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Decisione

14.2022.166

Rigetto definitivo dell’opposizione. Irricevibilità del reclamo per carenza di motivazione. Imputazione di un pagamento in base a un numero di riferimento errato indicato dal debitore

15 maggio 2023Italiano9 min

9 agosto (due), il 29 novembre (una) e il 27 dicembre 2021 (una) e di fr. 928.40

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.166

Lugano

15 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina promossa con istanza 25 agosto

2022 dalla

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentata dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

contro

RE 1,

giudicando sul reclamo del 22 dicembre 2022 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 15 dicembre 2022 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con decisione del 13 ottobre 2020, il Canton Ticino ha stabilito in fr. 6'166.–

l’“imposta [cantonale] annua intera per prestazioni in

capitale proveniente dalla previdenza” (art. 38 LT) posta

a carico di RE 1 per il capitale previdenziale di fr. 308'335.– da lui percepito e in fr. 5'571.40 l’analoga

imposta federale (art. 38 LIFD).

Fatti

B. Con

riguardo all’imposta cantonale, avente numero di controllo 719.54.351.000.4, il

Cantone ha conteggiato il pagamento di quattro rate di fr. 513.80 il 26

febbraio, il 6 aprile, il 4 maggio e l’8 giugno 2021, di fr. 1'027.60 il 4

agosto 2021, di tre rate di fr. 513.80 il 9 agosto (due) e il 3 novembre

2021 (una), di fr. 928.60 pure il 3 novembre 2021, di fr. 513.80 il

29 novembre 2021 e di fr. 514.20 il 27 dicembre 2021.

Con

riguardo all’imposta federale, avente numero di controllo 719. 54.351.000.5, il

Cantone Ticino ha conteggiato il pagamento di quattro rate di fr. 928.60 il

9 agosto (due), il 29 novembre (una) e il 27 dicembre 2021 (una) e di fr. 928.40

il 28 gennaio 2022.

C. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 giugno 2022 dal­la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione,

la Confederazione Sviz­zera ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 928.60

oltre agl’in­teressi del 4% dal 21 giugno 2022 (indicando quale causa

del credito “Imposta federale

diretta 2019 sulle prestazioni in capitale+interessi del 3.0% dal 02.12.20,

Imposta (Acconti dedotti -4642.80)”) e fr. 163.10

(per “Interessi aggiornati

sino al 20-06-22”).

D. Il

4 agosto 2022, in risposta a una lettera di RE 1 che chiedeva il motivo dell’esecuzione,

il Canton Ticino gli ha spiegato di aver conteggiato il pagamento di fr. 928.60

del 3 novembre 2021 nell’imposta cantonale, e non in quella federale, perché

egli, all’atto del pagamento della fattura, aveva indicato il numero di

riferimento relativo all’imposta cantonale, e non a quella federale.

E. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecuti­vo, con istanza del 25 agosto

2022 la Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura

di pace del Circolo della Magliasina. Nel termine impartito, il convenuto si è

opposto all’istanza con osservazioni scritte del 14 settembre 2022.

Con

replica e duplica del 26 settembre e del 14 ottobre 2022, co­me pure con

triplica spontanea del 10 novembre 2022, le parti si sono riconfermate nelle

rispettive e antitetiche posizioni.

F. Statuendo con decisione del 15 dicembre 2022, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal

convenuto per fr. 928.60 “oltre

interessi”, ponendo a suo carico le spese processuali

di fr. 150.– e un’indennità di fr. 20.– a favore dell’istante.

G. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 dicembre 2022 chiedendo di “riveder[la]”. Visto l’esito dell’odierno giudizio, il

reclamo non è stato no­tificato alla controparte per

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 20 dicembre 2022 durante le ferie esecutive

natalizie (art. 56 n. 2 LEF; DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1), il termine d’impugnazione,

iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285

consid. 2/b e 49 III 76), ossia il 2 gennaio 2023, è scaduto giovedì 12 gennaio

2023.

Presentato il 22 dicembre 2022 (data del timbro postale), il reclamo è

dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la

Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi

per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.

8.2

con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di

carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le

argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la

motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa

consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_621/2021

del 30 agosto 2022 consid. 3.1, i cui principi valgono anche per i reclami: 5D_190/2014

del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel

merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il

processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla

critica.

1.3.1

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha respinto la tesi di RE 1, che diceva

di aver (già) pagato quanto dovuto, ovvero fr. 928.60, sia il 3 novembre

2021, sia il 31 gennaio 2022, perché ha rilevato che, da un lato, a causa di un’errata

indicazione del debitore all’atto del

pagamento la Confederazione Svizzera ave­va dedotto il pagamento del 3

novembre 2021 non dall’imposta federale, come allegato dal convenuto, bensì da

quella cantonale, e dall’altro la creditrice aveva correttamente contabilizzato

e dedotto dall’imposta federale il pagamento di fr. 928.40 del 28 gennaio

2022.

Ha concluso che i fr. 928.60 (relativi alla prima imposta) posti in esecuzione sono effettivamente

dovuti. Ha pertanto accolto l’istanza, rigettando l’opposizione in via

definitiva per fr. 928.60 “oltre interessi”.

1.3.2

Nel

reclamo, RE 1 afferma di aver già pagato due volte fr. 928.60 il 9 agosto

2021, fr. 928.40 il 28 gennaio 2021 e, a saldo del dovuto, fr. 928.60

il 31 gennaio 2022, e ribadisce di non essere debitore né degl’interessi

moratori né delle spese esecutive. Così facendo, però, il reclamante non si

confronta minimamente con la motivazione del Giudice di pace. Non spende

infatti una parola – e neppure contesta – che il pagamento di fr. 928.60

del 3 novembre 2021 non ha estinto l’imposta federale, bensì (in parte) quella

cantonale, sicché egli rimane debitore di tale importo nonostante il pagamento

di fr. 928.40 del 28 gennaio 2022, che la Confederazione Svizzera ha

correttamente dedotto dall’imposta federale (sopra consid. 1.3.1). Insufficientemente

motivato, il reclamo è irricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC).

1.3.3

Per

abbondanza, RE 1 non ha contestato che il numero di riferimento 00 00000 00002

47195.

43510 00047 da lui indicato sull’ordine di pagamento relativo al

versamento di fr. 928.60 del 3 novembre 2021 (doc. 2 accluso alle sue

osservazioni del 14 ottobre 2022) si riferiva all’imposta cantonale e non a

quella federale e non ha neppure allegato di essersi immediatamente opposto al­l’imputazione

operata dall’Ufficio esazione e condoni (in analogia con l’art. 86 cpv. 2 CO)

quando ne è venuto a conoscenza, ossia al più tardi a ricezione dello scritto 4

agosto 2022 (accluso alla triplica spontanea). La decisione impugnata

resisterebbe quindi alla critica anche nel merito.

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non

si pone invece problema di ripetibili, la controparte non essendo stata

invitata a presentare osservazioni.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 928.60,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– Ufficio

esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).