlia, __________, pari (in totale) a $ 322'253.75. Poiché le parti erano concordi che la figlia continuasse gli

studi, visto il loro obbligo legale di contribuire ciascuno nella misura delle

proprie forze alle spese di educazione (art. 276 cpv. 2 CC) e, comunque, il

loro accordo di accollarsi metà di tali spese, “metà dell’importo è [infatti] da considerarsi un pagamento di parte

degli alimenti da lei pretesi e deve pertanto essere messo in compensazione con

ogni pretesa invocata”.

6.2

Così

argomentando, il reclamante non si confronta con la motivazione del primo

giudice, che non ha ammesso la compensazione, perché ha rilevato l’assenza

tanto di un titolo esecutivo, quanto di un riconoscimento senza riserve del

credito compensante da par­te di CO 1. La censura è pertanto inammissibile, ciò

che comporta la definitiva reiezione del reclamo.

Per

abbondanza, sia detto ad ogni modo che la decisione impugnata resisterebbe alla

critica nel merito. Agli atti figura infatti solo una fattura della scuola di __________

(doc. 4), peraltro illeggibile. Manca invece qualsivoglia documento in merito

alla ripartizione tra i genitori delle spese d’istruzione della figlia.

7.

Stante

la reiezione del reclamo, la domanda di concessione del­l’effetto sospensivo

allo stesso diventa senza oggetto.

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC e limitate alla questione dell’effetto sospensivo,

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 114'000.–,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 2'300.– relative al

presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1

rifonderà a CO 1 fr. 1'200.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).