14.2022.29
Rigetto definitivo dell’opposizione. Proposta dell’escusso di assolvere l’imposta comunale svolgendo lavori di utilità pubblica
6 maggio 2022Italiano6 min
quale causa del credito l’“Imposta comunale 2019”), fr. 0.75 (per “Interessi aggiornati
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Incarto n.
14.2022.29
Lugano
6 maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2022.6 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo della Melezza promossa con istanza 28 gennaio
2022 dal
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 21 marzo 2022 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 2 marzo 2022 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 dicembre 2021
dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, il Comune CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso
Fatti
di fr. 40.– oltre agli interessi del 2.5% dal 1° ottobre 2021 (indicando
quale causa del credito l’“Imposta comunale 2019”), fr. 0.75 (per “Interessi aggiornati
sino al 30.09.2021”) e fr. 50.–
(per “Tassa
di diffida (31.03.2021)”).
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28
gennaio 2022 il Comune ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di
pace del Circolo della Melezza;
che
nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni
scritte del 24 febbraio 2022;
che statuendo con decisione del 2 marzo 2022, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal
convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 40.– e un’indennità
di fr. 15.– a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 21 marzo 2022 per ottenerne l’annullamento;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è
una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) entro dieci giorni (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) senza
riguardo al valore litigioso;
che
presentato lunedì 21 marzo 2022 a fronte della notificazione avvenuta il 10
marzo 2022, il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.
31 LEF);
che la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi);
che secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
che
Considerandi
in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo
dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una
decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso
provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto,
il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la
prescrizione;
che
la procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo; che il giudice verifica solo la forza probatoria del
titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una
delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid.
4.1.1);
che
nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che le difficoltà
finanziarie allegate dall’escusso non rientrano tra le eccezioni elencate all’art.
81.
cpv. 1 LEF suscettibili di ostacolare il rigetto definitivo dell’opposizione;
che
nel reclamo RE 1 ribadisce di essere tra le persone meno abbienti del Comune e
rinnova la sua richiesta di assolvere l’imposta personale posta in esecuzione svolgendo
lavori di utilità pubblica, come già fatto in passato;
che
la legge tributaria (RL 640.100) prevede come unico modo d’estinzione dei
crediti fiscali il pagamento (art. 242 LT), sottinteso in franchi svizzeri, che
se del caso può anche essere ottenuto in via esecutiva (art. 244 LT);
che
tra le facilitazioni di pagamento (art. 245 LT) non figura la possibilità di
assolvere le imposte svolgendo lavori di utilità pubblica;
che
le collettività pubbliche non sono quindi tenute ad accettare l’estinzione dei loro
crediti fiscali nel modo proposto dal reclamante;
che
il giudice del rigetto può del resto accogliere l’eccezione di estinzione del
credito posto in esecuzione in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF solo se l’escusso
dimostra con documenti assolutamente chiari e univoci (cfr. DTF
115.
III 100) di averlo effettivamente estinto, e non solo
se si è limitato a offrire di estinguerlo;
che
in assenza di una simile prova, il reclamo va pertanto respinto;
che le spese della decisione odierna seguirebbero
la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche
presumibilmente difficili in cui versa il reclamante (gravato di 44 attestati
di carenza di beni per oltre fr. 35'000.–) inducono a prescindere –
eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per
altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 90.75,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo della Melezza.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).