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Decisione

14.2022.164

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato

19 maggio 2023Italiano8 min

precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 agosto 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.164

Lugano

19 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2022.4461 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 6 settembre

2022 da

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 22 dicembre 2022 presentato dall’RE 1 contro

la decisione emessa il 7 dicembre 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. L’RE 1 ha assunto CO 1 alle sue dipendenze come collaboratore

(gerente) con contratto di lavoro del 1° aprile 2022 per un salario di fr. 4'000.–

lordi.

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 agosto 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha

escus­so l’RE 1 per l’incasso di fr. 22'782.– oltre agli interessi

del 5% dal 1° maggio 2022 (indicando quale causa del credito: “Salari dal 1.04.2022 al 31.07.2022 (17'332.00

Fr./Lordi) +Spese (450.00/netti) + prestazioni quale Disc Jockey, Light Jockey,

Booking Artisti (5000.00/netti)”) e fr. 200.– (per “Raccomandate, con­sulenza giuridica, diversi”).

C. Avendo

l’RE 1 interposto opposizione al precetto

esecutivo, con istanza del 6 settembre 2022 CO 1 ne ha chiesto il

rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel

termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 10 ottobre 2022. CO 1 ha ribattuto con una replica spontanea del 17

ottobre 2022.

D. Statuendo con decisione del 7 dicembre 2022, il Pretore ha parzialmente

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposi­zione interposta

dalla convenuta limitatamente a fr. 14'976.– (anziché fr. 22'982.–)

oltre agl’interessi del 5% dal 1° giugno 2022, ponendo a carico di quest’ultima

le spese processuali di fr. 150.– per ⅔ senz’assegnare indennità.

E. Contro

la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera

con un reclamo del 22 dicembre 2022 per

ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’i­­stanza. Stante

il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato

alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto all’ RE 1 il 15 dicembre 2022, il termine d’im­­pugnazione

è scaduto domenica 25 dicembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì

26.

dicembre 2022 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) durante

le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2022: art. 56 n. 2 LEF [DTF

143.

III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato prorogato per legge fino al terzo

giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145

cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 4 gennaio 2023. Presentato brevi manu già il 22

dicembre 2022, il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la

Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi

per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.

8.2

con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di

carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le

argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la

motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa

consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_621/2021

del 30 agosto 2022 consid. 3.1, i cui principi valgono anche per i reclami: 5D_190/2014

del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel

merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il

processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla

critica.

1.3.1

Nella decisione impugnata, il Pretore

ha rilevato che il contratto di lavoro costituisce un valido titolo di rigetto

provvisorio dell’opposi­­zione per i salari da aprile a luglio 2022 (fr. 4'000.–

mensili dai quali vanno sottratte le deduzioni contrattualmente previste al

punto 10) e che non sussiste invece un titolo per gli altri importi richiesti

(di fr. 450.–, fr. 5'000.– e fr. 200.–). Ha d’altronde respinto

l’eccezione della convenuta secondo cui l’istante avrebbe falsificato il

contratto di lavoro modificando la data di assunzione e cancellando a sua

discrezione il paragrafo 13 “per

ottenere a suo totale interesse prestazioni salariali totalmente false”. Il primo giudice ha infatti considerato l’eccezione di falso non

verosimile siccome a comprova delle proprie allegazioni la convenuta aveva

prodotto solo una copia del contratto di lavoro (doc. 1) del tutto identica a

quella prodotta dall’istante (doc. A). Ha ricordato che la falsificazione dev’essere

resa verosimile mediante documenti, sicché l’e­scussa non poteva limitarsi a

sollevare una semplice contestazione.

1.3.2

Nel

reclamo l’RE 1 afferma che il Pretore non ha considerato che esistono due

contratti e che uno dei due è chiaramente stato modificato sia per quanto

attiene alla data d’i­­nizio dell’attività, avvenuta il 22 aprile 2022 e non il

1° aprile, sia per quanto concerne il paragrafo 13 “accordi particolari”; ciò

posto essa si dice pronta a pagare il dovuto dal 22 aprile 2022 al 13 luglio

2022.

(e non al 31 luglio), giorni in cui CO 1 ha lavorato effettivamente per la

ditta.

1.3.3

Sennonché,

così argomentando, la reclamante si limita a ripetere quanto già allegato in

prima sede senza confrontarsi con l’accer­tamento – corretto – del Pretore

secondo cui la copia del contratto prodotta dalla convenuta (doc. 1) è identica

a quella prodotta dall’i­­stante (doc. A). In particolare la data d’inizio d’attività

che vi figura è in entrambi i casi quella

del 1° aprile 2022 e il contenuto del tre­dicesimo paragrafo è identico

e biffato in ambedue i documenti. La

censura di falsificazione, semplicemente ripetuta, si avvera quin­di

irricevibile (v. sopra consid. 1.3). D’altronde che l’attività lavorativa sia

terminata, a dire della reclamante, il 13 luglio e non il 31 luglio 2022 è un’allegazione

di fatto nuova e quindi inammissibile (v. sopra consid. 1.2). Non è poi

rilevante che, secondo quanto ribadisce la

reclamante, il contratto originale sia depositato presso la Polizia

cantonale. La copia da essa prodotta (doc. 1), a suo dire rilasciata dalla

Polizia (osservazioni all’istanza), è infatti, come già rilevato, identica a

quella acclusa all’istanza (doc. A). Il Pretore altro non poteva fare che

respingere l’eccezione di falsificazione. Ne segue che il reclamo è interamente

irricevibile.

Per

abbondanza, la decisione pretorile è corretta. Spettava alla convenuta rendere

verosimile la falsificazione del contratto, mediante documenti, seduta stante a

norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF (DTF 132 III 143 consid. 4.1.2, sentenze della

CEF 14.2022.34 del 2 agosto 2022, consid. 5.1 e 14.2017.12 del 4 maggio 2017

consid. 4.2/a con rinvii), ciò ch’essa non è riuscita a fare con la produzione

del doc. 1.

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, la controparte non avendo dovuto redigere osservazioni al reclamo che

non è quindi incorsa in spese in questa sede.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 14'976.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 230.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).