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Decisione

14.2022.163

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 luglio 2023Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I 363 consid. 2; citata 5D_2/2022 consid. 4.1.1).

Fra i vizi che determinano la nullità di una decisione – ammessa molto

raramente in materia civile (DTF 145 III 438 consid. 4; 130 III 128

consid. 2 con rinvii) – è annoverata l’assoluta

incompetente materiale o funzionale del­l’autorità che l’ha emanata (DTF 138 II

503 consid. 3.1; sentenze del TF 5A_567/2019 del 23 gennaio 2020 e della CEF

14.2022. 128 citata, consid. 4.2.2 e i

rinvii).

5.1.2 Tuttavia,

secondo il principio di buona fede, valido anche nei rapporti tra i privati e

autorità (art. 5 cpv. 3 Cost.), un vizio di procedura va eccepito alla prima

occasione disponibile, dopo che chi lo invoca ne è venuto a conoscenza, sicché

eccepirlo in uno stadio procedurale successivo o addirittura in un procedimento

successivo costituisce un abuso di diritto. Di regola, chi omette di eccepire

un vizio di procedura alla prima occasione disponibile perde il diritto di

farlo in un secondo tempo (DTF 143 V 69 consid. 4.3; citata 5D_2/2022 consid. 4.1.2; Abbet, op. cit., n.

131 ad art. 80). Tra i diritti che il titolare perde la possibilità d’invocare

se tarda a eccepire un vizio di procedura, il Tribunale federale annovera ad

esempio 1) il diritto di ricusare l’autorità che ha deciso, 2) il diritto d’impugnare

una decisione notificata in modo irregolare o viziata in punto all’indicazione

dei rimedi giuridici (DTF 143 V 69), 3) il diritto di completare un ricorso

dopo l’erronea concessione di un termine di grazia, o 4) il diritto di

contestare in un ricorso l’incom­petenza territoriale dell’autorità decidente

(DTF 143 V 70).

5.2 Nel

caso in esame, il reclamante contesta la competenza dell’ARP di ordinare la

restituzione di parte delle somme da lui prelevate, sostenendo che l’unica via

possibile al riguardo sarebbe un’azione di responsabilità fondata sul diritto

materiale portata davanti al giudice civile. Egli misconosce tuttavia che l’ARP

non l’ha obbligato a risarcire il danno causato alla pupilla – riservando a

ragione la via delle azioni penali e civili (art. 454 segg. CC; doc. C,

risoluzione n. 6) – ma gli ha solo ordinato di restituire quanto indebitamente

prelevato dal patrimonio dell’assistita a titolo di compenso non autorizzato né

riconosciuto dall’ARP, in base alla competenza conferitale dall’art. 404 cpv. 2

CC. Diritto al risarcimento del danno causato al mandante (combinati art. 398

cpv. 1 e 2 CO e 413 cpv. 1 CC) e diritto alla riduzione dell’onorario dovuto al

mandatario (art. 394 cpv. 3 CO) sono pretese diverse che di principio non si

escludono a vicenda (decisione della CDP, doc. D, consid. 4.3 pag. 13). Ora, in

sede di esame della contabilità e del rapporto, l’autorità di protezione è

abilitata, se del caso, ad adottare misure adeguate

per salvaguardare gl’interessi dell’interessato (art. 415 cpv. 3 CC,

citato nelle tre decisioni invocate quale titolo di rigetto: doc. C pag. 4,

doc. D consid. 3.3 pag. 8 e doc. E consid. 2.1). Senso e scopo dell’esame dell’autorità

di protezione è infatti anche quello d’intervenire, se necessario, a tutela

degl’interessi del curatelato per correggere la conduzione deficitaria del

mandato di curatela (sentenza del TF

5A_151/2014 del 4 aprile 2014 consid. 6.1). La portata e la natura della

misura variano a dipendenza dalla situazione

e può concernere sia l’assistito che il curatore (Vogel in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7ª ed.

2022, n. 18 ad art. 415 CC).

5.2.1 Per

quanto attiene al caso in esame, la decisione con cui l’ARP ha ordinato al

reclamante di riversare sul conto di CO 1 quanto egli aveva prelevato dal

patrimonio di lei senz’autorizza­zione pare rientrare perfettamente nelle

misure previste dall’art. 415 cpv. 3 CC, volte a correggere l’esecuzione

incorretta della curatela per salvaguardare gl’interessi dell’interessato. Non

è del resto necessario approfondire la questione. Basta constatare che la

nullità della decisione dell’ARP non è manifesta né facilmente accertabile

(sopra consid. 5.1), tanto più che non è stata rilevata né dalla CDP né dal TF.

5.2.2 D’altronde,

come rilevato dal Pretore, l’invocazione della nullità della decisione dell’ARP

solo allo stadio del rigetto dell’opposi­zione, dopo la reiezione dei ricorsi

interposti dall’avv. RE 1 in tutte le istanze, è manifestamente abusiva e non

merita protezio­ne (cfr. art. 2 cpv. 2 CC). Non avendola fatta valere nei

ricorsi alla CDP e al TF, il reclamante ha perso il diritto di prevalersene in

fase esecutiva (sopra consid. 5.1.2). Egli allega invero di avere, in tutta la

procedura amministrativa, contestato “a tutto campo” la decisione dell’ARP, “denunciando chiaramente la mancanza di una pro­cedura

in contraddittorio e un’istruttoria con i crismi di legalità” (reclamo a

pag. 7). Non indica però precisamente i passi dei suoi ricorsi in cui avrebbe

censurato la competenza (o meglio la giurisdizione) dell’ARP. Criticare la

procedura seguita da un’autorità non equivale a contestarne la competenza o la

giurisdizione. Ma l’avesse anche fatto, la questione andrebbe considerata

definitivamente chiusa con la decisione del TF (cfr. sentenza della CEF 15.2023.38/50

del 9 giugno 2023 consid. 3.2).

5.3 Il

reclamante obietta ancora che la decisione dell’ARP è priva dei requisiti di un

“Zivilurteil”, in

particolare perché non gli sono stati garantiti né il diritto al

contraddittorio né il diritto di essere sentito e poiché la decisione non

esplica “forza di cosa giudicata di diritto materiale”. Secondo lui

non è neppure un “surrogato di sentenza” giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF né

una decisione amministrativa secondo l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, norma che a suo

dire risolverebbe solo la problematica relativa alle decisioni intercantonali

per la riscossione di pubblici tributi. E nessuna legge od ordinanza speciali

conferirebbe all’ARP la facoltà di emanare decisioni parificabili a sentenze

esecutive.

5.3.1 Nessuno

nega che le decisioni dell’ARP non sono giudizi civili. Si tratta infatti di un’autorità

amministrativa. Le considerazioni del reclamante al riguardo sono quindi senza

rilievo e in parte anche errate, poiché fondate essenzialmente su riferimenti

Considerandi

anteriori al 2011, che non tengono conto del fatto che in seguito alla

revisione dell’art. 80 LEF entrata in vigore il 1° gennaio 2011 sono

considerate titoli di rigetto definitivo le decisioni giudiziarie esecutive

anche se non sono passate in giudicato (DTF 146 III

285.

consid. 2.1; sentenze della CEF 14.2020.193 dell’11 maggio 2021, RtiD 2022 I 65 n. 37c, consid. 5.2, e

14.2011.96

del 16 agosto 2011, RtiD 2012 I 976 n. 48c, consid.

4.

),

di modo che anche decisioni provvisorie, prive di regiudicata materiale, permettono

di ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione (sentenze del TF 5A_1023/2018

del 7 luglio 2019 consid. 6.2 e della CEF 14.2015.134/137 del 6 aprile 2016

consid. 5.1/a; Staehelin, op.

cit., n. 10 e 110 ad art. 80; Abbet,

op. cit., n. 5 ad art. 80).

5.3.2

La

revisione dell’art. 80 LEF entrata in vigore all’inizio del 2011 ha anche

comportato la parificazione alle decisioni giudiziarie di tutte le decisioni di

autorità amministrative svizzere (cpv. 2 n. 2). Rispetto al diritto previgente,

tale parificazione non è più limitata ai confini cantonali e all’esigenza di

una base legale di diritto cantonale (onde, nel Ticino, l’abrogazione dell’art.

28.

LALEF), né all’a­­dempimento dei presupposti supplementari allora previsti

da un apposito concordato intercantonale, diventato perciò obsoleto (FF 2006,

6756; Staehelin, op. cit., n. 102

ad art. 80; Abbet, op. cit., n.

126.

ad art. 80). Oggi, tutte le decisioni di autorità amministrative svizzere

costituiscono titoli di rigetto definitivo purché impongano in modo cogente la

prestazione di una somma di denaro oppure di garanzie allo Stato o a un’altra

corporazione pubblica (DTF 143 III 165 consid. 2.2.1; Staehelin, op. cit., n. 102 ad art. 80; Abbet, op. cit., n. 126 ad art. 80).

5.3.3

Che

il destinatario della prestazione debba essere lo Stato o un’al­tra

corporazione pubblica è invero una condizione che non figura all’art. 80 cpv. 2

n. 2 LEF. La giurisprudenza e la dottrina non la motivano, ma si limitano a

rinviare a una decisione del TF del 1921 (DTF 47 I 225 consid. 1), anch’essa

non motivata su tale punto, e che del resto si riferiva alla versione anteriore

dell’art. 80 LEF – come visto modificata nel 2011 – ed è stata emessa a un’epoca

in cui il diritto amministrativo era molto meno sviluppato di oggi.

5.3.3.1

Per

“decisioni” di autorità amministrative svizzere giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2

LEF si devono intendere le “misure definite nell’articolo 5” della legge

federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) (Messaggio del

Consiglio federale concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991, FF

1991.

III 48 ad n. 202.74). Dal 2011 tale definizione è estesa alle decisioni

dei Cantoni e dei Comuni. Tra le sei

caratteristiche della decisione amministrativa (disposizione di un’autorità,

unilateralità, vincolatività, casi particolari, fondamento nel diritto pubblico

della Confederazione e regolamentazione di un rapporto di diritto concreto, v.

tra altri: Müller, VwVG – Bundesgesetz

über das Verwaltungsverfahren Kommentar, 2a ed. 2019, n. 28 ad art.

5.

PA) nessuna si riferisce alla persona del beneficiario della misura. E come

visto neppure l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF prescrive alcun limite al riguardo. Che

il destinatario della prestazione

pecuniaria oppure di garanzie stabilite nella decisione amministrativa debba

necessariamente essere lo Stato o un’altra corporazione pubblica non

figura tra le esigenze ricordate nel Messaggio concernente il CPC del 28 giugno

2006.

(FF 2006, 6756 ad n. 5.24.1/art. 336-339) per la parificazione delle

decisioni amministrative a un titolo di rigetto definitivo, ovvero chiarezza

del dispositivo, osservanza del diritto di essere sentiti nella procedura amministrativa, indicazione dei mezzi d’impugnazione,

prova del potere di disporre dell’autorità, notificazione regolare e

attestazio­ne dell’esecutività.

5.3.3.2

Del resto, numerose decisioni amministrative

vertono sull’assegna­­zione di prestazioni pecuniarie a favore di

persone private – basti pensare all’ambito delle assicurazioni sociali – la cui

qualità di titolo di rigetto definitivo dell’opposizione non è mai stata messa

in discussione e risulta comunque dalla legge (art. 54 cpv. 2 della Legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA, RS

830.

]), anche se l’esecuzione delle decisioni di concessione di prestazioni

sociali pecuniarie, contrariamente a quelle relative a premi e contributi, non

è regolata esclusivamente dall’art. 54 LPGA, ma in particolare anche dagli art.

20.

e 21 cpv. 4 LPGA (v. Ueli Kieser,

ATSG-Kommentar, 4a ed. 2020, n. 25-26 ad art. 54 LPGA), che

consentono all’assicuratore a determinate condizioni di modificare il

destinatario della prestazione oppure di ridurla o rifiutarla, fermo restando

che se le relative condizioni di legge non sono adempiute, la decisione amministrativa

costituisce un titolo di rigetto definitivo per le prestazioni riconosciute all’assi­curato.

5.3.3.3

Come

rilevato dallo stesso reclamante, è anche stata riconosciuta la qualità di

titolo di rigetto definitivo alle decisioni delle autorità di protezione che

stabiliscono l’onorario del curatore, ovvero in casi in cui sono in presenza

due persone private (DTF 113 II 395 consid. 2; sentenze del TF 5A_503/2016 del

23.

dicembre 2016 consid. 2.3 e della CEF 14.2020.205

del 17 settembre 2021, RtiD 2022 I 665 n. 38c, consid. 6.1, e 14.2017.128

del 4 dicembre 2017 consid. 6.2; Reusser in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch

I, 7ª ed. 2022, n. 41 ad art. 404 CC). È anche il caso della parcella del

notaio citato dal reclamante (sentenza della CEF 14.2021.182 del 3 giugno 2022;

cfr. pure la 14.2015.93 del 10 agosto 2015 consid. 5.1), che

contrariamente a quanto da lui sostenuto non si differenzia dal caso in esame

neppure per quanto attiene alle possibilità d’impugnazione, di cui egli ha

beneficiato e fatto largo uso davanti alla CDP e al TF.

5.3.3.4

Ciò

posto, il fatto che la beneficiaria della decisione dell’ARP sia la curatelata

e non lo Stato non osta a riconoscerle la qualità di titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione.

5.3.4

Il

reclamante sottolinea a ragione che la decisione amministrativa è parificabile

a un titolo di rigetto definitivo solo se il potere dell’au­torità

amministrativa di emanarla poggia su una base legale (sopra consid. 5.3.3.1;

sentenza della CEF 14.2014.251 del 27 marzo 2015, consid. 5.2, massimata in

RtiD 2015 II 896 n. 54c; Staehe­lin,

op. cit., n. 128a ad art. 80; Abbet,

op. cit., n. 132 ad art. 80). Già si è però rilevato che nel caso in esame il

potere decisionale dell’ARP pare potersi fondare sull’art. 415 CC, ciò che

esclude di poter considerare la sua decisione manifestamente nulla (sopra

consid. 5.2). Tanto basta per respingere il reclamo.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48

e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art.

106.

cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, che

non ha fatto uso della facoltà di presentare osservazioni al reclamo, non

essendo incorsa in spese in questa sede.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 243'734.–,

raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente

giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– avv. RE

1, __________, __________;

– RA 1, c/o

Comune di __________, __________, __________.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).