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Decisione

14.2022.18

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta cantonale. Attestati di carenza beni. Interessi di ritardo anche per le rate d’acconto. Spese giudiziarie ed esecutive. Tassa di diffida

11 luglio 2022Italiano15 min

definitivo, l’autorità fisca­le deve dunque produrre anche il conguaglio (o conteggio

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.18

Lugano

11 luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa

con istanza 16 dicembre 2021 dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 9 febbraio 2022 presentato dallo Stato del

Cantone Ticino contro la decisione emessa il 31 gennaio 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. In tre esecuzioni volte alla riscossione dell’imposta cantonale del

2011 dovuta da CO 1, fissata in fr. 7'472.35 con decisione di tassazione

del 17 aprile 2013, l’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona ha rilasciato a favore

dello Stato del Cantone Ticino tre attestati di carenza di beni, il primo (n. __________26)

il 24 luglio 2015 per fr. 8'392.05, il secondo (n. __________14) il 22

marzo 2017 per fr. 8'485.65 e il terzo (n. __________54) il 15 novembre

2018 per fr. 8'650.95.

B. Con

precetto esecutivo n. __________61 emesso il 10 maggio 2021 dal-l’Ufficio d’esecuzione

di Lugano, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 8'650.95,

indicando quale causa del credito la “Ripresa dell’ACB numero __________54 del­l’Ufficio di esecuzione di

Bellinzona, Via Henri Guisan 3, 6500 Bellinzona, data del 15.11.2018”.

C. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16 dicembre

2021 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5. Entro il termine assegnatogli per

presentare osservazioni all’istanza, CO 1 è rimasto silente.

D. Statuendo con decisione del 31 gennaio 2022, il Pretore ha parzialmente

accolto l’istanza e rigettato l’opposizione interposta dal convenuto per fr. 7'637.65

(anziché fr. 8'650.95), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–

senz’assegnare indennità.

E. Contro

la sentenza appena citata lo Stato del Cantone Ticino è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 febbraio 2022

per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento integrale

dell’istanza, protestate la tassa di giustizia e le spese. CO 1 non si è

espresso sul reclamo entro il termine impartitogli.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto allo Stato del Cantone Ticino il 1° febbraio 2022, il

termine d’impugna­­zione è scaduto venerdì 11 febbraio. Presentato due giorni

prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­-certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a me­no che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,

consid. 4.1.1).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che la decisione di tassazione del

17 aprile 2013, debitamente passata in giudicato, costituisce indubbiamente un

valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’imposta cantonale

2011 di fr. 7'472.35. Contrariamente a quanto preteso dal procedente, egli

non ha invece esteso il rigetto all’intero credito risultante dall’attestato di

carenza di beni (ACB) fatto valere dall’istante (il terzo), ma solo alle spese

esecutive di fr. 165.30 ivi contenute. Onde l’accoglimento parziale dell’istanza.

4. Richiamata

la giurisprudenza di questa Camera secondo cui la decisione di tassazione vale

titolo di rigetto definitivo anche per gli interessi di mora dopo il loro

passaggio in giudicato qualora venga prodotta la documentazione che permette di

comprendere come sono stati calcolati, nel reclamo lo Stato del Cantone Ticino

rimprovera al Pretore una violazione dell’art. 320 CPC per non aver tenuto

conto dei medesimi, nonostante abbia allegato all’istanza tutti i documenti

necessari ad “acquisire la

liquidità del credito” e di conseguenza a verificarne

il calcolo. Fornisce al proposito una breve spiegazione per meglio comprendere

la lettura del conteggio accluso all’istanza. Il reclamante evidenzia d’altronde

che l’e­­scusso non ha sollevato alcuna censura riguardo all’inesattezza dell’ACB,

il quale costituisce prova piena dei fatti che attesta finché non sia

dimostrata l’inesattezza del suo contenuto.

5. Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono

quindi quale titolo di rigetto definitivo, le deci-sioni di autorità

amministrative svizzere, purché siano esecutive. (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a

ed. 2021, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette,

tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di

tassazione “cresciute in giudicato” (art. 244 cpv. 3 LT).

5.1 Nel

caso specifico, non è contestato – ed è pacifico – che la decisione di

tassazione (dopo tassazione d’ufficio) del 17 aprile 2013 agli atti (doc. C

accluso all’istanza) è da tempo passata in giudicato (come risulta del resto

dal timbro apposto sulla medesima) e costituisce pertanto un valido titolo di

rigetto definitivo per l’impo­­sta cantonale del 2011 di fr. 7'472.35,

come d’altronde stabilito dal Pretore.

5.2 Il

primo giudice ha inoltre a giusta ragione rigettato l’opposizione in via

definitiva anche per le “spese” di fr. 165.30 indicate nel terzo ACB (doc. B), giacché lo stesso,

benché non rappresenti un titolo di rigetto definitivo per i crediti fiscali,

lo è invece per le spese menzionate nell’atto,

stabilite in modo autoritativo dall’ufficio d’esecu­­zione, ossia dall’autorità

amministrativa preposta per legge a statuire

su tali spese (DTF 147 III 364 consid. 3.5.3; sentenze della CEF 14.2021.13 del 9 agosto 2021, consid. 5.2.1; 14.2018.171

del 12 marzo 2019 consid. 5.1; 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015

consid. 5.2; 14.2014.208 del 23 dicembre 2014, consid. 5.1 con riferimenti).

Egli ha nondimeno omesso di considerare che nella pretesa vantata dall’istante (v.

doc. F pag. 4) sono incluse le spese – rispettivamente di fr. 93.60 (doc.

D) e fr. 184.20 (doc. E) – fissate dall’ufficio d’esecuzione nei due

precedenti ACB. Ora, sono spese esecutive stabilite dall’Ufficio d’esecuzione,

cui va esteso il rigetto definitivo per i motivi testé ricordati (per ulteriori

fr. 277.80).

5.3 L’ente

reclamante chiede inoltre di estendere il rigetto all’intero credito posto in

esecuzione, quindi anche agli interessi di ritardo non riconosciuti dal

Pretore. Richiamato il conteggio prodotto con l’istanza, precisa che gli stessi

– calcolati al 2.5% come previsto dall’allegato al decreto esecutivo per il

2011 – decorrono dalla pri­ma rata della richiesta d’acconto (ossia dal 1°

giugno 2011) sino alla determinazione del conguaglio di fr. 7'472.35 e che

il totale indicato di fr. 553.70 (recte: fr. 685.50) corrisponde alla somma degli interessi di fr. 553.70

maturati fino all’emissione del precetto esecutivo n. __________26 del 9

novembre 2014 e di fr. 131.80 da que­st’ultima data sino all’emissione del

primo ACB del 24 luglio 2015.

5.3.1 Le

decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF valgono titolo di rigetto

definitivo anche per gli interessi di mora maturati dopo il loro passaggio in

giudicato sebbene non lo specifichino esplicita-mente (STAEHELIN,

op. cit., n. 49 ad art. 80). Per le decisioni di tassazione, tuttavia, la questione

degli interessi è disciplinata in modo diverso dalla legislazione speciale.

Così l’imposta cantonale diretta e gli interessi devono essere pagati nei

trenta giorni successivi alla loro scadenza (art. 242 cpv. 1 LT) e per gli

importi che non ha versato entro il termine stabilito, il debitore deve pagare

un interesse di ritardo il cui tasso è fissato dal Consiglio di Stato (art. 243

cpv. 1 LT) con apposito decreto esecutivo (in seguito “DE” valevole per il 2021

[RL 640.320] e per gli anni precedenti dal 1995 giusta l’art. 12 cpv. 2 dello

stesso), il quale stabilisce tre scadenze fisse (il 1° maggio, il 1° luglio e

il 1° settembre) per le rate d’acconto e una scadenza variabile alla data d’intimazione

del conteggio per la rata a conguaglio (art. 240 LT e 1 cpv. 3 DE). L’interesse

di ritardo decorre dal trentunesimo giorno successivo alla scadenza (art. 6

cpv. 1 DE). Il tasso d’interesse è stabilito di anno in anno, ma quello

applicabile all’inizio di una procedura d’e­­secuzione rimane valido sino alla

chiusura della stessa (art. 9 cpv. 2 DE).

5.3.2 Orbene,

come sottolineato dal reclamante, questa Camera ha più volte ricordato che il

rigetto può essere concesso di principio per gli interessi di mora qualora sia

stata prodotta la documentazione necessaria a determinare come gli stessi sono

stati calcolati (v. in particolare la già citata 14.2021.13 consid. 5.2.4.1 e i

rinvii), fermo restando che i crediti sui quali maturano devono essere oggetto

di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione regolarmente prodot­to dall’istante.

5.3.3 Nella

fattispecie il reclamante fonda la sua pretesa per interessi sul conteggio

(doc. F) accluso all’istanza, secondo cui gl’interessi di ritardo, calcolati al

tasso del 2.5% stabilito dal Consiglio di Stato giusta l’allegato all’apposito

DE per gli anni dal 2011 al 2015 compresi,

ammontano a fr. 685.50 (doc. F pag. 2), pari alla somma de­gl’interessi

sulle tre rate d’acconto di fr. 2'069.– ciascuna, decorrenti dal 31

maggio, 31 luglio e 30 settembre 2011 ossia trentun giorni dopo la rispettiva

data d’intimazione, v. doc. F pag. 1) fino al 31 maggio 2013, data della

scadenza indicata nel conguaglio di fr. 1'265.35, verosimilmente intimato il

30 aprile 2013 (doc. F, pag. 1), e degl’interessi di ritardo sempre del 2.5%

dal 1° giugno 2013 fino all’emissione del primo ACB del 24 luglio 2015 (774

giorni).

5.3.4 In

una recente decisione relativa alla riscossione provvisoria del­l’imposta

federale (sentenza 14.2021.50 del 6 ottobre 2021, RtiD 2022 I 669 n. 39c

consid. 5.2.2), la Camera ha rilevato che un conteggio provvisorio può essere

parificato a un titolo di rigetto solo se è emesso sotto forma di una decisione

impugnabile, ciò che è per esempio il caso nei cantoni di Lucerna e Friborgo

per l’esazione degli acconti d’imposte dirette cantonali e comunali (Staehelin, op. cit., n. 114 ad art. 80; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 136 ad art. 80 LEF), ma non del diritto

federale, che non prevede alcun ricorso contro la riscossione provvisoria dell’imposta

federale (art. 162 cpv. 1 e 132 LIFD; sentenza del Tribunale federale

2C_586/2010 del 24 marzo 2011 consid. 3), in quanto adotta il sistema del conteggio

delle imposte riscosse provvisoriamente in

quelle dovute conformemente alla tassazione definitiva, il saldo, a

seconda che è positivo o negativo, dovendo essere richiesto al contribuente o

restituitogli (art. 162 cpv. 2 e 3 LIFD). Ne segue che l’imposta provvisoria e

Fatti

i relativi interessi di mora possono essere contestati solo con un reclamo

contro il conguaglio.

Ciò

vale anche per le imposte dirette ticinesi: quelle provvisorie riscosse in rate

sono infatti conteggiate in quelle dovute conformemente alla tassazione

definitiva (art. 241 cpv. 3 LT) e il saldo, positivo o negativo, è stabilito

dall’autorità di riscossione nel conteggio definitivo (conguaglio) (art. 241

cpv. 4 LT), che può essere impugnato con reclamo all’autorità di riscossione e

con ricorso alla Camera di diritto tributario (art. 241 cpv. 5 LT).

Dato

il carattere documentale della procedura di rigetto dell’oppo­­sizione (sopra

consid. 2), se intende ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione anche

per gli interessi di mora maturati su imposte cantonali dirette tra la notifica

del conteggio provvisorio (o richiesta d’acconto) e quella del conteggio

definitivo, l’autorità fisca­le deve dunque produrre anche il conguaglio (o conteggio

definitivo), ossia la decisione (giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF) che appunto

accerta l’importo degl’interessi in questione, mentre la decisione di

tassazione non contiene alcun accertamento al riguardo (come già stabilito

dalla Camera per l’imposta federale diretta nella citata 14.2021.50, consid.

5.2.3).

5.3.5 Ne segue che, in concreto, la decisione

impugnata va confermata per quanto attiene agli interessi di mora fino al

conteggio definitivo (o conguaglio) dal momento che l’istante non ha prodotto

tale atto. Il conteggio agli atti (doc. F) non costituisce al riguardo una decisione impugnabile, anche perché è stato

allestito solo alla data del­l’inoltro dell’istanza. Per il periodo

successivo, nulla osta a estendere il rigetto dell’opposizione agli interessi

calcolati sull’importo dell’imposta stabilita nella decisione di tassazione, di

fr. 7'472.35 (doc. C), giacché l’istante ha debitamente prodotto tale

decisione. Calcolati al 2.5% su fr. 7'472.35 dall’emissione del conguaglio

(31 maggio 2013) fino all’emissione del primo ACB del 24 luglio 2015 (774

giorni), gl’interessi in questione ascendono a fr. 401.10 (cfr. doc.

F, pag. 2). Il reclamo va accolto entro in questi limiti.

5.4 Per quanto concerne invece la tassa di diffida di fr. 50.–

indicata nel conteggio e inclusa nel saldo scoperto di fr. 8'650.95

vantato dal reclamante (v. doc. F pag. 5), non figura alcuna decisione agli

Considerandi

atti che ne stabilisca l’effettiva esistenza e l’importo, sicché il rigetto non può essere esteso anche a siffatta

pretesa (sentenza della CEF 14.2017.63 del 6 settembre 2017 consid. 5.4,

massimata in RtiD 2018 I 769 n. 40c).

5.5

A

scanso di equivoci, occorre precisare, all’indirizzo del reclaman­te, che una

decisione di rigetto dell’opposizione ha effetti vincolanti solo nell’esecuzione

cui si riferisce, sicché non può costituire un titolo di rigetto in una

successiva esecuzione (sentenza della CEF 14.2019.107 del 25 ottobre 2019

consid. 5.2 e i rinvii). D’al­­tronde, pur essendo un pubblico documento

facente prova dei fatti che attesta finché non sia dimostrata l’inesattezza del

suo contenuto (art. 9 cpv. 1 CC), l’ACB non costituisce una decisione – a parte

per le spese esecutive (DTF 147 III 364 consid. 3.5.3) – né quindi un titolo di

rigetto definitivo nel senso dell’art. 80 LEF, bensì solo un titolo di rigetto

provvisorio per i crediti di diritto privato e per quelli di diritto pubblico,

per il cui accertamento l’ente pubblico non gode di un potere decisionale, ma

deve far capo alla via del­l’azione di diritto amministrativo (art. 149 cpv. 2

LEF; sentenze del Tribunale federale 5A_31/2019 del 31 maggio 2019 consid. 5.1

e della CEF 14.2014.208 [già citata] consid. 5.1; cfr. DTF 147 III 361

consid. 3.3.1).

6.

In definitiva, il reclamo merita parziale

accoglimento e la decisione impugnata va modificata nel senso che l’opposizione

interposta al precetto esecutivo è rigettata in via definitiva per fr. 8'316.55

(pari al capitale di fr. 7'472.35 + le spese del primo ACB di fr. 184.20,

del secondo di fr. 93.60 e del terzo di fr. 165.30 [consid. 5.2] +

gli interessi di fr. 401.10

[consid. 5.3.5]), ad esclusione

della tassa di diffida di fr. 50.– (consid. 5.4).

7.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale del convenuto (art. 106 cpv. 2 CPC).

Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamante non avendo motivato la

sua domanda al riguardo in prima sede, contrariamente a quanto richiesto dall’art.

95.

cpv. 3 lett. c CPC, mentre in seconda sede ha postulato solo la rifusione

delle spese. È del resto dubbio che enti di diritto pubblico agenti nell’esercizio

delle proprie attribuzioni uf-ficiali abbiano diritto

a un’indennità d’inconvenienza (sentenza della CEF 14.2015. 50 del 17 luglio 2015

consid. 6).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'013.30

(pari alla differenza tra quanto richiesto dall’istante, ossia fr. 8'650.95,

e quanto accordato dal Pretore, ovvero fr. 7'637.65), non raggiunge la

soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________61 dell’Ufficio d’esecuzione di

Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 8'316.55”.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio sono

poste a carico di CO 1.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).