14.2022.21
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decreto d’accusa per una multa di posteggio diventato esecutivo in assenza di opposizione
3 agosto 2022Italiano12 min
pace del Circolo di Faido. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.21
Lugano
3 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Faido promossa con istanza 24 novembre 2021
dal
Kanton Bern, Berna
(rappresentato dalla Steuerverwaltung des
Kantons Bern, Berna)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 25 febbraio 2022 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 17 febbraio 2022 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 settembre 2021 dall’Ufficio
d’esecuzione di Faido, il Canton Berna ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 40.–
(indicando quale causa del credito: “Ausstand gemäss Rechnung vom 14.01.2021; Rechnungs-Nr. __________,
Bussen”), fr. 100.– (per “Gerichtskosten”) e fr. 50.–
(per “Mahngebühren”).
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 novembre
2021 il Canton Berna ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di
pace del Circolo di Faido. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
con osservazioni scritte del 3 dicembre 2021. Non avendo l’istante presentato
una replica entro il termine assegnatogli, il 28 dicembre 2021 il Giudice di
pace l’ha invitato a completare l’incarto allegando la documentazione da cui si
evincono i termini di ricorso della decisione prodotta quale titolo di rigetto e
l’attestazione del suo passaggio in giudicato. Il 13 gennaio 2022 il Canton
Berna ha prodotto (nuovamente) il decreto d’accusa del 18 dicembre 2020.
C. Statuendo con decisione del 17 febbraio 2022, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal
convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 50.– senz’assegnare
indennità a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 25 febbraio 2022 per ottenerne implicitamente
l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante il prevedibile esito della
decisione odierna, il reclamo non è stato
notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 18 febbraio 2022, il termine d’impugnazione è
scaduto lunedì 28 febbraio. Presentato tre giorni prima (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,
consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza senza particolare
motivazione, ritenendo implicitamente che la documentazione prodotta dal
creditore costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
per gli importi pretesi. Pur menzionandole, il primo giudice non si è
determinato sulle “tempestive
giustificazioni” presentate dal convenuto.
4.
Nel
reclamo RE 1 ribadisce di aver contestato la multa della circolazione posta in
esecuzione tramite e-mail presso la polizia bernese, sostenendo di aver
regolarmente pagato il suo il suo posteggio, pur avendo erroneamente digitato
un numero diverso da quello effettivamente occupato dalla propria vettura.
Ritiene “completamente fuori
luogo” sia l’assenza di tolleranza dimostrata di
fronte a un “banale e ingenuo
errore”, sia la totale mancanza di empatia palesata
nello scambio di corrispondenza – riferita ad atti contenenti termini giuridici
di difficile comprensione – con una persona che non è di lingua madre tedesca.
Avendo sempre preso posizione sulle sollecitazioni ricevute, al reclamante
appare alquanto “strano” che l’intimazione sia passata in giudicato, pur non escludendo di aver
commesso qualche errore formale a causa delle difficoltà linguistiche. Contesta
pertanto nuovamente di dover pagare l’importo vantato dall’istante,
dichiarandosi tuttavia disposto – se del caso e ammessa l’esistenza di una base
legale – a essere sanzionato unicamente per l’immissione errata del numero del parcheggio.
5.
In
ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere
dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido
titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo
restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF
147.
III 178 consid. 4.2.1).
5.1
Giusta
l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono
quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità
amministrative svizzere, purché siano esecutive.
5.2
Nella
fattispecie il Canton Berna fonda la propria pretesa sul decreto d’accusa (“Strafbefehl”) n. __________
emesso il 18 dicembre 2020 (doc. C accluso all’istanza), con cui il Ministero
pubblico cantonale ha proposto la condanna di RE 1 al pagamento di una multa di
fr. 40.– e alla tassa di giustizia di fr. 100.– per la mancata
attivazione del parchimetro, il 2 settembre 2020, del posteggio “__________” a __________.
Orbene, tale decreto rappresenta senz’altro una valida decisione amministrativa
di carattere esecutivo, l’escusso non avendo dimostrato di esservisi opposto
entro il termine di dieci giorni indicato sul retro del medesimo (doc. C, pag.
2.
in alto). Ne segue che, esecutiva e pure passata in giudicato (art. 354 cpv.
3.
Codice di diritto processuale penale svizzero [CPP, RS 312.0]), la
decisione giustifica il rigetto definitivo nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2
LEF per gli importi ivi contenuti e richiesti con la successiva fattura del 15
gennaio 2021 (doc. D), in ossequio a quanto previsto dalla procedura indicata
sul retro del decreto (doc. C, pag. 2 sotto la voce “Rechnung”).
5.3
Il rigetto va inoltre esteso alle due tasse di
diffida di fr. 25.– ciascuna – contenute rispettivamente nella “Mahnung für Rechnung” del 26 marzo 2021 (doc. F) e nella “Betreibungsandrohung
für Rechnung” del 29 aprile 2021 (doc. G), le quali, già
solo per la loro designazione, rivestono pure esse le caratteristiche di una
decisione amministrativa ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 LEF – emesse conformemente
a quanto stabilito dall’art. 36 della Gebührenverordnung del Canton Berna
(GebV, RS 154.21), del cui possibile prelievo l’escusso era già stato reso
attento sin dalla prima fattura del 15 gennaio 2021 (doc. D pag. 2 in fine).
6.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. L’enumerazione
dei mezzi di difesa non è esaustiva (DTF 140 III 190 consid. 5.2.1). Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla decisione non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (DTF 143 III 568 consid. 4.3.1; 138 III 586 consid. 6.1.2;
sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
6.1
Nel
caso concreto, né col reclamo né davanti al primo giudice RE 1 si è avvalso di
una delle eccezioni liberatorie appena citate, ma si è limitato a ribadire di aver
contestato la multa con un’e-mail trasmessa alla polizia e di aver
pagato il posteggio, seppur per un posto diverso da quello da lui realmente
occupato.
6.2
Ora,
il reclamante avrebbe potuto – e quindi dovuto – far valere le sue
contestazioni già mediante un’opposizione (“Einsprache”) al Ministero pubblico bernese della Regione Oberland
(“Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Region Oberland”) spedita per posta entro dieci giorni dalla ricezione del decreto d’accusa,
come indicato a tergo del decreto stesso (alla voce “Rechtsmittelbelehrung”). Non
lo può fare con un reclamo contro la decisione di rigetto dell’opposizione
(sopra consid. 6).
6.3
Che
l’uso della lingua tedesca per la corrispondenza relativa ad atti contenenti termini
giuridici di difficile comprensione per una persona che non è di lingua madre
tedesca abbia posto al reclamante problemi di comprensione è un’allegazione
nuova ch’egli non ha fatto valere davanti al primo giudice. Non se ne può
pertanto tenere conto in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2).
6.3.1
Per abbondanza, RE 1 pare del resto aver capito il senso e la portata del
provvedimento ricevuto (ossia la multa del 2 settembre 2020, allegato B alle
osservazioni all’istanza), dal momento che è stato in grado di contestarlo in
lingua tedesca a chi l’ha rilasciato (allegato A) e di prendere posizione sulla
risposta negativa della polizia alla sua richiesta di ritiro della multa
(allegato C). Invero, egli non spende una parola sul decreto d’accusa, ma nulla
lo dispensava, all’occorrenza, di farselo tradurre e spiegare da un conoscente, da un traduttore, da un legale o dallo stesso
Ministero pubblico onde agire con cognizione di causa e in tempo utile, giacché
aveva dichiarato di volerne fare una questione di principio (e-mail del 24
settembre 2020).
6.3.2
Certo,
in linea di massima il prevenuto ha diritto alla traduzione del tenore dell’atto
d’accusa in una lingua che comprende (art. 68 cpv. 2 CPP), specie dei rimedi
giuridici (sentenza della Tribunale federale 6B_964/2013 del 6 febbraio 2015
consid. 3.3.1 e 3.3.2). Tuttavia, il destinatario di un atto che non menziona
rimedi giuridici (o li menziona in una lingua ch’egli non capisce) non può
semplicemente ignorarlo; è tenuto a impugnarlo entro il termine ordinario o a
informarsi, in un lasso di tempo ragionevole, sulla via di ricorso quando il
carattere di decisione è riconoscibile e ch’egli intende contestarla (già
citata 6B_964/2013, consid. 3.4 e i rinvii).
Ora,
nella
fattispecie RE 1 ha aspettato il reclamo per evocare difficoltà di comprensione
degli atti della procedura, ossia oltre 14 mesi per quanto attiene al decreto d’accusa.
Non è conforme al principio della buona fede processuale. Anche se non fosse
fondata su un’allegazione di fatto irricevibile (sopra consid. 6.3), la censura
andrebbe pertanto respinta.
6.4
Le
e-mail che RE 1 ha spedito alla polizia sono senza rilievo per la questione del
passaggio in giudicato dell’atto d’accusa emesso dopo lo scambio di allegati
cui egli si riferisce. Tale atto poteva essere contestato solo per posta – e
non per e-mail (come menzionato in grassetto al tergo) – al Ministero pubblico
e non alla polizia. In assenza d’impugnazione il decreto d’accusa
è divenuto definitivo e vincola sia il primo giudice sia questa Camera, il cui
potere di cognizione è limitato alla verifica dell’esecutività della decisione
invocata quale titolo di rigetto e all’esame delle eccezioni stabilite dall’art.
81.
LEF sorte dopo la sua emanazione (v. sopra consid. 2 e 6).
6.5
Proprio
perché non incombe al giudice del rigetto (o all’autorità
di reclamo) vagliare censure riguardanti il merito della controversia né riesaminare
(sempre nel merito) le decisioni esecutive invocate quale titolo, la richiesta
subordinata del reclamante di esser sanzionato solo per l’immissione errata del
numero di posteggio esula dalla competenza di questa Camera.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone
invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla
controparte per osservazioni. È del resto dubbio che enti di diritto pubblico
agenti nell’esercizio delle proprie attribuzioni ufficiali abbiano diritto a un’indennità d’inconvenienza (sentenza della CEF 14.2015.50 del 17 luglio 2015 consid. 6).
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 190.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Faido.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).