14.2022.162
Rigetto definitivo dell’opposizione. Convenzione di divorzio omologata dal giudice. Valore litigioso. Errore essenziale. Identità tra il credito indicato nel titolo esecutivo e quello posto in esecuzione. Compensazione
19 giugno 2023Italiano25 min
della transazione è dunque insufficiente a impedire il rigetto definitivo dell’opposizione
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.162
Lugano
19 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella causa SO.2022.4116 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 1° settembre 2022 da
CO 1, US –
(patrocinata dall’avv. PA 2, )
contro
RE 1,
(patrocinato dalla MLaw PA 3
e dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 15 dicembre 2022 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 1° dicembre 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. All’inizio del 2020, RE 1 e CO 1
hanno concluso una “convenzione sugli effetti accessori del [loro futuro] divorzio
per accordo completo”. Le
parti hanno previsto, tra l’altro, 1) che entro cinque giorni dalla pronuncia del divorzio
l’ex marito avrebbe versato alla ex moglie un contributo di mantenimento di $ 125'000.–, valido per il primo anno contributivo,
2) che dal secondo al terzo anno contributivo compreso, entro il primo giorno
di ogni mese egli le avrebbe versato $ 6'000.–, 3) che dal quarto al settimo anno contributivo compreso, sempre
entro il primo giorno di ogni mese egli le
avrebbe versato $ 7'000.–; hanno inoltre pattuito che in
caso di nuovo matrimonio della ex moglie, l’ex marito non
sarebbe più stato obbligato a pagare il contributo di mantenimento a far tempo
dal mese successivo alle nozze.
B. Con
decisione del 12 maggio 2020, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha
omologato la convenzione di divorzio, salvo precisare che il primo anno
contribuito sarebbe stato il 2020.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 agosto 2022 dalla sede di Lugano
dell’Ufficio d’esecuzione (UE), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di 10
mensilità, da gennaio a ottobre 2021, di fr. 5'700.– ciascuna oltre agl’interessi
del 5% a decorrere, per ciascuna mensilità, dal giorno 2 del relativo mese; con
precetto esecutivo n. __________ emesso lo stesso giorno dallo stesso Ufficio,
ella lo ha inoltre escusso per l’incasso di altre 10 mensilità, da novembre 2021 ad agosto 2022, sempre di fr. 5'700.–
ciascuna oltre agl’interessi del 5% a decorrere, per ciascuna mensilità, sempre
dal giorno 2 del relativo mese. In entrambi i precetti l’ex moglie ha indicato
quale causa del credito la “Decisione di divorzio 12.05.2020 e relativa
convenzione (inc. __________) Pretura di Lugano”.
D. Avendo
RE 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con istanza del 1°
settembre 2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, “per
l’intero importo posto in esecuzione, pari a complessivi CHF 114'000.00”. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con
osservazioni scritte del 26 settembre 2022. Con replica, duplica, triplica e
quadruplica spontanee del 10 ottobre, 21 ottobre, 14 novembre e 24 novembre
2022, le parti si sono riconfermate nelle rispettive e antitetiche posizioni.
E. Statuendo con decisione del 1° dicembre 2022, il Pretore ha parzialmente
accolto l’istanza e, per ciascun precetto esecutivo, limitatamente a fr. 57'000.–
oltre agl’interessi del 5% dall’8 agosto 2022 (invece che dalle scadenze
indicate nei precetti), ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta
dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 350.– e un’indennità
di fr. 3'000.– a favore dell’istante.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 15 dicembre 2022, chiedendo, previa concessione dell’effetto
sospensivo all’impugnativa, l’annullamento della decisione impugnata, protestate
tasse, spese e ripetibili in entrambe le sedi.
G. Entro
il termine impartitole il 13 gennaio 2023, il 26 gennaio CO 1 ha presentato
osservazioni sulla domanda di effetto sospensivo. Visto il prevedibile esito
dell’odierno giudizio, non le è invece stato assegnato un termine per
esprimersi sul merito del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla patrocinatrice di RE 1 il 5 dicembre 2022, il termine
d’impugnazione è scaduto giovedì 15 dicembre. Presentato quello stesso giorno
(data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,
consid. 4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha dapprima statuito che il valore litigioso,
benché non fosse espressamente indicato nell’istanza, è “insito nella domanda”. Ha giudicato che non vi fosse alcun dubbio che il credito indicato
nel titolo esecutivo corrisponde a quello posto in esecuzione, essendo del
tutto chiaro e univoco che il credito in questione è quello per i contributi di
mantenimento stabiliti della decisione di divorzio, allegata quale titolo
esecutivo. Ha respinto l’eccezione di compensazione tra il credito posto in
esecuzione e la metà di quello che RE 1 sosteneva di vantare nei confronti di CO
1, per aver pagato l’intera retta scolastica della loro figlia __________,
ossia $ 322'253.75, che i genitori
avevano però deciso di accollarsi per metà ciascuno. Il primo giudice ha
infatti rilevato che il credito compensante non risulta da un titolo esecutivo
né è stato riconosciuto senza riserve dall’escutente. Da ultimo, non ha seguito
la tesi debitoria, secondo cui i contributi di mantenimento non sono più
dovuti, perché l’escutente convive con un altro uomo, circostanza che, fosse
stata conosciuta dall’escusso al tempo del divorzio, avrebbe escluso il suo
consenso alla convenzione di divorzio. A suo giudizio tale eccezione non rientra
tra quelle proponibili giusta l’art. 81 cpv. 1 LEF e in ogni caso nella convenzione
di divorzio non si fa riferimento all’esistenza di altri accordi tra le parti,
ma solo alla decadenza dell’obbligo contributivo in caso di nuovo matrimonio
dell’ex moglie, circostanza che però l’escusso non ha allegato. Il Pretore ha
pertanto accolto l’istanza così come indicato in narrativa.
4. Nel
reclamo, RE 1 afferma dapprima che il Pretore avrebbe dovuto dichiarare
irricevibile l’istanza, perché essa non indica espressamente il valore litigioso, che contrariamente a quanto statuito
dal primo giudice non si può considerare “insito nella domanda”.
4.1 Salvo
disposizione contraria, le disposizioni relative alla procedura ordinaria
(art. 220-247 CPC) si applicano per analogia a tutte le altre procedure (art.
219 CPC), quindi anche alla procedura sommaria (art. 248-270, 271-273, 302 CPC;
tra tanti: Sutter-Somm e Seiler in: Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [a cura degli
stessi], 2021, n. 2 ad art. 221 CPC).
Ora, la petizione, in procedura ordinaria, quindi anche l’istanza, in procedura
sommaria, deve indicare il valore litigioso (art. 221 cpv. 1 lett. c CPC). In
dottrina, è dibattuta la conseguenza dell’omessa indicazione del valore
litigioso. Secondo Tappy (in: Commentaire
romand, Code de procédure civile, 2a
ed. 2019, n. 16 ad art. 221 CPC), Willisegger
(in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 25 ad art.
221 CPC) e Heinzmann (in: Petit
Commentaire CPC, 2020, n. 18 ad art. 221 CPC), se il valore litigioso è
deducibile dalle conclusioni, la sua indicazione è in realtà facoltativa; Tappy e Willisegger aggiungono che in caso
contrario il giudice deve o fissare lui stesso il valore litigioso, o
interpellare l’attore (art. 56 CPC), o ancora assegnare a quest’ultimo un
termine per sanare il vizio (art. 132 cpv. 1 CPC). A mente di Richers e Naegeli, invece, l’indicazione del valore litigioso è
sempre necessaria e, in caso di sua omissione, il giudice deve procedere giusta
l’art. 132 cpv. 1 CPC (in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 3a ed.
2021, n. 2 e 16 ad art. 221 CPC). Della stessa opinione è Pahud, che menziona anche la possibilità
per il giudice di fissare lui stesso il valore litigioso (in: Brunner/Gasser/Schwander (a cura di), Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2a ed. 2016, n. 13 ad art. 221 CPC). Leuenberger non cita l’esigenza di menzione del valore litigioso né
tra i vizi formali sanabili in virtù dell’art. 132 CPC né tra quelli materiali
insanabili; qualifica il valore litigioso come una componente della petizione,
ma scrive che è determinata dalle conclusioni (Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [a cura di], Handkommentar
zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 3 e 11 ad art. 221 CPC). Anche per Killias (in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO,
vol. II, 2012, n. 57-58 ad art. 221 CPC) come per Sutter-Somm e Seiler
(op. cit., n. 1 ad art. 221), ove la petizione
non rispetta le condizioni formali dell’art. 221 CPC, il giudice deve fissare
all’attore un breve termine per sanare i difetti in virtù dell’art. 132 cpv. 1
CPC, ma nei loro esempi non citano l’esigenza dell’art. 221 cpv. 1 lett. c.
4.2 La petizione, e in procedura sommaria l’istanza, deve contenere “l’indicazione”
(l’“indication”, “die Angabe”) del valore litigioso (art. 221 cpv. 1 lett. c CPC). La legge non
esige che tale indicazione sia separata né esplicita. Può anche risultare
implicitamente dalle domande. Il valore litigioso va determinato dal giudice in
base alle regole stabilite agli art. 91 a 94 CPC. Egli può scostarsi dalle
indicazioni delle parti se non sono manifestamente conformi alla legge. Ciò
risulta esplicitamente dall’art. 91 cpv. 2 CPC per le domande che non vertono
su una determinata somma di denaro, ma potrebbe anche valere per le conclusioni
pecuniarie, ove ad esempio la parte dovesse computare anche gl’interessi e le
spese o il valore della domanda riconvenzionale. Il giudice deve interpellare
la parte, perlomeno se non è assistita e non è processualmente sperimentata,
qualora le sue domande non siano chiare, siano contraddittorie o imprecise oppure manifestamente incomplete (Oberhammer/Weber in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 3a ed. 2021,
n. 7 ad art. 56 CPC), segnatamente per quanto
riguarda il valore litigioso (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_375/2015
del 26 gennaio 2016 consid. 7.1, non pubblicato
in DTF 142 III 102).
Per
alcuni autori il giudice deve impartire alla parte, in virtù dell’art. 132 cpv.
1 CPC, un termine per sanare le carenze formali che non permettono d’identificare le parti, il fondamento o l’oggetto della
pretesa, specialmente in assenza di conclusioni quantificate (Bohnet in: Commentaire
romand, Code de procédure civile, 2ª ed. 2019, n. 16, 22a e 29 ad art. 132
CPC; nello stesso senso: Gschwend in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.
2017, n. 17 ad art. 132 CPC), salvo che le carenze
non siano inavvertite, bensì intenzionali (divieto dell’abuso di diritto manifesto: Gschwend,
op. cit., n. 6 ad art. 132).
Si
evince dalle considerazioni che precedono che in linea di massima la petizione
o l’istanza non può essere dichiarata d’acchito irricevibile perché non indica
il valore litigioso, men che meno se tale valore risulta implicitamente e
chiaramente dall’atto.
4.3 Per
quanto attiene alla procedura di rigetto dell’opposizione,
è invero controversa in dottrina la determinazione del valore litigioso. Esso
corrisponde, a mente di Abbet (Abbet/Veuillet
[a cura di], La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 113 ad
art. 84 LEF) e Vock (in: SchKG,
Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 12a ad art. 84 LEF), al credito
posto in esecuzione, secondo Staehelin
(in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 73 ad art. 84 LEF)
alla somma per cui il rigetto viene chiesto e a giudizio di Vock e Aepli-Wirz
al credito posto in esecuzione oppure alla somma per cui il rigetto viene chiesto (in: Kren-Kostkiewicz/Vock [a cura di], Kommentar SchKG, 2017, n. 21
ad art. 84 LEF). La tesi più convincente è senz’altro quella di Staehelin, che si fonda direttamente sul
testo dell’art. 91 cpv. 1 CPC: “Il valore litigioso è determinato dalla
domanda” (non dal precetto esecutivo). Vero è che l’istanza non potrà essere
ammessa per un importo superiore a quello indicato nel precetto esecutivo
(sentenza della CEF 14.2015.165 del 2 dicembre 2015, pag. 2), ma nulla
impedisce a una parte di chiedere più di quanto ha diritto, pena semplicemente
la reiezione dell’azione per l’eccedenza.
4.4 Nel caso in esame, i crediti posti in esecuzione – venti
contributi di fr. 5'700.– ciascuno, pari a fr. 114'000.– (doc. B) – e
la somma per cui il rigetto è stato chiesto (istanza), ossia fr. 114'000.–
(oltre agl’interessi), sono identici e corrispondono al valore litigioso della
causa. Nella misura in cui CO 1 ha chiesto il rigetto dell’opposizione “per l’intero importo posto in
esecuzione, pari a complessivi CHF 114'000.00”, il Pretore ha correttamente constatato che il valore litigioso era “insito
nella domanda”.
La
censura di RE 1 è pertanto infondata.
5. In
ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere
dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido
titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e se vi è
identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e
il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1), fermo restando che in sede di
reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147
III 178 consid. 4.2.1).
5.1 Giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito si
fonda su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in
giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Le transazioni e i
riconoscimenti di debito giudiziali sono parificati a una decisione giudiziaria
(art. 80 cpv. 2 lett. a LEF). Una convenzione sui contributi di mantenimento legittima
il rigetto definitivo dell’opposizione se è stata omologata dal giudice, ciò
che le attribuisce il carattere di una transazione giudiziale (Abbet in:
Abbet/Veuillet [a cura di], La mainlevée de l’opposition, 2a ed.
2022, n. 1 ad art. 80 LEF; Staehelin in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 24 ad art. 80 LEF). Più in generale, l’omologazione giudiziaria di una convenzione
sulle conseguenze del divorzio
conferisce alle disposizioni contrattuali ivi contenute la qualità di titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
(sentenze della CEF 14.2021.81 del
4 novembre 2021 consid. 4.1 e 14.2016. 288 del 19 aprile 2017, RtiD 2017 II 883
n. 45c, consid. 5.4/c).
Entro
Fatti
i termini stabiliti all’art. 329 CPC la transazione giudiziale può essere
impugnata mediante revisione se la parte che ricorre fa valere che la stessa è
inefficace (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC). Quale mezzo d’impugnazione
straordinario, la domanda di revisione non preclude l’efficacia e l’esecutività
della decisione impugnata, a meno che il giudice non differisca l’esecuzione
della decisione impugnata (art. 331 cpv. 1 e 2 CPC). La semplice contestazione
della transazione è dunque insufficiente a impedire il rigetto definitivo dell’opposizione
(sentenze della CEF 14.2014.107 del
1° ottobre 2014, RtiD 2015 II 900 n. 57c, consid. 5.3, e 14.2014.42 del 25
giugno 2014, consid. 5.2; Abbet, ibidem;
Staehelin,
op. cit., n. 25 ad art. 80).
5.1.1 Nel reclamo, RE 1 afferma che il Pretore avrebbe dovuto respingere l’istanza,
perché il titolo non è vincolante, siccome il suo consenso alla convenzione di
divorzio è viziato. Egli l’ha infatti approvata pensando (per errore) che CO 1
avesse definitivamente troncato la relazione con __________ e quindi non avesse
altro sostegno economico, fatto che costituiva la “conditio sine qua non”
del suo consenso. Sennonché, in seguito egli ha scoperto che l’ex moglie, che l’ha
sempre sottaciuto, continua tutt’ora a convivere con l’altro, perlomeno dal
2017, formando un’unione stabile, parificabile al matrimonio. A detta del
reclamante, questa convivenza da almeno cinque anni comporta la decadenza della
convenzione di divorzio, ciò che fonda a suo favore una pretesa di restituzione
di $ 125'000.–, pari al contributo di
mantenimento per un anno. Aggiunge di aver già avviato due cause in merito, la
prima per la revisione della decisione di divorzio e la seconda per la sua
modifica.
5.1.2 Nella
procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione, l’allegazione dell’escusso
secondo cui la sua firma sul riconoscimento di debito è viziata da un errore
essenziale è un’eccezione che giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF gli spetta rendere
verosimile (sentenze del Tribunale federale 5A_446/2018 del 25 marzo
2019, consid. 4.2 e della CEF 14.2019.173 del 10 febbraio 2020, consid. 6.1 e i
rinvii). Per parallelismo delle forme, nella procedura di rigetto
definitivo incomberebbe all’escusso dimostrare con documenti l’esistenza del
vizio di volontà (art. 81 LEF e sotto consid. 6).
5.1.2.1 In
realtà l’art. 328 cpv. 1 lett. c CPC impone all’escusso di chiedere la
revisione della transazione giudiziaria civile di cui invoca l’inefficacia
entro i termini dell’art. 329 CPC. Finché la decisione o la transazione non è
stata annullata o modificata, o perlomeno finché non ne è stata differita l’esecuzione
in via cautelare (art. 331 cpv. 2 CPC), ciò che spetta all’escusso dimostrare (Abbet, op. cit., n. 97 ad art. 80), l’invocazione
di un vizio di volontà o la presentazione di una domanda di revisione non possono
da sé sole giustificare il rifiuto del rigetto definitivo dell’opposizione (Staehelin, op. cit., n. 14 e 25 ad art.
80; sopra consid. 5.1).
5.1.2.2 Nel
caso in esame, il reclamante non ha prodotto alcuna decisione, neppure di
concessione dell’effetto sospensivo alla sua domanda di revisione della convenzione
di divorzio, di modo che l’eccezione di errore essenziale non osta al rigetto
definitivo dell’opposizione.
Per
abbondanza, pare comunque che quello invocato dal reclamante non sia un errore
essenziale, idoneo all’annullamento della convenzione di divorzio (art. 23 e 24
cpv. 1 CO), bensì, semmai, un errore sui motivi della convenzione, non ritenuto
essenziale dal legislatore (art. 24 cpv. 2 CO).
5.2 RE
1 sostiene poi che il Pretore avrebbe dovuto respingere l’istanza, perché
difetta l’identità tra i crediti posti in esecuzione e il credito dedotto nel
titolo di rigetto. CO 1 ha infatti omesso d’indicare sia il tasso di cambio (“valuta”) con cui ha
proceduto, nei precetti esecutivi, alla conversione in franchi svizzeri dei
crediti espressi in dollari americani nella convenzione, sia la data in cui
esso era in vigore. Rileva di aver censurato tale omissione in tutti i suoi
allegati di prima sede, senza risposta della controparte, e osserva ad ogni
modo che la data non è deducibile dalla domanda di esecuzione, non agli atti, sicché
gli è ancora oggi impossibile risalire alla data e dunque verificare se i
crediti posti in esecuzione sono corretti, ciò che costituisce una “sostanziale lesione del [suo] diritto di essere sentito”.
5.2.1 RE
1 confonde l’importo del credito con l’identità del credito, che dipende invece
dal suo motivo, ossia dalle circostanze che
consentono d’identificarlo con precisione (Lebensvorgang, “ensemble de rapports […] que [le poursuivi] connaît”). Quando verifica l’identità del credito, il giudice del rigetto deve
infatti appurare che vi sia corrispondenza di motivi, e non d’importi, tra il
credito indicato nel titolo esecutivo e quello indicato nel precetto esecutivo
(per limitarsi al rigetto definitivo: sentenze del Tribunale federale 5A_1023/2018
dell’8 luglio 2019 consid. 6.2.4.1 e 5A_606/2016 del 24 novembre 2016 consid.
2.1; Abbet, op. cit., n. 90 e 92 ad art. 80; Staehelin, op. cit., n. 37 ad art. 80; Vock in: Kren-Kostkiewicz/Vock
[a cura di], Kommentar SchKG, 2017, n. 17 ad art. 80 LEF). Il diritto esecutivo non obbliga invece il creditore a escutere il
debitore per l’intero importo stabilito nel titolo di rigetto né a giustificare
la sua (libera) scelta di procedere per una frazione di esso. Incombe semmai
all’escusso di rendere verosimile (art. 82 cpv. 2 LEF) o dimostrare con
documenti (art. 81 LEF), che il debito si sarebbe nel frattempo ridotto a un
importo inferiore a quello fatto valere con l’istanza (tra tante: sentenza
della CEF 14.2021.119 del 26 gennaio 2022, RtiD 2022 II 725 n. 41c, consid.
5.2).
5.2.2 In
concreto, il motivo dei crediti posti in esecuzione indicato sui precetti
esecutivi, ovvero la “Decisione di divorzio 12.05.2020 e relativa
convenzione (inc. __________) Pretura di Lugano” (doc.
B), è identico a quello menzionato nell’istanza (pag. 4 ad 4). Che gl’importi
indicati in franchi svizzeri sui precetti esecutivi non siano uguali a quelli
espressi in dollari americani nella convenzione di divorzio è senza rilievo per
la questione dell’identità dei crediti. Il cambio in valuta legale svizzera di
un credito stipulato in valuta estera è un’esigenza della pratica formalizzata
Considerandi
all’art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF, con cui il legislatore non ha inteso modificare il
rapporto di diritto che lega le parti: dovuta rimane sempre la valuta estera
sti-pulata contrattualmente. Il giudice del rigetto non deve pertanto
verificare d’ufficio il tasso e la data di conversione qualora non siano
contestati (sentenze della CEF 14.2021.207 dell’11 luglio 2022 consid. 6.1 e
14.2021.158
del 19 aprile 2022 consid. 6.2.3; contra: Abbet, op. cit., n.
93.
ad art. 80 e Staehelin, op.
cit., n. 52 ad art. 80, che misconoscono però il fatto che, a prescindere dalla
valuta, la causa del credito è sempre la stessa).
5.2.3
Contrariamente
a quanto allega, il reclamante non ha censurato l’omissione della menzione del
tasso e della data di cambio in tutti i suoi allegati di prima sede. Nelle sue
osservazioni, egli si è infatti limitato a contestare l’identità del credito
posto in esecuzione, di fr. 5'700.– al mese, con quello scaturente dal
titolo, di $ 6'000.– (act. III, pag.
4.
i.f. ad 3.2), senza menzionare né criticare l’assenza d’indicazione
del tasso e della data di conversione. L’ha fatto solo con la duplica spontanea
(act. V, pag. 4 ad 4), ossia tardivamente, poiché quei fatti, che emergono
implicitamente dai precetti esecutivi e dall’istanza (bastava dividere l’importo
in franchi svizzeri con quello in dollari statunitensi), sono da ritenere
appurati in quanto non contestati (art. 150 cpv. 1 CPC
a contrario). In sede di
duplica spontanea, è ammessa l’allegazione di fatti nuovi solo alle condizioni dell’art.
229.
cpv. 1 CPC (cfr. DTF 146 III 243 consid. 3.1 e i rinvii; sentenza
della CEF 14.2022.81 del 18 novembre 2022 consid. 4 e i rimandi). Fatti non
contestati con le osservazioni all’istanza non dovrebbero più poter essere
rimessi in discussione con una duplica spontanea, ove la loro contestazione,
come nel caso in rassegna, era possibile già con le osservazioni all’istanza,
facendo prova della diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle
circostanze. Già per questo motivo la censura risulta inammissibile. Il diritto
di essere sentito dell’istante non è pertanto stato leso, poiché il Pretore non
doveva pronunciarsi su una doglianza non formulata chiaramente nelle
osservazioni all’istanza.
5.2.4
Sia
come sia, secondo i dati forniti dalla
Banca centrale europea sul sito internet www.fxtop.com, ritenuti
notori dalla giurisprudenza (sentenza della CEF 14.2021.158 del 19 aprile 2022
consid. 6.3.3 e i rinvii), nella settimana lavorativa precedente l’emissione
dei precetti esecutivi, ossia dal 2 al 7 agosto 2022, il tasso di conversione
USD/CHF non è mai sceso sotto lo 0.9531, sicché nella migliore delle ipotesi
per il reclamante le rate di $ 6'000.– valevano al minimo fr. 5'718.60,
ovvero più di quanto posto in esecuzione (fr. 5'700.–). Anche nel merito,
la censura risulta infondata.
5.3
RE
1.
ribadisce che il Pretore avrebbe dovuto
respingere l’istanza per difetto d’identità tra i crediti posti in esecuzione e
il credito accertato nel titolo di rigetto anche perché, nei precetti ese-cutivi,
CO 1 ha omesso d’indicare sia “il
titolo alla base del credito posto in esecuzione […] sia il motivo alla base delle pretese di
credito fatte valere ai punti 2-10 (per entrambi i precetti esecutivi)”.
La
censura è temeraria. I crediti indicati al punto 1 di ambedue i precetti
esecutivi recano il riferimento alla citata decisione di divorzio e alle
mensilità poste in esecuzione (gennaio 2021 nel precetto n. __________ e
novembre 2021 nel precetto n. __________) e quelli menzionati ai punti 2-10 di
entrambi i precetti indicano lo specifico mese di riferimento (doc. B). La loro
identità con gli alimenti pattuiti nella
convenzione di divorzio è palese (sopra consid. 5.2.2).
6.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. L’enumerazione
dei mezzi di difesa non è esaustiva (DTF 140 III 190 consid. 5.2.1). Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (DTF 143 III 568 consid. 4.3.1; 138 III 586 consid. 6.1.2;
sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
Quale
estinzione del debito la legge non prevede solo il pagamento, ma pure ogni
altra causa del diritto civile, in particolare la compensazione (cfr. DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con
rinvio a DTF 124 III 501 consid. 3/b). Una tale eccezione può tuttavia essere ammessa solo se il credito compensante
risulta esso stesso da un titolo esecutivo (giusta l’art. 80 LEF) o se è stato
riconosciuto senza riserva dall’escutente (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con
rinvio a DTF 115 III 97 consid. 4; sentenze della CEF 14.2021.191
del 30 maggio 2022 consid. 5.1 e 5.3 e 14.2021.45 del 1° settembre 2021 consid.
6.1) in un documento che vale perlomeno titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione
(sentenze del Tribunale federale 5A_703/2019 del 27 aprile 2020 consid 4.1 e della CEF 14.2022.160 del 23 maggio 2023 consid.
5.
e i rinvii).
6.1
Nel
caso specifico, RE 1 fa valere che il Pretore ha erroneamente rifiutato di
ammettere l’integrale compensazione tra i (tutti) i crediti posti in esecuzione
e la propria pretesa di rimborso della metà della retta scolastica della loro
figlia, __________, pari (in totale) a $ 322'253.75. Poiché le parti erano concordi che la figlia continuasse gli
studi, visto il loro obbligo legale di contribuire ciascuno nella misura delle
proprie forze alle spese di educazione (art. 276 cpv. 2 CC) e, comunque, il
loro accordo di accollarsi metà di tali spese, “metà dell’importo è [infatti] da considerarsi un pagamento di parte
degli alimenti da lei pretesi e deve pertanto essere messo in compensazione con
ogni pretesa invocata”.
6.2
Così
argomentando, il reclamante non si confronta con la motivazione del primo
giudice, che non ha ammesso la compensazione, perché ha rilevato l’assenza
tanto di un titolo esecutivo, quanto di un riconoscimento senza riserve del
credito compensante da parte di CO 1. La censura è pertanto inammissibile, ciò
che comporta la definitiva reiezione del reclamo.
Per
abbondanza, sia detto ad ogni modo che la decisione impugnata resisterebbe alla
critica nel merito. Agli atti figura infatti solo una fattura della scuola di __________
(doc. 4), peraltro illeggibile. Manca invece qualsivoglia documento in merito
alla ripartizione tra i genitori delle spese d’istruzione della figlia.
7.
Stante
la reiezione del reclamo, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo
allo stesso diventa senza oggetto.
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC e limitate alla questione dell’effetto sospensivo,
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 114'000.–,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 2'300.– relative al
presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1
rifonderà a CO 1 fr. 1'200.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).