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Decisione

14.2022.24

Rigetto definitivo dell’opposizione. Invio al convenuto dell’ordinanza di assegnazione del termine per presentare osservazioni all’istanza con una raccomandata non ritirata e per posta A+

12 settembre 2022Italiano7 min

agli interessi del 5% dal 15 febbraio 2017 (indicando quale causa del credito: “Parte di contributi condominali 2017 (fr. 1'755.00)

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.24

Lugano

12 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2022.41 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura

del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 12 gennaio 2022 dalla

CO 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

contro

RE 1

(c/o avv. RA 1, )

giudicando sul reclamo del 2 marzo 2022 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 18 febbraio 2022 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che

con precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 agosto 2021 dall’Ufficio d’esecuzione

Fatti

di Bellinzona, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'755.– oltre

agli interessi del 5% dal 15 febbraio 2017 (indicando quale causa del credito: “Parte di contributi condominali 2017 (fr. 1'755.00)

come da sentenza SE.2017.50”), fr. 8'260.85 oltre

agli interessi del 5% dal 7 febbraio 2017 (per “Contributi condominali 2014-2016, tassa di giustizia

e ripetibili SE. 2016.54”), fr. 2'055.70 oltre

agli interessi del 5% dal 2 giugno 2017 (per

“Parte

di contributi condominali 2017 SE.2017.50”) e fr. 6'032.65 oltre

agli interessi del 5% dal 16 gennaio 2019 (per “Parte contributi condominali, ripetibili e tassa di

giustizia SE.2017.50”);

che avendo tale “__________ (rapp. con procura)” interposto opposizione

al precetto esecutivo, con istanza del 12 gennaio 2022 l’e­scu­tente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di

Bellinzona;

ch’essendo

l’invio contenente l’ordinanza con cui il Pretore ha assegnato al convenuto un

termine di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni all’istanza

ritornato con la menzione “non ritirato”, il 25 gennaio 2022 la Pretura l’ha

rispedito al convenuto per posta A+;

che

statuendo con decisione del 18 febbraio 2022, il Pretore

ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal

convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 190.– e un’indennità

di fr. 550.– a favore dell’istante.

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 2 marzo 2022 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza;

che

la sentenza impugnata – emanata

in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza

finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il

rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale

d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

presentato il 3 marzo 2022 contro la sentenza notificata a RE 1 il 28 febbraio

2022, in concreto il reclamo è tempestivo (combinati art. 251 lett. a e 321

cpv. 2 CPC);

che

il reclamante contesta di avere ricevuto l’ordinanza di assegnazione del

termine per presentare osservazioni scritte;

che la Pretura non è in grado di dimostrare, come

invece le incom­be (DTF 141 I 102 consid. 7.1), che tale ordinanza è

pervenuta al convenuto, siccome egli non ha ritirato l’invio per raccomandata

del 13 gennaio 2022 (v. la

relativa busta);

che il rinvio dell’ordinanza in posta A+ operato

dalla Pretura non costituisce una valida notifica giusta l’art. 138 cpv. 1 CPC,

Considerandi

il quale esige la forma dell’invio postale raccomandato o di un altro modo

“contro ricevuta”, ciò che l’invio per posta A+, a differenza appunto della raccomandata,

non offre (DTF 142 III 604 consid. 2.4.2; Tano Barth, Le

courrier A Plus, Revue de l’avocat 2019, pag. 128 ad 9);

che già per questo motivo va

anche esclusa una notifica fittizia alla scadenza del termine di giacenza

postale (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC), che ad ogni modo non può verificarsi

trattandosi del primo atto

della procedura (di rigetto), cui il reclamante non doveva aspet­tarsi;

che il diritto di essere sentito del convenuto

è dunque evidentemente stato violato (vedi nello stesso senso la sentenza della

CEF 14.2018.29 del 15 marzo 2018, pag. 3);

che

tale violazione implica di principio l’annullamento della decisione impugnata,

a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che la parte

lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità di

ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha

misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale

federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3) e non ne risulta alcun

pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55 consid. 4.3);

che

nel caso specifico la Camera non può quindi sanare la lesione del diritto di

essere sentito del reclamante, poiché il suo pregiudizio è manifesto, egli non

postula la riforma della sentenza impugnata e la causa non può ritenersi matura

per il giudizio, siccome l’istruttoria non è ancora iniziata;

ch’emanata

prematuramente, la sentenza impugnata va così annullata e la causa rinviata al

Pretore per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC),

che

spetterà al primo giudice scegliere se assegnare all’escusso un nuovo termine

per presentare osservazioni scritte all’istanza o convocare le parti a un’udienza,

fermo restando che ora RE 1 deve aspettarsi un’ordinanza o una citazione;

che

il giudizio di rinvio non pregiudicando la sorte della causa nel merito, sulla

quale il Pretore statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può essergli

retrocessa senza prima interpellare la controparte (sentenza del Tribunale

federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; RtiD 2017 I 715 n. 34c

consid. 5.2);

che

la necessità di rinviare la causa al primo giudice non essendo addebitabile a

una delle parti, per motivi di equità si prescinde dal riscuotere la tassa di

giustizia relativa al presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC);

che

non si attribuiscono invece ripetibili alla reclamante, da una parte perché non

ha formulato alcuna richiesta (motivata) al ri-guardo (cfr. art. 95 cpv. 3

lett. c CPC), e dall’altra poiché l’art. 107 cpv. 2 CPC consente di porre a

carico dello Stato soltanto le spese processuali e non anche spese ripetibili (tra

altre: sentenza della CEF 14.2012.23 del 5 marzo 2012, consid. 5);

che

le spese di prima sede e le ripetibili sono annullate con il resto della

sentenza impugnata e saranno nuovamente fissate dal Pretore con la nuova

decisione (solo dietro richiesta esplicita e motivata della parte vittoriosa,

trattandosi delle ripetibili);

che circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 18'104.20, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e

di conseguenza la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al

Pretore per nuovo giudizio previa assegnazione

al convenuto di un nuovo termine per presentare osservazioni scritte o convocazione

delle parti a un’udienza.

2. Non

si riscuotono spese processuali. Fatta salva la compensazio­ne con eventuali

altri suoi debiti, l’anticipo di fr. 400.– è restituito a RE 1.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).