14.2022.165
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità non resa verosimile
18 gennaio 2023Italiano8 min
5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'610.75
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.165
Lugano
18 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2022.5196 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 2 novembre 2022 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 21 dicembre 2022 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 14 dicembre 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il 2
novembre 2022 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione
5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'610.75
oltre a interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 14 dicembre 2022 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 14 dicembre 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento della
RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 dicembre
2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il
credito posto in esecuzione. Il 2 gennaio 2023 il presidente della Camera ha
parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Stante il prevedibile
esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte
per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 15 dicembre 2022, il
termine d’impugnazione è scaduto domenica 25 dicembre durante le ferie
natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2022: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III
149.
consid. 2.4.1.1]) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile
dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC;
DTF 108 III 49), ossia mercoledì 4 gennaio 2023. Presentato il 22 dicembre 2022
(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri
oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari,
contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art.
174.
LEF).
2.2
Nel
caso in esame le reclamanti hanno prodotto una ricevuta rilasciata il 22
dicembre 2022 dall’Ufficio d’esecuzione relativa al versamento di fr. 1'645.70
a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui
all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento (il 15 dicembre alle ore 10:00) – la
reclamante si è limitata ad affermare di essere a buon punto con la trattativa
per la vendita del Ristorante __________ a __________, che avrebbe permesso di
saldare le esecuzioni ancora pendenti nel più breve tempo, e osservato che
“diversi precetti elencati” sono stati pagati, mentre l’importo più elevato (di
fr. 27'500.–) riguarda affitti ampiamente
coperti dalla garanzia locativa di fr. 32'000.–. Non
ha però prodotto alcun documento a sostegno delle sue affermazioni.
2.3.1
In
sede di esame della domanda di effetto sospensivo, la Camera ha accertato d’ufficio
(art. 255 lett. a CPC) che la solvibilità della reclamante era dubbia, giacché erano
appena stati emessi nei suoi confronti sei attestati di carenza di beni, di cui
quattro a favore dell’istante, per oltre fr. 13'000.– complessivi, e che
le sue affermazioni sulla possibilità di saldare i suoi debiti a breve non
erano state sostanziate con indizi oggettivi e documentati, ma ha nondimeno
concesso l’effetto sospensivo nella misura in cui era ancora possibile per la
reclamante rimediare entro la scadenza del termine di reclamo.
2.3.2
Il
problema è che non solo la reclamante non ha completato il ricorso, ma la sua
situazione debitoria, che la vedeva oggetto di 18 esecuzioni per quasi fr. 55'000.– complessivi,
è addirittura peggiorata siccome per un’esecuzione (n. __________97) l’istante
ha ottenuto la notifica di una (ulteriore) comminatoria di fallimento il 16
gennaio 2023. Ad ogni modo già gli attestati di carenza di beni certificano in
modo ufficiale l’insolvibilità della reclamante, che risulta anche dal fatto
che interpone sistematicamente opposizione alle esecuzioni per l’incasso di
contributi sociali e fiscali anche d’importo modesto (ad esempio es. n. __________96
o __________85). Che l’esecuzione (n. __________27) per affitti sia coperta
dalla garanzia locativa un’allegazione che la reclamante non ha reso
verosimile, per tacere del fatto che non è dato di sapere se essa ha pagato le mensilità
successive a quelle (da maggio a settembre 2022) poste in esecuzione. Si può
quindi affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante appare più
probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della solvibilità non
essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e il fallimento della RE
1.
confermato.
3.
Poiché
al reclamo è stato concesso effetto sospensivo, il fallimento dev’essere
nuovamente pronunciato.
4.
La
tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a
carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è nuovamente pronunciato il
fallimento della RE 1 dal giorno giovedì 26 gennaio 2023 alle ore 09.00.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico della
RE 1.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).