14.2022.27
Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassa d’esenzione dall’obbligo militare. Imputazione di due versamenti, uno dei quali sulla tassa dell’anno successivo
14 settembre 2022Italiano14 min
d’esecuzione di Mendrisio, la Confederazione ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 400.–
Source ti.ch
Incarto n.
14.2022.27
Lugano
14 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 9 febbraio 2022
dalla
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentata dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
contro
RE 1,
giudicando sul reclamo del 15 marzo 2022 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 7 marzo 2022 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 31 luglio 2020, la Confederazione Svizzera ha
condannato RE 1 a pagare la tassa militare del 2018, stabilita in fr. 400.–,
entro il 31 agosto 2020.
Fatti
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 aprile 2021 dall’Ufficio
d’esecuzione di Mendrisio, la Confederazione ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 400.–
oltre agli interessi del 3% dal 20 aprile 2021 (indicando quale causa del
credito la “Tassa militare
2018 (ev. soprattassa incl.) + interessi dal 31.08.2020, Tassa militare”) e fr. 7.65 (per “Interessi
aggiornati sino al 19.04.2021”).
C. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con
istanza del 9 febbraio 2022 la Confederazione ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna limitatamente a fr. 247.–
(pari alla differenza tra la tassa di fr. 400.– e i fr. 153.– versati
dall’escusso il 26 aprile 2021), oltre agli interessi correnti del 3% dal 20
aprile 2021 e gl’interessi di fr. 7.65 maturati fino al 19 aprile 2021.
Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni
scritte del 15 febbraio 2022, alle quali ha tempestivamente replicato l’istante
il 25 febbraio, riconfermandosi nella propria posizione.
D. Statuendo con decisione del 7 marzo 2022, il Giudice di pace ha accolto
l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto
limitatamente alle pretese indicate nell’istanza, ponendo a suo carico le spese
processuali di fr. 50.–, senz’assegnare indennità.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 15 marzo 2022, dichiarando di non essere d’accordo
con la decisione, poiché allega di aver pagato la differenza di fr. 247.–
il 25 maggio 2021. Con osservazioni del 3 maggio 2022 la
Confederazione ha chiesto di confermare la decisione impugnata.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG [RL 177.100]) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 l’8 marzo 2022, il termine d’impugnazione è scaduto
venerdì 18 marzo. Presentato due giorni prima (data del timbro postale), il
reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo pos-sono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
1.2.1
A
parte la decisione impugnata, RE 1 ha allegato al reclamo sei documenti. Due di
essi sono estratti di un suo conto bancario (doc. 1 e doc. 2) e il terzo il
precetto dell’esecuzione in parola, dei quali la Camera può senz’altro tenere
conto, in quanto sono già stati prodotti in precedenza dall’una o dall’altra
parte. Altri due documenti sono le osservazioni e la replica di prima sede, che
sono memorie di parte ipso facto già parte degli atti. Infine, il sesto
è l’atto con cui la Confederazione ha autorizzato l’escusso ha pagare la tassa
militare del 2018 in otto rate di fr. 51.–: trattandosi di un mezzo di
prova nuovo, la Camera non può considerarli ai fini del giudizio odierno.
1.2.2
Vanno
poi esclusi, perché nuovi, entrambi i documenti prodotti dalla Confederazione con
le osservazioni al reclamo, ossia la decisione di condanna del reclamante al
pagamento della tassa militare del 2019 e il relativo estratto conto con
fattura.
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,
consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha dapprima ritenuto che la decisione
di tassazione della tassa militare del 2018, unitamente alla
“documentazione prodotta”,
costituisse
un valido titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione per l’importo posto in esecuzione. Osservato che “le
osservazioni di parte convenuta sono respinte, a giusto titolo, dall’istante
trattandosi della tassa per l’anno 2018 e non 2019”,
ha quindi rigettato l’opposizione in via definitiva limitatamente alle pretese
menzionate nell’istanza.
4.
In
ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere
dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido
titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo
restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF
147.
III 178 consid. 4.2.1).
4.1
Giusta
l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono
quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità
amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze
civili non è necessario il passaggio in giudicato, a meno che la legge
determinante (come l’art. 165 cpv. 3 LIFD) ne subordini l’esecutività (sentenza
del Tribunale federale 5A_514/2021 del 29 marzo 2022 consid. 3.1.2; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2021, n. 110 ad art. 80 LEF). Il rigetto può essere esteso a
eventuali interessi di mora, se non sono
contemplati dal dispositivo del titolo, solo se sono accertati in un’apposita
decisione, a meno che possano essere facilmente calcolati o risultino dalla
legge (citata 5A_514/2021, consid. 3.1.1; Staehelin,
op. cit., n. 49 e 134 ad art. 80 LEF; Abbet
in: La mainlevée d’opposition, 2017, n. 43 e 139 ad art. 80 LEF).
Sia
l’esecutività che il passaggio in giudicato presuppongono, ad ogni modo, l’intimazione
della decisione al destinatario, la cui prova incombe all’autorità, se è
contestata dall’escusso (Staehelin,
op. cit., n. 124 ad art. 80; Abbet,
op. cit., n. 147 ad art. 80).
4.2
In
concreto, poiché si tratta all’evidenza di una decisione amministrativa esecutiva
nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, è pacifico e incontestato che l’allegata
decisione di tassazione del 2018 (doc. B) costituisce in sé un valido titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione per la tassa di fr. 400.–.
4.3
La
relativa decisione vale anche titolo di
rigetto per gl’interessi di mora, siccome
stabilisce che in caso di ritardo nel pagamento, sulla tassa maturano
interessi di mora dal giorno in cui scade il termine di pagamento, ovvero dal
31.
agosto 2020, come del resto previsto dall’art. 32c cpv. 1 LTEO (RS
661). RE 1 non pretende infatti di aver ricevuto la decisione di tassazione
dopo il 31 agosto 2020 (ciò che sino al momento della notifica l’avrebbe resa
per lui inefficace, anche riguardo agl’interessi: art. 32c cpv. 2 LTEO),
dimodoché a quel tempo essa era sicuramente diventata esecutiva. Il primo
giudice ha pertanto correttamente esteso il rigetto agl’interessi di mora di fr. 7.65
maturati dal 31 agosto 2020 al 19 aprile 2021 e agl’interessi correnti del 3%
dal 20 aprile 2021 (il tasso è ora stabilito dall’apposita ordinanza [RS
631.014], per il rinvio dell’art. 32c cpv. 1, 2° periodo LTEO, quello
applicabile all’inizio della procedura d’esecuzione rimanendo valido sino alla
chiusura della stessa: art. 3 cpv. 3, 2° periodo dell’ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell’IFD [RS 642.124]; cfr. www.estv.admin.ch/ estv/it/home/imposta-federale-diretta/tariffe-fiscali/tassi-dinteresse.html).
5.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. L’enumerazione
dei mezzi di difesa non è esaustiva (DTF 140 III 190 consid. 5.2.1). Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (DTF 143 III 568 consid. 4.3.1; 138 III 586 consid. 6.1.2;
sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
Sono
ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della
CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid.
5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il
rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione
del credito semplicemente verosimile. La presunzione che il
debito esiste risultante dal titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da
addure con documenti come nell’azione in annullamento o sospensione dell’esecuzione
a norma dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14
novembre 2017 consid. 2).
5.1
Nel reclamo RE 1 si dice in disaccordo con la decisione impugnata
perché allega di aver chiesto e ottenuto una dilazione per il pagamento della
tassa militare del 2018 e di aver poi versato, il 26 aprile 2021, fr. 153.–
(in tre tranches di fr. 51.–) e la differenza di fr. 247.– il
25.
maggio 2021, dopo aver ricevuto il precetto esecutivo. Ritiene quindi di aver
saldato la tassa militare del 2018. Si domanda peraltro per quale motivo – come
comunicatogli dall’Ufficio esazione e condoni – i fr. 247.– sono stati
contabilizzati sulla tassa militare del 2019, di cui afferma di non aver mai
ricevuto la decisione di tassazione.
La
Confederazione osserva che la sua istanza limitava (già) la richiesta di
rigetto alla differenza tra fr. 400.– e i fr. 153.– pagati dall’escusso,
come del resto aveva precisato nella replica in prima sede. Asserisce inoltre
di aver imputato il pagamento di fr. 247.– alla tassa militare dovuta dal
reclamante per il 2019. Chiede quindi la conferma della decisione impugnata.
5.2
Giusta
l’art. 86 CO, il debitore che ha più debiti verso lo stesso creditore, all’atto
del pagamento, può dichiarare quale debito intende soddisfare (cpv. 1). Se il debitore
non fa tale dichiarazione, il pagamento è imputato al debito indicato dal
creditore nella quietanza rilasciata al debitore, salvo che quest’ultimo non
faccia immediatamente opposizione (cpv. 2). Se poi manca sia una dichiarazione
del debitore, sia un’indicazione del creditore sulla quietanza, giusta l’art.
87.
cpv. 1 CO il pagamento è imputato al debito esigibile, qualora ve ne sia
solo uno, al debito per cui il creditore ha proceduto prima contro il debitore,
qualora ve ne sia più di uno esigibile, e al debito diventato esigibile prima,
qualora il creditore non abbia proceduto affatto.
5.2.1
Ebbene,
alla fattispecie risulta pacificamente applicabile l’art. 87 cpv. 1 CO: né l’escusso,
né l’escutente hanno invero dichiarato alcunché, né all’atto del pagamento (v.
doc. 1 e 2) né sulla quietanza (che
peraltro non figura nell’incarto, sempreché esista). D’altronde, con il
reclamo l’escusso ha immediatamente contestato l’imputazione del pagamento di fr. 247.–
alla tassa del 2019 allegata dall’istante (apparentemente per la prima volta)
nella replica del 25 febbraio 2022, che dagli atti del primo giudice non
risulta essergli stata comunicata prima della notifica della sentenza
impugnata. Ne segue che il Giudice di pace ha erratamente considerato, in modo
implicito, che il versamento dei fr. 247.– fosse da imputare sulla tassa
del 2019 anziché, secondo l’art. 87 cpv. 1 CO, a quella del 2018 posta in
esecuzione.
5.2.2
Secondo
l’art. 85 cpv. 1 CO, salvo
convenzioni contrarie, il debitore può imputare
al capitale un pagamento parziale solo una volta estinti eventuali interessi e
spese, ciò che vale anche nella procedura di rigetto dell’opposizione (sentenza della CEF 14.2017.198 del 28 marzo 2018, consid. 5.3/a-b;
Leu in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a
ed. 2019, n. 3 e 4 ad art. 85 CO).
Nel caso in esame, tuttavia, la Confederazione ha chiesto
di dedurre il versamento di fr. 153.– del 26 aprile 2021 (doc. C e 1) dal
capitale e non dagli interessi di fr. 7.65 maturati fino al 19 aprile 2021
(verosimile data dell’invio della domanda d’esecuzione), come si evince dall’istanza. L’escusso non ha contestato tale
imputazione, che sta del resto nel suo interesse, dato che deve così
pagare meno interessi sul saldo del
capitale, mentre non ne paga sugli interessi arretrati. Di conseguenza, la
tassa di fr. 400.– si è ridotta a fr. 247.– il 26 aprile 2021
e si è azzerata il 26 maggio seguente, data indicata dall’istante nella replica
– e non il giorno precedente come allegato dall’escusso nel reclamo senza
produrre prove come invece gl’incombeva (sopra consid. 5), determinante
essendo poi la data di accredito sul conto del creditore e non dell’ordine di
pagamento (doc. 1; cfr. sentenza della CEF 14.2020.18 del 17 giugno 2020
consid. 2.2). Ciò posto, tra un versamento e l’altro, il saldo di fr. 247.–
ha fruttato interessi di mora per fr. 0.60 (247 x 30 giorni/360 x 3%) e nel
lasso di tempo precedente, a contare dal conteggio dei fr. 7.65 (ossia dal 20 al 26 aprile 2021), ulteriori fr. 0.20
(400 x 6/360 x 3%).
5.3
In riforma della sentenza impugnata, l’istanza va in
definitiva parzialmente accolta limitatamente a fr. 8.45 (0.60+0.20+7.65), senza
interessi (in virtù del divieto dell’anatocismo, art. 105 cpv. 3 CO).
6.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), per il rinvio dell’art.
96.
CPC, segue la soccombenza pressoché
totale della Confederazione (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non si pone invece problema di ripetibili, l’escusso non avendone
rivendicate né in prima né in seconda sede.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF [RS 173.110), il valore litigioso, di fr. 247.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così
riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ è rigettata in via definitiva
limitatamente a fr. 8.45.
2. Le
spese processuali di fr. 50.–, da anticipare dall’istante, rimangono a
suo carico.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della Confederazione
Svizzera.
3. Notificazione a:
– , , ;
– Ufficio
esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).