Lexipedia

Decisione

14.2022.27

Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassa d’esenzione dall’obbligo militare. Imputazione di due versamenti, uno dei quali sulla tassa dell’anno successivo

14 settembre 2022Italiano14 min

d’esecuzione di Mendrisio, la Confederazione ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 400.–

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.27

Lugano

14 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 9 febbraio 2022

dalla

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentata dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

contro

RE 1,

giudicando sul reclamo del 15 marzo 2022 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 7 marzo 2022 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con decisione del 31 luglio 2020, la Confederazione Svizzera ha

condannato RE 1 a pagare la tassa militare del 2018, stabilita in fr. 400.–,

entro il 31 agosto 2020.

Fatti

B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 aprile 2021 dal­l’Ufficio

d’esecuzione di Mendrisio, la Confederazione ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 400.–

oltre agli interessi del 3% dal 20 aprile 2021 (indicando quale causa del

credito la “Tassa militare

2018 (ev. soprattassa incl.) + interessi dal 31.08.2020, Tassa militare”) e fr. 7.65 (per “Interessi

aggiornati sino al 19.04.2021”).

C. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con

istanza del 9 febbraio 2022 la Confederazione ne ha chiesto il rigetto definitivo

alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna limitatamente a fr. 247.–

(pari alla differenza tra la tassa di fr. 400.– e i fr. 153.– versati

dall’escusso il 26 aprile 2021), oltre agli interessi correnti del 3% dal 20

aprile 2021 e gl’interessi di fr. 7.65 maturati fino al 19 aprile 2021.

Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni

scritte del 15 febbraio 2022, alle quali ha tempestivamente replicato l’istante

il 25 febbraio, riconfermandosi nella propria posizione.

D. Statuendo con decisione del 7 marzo 2022, il Giudice di pace ha accolto

l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto

limitatamente alle pretese indicate nell’istanza, ponendo a suo carico le spese

processuali di fr. 50.–, senz’assegna­­re indennità.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 15 marzo 2022, dichiarando di non essere d’accordo

con la decisione, poiché allega di aver pagato la differenza di fr. 247.–

il 25 maggio 2021. Con osservazioni del 3 maggio 2022 la

Confederazione ha chiesto di confermare la decisione impugnata.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG [RL 177.100]) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 l’8 marzo 2022, il termine d’impugnazione è scaduto

venerdì 18 marzo. Presentato due giorni prima (data del timbro postale), il

reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo pos-sono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.2.1

A

parte la decisione impugnata, RE 1 ha allegato al reclamo sei documenti. Due di

essi sono estratti di un suo conto bancario (doc. 1 e doc. 2) e il terzo il

precetto dell’esecuzione in parola, dei quali la Camera può senz’altro tenere

conto, in quanto sono già stati prodotti in precedenza dall’una o dall’altra

parte. Altri due documenti sono le osservazioni e la replica di prima sede, che

sono memorie di parte ipso facto già parte degli atti. Infine, il sesto

è l’atto con cui la Confederazione ha autorizzato l’escusso ha pagare la tassa

militare del 2018 in otto rate di fr. 51.–: trattandosi di un mezzo di

prova nuovo, la Camera non può considerarli ai fini del giudizio odierno.

1.2.2

Vanno

poi esclusi, perché nuovi, entrambi i documenti prodotti dalla Confederazione con

le osservazioni al reclamo, ossia la decisione di condanna del reclamante al

pagamento della tassa militare del 2019 e il relativo estratto conto con

fattura.

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,

consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha dapprima ritenuto che la decisione

di tassazione della tassa militare del 2018, unitamente alla

“documentazione prodotta”,

costituisse

un valido titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione per l’importo posto in esecuzione. Osservato che “le

osservazioni di parte convenuta sono respinte, a giusto titolo, dall’istante

trattandosi della tassa per l’anno 2018 e non 2019”,

ha quindi rigettato l’opposizione in via definitiva limitatamente alle pretese

menzionate nell’istanza.

4.

In

ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere

dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo

restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF

147.

III 178 consid. 4.2.1).

4.1

Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono

quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità

amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze

civili non è necessario il passaggio in giudicato, a meno che la legge

determinante (come l’art. 165 cpv. 3 LIFD) ne subordini l’esecutività (sentenza

del Tribunale federale 5A_514/2021 del 29 marzo 2022 consid. 3.1.2; Staehe­lin in: Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2021, n. 110 ad art. 80 LEF). Il rigetto può essere esteso a

eventuali interessi di mora, se non sono

contemplati dal dispositivo del titolo, solo se sono accer­tati in un’apposita

decisione, a meno che possano essere facilmente calcolati o risultino dalla

legge (citata 5A_514/2021, consid. 3.1.1; Staehelin,

op. cit., n. 49 e 134 ad art. 80 LEF; Abbet

in: La mainlevée d’opposition, 2017, n. 43 e 139 ad art. 80 LEF).

Sia

l’esecutività che il passaggio in giudicato presuppongono, ad ogni modo, l’intimazione

della decisione al destinatario, la cui pro­va incombe all’autorità, se è

contestata dall’escusso (Staehelin,

op. cit., n. 124 ad art. 80; Abbet,

op. cit., n. 147 ad art. 80).

4.2

In

concreto, poiché si tratta all’evidenza di una decisione amministrativa esecutiva

nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, è pacifico e incontestato che l’allegata

decisione di tassazione del 2018 (doc. B) costituisce in sé un valido titolo di

rigetto definitivo dell’op­posizione per la tassa di fr. 400.–.

4.3

La

relativa decisione vale anche titolo di

rigetto per gl’interessi di mora, siccome

stabilisce che in caso di ritardo nel pagamento, sul­la tassa maturano

interessi di mora dal giorno in cui scade il termine di pagamento, ovvero dal

31.

agosto 2020, come del resto previsto dall’art. 32c cpv. 1 LTEO (RS

661). RE 1 non pretende infatti di aver ricevuto la decisione di tassazione

dopo il 31 agosto 2020 (ciò che sino al momento della notifica l’avrebbe resa

per lui inefficace, anche riguardo agl’interessi: art. 32c cpv. 2 LTEO),

dimodoché a quel tempo essa era sicuramente diventata esecutiva. Il primo

giudice ha pertanto correttamente esteso il rigetto agl’interessi di mora di fr. 7.65

maturati dal 31 agosto 2020 al 19 aprile 2021 e agl’interessi correnti del 3%

dal 20 aprile 2021 (il tasso è ora stabilito dall’apposita ordinanza [RS

631.014], per il rinvio dell’art. 32c cpv. 1, 2° periodo LTEO, quello

applicabile all’i­nizio della procedura d’esecuzione rimanendo valido sino alla

chiusura della stessa: art. 3 cpv. 3, 2° periodo dell’ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell’IFD [RS 642.124]; cfr. www.estv.admin.ch/ estv/it/home/imposta-federale-diretta/tariffe-fiscali/tassi-dinteresse.html).

5.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. L’enumerazione

dei mezzi di difesa non è esaustiva (DTF 140 III 190 consid. 5.2.1). Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (DTF 143 III 568 consid. 4.3.1; 138 III 586 consid. 6.1.2;

sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

Sono

ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della

CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid.

5, con rimandi). A diffe­renza di quanto vale per il

rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione

del credito semplicemente verosimile. La presunzione che il

debito esiste risultante dal titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da

addure con documenti come nell’azione in annullamento o sospensione dell’esecuzione

a nor­ma dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14

novembre 2017 consid. 2).

5.1

Nel reclamo RE 1 si dice in disaccordo con la decisione impugnata

perché allega di aver chiesto e ottenuto una dilazione per il pagamento della

tassa militare del 2018 e di aver poi versato, il 26 aprile 2021, fr. 153.–

(in tre tranches di fr. 51.–) e la differenza di fr. 247.– il

25.

maggio 2021, dopo aver ricevuto il precetto esecutivo. Ritiene quindi di aver

saldato la tassa militare del 2018. Si domanda peraltro per quale motivo – come

comunicatogli dall’Ufficio esazione e condoni – i fr. 247.– sono stati

contabilizzati sulla tassa militare del 2019, di cui afferma di non aver mai

ricevuto la decisione di tassazione.

La

Confederazione osserva che la sua istanza limitava (già) la richiesta di

rigetto alla differenza tra fr. 400.– e i fr. 153.– pagati dall’escusso,

come del resto aveva precisato nella replica in prima sede. Asserisce inoltre

di aver imputato il pagamento di fr. 247.– alla tassa militare dovuta dal

reclamante per il 2019. Chiede quindi la conferma della decisione impugnata.

5.2

Giusta

l’art. 86 CO, il debitore che ha più debiti verso lo stesso creditore, all’atto

del pagamento, può dichiarare quale debito intende soddisfare (cpv. 1). Se il debitore

non fa tale dichiarazione, il pagamento è imputato al debito indicato dal

creditore nella quietanza rilasciata al debitore, salvo che quest’ultimo non

faccia immediatamente opposizione (cpv. 2). Se poi manca sia una dichiarazione

del debitore, sia un’indicazione del creditore sulla quietan­za, giusta l’art.

87.

cpv. 1 CO il pagamento è imputato al debito esigibile, qualora ve ne sia

solo uno, al debito per cui il creditore ha proceduto prima contro il debitore,

qualora ve ne sia più di uno esigibile, e al debito diventato esigibile prima,

qualora il creditore non abbia proceduto affatto.

5.2.1

Ebbene,

alla fattispecie risulta pacificamente applicabile l’art. 87 cpv. 1 CO: né l’escusso,

né l’escutente hanno invero dichiarato alcunché, né all’atto del pagamento (v.

doc. 1 e 2) né sulla quietanza (che

peraltro non figura nell’incarto, sempreché esista). D’al­tronde, con il

reclamo l’escusso ha immediatamente contestato l’imputazione del pagamento di fr. 247.–

alla tassa del 2019 allegata dall’istante (apparentemente per la prima volta)

nella replica del 25 febbraio 2022, che dagli atti del primo giudice non

risulta essergli stata comunicata prima della notifica della sentenza

impugnata. Ne segue che il Giudice di pace ha erratamente considerato, in modo

implicito, che il versamento dei fr. 247.– fosse da imputare sulla tassa

del 2019 anziché, secondo l’art. 87 cpv. 1 CO, a quella del 2018 posta in

esecuzione.

5.2.2

Secondo

l’art. 85 cpv. 1 CO, salvo

convenzioni contrarie, il debitore può imputare

al capitale un pagamento parziale solo una volta estinti eventuali interessi e

spese, ciò che vale anche nella procedura di rigetto dell’opposizione (sentenza della CEF 14.2017.198 del 28 marzo 2018, consid. 5.3/a-b;

Leu in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a

ed. 2019, n. 3 e 4 ad art. 85 CO).

Nel caso in esame, tuttavia, la Confederazione ha chiesto

di dedurre il versamento di fr. 153.– del 26 aprile 2021 (doc. C e 1) dal

capitale e non dagli interessi di fr. 7.65 maturati fino al 19 aprile 2021

(verosimile data dell’invio della domanda d’esecuzione), co­me si evince dall’istanza. L’escusso non ha contestato tale

imputazione, che sta del resto nel suo interesse, dato che deve così

pagare meno interessi sul saldo del

capitale, mentre non ne paga sugli interessi arretrati. Di conseguenza, la

tassa di fr. 400.– si è ridotta a fr. 247.– il 26 aprile 2021

e si è azzerata il 26 maggio seguente, data indicata dall’istante nella replica

– e non il giorno precedente come allegato dall’escusso nel reclamo senza

produr­re prove come invece gl’incombeva (sopra consid. 5), determinante

essendo poi la data di accredito sul conto del creditore e non dell’ordine di

pagamento (doc. 1; cfr. sentenza della CEF 14.2020.18 del 17 giugno 2020

consid. 2.2). Ciò posto, tra un versamento e l’altro, il saldo di fr. 247.–

ha fruttato interessi di mora per fr. 0.60 (247 x 30 giorni/360 x 3%) e nel

lasso di tempo precedente, a contare dal conteggio dei fr. 7.65 (ossia dal 20 al 26 aprile 2021), ulteriori fr. 0.20

(400 x 6/360 x 3%).

5.3

In riforma della sentenza impugnata, l’istanza va in

definitiva parzialmente accolta limitatamente a fr. 8.45 (0.60+0.20+7.65), sen­za

interessi (in virtù del divieto dell’anatocismo, art. 105 cpv. 3 CO).

6.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), per il rinvio dell’art.

96.

CPC, segue la soccombenza pressoché

totale della Confederazione (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non si pone invece problema di ripetibili, l’escusso non avendone

rivendicate né in prima né in seconda sede.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF [RS 173.110), il valore litigioso, di fr. 247.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così

riformati:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ è rigettata in via definitiva

limitatamente a fr. 8.45.

2. Le

spese processuali di fr. 50.–, da anticipare dall’istante, rimango­no a

suo carico.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della Confederazione

Svizzera.

3. Notificazione a:

– , , ;

– Ufficio

esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).