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Decisione

14.2022.21

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decreto d’accusa per una multa di posteggio diventato esecutivo in assenza di opposizione

3 agosto 2022Italiano12 min

pace del Circolo di Faido. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.21

Lugano

3 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Faido promossa con istanza 24 novembre 2021

dal

Kanton Bern, Berna

(rappresentato dalla Steuerverwaltung des

Kantons Bern, Berna)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 25 febbraio 2022 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 17 febbraio 2022 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 settembre 2021 dall’Ufficio

d’esecuzione di Faido, il Canton Berna ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 40.–

(indicando quale causa del credito: “Ausstand gemäss Rechnung vom 14.01.2021; Rechnungs-Nr. __________,

Bussen”), fr. 100.– (per “Gerichtskosten”) e fr. 50.–

(per “Mahngebühren”).

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 novembre

2021 il Canton Berna ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di

pace del Circolo di Faido. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza

con osservazioni scritte del 3 dicembre 2021. Non avendo l’istante presentato

una replica entro il termine assegnatogli, il 28 dicembre 2021 il Giudice di

pace l’ha invitato a completare l’incarto allegando la documentazione da cui si

evincono i termini di ricorso della decisione prodotta quale titolo di rigetto e

l’attestazione del suo passaggio in giudicato. Il 13 gennaio 2022 il Canton

Berna ha prodotto (nuovamente) il decreto d’accusa del 18 dicembre 2020.

C. Statuendo con decisione del 17 febbraio 2022, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal

convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 50.– senz’assegnare

indennità a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 25 febbraio 2022 per ottenerne implicitamente

l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante il prevedibile esito della

decisione odierna, il reclamo non è stato

notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 18 febbraio 2022, il termine d’impugnazione è

scaduto lunedì 28 febbraio. Presentato tre giorni prima (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,

consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza senza particolare

motivazione, ritenendo implicitamente che la documentazione prodotta dal

creditore costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

per gli importi pretesi. Pur menzionandole, il primo giudice non si è

determinato sulle “tempestive

giustificazioni” presentate dal convenuto.

4.

Nel

reclamo RE 1 ribadisce di aver contestato la mul­ta della circolazione posta in

esecuzione tramite e-mail presso la polizia bernese, sostenendo di aver

regolarmente pagato il suo il suo posteggio, pur avendo erroneamente digitato

un numero diverso da quello effettivamente occupato dalla propria vettura.

Ritiene “completamente fuori

luogo” sia l’assenza di tolleranza dimostrata di

fronte a un “banale e ingenuo

errore”, sia la totale mancanza di empatia palesata

nello scambio di corrispondenza – riferita ad atti contenenti termini giuridici

di difficile comprensione – con una persona che non è di lingua madre tedesca.

Avendo sempre preso posizione sulle sollecitazioni ricevute, al reclamante

appare alquanto “strano” che l’intimazione sia passata in giudicato, pur non escludendo di aver

commesso qualche errore formale a causa delle difficoltà linguistiche. Contesta

pertanto nuovamente di dover pagare l’importo vantato dall’istante,

dichiarandosi tuttavia disposto – se del caso e ammessa l’esistenza di una base

legale – a essere sanzionato unicamente per l’immissione errata del numero del parcheggio.

5.

In

ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere

dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo

restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF

147.

III 178 consid. 4.2.1).

5.1

Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono

quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità

amministrative svizzere, purché siano esecutive.

5.2

Nella

fattispecie il Canton Berna fonda la propria pretesa sul decreto d’accusa (“Strafbefehl”) n. __________

emesso il 18 dicembre 2020 (doc. C accluso all’istanza), con cui il Ministero

pubblico cantonale ha proposto la condanna di RE 1 al pagamento di una multa di

fr. 40.– e alla tassa di giustizia di fr. 100.– per la mancata

attivazione del parchimetro, il 2 settembre 2020, del posteggio “__________” a __________.

Orbene, tale decreto rappresenta senz’altro una valida decisione amministrativa

di carattere esecutivo, l’escusso non avendo dimostrato di esservisi opposto

entro il termine di dieci giorni indicato sul retro del medesimo (doc. C, pag.

2.

in alto). Ne segue che, esecutiva e pure passata in giudicato (art. 354 cpv.

3.

Codice di diritto processuale penale svizzero [CPP, RS 312.0]), la

decisione giustifica il rigetto definitivo nel sen­so dell’art. 80 cpv. 2 n. 2

LEF per gli importi ivi contenuti e richiesti con la successiva fattura del 15

gennaio 2021 (doc. D), in ossequio a quanto previsto dalla procedura indicata

sul retro del decreto (doc. C, pag. 2 sotto la voce “Rechnung”).

5.3

Il rigetto va inoltre esteso alle due tasse di

diffida di fr. 25.– ciascu­na – contenute rispettivamente nella “Mahnung für Rechnung” del 26 marzo 2021 (doc. F) e nella “Betreibungsandrohung

für Rech­nung” del 29 aprile 2021 (doc. G), le quali, già

solo per la loro designazione, rivestono pure esse le caratteristiche di una

decisione amministrativa ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 LEF – emesse conformemente

a quanto stabilito dall’art. 36 della Gebührenverordnung del Canton Berna

(GebV, RS 154.21), del cui possibile prelievo l’escusso era già stato reso

attento sin dalla prima fattura del 15 gennaio 2021 (doc. D pag. 2 in fine).

6.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. L’enumerazione

dei mezzi di difesa non è esaustiva (DTF 140 III 190 consid. 5.2.1). Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla decisione non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (DTF 143 III 568 consid. 4.3.1; 138 III 586 consid. 6.1.2;

sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

6.1

Nel

caso concreto, né col reclamo né davanti al primo giudice RE 1 si è avvalso di

una delle eccezioni liberatorie appena citate, ma si è limitato a ribadire di aver

contestato la multa con un’e-mail trasmessa alla polizia e di aver

pagato il posteggio, seppur per un posto diverso da quello da lui realmente

occupato.

6.2

Ora,

il reclamante avrebbe potuto – e quindi dovuto – far valere le sue

contestazioni già mediante un’opposizione (“Einsprache”) al Ministero pubblico bernese della Regione Oberland

(“Staatsanwalt­schaft des Kantons Bern, Region Oberland”) spedita per posta entro dieci giorni dalla ricezione del decreto d’accusa,

come indicato a tergo del decreto stesso (alla voce “Rechtsmittelbelehrung”). Non

lo può fare con un reclamo contro la decisione di rigetto dell’oppo­sizione

(sopra consid. 6).

6.3

Che

l’uso della lingua tedesca per la corrispondenza relativa ad atti contenenti termini

giuridici di difficile comprensione per una persona che non è di lingua madre

tedesca abbia posto al reclamante problemi di comprensione è un’allegazione

nuova ch’egli non ha fatto valere davanti al primo giudice. Non se ne può

pertanto tenere conto in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2).

6.3.1

Per abbondanza, RE 1 pare del resto aver capito il sen­so e la portata del

provvedimento ricevuto (ossia la multa del 2 settembre 2020, allegato B alle

osservazioni all’istanza), dal momento che è stato in grado di contestarlo in

lingua tedesca a chi l’ha rilasciato (allegato A) e di prendere posizione sulla

risposta negativa della polizia alla sua richiesta di ritiro della multa

(allegato C). Invero, egli non spende una parola sul decreto d’accusa, ma nulla

lo dispensava, all’occorrenza, di farselo tradurre e spiegare da un conoscente, da un traduttore, da un legale o dallo stesso

Ministero pubblico onde agire con cognizione di causa e in tempo utile, giacché

aveva dichiarato di volerne fare una questione di principio (e-mail del 24

settembre 2020).

6.3.2

Certo,

in linea di massima il prevenuto ha diritto alla traduzione del tenore dell’atto

d’accusa in una lingua che comprende (art. 68 cpv. 2 CPP), specie dei rimedi

giuridici (sentenza della Tribunale federale 6B_964/2013 del 6 febbraio 2015

consid. 3.3.1 e 3.3.2). Tuttavia, il destinatario di un atto che non menziona

rimedi giuridici (o li menziona in una lingua ch’egli non capisce) non può

semplicemente ignorarlo; è tenuto a impugnarlo entro il termine ordinario o a

informarsi, in un lasso di tempo ragionevole, sulla via di ricorso quando il

carattere di decisione è riconoscibile e ch’egli intende contestarla (già

citata 6B_964/2013, consid. 3.4 e i rinvii).

Ora,

nella

fattispecie RE 1 ha aspettato il reclamo per evocare difficoltà di comprensione

degli atti della procedura, ossia oltre 14 mesi per quanto attiene al decreto d’accusa.

Non è conforme al principio della buona fede processuale. Anche se non fosse

fondata su un’allegazione di fatto irricevibile (sopra consid. 6.3), la censura

andrebbe pertanto respinta.

6.4

Le

e-mail che RE 1 ha spedito alla polizia sono senza rilievo per la questione del

passaggio in giudicato dell’atto d’ac­cusa emesso dopo lo scambio di allegati

cui egli si riferisce. Tale atto poteva essere contestato solo per posta – e

non per e-mail (come menzionato in grassetto al tergo) – al Ministero pubblico

e non alla polizia. In assenza d’impugnazione il decreto d’accusa

è divenuto definitivo e vincola sia il primo giudice sia questa Camera, il cui

potere di cognizione è limitato alla verifica dell’esecu­tività della decisione

invocata quale titolo di rigetto e all’esame delle eccezioni stabilite dall’art.

81.

LEF sorte dopo la sua emanazione (v. sopra consid. 2 e 6).

6.5

Proprio

perché non incombe al giudice del rigetto (o all’autorità

di reclamo) vagliare censure riguardanti il merito della controversia né riesaminare

(sempre nel merito) le decisioni esecutive invocate quale titolo, la richiesta

subordinata del reclamante di esser sanzionato solo per l’immissione errata del

numero di posteggio esula dalla competenza di questa Camera.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte per osservazioni. È del resto dubbio che enti di diritto pubblico

agenti nell’esercizio delle proprie attribuzioni ufficiali abbiano diritto a un’indennità d’in­­convenienza (sentenza della CEF 14.2015.50 del 17 luglio 2015 consid. 6).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 190.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Faido.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).