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Decisione

14.2022.26

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo interamente fondato su fatti e documenti nuovi. Irricevibilità per insufficiente motivazione

4 maggio 2022Italiano5 min

che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

Source ti.ch

CO 1

Incarto n.

14.2022.26

Lugano

4 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2022.367 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 20 gennaio

2022 da

CO 1 IT-

(patrocinato dalla PA 1, )

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 10 marzo 2022 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 3 marzo 2022 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________

emesso il 23 dicembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha

escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 6'456.– oltre agli interessi del 5% dal 29 giugno 2017, indicando quale causa

del credito l’“Ac­cordo "Reso conto fine attività" sottoscritto dalle parti il

Fatti

29.06.2017 inerente al saldo degli stipendi impagati”;

che

avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 20

gennaio 2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5;

che statuendo con decisione del 3 marzo 2022, il Pretore ha accolto

l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e

un’indennità di fr. 250.– a favore dell’istante;

che

contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 10 marzo 2022 chiedendo di “rivedere

il caso”;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG) entro dieci giorni dalla notificazione (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC)

senza riguardo al valore litigioso.

che

la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 4 marzo 2022;

che il

reclamo, presentato brevi manu

quello stesso giorno, è tempestivo;

che la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi);

che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

Considerandi

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che

nella fattispecie la reclamante non ha presentato osservazioni all’istanza in

prima sede;

che

di conseguenza tutte le allegazioni di fatto e i documenti contenuti nel

reclamo sono inammissibili e non possono essere presi in considerazione ai fini

del giudizio odierno;

che

siccome il reclamo è fondato interamente su fatti (e documen­ti) nuovi, risulta

insufficientemente motivato e dunque integralmente irricevibile;

che

ad ogni modo l’escusso deve rendere verosimili le proprie eccezioni

“immediatamente” (art. 82 cpv. 2 LEF), cioè già in prima sede (sentenza della CEF 14.2017.225 del 21 giugno 2018, RtiD 2019 I 635 n.

62c consid. 7.2);

che

è pertanto tardiva l’eccezione secondo cui CO 1 non avrebbe rispettato l’“accordo orale” con

cui, contemporaneamente con la firma del resoconto di fine attività da lui ora

vantato come riconoscimento di debito, egli si sarebbe impegnato a venire a

lavorare sporadicamente dopo la fine del contratto di lavoro per compensare “i mesi di mancato lavoro”;

che

la reclamante non ha poi reso verosimile l’accordo in questione con riscontri

documentali oggettivi;

che

è pure tardiva l’eccezione di compensazione con il valore del­l’attrezzatura

della società di cui l’escutente si sarebbe appropriato;

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato

notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'456.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è inammissibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).