14.2022.17
Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta cantonale. Attestati di carenza beni. Interessi di ritardo anche per le rate d’acconto. Spese giudiziarie ed esecutive. Tassa di diffida
11 luglio 2022Italiano16 min
i rimanenti fr. 10.–.
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.17
Lugano
11 luglio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa
con istanza 31 dicembre 2021 dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 9 febbraio 2022 presentato dallo Stato del
Cantone Ticino contro la decisione emessa il 2 febbraio 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. In due esecuzioni volte alla riscossione dell’imposta cantonale del
2008 dovuta da CO 1, fissata in fr. 8'327.55 con decisione di tassazione
15 aprile 2010, l’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio ha rilasciato due attestati
di carenza di beni a favore dello Stato del Cantone Ticino, uno (n. __________30)
il 7 maggio 2013 per fr. 10'027.– e l’altro (n. __________03) il 16 marzo
2015 per fr. 10'087.65.
B. Con
precetto esecutivo n. __________27 emesso il 31 agosto 2021 dallo stesso
Ufficio, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 10'087.65,
indicando quale causa del credito l’“Imposta cantonale (IC) 2008 come ACB del 16-03-2015 n. __________03
emesso dall’ue di mendrisio”.
C. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 31 dicembre
2021 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Entro il termine assegnatole per
presentare osservazioni all’istanza, l’escussa è rimasta silente.
D. Statuendo con decisione del 2 febbraio 2022, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato l’opposizione
interposta da CO 1 limitatamente a fr. 8'382.20 (anziché fr. 10'087.65),
ponendo le spese processuali di fr. 350.– per 1/5
a carico dell’istante e per i restanti 4/5 a carico della
convenuta, senz’assegnare indennità.
E. Contro
la sentenza appena citata lo Stato del Cantone Ticino è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 febbraio 2022
per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento integrale
dell’istanza, protestate le spese processuali di prima e seconda istanza. CO 1
non si è espressa sul reclamo entro il termine impartitole.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto allo Stato del Cantone Ticino il 3 febbraio 2022, il
termine d’impugnazione è scaduto domenica 13 febbraio, per cui la scadenza è
stata riportata a lunedì 14 febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.
31 LEF). Presentato il 9 febbraio 2022 (data del timbro postale), il reclamo è
dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),
limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel
reclamo (DTF 147 III 179 con-sid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il
giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto
in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo
parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione
della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato
prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una
procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale –
e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso
non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art.
81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha accordato il rigetto definitivo limitatamente all’importo stabilito nella
decisione di tassazione del 15 aprile 2010 (di fr. 8'327.55) e
alle spese esecutive (di fr. 60.65)
stabilite nell’attestato di carenza di beni (ACB) emesso il 16 marzo 2015,
senza spiegare il motivo per cui non ha riconosciuto l’intera somma pretesa
dall’istante. Onde l’accoglimento parziale dell’istanza per fr. 8'382.20
(nonostante la somma degli importi appena menzionati ammonti a fr. 8'388.20).
4. Richiamata
la giurisprudenza di questa Camera secondo cui la decisione di tassazione vale
titolo di rigetto definitivo anche per gli interessi di mora dopo il loro
passaggio in giudicato qualora venga prodotta la documentazione che permette di
comprendere come sono stati calcolati, nel reclamo lo Stato del Cantone Ticino
rimprovera al Pretore una violazione dell’art. 320 CPC per non aver tenuto
conto dei medesimi, nonostante abbia allegato all’istanza tutti i documenti
necessari a verificarne il calcolo, peraltro già allegati alla precedente esecuzione (n. __________30), conclusasi con l’accoglimento
integrale dell’istanza di rigetto del 6 luglio 2011 mediante decisione del 31 agosto 2011 della medesima Pretura e l’emissione
del (primo) ACB. Fornisce al proposito una breve spiegazione per meglio
comprendere la lettura del conteggio accluso all’istanza, non capacitandosi del
fatto che in questa procedura tale documentazione non sia stata presa in considerazione dal primo giudice. Evidenzia d’altronde
che l’escussa non ha sollevato alcuna censura riguardo all’inesattezza
dell’ACB, il quale costituisce prova piena dei fatti che attesta finché non sia
dimostrata l’inesattezza del suo contenuto.
5. Giusta
l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono
quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità
amministrative svizzere, purché siano esecutive. (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a
ed. 2021, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette,
tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di
tassazione “cresciute in giudicato” (art. 244 cpv. 3 LT).
5.1 Nel
caso specifico, non è contestato – ed è pacifico – che la decisione di
tassazione del 15 aprile 2010 agli atti (doc. B accluso all’istanza) è da
tempo passata in giudicato (come risulta del resto dal timbro apposto sulla
medesima) e costituisce pertanto un valido titolo di rigetto definitivo per l’imposta
cantonale del 2008 di fr. 8'327.55, come d’altronde stabilito dal Pretore.
5.2 Il
primo giudice ha inoltre a giusta ragione rigettato l’opposizione in via
definitiva anche per le “spese” di fr. 60.65 indicate nel secondo
ACB (doc. C primo foglio), giacché lo stesso, benché non
rappresenti un titolo di rigetto definitivo per i crediti fiscali, lo è invece
per le spese menzionate nell’atto,
stabilite in modo autoritativo dall’ufficio d’esecuzione, ossia dall’autorità
amministrativa preposta per legge a statuire
su tali spese (DTF 147 III 364 consid. 3.5.3; sentenze della CEF 14.2021.13 del 9 agosto 2021, consid. 5.2.1;
14.2018.171 del 12 marzo 2019 consid. 5.1; 14.2015.163/ 164 del 9
dicembre 2015 consid. 5.2, massimata in RtiD 2016 II 649 n. 37c; 14.2014.208
del 23 dicembre 2014, consid. 5.1 con riferimenti). Egli ha nondimeno omesso di
considerare che nella pretesa vantata dall’istante (v. doc. D pag. 4) è inclusa
quella di fr. 663.75 relativa alle spese esecutive (di fr. 193.75) e
a quelle giudiziarie (fr. 470.–), menzionate nel primo ACB quali “spese PE/ pignoramento/rig.opp.” per fr. 638.75, nonché le “ultime spese” di fr. 25.–
(doc. C secondo foglio). Il primo e il terzo importo appena citati sono spese
esecutive stabilite dall’Ufficio d’esecuzione, cui va esteso il rigetto
definitivo per i motivi testé ricordati (per ulteriori fr. 218.75), come
pure alle spese giudiziarie, stabilite nella decisione di rigetto dell’opposizione
debitamente prodotta dall’istante (doc. E).
5.3 L’ente reclamante chiede inoltre di
estendere il rigetto all’intero credito posto in esecuzione, quindi anche agli
interessi di ritardo non riconosciuti dal
Pretore. Richiamato il conteggio prodotto con l’istanza, precisa che gli
stessi – calcolati al 3% come previsto dall’allegato al decreto esecutivo per
il 2008 e poi al 2.5% – decorrono dalla
prima rata della richiesta d’acconto (ossia dal 1° giugno 2008) e che il
totale indicato di fr. 545.95 (recte: fr. 1'010.10)
corrisponde alla somma degli interessi di fr. 545.95 maturati fino all’emissione
del precetto esecutivo n. __________30 del 13 febbraio 2011 e di fr. 464.15
da quest’ultima data sino all’emissione del primo ACB del 7 maggio 2013.
5.3.1 Le decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF
valgono titolo di rigetto definitivo anche per gli interessi di mora maturati
dopo il loro passaggio in giudicato sebbene non lo specifichino esplicitamente
(STAEHELIN, op. cit., n. 49 ad art. 80). Per le decisioni di
tassazione, tuttavia, la questione degli interessi è disciplinata in modo
diverso dalla legislazione speciale. Così l’imposta cantonale diretta e gli
interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza
(art. 242 cpv. 1 LT) e per gli importi che non ha versato entro il termine
stabilito, il debitore deve pagare un interesse di ritardo il cui tasso è
fissato dal Consiglio di Stato (art. 243 cpv. 1 LT) con apposito decreto esecutivo
(in seguito “DE” valevole per il 2021 [RL 640.320] e per gli anni precedenti a
partire dal 1995 giusta l’art. 12 cpv. 2 dello stesso), il quale stabilisce tre
scadenze fisse (il 1° maggio, il 1° luglio e
il 1° settembre) per le rate d’acconto
e una scadenza variabile alla data d’intimazione del conteggio per la
rata a conguaglio (art. 240 LT e 1 cpv. 3 DE). L’interesse di ritardo decorre
dal trentunesimo giorno successivo alla scadenza (art. 6 cpv. 1 DE). Il tasso d’interesse
è stabilito di anno in anno, ma quello applicabile all’inizio di una procedura
d’esecuzione rimane valido sino alla chiusura della stessa (art. 9 cpv. 2 DE).
5.3.2 Orbene,
come sottolineato dal reclamante, questa Camera ha più volte ricordato che il
rigetto può essere concesso di principio per gli interessi di mora qualora sia
stata prodotta la documentazione necessaria a determinare come gli stessi sono
stati calcolati (v. in particolare la già citata 14.2021.13 consid. 5.2.4.1 e i
rinvii), fermo restando che i crediti sui quali maturano devono essere oggetto
di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione regolarmente prodotto dall’istante.
5.3.3 Nella
fattispecie il reclamante fonda la sua pretesa per interessi sul conteggio
(doc. D) accluso all’istanza, secondo cui gli interessi di ritardo, calcolati
al tasso del 3% stabilito dal Consiglio di Stato giusta l’allegato all’apposito
DE per gli anni dal 2008 al 2010 e al 2.5% dal 2011 al 2013 compresi, ammontano
a fr. 1'010.10 (doc. D, pag. 2), pari alla somma degli interessi del 3%
sulle tre rate d’acconto di fr. 2'275.– ciascuna, decorrenti dal 31
maggio, 31 lu-glio e 30 settembre 2008 (ossia trentun giorni dopo la rispettiva
data d’intimazione, v. doc. D pag. 1) fino al 31 maggio 2010, data della
scadenza del conguaglio di fr. 8'323.15, intimato il 30 aprile 2010 (doc.
D, pag. 1), degli interessi del 3% su fr. 8'323.15 dal 1° giugno fino
al 31 dicembre 2010 (210 giorni) e degli interessi del 2.5% dal 1° gennaio 2011
fino all’emissione del primo ACB del 7 maggio 2013 (1164 giorni [recte: 847]).
5.3.4 In
una recente decisione relativa alla riscossione provvisoria dell’imposta
federale (sentenza 14.2021.50 del 6 ottobre 2021, RtiD 2022 I 669 n. 39c
consid. 5.2.2), la Camera ha rilevato che un conteggio provvisorio può essere
parificato a un titolo di rigetto solo se è emesso sotto forma di una decisione
impugnabile, ciò che è per esempio il caso nei cantoni di Lucerna e Friborgo
per l’esazione degli acconti d’imposte dirette cantonali e comunali (Staehelin, op. cit., n. 114 ad art. 80; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 136 ad art. 80 LEF), ma non del diritto
federale, che non prevede alcun ricorso contro la riscossione provvisoria dell’imposta
federale (art. 162 cpv. 1 e 132 LIFD; sentenza del Tribunale federale
2C_586/2010 del 24 marzo 2011 consid. 3), in quanto adotta il sistema del
conteggio delle imposte riscosse
provvisoriamente in quelle dovute conformemente alla tassazione
definitiva, il saldo, a seconda che è positivo o negativo, dovendo essere
richiesto al contribuente o restituitogli (art. 162 cpv. 2 e 3 LIFD). Ne segue
che l’imposta provvisoria e i relativi interessi di mora possono essere
contestati solo con un reclamo contro il conguaglio.
Ciò
vale anche per le imposte dirette ticinesi: quelle provvisorie riscosse in rate
sono infatti conteggiate in quelle dovute conformemente alla tassazione
definitiva (art. 241 cpv. 3 LT) e il saldo, positivo o negativo, è stabilito
dall’autorità di riscossione nel conteggio definitivo (conguaglio) (art. 241
cpv. 4 LT), che può essere impugnato con reclamo all’autorità di riscossione e
con ricorso alla Camera di diritto tributario (art. 241 cpv. 5 LT).
Dato
il carattere documentale della procedura di rigetto dell’opposizione (sopra
consid. 2), se intende ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione anche
per gli interessi di mora maturati su imposte cantonali dirette tra la notifica
del conteggio provvisorio (o richiesta d’acconto) e quella del conteggio
definitivo, l’autorità fiscale deve dunque produrre anche il conguaglio (o conteggio
definitivo), ossia la decisione (giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF) che appunto
accerta l’importo degl’interessi in questione, mentre la decisione di
tassazione non contiene alcun accertamento al riguardo (come già stabilito
dalla Camera per l’imposta federale diretta nella citata 14.2021.50, consid.
5.2.3).
5.3.5 Ne segue che, in concreto, la decisione
impugnata va confermata per quanto attiene agli interessi di mora fino al
conteggio definitivo (o conguaglio) dal momento che l’istante non ha prodotto
tale atto. Il conteggio agli atti (doc. D) non costituisce al riguardo una decisione impugnabile, anche perché è stato allestito
solo alla data dell’inoltro dell’istanza. Per il periodo successivo,
nulla osta a estendere il rigetto dell’opposizione agli interessi calcolati
sull’importo dell’imposta stabilita nella decisione di tassazione, di fr. 8'327.55
(doc. B), sotto deduzione del rimborso dell’imposta preventiva di fr. 4.40
(doc. D), giacché l’istante ha debitamente prodotto tale decisione. Gl’interessi
in questione ascendono a fr. 634.65, pari a fr. 145.65 per il periodo
dall’emissione del conguaglio (31 maggio 2010) al 31 dicembre 2010 (210 giorni)
al 3%, oltre a fr. 489.– per il periodo successivo fino all’emissione dell’ACB
del 7 maggio 2013 (847 giorni) al 2.5% (cfr. doc. D pag. 2). Il reclamo va
accolto entro questi limiti.
5.4 Per quanto concerne invece la tassa di
diffida di fr. 30.– indicata nel conteggio e inclusa nel saldo scoperto di
fr. 10'087.65 vantato dal reclamante (v. doc. D pag. 1 e 4), non figura
alcuna decisione agli atti che ne stabilisca l’effettiva esistenza e l’importo,
sicché il rigetto non può essere esteso anche a siffatta pretesa (sentenza
della CEF 14.2017.63 del 6 settembre 2017 consid. 5.4, massimata in RtiD 2018 I
769 n. 40c).
5.5 A
scanso di equivoci, occorre precisare, all’indirizzo del reclamante, che una
decisione di rigetto dell’opposizione ha effetti vincolanti solo nell’esecuzione
cui si riferisce, sicché non può costituire un titolo di rigetto in una
successiva esecuzione (sentenza della CEF 14.2019.107 del 25 ottobre 2019
consid. 5.2 e i rinvii). D’altronde, pur essendo un pubblico documento facente
prova dei fatti che attesta finché non sia dimostrata l’inesattezza del suo
contenuto (art. 9 cpv. 1 CC), l’ACB non costituisce una decisione – a parte per
le spese esecutive (DTF 147 III 364 consid. 3.5.3) – né quindi un titolo di
rigetto definitivo nel senso dell’art. 80 LEF, bensì solo un titolo di rigetto
provvisorio per i crediti di diritto privato e per quelli di diritto pubblico,
per il cui accertamento l’ente pubblico non gode di un potere decisionale, ma
deve far capo alla via dell’azione di diritto amministrativo (art. 149 cpv. 2
LEF; sentenze del Tribunale federale 5A_31/2019 del 31 maggio 2019 consid. 5.1
e della CEF 14.2014.208 [già citata] consid. 5.1; cfr. DTF 147 III 361
consid. 3.3.1).
6. In definitiva, il reclamo merita parziale accoglimento e la decisione
impugnata va modificata nel senso che l’opposizione interposta al precetto
esecutivo è rigettata in via definitiva per fr. 9'707.20 (pari al capitale
di fr. 8'327.55 + le spese del primo ACB di fr. 218.75, le spese
giudiziarie di fr. 470.– e le spese del secondo ACB di fr. 60.65 [consid.
5.2] + gli interessi di fr. 634.65 [consid. 5.3.5], dedotto il rimborso dell’imposta preventiva di fr. 4.40)
ed esclusa la tassa di diffida di fr. 30.– (consid. 5.4).
7. In entrambe le sedi la
tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35),
segue la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2
CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamante non avendo
motivato la sua domanda al riguardo in prima sede, contrariamente a quanto
richiesto dall’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, mentre in seconda sede ha postulato
solo la rifusione delle spese. È del resto dubbio che enti di diritto pubblico
agenti nell’esercizio delle proprie attribuzioni ufficiali abbiano diritto a un’indennità d’inconvenienza (sentenza della CEF 14.2015. 50 del 17 luglio 2015 consid. 6).
8. Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'705.45
(pari alla differenza tra quanto richiesto dall’istante, ossia fr. 10'087.65,
e quanto accordato dal Pretore, ovvero fr. 8'382.20), non raggiunge la
soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente
accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata
sono così riformati:
“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________27 dell’Ufficio di esecuzione di
Mendrisio è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 9'707.20.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 350.– sono poste a carico della convenuta
per fr. 340.–
e a
carico dell’istante per i rimanenti fr. 10.–. Non si assegnano indennità”.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio
sono poste a carico di CO 1 per fr. 240.– e a carico della controparte per
Fatti
i rimanenti fr. 10.–.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
Considerandi
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).