14.2022.167
Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento di parte del debito dell’i¬stante prima del fallimento. Nozione di sospensione dei pagamenti
6 marzo 2023Italiano10 min
suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 49'562.85
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Incarto n.
14.2022.167
Lugano
6 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2022.2809 (fallimento senza
preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
promossa con istanza 9 giugno 2022 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 23 dicembre 2022 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 12 dicembre 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con istanza del 9
giugno 2022, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza
preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i
suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 49'562.85
oltre a spese e interessi.
B. All’udienza
di discussione del 7 dicembre 2022 è comparsa la sola convenuta, che si è
opposta all’istanza facendo valere di aver pagato, dopo l’avvio della causa,
quasi la metà delle pretese dell’istante.
C. Statuendo
con decisione del 12 dicembre 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento della
RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 dicembre
2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento del fallimento. Il 2 gennaio 2023 il presidente
della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Entro il
termine impartitole per esprimersi, la controparte non ha presentato
osservazioni al reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli
art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al
valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).
Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 13
dicembre 2022, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 23 dicembre durante
le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2022: art. 56 n. 2 LEF [DTF
143.
III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato prorogato per legge fino al terzo
giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145
cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 4 gennaio 2023. Presentato il 23
dicembre 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste,
alle censure motivate (art.
321.
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
2.
In
virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la
dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore
soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.
2.1
La
nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che
conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per
ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti
incontestati ed esigibili, lasci
moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo
sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche
debiti di minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti
mezzi liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti,
è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue
attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i
contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale
federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino
un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il
debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole. La sospensione dei pagamenti non dev’essere
soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 468 consid. 3.4.1; sentenze
del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).
2.2
Nella sentenza impugnata, il Pretore ha
considerato che, malgrado la convenuta avesse ridotto, dopo l’inoltro dell’istanza,
il suo debito nei confronti dell’istante da fr. 49'562.85 a fr. 28'000.–
oltre agl’interessi, dal profilo generale la sua situazione debitoria
era peggiorata, siccome dall’estratto delle esecuzioni aggiornato assunto il 7
dicembre 2022 si evinceva che dall’avvio della causa erano state promosse ben
undici nuove esecuzioni per oltre fr. 90'000.–, portando l’indebitamento
totale dagl’iniziali fr. 124'851.56 (al 3 giugno 2022) a più di fr. 150'000.–,
tra cui due procedure giunte allo stadio della comminatoria di fallimento e
cinque attestati di carenza di beni per oltre fr. 10'000.–. Il primo
giudice ha valutato la situazione della convenuta così compromessa e il
moltiplicarsi delle esecuzioni a suo carico così veloce da richiedere l’immediata
tutela dei creditori con la pronuncia del fallimento.
2.3
Con
il reclamo la RE 1 ribadisce di non aver interrotto i suoi pagamenti, giacché
ha versato all’istante prima dell’udienza fr. 21'518.65, ovvero quasi la
metà del debito esigibile, allora di fr. 49'562.85. Allega di averle pure
pagato ulteriori fr. 7'764.– il 21 dicembre 2022 e di aver concluso
accordi di pagamento con alcuni creditori (la PI 1 e l’PI 2), che non
potrebbero essere onorati se il fallimento dovesse essere confermato. A suo
dire, il debito per IVA non pagata verrà ridotto in modo sostanziale, se non
azzerato, nel corso di gennaio 2023 in occasione di una revisione che le
permetterà di ottenere, in sostituzione delle tassazioni d’ufficio, conteggi
corretti in base alle cifre d’affari effettivamente conseguite. Evidenzia come
il debito verso l’istante non sia suscettibile di aumentare dato che non ha più
personale alle sue dipendenze.
2.4
La
questione da risolvere è quindi di determinare se il pagamento di quasi fr. 30'000.–
all’istante tra l’inizio della causa e la pronuncia del fallimento escluda una
sospensione dei pagamenti a norma dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF. Ora, singoli versamenti non sono in sé rilevanti, giacché una sospensione
dei pagamenti va già ammessa se il rifiuto di pagare verte su una parte
essenziale delle attività commerciali del convenuto o su una determinata
categoria di crediti (sopra consid. 2.1). A questo proposito il Pretore ha
rilevato che il pagamento di parte del debito verso l’istante non aveva
migliorato la situazione debitoria generale della convenuta, che era al
contrario peggiorata in seguito all’inoltro di nuove esecuzioni per ben oltre fr. 90'000.–
e all’aumento del carico esecutivo totale a più di fr. 150'000.–. Ha pure
sottolineato l’esistenza di due comminatorie di fallimento e di cinque
attestati di carenza beni e il carattere non passeggero della sospensione dei
(altri) pagamenti.
2.4.1
La reclamante non si è confrontata con siffatti
motivi, sicché la ricevibilità del reclamo, scarsamente motivato, appare
dubbia, specie con riferimento all’ampio potere di apprezzamento
riconosciuto al giudice del fallimento nel definire la nozione di sospensione
dei pagamenti.
2.4.2
Ad
ogni modo, si evince dagli accertamenti del Pretore l’incapacità della
reclamante di far fronte alla maggior parte dei suoi impegni esigibili, giacché
i suoi pagamenti all’istante (di quasi fr. 30'000.–) rappresentavano solo
un quinto circa del totale delle esecuzioni in corso nei suoi confronti (fr. 150'000.–). La sua mancanza di liquidità era d’altronde accertata ufficialmente da tempo con il rilascio, il 28
marzo 2022, di cinque attestati di carenza di beni. Malgrado i versamenti all’istante,
la situazione debitoria generale della convenuta è poi peggiorata in seguito
all’inoltro di nuove esecuzioni per oltre fr. 90'000.–, cui se ne sono
aggiunte dopo la pronuncia del fallimento altre sei, alle quali la reclamante
ha interposto opposizione, pur vertendo alcune di esse (n. __________, __________
e __________) su importi modesti (di meno di fr. 200.– ognuna, come
accertato d’ufficio dalla Camera in virtù dell’art. 255 lett. a CPC).
2.4.3
L’allegazione
della reclamante in merito alla prospettata riduzione sostanziale del debito
per l’IVA non è confortata da indizi oggettivi e concreti – anzi due delle
ultime sei esecuzioni sono state promosse proprio dalla Divisione AI dell’Amministrazione
federale delle contribuzioni – mentre gli “accordi di pagamento” con la
PI 1 e l’PI 2 sono solo dichiarazioni d’intenti e ad ogni modo sono posteriori
alla dichiarazione di fallimento e nulla dicono sulla capacità di pagamento
della reclamante, non essendo provato neppure il pagamento dei primi acconti. È
del resto sintomatico che la reclamante non abbia prodotto la prova di versamenti fatti all’infuori da quelli a
favore dell’istante né esponga quali sono le fonti delle sue liquidità.
Il fatto che non abbia più dipendenti costituisce infine un ulteriore indizio
ch’essa non è in grado di far fronte alla maggior parte dei suoi debiti
esigibili, e ciò già da tempo.
2.4.4
In
definitiva, la sentenza impugnata resiste alle critiche, di modo che il reclamo
va respinto e il fallimento, sospeso
il 2 gennaio 2023, nuovamente pronunciato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) segue la
soccombenza.
Non
si pone invece problema di ripetibili, dal momento che la controparte non ha presentato
osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è nuovamente pronunciato il
fallimento della RE 1 dal giorno giovedì 9 marzo 2023 alle ore 09.00.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
reclamante.
3. Notificazione a:
– ;
–
;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).