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Decisione

14.2022.23

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Abbonamento a un centro benessere. Assenza di motivazione della sentenza. Spese amministrative e d’incasso

14 settembre 2022Italiano14 min

i restanti fr. 50.– a carico della CO 1.

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.23

Lugano

14 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa 138-B-21-S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 1° ottobre

2021 dalla

CO 1

contro

RE 1

(patrocinato dall’__________ PA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 28 febbraio 2022 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 22 febbraio 2022 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con contratto del 23 dicembre 2017 RE 1e ha concluso con la PI 1 un

abbonamento di due anni relativo all’uso delle strutture del Centro __________ (palestre,

piscine, spa ecc.) al costo di fr. 1'285.–, rinnovabile automaticamente di

anno in anno, salvo disdetta con un preavviso di trenta giorni prima del 21

gennaio 2020.

B. Il

2 novembre 2020 la PI 1 ha ceduto il proprio credito di fr. 1'308.– nei

confronti di RE 1 alla CO 1.

C. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 giugno 2021 dal­-l’Ufficio d’esecuzione

di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'408.– oltre agli

interessi del 5% dal 21 luglio 2020 (indicando quale causa del credito l’“abbonamento periodo dal

21.03.2020 al 20.03.2021, contratto no. 100736 del 23.12.2017. Palestra PI 1, __________”), fr. 100.– (per “spese amministrative”) e fr. 100.–

(per “spese incasso”).

D. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1° ottobre

2021 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del

Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza

con osservazioni scritte del 6 novembre 2021. Entro il termine assegnatole, il

10 dicembre 2021 la CO 1 ha presentato una replica scritta, a cui RE 1 ha

duplicato tempestivamente il 12 gennaio 2022. All’udienza indetta per il 10

febbraio 2022, le parti sono rimaste sulle rispettive posizioni.

E. Statuendo con decisione del 22 febbraio 2022, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal

convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità

di fr. 50.– a favore dell’istante.

F. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 febbraio 2022 per ottenerne

l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili.

Nelle sue osservazioni del 31 marzo 2022, la CO 1 ha concluso per la reiezione

del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 al più presto il 23 febbraio

2022, il termine d’impugnazione è scaduto non prima di lunedì 7 marzo (art. 142

cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 1° marzo 2022 (data

del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esi­­stenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio

2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il

pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il

litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid.

4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).

3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha

rilevato che il con­tratto in essere tra le parti costituisce un valido

titolo di rigetto provvisorio e che le eccezioni della parte convenuta “non possono essere attribuite ad una mancanza

di volontà di parte Istante nel trovare anche una via conciliativa tra le parti

finalizzata a chiudere la causa in via extragiudiziale”.

4. Nel

reclamo RE 1 lamenta che il primo giudice non si è espresso su nessuna delle

censure da lui sollevate in prima sede. Ribadisce che il precetto esecutivo

così come l’istanza si basano su un contratto concluso da lui con la PI 1 e non

con l’istante, ossia la CO 1, lamenta poi un inadempimento contrattuale da

parte dell’istante, siccome durante il periodo dell’abbonamento per il quale è

stato escusso la palestra è rimasta chiusa a causa della pandemia da coronavirus

oltre che per lavori di ristrutturazione e infine ripete che non vi è identità

tra l’importo posto in esecuzione e quello che risulta dal contratto. Con le

osservazioni al reclamo la CO 1 ha rinviato alle considerazioni esposte nel­la

propria replica in prima istanza.

5. Orbene, nella misura in cui non si è determinato sulle

censure del­l’escusso il Giudice di pace ha leso il diritto di essere sentito

del reclamante (art. 53 CPC e 29 cpv. 2 Cost.). Una siffatta

violazione implica di principio l’annullamento della decisione impugnata, a

prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che la parte lesa

abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità di ricorso con

stesso potere di cognizione dell’auto­rità inferiore che ha misconosciuto quel

diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid.

2.3) e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55

consid. 4.3, vedi sentenza della CEF 14.2020.14 del 30 giugno 2020 consid. 5.1).

Nel caso specifico, non è necessario rinviare la causa al primo giudice per

sanare la violazione, siccome il reclamante non ha formulato alcuna richiesta

in tal senso, anzi ha postulato la reiezione dell’istanza. La cognizione della

Camera non può d’altronde ritenersi limitata (giusta l’art. 320 lett. b CPC, v.

sopra consid. 1.2) sui fatti rilevanti per il giudizio giacché la sentenza

impugnata non contiene alcun accertamento. La causa è infine matura per il

giudizio, sicché nulla osta a statuire direttamente sul reclamo senza rinvio al

primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; in tal senso: sentenza della CEF

14.2019.161 del 9 gennaio 2020 consid. 6.3).

6. In ogni stadio di causa il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a

prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid.

3.3.3) e se vi è identità tra l’escutente indicato

sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 722

consid. 4.1), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è

limitato alle carenze

manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).

6.1 Nel

caso di specie, il reclamante sostiene che non vi è identità tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto. L’assunto è solo

parzialmente vero. Firmando il contratto accluso all’istanza (doc. 1), l’escusso

ha riconosciuto di dovere fr. 1'285.– all’anno all’escutente per le sue

prestazioni. Quest’ultimo ha tuttavia ridotto la propria pretesa a fr. 1'278.–

(doc. 2), come risulta anche dalla pretesa di fr. 1'408.–

posta in esecuzione per il periodo d’abbonamento dal 21 marzo 2020 al 20

marzo 2021 (doc. 18), che apparentemente si compone del canone di fr. 1'278.–,

oltre alle spese di sollecito di fr. 30.– (doc. 3 e 4) nonché agl’interessi

di mora e alle spese amministrative di fr. 100.– (doc. 8). Siccome le

spese e interessi appena citati non risultano dal contratto sottoscritto dall’escusso

(doc. 1), l’identità degl’importi sul precetto esecutivo e sul contratto si

limita a fr. 1'278.–. Poiché non sono previste dal contratto, anche per le

“spese amministrative” di fr. 100.– e per le “spese incasso” di altri fr. 100.–

difetta un titolo di rigetto. Come per altro già evidenziato da RE 1 in prima

sede (n. 12 delle osservazioni), il rigetto va limitato a fr. 1'278.– oltre agli interessi del 5% (art. 104 cpv. 1 CO)

dal 21 luglio 2020 – data del terzo

sollecito (doc. 5), come richiesto, malgrado la scadenza fosse stata fissata al

5 aprile 2020 (doc. 2) – e il reclamo accolto in tale misura.

6.2 Non sussistono poi problematiche di

legittimazione attiva della CO 1 o d’identità tra l’escutente indicato

sul precetto esecutivo (come nell’istanza) – la CO 1 – e il creditore designato

nel titolo – la PI 1 – siccome la PI 1 ha ceduto alla CO 1, con scritto del 2

novembre 2020 firmato dalla cedente (doc. 7), il noto credito di fr. 1'278.–,

oltre alle spese di sollecito di fr. 30.–, con riferimento al contratto “quota abbonamento palestra, contratto firmato

il 23.12.2017”. Il reclamante affer­ma sì che la

cessione non è valida, poiché la stessa avrebbe dovuto a suo dire essergli

comunicata, ma egli misconosce che il consenso del debitore non è necessario perché

la cessione sia valida (art. 164 cpv. 1 CO; DTF 95 II 115 consid. 4; sentenza della CEF 14.2015.123 del 26 novembre 2015 consid. 7.2). Nel

caso di specie, l’identità contestata è quindi in realtà data.

7. Secondo

la “Basler Praxis” citata dal reclamante, ove l’escusso abbia contestato in

modo sufficientemente circostanziato, non palesemente insostenibile e

tempestivo la correttezza dell’adempi­mento delle prestazioni dovutegli dall’escutente

nell’ambito di un contratto bilaterale

(come il contratto di mandato), incombe al procedente, in virtù dell’art. 82

CO, dimostrare di avere adempiuto correttamente i propri obblighi onde

ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione all’esecuzione volta all’incasso

della propria pretesa (sentenza

della CEF 14.2020.176 del 25 maggio 2021 consid. 5.2 e i riferimenti,

segnatamente alla 14.2017.73 del 27 dicembre 2017, RtiD

2018 II 823 n. 42c, consid. 5.6; DTF

145 III 25 consid. 4.3.2 per l’ecce­zione d’inadempimento).

7.1 Nel

caso specifico, il reclamante ribadisce che l’istante ha tenuto chiuse le

proprie strutture durante l’emergenza covid 19, rendendosi inadempiente. Non

precisa la durata della chiusura, ma non contesta (neppure in prima sede) l’allegazione

dell’istante, secon­do cui il primo lockdown è stato

imposto dal 12 marzo al 19 aprile 2020 (replica ad n. 11), ossia grosso modo

durante il primo mese dell’anno contrattuale

oggetto dell’esecuzione. In prima sede la CO 1 ha invero ammesso

implicitamente l’esistenza di altri lockdown, ma ha

precisato di avere aggiunto sei mesi gratuiti a tutti i “clienti attivi” (replica ad 7). In duplica (ad 2/i) RE 1 non ha negato

tale concessione in sé, ma si è limitato a rilevare che l’aggiunta di sei mesi

conferma implicitamente il carattere oneroso dell’abbonamento per il periodo avversato.

Egli non contesta tuttavia che le chiusure non sono dipese dalla volontà dell’istante

né che il prolungamento gratuito dell’ab­bonamento di ulteriori sei mesi

costituisce una sufficiente riparazione dei disagi causati dalle interruzioni

(forzate) di servizio. In particolare egli

non pretende che tali interruzioni siano durate com­plessivamente più di sei

mesi. L’eccezione di parziale inadempimento andava dunque reputata

sanata e perciò respinta (cfr. sentenza della CEF 14.2017.73 del 22 dicembre

2017, RtiD 2018 II 827 n. 42c, consid. 5.6/d).

7.2 RE

1 eccepisce infine nuovamente un altro parzia­le inadempimento delle

prestazioni contenute nell’abbonamento alludendo, senz’ulteriori precisazioni,

a una limitazione dei servizi in ragione di lavori di ristrutturazione. In

prima sede egli aveva anche accennato a tale aspetto soltanto con la duplica.

Orbene, le eccezioni giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF devono essere sollevate “immediatamente” e quindi di principio già con la prima comparsa, ossia per l’escusso con le osservazioni scritte

all’istanza o all’udienza (sentenza

della CEF 14.2021.60 del 23 settembre 2021 consid. 1.5; Staehelin in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 52a ad art. 84 LEF; Miguel Sogo/Roman Baechler,

Aktenschluss im sum­marischen Verfahren,

AJP/PJA 2020, 326 seg.). Sebbene

la “Basler Praxis” non annoveri l’eccezione d’inadempimento tra

quelle cui si riferisce l’art. 82 cpv. 2 LEF, bensì fra le eccezioni relative

al titolo di rigetto (giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF), anch’essa, per essere presa

in considerazione, dev’essere sollevata dall’escusso,

esplicitamente (DTF 127 III 200 consid. 3/a), con la prima comparsa (ci-tata 14.2017.73, consid. 5.6/a), giacché l’alleggerimento

probatorio consentito dalla Praxis non ha alcun

influsso sulla massima eventuale (Staehelin,

op. cit., loc. cit.). Oltre che insufficientemente circostanziata, l’eccezione è

tardiva e pertanto irricevibile.

8. In

definitiva, il reclamo merita parziale accoglimento, nel senso che l’istanza va

accolta limitatamente a fr. 1'278.– (ovverosia per fr. 330.– in meno

della somma di fr. 1'608.– posta in esecuzione, sopra consid. 6.1).

9. In

entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1

OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza parziale reciproca

(art. 106 cpv. 2 CPC).

Non

si pone invece questione d’indennità, non avendo la CO 1 motivato la sua

richiesta al riguardo in prima sede (come invece richiesto dall’art. 95 cpv. 3

lett. c CPC) e non avendone formulato alcuna in seconda sede.

10. Circa i rimedi esperibili sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'608.–, non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così

riformati:

“1. L’istanza

è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto

esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via

provvisoria limitatamente a fr. 1'278.– oltre agli interessi del 5% dal 21

luglio 2020.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– sono poste per fr. 20.– a

carico dell’istante e per i rimanenti fr. 80.– a carico del convenuto. Non

si assegnano indennità.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico per fr. 200.– e per

Fatti

i restanti fr. 50.– a carico della CO 1.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

Considerandi

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).