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Decisione

14.2022.17

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta cantonale. Attestati di carenza beni. Interessi di ritardo anche per le rate d’acconto. Spese giudiziarie ed esecutive. Tassa di diffida

11 luglio 2022Italiano16 min

i rimanenti fr. 10.–.

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.17

Lugano

11 luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa

con istanza 31 dicembre 2021 dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 9 febbraio 2022 presentato dallo Stato del

Cantone Ticino contro la decisione emessa il 2 febbraio 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. In due esecuzioni volte alla riscossione dell’imposta cantonale del

2008 dovuta da CO 1, fissata in fr. 8'327.55 con decisione di tassazione

15 aprile 2010, l’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio ha rilasciato due attestati

di carenza di beni a favore dello Stato del Cantone Ticino, uno (n. __________30)

il 7 maggio 2013 per fr. 10'027.– e l’altro (n. __________03) il 16 marzo

2015 per fr. 10'087.65.

B. Con

precetto esecutivo n. __________27 emesso il 31 agosto 2021 dal­lo stesso

Ufficio, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 10'087.65,

indicando quale causa del credito l’“Imposta cantonale (IC) 2008 come ACB del 16-03-2015 n. __________03

emesso dall’ue di mendrisio”.

C. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 31 dicembre

2021 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura

della Giurisdizio­ne di Mendrisio-Nord. Entro il termine assegnatole per

presentare osservazioni all’istanza, l’escussa è rimasta silente.

D. Statuendo con decisione del 2 febbraio 2022, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato l’opposizione

interposta da CO 1 limitatamente a fr. 8'382.20 (anziché fr. 10'087.65),

ponendo le spese processuali di fr. 350.– per 1/5

a carico dell’i­­stan­te e per i restanti 4/5 a carico della

convenuta, senz’assegnare indennità.

E. Contro

la sentenza appena citata lo Stato del Cantone Ticino è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 febbraio 2022

per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento integrale

dell’istanza, protestate le spese processuali di prima e seconda istanza. CO 1

non si è espressa sul reclamo entro il termine impartitole.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto allo Stato del Cantone Ticino il 3 febbraio 2022, il

termine d’impugna­­zione è scaduto domenica 13 febbraio, per cui la scadenza è

stata riportata a lunedì 14 febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.

31 LEF). Presentato il 9 febbraio 2022 (data del timbro postale), il reclamo è

dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),

limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel

reclamo (DTF 147 III 179 con-sid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’ac­­certamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il

giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto

in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo

parificato, a me­no che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione

della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato

prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una

procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale –

e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso

non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art.

81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha accordato il rigetto definitivo limitatamente all’importo stabilito nella

decisione di tassazio­ne del 15 aprile 2010 (di fr. 8'327.55) e

alle spese esecutive (di fr. 60.65)

stabilite nell’attestato di carenza di beni (ACB) emesso il 16 marzo 2015,

senza spiegare il motivo per cui non ha riconosciuto l’intera somma pretesa

dall’istante. Onde l’accoglimento parziale dell’istanza per fr. 8'382.20

(nonostante la somma degli importi appena menzionati ammonti a fr. 8'388.20).

4. Richiamata

la giurisprudenza di questa Camera secondo cui la decisione di tassazione vale

titolo di rigetto definitivo anche per gli interessi di mora dopo il loro

passaggio in giudicato qualora venga prodotta la documentazione che permette di

comprendere come sono stati calcolati, nel reclamo lo Stato del Cantone Ticino

rimprovera al Pretore una violazione dell’art. 320 CPC per non aver tenuto

conto dei medesimi, nonostante abbia allegato all’istanza tutti i documenti

necessari a verificarne il calcolo, peraltro già allegati alla precedente esecuzione (n. __________30), conclusasi con l’ac­­coglimento

integrale dell’istanza di rigetto del 6 luglio 2011 mediante decisione del 31 agosto 2011 della medesima Pretura e l’e­­missione

del (primo) ACB. Fornisce al proposito una breve spiegazione per meglio

comprendere la lettura del conteggio accluso all’istanza, non capacitandosi del

fatto che in questa procedura tale documentazione non sia stata presa in considerazione dal primo giudice. Evidenzia d’altronde

che l’escussa non ha sollevato alcuna censura riguardo all’inesattezza

dell’ACB, il quale costituisce prova piena dei fatti che attesta finché non sia

dimostrata l’i­nesattezza del suo contenuto.

5. Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono

quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità

amministrative svizzere, purché siano esecutive. (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a

ed. 2021, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette,

tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di

tassazione “cresciute in giudicato” (art. 244 cpv. 3 LT).

5.1 Nel

caso specifico, non è contestato – ed è pacifico – che la decisione di

tassazione del 15 aprile 2010 agli atti (doc. B accluso all’i­­stanza) è da

tempo passata in giudicato (come risulta del resto dal timbro apposto sulla

medesima) e costituisce pertanto un valido titolo di rigetto definitivo per l’imposta

cantonale del 2008 di fr. 8'327.55, come d’altronde stabilito dal Pretore.

5.2 Il

primo giudice ha inoltre a giusta ragione rigettato l’opposizione in via

definitiva anche per le “spese” di fr. 60.65 indicate nel secondo

ACB (doc. C primo foglio), giacché lo stesso, benché non

rappresenti un titolo di rigetto definitivo per i crediti fiscali, lo è invece

per le spese menzionate nell’atto,

stabilite in modo autoritativo dall’ufficio d’esecuzione, ossia dall’autorità

amministrativa pre­posta per legge a statuire

su tali spese (DTF 147 III 364 consid. 3.5.3; sentenze della CEF 14.2021.13 del 9 agosto 2021, consid. 5.2.1;

14.2018.171 del 12 marzo 2019 consid. 5.1; 14.2015.163/ 164 del 9

dicembre 2015 consid. 5.2, massimata in RtiD 2016 II 649 n. 37c; 14.2014.208

del 23 dicembre 2014, consid. 5.1 con riferimenti). Egli ha nondimeno omesso di

considerare che nella pretesa vantata dall’istante (v. doc. D pag. 4) è inclusa

quella di fr. 663.75 relativa alle spese esecutive (di fr. 193.75) e

a quelle giudiziarie (fr. 470.–), menzionate nel primo ACB quali “spese PE/ pignoramento/rig.opp.” per fr. 638.75, nonché le “ultime spese” di fr. 25.–

(doc. C secondo foglio). Il primo e il terzo importo appena citati sono spese

esecutive stabilite dall’Ufficio d’esecuzione, cui va esteso il rigetto

definitivo per i motivi testé ricordati (per ulteriori fr. 218.75), come

pure alle spese giudiziarie, stabilite nella decisio­ne di rigetto dell’opposizione

debitamente prodotta dall’istante (doc. E).

5.3 L’ente reclamante chiede inoltre di

estendere il rigetto all’intero credito posto in esecuzione, quindi anche agli

interessi di ritardo non riconosciuti dal

Pretore. Richiamato il conteggio prodotto con l’istanza, precisa che gli

stessi – calcolati al 3% come previsto dall’allegato al decreto esecutivo per

il 2008 e poi al 2.5% – decorrono dalla

prima rata della richiesta d’acconto (ossia dal 1° giugno 2008) e che il

totale indicato di fr. 545.95 (recte: fr. 1'010.10)

corrisponde alla somma degli interessi di fr. 545.95 maturati fino all’emissione

del precetto esecutivo n. __________30 del 13 febbraio 2011 e di fr. 464.15

da quest’ultima data sino all’emissione del primo ACB del 7 maggio 2013.

5.3.1 Le decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF

valgono titolo di rigetto definitivo anche per gli interessi di mora maturati

dopo il loro passaggio in giudicato sebbene non lo specifichino esplicitamente

(STAEHELIN, op. cit., n. 49 ad art. 80). Per le decisioni di

tassazione, tuttavia, la questione degli interessi è disciplinata in modo

diverso dalla legislazione speciale. Così l’imposta cantonale diretta e gli

interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza

(art. 242 cpv. 1 LT) e per gli importi che non ha versato entro il termine

stabilito, il debitore deve pagare un interesse di ritardo il cui tasso è

fissato dal Consiglio di Stato (art. 243 cpv. 1 LT) con apposito decreto esecutivo

(in seguito “DE” valevole per il 2021 [RL 640.320] e per gli anni precedenti a

partire dal 1995 giusta l’art. 12 cpv. 2 dello stesso), il quale stabilisce tre

scadenze fisse (il 1° maggio, il 1° luglio e

il 1° settembre) per le ra­te d’acconto

e una scadenza variabile alla data d’intimazione del conteggio per la

rata a conguaglio (art. 240 LT e 1 cpv. 3 DE). L’inte­resse di ritardo decorre

dal trentunesimo giorno successivo alla scadenza (art. 6 cpv. 1 DE). Il tasso d’interesse

è stabilito di anno in anno, ma quello applicabile all’inizio di una procedura

d’esecu­zione rimane valido sino alla chiusura della stessa (art. 9 cpv. 2 DE).

5.3.2 Orbene,

come sottolineato dal reclamante, questa Camera ha più volte ricordato che il

rigetto può essere concesso di principio per gli interessi di mora qualora sia

stata prodotta la documentazione necessaria a determinare come gli stessi sono

stati calcolati (v. in particolare la già citata 14.2021.13 consid. 5.2.4.1 e i

rinvii), fermo restando che i crediti sui quali maturano devono essere oggetto

di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione regolarmente prodot­to dall’istante.

5.3.3 Nella

fattispecie il reclamante fonda la sua pretesa per interessi sul conteggio

(doc. D) accluso all’istanza, secondo cui gli interessi di ritardo, calcolati

al tasso del 3% stabilito dal Consiglio di Stato giusta l’allegato all’apposito

DE per gli anni dal 2008 al 2010 e al 2.5% dal 2011 al 2013 compresi, ammontano

a fr. 1'010.10 (doc. D, pag. 2), pari alla somma degli interessi del 3%

sulle tre rate d’acconto di fr. 2'275.– ciascuna, decorrenti dal 31

maggio, 31 lu-glio e 30 settembre 2008 (ossia trentun giorni dopo la rispettiva

data d’intimazione, v. doc. D pag. 1) fino al 31 maggio 2010, data della

scadenza del conguaglio di fr. 8'323.15, intimato il 30 aprile 2010 (doc.

D, pag. 1), degli interessi del 3% su fr. 8'323.15 dal 1° giugno fino

al 31 dicembre 2010 (210 giorni) e degli interessi del 2.5% dal 1° gennaio 2011

fino all’emissione del primo ACB del 7 maggio 2013 (1164 giorni [recte: 847]).

5.3.4 In

una recente decisione relativa alla riscossione provvisoria del­l’imposta

federale (sentenza 14.2021.50 del 6 ottobre 2021, RtiD 2022 I 669 n. 39c

consid. 5.2.2), la Camera ha rilevato che un conteggio provvisorio può essere

parificato a un titolo di rigetto solo se è emesso sotto forma di una decisione

impugnabile, ciò che è per esempio il caso nei cantoni di Lucerna e Friborgo

per l’esazione degli acconti d’imposte dirette cantonali e comunali (Staehelin, op. cit., n. 114 ad art. 80; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 136 ad art. 80 LEF), ma non del diritto

federale, che non prevede alcun ricorso contro la riscossione provvisoria dell’imposta

federale (art. 162 cpv. 1 e 132 LIFD; sentenza del Tribunale federale

2C_586/2010 del 24 marzo 2011 consid. 3), in quanto adotta il sistema del

conteggio delle imposte riscosse

provvisoriamente in quelle dovute conformemente alla tassazione

definitiva, il saldo, a seconda che è positivo o negativo, dovendo essere

richiesto al contribuente o restituitogli (art. 162 cpv. 2 e 3 LIFD). Ne segue

che l’imposta provvisoria e i relativi interessi di mora possono essere

contestati solo con un reclamo contro il conguaglio.

Ciò

vale anche per le imposte dirette ticinesi: quelle provvisorie riscosse in rate

sono infatti conteggiate in quelle dovute conformemente alla tassazione

definitiva (art. 241 cpv. 3 LT) e il saldo, positivo o negativo, è stabilito

dall’autorità di riscossione nel conteggio definitivo (conguaglio) (art. 241

cpv. 4 LT), che può essere impugnato con reclamo all’autorità di riscossione e

con ricorso alla Camera di diritto tributario (art. 241 cpv. 5 LT).

Dato

il carattere documentale della procedura di rigetto dell’oppo­sizione (sopra

consid. 2), se intende ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione anche

per gli interessi di mora maturati su imposte cantonali dirette tra la notifica

del conteggio provvisorio (o richiesta d’acconto) e quella del conteggio

definitivo, l’autorità fisca­le deve dunque produrre anche il conguaglio (o conteggio

definitivo), ossia la decisione (giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF) che appunto

accerta l’importo degl’interessi in questione, mentre la decisione di

tassazione non contiene alcun accertamento al riguardo (come già stabilito

dalla Camera per l’imposta federale diretta nella citata 14.2021.50, consid.

5.2.3).

5.3.5 Ne segue che, in concreto, la decisione

impugnata va confermata per quanto attiene agli interessi di mora fino al

conteggio definitivo (o conguaglio) dal momento che l’istante non ha prodotto

tale atto. Il conteggio agli atti (doc. D) non costituisce al riguardo una decisione impugnabile, anche perché è stato allestito

solo alla data del­l’inoltro dell’istanza. Per il periodo successivo,

nulla osta a estendere il rigetto dell’opposizione agli interessi calcolati

sull’importo dell’imposta stabilita nella decisione di tassazione, di fr. 8'327.55

(doc. B), sotto deduzione del rimborso dell’imposta preventiva di fr. 4.40

(doc. D), giacché l’istante ha debitamente prodotto tale decisione. Gl’interessi

in questione ascendono a fr. 634.65, pari a fr. 145.65 per il periodo

dall’emissione del conguaglio (31 maggio 2010) al 31 dicembre 2010 (210 giorni)

al 3%, oltre a fr. 489.– per il periodo successivo fino all’emissione dell’ACB

del 7 maggio 2013 (847 giorni) al 2.5% (cfr. doc. D pag. 2). Il reclamo va

accolto entro questi limiti.

5.4 Per quanto concerne invece la tassa di

diffida di fr. 30.– indicata nel conteggio e inclusa nel saldo scoperto di

fr. 10'087.65 vantato dal reclamante (v. doc. D pag. 1 e 4), non figura

alcuna decisione agli atti che ne stabilisca l’effettiva esistenza e l’importo,

sicché il rigetto non può essere esteso anche a siffatta pretesa (sentenza

della CEF 14.2017.63 del 6 settembre 2017 consid. 5.4, massimata in RtiD 2018 I

769 n. 40c).

5.5 A

scanso di equivoci, occorre precisare, all’indirizzo del reclaman­te, che una

decisione di rigetto dell’opposizione ha effetti vincolanti solo nell’esecuzione

cui si riferisce, sicché non può costituire un titolo di rigetto in una

successiva esecuzione (sentenza della CEF 14.2019.107 del 25 ottobre 2019

consid. 5.2 e i rinvii). D’al­tronde, pur essendo un pubblico documento facente

prova dei fatti che attesta finché non sia dimostrata l’inesattezza del suo

contenuto (art. 9 cpv. 1 CC), l’ACB non costituisce una decisione – a parte per

le spese esecutive (DTF 147 III 364 consid. 3.5.3) – né quindi un titolo di

rigetto definitivo nel senso dell’art. 80 LEF, bensì solo un titolo di rigetto

provvisorio per i crediti di diritto privato e per quelli di diritto pubblico,

per il cui accertamento l’ente pubblico non gode di un potere decisionale, ma

deve far capo alla via del­l’azione di diritto amministrativo (art. 149 cpv. 2

LEF; sentenze del Tribunale federale 5A_31/2019 del 31 maggio 2019 consid. 5.1

e della CEF 14.2014.208 [già citata] consid. 5.1; cfr. DTF 147 III 361

consid. 3.3.1).

6. In definitiva, il reclamo merita parziale accoglimento e la decisione

impugnata va modificata nel senso che l’opposizione interposta al precetto

esecutivo è rigettata in via definitiva per fr. 9'707.20 (pari al capitale

di fr. 8'327.55 + le spese del primo ACB di fr. 218.75, le spese

giudiziarie di fr. 470.– e le spese del secon­do ACB di fr. 60.65 [consid.

5.2] + gli interessi di fr. 634.65 [consid. 5.3.5], dedotto il rimborso dell’imposta preventiva di fr. 4.40)

ed esclusa la tassa di diffida di fr. 30.– (consid. 5.4).

7. In entrambe le sedi la

tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35),

segue la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2

CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamante non avendo

motivato la sua domanda al riguardo in prima sede, contrariamente a quanto

richiesto dall’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, mentre in seconda sede ha postulato

solo la rifusione delle spese. È del resto dubbio che enti di diritto pubblico

agenti nell’esercizio delle proprie attribuzioni ufficiali abbiano diritto a un’indennità d’inconvenienza (sentenza della CEF 14.2015. 50 del 17 luglio 2015 consid. 6).

8. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'705.45

(pari alla differenza tra quanto richiesto dall’istante, ossia fr. 10'087.65,

e quanto accordato dal Pretore, ovvero fr. 8'382.20), non raggiunge la

soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente

accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata

sono così riformati:

“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________27 dell’Ufficio di esecuzione di

Mendrisio è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 9'707.20.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 350.– sono poste a carico della convenuta

per fr. 340.–

e a

carico dell’istante per i rimanenti fr. 10.–. Non si assegnano indennità”.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio

sono poste a carico di CO 1 per fr. 240.– e a carico della controparte per

Fatti

i rimanenti fr. 10.–.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

Considerandi

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).