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Decisione

14.2022.29

Rigetto definitivo dell’opposizione. Proposta dell’escusso di assolvere l’imposta comunale svolgendo lavori di utilità pubblica

6 maggio 2022Italiano6 min

quale causa del credito l’“Imposta comunale 2019”), fr. 0.75 (per “Interessi aggiornati

Source ti.ch

Incarto n.

14.2022.29

Lugano

6 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2022.6 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo della Melezza promossa con istanza 28 gennaio

2022 dal

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 21 marzo 2022 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 2 marzo 2022 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 dicembre 2021

dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, il Comune CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso

Fatti

di fr. 40.– oltre agli interessi del 2.5% dal 1° ottobre 2021 (indicando

quale causa del credito l’“Imposta comunale 2019”), fr. 0.75 (per “Interessi aggiornati

sino al 30.09.2021”) e fr. 50.–

(per “Tassa

di diffida (31.03.2021)”).

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28

gennaio 2022 il Comune ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di

pace del Circolo della Melezza;

che

nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni

scritte del 24 febbraio 2022;

che statuendo con decisione del 2 marzo 2022, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal

convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 40.– e un’indennità

di fr. 15.– a favore dell’istante;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 21 marzo 2022 per ottenerne l’an­nullamento;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­po­sizione – è

una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) entro dieci giorni (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) senza

riguardo al valore litigio­so;

che

presentato lunedì 21 marzo 2022 a fronte della notificazione avvenuta il 10

marzo 2022, il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.

31 LEF);

che la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi);

che secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

che

Considerandi

in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo

dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una

decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso

provi con documenti che dopo l’ema­nazione della decisione il debito è stato estinto,

il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la

prescrizione;

che

la procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il

cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo; che il giudice verifica solo la forza probatoria del

titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una

delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid.

4.1.1);

che

nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che le difficoltà

finanziarie allegate dall’escusso non rientrano tra le eccezioni elencate all’art.

81.

cpv. 1 LEF suscettibili di ostacolare il rigetto definitivo dell’opposizione;

che

nel reclamo RE 1 ribadisce di essere tra le persone me­no abbienti del Comune e

rinnova la sua richiesta di assolvere l’imposta personale posta in esecuzione svolgendo

lavori di utilità pubblica, come già fatto in passato;

che

la legge tributaria (RL 640.100) prevede come unico modo d’estinzione dei

crediti fiscali il pagamento (art. 242 LT), sottinteso in franchi svizzeri, che

se del caso può anche essere ottenuto in via esecutiva (art. 244 LT);

che

tra le facilitazioni di pagamento (art. 245 LT) non figura la possibilità di

assolvere le imposte svolgendo lavori di utilità pubblica;

che

le collettività pubbliche non sono quindi tenute ad accettare l’estinzione dei loro

crediti fiscali nel modo proposto dal reclaman­te;

che

il giudice del rigetto può del resto accogliere l’eccezione di estinzione del

credito posto in esecuzione in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF solo se l’escusso

dimostra con documenti assolutamente chiari e univoci (cfr. DTF

115.

III 100) di averlo effettivamente estin­to, e non solo

se si è limitato a offrire di estinguerlo;

che

in assenza di una simile prova, il reclamo va pertanto respinto;

che le spese della decisione odierna seguirebbero

la soccomben­za (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche

presumibilmente difficili in cui versa il reclamante (gravato di 44 attestati

di carenza di beni per oltre fr. 35'000.–) inducono a prescindere –

eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradur­si per

altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 90.75,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo della Melezza.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).