14.2022.25
Opposizione al sequestro. Contributi di mantenimento futuri per l’ex moglie e la figlia, per cui sono state chieste garanzie al giudice civile. Garanzia ex art. 273 LEF. Gratuito patrocinio
20 dicembre 2022Italiano35 min
osservazioni del 28 marzo 2022 CO 1 ha chiesto preliminarmente, in via principale,
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Incarto n.
14.2022.25
Lugano
20 dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella causa __________ (opposizione al
sequestro) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con
istanza 7 febbraio 2022 da
RE 1,
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
contro
CO 1,
(patrocinata dall’avv. PA 2
e dal MLaw PA 3, )
giudicando sul reclamo del 3 marzo 2022 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 21 febbraio 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 14 maggio 2019 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha
omologato la convenzione di divorzio sottoscritta dai coniugi RE 1 e CO 1, con
cui il marito si è obbligato a pagare alla moglie, per sé stessa e per la loro
figlia PI 13 (nata il 31 dicembre 2008), un contributo di mantenimento
anticipato di fr. 6'000.– al mese.
B. A
garanzia dei contributi per sé e per la figlia per i mesi di novem-bre e
dicembre 2021, il 21 dicembre 2021 CO 1 ha chiesto e ottenuto dallo stesso
Pretore il sequestro degli “averi
e beni depositati sui conti correnti, conti di investimento, conti deposito,
conti di risparmio o cassette di sicurezza di cui il Signor RE 1 è titolare o
beneficiario economico presso: __________ (__________) SA, __________; __________,
__________ e __________, __________”. Il debitore non
ha presentato alcuna opposizione a questo primo sequestro.
C. A garanzia dei contributi appena citati oltre a quello per gennaio del
2022, il 10 gennaio 2022 CO 1 ha chiesto e ottenuto dal Pretore il sequestro dei
beni già oggetto del precedente provvedimento cautelare, oltreché del diritto
di compera a favore del debitore e di PI 10 sulle unità di proprietà per piani
(PPP) n. __________ __________ RFD __________ e delle quote di PPP n. __________,
__________ e __________ del fondo n. __________ RFD __________ di proprietà del convenuto. Il 20 gennaio 2022 il
debitore (inc. SO.__________) ha presentato un’opposizione al sequestro, che il
4 febbraio 2022 il giudice ha parzialmente accolto, revocando il sequestro su
averi e beni bancari, di cui l’opponente è beneficiario economico (ma non per
quelli di cui egli è titolare), nonché sul diritto di compera, e
riducendo il sequestro fino a concorrenza di soli fr. 6'000.– oltre agli
accessori.
D. Infine,
il 27 gennaio 2022 CO 1 ha chiesto al Pretore di decretare il sequestro dei
beni già oggetto dei precedenti provvedimenti cautelari, compresi quelli di cui
il debitore è solo beneficiario economico, oltreché di “ogni quota, azione o altra partecipazione
intestata a RE 1” delle società PI 1, PI 2, PI 3, PI 4,
PI 5, PI 6, PI 7, PI 8 e PI 9, di “ogni credito e/o importo vantato/dovuto a qualsiasi
titolo ad RE 1, nonché ogni quota parte di riserve (utili non distribuiti ed
altre) dalle società appena citate come pure da PI 10,
PI 11, PI 12 e altre compagnie del gruppo, delle polizze di previdenza individuale vincolata (3a) intestate ad RE
1 presso la PI 12 (n. ____________________), nonché degli orologi Blancplain, Omega Speedmaster, Rolex, Cartier ultrapiatto e F. Costantin, di
proprietà del convenuto, il tutto fino a concorrenza di fr. 354'000.–
oltre a tasse e spese esecutive. Quale titolo del
credito CO 1 ha indicato la “garanzia ai
sensi degli artt. 132 cpv. 2 e 292 CC”
per i “contributi alimentari dovuti
all’Istante ed alla figlia PI 13 in virtù della decisione 14 maggio 2019 […]
dal 1° febbraio 2022 al 31 dicembre 2026 oltre a tasse e spese esecutive”
e quale causa di sequestro sia il trafugamento di beni, da parte del debitore,
nell’intento di sottrarsi all’adempimento delle proprie obbligazioni (art. 271
cpv. 1 n. 2 LEF), sia il possesso, da parte del creditore, di un titolo di
rigetto definitivo per il credito da sequestrare, ovvero la predetta decisione (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF).
Il Pretore ha accolto l’istanza e ordinato
il sequestro con decreto dello stesso 27 gennaio 2022, che la sede di Mendrisio
dell’Ufficio d’esecuzione ha eseguito il giorno seguente (verbale n. __________).
E. Con
istanza 7 febbraio 2022 RE 1 ha chiesto al medesimo giudice, in via
preliminare, di condannare CO 1 a prestare una garanzia di fr. 354'000.–
entro cinque giorni dalla decisione, pena la revoca del sequestro, mediante
versamento della somma sul conto della Pretura o “tramite equivalente garanzia bancaria di primario
istituto di credito svizzero”. Nel merito, egli ha
formulato opposizione al sequestro e, in via principale, ne ha postulato la revoca,
mentre in via subordinata ha chiesto la riforma del decreto di sequestro, nel
senso di stralciare la menzione “o
beneficiario economico” nel dispositivo n. 1 e l’intero
dispositivo n. 5.
Con
istanze tutte dello stesso 7 febbraio 2022, salvo l’ultima, del successivo 11
febbraio, la PI 7, la PI 4, la PI 6, la PI 1, la PI 2 e la PI 5 si sono a loro
volta opposte al sequestro, chiedendone la revoca parziale, nel senso di
escludere dal provvedimento i conti bancari di cui le stesse sono titolari, “riservato ogni diritto economico d’RE 1”.
F. All’udienza
di discussione del 18 febbraio 2022 il primo giudice ha congiunto le sette
cause. Nelle proprie osservazioni CO 1 ha concluso per la reiezione di tutte le
istanze. Le parti hanno poi ribadito le rispettive e antitetiche posizioni con
replica, duplica e “arringhe
finali” orali.
G. Statuendo
con decisione del 21 febbraio 2022, il Pretore ha respinto tutte le richieste
di obbligare la creditrice a prestare una garanzia e accolto tutte le
opposizioni al sequestro formulate dalle sei società opponenti, condannando la
sequestrante a rifondere alle stesse in solido spese
ripetibili di fr. 1'500.–. Ha inoltre accolto
parzialmente l’opposizione al sequestro presentata da RE 1, revocandolo limitatamente
agli “averi e beni depositati
sui conti correnti, conti di investimento, conti deposito, conti di risparmio o
cassette di sicurezza di cui il Signor RE 1 è beneficiario economico” e alle polizze di previdenza individuale
vincolata (3a), ha posto le spese processuali di fr. 1'000.–
per ¾ a carico dell’opponente e per il resto a carico della sequestrante e ha
condannato RE 1 a rifondere a CO 1 spese ripetibili di fr. 1'500.–. Il
Pretore ha anche accolto la domanda di gratuito patrocinio presentata dalla
sequestrante.
H. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3 marzo 2022 chiedendo, in via preliminare, di
condannare CO 1 alla prestazione di una garanzia di fr. 354'000.– e, in via principale, di riformare la decisione impugnata nel senso di
accogliere la richiesta di obbligare la creditrice a prestare una garanzia, di
revocare interamente il sequestro, di condannare la creditrice a pagare le spese
processuali di prima sede e al reclamante spese ripetibili di fr. 2'000.–,
e, infine, di respingere l’istanza di gratuito patrocinio formulata dalla
creditrice. In entrambi i casi, il reclamante ha chiesto una garanzia identica
a quella già fatta valere con l’opposizione al sequestro, e con le stesse
conseguenze, e ha protestato spese processuali e ripetibili di seconda sede.
Fatti
I. Con
osservazioni del 28 marzo 2022 CO 1 ha chiesto preliminarmente, in via principale,
di dichiarare irricevibile la richiesta di obbligarla a prestare una garanzia e,
in via subordinata, di respingere tale richiesta. Nel merito ella ha postulato,
in via principale, di dichiarare irricevibile il reclamo e, in via subordinata,
di respingerlo, protestando in ogni caso spese processuali e ripetibili di
seconda sede. Ha inoltre postulato il gratuito patrocinio “nella sua forma
più integrale” anche per la procedura di reclamo.
L. Il
16 settembre 2022 CO 1 ha chiesto alla Camera l’assunzione di nuovi fatti e
nuovi mezzi di prova, cui RE 1 si è opposto il 30 settembre seguente entro il
termine assegnatogli con ordinanza del 20 settembre 2022.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
6.
CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.
a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la de-cisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 22 febbraio 2022, il termine d’impugnazione
è scaduto venerdì 4 marzo. Presentato il giorno prima (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
1.2.1
La
giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice
di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice
verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono
realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto
(art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile
2013, consid. 9.3).
1.2.2
La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),
limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo
grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000,
consid. 1.5/e), e ciò di regola fino alla chiusura dello
scambio (generalmente unico) degli allegati (sentenze del Tribunale federale
5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5
luglio 1999, consid. 3; cfr. DTF 142 III 418 consid. 2.2.5). I fatti e
mezzi di prova antecedenti il primo giudizio (pseudonova) sono ammissibili
soltanto se vengono addotti non appena sono noti e se dinanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza
ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per
analogia: DTF 145 III 342
consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti
(art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento
dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se
sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138
III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire
sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di
prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di
prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha
tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza
del Tribunale federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii;
Jeandin in:
Commentaire romand, Code de
procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con
rimandi).
1.3
Nelle
osservazioni, CO 1 chiede preliminarmente di dichiarare il reclamo
inammissibile in mancanza di “una
valida procura processuale del Reclamante che non è stata presentata nemmeno in
sede di opposizione”. Sennonché nel procedimento di
prima sede la resistente non ha mai contestato l’assenza del potere di rappresentanza dell’avv. PA 1. Eccependo
il preteso difetto di rappresentanza solo in seconda sede, ella viola l’obbligo
di buona fede processuale (art. 52 CPC), che impone alle
parti di sollevare le eccezioni processuali già in prima sede, onde permettere
se del caso al primo giudice di sanare il vizio (DTF 141 III 216 consid. 5.2;
sentenza della CEF 14.2020.149 del 19 ottobre 2020 consid. 3.1), sicché non può essere dato seguito alla sua richiesta (sentenza della
CEF 14.2021.89/90 del 31 gennaio 2022, consid. 2.4 e i riferimenti).
1.4
Con
lo scritto del 16 settembre 2022, CO 1 chiede inoltre di
ammettere, quali mezzi di prova, una serie di documenti prodotti per l’occasione.
Ebbene, in sede di reclamo il diritto di produrre nova cessa una volta decorso
il termine d’impugnazione, e questo anche nei casi (dell’art. 326 cpv. 2 CPC)
in cui di per sé non è vietato produrne con il reclamo (decisione della CEF
14.2021.47
del 28 giugno 2021, consid. 2 e i riferimenti). I documenti prodotti
il 16 settembre 2022 sono quindi inammissibili. Sarebbero ad ogni modo senza
rilievo nella misura in cui non rendono verosimile l’esistenza del credito per prestazione
di garanzie sul quale la resistente fonda il sequestro (sotto consid. 4.2).
Sui
presupposti del sequestro giusta l’art. 272 cpv. 1 LEF
2.
In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il
sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo
credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al
debitore (n. 3).
2.1
I
fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –
che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio
di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,
senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano
svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid.
1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal
sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene
al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame som-mario,
cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione
provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza
contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).
2.2
Il
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o
dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso
giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in
contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il
giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base
ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati
ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori
(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF
14.2011.113
dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).
Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro
gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione
(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di
vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).
3.
In merito all’esistenza del credito vantato dalla sequestrante, nella decisione impugnata il Pretore ha considerato
inutile esaminare se ella avesse reso verosimili le
condizioni per ottenere una garanzia degli alimenti a norma degli art. 132 cpv.
2.
e 292 CC, poiché tale esame sarebbe dovuto avvenire solo in occasione della
procedura di convalida del sequestro, sempreché la creditrice dovesse chiedere
in quella sede la condanna del debitore a prestare garanzie. Per abbondanza, il
primo giudice ha comunque ritenuto
date le condizioni di legge a un sommario esame, perché il debitore si è
ostinato a trascurare il proprio obbligo di mantenimento nonostante gl’impegni
presi dinanzi al Pretore stesso. Ha reputato data anche l’esistenza del credito
di mantenimento, giacché è stata stabilita nella decisione di divorzio, mentre
a suo parere l’esigibilità non è necessaria, sia perché la creditrice ha
chiesto il sequestro per l’ottenimento di una garanzia, sia, più in generale,
perché non si tratta di un’esigenza di legge, ove la causa di sequestro sia il
trafugamento dei beni del debitore secondo l’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF.
4.
Nel
reclamo RE 1 sostiene in particolare che il Pretore ha sbagliato nel ritenere
dati i presupposti stabiliti dagli art. 132 cpv. 2 e 292 CC, poiché afferma di
aver pagato puntualmente i contributi alimentari per ben sette mesi
consecutivi, prima di accusare un ritardo nel pagare quelli di novembre e
dicembre 2021, ciò che ha scatenato una raffica i tre sequestri consecutivi,
che gli hanno di fatto impedito di far fronte ai propri obblighi, visto che
tutti i suoi conti personali e tutti i conti societari sono stati bloccati.
Aggiunge che la decisione di divorzio non prevede a suo carico un obbligo di
prestare garanzia per il pagamento di tutti i contributi di mantenimento
futuri, ivi stabiliti, fino alla loro scadenza.
Nelle
osservazioni, CO 1 ribatte che il sequestro è l’unica misura conservativa a
disposizione del titolare di un credito pecuniario per dissuadere il debitore
dal ridurre il proprio patrimonio, sicché per non privare di fatto il creditore
di alimenti di tale facoltà si deve considerare che il sequestro, in virtù dell’art.
271.
cpv. 1 n. 6 LEF, va concesso anche sulla base della decisione che stabilisce
il solo contributo alimentare, e non la garanzia in sé. Comunque sia, la
resistente ritiene di aver reso verosimile l’intenzione del debitore di
sottrarsi ai propri obblighi alimentari, e pertanto sia l’esistenza della causa
di sequestro dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF, sia i presupposti di diritto
materiale per ottenere garanzie giusta gli art. 132 cpv. 2 e 292 CC A suo
dire, i presupposti dei due ultimi articoli citati sono infatti “paragonabili a quell[i] per chiedere un sequestro ex art. 271 cpv. 1
cpv. 1 cifra 2 LEF, ma raggiungibili più facilmente”. Aggiunge
che, per definizione, non è necessario che il diritto a garanzie sia esigibile,
trattandosi di un sequestro “volto
a mantenere il patrimonio del debitore contro il quale è promossa la domanda di
garanzia”.
4.1
La
legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) si applica all’esecuzione
forzata degli obblighi (crediti) sia di pagare una somma di denaro, sia di
fornire una garanzia (art. 38 cpv. 1 LEF), sia essa pecuniaria o no (DTF 129
III 196 consid. 3.4). Il sequestro è un provvedimento supercautelare, che ha lo
scopo di garantire l’esito fruttuoso dell’esecuzione forzata iniziata o futura,
mediante la limitazione del potere del debitore di disporre dei beni sequestrati
(DTF 133 III 590 consid. 1). Per mezzo del sequestro il creditore può “bloccare”
beni del debitore anche per assicurare la proficua esecuzione forzata di un obbligo
di prestare garanzie, indipendentemente dal loro tipo (DTF 108 II 181
consid. 2/b; Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a
ed. 2021, n. 23 ad art. 271 LEF; Stoffel/Chabloz in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 11 ad art. 271 LEF; Meier-Dieterle in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.
2014, n. 2 ad art. 271 LEF).
4.1.1
Giusta
l’art. 132 cpv. 2 CC, se il debitore di un contributo di mantenimento a favore dell’ex
coniuge
persiste nel negligere il suo obbligo oppure si presume che
prepari la fuga, dilapidi la sostanza o la faccia scomparire, il giudice può
obbligarlo a prestare adeguate garanzie per i contributi di mantenimento
futuri. L’art. 292 CC ha un tenore pressoché identico all’art. 132 cpv. 2 CC
per i contributi di mantenimento a favore del figlio. Disporre la prestazione
di garanzie è una facoltà del giudice, non un obbligo (Fountoulakis in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch
I, 7ª ed. 2022, n. 3 ad art. 292 CC). Egli può anche, ma non è
tenuto a farlo, decidere il tipo di garanzia da prestare (deposito di denaro o
titoli, garanzia bancaria, fideiussione, costituzione di un “Sperrkonto” [conto di cui il titolare può
disporre solo con il consenso di un terzo] o di un pegno, ecc.) (ad esempio: Büchler/Raveane in: Roland
Fankhauser [a cura di], FamKommentar Scheidung, 4a ed. 2011, n. 14
ad art. 132 CPC).
L’ordine
di prestare le garanzie va rivolto al debitore degli alimenti, non a terzi (Hegnauer
in: Hausheer [a cura di], Berner Kommentar, vol. II/2/2/1, 1997, n. 16
ad art. 292 CC; Roger Weber, Anweisung
an die Schuldner, Sicherstellung der Unterhaltsforderung und
Verfügungsbeschränkung, AJP/PJA 2002, pag. 245 ad III/C). La dottrina ammette
però la possibilità per il giudice di ordinare al terzo debitore (banca,
assicurazione …) il blocco di conti e depositi del debitore degli alimenti, ossia
il divieto di disporre degli averi senza il consenso del creditore degli
alimenti o del giudice, pena il rischio di dover pagare una seconda volta (Weber, ibidem;
Vetterli/Cantieni in: Schweizerisches Zivilgesetzbuch,
Kurzkommentar, 2a ed. 2018, n. 7 ad art. 132 CC; Fountoulakis, op. cit., n. 4 ad art.
292, che conferisce però al blocco l’effetto di una diffida al terzo debitore
giusta l’art. 132 cpv. 1 CC; Hegnauer,
ibidem, a titolo di misura
cautelare).
4.1.2
Anche
l’esecuzione forzata dell’obbligo di prestare garanzia stabilito dal giudice in
virtù degli art. 132 cpv. 2 o 292 CC, siano esse pecuniarie o no, è sottoposta
alla LEF (art. 38 cpv. 1 e sopra consid. 4.1). Il blocco provvisionale dei beni
del debitore degli alimenti necessari alla costituzione delle garanzie
richieste può assumere solo la forma del
sequestro giusta gli art. 271 segg. LEF (Bastons- Bulletti in:
Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 5 ad art. 292 CC; Büchler/Raveane, op. cit., n. 15 ad art.
131-132; pure: decisione del Tribunale federale 5A_954/2015 del 22 marzo 2016,
consid. 3.3).
4.1.3
Pure
il sequestro destinato a garantire un credito per prestazione di garanzie è
subordinato alla condizione che il creditore renda verosimili l’esistenza e –
tranne nell’ipotesi dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF – l’esigibilità di tale
credito. Sono
così inidonei all’ottenimento di un sequestro segnatamente i crediti futuri (Stoffel/Chabloz, op. cit., n.
17.
ad art. 271; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a
ed. 1997/199, n. 3 ad art. 271 LEF), così come quelli la cui nascita in
futuro è prevedibile (decisione del Tribunale federale 5P.87/2005 del 7 giugno
2005, consid. 3.2; Stoffel, op. cit., n.
29.
ad art. 271); è in particolare il caso dei contributi
di mantenimento futuri, persino se sono accertati in una decisione (citata
5A_954/2015, consid. 3.3), poiché sorgono solo alla data pattuita o stabilita.
La
pretesa del creditore degli alimenti volta alla costituzione di garanzie sorge
quando il giudice ne pone l’obbligo a carico del debitore degli alimenti a
norma degli art. 132 cpv. 2 o 292 CC. Prima, il creditore non ha a questo
titolo alcun diritto contro il debitore. Il giudice non è infatti tenuto a obbligare
il debitore a prestare adeguate garanzie per i contributi di mantenimento
futuri e ad ogni modo l’importo e le modalità dell’eventuale garanzia non sono
definiti prima della decisione del giudice (sopra consid. 4.1.1). Secondo la
dottrina il giudice potrebbe anche ordinare al terzo depositario il blocco di
conti e depositi del debitore degli alimenti senza obbligare quest’ultimo a
costituire (altre) garanzie (sopra consid. 4.1.1).
4.2
Nella
fattispecie, RE 1 rileva a ragione che l’esistenza della pretesa per
costituzione di garanzie vantata dalla sequestrante non emerge dalla decisione
di divorzio. Non risulta neppure da alcun altro atto prodotto da CO 1 (compresi
i documenti allegati allo scritto del 16 settembre 2022). Non vi è infatti agli
atti alcuna decisione con cui un giudice avrebbe condannato il reclamante a
prestare garanzie per i contributi di mantenimento futuri. Pare del resto tutt’ora
pendente il procedimento che, nelle intenzioni della resistente, dovrebbe
concludersi con l’emanazione di una simile decisione. Ella non ha quindi reso
verosimile l’esistenza del credito per cui ha chiesto il sequestro. A
prescindere dalla questione della sua esigibilità, il presupposto dell’art.
272.
cpv. 1 n. 1 LEF non appare dato. Al riguardo la decisione impugnata è quindi
errata.
4.3
Le
considerazioni di CO 1 non mutano tale conclusione. La resistente non può
infatti essere seguita quando pretende che, per ottenere il sequestro, le era
sufficiente rendere verosimile l’esistenza dei presupposti stabiliti dagli art.
132.
cpv. 2 e 292 CC. Per lo stesso testo di queste norme, finché il giudice non
si è pronunciato in merito l’obbligo di garanzia non esiste. Sempreché avesse
reso attendibili i presupposti di cui ai citati articoli – questione che può
essere lasciata aperta in questa sede – la sequestrante avrebbe reso verosimile
al massimo che un giudice possa (ma non debba: sopra consid. 4.1.1) porre a
carico del reclamante un obbligo di garanzia. In altri termini, ha tutt’al più
reso verosimile l’esistenza di un credito futuro, che però è inidoneo a giustificare
un sequestro (sopra consid. 4.1.3).
4.4
Neppure
la citata decisione 5A_95/2008 (consid. 1.3) suffraga la tesi della
sequestrante, perché in tale pronuncia il Tribunale federale ha semplicemente
precisato che la richiesta di garanzia giusta l’art. 132 cpv. 2 CC può essere
presentata anche in via cautelare senza precisarne le modalità. Nulla di
diverso emerge poi dalla decisione 26 ottobre 2018 della prima Camera civile
del Tribunale d’appello (11.2017.21, RtiD 2019 I 511 n. 8c, consid. 6) né dall’autore
cui essa rinvia (Bastons
Bulletti, op. cit., n. 6 ad art.
292). La via dell’esecuzione per prestazione di garanzie,
eventualmente preceduta da una procedura di sequestro, è infatti
presentata come il modo di procedere in via forzosa “ove il
destinatario non ottemperi all’ingiunzione”, ovvero nell’ipotesi in cui il
giudice ha già ordinato al debitore degli alimenti di prestare garanzie (in
concreto in virtù dell’art. 292 CC, v. consid. 5).
4.5
La
resistente fa poi confusione sui presupposti del sequestro. Un conto è invero l’esistenza
di una causa di sequestro, un altro invece l’esistenza del credito (art. 272
cpv. 1 n. 1 e 2 LEF). Anche se è vero che, fatta eccezione per la necessità di
una decisione del giudice, i presupposti degli art. 132 cpv. 2 e 292 CC sono “paragonabili a quell[i] per chiedere un sequestro ex art. 271 cpv. 1
cpv. 1 cifra 2 LEF, ma raggiungibili più facilmente”, il creditore
che rende verosimile l’esistenza della causa di sequestro appena citata (o di
un’altra) non è però dispensato dal rendere verosimile anche l’esistenza del
credito da lui vantato, ciò che la resistente non è riuscita a fare (sopra
consid. 4.2).
4.6
Da
ultimo, contrariamente a quanto afferma CO 1 non era impotente di fronte “a
qualsivoglia azione [d’RE 1]
volta a diminuire il suo patrimonio”. In primo luogo,
nulla pareva impedire alla resistente di
chiedere in via (super)cautelare una decisione giusta gli art. 132 cpv. 2 e 292
CC (citata 5A_95/2008 consid. 1.3), da allegare poi all’istanza di
sequestro. In secondo luogo, la dottrina ammette la possibilità di chiedere al
giudice di ordinare al terzo depositario il blocco dei conti del debitore degli
alimenti (sopra consid. 4.1.1), secondo un autore (Hegnauer)
anche in via cautelare (ciò che andrebbe invero verificato alla luce del
divieto dei sequestri dissimulati di cui all’art. 269 lett. a CPC); in terzo
luogo, attivi trasferiti dal debitore a terzi con atti revocabili giusta gli
art. 286 a 288 LEF possono essere assoggettati all’esecuzione del creditore per
mezzo di un’azione revocatoria (art. 285 segg. LEF).
4.7
Poiché
il primo presupposto del sequestro – la verosimile esistenza di un credito – non
è adempiuto, il reclamo va di conseguenza accolto per quanto concerne la
conclusione volta all’ammissione dell’opposizione al sequestro senza che sia
necessario esaminare le argomentazioni delle parti circa gli altri due presupposti
(art. 272 cpv. 1 n. 2-3 LEF).
Sulle
richieste di garanzia giusta l’art. 273 LEF
5.
Per
l’art. 273 cpv.1 LEF il creditore è responsabile nei confronti sia del debitore
che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il giudice può
obbligarlo a prestare garanzia.
5.1
Il creditore può essere costretto d’ufficio
a prestare garanzia già con lo stesso decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 n.
5.
LEF), ove il credito o la causa di sequestro siano dubbi. Lo può essere anche
a uno stadio ulteriore, a richiesta del debitore o del terzo che si pretende
leso dal provvedimento, in particolare quando la verosimiglianza del credito sia poi scemata (v. DTF 113 III 94 consid. 6; DTF 112 III 112 consid. 2; sentenza del Tribunale
federale 5A_757/2010 del 20 aprile 2011 consid. 2.1). Al
giudice del sequestro è lasciato un ampio margine di apprezzamento, onde tenere
conto delle particolarità della fattispecie.
Tra
i criteri pertinenti per determinare l’eventuale danno consecutivo ad un
sequestro ingiustificato si annoverano, segnatamente, gli
oneri processuali, la durata presumibile e la complessità della procedura di
opposizione e del processo di convalida del sequestro (cfr. DTF 113 III
100.
segg.), così come gli interessi – pari in linea di
massima a due anni – dei prestiti contratti dal debitore (o dal terzo) quale
palliativo per la privazione dei propri averi (sentenza
5A_757/2010 citata sopra, consid. 2.2). Non vi rientrano
invece le spese di sequestro e dell’esecuzione a convalida
del sequestro, in quanto sono anticipate dal preteso creditore (art. 68 cpv. 1
LEF). Incombe al richiedente l’onere di rendere verosimile
il danno che ritiene di subire (cfr. DTF 126 III 100,
consid. 5/c). L’obbligo di
risarcimento è ridotto se il debitore o il terzo non adempiono il proprio
dovere di diminuire il danno e decade del tutto se essi commettono una colpa
così grave da interrompere il nesso di causalità (decisione del Tribunale
federale 5A_165/2010 del 10 maggio 2010, consid. 2.3.2).
5.2
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha respinto tutte le richieste degli opponenti
di obbligare CO 1 a prestare garanzie. Per quanto attiene alla domanda del
debitore, il primo giudice ha affermato che, “a prescindere dalla verosimiglianza di un danno, non
ricorrono in ogni caso gli estremi per ordinare la prestazione di una garanzia”, perché, in primo luogo, il debitore era indiscutibilmente titolare
dei beni non “sbloccati”, in secondo luogo, “l’esistenza del credito per cui la sequestrante
postula la concessione di una garanzia, lo stesso è finanche accertato in una
sentenza definitiva” e, in terzo luogo, “appare sufficientemente verosimile l’adempimento
dei criteri posti dall’art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF”.
5.3
Nel
reclamo, RE 1 sostiene invece di aver reso verosimile l’esistenza di un danno causato
dal sequestro facendo notare che tutti i suoi beni sono sotto sequestro, sicché
non gli viene lasciato nulla a disposizione fintanto che dura il sequestro. In
tale situazione è secondo lui “di meridiana
evidenza che egli sta subendo dei danni, che sono al momento difficilmente
quantificabili con esattezza, ma che corrispondono almeno al valore del
sequestro ingiustificato”. Egli contesta anche l’adempimento dei
presupposti del sequestro attinenti all’esistenza del credito vantato dalla
sequestrante e una causa di sequestro, rinviando agli argomenti da lui sostenuti
in merito alla domanda di accoglimento dell’opposizione al sequestro. Da
ultimo, il reclamante ritiene che la resistente debba prestare garanzia perché,
per la “palese mancanza di mezzi finanziari”,
ella non sarebbe in grado di risarcire il danno provocato da un sequestro
ingiustificato. Chiede pertanto che la domanda di prestazione di una garanzia
di fr. 354'000.– da lui formulata in prima sede sia accolta e che la
Camera ne ordini la prestazione all’ex moglie già in via preliminare.
5.4
Il
reclamante dimentica che al debitore non basta affermare l’esistenza di un
danno causato dal sequestro, ma deve anche specificarne il tipo (oneri
processuali, interessi passivi, mancato guadagno, ecc.) come l’entità e rendere
(almeno) verosimili le proprie allegazioni con indizi concreti e oggettivi
debitamente documentati. Orbene egli si è limitato ad affermare che tutti i
suoi beni sono sotto sequestro, senza sostanziare la propria allegazione – che
pare del resto inverosimile, giacché il sequestro non verte sui suoi redditi –
e senza neppure specificare il tipo di danno subìto. In particolare egli non
pretende di aver dovuto indebitarsi per garantire il proprio mantenimento né di
aver ricorso a prestazioni dell’assistenza sociale. Nel valutare l’entità del
proprio danno pari ad almeno l’importo del credito vantato dalla sequestrante,
il reclamante sembra partire dal presupposto che il valore dei beni
sequestrati ammonti a non meno di fr. 354'000.– e che il sequestro gliene
ha tolto definitivamente la disponibilità senza però sostanziare le sue
allegazioni, che misconoscono del resto il carattere provvisorio del sequestro. L’esistenza
dell’imprecisato danno risulta dunque “di meridiana
evidenza” solo per lui. L’allegata palese mancanza di
mezzi finanziari della sequestrante, che non le permetterebbe di risarcire il
danno causato dal sequestro, è poi un paralogismo inconcludente, poiché
in assenza di un danno (reso verosimile), la resistente non deve risarcire né
quindi garantire nulla. Infine, l’accenno al carattere sproporzionato del
sequestro sfugge alla cognizione della Camera quale autorità giurisdizionale
superiore (sopra consid. 2.2 e art. 97 LEF). Al riguardo il reclamo va pertanto
respinto e la stessa sorte tocca all’analoga richiesta formulata in via
preliminare.
Sul gratuito patrocinio in prima sede
6.
Il
reclamante chiede anche di riformare la decisione impugnata nel senso della
reiezione dell’istanza di gratuito patrocinio presentata dall’ex moglie “in
conseguenza dell’accoglimento del presente reclamo”. Sennonché egli non ha qualità di parte
nella procedura concernente la domanda di gratuito patrocinio, la quale oppone
il richiedente allo Stato, e non è pertanto legittimato, in assenza di
un
interesse degno di protezione, a impugnare la decisione di concessione del gratuito
patrocinio alla resistente. Non è infatti dato nel caso di specie il caso
eccezionale della decisione di gratuito patrocinio che dispensa il richiedente dall’obbligo
di prestare una cauzione per le spese ripetibili richiesta dalla controparte in
virtù dell’art. 99 CPC (cfr. art. 119 cpv. 3, terzo periodo CPC; sentenze
del Tribunale federale 4A_235/2015 del 20 ottobre 2015 consid. 2.1 e
4A_585/2013 del 13 marzo 2014 consid. 2.1). Su questo punto il reclamo è
pertanto irricevibile.
Sulle
spese e sul gratuito patrocinio in seconda sede
7.
In
entrambe le sedi la tassa, stabilita in
applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili,
determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC),
equivalente per ambedue le parti in prima come in seconda sede. RE 1 risulta
infatti vincente per quanto riguarda l’opposizione al sequestro, ma vede
respinta la sua domanda di prestazione di una garanzia per un importo pari a
quello del credito fatto valere dalla sequestrante. La sua soccombenza per
quanto attiene alla contestazione del gratuito patrocinio è di trascurabile
rilevanza in rapporto alla questione delle ripetibili, giacché le sue domande
erano manifestamente irricevibili. Sarebbe comunque compensata con la soccombenza
della resistente in merito alla domanda di assunzione di nuovi fatti e mezzi di
prova (sopra consid. 1.4). Le spese processuali vanno pertanto poste a carico
delle parti metà ciascuno, compensate le ripetibili.
8.
Nelle osservazioni, CO 1 ha postulato il beneficio del gratuito
patrocinio (anche) in seconda sede. Non essendo parte della procedura relativa
a quell’oggetto (sopra consid. 6), RE 1 non è stato invitato a esprimersi sulla
questione (art. 119 cpv. 3 CPC).
8.1
Ha
diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari
(art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di
successo (lett. b). La designazione di un patrocinatore d’ufficio è subordinata
inoltre all’esigenza che la misura sia necessaria per tutelare i diritti dell’interessato,
segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato (art. 118 cpv. 1 lett.
c CPC).
8.2
Per
quanto riguarda il primo presupposto nel caso specifico, dal certificato per l’ammissione all’assistenza
giudiziaria agli atti si desume infatti, da un lato, che le uniche entrate di CO
1.
e dei figli PI 14 e PI 13, tutti privi di sostanza, sarebbero gli alimenti di
fr. 6'000.– mensili, che però l’ex marito e padre non versa più da ottobre
del 2021, e dall’altro che le spese mensili della famiglia ammontano in media a
fr. 2'755.40, pari a un dodicesimo della somma delle pigioni e delle spese
accessorie di fr. 26'400.– annui, dei contributi annuali alle assicurazioni sociali di fr. 6'034.75 (già
dedotto il sussidio per il premio della cassa malati) e degli altri oneri assicurativi e fiscali di fr. 630.20. Aggiungendo il minimo esistenziale per
la famiglia di fr. 2'550.– (fr. 1'350.– per debitore monoparentale + fr. 1'200.–
per figli di più di 10 anni), per ipotesi
maggiorato del 20% (cfr. Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar,
ZPO, 3a ed. 2017, n. 12 ad art. 117 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.
2018, n. 21 ad art. 117 CPC),
il fabbisogno minimo risulterebbe essere di fr. 5'815.– mensili,
ciò che lascerebbe alla resistente un esiguo margine per pagare la parcella
della sua patrocinatrice.
Tuttavia,
non si può ignorare che il reclamante non versa più gli alimenti da ottobre del
2022.
e che di principio non si possono
considerare redditi ipotetici o di dubbia riscuotibilità per escludere l’indigenza
del richiedente (Tappy, op. cit., n. 22 e 26 ad art. 117; Rüegg/Rüegg,
op. cit., n. 9 ad art. 117). Il requisito
dell’indigenza va pertanto ritenuto adempiuto, fermo restando che la resistente potrà essere tenuta a restituire l’indennità
ricevuta, se del caso a rate, non appena riuscirà a incassare gli alimenti
dovuti dal reclamante (art. 123 cpv. 1 CPC).
8.3
Anche
il secondo presupposto appare dato, nella misura in cui, a prima vista, le
probabilità di successo delle osservazioni al recla-mo, cioè di reiezione del
reclamo, non apparivano, al momento in cui esse sono state presentate,
nettamente inferiori alle possibilità di accoglimento del reclamo (cfr. DTF
142.
III 138 consid. 5.1; 139 III 476 consid. 2.2; sentenze del Tribunale
federale 4A_546/2017 del 26 giugno 2018
consid. 7.1 e della CEF 14.2018.95 del 28 gennaio 2019 consid. 7). La richiesta
di reiezione dell’istanza di gratuito
patrocinio era manifestamente irricevibile, mentre il quesito dell’esistenza
del credito per prestazione di garanzie posto a fondamento del sequestro, non
trattato dal Pretore né sviluppato dal reclamante, non appariva d’immediata
soluzione, siccome non risulta essere stato analizzato chiaramente nella
giurisprudenza e nella dottrina esistenti (sopra consid. 4.1).
8.4
Per
l’argomento appena esposto, anche il requisito della necessità della tutela dei
diritti dell’interessato pare dato, stante la relativa difficoltà della
questione giuridica da risolvere e l’entità degli alimenti in discussione.
8.5
La
domanda di gratuito patrocinio va pertanto accolta e la metà delle spese
processuali di cui risponde la resistente (sopra consid. 7) posta a carico del
Cantone (art. 122 cpv. 1 lett. b CPC).
Quanto
all’indennità spettante al patrocinatore d’ufficio (art. 122 cpv. 1 lett. a CPC), in mancanza di una nota professionale,
che incombeva all’avvocato esibire, occorre procedere per apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9
gennaio 2012, consid. 9.3). E si
può presumere che per motivare adeguatamente e sinteticamente le osservazioni
al reclamo (di 12 pagine), un
avvocato ragionevolmente sollecito non
avrebbe verosimilmente profuso più di sei ore di lavoro, da retribuire fr. 135.–
l’una, pari alla media tra la tariffa per gli avvocati e quella per i
praticanti legali (art. 4 cpv. 1 e 3 del Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili [RTar, RL 178.310]), visto che le osservazioni sono
firmate dalla patrocinatrice e dal
praticante, cui si può aggiungere una mezz’ora per le prestazioni accessorie (telefonate,
comunicazioni), le spese (10%, art. 6 cpv. 1 RTar) e l’IVA (8%, art. 14 cpv. 1
RTar). In definitiva si giustifica pertanto di fissare l’indennità di
patrocinio in fr. 1'000.– complessivi.
9.
Circa i rimedi esperibili
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 354'000.–
raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia:
1.
Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza i dispositivi n. 2, 2.2, 2.3 e 3 della decisione impugnata sono
così riformati:
2.
L’opposizione
di RE 1 è accolta.
2.2
Di
conseguenza, il sequestro n. __________ è revocato.
2.3
Abrogato
3.
Le
spese processuali di complessivi fr. 1'000.– sono poste a carico delle
parti in ragione di ½ ciascuna, compensate le spese ripetibili.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, restano a suo carico in ragione di ½, compensate
le spese ripetibili. Fatta salva un’eventuale compensazione, l’eccedenza di fr. 750.–
gli è restituita.
3.
L’istanza
di ammissione al gratuito patrocinio in sede di reclamo, presentata da CO 1, è
accolta. Di conseguenza lo Stato del Cantone Ticino
verserà per lei ai suoi patrocinatori d’ufficio un’indennità di fr. 1'000.–. L’istante sarà tenuta a rifondere la somma
al Cantone non appena sarà in grado di farlo.
4.
Notificazione a:
– avv. PA
1, __________, __________;
– avv. PA
2.
e MLaw PA 3, __________
, __________
/ __________, __________;
– Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Bellinzona (in estratto, dispositivo n. 3).
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).