14.2022.24
Rigetto definitivo dell’opposizione. Invio al convenuto dell’ordinanza di assegnazione del termine per presentare osservazioni all’istanza con una raccomandata non ritirata e per posta A+
12 settembre 2022Italiano7 min
agli interessi del 5% dal 15 febbraio 2017 (indicando quale causa del credito: “Parte di contributi condominali 2017 (fr. 1'755.00)
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Incarto n.
14.2022.24
Lugano
12 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2022.41 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura
del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 12 gennaio 2022 dalla
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
contro
RE 1
(c/o avv. RA 1, )
giudicando sul reclamo del 2 marzo 2022 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 18 febbraio 2022 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che
con precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 agosto 2021 dall’Ufficio d’esecuzione
Fatti
di Bellinzona, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'755.– oltre
agli interessi del 5% dal 15 febbraio 2017 (indicando quale causa del credito: “Parte di contributi condominali 2017 (fr. 1'755.00)
come da sentenza SE.2017.50”), fr. 8'260.85 oltre
agli interessi del 5% dal 7 febbraio 2017 (per “Contributi condominali 2014-2016, tassa di giustizia
e ripetibili SE. 2016.54”), fr. 2'055.70 oltre
agli interessi del 5% dal 2 giugno 2017 (per
“Parte
di contributi condominali 2017 SE.2017.50”) e fr. 6'032.65 oltre
agli interessi del 5% dal 16 gennaio 2019 (per “Parte contributi condominali, ripetibili e tassa di
giustizia SE.2017.50”);
che avendo tale “__________ (rapp. con procura)” interposto opposizione
al precetto esecutivo, con istanza del 12 gennaio 2022 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di
Bellinzona;
ch’essendo
l’invio contenente l’ordinanza con cui il Pretore ha assegnato al convenuto un
termine di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni all’istanza
ritornato con la menzione “non ritirato”, il 25 gennaio 2022 la Pretura l’ha
rispedito al convenuto per posta A+;
che
statuendo con decisione del 18 febbraio 2022, il Pretore
ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal
convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 190.– e un’indennità
di fr. 550.– a favore dell’istante.
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 2 marzo 2022 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza;
che
la sentenza impugnata – emanata
in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza
finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il
rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale
d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
presentato il 3 marzo 2022 contro la sentenza notificata a RE 1 il 28 febbraio
2022, in concreto il reclamo è tempestivo (combinati art. 251 lett. a e 321
cpv. 2 CPC);
che
il reclamante contesta di avere ricevuto l’ordinanza di assegnazione del
termine per presentare osservazioni scritte;
che la Pretura non è in grado di dimostrare, come
invece le incombe (DTF 141 I 102 consid. 7.1), che tale ordinanza è
pervenuta al convenuto, siccome egli non ha ritirato l’invio per raccomandata
del 13 gennaio 2022 (v. la
relativa busta);
che il rinvio dell’ordinanza in posta A+ operato
dalla Pretura non costituisce una valida notifica giusta l’art. 138 cpv. 1 CPC,
Considerandi
il quale esige la forma dell’invio postale raccomandato o di un altro modo
“contro ricevuta”, ciò che l’invio per posta A+, a differenza appunto della raccomandata,
non offre (DTF 142 III 604 consid. 2.4.2; Tano Barth, Le
courrier A Plus, Revue de l’avocat 2019, pag. 128 ad 9);
che già per questo motivo va
anche esclusa una notifica fittizia alla scadenza del termine di giacenza
postale (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC), che ad ogni modo non può verificarsi
trattandosi del primo atto
della procedura (di rigetto), cui il reclamante non doveva aspettarsi;
che il diritto di essere sentito del convenuto
è dunque evidentemente stato violato (vedi nello stesso senso la sentenza della
CEF 14.2018.29 del 15 marzo 2018, pag. 3);
che
tale violazione implica di principio l’annullamento della decisione impugnata,
a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che la parte
lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità di
ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha
misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale
federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3) e non ne risulta alcun
pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55 consid. 4.3);
che
nel caso specifico la Camera non può quindi sanare la lesione del diritto di
essere sentito del reclamante, poiché il suo pregiudizio è manifesto, egli non
postula la riforma della sentenza impugnata e la causa non può ritenersi matura
per il giudizio, siccome l’istruttoria non è ancora iniziata;
ch’emanata
prematuramente, la sentenza impugnata va così annullata e la causa rinviata al
Pretore per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC),
che
spetterà al primo giudice scegliere se assegnare all’escusso un nuovo termine
per presentare osservazioni scritte all’istanza o convocare le parti a un’udienza,
fermo restando che ora RE 1 deve aspettarsi un’ordinanza o una citazione;
che
il giudizio di rinvio non pregiudicando la sorte della causa nel merito, sulla
quale il Pretore statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può essergli
retrocessa senza prima interpellare la controparte (sentenza del Tribunale
federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; RtiD 2017 I 715 n. 34c
consid. 5.2);
che
la necessità di rinviare la causa al primo giudice non essendo addebitabile a
una delle parti, per motivi di equità si prescinde dal riscuotere la tassa di
giustizia relativa al presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC);
che
non si attribuiscono invece ripetibili alla reclamante, da una parte perché non
ha formulato alcuna richiesta (motivata) al ri-guardo (cfr. art. 95 cpv. 3
lett. c CPC), e dall’altra poiché l’art. 107 cpv. 2 CPC consente di porre a
carico dello Stato soltanto le spese processuali e non anche spese ripetibili (tra
altre: sentenza della CEF 14.2012.23 del 5 marzo 2012, consid. 5);
che
le spese di prima sede e le ripetibili sono annullate con il resto della
sentenza impugnata e saranno nuovamente fissate dal Pretore con la nuova
decisione (solo dietro richiesta esplicita e motivata della parte vittoriosa,
trattandosi delle ripetibili);
che circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 18'104.20, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e
di conseguenza la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al
Pretore per nuovo giudizio previa assegnazione
al convenuto di un nuovo termine per presentare osservazioni scritte o convocazione
delle parti a un’udienza.
2. Non
si riscuotono spese processuali. Fatta salva la compensazione con eventuali
altri suoi debiti, l’anticipo di fr. 400.– è restituito a RE 1.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).