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Decisione

14.2022.167

Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento di parte del debito dell’i¬stante prima del fallimento. Nozione di sospensione dei pagamenti

6 marzo 2023Italiano10 min

suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 49'562.85

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.167

Lugano

6 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2022.2809 (fallimento senza

preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,

promossa con istanza 9 giugno 2022 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

contro

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

giudicando sul reclamo del 23 dicembre 2022 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 12 dicembre 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con istanza del 9

giugno 2022, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza

preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospe­so i

suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 49'562.85

oltre a spese e interessi.

B. All’udienza

di discussione del 7 dicembre 2022 è comparsa la sola convenuta, che si è

opposta all’istanza facendo valere di aver pagato, dopo l’avvio della causa,

quasi la metà delle pretese dell’istante.

C. Statuendo

con decisione del 12 dicembre 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento della

RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 dicembre

2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, l’annullamento del fallimento. Il 2 gennaio 2023 il presidente

della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Entro il

termine impartitole per esprimersi, la controparte non ha presentato

osservazioni al reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli

art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al

valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).

Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 13

dicembre 2022, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 23 dicembre durante

le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2022: art. 56 n. 2 LEF [DTF

143.

III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato prorogato per legge fino al terzo

giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145

cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 4 gennaio 2023. Presentato il 23

dicembre 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste,

alle censure motivate (art.

321.

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

2.

In

virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la

dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore

soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

2.1

La

nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che

conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per

ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti

incontestati ed esigibili, lasci

moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo

sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche

debiti di minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti

mezzi liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti,

è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue

attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i

contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale

federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino

un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il

debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole. La sospensione dei pagamenti non dev’essere

soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 468 consid. 3.4.1; sentenze

del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).

2.2

Nella sentenza impugnata, il Pretore ha

considerato che, malgrado la convenuta avesse ridotto, dopo l’inoltro dell’istanza,

il suo debito nei confronti dell’istante da fr. 49'562.85 a fr. 28'000.–

oltre agl’in­teressi, dal profilo generale la sua situazione debitoria

era peggiorata, siccome dall’estratto delle esecuzioni aggiornato assunto il 7

dicembre 2022 si evinceva che dall’avvio della causa erano state promosse ben

undici nuove esecuzioni per oltre fr. 90'000.–, portando l’indebitamento

totale dagl’iniziali fr. 124'851.56 (al 3 giugno 2022) a più di fr. 150'000.–,

tra cui due procedure giunte allo stadio della comminatoria di fallimento e

cinque attestati di carenza di beni per oltre fr. 10'000.–. Il primo

giudice ha valutato la situazione della convenuta così compromessa e il

moltiplicarsi delle esecuzioni a suo carico così veloce da richiedere l’immediata

tutela dei creditori con la pronuncia del fallimento.

2.3

Con

il reclamo la RE 1 ribadisce di non aver interrotto i suoi pagamenti, giacché

ha versato all’istante prima dell’udienza fr. 21'518.65, ovvero quasi la

metà del debito esigibile, allora di fr. 49'562.85. Allega di averle pure

pagato ulteriori fr. 7'764.– il 21 dicembre 2022 e di aver concluso

accordi di pagamento con alcuni creditori (la PI 1 e l’PI 2), che non

potrebbero essere onorati se il fallimento dovesse essere confermato. A suo

dire, il debito per IVA non pagata verrà ridotto in modo sostanziale, se non

azzerato, nel corso di gennaio 2023 in occasione di una revisione che le

permetterà di ottenere, in sostituzione delle tassazioni d’ufficio, conteggi

corretti in base alle cifre d’affari effettivamente conseguite. Evidenzia come

il debito verso l’istante non sia suscettibile di aumentare dato che non ha più

personale alle sue dipendenze.

2.4

La

questione da risolvere è quindi di determinare se il pagamento di quasi fr. 30'000.–

all’istante tra l’inizio della causa e la pronuncia del fallimento escluda una

sospensione dei pagamenti a norma dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF. Ora, singoli versamenti non sono in sé rilevanti, giacché una sospensione

dei pagamenti va già ammessa se il rifiuto di pagare verte su una parte

essenziale delle attività commerciali del convenuto o su una determinata

categoria di crediti (sopra consid. 2.1). A questo proposito il Pretore ha

rilevato che il pagamento di parte del debito verso l’istante non aveva

migliorato la situazione debitoria generale della convenuta, che era al

contrario peggiorata in seguito all’inoltro di nuove esecuzioni per ben oltre fr. 90'000.–

e all’aumento del carico esecutivo totale a più di fr. 150'000.–. Ha pure

sottolineato l’esistenza di due comminatorie di fallimento e di cinque

attestati di carenza beni e il carattere non passeggero della sospensione dei

(altri) pagamenti.

2.4.1

La reclamante non si è confrontata con siffatti

motivi, sicché la ri­cevibilità del reclamo, scarsamente motivato, appare

dubbia, spe­cie con riferimento all’ampio potere di apprezzamento

riconosciu­to al giudice del fallimento nel definire la nozione di sospensione

dei pagamenti.

2.4.2

Ad

ogni modo, si evince dagli accertamenti del Pretore l’incapacità della

reclamante di far fronte alla maggior parte dei suoi impegni esigibili, giacché

i suoi pagamenti all’istante (di quasi fr. 30'000.–) rappresentavano solo

un quinto circa del totale delle esecuzioni in corso nei suoi confronti (fr. 150'000.–). La sua mancanza di liquidità era d’altronde accertata ufficialmente da tempo con il rilascio, il 28

marzo 2022, di cinque attestati di carenza di beni. Malgrado i versamenti all’istante,

la situazione debitoria generale della convenuta è poi peggiorata in seguito

all’inoltro di nuove esecuzioni per oltre fr. 90'000.–, cui se ne sono

aggiunte dopo la pronuncia del fallimento altre sei, alle quali la reclamante

ha interposto opposizione, pur vertendo alcune di esse (n. __________, __________

e __________) su importi modesti (di meno di fr. 200.– ognuna, come

accertato d’ufficio dalla Camera in virtù dell’art. 255 lett. a CPC).

2.4.3

L’allegazione

della reclamante in merito alla prospettata riduzione sostanziale del debito

per l’IVA non è confortata da indizi oggettivi e concreti – anzi due delle

ultime sei esecuzioni sono state promosse proprio dalla Divisione AI dell’Amministrazione

federale delle contribuzioni – mentre gli “accordi di pagamento” con la

PI 1 e l’PI 2 sono solo dichiarazioni d’in­tenti e ad ogni modo sono posteriori

alla dichiarazione di fallimento e nulla dicono sulla capacità di pagamento

della reclamante, non essendo provato neppure il pagamento dei primi acconti. È

del resto sintomatico che la reclamante non abbia prodotto la prova di versamenti fatti all’infuori da quelli a

favore dell’istante né espon­ga quali sono le fonti delle sue liquidità.

Il fatto che non abbia più dipendenti costituisce infine un ulteriore indizio

ch’essa non è in grado di far fronte alla maggior parte dei suoi debiti

esigibili, e ciò già da tempo.

2.4.4

In

definitiva, la sentenza impugnata resiste alle critiche, di modo che il reclamo

va respinto e il fallimento, sospeso

il 2 gennaio 2023, nuovamente pronunciato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) segue la

soccombenza.

Non

si pone invece problema di ripetibili, dal momento che la controparte non ha presentato

osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è nuovamente pronunciato il

fallimento della RE 1 dal giorno giovedì 9 marzo 2023 alle ore 09.00.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

reclamante.

3. Notificazione a:

– ;

;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).