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Decisione

14.2022.28

Fallimento. Domanda di riduzione o di rateazione dell’anticipo presentata l’ultimo giorno dell’ultimo termine assegnatogli per versare l’anticipo

23 maggio 2022Italiano4 min

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 marzo 2022 ritenendo il fallimento inutile, perché egli non ha beni, sicché la

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Incarto n.

14.2022.28

Lugano

23 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.88 (fallimento) della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 9 febbraio

2022 dall’

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 19 marzo 2022 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 9 marzo 2022 dal Pretore aggiunto;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzio­­ne di Mendrisio, il 9

febbraio 2022 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Sud di decretare il fallimento di

RE 1 per il mancato pagamen­to di fr. 1'832.10 oltre a interessi e

spese;

che

all’udienza di discussione del 9 marzo 2022 il convenuto ha dichiarato di non

essere in grado in quel momento di far fronte al debito vantato dall’istante;

che

statuendo con decisione dello stesso 9 marzo il Pretore aggiunto ha dichiarato

Fatti

il fallimento di RE 1 dal medesimo giorno alle ore 9:30, ponendo a carico della

massa fallimentare la tassa di giustizia di

fr. 300.– e un acconto di fr. 700.– per le spese esecutive;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 marzo 2022 ritenendo il fallimento inutile, perché egli non ha beni, sicché la

misura non serve né al creditore né a lui stesso, oltre a essere discriminatoria

rispetto alle grandi banche, che vengono salvate con i soldi dei cittadini, e

nulla dal momento che non sono intervenuti cambiamenti nella sua situazione

finanziaria dal suo precedente fallimento nel 2019;

che

con decisione del 2 maggio 2022, il presidente della Camera ha impartito al

reclamante un ultimo termine fino al 18 maggio 2022 per provvedere a versare l’anticipo

di fr. 150.– in garanzia delle spese presumibili della procedura di

reclamo;

che

con scritto del 17 maggio 2022, spedito il giorno successivo, il reclamante si lamenta

di dover far fronte a sempre più spese, di aver raggiunto il limite di quanto

può sopportare, di non essere stato aiutato, ma trattato peggio di un

criminale, di non riuscire in questo momento a pagare costi così elevati come l’anticipo

di fr. 150.– richiesto, e chiede se sia possibile ridurne l’importo od

ottenere la possibilità di pagarlo a rate;

che

l’ultimo termine assegnato al reclamante (che fa seguito al precedente termine

fino al 7 aprile 2022 impartitogli già il 22 marzo 2022) è di principio

Considerandi

improrogabile, come indicato nella decisione del 2 maggio 2022;

che

il reclamante non dimostra del resto la pretesa impossibilità di versare l’anticipo

di fr. 150.– e comunque se così fosse non potrebbe ottenere la revoca del

fallimento, che presuppone ch’egli sia in grado di rendere verosimile la

propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF);

che

la domanda di riduzione o di rateazione dell’anticipo va quindi respinta;

che

di conseguenza il reclamo va dichiarato inammissibile (art. 101 cpv. 3 CPC)

secondo l’avvertenza contenuta nella decisione del 2 maggio 2022;

che

per abbondanza va precisato che il reclamo era comunque destinato all’insuccesso,

siccome il reclamante non ha provato di aver pagato il credito dell’istante né

di averne depositato l’importo presso questa Camera prima della scadenza del

termine di reclamo (lunedì 21 marzo 2022), e neppure di aver ottenuto il ritiro

della domanda di fallimento entro la medesima scadenza, e non ha reso

verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF), ciò che non gli sarebbe

dovuto sfuggire dal momento che ha già avuto un’esperienza di fallimento nel

2019;

che

non essendo stato concesso effetto sospensivo al reclamo, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato;

che

la tassa di giustizia andrebbe posta a carico del reclamante (art. 106 cpv. 1

CPC), ma tanto vale rinunciare al suo prelievo, verosimilmente di difficile

incasso;

che

alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa

redigere osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Mendrisio;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).