14.2022.166
Rigetto definitivo dell’opposizione. Irricevibilità del reclamo per carenza di motivazione. Imputazione di un pagamento in base a un numero di riferimento errato indicato dal debitore
15 maggio 2023Italiano9 min
9 agosto (due), il 29 novembre (una) e il 27 dicembre 2021 (una) e di fr. 928.40
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Incarto n.
14.2022.166
Lugano
15 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina promossa con istanza 25 agosto
2022 dalla
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentata dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
contro
RE 1,
giudicando sul reclamo del 22 dicembre 2022 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 15 dicembre 2022 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 13 ottobre 2020, il Canton Ticino ha stabilito in fr. 6'166.–
l’“imposta [cantonale] annua intera per prestazioni in
capitale proveniente dalla previdenza” (art. 38 LT) posta
a carico di RE 1 per il capitale previdenziale di fr. 308'335.– da lui percepito e in fr. 5'571.40 l’analoga
imposta federale (art. 38 LIFD).
Fatti
B. Con
riguardo all’imposta cantonale, avente numero di controllo 719.54.351.000.4, il
Cantone ha conteggiato il pagamento di quattro rate di fr. 513.80 il 26
febbraio, il 6 aprile, il 4 maggio e l’8 giugno 2021, di fr. 1'027.60 il 4
agosto 2021, di tre rate di fr. 513.80 il 9 agosto (due) e il 3 novembre
2021 (una), di fr. 928.60 pure il 3 novembre 2021, di fr. 513.80 il
29 novembre 2021 e di fr. 514.20 il 27 dicembre 2021.
Con
riguardo all’imposta federale, avente numero di controllo 719. 54.351.000.5, il
Cantone Ticino ha conteggiato il pagamento di quattro rate di fr. 928.60 il
9 agosto (due), il 29 novembre (una) e il 27 dicembre 2021 (una) e di fr. 928.40
il 28 gennaio 2022.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 giugno 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione,
la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 928.60
oltre agl’interessi del 4% dal 21 giugno 2022 (indicando quale causa
del credito “Imposta federale
diretta 2019 sulle prestazioni in capitale+interessi del 3.0% dal 02.12.20,
Imposta (Acconti dedotti -4642.80)”) e fr. 163.10
(per “Interessi aggiornati
sino al 20-06-22”).
D. Il
4 agosto 2022, in risposta a una lettera di RE 1 che chiedeva il motivo dell’esecuzione,
il Canton Ticino gli ha spiegato di aver conteggiato il pagamento di fr. 928.60
del 3 novembre 2021 nell’imposta cantonale, e non in quella federale, perché
egli, all’atto del pagamento della fattura, aveva indicato il numero di
riferimento relativo all’imposta cantonale, e non a quella federale.
E. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 25 agosto
2022 la Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura
di pace del Circolo della Magliasina. Nel termine impartito, il convenuto si è
opposto all’istanza con osservazioni scritte del 14 settembre 2022.
Con
replica e duplica del 26 settembre e del 14 ottobre 2022, come pure con
triplica spontanea del 10 novembre 2022, le parti si sono riconfermate nelle
rispettive e antitetiche posizioni.
F. Statuendo con decisione del 15 dicembre 2022, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal
convenuto per fr. 928.60 “oltre
interessi”, ponendo a suo carico le spese processuali
di fr. 150.– e un’indennità di fr. 20.– a favore dell’istante.
G. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 dicembre 2022 chiedendo di “riveder[la]”. Visto l’esito dell’odierno giudizio, il
reclamo non è stato notificato alla controparte per
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 20 dicembre 2022 durante le ferie esecutive
natalizie (art. 56 n. 2 LEF; DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1), il termine d’impugnazione,
iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285
consid. 2/b e 49 III 76), ossia il 2 gennaio 2023, è scaduto giovedì 12 gennaio
2023.
Presentato il 22 dicembre 2022 (data del timbro postale), il reclamo è
dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la
Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi
per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.
8.2
con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di
carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le
argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la
motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa
consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_621/2021
del 30 agosto 2022 consid. 3.1, i cui principi valgono anche per i reclami: 5D_190/2014
del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel
merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il
processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla
critica.
1.3.1
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha respinto la tesi di RE 1, che diceva
di aver (già) pagato quanto dovuto, ovvero fr. 928.60, sia il 3 novembre
2021, sia il 31 gennaio 2022, perché ha rilevato che, da un lato, a causa di un’errata
indicazione del debitore all’atto del
pagamento la Confederazione Svizzera aveva dedotto il pagamento del 3
novembre 2021 non dall’imposta federale, come allegato dal convenuto, bensì da
quella cantonale, e dall’altro la creditrice aveva correttamente contabilizzato
e dedotto dall’imposta federale il pagamento di fr. 928.40 del 28 gennaio
2022.
Ha concluso che i fr. 928.60 (relativi alla prima imposta) posti in esecuzione sono effettivamente
dovuti. Ha pertanto accolto l’istanza, rigettando l’opposizione in via
definitiva per fr. 928.60 “oltre interessi”.
1.3.2
Nel
reclamo, RE 1 afferma di aver già pagato due volte fr. 928.60 il 9 agosto
2021, fr. 928.40 il 28 gennaio 2021 e, a saldo del dovuto, fr. 928.60
il 31 gennaio 2022, e ribadisce di non essere debitore né degl’interessi
moratori né delle spese esecutive. Così facendo, però, il reclamante non si
confronta minimamente con la motivazione del Giudice di pace. Non spende
infatti una parola – e neppure contesta – che il pagamento di fr. 928.60
del 3 novembre 2021 non ha estinto l’imposta federale, bensì (in parte) quella
cantonale, sicché egli rimane debitore di tale importo nonostante il pagamento
di fr. 928.40 del 28 gennaio 2022, che la Confederazione Svizzera ha
correttamente dedotto dall’imposta federale (sopra consid. 1.3.1). Insufficientemente
motivato, il reclamo è irricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC).
1.3.3
Per
abbondanza, RE 1 non ha contestato che il numero di riferimento 00 00000 00002
47195.
43510 00047 da lui indicato sull’ordine di pagamento relativo al
versamento di fr. 928.60 del 3 novembre 2021 (doc. 2 accluso alle sue
osservazioni del 14 ottobre 2022) si riferiva all’imposta cantonale e non a
quella federale e non ha neppure allegato di essersi immediatamente opposto all’imputazione
operata dall’Ufficio esazione e condoni (in analogia con l’art. 86 cpv. 2 CO)
quando ne è venuto a conoscenza, ossia al più tardi a ricezione dello scritto 4
agosto 2022 (accluso alla triplica spontanea). La decisione impugnata
resisterebbe quindi alla critica anche nel merito.
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non
si pone invece problema di ripetibili, la controparte non essendo stata
invitata a presentare osservazioni.
3.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 928.60,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– Ufficio
esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).