14.2022.28
Fallimento. Domanda di riduzione o di rateazione dell’anticipo presentata l’ultimo giorno dell’ultimo termine assegnatogli per versare l’anticipo
23 maggio 2022Italiano4 min
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 marzo 2022 ritenendo il fallimento inutile, perché egli non ha beni, sicché la
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Incarto n.
14.2022.28
Lugano
23 maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.88 (fallimento) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 9 febbraio
2022 dall’
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 19 marzo 2022 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 9 marzo 2022 dal Pretore aggiunto;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, il 9
febbraio 2022 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud di decretare il fallimento di
RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'832.10 oltre a interessi e
spese;
che
all’udienza di discussione del 9 marzo 2022 il convenuto ha dichiarato di non
essere in grado in quel momento di far fronte al debito vantato dall’istante;
che
statuendo con decisione dello stesso 9 marzo il Pretore aggiunto ha dichiarato
Fatti
il fallimento di RE 1 dal medesimo giorno alle ore 9:30, ponendo a carico della
massa fallimentare la tassa di giustizia di
fr. 300.– e un acconto di fr. 700.– per le spese esecutive;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 marzo 2022 ritenendo il fallimento inutile, perché egli non ha beni, sicché la
misura non serve né al creditore né a lui stesso, oltre a essere discriminatoria
rispetto alle grandi banche, che vengono salvate con i soldi dei cittadini, e
nulla dal momento che non sono intervenuti cambiamenti nella sua situazione
finanziaria dal suo precedente fallimento nel 2019;
che
con decisione del 2 maggio 2022, il presidente della Camera ha impartito al
reclamante un ultimo termine fino al 18 maggio 2022 per provvedere a versare l’anticipo
di fr. 150.– in garanzia delle spese presumibili della procedura di
reclamo;
che
con scritto del 17 maggio 2022, spedito il giorno successivo, il reclamante si lamenta
di dover far fronte a sempre più spese, di aver raggiunto il limite di quanto
può sopportare, di non essere stato aiutato, ma trattato peggio di un
criminale, di non riuscire in questo momento a pagare costi così elevati come l’anticipo
di fr. 150.– richiesto, e chiede se sia possibile ridurne l’importo od
ottenere la possibilità di pagarlo a rate;
che
l’ultimo termine assegnato al reclamante (che fa seguito al precedente termine
fino al 7 aprile 2022 impartitogli già il 22 marzo 2022) è di principio
Considerandi
improrogabile, come indicato nella decisione del 2 maggio 2022;
che
il reclamante non dimostra del resto la pretesa impossibilità di versare l’anticipo
di fr. 150.– e comunque se così fosse non potrebbe ottenere la revoca del
fallimento, che presuppone ch’egli sia in grado di rendere verosimile la
propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF);
che
la domanda di riduzione o di rateazione dell’anticipo va quindi respinta;
che
di conseguenza il reclamo va dichiarato inammissibile (art. 101 cpv. 3 CPC)
secondo l’avvertenza contenuta nella decisione del 2 maggio 2022;
che
per abbondanza va precisato che il reclamo era comunque destinato all’insuccesso,
siccome il reclamante non ha provato di aver pagato il credito dell’istante né
di averne depositato l’importo presso questa Camera prima della scadenza del
termine di reclamo (lunedì 21 marzo 2022), e neppure di aver ottenuto il ritiro
della domanda di fallimento entro la medesima scadenza, e non ha reso
verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF), ciò che non gli sarebbe
dovuto sfuggire dal momento che ha già avuto un’esperienza di fallimento nel
2019;
che
non essendo stato concesso effetto sospensivo al reclamo, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato;
che
la tassa di giustizia andrebbe posta a carico del reclamante (art. 106 cpv. 1
CPC), ma tanto vale rinunciare al suo prelievo, verosimilmente di difficile
incasso;
che
alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa
redigere osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).