14.2022.164
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato
19 maggio 2023Italiano8 min
precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 agosto 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha
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Incarto n.
14.2022.164
Lugano
19 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2022.4461 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 6 settembre
2022 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 22 dicembre 2022 presentato dall’RE 1 contro
la decisione emessa il 7 dicembre 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. L’RE 1 ha assunto CO 1 alle sue dipendenze come collaboratore
(gerente) con contratto di lavoro del 1° aprile 2022 per un salario di fr. 4'000.–
lordi.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 agosto 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha
escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 22'782.– oltre agli interessi
del 5% dal 1° maggio 2022 (indicando quale causa del credito: “Salari dal 1.04.2022 al 31.07.2022 (17'332.00
Fr./Lordi) +Spese (450.00/netti) + prestazioni quale Disc Jockey, Light Jockey,
Booking Artisti (5000.00/netti)”) e fr. 200.– (per “Raccomandate, consulenza giuridica, diversi”).
C. Avendo
l’RE 1 interposto opposizione al precetto
esecutivo, con istanza del 6 settembre 2022 CO 1 ne ha chiesto il
rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel
termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 10 ottobre 2022. CO 1 ha ribattuto con una replica spontanea del 17
ottobre 2022.
D. Statuendo con decisione del 7 dicembre 2022, il Pretore ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta
dalla convenuta limitatamente a fr. 14'976.– (anziché fr. 22'982.–)
oltre agl’interessi del 5% dal 1° giugno 2022, ponendo a carico di quest’ultima
le spese processuali di fr. 150.– per ⅔ senz’assegnare indennità.
E. Contro
la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera
con un reclamo del 22 dicembre 2022 per
ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante
il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato
alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto all’ RE 1 il 15 dicembre 2022, il termine d’impugnazione
è scaduto domenica 25 dicembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì
26.
dicembre 2022 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) durante
le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2022: art. 56 n. 2 LEF [DTF
143.
III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato prorogato per legge fino al terzo
giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145
cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 4 gennaio 2023. Presentato brevi manu già il 22
dicembre 2022, il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la
Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi
per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.
8.2
con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di
carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le
argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la
motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa
consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_621/2021
del 30 agosto 2022 consid. 3.1, i cui principi valgono anche per i reclami: 5D_190/2014
del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel
merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il
processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla
critica.
1.3.1
Nella decisione impugnata, il Pretore
ha rilevato che il contratto di lavoro costituisce un valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione per i salari da aprile a luglio 2022 (fr. 4'000.–
mensili dai quali vanno sottratte le deduzioni contrattualmente previste al
punto 10) e che non sussiste invece un titolo per gli altri importi richiesti
(di fr. 450.–, fr. 5'000.– e fr. 200.–). Ha d’altronde respinto
l’eccezione della convenuta secondo cui l’istante avrebbe falsificato il
contratto di lavoro modificando la data di assunzione e cancellando a sua
discrezione il paragrafo 13 “per
ottenere a suo totale interesse prestazioni salariali totalmente false”. Il primo giudice ha infatti considerato l’eccezione di falso non
verosimile siccome a comprova delle proprie allegazioni la convenuta aveva
prodotto solo una copia del contratto di lavoro (doc. 1) del tutto identica a
quella prodotta dall’istante (doc. A). Ha ricordato che la falsificazione dev’essere
resa verosimile mediante documenti, sicché l’escussa non poteva limitarsi a
sollevare una semplice contestazione.
1.3.2
Nel
reclamo l’RE 1 afferma che il Pretore non ha considerato che esistono due
contratti e che uno dei due è chiaramente stato modificato sia per quanto
attiene alla data d’inizio dell’attività, avvenuta il 22 aprile 2022 e non il
1° aprile, sia per quanto concerne il paragrafo 13 “accordi particolari”; ciò
posto essa si dice pronta a pagare il dovuto dal 22 aprile 2022 al 13 luglio
2022.
(e non al 31 luglio), giorni in cui CO 1 ha lavorato effettivamente per la
ditta.
1.3.3
Sennonché,
così argomentando, la reclamante si limita a ripetere quanto già allegato in
prima sede senza confrontarsi con l’accertamento – corretto – del Pretore
secondo cui la copia del contratto prodotta dalla convenuta (doc. 1) è identica
a quella prodotta dall’istante (doc. A). In particolare la data d’inizio d’attività
che vi figura è in entrambi i casi quella
del 1° aprile 2022 e il contenuto del tredicesimo paragrafo è identico
e biffato in ambedue i documenti. La
censura di falsificazione, semplicemente ripetuta, si avvera quindi
irricevibile (v. sopra consid. 1.3). D’altronde che l’attività lavorativa sia
terminata, a dire della reclamante, il 13 luglio e non il 31 luglio 2022 è un’allegazione
di fatto nuova e quindi inammissibile (v. sopra consid. 1.2). Non è poi
rilevante che, secondo quanto ribadisce la
reclamante, il contratto originale sia depositato presso la Polizia
cantonale. La copia da essa prodotta (doc. 1), a suo dire rilasciata dalla
Polizia (osservazioni all’istanza), è infatti, come già rilevato, identica a
quella acclusa all’istanza (doc. A). Il Pretore altro non poteva fare che
respingere l’eccezione di falsificazione. Ne segue che il reclamo è interamente
irricevibile.
Per
abbondanza, la decisione pretorile è corretta. Spettava alla convenuta rendere
verosimile la falsificazione del contratto, mediante documenti, seduta stante a
norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF (DTF 132 III 143 consid. 4.1.2, sentenze della
CEF 14.2022.34 del 2 agosto 2022, consid. 5.1 e 14.2017.12 del 4 maggio 2017
consid. 4.2/a con rinvii), ciò ch’essa non è riuscita a fare con la produzione
del doc. 1.
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, la controparte non avendo dovuto redigere osservazioni al reclamo che
non è quindi incorsa in spese in questa sede.
3.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 14'976.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 230.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).