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Decisione

14.2022.162

Rigetto definitivo dell’opposizione. Convenzione di divorzio omologata dal giudice. Valore litigioso. Errore essenziale. Identità tra il credito indicato nel titolo esecutivo e quello posto in esecuzione. Compensazione

19 giugno 2023Italiano25 min

della transazione è dunque insufficiente a impedire il rigetto definitivo dell’opposizione

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.162

Lugano

19 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella causa SO.2022.4116 (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa

con istanza 1° settembre 2022 da

CO 1, US –

(patrocinata dall’avv. PA 2, )

contro

RE 1,

(patrocinato dalla MLaw PA 3

e dall’avv. PA 1, )

giudicando sul reclamo del 15 dicembre 2022 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 1° dicembre 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. All’inizio del 2020, RE 1 e CO 1

hanno conclu­so una “convenzione sugli effetti accessori del [loro futuro] divorzio

per accordo completo”. Le

parti hanno previsto, tra l’altro, 1) che entro cinque giorni dalla pronuncia del divorzio

l’ex marito avrebbe ver­sato alla ex moglie un contributo di mantenimento di $ 125'000.–, valido per il primo anno contributivo,

2) che dal secondo al terzo anno contributivo compreso, entro il primo giorno

di ogni mese egli le avrebbe versato $ 6'000.–, 3) che dal quarto al settimo anno contributivo compreso, sempre

entro il primo giorno di ogni mese egli le

avrebbe versato $ 7'000.–; hanno inoltre pattuito che in

caso di nuovo matrimonio della ex moglie, l’ex marito non

sarebbe più stato obbligato a pagare il contributo di mantenimento a far tempo

dal mese successivo alle nozze.

B. Con

decisione del 12 maggio 2020, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha

omologato la convenzione di divorzio, salvo precisare che il primo anno

contribuito sarebbe stato il 2020.

C. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 agosto 2022 dalla sede di Lugano

dell’Ufficio d’esecuzione (UE), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di 10

mensilità, da gennaio a ottobre 2021, di fr. 5'700.– ciascuna oltre agl’interessi

del 5% a decorrere, per ciascuna mensilità, dal giorno 2 del relativo mese; con

precetto esecutivo n. __________ emesso lo stesso giorno dallo stesso Ufficio,

ella lo ha inoltre escusso per l’incasso di altre 10 mensilità, da novembre 2021 ad agosto 2022, sempre di fr. 5'700.–

ciascuna oltre agl’interessi del 5% a decorrere, per ciascuna mensilità, sempre

dal giorno 2 del relativo mese. In entrambi i precetti l’ex moglie ha indicato

quale causa del credito la “Decisione di divorzio 12.05.2020 e relativa

convenzione (inc. __________) Pretura di Lugano”.

D. Avendo

RE 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con istanza del 1°

settembre 2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, “per

l’intero importo posto in esecuzione, pari a complessivi CHF 114'000.00”. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con

osservazioni scritte del 26 settembre 2022. Con replica, duplica, triplica e

quadruplica spontanee del 10 ottobre, 21 ottobre, 14 novembre e 24 novembre

2022, le parti si sono riconfermate nelle rispettive e antitetiche posizioni.

E. Statuendo con decisione del 1° dicembre 2022, il Pretore ha parzialmente

accolto l’istanza e, per ciascun precetto esecutivo, limitatamente a fr. 57'000.–

oltre agl’interessi del 5% dall’8 agosto 2022 (invece che dalle scadenze

indicate nei precetti), ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta

dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 350.– e un’indennità

di fr. 3'000.– a favore dell’istante.

F. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 15 dicembre 2022, chiedendo, previa concessione dell’effetto

sospensivo all’impugnativa, l’annullamen­to della decisione impugnata, protestate

tasse, spese e ripetibili in entrambe le sedi.

G. Entro

il termine impartitole il 13 gennaio 2023, il 26 gennaio CO 1 ha presentato

osservazioni sulla domanda di effet­to sospensivo. Visto il prevedibile esito

dell’odierno giudizio, non le è invece stato assegnato un termine per

esprimersi sul merito del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla patrocinatrice di RE 1 il 5 dicembre 2022, il termine

d’im­pugnazione è scaduto giovedì 15 dicembre. Presentato quello stesso giorno

(data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a me­no che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,

consid. 4.1.1).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha dapprima statuito che il valore litigioso,

benché non fosse espressamente indicato nell’i­­stanza, è “insito nella domanda”. Ha giudicato che non vi fosse alcun dubbio che il credito indicato

nel titolo esecutivo corrisponde a quello posto in esecuzione, essendo del

tutto chiaro e univoco che il credito in questione è quello per i contributi di

mantenimento stabiliti della decisione di divorzio, allegata quale titolo

esecutivo. Ha respinto l’eccezione di compensazione tra il credito posto in

esecuzione e la metà di quello che RE 1 sosteneva di vantare nei confronti di CO

1, per aver pagato l’intera retta scolastica della loro figlia __________,

ossia $ 322'253.75, che i genitori

avevano però deciso di accollarsi per metà ciascuno. Il primo giudice ha

infatti rilevato che il credito compensante non risulta da un titolo esecutivo

né è stato riconosciuto senza riserve dall’escutente. Da ultimo, non ha seguito

la tesi debitoria, secondo cui i contributi di mantenimento non sono più

dovuti, perché l’e­scu­tente convive con un altro uomo, circostanza che, fosse

stata conosciuta dall’escusso al tempo del divorzio, avrebbe escluso il suo

consenso alla convenzione di divorzio. A suo giudizio tale eccezione non rientra

tra quelle proponibili giusta l’art. 81 cpv. 1 LEF e in ogni caso nella convenzione

di divorzio non si fa riferimento al­l’esistenza di altri accordi tra le parti,

ma solo alla decadenza del­l’obbligo contributivo in caso di nuovo matrimonio

dell’ex moglie, circostanza che però l’escusso non ha allegato. Il Pretore ha

pertanto accolto l’istanza così come indicato in narrativa.

4. Nel

reclamo, RE 1 afferma dapprima che il Pretore avreb­be dovuto dichiarare

irricevibile l’istanza, perché essa non indica espressamente il valore litigioso, che contrariamente a quanto sta­tuito

dal primo giudice non si può considerare “insito nella doman­da”.

4.1 Salvo

disposizione contraria, le disposizioni relative alla procedu­ra ordinaria

(art. 220-247 CPC) si applicano per analogia a tutte le altre procedure (art.

219 CPC), quindi anche alla procedura sommaria (art. 248-270, 271-273, 302 CPC;

tra tanti: Sutter-Somm e Seiler in: Handkommentar zur Schweizerischen Zivilpro­zessordnung [a cura degli

stessi], 2021, n. 2 ad art. 221 CPC).

Ora, la petizione, in procedura ordinaria, quindi anche l’istanza, in procedura

sommaria, deve indicare il valore litigioso (art. 221 cpv. 1 lett. c CPC). In

dottrina, è dibattuta la conseguenza dell’omessa indicazione del valore

litigioso. Secondo Tappy (in: Commentaire

romand, Code de procédure civile, 2a

ed. 2019, n. 16 ad art. 221 CPC), Willisegger

(in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 25 ad art.

221 CPC) e Heinzmann (in: Petit

Commentaire CPC, 2020, n. 18 ad art. 221 CPC), se il valore litigioso è

deducibile dalle conclusioni, la sua indicazione è in realtà facoltativa; Tappy e Wil­lisegger aggiungono che in caso

contrario il giudice deve o fissare lui stesso il valore litigioso, o

interpellare l’attore (art. 56 CPC), o ancora assegnare a quest’ultimo un

termine per sanare il vizio (art. 132 cpv. 1 CPC). A mente di Richers e Naegeli, invece, l’indica­zione del valore litigioso è

sempre necessaria e, in caso di sua omissione, il giudice deve procedere giusta

l’art. 132 cpv. 1 CPC (in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 3a ed.

2021, n. 2 e 16 ad art. 221 CPC). Della stessa opinione è Pahud, che menziona anche la possibilità

per il giudice di fissare lui stesso il valore litigioso (in: Brunner/Gasser/Schwander (a cura di), Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2a ed. 2016, n. 13 ad art. 221 CPC). Leuenberger non cita l’esigenza di menzione del valore litigioso né

tra i vizi formali sanabili in virtù dell’art. 132 CPC né tra quelli materiali

insanabili; qualifica il valore litigioso come una componente della petizione,

ma scrive che è determinata dalle conclusioni (Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [a cura di], Handkommentar

zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 3 e 11 ad art. 221 CPC). Anche per Killias (in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO,

vol. II, 2012, n. 57-58 ad art. 221 CPC) come per Sutter-Somm e Seiler

(op. cit., n. 1 ad art. 221), ove la petizione

non rispetta le condizioni formali dell’art. 221 CPC, il giudice deve fissare

all’attore un breve termine per sanare i difetti in virtù dell’art. 132 cpv. 1

CPC, ma nei loro esempi non citano l’esigenza dell’art. 221 cpv. 1 lett. c.

4.2 La petizione, e in procedura sommaria l’istanza, deve contenere “l’indicazione”

(l’“indication”, “die Angabe”) del valore litigioso (art. 221 cpv. 1 lett. c CPC). La legge non

esige che tale indicazione sia separata né esplicita. Può anche risultare

implicitamente dalle domande. Il valore litigioso va determinato dal giudice in

base alle regole stabilite agli art. 91 a 94 CPC. Egli può scostarsi dalle

indicazioni delle parti se non sono manifestamente conformi alla leg­ge. Ciò

risulta esplicitamente dall’art. 91 cpv. 2 CPC per le doman­de che non vertono

su una determinata somma di denaro, ma potrebbe anche valere per le conclusioni

pecuniarie, ove ad esempio la parte dovesse computare anche gl’interessi e le

spese o il valore della domanda riconvenzionale. Il giudice deve interpellare

la parte, perlomeno se non è assistita e non è processualmente sperimentata,

qualora le sue domande non siano chiare, siano contraddittorie o imprecise oppure manifestamente incomplete (Ober­hammer/Weber in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 3a ed. 2021,

n. 7 ad art. 56 CPC), segnatamente per quanto

riguarda il valore litigioso (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_375/2015

del 26 gennaio 2016 consid. 7.1, non pubblicato

in DTF 142 III 102).

Per

alcuni autori il giudice deve impartire alla parte, in virtù dell’art. 132 cpv.

1 CPC, un termine per sanare le carenze formali che non permettono d’identificare le parti, il fondamento o l’oggetto della

pretesa, specialmente in assenza di conclusioni quantificate (Bohnet in: Commentaire

romand, Code de procédure civile, 2ª ed. 2019, n. 16, 22a e 29 ad art. 132

CPC; nello stesso senso: Gschwend in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.

2017, n. 17 ad art. 132 CPC), sal­vo che le carenze

non siano inavvertite, bensì intenzionali (divieto dell’abuso di diritto manifesto: Gschwend,

op. cit., n. 6 ad art. 132).

Si

evince dalle considerazioni che precedono che in linea di massima la petizione

o l’istanza non può essere dichiarata d’acchito irricevibile perché non indica

il valore litigioso, men che meno se tale valore risulta implicitamente e

chiaramente dall’atto.

4.3 Per

quanto attiene alla procedura di rigetto dell’opposizione,

è invero controversa in dottrina la determinazione del valore litigioso. Esso

corrisponde, a mente di Abbet (Abbet/Veuillet

[a cura di], La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 113 ad

art. 84 LEF) e Vock (in: SchKG,

Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 12a ad art. 84 LEF), al credito

posto in esecuzione, secondo Staehelin

(in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 73 ad art. 84 LEF)

alla somma per cui il rigetto viene chiesto e a giudizio di Vock e Aepli-Wirz

al credito posto in esecuzione oppure alla somma per cui il rigetto viene chiesto (in: Kren-Kostkiewicz/Vock [a cura di], Kommentar SchKG, 2017, n. 21

ad art. 84 LEF). La tesi più convincente è senz’altro quella di Staehelin, che si fonda direttamente sul

testo dell’art. 91 cpv. 1 CPC: “Il valore litigioso è determinato dalla

domanda” (non dal precetto esecutivo). Vero è che l’istanza non potrà essere

ammessa per un importo superiore a quello indicato nel precetto esecutivo

(sentenza della CEF 14.2015.165 del 2 dicembre 2015, pag. 2), ma nulla

impedisce a una parte di chiedere più di quanto ha diritto, pena semplicemente

la reiezione dell’azione per l’eccedenza.

4.4 Nel caso in esame, i crediti posti in esecuzione – venti

contributi di fr. 5'700.– ciascuno, pari a fr. 114'000.– (doc. B) – e

la somma per cui il rigetto è stato chiesto (istanza), ossia fr. 114'000.–

(oltre agl’interessi), sono identici e corrispondono al valore litigioso della

causa. Nella misura in cui CO 1 ha chiesto il rigetto dell’opposizione “per l’intero importo posto in

esecuzione, pari a com­plessivi CHF 114'000.00”, il Pretore ha correttamente constatato che il valore litigioso era “insito

nella domanda”.

La

censura di RE 1 è pertanto infondata.

5. In

ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere

dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e se vi è

identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e

il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1), fermo restando che in sede di

reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147

III 178 consid. 4.2.1).

5.1 Giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito si

fonda su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in

giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Le transazioni e i

riconoscimenti di debito giudiziali sono parificati a una decisione giudiziaria

(art. 80 cpv. 2 lett. a LEF). Una convenzione sui contributi di mantenimento legittima

il rigetto definitivo dell’opposizione se è stata omologata dal giudice, ciò

che le attribuisce il carattere di una transazione giudiziale (Abbet in:

Abbet/Veuillet [a cura di], La mainlevée de l’opposition, 2a ed.

2022, n. 1 ad art. 80 LEF; Staehelin in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 24 ad art. 80 LEF). Più in generale, l’omologazione giudiziaria di una convenzione

sulle conseguen­ze del divorzio

conferisce alle disposizioni contrattuali ivi contenute la qualità di titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

(sentenze del­la CEF 14.2021.81 del

4 novembre 2021 consid. 4.1 e 14.2016. 288 del 19 aprile 2017, RtiD 2017 II 883

n. 45c, consid. 5.4/c).

Entro

Fatti

i termini stabiliti all’art. 329 CPC la transazione giudiziale può essere

impugnata mediante revisione se la parte che ricorre fa valere che la stessa è

inefficace (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC). Quale mezzo d’impugnazione

straordinario, la domanda di revisione non preclude l’efficacia e l’esecutività

della decisione impugnata, a meno che il giudice non differisca l’esecuzione

della decisione impugnata (art. 331 cpv. 1 e 2 CPC). La semplice contestazione

della transazione è dunque insufficiente a impedire il rigetto definitivo dell’opposizione

(sentenze della CEF 14.2014.107 del

1° ottobre 2014, RtiD 2015 II 900 n. 57c, consid. 5.3, e 14.2014.42 del 25

giugno 2014, consid. 5.2; Abbet, ibidem;

Stae­helin,

op. cit., n. 25 ad art. 80).

5.1.1 Nel reclamo, RE 1 afferma che il Pretore avrebbe dovuto respingere l’istanza,

perché il titolo non è vincolante, siccome il suo consenso alla convenzione di

divorzio è viziato. Egli l’ha infatti approvata pensando (per errore) che CO 1

avesse definitivamente troncato la relazione con __________ e quindi non avesse

altro sostegno economico, fatto che costituiva la “conditio sine qua non”

del suo consenso. Sennonché, in seguito egli ha scoperto che l’ex moglie, che l’ha

sempre sottaciuto, continua tut­t’ora a convivere con l’altro, perlomeno dal

2017, formando un’u­nione stabile, parificabile al matrimonio. A detta del

reclamante, questa convivenza da almeno cinque anni comporta la decadenza della

convenzione di divorzio, ciò che fonda a suo favore una pretesa di restituzione

di $ 125'000.–, pari al contributo di

mantenimento per un anno. Aggiunge di aver già avviato due cause in merito, la

prima per la revisione della decisione di divorzio e la seconda per la sua

modifica.

5.1.2 Nella

procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione, l’allegazio­ne dell’escusso

secondo cui la sua firma sul riconoscimento di debito è viziata da un errore

essenziale è un’eccezione che giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF gli spetta rendere

verosimile (sentenze del Tribunale federale 5A_446/2018 del 25 marzo

2019, consid. 4.2 e della CEF 14.2019.173 del 10 febbraio 2020, consid. 6.1 e i

rinvii). Per parallelismo delle forme, nella procedura di rigetto

definitivo incomberebbe all’escusso dimostrare con documenti l’esistenza del

vizio di volontà (art. 81 LEF e sotto consid. 6).

5.1.2.1 In

realtà l’art. 328 cpv. 1 lett. c CPC impone all’escusso di chiedere la

revisione della transazione giudiziaria civile di cui invoca l’inefficacia

entro i termini dell’art. 329 CPC. Finché la decisione o la transazione non è

stata annullata o modificata, o perlomeno finché non ne è stata differita l’esecuzione

in via cautelare (art. 331 cpv. 2 CPC), ciò che spetta all’escusso dimostrare (Abbet, op. cit., n. 97 ad art. 80), l’invocazione

di un vizio di volontà o la presentazione di una domanda di revisione non possono

da sé sole giustificare il rifiuto del rigetto definitivo dell’opposizione (Staehelin, op. cit., n. 14 e 25 ad art.

80; sopra consid. 5.1).

5.1.2.2 Nel

caso in esame, il reclamante non ha prodotto alcuna decisio­ne, neppure di

concessione dell’effetto sospensivo alla sua domanda di revisione della convenzione

di divorzio, di modo che l’eccezione di errore essenziale non osta al rigetto

definitivo del­l’opposizione.

Per

abbondanza, pare comunque che quello invocato dal reclamante non sia un errore

essenziale, idoneo all’annullamento della convenzione di divorzio (art. 23 e 24

cpv. 1 CO), bensì, semmai, un errore sui motivi della convenzione, non ritenuto

essenziale dal legislatore (art. 24 cpv. 2 CO).

5.2 RE

1 sostiene poi che il Pretore avrebbe dovuto respingere l’istanza, perché

difetta l’identità tra i crediti posti in esecuzione e il credito dedotto nel

titolo di rigetto. CO 1 ha infatti omesso d’indicare sia il tasso di cambio (“valuta”) con cui ha

proceduto, nei precetti esecutivi, alla conversione in franchi svizzeri dei

crediti espressi in dollari americani nella convenzione, sia la data in cui

esso era in vigore. Rileva di aver censurato tale omissione in tutti i suoi

allegati di prima sede, senza risposta della controparte, e osserva ad ogni

modo che la data non è deducibile dalla domanda di esecuzione, non agli atti, sicché

gli è ancora og­gi impossibile risalire alla data e dunque verificare se i

crediti posti in esecuzione sono corretti, ciò che costituisce una “sostanziale lesione del [suo] diritto di essere sentito”.

5.2.1 RE

1 confonde l’importo del credito con l’identità del credito, che dipende invece

dal suo motivo, ossia dalle circostanze che

consentono d’identificarlo con precisione (Lebensvorgang, “en­semble de rapports […] que [le poursuivi] connaît”). Quando verifica l’identità del credito, il giudice del rigetto deve

infatti appurare che vi sia corrispondenza di motivi, e non d’importi, tra il

credito indicato nel titolo esecutivo e quello indicato nel precetto esecutivo

(per limitarsi al rigetto definitivo: sentenze del Tribunale federale 5A_1023/2018

dell’8 luglio 2019 consid. 6.2.4.1 e 5A_606/2016 del 24 novembre 2016 consid.

2.1; Abbet, op. cit., n. 90 e 92 ad art. 80; Staehelin, op. cit., n. 37 ad art. 80; Vock in: Kren-Kostkiewicz/Vock

[a cura di], Kommentar SchKG, 2017, n. 17 ad art. 80 LEF). Il diritto esecutivo non obbliga invece il creditore a escutere il

debitore per l’intero importo stabilito nel titolo di rigetto né a giustificare

la sua (libera) scelta di procedere per una frazione di esso. Incombe semmai

all’escusso di rendere verosimile (art. 82 cpv. 2 LEF) o dimostrare con

documenti (art. 81 LEF), che il debito si sarebbe nel frattempo ridotto a un

importo inferiore a quello fatto valere con l’istanza (tra tante: sentenza

della CEF 14.2021.119 del 26 gennaio 2022, RtiD 2022 II 725 n. 41c, consid.

5.2).

5.2.2 In

concreto, il motivo dei crediti posti in esecuzione indicato sui precetti

esecutivi, ovvero la “Decisione di divorzio 12.05.2020 e relativa

convenzione (inc. __________) Pretura di Lugano” (doc.

B), è identico a quello menzionato nell’istanza (pag. 4 ad 4). Che gl’importi

indicati in franchi svizzeri sui precetti esecutivi non siano uguali a quelli

espressi in dollari americani nella convenzione di divorzio è senza rilievo per

la questione dell’identità dei crediti. Il cambio in valuta legale svizzera di

un credito stipulato in valuta estera è un’esigenza della pratica formalizzata

Considerandi

all’art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF, con cui il legislatore non ha inteso modificare il

rapporto di diritto che lega le parti: dovuta rimane sempre la valuta estera

sti-pulata contrattualmente. Il giudice del rigetto non deve pertanto

verificare d’ufficio il tasso e la data di conversione qualora non siano

contestati (sentenze della CEF 14.2021.207 dell’11 luglio 2022 consid. 6.1 e

14.2021.158

del 19 aprile 2022 consid. 6.2.3; contra: Abbet, op. cit., n.

93.

ad art. 80 e Staehelin, op.

cit., n. 52 ad art. 80, che misconoscono però il fatto che, a prescindere dalla

valuta, la cau­sa del credito è sempre la stessa).

5.2.3

Contrariamente

a quanto allega, il reclamante non ha censurato l’omissione della menzione del

tasso e della data di cambio in tutti i suoi allegati di prima sede. Nelle sue

osservazioni, egli si è infatti limitato a contestare l’identità del credito

posto in esecuzione, di fr. 5'700.– al mese, con quello scaturente dal

titolo, di $ 6'000.– (act. III, pag.

4.

i.f. ad 3.2), senza menzionare né criticare l’assenza d’indicazione

del tasso e della data di conversione. L’ha fatto solo con la duplica spontanea

(act. V, pag. 4 ad 4), ossia tardivamente, poiché quei fatti, che emergono

implicitamente dai precetti esecutivi e dall’istanza (bastava dividere l’importo

in franchi svizzeri con quello in dollari statunitensi), sono da ritenere

appurati in quanto non contestati (art. 150 cpv. 1 CPC

a contrario). In sede di

duplica spontanea, è ammessa l’allegazione di fatti nuovi solo alle condizioni dell’art.

229.

cpv. 1 CPC (cfr. DTF 146 III 243 consid. 3.1 e i rinvii; sentenza

della CEF 14.2022.81 del 18 novembre 2022 consid. 4 e i rimandi). Fatti non

contestati con le osservazioni all’istan­­za non dovrebbero più poter essere

rimessi in discussione con una duplica spontanea, ove la loro contestazione,

come nel caso in rassegna, era possibile già con le osservazioni all’istanza,

facendo prova della diligenza ragionevolmente esigibile tenuto con­to delle

circostanze. Già per questo motivo la censura risulta inammissibile. Il diritto

di essere sentito dell’istante non è pertanto stato leso, poiché il Pretore non

doveva pronunciarsi su una doglianza non formulata chiaramente nelle

osservazioni all’istanza.

5.2.4

Sia

come sia, secondo i dati forniti dalla

Banca centrale europea sul sito internet www.fxtop.com, ritenuti

notori dalla giurisprudenza (sentenza della CEF 14.2021.158 del 19 aprile 2022

consid. 6.3.3 e i rinvii), nella settimana lavorativa precedente l’emissione

dei precetti esecutivi, ossia dal 2 al 7 agosto 2022, il tasso di conversione

USD/CHF non è mai sceso sotto lo 0.9531, sicché nella migliore delle ipotesi

per il reclamante le rate di $ 6'000.– valevano al minimo fr. 5'718.60,

ovvero più di quanto posto in esecuzione (fr. 5'700.–). Anche nel merito,

la censura risulta infondata.

5.3

RE

1.

ribadisce che il Pretore avrebbe dovuto

respingere l’istanza per difetto d’identità tra i crediti posti in esecuzione e

il credito accertato nel titolo di rigetto anche perché, nei precetti ese-cutivi,

CO 1 ha omesso d’indicare sia “il

titolo alla base del credito posto in esecuzione […] sia il motivo alla base delle pretese di

credito fatte valere ai punti 2-10 (per entrambi i precetti esecutivi)”.

La

censura è temeraria. I crediti indicati al punto 1 di ambedue i precetti

esecutivi recano il riferimento alla citata decisione di divorzio e alle

mensilità poste in esecuzione (gennaio 2021 nel precetto n. __________ e

novembre 2021 nel precetto n. __________) e quelli menzionati ai punti 2-10 di

entrambi i precetti indicano lo specifico mese di riferimento (doc. B). La loro

identità con gli alimenti pattuiti nella

convenzione di divorzio è palese (sopra consid. 5.2.2).

6.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. L’enumerazione

dei mezzi di difesa non è esaustiva (DTF 140 III 190 consid. 5.2.1). Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (DTF 143 III 568 consid. 4.3.1; 138 III 586 consid. 6.1.2;

sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

Quale

estinzione del debito la legge non prevede solo il pagamento, ma pure ogni

altra causa del diritto civile, in particolare la compensazione (cfr. DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con

rinvio a DTF 124 III 501 consid. 3/b). Una tale eccezione può tuttavia essere ammessa solo se il credito compensante

risulta esso stesso da un titolo esecutivo (giusta l’art. 80 LEF) o se è stato

riconosciuto senza riserva dall’escutente (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con

rinvio a DTF 115 III 97 consid. 4; sentenze della CEF 14.2021.191

del 30 maggio 2022 consid. 5.1 e 5.3 e 14.2021.45 del 1° settembre 2021 consid.

6.1) in un documento che vale perlomeno titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione

(sentenze del Tribunale federale 5A_703/2019 del 27 aprile 2020 consid 4.1 e della CEF 14.2022.160 del 23 maggio 2023 consid.

5.

e i rinvii).

6.1

Nel

caso specifico, RE 1 fa valere che il Pretore ha erroneamente rifiutato di

ammettere l’integrale compensazione tra i (tutti) i crediti posti in esecuzione

e la propria pretesa di rimborso della metà della retta scolastica della loro

figlia, __________, pari (in totale) a $ 322'253.75. Poiché le parti erano concordi che la figlia continuasse gli

studi, visto il loro obbligo legale di contribuire ciascuno nella misura delle

proprie forze alle spese di educazione (art. 276 cpv. 2 CC) e, comunque, il

loro accordo di accollarsi metà di tali spese, “metà dell’importo è [infatti] da considerarsi un pagamento di parte

degli alimenti da lei pretesi e deve pertanto essere messo in compensazione con

ogni pretesa invocata”.

6.2

Così

argomentando, il reclamante non si confronta con la motivazione del primo

giudice, che non ha ammesso la compensazione, perché ha rilevato l’assenza

tanto di un titolo esecutivo, quanto di un riconoscimento senza riserve del

credito compensante da par­te di CO 1. La censura è pertanto inammissibile, ciò

che comporta la definitiva reiezione del reclamo.

Per

abbondanza, sia detto ad ogni modo che la decisione impugnata resisterebbe alla

critica nel merito. Agli atti figura infatti solo una fattura della scuola di __________

(doc. 4), peraltro illeggibile. Manca invece qualsivoglia documento in merito

alla ripartizione tra i genitori delle spese d’istruzione della figlia.

7.

Stante

la reiezione del reclamo, la domanda di concessione del­l’effetto sospensivo

allo stesso diventa senza oggetto.

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC e limitate alla questione dell’effetto sospensivo,

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 114'000.–,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 2'300.– relative al

presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1

rifonderà a CO 1 fr. 1'200.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).