14.2022.22
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo irricevibile poiché tardivo
27 luglio 2022Italiano5 min
5 giugno 2021 indicando come titolo di credito la “Fattura no 2021 46963715 del 26 gennaio
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.22
Lugano
27 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa 466-A-21-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 7
settembre 2021 dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dal RA 1
)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 25 febbraio 2022 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 18 novembre 2021 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________88 emesso il 7 luglio 2021
dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Cantone Ticino ha
escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 51.– oltre agli interessi del 5% dal
Fatti
5 giugno 2021 indicando come titolo di credito la “Fattura no 2021 46963715 del 26 gennaio
2021+interessi al 5.00% calcolati dal 25.02.2021, importo dovuto” e fr. 0.70 per “Interessi calcolati
fino al 04.06.2021”;
che
avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7
settembre 2021 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest;
che
nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 6 ottobre 2021 e con replica dell’11 ottobre 2021 e duplica del 24
ottobre 2021 le parti hanno ribadito le loro posizioni contrastanti;
che
statuendo con decisione del 18 novembre 2021, il Giudice
di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 60.–;
che
contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 25 febbraio 2022 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate le
spese;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
Considerandi
nella fattispecie, come si evince dal tracciamento relativo alla raccomandata
n. 98.__________ contenente la decisione impugnata, malgrado l’avviso del 19
novembre 2021 la reclamante non ha ritirato la sentenza entro il termine
indicato, ovvero il 27 novembre 2021;
che in caso d’invio postale raccomandato non ritirato la notificazione
è però considerata avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna
infruttuoso, sempreché il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione
(art. 138 cpv. 3 lett. a CPC);
che
la RE 1 doveva aspettarsi la notificazione della decisione, siccome aveva
ricevuto l’istanza, in merito alla quale aveva presentato osservazioni e una
duplica;
che il termine di ricorso ha quindi iniziato
a decorrere il giorno successivo alla scadenza del termine di giacenza postale,
il 28 no-vembre 2021, ed è scaduto martedì 7 dicembre 2021 (art. 142 cpv. 1 CPC
per il rinvio dell’art. 31 LEF);
che
consegnato alla posta solo il 25 febbraio 2022 (come risulta dal timbro postale
sulla busta d’invio), il reclamo è ampiamente tardivo (art. 143 CPC per il
rinvio dell’art. 31 LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio
(art. 60 CPC);
che
la decisione le sia pervenuta anche dall’UE per posta elettronica del 15
febbraio 2022, come asserisce la reclamante non fa rinascere il termine scaduto
infruttuoso già il 7 dicembre 2021;
che
la tassa del presente
giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema d’indennità, il reclamo non essendo stato
notificato alla controparte per osservazioni;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 51.–, all’evidenza non raggiunge
la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– Dipartimento
delle finanze e dell’economia, Ufficio tesoreria e fatturazioni, Piazza
Governo 7, Bellinzona.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo
di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).