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Decisione

14.2022.165

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità non resa verosimile

18 gennaio 2023Italiano8 min

5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'610.75

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.165

Lugano

18 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2022.5196 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, promossa con istanza 2 novembre 2022 dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 21 dicembre 2022 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 14 dicembre 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Lugano del­l’Ufficio d’esecuzione, il 2

novembre 2022 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione

5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'610.75

oltre a interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 14 dicembre 2022 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 14 dicembre 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento della

RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 dicembre

2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, l’annul­lamento del fallimento, asserendo di avere saldato il

credito posto in esecuzione. Il 2 gennaio 2023 il presidente della Camera ha

parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Stante il prevedibile

esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte

per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 15 dicembre 2022, il

termine d’impugnazione è scaduto domenica 25 dicembre durante le ferie

natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2022: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III

149.

consid. 2.4.1.1]) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile

dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC;

DTF 108 III 49), ossia mercoledì 4 gennaio 2023. Presentato il 22 dicembre 2022

(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri

oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari,

contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kom­mentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art.

174.

LEF).

2.2

Nel

caso in esame le reclamanti hanno prodotto una ricevuta rilasciata il 22

dicembre 2022 dall’Ufficio d’esecuzione relativa al versamento di fr. 1'645.70

a saldo dell’esecuzione promossa dal­l’i­­stante, per cui il presupposto di cui

all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento (il 15 dicembre alle ore 10:00) – la

reclamante si è limitata ad affermare di essere a buon punto con la trattativa

per la vendita del Ristorante __________ a __________, che avrebbe permesso di

saldare le esecuzioni ancora pendenti nel più breve tempo, e osservato che

“diversi precetti elencati” sono stati pagati, mentre l’importo più elevato (di

fr. 27'500.–) riguarda affitti ampiamente

coperti dalla garanzia locativa di fr. 32'000.–. Non

ha però prodotto alcun documento a sostegno delle sue affermazioni.

2.3.1

In

sede di esame della domanda di effetto sospensivo, la Camera ha accertato d’ufficio

(art. 255 lett. a CPC) che la solvibilità della reclamante era dubbia, giacché erano

appena stati emessi nei suoi confronti sei attestati di carenza di beni, di cui

quattro a favore dell’istante, per oltre fr. 13'000.– complessivi, e che

le sue affermazioni sulla possibilità di saldare i suoi debiti a breve non

erano state sostanziate con indizi oggettivi e documentati, ma ha nondimeno

concesso l’effetto sospensivo nella misura in cui era ancora possibile per la

reclamante rimediare entro la scadenza del termine di reclamo.

2.3.2

Il

problema è che non solo la reclamante non ha completato il ricorso, ma la sua

situazione debitoria, che la vedeva oggetto di 18 esecuzioni per quasi fr. 55'000.– complessivi,

è addirittura peggiorata siccome per un’esecuzione (n. __________97) l’istante

ha ottenuto la notifica di una (ulteriore) comminatoria di fallimento il 16

gennaio 2023. Ad ogni modo già gli attestati di carenza di beni certificano in

modo ufficiale l’insolvibilità della reclamante, che risulta anche dal fatto

che interpone sistematicamente opposizione alle esecuzioni per l’incasso di

contributi sociali e fiscali anche d’im­­porto modesto (ad esempio es. n. __________96

o __________85). Che l’e­­secuzione (n. __________27) per affitti sia coperta

dalla garanzia locativa un’allegazione che la reclamante non ha reso

verosimile, per tacere del fatto che non è dato di sapere se essa ha pagato le mensilità

successive a quelle (da maggio a settembre 2022) poste in esecuzione. Si può

quindi affermare che l’incapacità di pagamen­to della reclamante appare più

probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della solvibilità non

essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e il fallimento della RE

1.

confermato.

3.

Poiché

al reclamo è stato concesso effetto sospensivo, il fallimen­to dev’essere

nuovamente pronunciato.

4.

La

tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a

carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è nuovamente pronunciato il

fallimento della RE 1 dal giorno giovedì 26 gennaio 2023 alle ore 09.00.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico della

RE 1.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).