14.2022.23
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Abbonamento a un centro benessere. Assenza di motivazione della sentenza. Spese amministrative e d’incasso
14 settembre 2022Italiano14 min
i restanti fr. 50.– a carico della CO 1.
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.23
Lugano
14 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa 138-B-21-S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 1° ottobre
2021 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 28 febbraio 2022 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 22 febbraio 2022 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto del 23 dicembre 2017 RE 1e ha concluso con la PI 1 un
abbonamento di due anni relativo all’uso delle strutture del Centro __________ (palestre,
piscine, spa ecc.) al costo di fr. 1'285.–, rinnovabile automaticamente di
anno in anno, salvo disdetta con un preavviso di trenta giorni prima del 21
gennaio 2020.
B. Il
2 novembre 2020 la PI 1 ha ceduto il proprio credito di fr. 1'308.– nei
confronti di RE 1 alla CO 1.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 giugno 2021 dal-l’Ufficio d’esecuzione
di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'408.– oltre agli
interessi del 5% dal 21 luglio 2020 (indicando quale causa del credito l’“abbonamento periodo dal
21.03.2020 al 20.03.2021, contratto no. 100736 del 23.12.2017. Palestra PI 1, __________”), fr. 100.– (per “spese amministrative”) e fr. 100.–
(per “spese incasso”).
D. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1° ottobre
2021 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
con osservazioni scritte del 6 novembre 2021. Entro il termine assegnatole, il
10 dicembre 2021 la CO 1 ha presentato una replica scritta, a cui RE 1 ha
duplicato tempestivamente il 12 gennaio 2022. All’udienza indetta per il 10
febbraio 2022, le parti sono rimaste sulle rispettive posizioni.
E. Statuendo con decisione del 22 febbraio 2022, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal
convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità
di fr. 50.– a favore dell’istante.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 febbraio 2022 per ottenerne
l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili.
Nelle sue osservazioni del 31 marzo 2022, la CO 1 ha concluso per la reiezione
del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 al più presto il 23 febbraio
2022, il termine d’impugnazione è scaduto non prima di lunedì 7 marzo (art. 142
cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 1° marzo 2022 (data
del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio
2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il
pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il
litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid.
4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha
rilevato che il contratto in essere tra le parti costituisce un valido
titolo di rigetto provvisorio e che le eccezioni della parte convenuta “non possono essere attribuite ad una mancanza
di volontà di parte Istante nel trovare anche una via conciliativa tra le parti
finalizzata a chiudere la causa in via extragiudiziale”.
4. Nel
reclamo RE 1 lamenta che il primo giudice non si è espresso su nessuna delle
censure da lui sollevate in prima sede. Ribadisce che il precetto esecutivo
così come l’istanza si basano su un contratto concluso da lui con la PI 1 e non
con l’istante, ossia la CO 1, lamenta poi un inadempimento contrattuale da
parte dell’istante, siccome durante il periodo dell’abbonamento per il quale è
stato escusso la palestra è rimasta chiusa a causa della pandemia da coronavirus
oltre che per lavori di ristrutturazione e infine ripete che non vi è identità
tra l’importo posto in esecuzione e quello che risulta dal contratto. Con le
osservazioni al reclamo la CO 1 ha rinviato alle considerazioni esposte nella
propria replica in prima istanza.
5. Orbene, nella misura in cui non si è determinato sulle
censure dell’escusso il Giudice di pace ha leso il diritto di essere sentito
del reclamante (art. 53 CPC e 29 cpv. 2 Cost.). Una siffatta
violazione implica di principio l’annullamento della decisione impugnata, a
prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che la parte lesa
abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità di ricorso con
stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto quel
diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid.
2.3) e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55
consid. 4.3, vedi sentenza della CEF 14.2020.14 del 30 giugno 2020 consid. 5.1).
Nel caso specifico, non è necessario rinviare la causa al primo giudice per
sanare la violazione, siccome il reclamante non ha formulato alcuna richiesta
in tal senso, anzi ha postulato la reiezione dell’istanza. La cognizione della
Camera non può d’altronde ritenersi limitata (giusta l’art. 320 lett. b CPC, v.
sopra consid. 1.2) sui fatti rilevanti per il giudizio giacché la sentenza
impugnata non contiene alcun accertamento. La causa è infine matura per il
giudizio, sicché nulla osta a statuire direttamente sul reclamo senza rinvio al
primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; in tal senso: sentenza della CEF
14.2019.161 del 9 gennaio 2020 consid. 6.3).
6. In ogni stadio di causa il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a
prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid.
3.3.3) e se vi è identità tra l’escutente indicato
sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 722
consid. 4.1), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è
limitato alle carenze
manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).
6.1 Nel
caso di specie, il reclamante sostiene che non vi è identità tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto. L’assunto è solo
parzialmente vero. Firmando il contratto accluso all’istanza (doc. 1), l’escusso
ha riconosciuto di dovere fr. 1'285.– all’anno all’escutente per le sue
prestazioni. Quest’ultimo ha tuttavia ridotto la propria pretesa a fr. 1'278.–
(doc. 2), come risulta anche dalla pretesa di fr. 1'408.–
posta in esecuzione per il periodo d’abbonamento dal 21 marzo 2020 al 20
marzo 2021 (doc. 18), che apparentemente si compone del canone di fr. 1'278.–,
oltre alle spese di sollecito di fr. 30.– (doc. 3 e 4) nonché agl’interessi
di mora e alle spese amministrative di fr. 100.– (doc. 8). Siccome le
spese e interessi appena citati non risultano dal contratto sottoscritto dall’escusso
(doc. 1), l’identità degl’importi sul precetto esecutivo e sul contratto si
limita a fr. 1'278.–. Poiché non sono previste dal contratto, anche per le
“spese amministrative” di fr. 100.– e per le “spese incasso” di altri fr. 100.–
difetta un titolo di rigetto. Come per altro già evidenziato da RE 1 in prima
sede (n. 12 delle osservazioni), il rigetto va limitato a fr. 1'278.– oltre agli interessi del 5% (art. 104 cpv. 1 CO)
dal 21 luglio 2020 – data del terzo
sollecito (doc. 5), come richiesto, malgrado la scadenza fosse stata fissata al
5 aprile 2020 (doc. 2) – e il reclamo accolto in tale misura.
6.2 Non sussistono poi problematiche di
legittimazione attiva della CO 1 o d’identità tra l’escutente indicato
sul precetto esecutivo (come nell’istanza) – la CO 1 – e il creditore designato
nel titolo – la PI 1 – siccome la PI 1 ha ceduto alla CO 1, con scritto del 2
novembre 2020 firmato dalla cedente (doc. 7), il noto credito di fr. 1'278.–,
oltre alle spese di sollecito di fr. 30.–, con riferimento al contratto “quota abbonamento palestra, contratto firmato
il 23.12.2017”. Il reclamante afferma sì che la
cessione non è valida, poiché la stessa avrebbe dovuto a suo dire essergli
comunicata, ma egli misconosce che il consenso del debitore non è necessario perché
la cessione sia valida (art. 164 cpv. 1 CO; DTF 95 II 115 consid. 4; sentenza della CEF 14.2015.123 del 26 novembre 2015 consid. 7.2). Nel
caso di specie, l’identità contestata è quindi in realtà data.
7. Secondo
la “Basler Praxis” citata dal reclamante, ove l’escusso abbia contestato in
modo sufficientemente circostanziato, non palesemente insostenibile e
tempestivo la correttezza dell’adempimento delle prestazioni dovutegli dall’escutente
nell’ambito di un contratto bilaterale
(come il contratto di mandato), incombe al procedente, in virtù dell’art. 82
CO, dimostrare di avere adempiuto correttamente i propri obblighi onde
ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione all’esecuzione volta all’incasso
della propria pretesa (sentenza
della CEF 14.2020.176 del 25 maggio 2021 consid. 5.2 e i riferimenti,
segnatamente alla 14.2017.73 del 27 dicembre 2017, RtiD
2018 II 823 n. 42c, consid. 5.6; DTF
145 III 25 consid. 4.3.2 per l’eccezione d’inadempimento).
7.1 Nel
caso specifico, il reclamante ribadisce che l’istante ha tenuto chiuse le
proprie strutture durante l’emergenza covid 19, rendendosi inadempiente. Non
precisa la durata della chiusura, ma non contesta (neppure in prima sede) l’allegazione
dell’istante, secondo cui il primo lockdown è stato
imposto dal 12 marzo al 19 aprile 2020 (replica ad n. 11), ossia grosso modo
durante il primo mese dell’anno contrattuale
oggetto dell’esecuzione. In prima sede la CO 1 ha invero ammesso
implicitamente l’esistenza di altri lockdown, ma ha
precisato di avere aggiunto sei mesi gratuiti a tutti i “clienti attivi” (replica ad 7). In duplica (ad 2/i) RE 1 non ha negato
tale concessione in sé, ma si è limitato a rilevare che l’aggiunta di sei mesi
conferma implicitamente il carattere oneroso dell’abbonamento per il periodo avversato.
Egli non contesta tuttavia che le chiusure non sono dipese dalla volontà dell’istante
né che il prolungamento gratuito dell’abbonamento di ulteriori sei mesi
costituisce una sufficiente riparazione dei disagi causati dalle interruzioni
(forzate) di servizio. In particolare egli
non pretende che tali interruzioni siano durate complessivamente più di sei
mesi. L’eccezione di parziale inadempimento andava dunque reputata
sanata e perciò respinta (cfr. sentenza della CEF 14.2017.73 del 22 dicembre
2017, RtiD 2018 II 827 n. 42c, consid. 5.6/d).
7.2 RE
1 eccepisce infine nuovamente un altro parziale inadempimento delle
prestazioni contenute nell’abbonamento alludendo, senz’ulteriori precisazioni,
a una limitazione dei servizi in ragione di lavori di ristrutturazione. In
prima sede egli aveva anche accennato a tale aspetto soltanto con la duplica.
Orbene, le eccezioni giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF devono essere sollevate “immediatamente” e quindi di principio già con la prima comparsa, ossia per l’escusso con le osservazioni scritte
all’istanza o all’udienza (sentenza
della CEF 14.2021.60 del 23 settembre 2021 consid. 1.5; Staehelin in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 52a ad art. 84 LEF; Miguel Sogo/Roman Baechler,
Aktenschluss im summarischen Verfahren,
AJP/PJA 2020, 326 seg.). Sebbene
la “Basler Praxis” non annoveri l’eccezione d’inadempimento tra
quelle cui si riferisce l’art. 82 cpv. 2 LEF, bensì fra le eccezioni relative
al titolo di rigetto (giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF), anch’essa, per essere presa
in considerazione, dev’essere sollevata dall’escusso,
esplicitamente (DTF 127 III 200 consid. 3/a), con la prima comparsa (ci-tata 14.2017.73, consid. 5.6/a), giacché l’alleggerimento
probatorio consentito dalla Praxis non ha alcun
influsso sulla massima eventuale (Staehelin,
op. cit., loc. cit.). Oltre che insufficientemente circostanziata, l’eccezione è
tardiva e pertanto irricevibile.
8. In
definitiva, il reclamo merita parziale accoglimento, nel senso che l’istanza va
accolta limitatamente a fr. 1'278.– (ovverosia per fr. 330.– in meno
della somma di fr. 1'608.– posta in esecuzione, sopra consid. 6.1).
9. In
entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1
OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza parziale reciproca
(art. 106 cpv. 2 CPC).
Non
si pone invece questione d’indennità, non avendo la CO 1 motivato la sua
richiesta al riguardo in prima sede (come invece richiesto dall’art. 95 cpv. 3
lett. c CPC) e non avendone formulato alcuna in seconda sede.
10. Circa i rimedi esperibili sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'608.–, non
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così
riformati:
“1. L’istanza
è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto
esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via
provvisoria limitatamente a fr. 1'278.– oltre agli interessi del 5% dal 21
luglio 2020.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– sono poste per fr. 20.– a
carico dell’istante e per i rimanenti fr. 80.– a carico del convenuto. Non
si assegnano indennità.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico per fr. 200.– e per
Fatti
i restanti fr. 50.– a carico della CO 1.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
Considerandi
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).