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Decisione

14.2022.25

Opposizione al sequestro. Contributi di mantenimento futuri per l’ex moglie e la figlia, per cui sono state chieste garanzie al giudice civile. Garanzia ex art. 273 LEF. Gratuito patrocinio

20 dicembre 2022Italiano35 min

osservazioni del 28 marzo 2022 CO 1 ha chiesto preliminarmente, in via principale,

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.25

Lugano

20 dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella causa __________ (opposizione al

sequestro) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con

istanza 7 febbraio 2022 da

RE 1,

(patrocinato dall’avv. PA 1, )

contro

CO 1,

(patrocinata dall’avv. PA 2

e dal MLaw PA 3, )

giudicando sul reclamo del 3 marzo 2022 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 21 febbraio 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 14 maggio 2019 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha

omologato la convenzione di divorzio sottoscritta dai coniugi RE 1 e CO 1, con

cui il marito si è obbligato a pagare alla moglie, per sé stessa e per la loro

figlia PI 13 (nata il 31 dicembre 2008), un contributo di mantenimento

anticipato di fr. 6'000.– al mese.

B. A

garanzia dei contributi per sé e per la figlia per i mesi di novem-bre e

dicembre 2021, il 21 dicembre 2021 CO 1 ha chiesto e ottenuto dallo stesso

Pretore il sequestro degli “averi

e beni depositati sui conti correnti, conti di investimento, conti deposito,

conti di risparmio o cassette di sicurezza di cui il Signor RE 1 è titolare o

beneficiario economico presso: __________ (__________) SA, __________; __________,

__________ e __________, __________”. Il debitore non

ha presentato alcuna opposizione a questo primo sequestro.

C. A garanzia dei contributi appena citati oltre a quello per gennaio del

2022, il 10 gennaio 2022 CO 1 ha chiesto e ottenuto dal Pretore il sequestro dei

beni già oggetto del precedente provvedimento cautelare, oltreché del diritto

di compera a favore del debitore e di PI 10 sulle unità di proprietà per piani

(PPP) n. __________ __________ RFD __________ e delle quote di PPP n. __________,

__________ e __________ del fondo n. __________ RFD __________ di proprietà del convenuto. Il 20 gennaio 2022 il

debitore (inc. SO.__________) ha presentato un’opposizione al sequestro, che il

4 febbraio 2022 il giudice ha parzialmente accolto, revocando il sequestro su

averi e beni bancari, di cui l’opponente è beneficiario economico (ma non per

quelli di cui egli è titolare), nonché sul diritto di compera, e

riducendo il sequestro fino a concorrenza di soli fr. 6'000.– oltre agli

accessori.

D. Infine,

il 27 gennaio 2022 CO 1 ha chiesto al Pretore di decretare il sequestro dei

beni già oggetto dei precedenti provvedimenti cautelari, compresi quelli di cui

il debitore è solo beneficiario economico, oltreché di “ogni quota, azione o altra partecipazione

intestata a RE 1” delle società PI 1, PI 2, PI 3, PI 4,

PI 5, PI 6, PI 7, PI 8 e PI 9, di “ogni credito e/o importo vantato/dovuto a qualsiasi

titolo ad RE 1, nonché ogni quota parte di riserve (utili non distribuiti ed

altre) dalle società appena citate come pure da PI 10,

PI 11, PI 12 e altre compagnie del gruppo, delle polizze di previdenza individuale vincolata (3a) intestate ad RE

1 presso la PI 12 (n. ____________________), nonché degli orologi Blancplain, Omega Speedmaster, Rolex, Cartier ultrapiatto e F. Costantin, di

proprietà del convenuto, il tutto fino a concorrenza di fr. 354'000.–

oltre a tasse e spese esecutive. Quale titolo del

credito CO 1 ha indicato la “garanzia ai

sensi degli artt. 132 cpv. 2 e 292 CC”

per i “contributi alimentari dovuti

all’Istante ed alla figlia PI 13 in virtù della decisione 14 maggio 2019 […]

dal 1° febbraio 2022 al 31 dicembre 2026 oltre a tasse e spese esecutive”

e quale causa di sequestro sia il trafugamento di beni, da parte del debitore,

nell’intento di sottrarsi all’adempimento delle proprie obbligazioni (art. 271

cpv. 1 n. 2 LEF), sia il possesso, da parte del creditore, di un titolo di

rigetto definitivo per il credito da sequestrare, ovvero la predetta decisione (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF).

Il Pretore ha accolto l’istanza e ordinato

il sequestro con decreto dello stesso 27 gennaio 2022, che la sede di Mendrisio

dell’Ufficio d’esecuzione ha eseguito il giorno seguente (verbale n. __________).

E. Con

istanza 7 febbraio 2022 RE 1 ha chiesto al medesimo giudice, in via

preliminare, di condannare CO 1 a prestare una garanzia di fr. 354'000.–

entro cinque giorni dalla decisione, pena la revoca del sequestro, mediante

versamento della somma sul conto della Pretura o “tramite equivalente garanzia bancaria di primario

istituto di credito svizzero”. Nel merito, egli ha

formulato opposizione al sequestro e, in via principale, ne ha postulato la revoca,

mentre in via subordinata ha chiesto la riforma del decreto di sequestro, nel

senso di stralciare la menzione “o

beneficiario economico” nel dispositivo n. 1 e l’intero

dispositivo n. 5.

Con

istanze tutte dello stesso 7 febbraio 2022, salvo l’ultima, del successivo 11

febbraio, la PI 7, la PI 4, la PI 6, la PI 1, la PI 2 e la PI 5 si sono a loro

volta opposte al sequestro, chiedendone la revoca parziale, nel senso di

escludere dal provvedimento i conti bancari di cui le stesse sono titolari, “riservato ogni diritto economico d’RE 1”.

F. All’udienza

di discussione del 18 febbraio 2022 il primo giudice ha congiunto le sette

cause. Nelle proprie osservazioni CO 1 ha concluso per la reiezione di tutte le

istanze. Le parti hanno poi ribadito le rispettive e antitetiche posizioni con

replica, duplica e “arringhe

finali” orali.

G. Statuendo

con decisione del 21 febbraio 2022, il Pretore ha respinto tutte le richieste

di obbligare la creditrice a prestare una garanzia e accolto tutte le

opposizioni al sequestro formulate dalle sei società opponenti, condannando la

sequestrante a rifondere alle stesse in solido spese

ripetibili di fr. 1'500.–. Ha inoltre accolto

parzialmente l’opposizione al sequestro presentata da RE 1, revocandolo limitatamente

agli “averi e beni depositati

sui conti correnti, conti di investimento, conti deposito, conti di risparmio o

cassette di sicurezza di cui il Signor RE 1 è beneficiario economico” e alle polizze di previdenza individuale

vincolata (3a), ha posto le spese processuali di fr. 1'000.–

per ¾ a carico dell’op­­ponente e per il resto a carico della sequestrante e ha

condannato RE 1 a rifondere a CO 1 spese ripetibili di fr. 1'500.–. Il

Pretore ha anche accolto la domanda di gratuito patrocinio presentata dalla

sequestrante.

H. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3 marzo 2022 chiedendo, in via preliminare, di

condannare CO 1 alla prestazione di una garanzia di fr. 354'000.– e, in via principale, di riformare la decisione impugnata nel senso di

accogliere la richiesta di obbligare la creditrice a prestare una garanzia, di

revocare interamente il sequestro, di condannare la creditrice a pagare le spese

processuali di prima sede e al reclamante spese ripetibili di fr. 2'000.–,

e, infine, di respingere l’istanza di gratuito patrocinio formulata dalla

creditrice. In entrambi i casi, il reclamante ha chiesto una garanzia identica

a quella già fatta valere con l’opposizione al sequestro, e con le stesse

conseguenze, e ha protestato spese processuali e ripetibili di seconda sede.

Fatti

I. Con

osservazioni del 28 marzo 2022 CO 1 ha chiesto preliminarmente, in via principale,

di dichiarare irricevibile la richiesta di obbligarla a prestare una garanzia e,

in via subordinata, di respingere tale richiesta. Nel merito ella ha postulato,

in via principale, di dichiarare irricevibile il reclamo e, in via subordinata,

di respingerlo, protestando in ogni caso spese processuali e ripetibili di

seconda sede. Ha inoltre postulato il gratuito patrocinio “nella sua forma

più integrale” anche per la procedura di reclamo.

L. Il

16 settembre 2022 CO 1 ha chiesto alla Camera l’assunzione di nuovi fatti e

nuovi mezzi di prova, cui RE 1 si è opposto il 30 settembre seguente entro il

termine assegnatogli con ordinanza del 20 settembre 2022.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

6.

CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.

a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la de-cisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 22 febbraio 2022, il termine d’im­­pugnazione

è scaduto venerdì 4 marzo. Presentato il giorno prima (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

1.2.1

La

giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice

di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice

verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono

realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto

(art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile

2013, consid. 9.3).

1.2.2

La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),

limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4), ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di pro­va nuovi

(art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo

grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000,

consid. 1.5/e), e ciò di regola fino alla chiusura dello

scambio (generalmente unico) degli allegati (sentenze del Tribunale federale

5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5

luglio 1999, consid. 3; cfr. DTF 142 III 418 consid. 2.2.5). I fatti e

mezzi di prova antecedenti il primo giudizio (pseudonova) sono ammissibili

soltanto se vengono addotti non appena sono noti e se dinanzi alla

giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza

ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per

analogia: DTF 145 III 342

consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti

(art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento

dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se

sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138

III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire

sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di

prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di

prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha

tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza

del Tribunale federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii;

Jeandin in:

Commentaire romand, Code de

procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con

rimandi).

1.3

Nelle

osservazioni, CO 1 chiede preliminarmente di dichiarare il reclamo

inammissibile in mancanza di “una

valida procura processuale del Reclamante che non è stata presentata nemmeno in

sede di opposizione”. Sennonché nel procedimen­to di

prima sede la resistente non ha mai contestato l’assenza del potere di rappresentanza dell’avv. PA 1. Eccependo

il pre­teso difetto di rappresentanza solo in seconda sede, ella viola l’ob­bligo

di buona fede processuale (art. 52 CPC), che impone alle

parti di sollevare le eccezioni processuali già in prima sede, onde permettere

se del caso al primo giudice di sanare il vizio (DTF 141 III 216 consid. 5.2;

sentenza della CEF 14.2020.149 del 19 ottobre 2020 consid. 3.1), sicché non può essere dato seguito alla sua richiesta (sentenza della

CEF 14.2021.89/90 del 31 gennaio 2022, consid. 2.4 e i riferimenti).

1.4

Con

lo scritto del 16 settembre 2022, CO 1 chiede inoltre di

ammettere, quali mezzi di prova, una serie di documenti prodotti per l’occasione.

Ebbene, in sede di reclamo il diritto di produrre nova cessa una volta decorso

il termine d’impu­gnazione, e questo anche nei casi (dell’art. 326 cpv. 2 CPC)

in cui di per sé non è vietato produrne con il reclamo (decisione della CEF

14.2021.47

del 28 giugno 2021, consid. 2 e i riferimenti). I documenti prodotti

il 16 settembre 2022 sono quindi inammissibili. Sarebbero ad ogni modo senza

rilievo nella misura in cui non rendono verosimile l’esistenza del credito per prestazione

di garanzie sul quale la resistente fonda il sequestro (sotto consid. 4.2).

Sui

presupposti del sequestro giusta l’art. 272 cpv. 1 LEF

2.

In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il

sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo

credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al

debitore (n. 3).

2.1

I

fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –

che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio

di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,

senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano

svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid.

1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal

sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene

al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame som-mario,

cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione

provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza

contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

2.2

Il

decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o

dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso

giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro

– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in

contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il

giudice non agisce d’uffi­­cio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base

ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati

ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori

(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF

14.2011.113

dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).

Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro

gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’uf­­ficio d’esecuzione

(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di

vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).

3.

In merito all’esistenza del credito vantato dalla sequestrante, nella decisione impugnata il Pretore ha considerato

inutile esaminare se ella avesse reso verosimili le

condizioni per ottenere una garanzia degli alimenti a norma degli art. 132 cpv.

2.

e 292 CC, poiché tale esame sarebbe dovuto avvenire solo in occasione della

procedura di convalida del sequestro, sempreché la creditrice dovesse chiedere

in quella sede la condanna del debitore a prestare garanzie. Per abbondanza, il

primo giudice ha comunque ritenuto

date le condizioni di legge a un sommario esame, perché il debitore si è

ostinato a trascurare il proprio obbligo di mantenimento nonostante gl’impegni

presi dinanzi al Pretore stesso. Ha reputato data anche l’esistenza del credito

di mantenimento, giacché è stata stabilita nella decisione di divorzio, mentre

a suo parere l’e­sigibilità non è necessaria, sia perché la creditrice ha

chiesto il sequestro per l’ottenimento di una garanzia, sia, più in generale,

perché non si tratta di un’esigenza di legge, ove la causa di sequestro sia il

trafugamento dei beni del debitore secondo l’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF.

4.

Nel

reclamo RE 1 sostiene in particolare che il Pretore ha sbagliato nel ritenere

dati i presupposti stabiliti dagli art. 132 cpv. 2 e 292 CC, poiché afferma di

aver pagato puntualmente i contributi alimentari per ben sette mesi

consecutivi, prima di accusare un ritardo nel pagare quelli di novembre e

dicembre 2021, ciò che ha scatenato una raffica i tre sequestri consecutivi,

che gli hanno di fatto impedito di far fronte ai propri obblighi, visto che

tutti i suoi conti personali e tutti i conti societari sono stati bloccati.

Aggiunge che la decisione di divorzio non prevede a suo carico un obbligo di

prestare garanzia per il pagamento di tutti i contributi di mantenimento

futuri, ivi stabiliti, fino alla loro scadenza.

Nelle

osservazioni, CO 1 ribatte che il sequestro è l’unica misura conservativa a

disposizione del titolare di un credito pecuniario per dissuadere il debitore

dal ridurre il proprio patrimonio, sicché per non privare di fatto il creditore

di alimenti di tale facoltà si deve considerare che il sequestro, in virtù dell’art.

271.

cpv. 1 n. 6 LEF, va concesso anche sulla base della decisione che stabilisce

il solo contributo alimentare, e non la garanzia in sé. Comunque sia, la

resistente ritiene di aver reso verosimile l’inten­zione del debitore di

sottrarsi ai propri obblighi alimentari, e pertanto sia l’esistenza della causa

di sequestro dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF, sia i presupposti di diritto

materiale per ottenere garanzie giusta gli art. 132 cpv. 2 e 292 CC A suo

dire, i presupposti dei due ultimi articoli citati sono infatti “paragonabili a quell[i] per chiedere un sequestro ex art. 271 cpv. 1

cpv. 1 cifra 2 LEF, ma raggiungibili più facilmente”. Aggiunge

che, per definizione, non è necessario che il diritto a garanzie sia esigibile,

trattandosi di un sequestro “volto

a mantenere il patrimonio del debitore contro il quale è promossa la domanda di

garanzia”.

4.1

La

legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) si applica all’esecuzione

forzata degli obblighi (crediti) sia di pagare una somma di denaro, sia di

fornire una garanzia (art. 38 cpv. 1 LEF), sia essa pecuniaria o no (DTF 129

III 196 consid. 3.4). Il sequestro è un provvedimento supercautelare, che ha lo

scopo di garantire l’esito fruttuoso dell’esecuzione forzata iniziata o futura,

mediante la limitazione del potere del debitore di disporre dei beni sequestrati

(DTF 133 III 590 consid. 1). Per mezzo del sequestro il creditore può “bloccare”

beni del debitore anche per assicurare la proficua esecuzione forzata di un obbligo

di prestare garanzie, indipendentemente dal loro tipo (DTF 108 II 181

consid. 2/b; Stof­fel in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a

ed. 2021, n. 23 ad art. 271 LEF; Stoffel/Chabloz in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 11 ad art. 271 LEF; Meier-Dieterle in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.

2014, n. 2 ad art. 271 LEF).

4.1.1

Giusta

l’art. 132 cpv. 2 CC, se il debitore di un contributo di mantenimento a favore dell’ex

coniuge

persiste nel negligere il suo obbligo oppure si presume che

prepari la fuga, dilapidi la sostanza o la faccia scomparire, il giudice può

obbligarlo a prestare adeguate garanzie per i contributi di mantenimento

futuri. L’art. 292 CC ha un tenore pressoché identico all’art. 132 cpv. 2 CC

per i contributi di mantenimento a favore del figlio. Disporre la prestazione

di garanzie è una facoltà del giudice, non un obbligo (Fountoulakis in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch

I, 7ª ed. 2022, n. 3 ad art. 292 CC). Egli può anche, ma non è

tenuto a farlo, decidere il tipo di garanzia da prestare (deposito di denaro o

titoli, garanzia bancaria, fideiussione, costituzione di un “Sperrkonto” [conto di cui il titolare può

disporre solo con il consenso di un terzo] o di un pegno, ecc.) (ad esempio: Büchler/Raveane in: Roland

Fankhauser [a cura di], FamKommentar Scheidung, 4a ed. 2011, n. 14

ad art. 132 CPC).

L’ordine

di prestare le garanzie va rivolto al debitore degli alimenti, non a terzi (Hegnauer

in: Hausheer [a cura di], Berner Kommentar, vol. II/2/2/1, 1997, n. 16

ad art. 292 CC; Roger Weber, Anweisung

an die Schuldner, Sicherstellung der Unterhaltsforderung und

Verfügungsbeschränkung, AJP/PJA 2002, pag. 245 ad III/C). La dottrina ammette

però la possibilità per il giudice di ordinare al terzo debitore (banca,

assicurazione …) il blocco di conti e depositi del debitore degli alimenti, ossia

il divieto di disporre degli averi senza il consenso del creditore degli

alimenti o del giudice, pena il rischio di dover pagare una seconda volta (Weber, ibidem;

Vet­terli/Cantieni in: Schweizerisches Zivilgesetzbuch,

Kurzkommen­tar, 2a ed. 2018, n. 7 ad art. 132 CC; Fountoulakis, op. cit., n. 4 ad art.

292, che conferisce però al blocco l’effetto di una diffida al terzo debitore

giusta l’art. 132 cpv. 1 CC; Hegnauer,

ibidem, a titolo di misura

cautelare).

4.1.2

Anche

l’esecuzione forzata dell’obbligo di prestare garanzia stabilito dal giudice in

virtù degli art. 132 cpv. 2 o 292 CC, siano esse pecuniarie o no, è sottoposta

alla LEF (art. 38 cpv. 1 e sopra consid. 4.1). Il blocco provvisionale dei beni

del debitore degli alimenti necessari alla costituzione delle garanzie

richieste può assumere solo la forma del

sequestro giusta gli art. 271 segg. LEF (Bastons- Bulletti in:

Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 5 ad art. 292 CC; Büchler/Raveane, op. cit., n. 15 ad art.

131-132; pure: decisione del Tribunale federale 5A_954/2015 del 22 marzo 2016,

consid. 3.3).

4.1.3

Pure

il sequestro destinato a garantire un credito per prestazione di garanzie è

subordinato alla condizione che il creditore renda verosimili l’esistenza e –

tranne nell’ipotesi dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF – l’esigibilità di tale

credito. Sono

così inidonei all’otteni­mento di un sequestro segnatamente i crediti futuri (Stoffel/Cha­bloz, op. cit., n.

17.

ad art. 271; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a

ed. 1997/199, n. 3 ad art. 271 LEF), così come quelli la cui nascita in

futuro è prevedibile (decisione del Tribunale federale 5P.87/2005 del 7 giugno

2005, consid. 3.2; Stoffel, op. cit., n.

29.

ad art. 271); è in particolare il caso dei contributi

di mantenimento futuri, persino se sono accertati in una decisione (citata

5A_954/2015, consid. 3.3), poiché sorgono solo alla data pattuita o stabilita.

La

pretesa del creditore degli alimenti volta alla costituzione di garanzie sorge

quando il giudice ne pone l’obbligo a carico del debitore degli alimenti a

norma degli art. 132 cpv. 2 o 292 CC. Prima, il creditore non ha a questo

titolo alcun diritto contro il debitore. Il giudice non è infatti tenuto a obbligare

il debitore a prestare adeguate garanzie per i contributi di mantenimento

futuri e ad ogni modo l’importo e le modalità dell’eventuale garanzia non sono

definiti prima della decisione del giudice (sopra consid. 4.1.1). Secondo la

dottrina il giudice potrebbe anche ordinare al terzo depositario il blocco di

conti e depositi del debitore degli alimenti senza obbligare quest’ultimo a

costituire (altre) garanzie (sopra consid. 4.1.1).

4.2

Nella

fattispecie, RE 1 rileva a ragione che l’esistenza del­la pretesa per

costituzione di garanzie vantata dalla sequestrante non emerge dalla decisione

di divorzio. Non risulta neppure da alcun altro atto prodotto da CO 1 (compresi

i documenti allegati allo scritto del 16 settembre 2022). Non vi è infatti agli

atti alcuna decisione con cui un giudice avrebbe condannato il reclamante a

prestare garanzie per i contributi di mantenimento futuri. Pare del resto tutt’ora

pendente il procedimento che, nelle intenzioni della resistente, dovrebbe

concludersi con l’e­­manazione di una simile decisione. Ella non ha quindi reso

verosimile l’esistenza del credito per cui ha chiesto il sequestro. A

prescindere dalla questione della sua esigibilità, il presupposto del­l’art.

272.

cpv. 1 n. 1 LEF non appare dato. Al riguardo la decisione impugnata è quindi

errata.

4.3

Le

considerazioni di CO 1 non mutano tale conclusione. La resistente non può

infatti essere seguita quando pretende che, per ottenere il sequestro, le era

sufficiente rendere verosimile l’esistenza dei presupposti stabiliti dagli art.

132.

cpv. 2 e 292 CC. Per lo stesso testo di queste norme, finché il giudice non

si è pronunciato in merito l’obbligo di garanzia non esiste. Sempreché avesse

reso attendibili i presupposti di cui ai citati articoli – questione che può

essere lasciata aperta in questa sede – la sequestrante avrebbe reso verosimile

al massimo che un giudice possa (ma non debba: sopra consid. 4.1.1) porre a

carico del reclamante un obbligo di garanzia. In altri termini, ha tutt’al più

reso verosimile l’esistenza di un credito futuro, che però è inidoneo a giustificare

un sequestro (sopra consid. 4.1.3).

4.4

Neppure

la citata decisione 5A_95/2008 (consid. 1.3) suffraga la tesi della

sequestrante, perché in tale pronuncia il Tribunale federale ha semplicemente

precisato che la richiesta di garanzia giusta l’art. 132 cpv. 2 CC può essere

presentata anche in via cautelare senza precisarne le modalità. Nulla di

diverso emerge poi dalla decisione 26 ottobre 2018 della prima Camera civile

del Tribunale d’appello (11.2017.21, RtiD 2019 I 511 n. 8c, consid. 6) né dall’autore

cui essa rinvia (Bastons

Bulletti, op. cit., n. 6 ad art.

292). La via dell’esecuzione per prestazione di garanzie,

eventualmente preceduta da una procedura di sequestro, è infatti

presentata come il modo di procedere in via forzosa “ove il

destinatario non ottemperi all’ingiunzione”, ovvero nell’ipotesi in cui il

giudice ha già ordinato al debitore degli alimenti di prestare garanzie (in

concreto in virtù dell’art. 292 CC, v. consid. 5).

4.5

La

resistente fa poi confusione sui presupposti del sequestro. Un conto è invero l’esistenza

di una causa di sequestro, un altro invece l’esistenza del credito (art. 272

cpv. 1 n. 1 e 2 LEF). Anche se è vero che, fatta eccezione per la necessità di

una decisione del giudice, i presupposti degli art. 132 cpv. 2 e 292 CC sono “paragonabili a quell[i] per chiedere un sequestro ex art. 271 cpv. 1

cpv. 1 cifra 2 LEF, ma raggiungibili più facilmente”, il creditore

che rende verosimile l’esistenza della causa di sequestro appena citata (o di

un’altra) non è però dispensato dal rendere verosimile anche l’e­sistenza del

credito da lui vantato, ciò che la resistente non è riuscita a fare (sopra

consid. 4.2).

4.6

Da

ultimo, contrariamente a quanto afferma CO 1 non era impotente di fronte “a

qualsivoglia azione [d’RE 1]

volta a diminuire il suo patrimonio”. In primo luogo,

nulla pareva impedire alla resistente di

chiedere in via (super)cautelare una decisione giusta gli art. 132 cpv. 2 e 292

CC (citata 5A_95/2008 consid. 1.3), da allegare poi all’istanza di

sequestro. In secondo luogo, la dottrina ammette la possibilità di chiedere al

giudice di ordinare al terzo depositario il blocco dei conti del debitore degli

alimenti (sopra consid. 4.1.1), secondo un autore (Hegnauer)

anche in via cautelare (ciò che andrebbe invero verificato alla luce del

divieto dei sequestri dissimulati di cui all’art. 269 lett. a CPC); in terzo

luogo, attivi trasferiti dal debitore a terzi con atti revocabili giusta gli

art. 286 a 288 LEF possono essere assoggettati all’esecuzione del creditore per

mezzo di un’azione revocatoria (art. 285 segg. LEF).

4.7

Poiché

il primo presupposto del sequestro – la verosimile esisten­za di un credito – non

è adempiuto, il reclamo va di conseguenza accolto per quanto concerne la

conclusione volta all’ammissione dell’opposizione al sequestro senza che sia

necessario esaminare le argomentazioni delle parti circa gli altri due presupposti

(art. 272 cpv. 1 n. 2-3 LEF).

Sulle

richieste di garanzia giusta l’art. 273 LEF

5.

Per

l’art. 273 cpv.1 LEF il creditore è responsabile nei confronti sia del debitore

che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il giudice può

obbligarlo a prestare garanzia.

5.1

Il creditore può essere costretto d’ufficio

a prestare garanzia già con lo stesso decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 n.

5.

LEF), ove il credito o la causa di sequestro siano dubbi. Lo può essere anche

a uno stadio ulteriore, a richiesta del debitore o del terzo che si pretende

leso dal provvedimento, in particolare quando la verosimiglianza del credito sia poi scemata (v. DTF 113 III 94 consid. 6; DTF 112 III 112 consid. 2; sentenza del Tribunale

federale 5A_757/2010 del 20 aprile 2011 consid. 2.1). Al

giudice del sequestro è lasciato un ampio margine di apprezzamento, onde tenere

conto delle particolarità della fattispecie.

Tra

i criteri pertinenti per determinare l’eventuale danno consecutivo ad un

sequestro ingiustificato si annoverano, segnatamente, gli

oneri processuali, la durata presumibile e la complessità della procedura di

opposizione e del processo di convalida del sequestro (cfr. DTF 113 III

100.

segg.), così come gli interessi – pari in linea di

massima a due anni – dei prestiti contratti dal debitore (o dal terzo) quale

palliativo per la privazione dei propri averi (sentenza

5A_757/2010 citata sopra, consid. 2.2). Non vi rientrano

invece le spese di sequestro e dell’esecuzione a convalida

del sequestro, in quanto sono anticipate dal preteso creditore (art. 68 cpv. 1

LEF). Incombe al richiedente l’onere di rendere verosimile

il danno che ritiene di subire (cfr. DTF 126 III 100,

consid. 5/c). L’obbligo di

risarcimento è ridotto se il debitore o il terzo non adempiono il proprio

dovere di diminuire il danno e decade del tutto se essi commettono una colpa

così grave da interrompere il nesso di causalità (decisione del Tribunale

federale 5A_165/2010 del 10 maggio 2010, consid. 2.3.2).

5.2

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha respinto tutte le richieste degli opponenti

di obbligare CO 1 a prestare garanzie. Per quanto attiene alla domanda del

debitore, il primo giudice ha affermato che, “a prescindere dalla verosimiglianza di un danno, non

ricorrono in ogni caso gli estremi per ordinare la prestazione di una garanzia”, perché, in primo luogo, il debitore era indiscutibilmente titolare

dei beni non “sbloccati”, in secondo luogo, “l’esistenza del credito per cui la sequestrante

postula la concessione di una garanzia, lo stesso è finanche accertato in una

sentenza definitiva” e, in terzo luogo, “appare sufficientemente verosimile l’adem­pimento

dei criteri posti dall’art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF”.

5.3

Nel

reclamo, RE 1 sostiene invece di aver reso verosimile l’esistenza di un danno causato

dal sequestro facendo notare che tutti i suoi beni sono sotto sequestro, sicché

non gli viene lasciato nulla a disposizione fintanto che dura il sequestro. In

tale situazione è secondo lui “di meridiana

evidenza che egli sta subendo dei danni, che sono al momento difficilmente

quantificabili con esattezza, ma che corrispondono almeno al valore del

sequestro ingiustificato”. Egli contesta anche l’adempimento dei

presupposti del sequestro attinenti all’esistenza del credito vantato dalla

sequestrante e una causa di sequestro, rinviando agli argomenti da lui sostenuti

in merito alla domanda di accoglimento dell’opposizione al sequestro. Da

ultimo, il reclamante ritiene che la resistente debba prestare garanzia perché,

per la “palese mancanza di mezzi finanziari”,

ella non sarebbe in grado di risarcire il danno provocato da un sequestro

ingiustificato. Chiede pertanto che la domanda di prestazione di una garanzia

di fr. 354'000.– da lui formulata in prima sede sia accolta e che la

Camera ne ordini la prestazione all’ex moglie già in via preliminare.

5.4

Il

reclamante dimentica che al debitore non basta affermare l’esi­stenza di un

danno causato dal sequestro, ma deve anche specificarne il tipo (oneri

processuali, interessi passivi, mancato guadagno, ecc.) come l’entità e rendere

(almeno) verosimili le proprie allegazioni con indizi concreti e oggettivi

debitamente documentati. Orbene egli si è limitato ad affermare che tutti i

suoi beni sono sotto sequestro, senza sostanziare la propria allegazione – che

pare del resto inverosimile, giacché il sequestro non verte sui suoi redditi –

e senza neppure specificare il tipo di danno subìto. In particolare egli non

pretende di aver dovuto indebitarsi per garantire il proprio mantenimento né di

aver ricorso a prestazioni dell’as­sistenza sociale. Nel valutare l’entità del

proprio danno pari ad almeno l’importo del credito vantato dalla sequestrante,

il reclaman­te sembra partire dal presupposto che il valore dei beni

sequestrati ammonti a non meno di fr. 354'000.– e che il sequestro gliene

ha tolto definitivamente la disponibilità senza però sostanziare le sue

allegazioni, che misconoscono del resto il carattere provvisorio del sequestro. L’esistenza

dell’imprecisato danno risulta dunque “di me­ridiana

evidenza” solo per lui. L’allegata palese mancanza di

mezzi finanziari della sequestrante, che non le permetterebbe di risarcire il

danno causato dal sequestro, è poi un paralogismo inconcludente, poiché

in assenza di un danno (reso verosimile), la resistente non deve risarcire né

quindi garantire nulla. Infine, l’accen­no al carattere sproporzionato del

sequestro sfugge alla cognizione della Camera quale autorità giurisdizionale

superiore (sopra consid. 2.2 e art. 97 LEF). Al riguardo il reclamo va pertanto

respinto e la stessa sorte tocca all’analoga richiesta formulata in via

preliminare.

Sul gratuito patrocinio in prima sede

6.

Il

reclamante chiede anche di riformare la decisione impugnata nel senso della

reiezione dell’istanza di gratuito patrocinio presentata dall’ex moglie “in

conseguenza dell’accoglimento del presente reclamo”. Sennonché egli non ha qualità di parte

nella procedura concernente la domanda di gratuito patrocinio, la quale oppone

il richiedente allo Stato, e non è pertanto legittimato, in assenza di

un

interesse degno di protezione, a impugnare la decisione di concessione del gratuito

patrocinio alla resistente. Non è infatti dato nel caso di specie il caso

eccezionale della decisione di gratuito patrocinio che dispensa il richiedente dall’obbligo

di prestare una cauzione per le spese ripetibili richiesta dalla controparte in

virtù dell’art. 99 CPC (cfr. art. 119 cpv. 3, terzo periodo CPC; sentenze

del Tribunale federale 4A_235/2015 del 20 ottobre 2015 consid. 2.1 e

4A_585/2013 del 13 marzo 2014 consid. 2.1). Su questo punto il reclamo è

pertanto irricevibile.

Sulle

spese e sul gratuito patrocinio in seconda sede

7.

In

entrambe le sedi la tassa, stabilita in

applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili,

determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC),

equivalente per ambedue le parti in prima come in seconda sede. RE 1 risulta

infatti vincente per quanto riguarda l’op­posizione al sequestro, ma vede

respinta la sua domanda di prestazione di una garanzia per un importo pari a

quello del credito fatto valere dalla sequestrante. La sua soccombenza per

quanto attiene alla contestazione del gratuito patrocinio è di trascurabile

rilevanza in rapporto alla questione delle ripetibili, giacché le sue domande

erano manifestamente irricevibili. Sarebbe comunque compensata con la soccombenza

della resistente in merito alla domanda di assunzione di nuovi fatti e mezzi di

prova (sopra consid. 1.4). Le spese processuali vanno pertanto poste a carico

delle parti metà ciascuno, compensate le ripetibili.

8.

Nelle osservazioni, CO 1 ha postulato il beneficio del gratuito

patrocinio (anche) in seconda sede. Non essendo parte della procedura relativa

a quell’oggetto (sopra consid. 6), RE 1 non è stato invitato a esprimersi sulla

questione (art. 119 cpv. 3 CPC).

8.1

Ha

diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari

(art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di

successo (lett. b). La designazione di un patrocinatore d’ufficio è subordinata

inoltre all’esigenza che la misura sia necessaria per tutelare i diritti dell’interessato,

segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato (art. 118 cpv. 1 lett.

c CPC).

8.2

Per

quanto riguarda il primo presupposto nel caso specifico, dal certificato per l’ammissione all’assistenza

giudiziaria agli atti si desume infatti, da un lato, che le uniche entrate di CO

1.

e dei figli PI 14 e PI 13, tutti privi di sostanza, sarebbero gli alimenti di

fr. 6'000.– mensili, che però l’ex marito e padre non versa più da ottobre

del 2021, e dall’altro che le spese mensili della famiglia ammontano in media a

fr. 2'755.40, pari a un dodicesimo della somma delle pigioni e delle spese

accessorie di fr. 26'400.– annui, dei contributi annuali alle assicurazioni sociali di fr. 6'034.75 (già

dedotto il sussidio per il premio della cassa malati) e degli altri oneri assicurativi e fiscali di fr. 630.20. Aggiungendo il minimo esistenziale per

la famiglia di fr. 2'550.– (fr. 1'350.– per debitore monoparentale + fr. 1'200.–

per figli di più di 10 anni), per ipotesi

maggiorato del 20% (cfr. Rüegg/Rüegg in: Basler Kommen­tar,

ZPO, 3a ed. 2017, n. 12 ad art. 117 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.

2018, n. 21 ad art. 117 CPC),

il fabbisogno minimo risulterebbe essere di fr. 5'815.– mensili,

ciò che lascerebbe alla resistente un esiguo margine per pagare la parcella

della sua patrocinatrice.

Tuttavia,

non si può ignorare che il reclamante non versa più gli alimenti da ottobre del

2022.

e che di principio non si possono

considerare redditi ipotetici o di dubbia riscuotibilità per escludere l’in­digenza

del richiedente (Tappy, op. cit., n. 22 e 26 ad art. 117; Rüegg/Rüegg,

op. cit., n. 9 ad art. 117). Il requisito

dell’indigenza va pertanto ritenuto adempiuto, fermo restando che la resistente potrà essere tenuta a restituire l’indennità

ricevuta, se del caso a rate, non appena riuscirà a incassare gli alimenti

dovuti dal reclamante (art. 123 cpv. 1 CPC).

8.3

Anche

il secondo presupposto appare dato, nella misura in cui, a prima vista, le

probabilità di successo delle osservazioni al recla­-mo, cioè di reiezione del

reclamo, non apparivano, al momento in cui esse sono state presentate,

nettamente inferiori alle possibilità di accoglimento del reclamo (cfr. DTF

142.

III 138 consid. 5.1; 139 III 476 consid. 2.2; sentenze del Tribunale

federale 4A_546/2017 del 26 giugno 2018

consid. 7.1 e della CEF 14.2018.95 del 28 gennaio 2019 consid. 7). La richiesta

di reiezione dell’istanza di gratui­to

patrocinio era manifestamente irricevibile, mentre il quesito del­l’esistenza

del credito per prestazione di garanzie posto a fondamento del sequestro, non

trattato dal Pretore né sviluppato dal reclamante, non appariva d’immediata

soluzione, siccome non risulta essere stato analizzato chiaramente nella

giurisprudenza e nella dottrina esistenti (sopra consid. 4.1).

8.4

Per

l’argomento appena esposto, anche il requisito della necessità della tutela dei

diritti dell’interessato pare dato, stante la relativa difficoltà della

questione giuridica da risolvere e l’entità degli alimenti in discussione.

8.5

La

domanda di gratuito patrocinio va pertanto accolta e la metà delle spese

processuali di cui risponde la resistente (sopra consid. 7) posta a carico del

Cantone (art. 122 cpv. 1 lett. b CPC).

Quanto

all’indennità spettante al patrocinatore d’ufficio (art. 122 cpv. 1 lett. a CPC), in mancanza di una nota professionale,

che incombeva all’avvocato esibire, occorre procedere per apprezzamento (senten­za del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9

gennaio 2012, consid. 9.3). E si

può presumere che per motivare adeguatamente e sinteticamente le osservazioni

al reclamo (di 12 pagine), un

avvocato ragionevolmente sollecito non

avrebbe verosimilmente profuso più di sei ore di lavoro, da retribuire fr. 135.–

l’una, pari alla media tra la tariffa per gli avvocati e quella per i

praticanti legali (art. 4 cpv. 1 e 3 del Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili [RTar, RL 178.310]), visto che le osservazioni sono

firmate dalla patrocinatrice e dal

praticante, cui si può aggiungere una mezz’ora per le prestazioni accessorie (telefonate,

comunicazioni), le spese (10%, art. 6 cpv. 1 RTar) e l’IVA (8%, art. 14 cpv. 1

RTar). In definitiva si giustifica pertanto di fissare l’indennità di

patrocinio in fr. 1'000.– complessivi.

9.

Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 354'000.–

raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia:

1.

Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza i dispositivi n. 2, 2.2, 2.3 e 3 della decisione impugnata sono

così riformati:

2.

L’opposizione

di RE 1 è accolta.

2.2

Di

conseguenza, il sequestro n. __________ è revocato.

2.3

Abrogato

3.

Le

spese processuali di complessivi fr. 1'000.– sono poste a carico delle

parti in ragione di ½ ciascuna, compensate le spese ripetibili.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, restano a suo carico in ragione di ½, compensate

le spese ripetibili. Fatta salva un’even­tuale compensazione, l’eccedenza di fr. 750.–

gli è restituita.

3.

L’istanza

di ammissione al gratuito patrocinio in sede di reclamo, presentata da CO 1, è

accolta. Di conseguen­za lo Stato del Cantone Ticino

verserà per lei ai suoi patrocinatori d’ufficio un’indennità di fr. 1'000.–. L’istante sarà tenuta a rifonde­re la somma

al Cantone non appena sarà in grado di farlo.

4.

Notificazione a:

– avv. PA

1, __________, __________;

– avv. PA

2.

e MLaw PA 3, __________

, __________

/ __________, __________;

– Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Bellinzona (in estratto, dispositivo n. 3).

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).