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Decisione

14.2022.22

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo irricevibile poiché tardivo

27 luglio 2022Italiano5 min

5 giugno 2021 indicando come titolo di credito la “Fattura no 2021 46963715 del 26 gennaio

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.22

Lugano

27 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa 466-A-21-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 7

settembre 2021 dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dal RA 1

)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 25 febbraio 2022 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 18 novembre 2021 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________88 emesso il 7 luglio 2021

dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Cantone Ticino ha

escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 51.– oltre agli interessi del 5% dal

Fatti

5 giugno 2021 indicando come titolo di credito la “Fattura no 2021 46963715 del 26 gennaio

2021+interessi al 5.00% calcolati dal 25.02.2021, importo dovuto” e fr. 0.70 per “Interessi calcolati

fino al 04.06.2021”;

che

avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7

settembre 2021 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest;

che

nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 6 ottobre 2021 e con replica dell’11 ottobre 2021 e duplica del 24

ottobre 2021 le parti hanno ribadito le loro posizioni contrastanti;

che

statuendo con decisione del 18 novembre 2021, il Giudice

di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione

interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 60.–;

che

contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 25 febbraio 2022 per ottener­ne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate le

spese;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che

Considerandi

nella fattispecie, come si evince dal tracciamento relativo alla raccomandata

n. 98.__________ contenente la decisio­ne impugnata, malgrado l’avviso del 19

novembre 2021 la reclamante non ha ritirato la sentenza entro il termine

indicato, ovvero il 27 novembre 2021;

che in caso d’invio postale raccomandato non ritirato la notificazione

è però considerata avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna

infruttuoso, sempreché il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione

(art. 138 cpv. 3 lett. a CPC);

che

la RE 1 doveva aspettarsi la notificazione della decisione, siccome aveva

ricevuto l’istanza, in merito alla quale aveva presentato osservazioni e una

duplica;

che il termine di ricorso ha quindi iniziato

a decorrere il giorno successivo alla scadenza del termine di giacenza postale,

il 28 no-vembre 2021, ed è scaduto martedì 7 dicembre 2021 (art. 142 cpv. 1 CPC

per il rinvio dell’art. 31 LEF);

che

consegnato alla posta solo il 25 febbraio 2022 (come risulta dal timbro postale

sulla busta d’invio), il reclamo è ampiamente tardivo (art. 143 CPC per il

rinvio dell’art. 31 LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio

(art. 60 CPC);

che

la decisione le sia pervenuta anche dall’UE per posta elettronica del 15

febbraio 2022, come asserisce la reclamante non fa rinascere il termine scaduto

infruttuoso già il 7 dicembre 2021;

che

la tassa del presente

giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema d’indennità, il reclamo non essendo stato

notificato alla controparte per osservazioni;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 51.–, all’evidenza non raggiunge

la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– Dipartimento

delle finanze e dell’economia, Ufficio tesoreria e fatturazioni, Piazza

Governo 7, Bellinzona.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo

di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).